Contract
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti i Contratti (come di seguito definiti) stipulati dalle società appartenenti alla Divisione Energy del gruppo Acciona, che hanno la loro sede sociale o una filiale in Italia (con riferimento a quest’ultima, a condizione che il contratto si riferisca all'attività della suddetta filiale in Italia) (il "Committente"), sia con altre società del Gruppo che con terzi (“Appaltatore”)
2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai contratti di acquisto, fornitura, deposito, trasporto, contratti di locazione di beni e servizi, contratti di appalto di lavori così come a tutti gli altri accordi non regolamentati tra le società soggette all’ambito di applicazione stabilito nella Condizione Generale 1, in conformità alla legge italiana.
3. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
I rapporti contrattuali, soggetti alle presenti Condizioni Generali di Contratto, sono disciplinati da (i) l’Ordine, a prescindere dalla denominazione (Offerta contrattuale, ordine di acquisto, ordine a procedere ecc...) debitamente firmata dall’Appaltatore, espressamente accettata dallo stesso e (ii) le Condizioni Particolari, se concordate; e (iii) le presenti Condizioni Generali di Contratto, integralmente o in quanto applicabili secondo la natura del relativo contratto (di seguito, congiuntamente indicati come "Contratto").
Nel caso in cui vi sia una contraddizione o una differenza nel significato tra le
disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari, a seconda dei casi, le Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
4. REGIME FINANZIARIO
4.1. PREZZO
Il prezzo del Contratto comprende tutti gli elementi identificati nell’Ordine, ivi compresi i costi di sicurezza e salute che devono essere espressamente indicati, come specificati nel Contratto, escluse le tasse.
Il prezzo così risultante sarà aumentato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al tasso applicabile.
4.2. FATTURAZIONE
L’Appaltatore dovrà emettere fattura per i beni forniti, servizi forniti o lavori eseguiti, in conformità con le tempistiche di pagamento concordate o, in mancanza, una fattura singole per i contratti con un’unica operazione e su base mensile per contratti con prestazioni ad esecuzione continuata, con scadenza di pagamento a sessanta (60) giorni a partire dalla data della fattura o, diversamente, in base al termine massimo previsto dalla legge.
L’Appaltatore dovrà indicare l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) separatamente nella fattura, indicando il tasso di imposta applicato.
Prima di emettere una fattura, l’Appaltatore deve fornire la certificazione delle unità dei lavori realizzate con le relative misurazioni; o una fattura pro-forma per i beni forniti o i servizi resi con qualsiasi certificazione o dichiarazione richiesta dalla legge o dal Contratto relativa a tali beni forniti o servizi
resi durante il periodo di fatturazione, per l'approvazione da parte del Committente, il quale deve fornire un "Numero d’Ordine" e, di conseguenza, un "Numero di Ricevuta”.
Per procedere con il pagamento, la fattura deve indicare il Numero d'Ordine ed il Numero di Ricevuta forniti a tal fine dal Committente.
4.3. PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alla data di scadenza sul conto indicato a tal fine dall’Appaltatore, il quale è responsabile di tutte le tasse, commissioni e prelievi che potrebbero essere applicabili.
4.4. INTERESSI DI MORA
In caso di ritardo nel pagamento degli importi fatturati, l’Appaltatore può richiedere che il Committente paghi gli interessi risultanti dall'applicazione degli interessi di mora al tasso legale per il periodo di tempo intercorrente tra la data di scadenza per il pagamento della fattura e la data effettiva di pagamento.
4.5. REVISIONE DEL PREZZO
Una revisione del prezzo contrattuale, sia essa periodica o meno, deve avvenire solo se espressamente concordato nelle Condizioni Particolari. In tale caso, il meccanismo di revisione applicabile deve essere pari al 100% del tasso di variazione dell’Indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati ("Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati") per l'anno precedente, come stabilito dall'ISTAT o qualsiasi altro indice che possa sostituirlo in futuro.
5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è determinata espressamente dalle Parti nelle Condizioni
Particolari. In mancanza di accordo, i Contratti a prestazione continuata devono avere la durata di un anno. Alla scadenza del termine iniziale, il Contratto è soggetto a successive proroghe di un (1) anno, a condizione che nessuna delle Parti esprima la sua intenzione di non rinnovare il Contratto con preavviso di almeno due (2) mesi dalla scadenza del termine iniziale o da quella di qualsiasi proroga.
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6. LUOGO DI FORNITURA DI BENI E/O DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Il luogo di fornitura dei beni o di prestazione dei servizi ai sensi del Contratto è il luogo specificamente indicato nel Contratto. Salvo patto contrario, la consegna deve avvenire in un giorno lavorativo e in orario di lavoro.
Il Committente, a seconda dei casi, deve fornire all'Appaltatore un'area all'interno delle strutture per il deposito di tutti i materiali di consumo, ricambi, attrezzi e altri dispositivi, se richiesto dallo stesso per rendere i servizi.
Il Committente deve consentire l'accesso alle proprie strutture al personale dell’Appaltatore incaricato di rendere i servizi, quando tali servizi sono richiesti in loco.
I giorni lavorativi e gli orari da osservare, da parte del personale dell’Appaltatore designato per eseguire il Contratto sono determinati dall’Appaltatore in conformità alla regolamentazione giuslavoristica e alla contrattazione collettiva applicabili, comunque adattati alle esigenze derivanti dalle operazioni e dall’accesso alle strutture di proprietà del Committente.
7. TERMINE
Il termine per la consegna dei beni o per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto è quello indicato nell'Ordine.
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In caso di mancato rispetto del termine per motivi imputabili all’Appaltatore, il Committente ha diritto di applicare le penali previste nelle Condizioni Particolari. In mancanza, si applica una penale settimanale del 2,5% del prezzo dei beni o dei servizi o dei lavori oggetto del ritardo, fino ad un massimo del 10% del prezzo totale dei beni, servizi o lavori oggetto del Contratto.
8. ORGANIZZAZIONE DI MEZZI NECESSARI PER ESEGUIRE IL CONTRATTO
L'Appaltatore è responsabile di tutte le risorse materiali ed umane necessarie per dare esecuzione al Contratto, sotto la propria organizzazione, a proprie spese, cura e rischio ai sensi dell'Articolo 1655 e seguenti del Codice Civile italiano, a prescindere da quelli che devono essere forniti dal Committente in base alle Condizioni Particolari, a seconda dei casi.
Tutti i macchinari, attrezzi, utensili, attrezzature e materiali utilizzati per eseguire il Contratto devono essere conformi alle norme di sicurezza.
L'Appaltatore non può fornire beni né usare prodotti per eseguire il Contratto che non siano conformi alle normative in vigore in un mercato UE.
I materiali necessari per fornire i servizi o svolgere i lavori devono essere di qualità superiore, inalterabili e devono conformarsi ai vigenti standard di qualità.
L’Appaltatore deve essere in possesso dei macchinari, utensili e materiali necessari in loco per eseguire i lavori o prestare i servizi con puntualità, con efficienti servizi di riparazione e di manutenzione.
Nel caso di contratti di appalto EPC, l’Appaltatore è responsabile di tutti gli impianti per l’esecuzione: magazzini, officine, uffici, spogliatoi, locali di riposo, servizio medico, ecc.
L’Appaltatore deve fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per eseguire i lavori o per prestare i servizi ai sensi del Contratto, in conformità con le previsioni dei regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna a mantenere il proprio personale addetto ai servizi come personale dipendente per tutta la durata del Contratto.
Il Committente che riceve i servizi si riserva il diritto di richiedere che l’Appaltatore sostituisca qualsiasi lavoratore dipendente assegnato all’esecuzione dei servizi appaltati laddove ritenga che il predetto lavoratore non sia in possesso delle qualifiche professionali richieste per eseguire correttamente i servizi o il cui comportamento non sia appropriato, nel qual caso l’Appaltatore è obbligato a sostituire il lavoratore con un altro dipendente qualificato e idoneo.
Entrambi, Committente e Appaltatore, nominano dei responsabili che agiscano come unici rappresentanti per le comunicazioni in tutte le questioni relative alla prestazione dei servizi e, pertanto, sarà il responsabile dell’Appaltatore a fornire le istruzioni relative ai propri dipendenti assegnati alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
L'Appaltatore è pienamente responsabile della gestione e organizzazione del personale assegnato alla prestazione dei servizi e deve conformarsi a tutti i regolamenti in materia giuslavoristica, previdenziale, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Committente può richiedere di volta in volta la documentazione che attesti tale conformità. La mancata certificazione attestante il rispetto di tali obblighi è considerata motivo di risoluzione del rapporto contrattuale. Il personale deve riferire, per qualsiasi fine e a qualsiasi scopo, esclusivamente
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all’Appaltatore e deve rimanere sotto la sua esclusiva gestione, controllo e organizzazione. L’Appaltatore si obbliga a mantenere il Committente totalmente indenne da qualsiasi pretesa fondata sugli obblighi propri dell’Appaltatore come datore di lavoro e si assume pienamente qualsiasi responsabilità rispetto ai Tribunali, alla Pubblica Amministrazione o ai terzi e ai suoi dipendenti.
Nell’esecuzione dei servizi, tutte le terze parti agiscono in qualità di Appaltatore e non come agenti o rappresentanti.
9. PRESTAZIONI ULTERIORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO
Qualsiasi prestazione ulteriore in affidamento diretto, che esuli pertanto dall’ambito oggettivo indicato nella Condizione Generale 2, non potrà avvenire se non con il preventivo consenso scritto del rappresentante autorizzato del Committente.
Durante l'esecuzione di tali prestazioni ulteriori in affidamento diretto, l’Appaltatore deve fornire al rappresentante autorizzato del Committente una Relazione che mostri le ore lavorate, i materiali utilizzati e le unità di lavoro o servizio coinvolte. Le suddette voci dovranno essere riviste dal rappresentante autorizzato del Committente e dovranno essere incluse nelle certificazioni o formalità da emettere da parte dell'Appaltatore prima della fattura, ai sensi della Condizione Generale 4.2 di cui sopra.
Le tariffe orarie utilizzate per le prestazioni ulteriori in affidamento diretto saranno fatturate secondo le aliquote concordate tra le Parti e stabilite nelle Condizioni Particolari. I prezzi dei materiali devono essere considerati inclusi nelle aliquote, salvo che vi sia un diverso accordo espresso scritto tra Committente e Appaltatore e l'ordine effettuato dal Committente
stabilisca che i materiali siano fatturati separatamente.
10. GARANZIE
10.1. GARANZIA SULLA QUALITÀ
L'Appaltatore garantisce che i beni forniti e/o i servizi prestati e/o i lavori svolti ai sensi del Contratto è/sono privi di visi non visibili o latenti e/o di vizi occulti, in base alle tecniche di ingegneria e alle altre regolamentazioni applicabili.
L'Appaltatore dovrà far sì che sia posto rimedio ai vizi scoperti durante la prestazione dei servizi, allo svolgimento dei lavori o alla fornitura dei beni, nel minor tempo possibile, secondo quanto concordato per iscritto con il Committente.
Nel caso in cui l’Appaltatore non riesca a rimediare ai vizi nel tempo concordato o si rifiuti di farlo, il Committente si riserva il diritto di porre rimedio ai predetti vizi direttamente o utilizzando appaltatori terzi, con il limite massimo della responsabilità stabilito nella Condizione Generale 11.
10.2. GARANZIA SULLA DOCUMENTAZIONE
L'Appaltatore garantisce che tutta la documentazione fornita al Committente, secondo quanto richiesto dal Contratto, è corretta e completa. L'Appaltatore garantisce inoltre che tutta la documentazione è stata redatta in conformità ai codici e ai regolamenti ai sensi del Contratto e della normativa applicabile, così come tutti i necessari permessi, licenze e autorizzazioni, che devono essere notificate dal Committente all’Appaltatore, prima della Sottoscrizione del Contratto.
Inoltre, l’Appaltatore si impegna a mantenere il Committente indenne da qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di proprietà industriale appartenenti a terzi.
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Le garanzie contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto comprendono solo i vizi imputabili all’Appaltatore (compresi i suoi dipendenti, fornitori, subappaltatori e collaboratori che agiscono, direttamente o indirettamente, per eseguire il presente Contratto). Le garanzie non comprendono i vizi relativi a beni, lavori o servizi causati dalla normale obsolescenza, dal passare del tempo e dall'uso normale degli stessi, dall'abuso o dall'attività di terzi diversi dall’Appaltatore, senza il suo consenso scritto, o derivanti da operazioni errate o eseguite in contrasto con i manuali operativi dell’Appaltatore, o i vizi relativi ad attrezzature, elementi o sistemi forniti da terze parti.
Le garanzie sulla qualità e sulla documentazione rilasciate ai sensi della presente Condizione Generale di Contratto restano in vigore per un periodo di due (2) anni a partire dalla data in cui il Certificato di Accettazione Provvisoria è stato firmato. Se, alla scadenza di tale termine, vi siano richieste pendenti anche in sede giudiziaria promosse da parte del Committente in relazione alle garanzie concesse ai sensi della presente Condizione Generale di Contratto, che non siano state soddisfatte ed impediscano la firma del Certificato di Accettazione Finale, il termine di garanzia è prorogato fino al momento in cui le cause siano state concluse in modo soddisfacente e il Certificato di Accettazione Finale sia stato firmato.
11. RESPONSABILITÀ
L’Appaltatore dei lavori è responsabile per tutti i danni causati durante l'esecuzione degli stessi o quale conseguenza dei lavori da parte dell’Appaltatore medesimo, dei suoi operai, lavoratori dipendenti, eventuali subappaltatori, inclusi loro lavoratori dipendenti, e il Committente sarà tenuto completamente manlevato ed indenne sia
nel caso in cui parte lesa è il Committente che nel caso in cui parte lesa è un terzo. L’Appaltatore è inoltre responsabile per i lavori eseguiti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile italiano e per la responsabilità dei dieci anni di cui all'art. 1669 del suddetto Codice Civile.
L'Appaltatore si impegna a mantenere il Committente indenne da tutte le possibili richieste anche in sede giudiziaria che possano essere avanzate contro il Committente da parte di dipendenti, subappaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o fornitori dell’Appaltatore. In caso di azioni legali intraprese nei confronti del Committente per responsabilità diretta o in via sussidiaria, l’Appaltatore sarà responsabile non solo per il pagamento dei danni da risarcire, ma anche per le spese legali e processuali. Allo stesso modo, l’Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente da qualsiasi procedimento che possa essere avviato per danni, perdite o costi (incluse le spese legali) risultanti da una violazione amministrativa o nell'ambito di un procedimento giurisdizionale per atti contrari alla legge o a regolamenti, incluse le norme sulla salute e sicurezza, compiuti in esecuzione del presente Contratto dall’Appaltatore, dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti. L’Appaltatore risponde, pertanto, per tutti i danni subiti dal Committente come risultato o conseguenza di detti procedimenti amministrativi o giudiziari.
L'Appaltatore sarà inoltre responsabile di tutti i danni causati nella prestazione dei servizi, direttamente o indirettamente, dall’Appaltatore, dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o terze parti sottoposte alla sua organizzazione o ovvero quale conseguenza o effetto di quanto precede e dovrà mantenere il
Committente indenne sia nel caso in cui la parte danneggiata sia il Committente sia che si tratti di un terzo.
Tali disposizioni si applicano anche alla fornitura di beni.
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12. FORZA MAGGIORE
Nel rispetto delle normative applicabili, per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevisto o, anche se previsto, un evento che non può essere prevenuto e che renda, quindi, l’adempimento dei rispettivi obblighi, da parte di una delle parti, estremamente difficile o impossibile.
Il termine per la prestazione dei servizi, per l’esecuzione dei lavori e per la fornitura dei beni è prorogato per lo stesso numero di giorni effettivi di forza maggiore e delle sue conseguenze, senza che il predetto prolungamento sia considerato come un ritardo rispetto ai termini previsti per la prestazione e di conseguenza nessuna penale di sorta sarà applicabile.
Nessuna responsabilità per violazione del Contratto può essere invocata qualora la causa sia dovuta a forza maggiore, secondo le disposizioni di legge vigente.
13. ASSICURAZIONE
Ferma restando la responsabilità delle Parti stabilita nel Contratto, l’Appaltatore sottoscrive e mantiene valide ed efficaci le seguenti assicurazioni per tutta la durata del Contratto:
i. Responsabilità Civile verso terzi (responsabilità generale, del datore di lavoro, incrociata, di produzione, lavorativa e post-lavorativa), con un limite minimo pari a € 3.000.000, con un sottolimite minimo di € 2.000.000 per vittima riconosciuta come responsabilità del datore di lavoro.
ii. Responsabilità civile illimitata per tutti i veicoli utilizzati per eseguire i servizi e che sono soggetti alle norme imperative sulla responsabilità civile.
iii. Tutte le altre assicurazioni che possono essere legalmente richieste durante il termine di durata del Contratto.
L’Appaltatore dovrà mantenere le relative polizze in vigore per tutta la durata del Contratto e certificare tale vigenza ogni volta che gli sia richiesto dal Committente.
Tutte le polizze assicurative devono essere stipulate con compagnie aventi un elevato standard di reputazione.
Le polizze devono essere stipulate con copertura, franchigia e altre previsioni a condizioni di mercato nel settore di riferimento.
Ciascuna parte dovrà sottoscrivere e mantenere in essere le polizze assicurative obbligatorie in base alla normativa applicabile e alle migliori pratiche professionali, nonché quelle richieste specificamente in base all'Ordine sottoscritto e accettato.
14. OBBLIGHI FISCALI E PREVIDENZIALI DELL’ APPALTATORE
L’Appaltatore si impegna ad adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali e previdenziali come stabiliti dalla legge vigente e dai contratti collettivi nazionali e locali in materia di pagamenti e trattenute riguardanti gli operai, i lavoratori dipendenti, i professionisti e gli altri imprenditori per i lavori svolti o per i servizi prestati regolati dal Contratto. Su richiesta del Committente, l’Appaltatore deve ottenere e presentare (i) il documento aggiornato attestante l’adempimento dei propri obblighi previdenziali – “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC) ovvero la dichiarazione di autorizzazione finale rilasciata dall’Autorità Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS) attestante che ha rispettato tutti i propri obblighi previdenziali e (ii) la dichiarazione di autorizzazione specifica attestante che ha rispettato tutti gli obblighi fiscali rilasciata a tale scopo dalle autorità fiscali in conformità con le disposizioni in materia di diritto tributario vigente (Certificato di Regolarità Fiscale) e, ove applicabile, (iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-bis del D. lgs. 9 luglio 1997, introdotto dal D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019 – il certificato, regolarmente ottenuto dall’Agenzia delle Entrate, di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 del citato art. 17-bis (c.d. “DURC Fiscale”).
15. OBBLIGHI AMBIENTALI
L’Appaltatore deve rispettare tutte le norme ambientali applicabili in relazione alla produzione e gestione dei rifiuti, di dumping, di emissioni atmosferiche, rumorosità e prevenzione della contaminazione del suolo in relazione all’esecuzione del Contratto ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e altre legislazioni vigenti. È inoltre responsabile, a seconda dei casi, del rispetto di tutte le norme che regolano l'uso e lo stoccaggio di prodotti chimici negli ambienti di lavoro ed assume la responsabilità per il mancato rispetto dei propri obblighi ambientali.
L'Appaltatore, se del caso, dovrà conformarsi alle disposizioni di cui alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e/o Valutazione di Incidenza, se del caso, nonché alle condizioni operative stabilite nella licenza sui luoghi di lavoro relativa ai lavori da svolgere o ai servizi da prestare.
L'Appaltatore garantisce che il Committente sarà tenuto indenne in tutti i procedimenti sanzionatori che possano essere avviati a seguito di una violazione amministrativa o in ogni procedura giudiziaria in qualsiasi giurisdizione a seguito di atti compiuti in
forza del Contratto. Di conseguenza, l'Appaltatore dovrà tenere il Committente indenne e manlevato da tutti i danni e costi subiti a seguito o in conseguenza di detti procedimenti amministrativi e/o giudiziari a seguito di una violazione delle disposizioni relative al trattamento o alla gestione dei rifiuti effettuata ai sensi del Contratto da parte dell’Appaltatore, dei suoi operai, dipendenti o subappaltatori, se del caso, o di terze parti sotto la sua organizzazione.
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(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
L’Appaltatore dovrà ottenere tutte le licenze, permessi e consensi in base alla normativa applicabile al fine di adempiere alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Qualsiasi costo o imposta per la rimozione o l’eliminazione dei rifiuti sono a carico dell’Appaltatore e si considerano essere già incluse nel prezzo del Contratto.
Se richiesto, l'Appaltatore preparerà e presenterà al Committente un Piano di Gestione dei Rifiuti da Costruzione che indichi il modo in cui i rifiuti da costruzione saranno gestiti durante l’esecuzione dei lavori, impegnandosi, se necessario, a fornire al Committente i documenti attestanti la corretta gestione e assumendo la responsabilità per i relativi costi che ne derivano. Detto Piano di Gestione deve essere accettato dal Committente mediante un certificato di approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti, firmato da entrambe le Parti.
16. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti i requisiti di salute e sicurezza e le relative disposizioni stabilite nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ("TUSL")) e assicura che anche i suoi operai, lavoratori dipendenti, consulenti ed eventuali
subappaltatori rispettino tale normativa applicabile.
Gli oneri per la sicurezza devono essere espressamente indicati nel Contratto.
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L'Appaltatore si impegna a tenere il Committente indenne in caso di violazione delle norme sulla salute e sicurezza da parte dell’Appaltatore stesso o di qualsiasi suo operaio, lavoratore dipendente, subappaltatore, inclusi eventuali lavoratori dipendenti del subappaltatore, o persona sotto il suo controllo e organizzazione.
Il responsabile dei lavori o dei servizi per conto dell’Appaltatore dovrà essere anche responsabile degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza e pertanto sarà il principale responsabile referente in tale ambito, prendendo parte alle relative attività svolte, comprese riunioni per coordinare le ispezioni sulla sicurezza.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il responsabile dei lavori o dei servizi per conto dell’Appaltatore venga affidato mediante un subappaltato o in caso sia una terza parte indipendente.
Il Committente designa i responsabili per la gestione della salute e sicurezza che operano per suo conto, come richiesto dal TUSL e dalla normativa applicabile secondo l'oggetto e lo scopo del Contratto.
Prima di iniziare l'esecuzione del Contratto, le parti verificano la presenza di qualsiasi rischio da interferenze sulla sicurezza e, se del caso, in base al TUSL, essi devono redigere un documento comune sulla valutazione dei rischi da interferenze sulla sicurezza da allegarsi al Contratto, aggiornato, se necessario, per la tutta la durata del Contratto ("DUVRI").
Se richiesto dal TUSL e dalla normativa applicabile secondo l'oggetto e lo scopo del Contratto, l’Appaltatore deve (i) preparare e presentare un piano di sicurezza operativo (POS) al Committente, che indichi gli oneri
della sicurezza previsti, da allegarsi al Contratto, che l’Appaltatore è tenuto a rispettare e garantirne la l’osservanza anche da parte dei subappaltatori, se del caso; e (ii) osservare e mettere in atto anche il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) preparato dal Committente e allegato al Contratto.
L’Appaltatore si impegna, inter alia, a:
i. collaborare attivamente con il Committente e tutti gli altri appaltatori ad attività e azioni volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ii. Osservare e far osservare a tutte le persone e società sotto la propria responsabilità, inclusi eventuali subappaltatori e i loro dipendenti, le misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicate sia verbalmente che con qualsiasi altro mezzo, inclusi quelli indicati dal Committente e adottare le misure e i controlli necessari per ridurre i rischi e migliorare le condizioni di salute e sicurezza prima e durante l'esecuzione del Contratto, rispettando in ogni momento le disposizioni di legge vigenti.
iii. Provvedere alla formazione necessaria per i propri operai e lavoratori dipendenti, in conformità alla legislazione attuale e al tipo di Contratto in esecuzione. Inoltre, garantire che tutte le categorie di operai e lavoratori dipendenti sotto suo controllo e organizzazione ricevano tale formazione.
iv. Nominare risorse di prevenzione ogni volta che il Contratto lo richieda.
v. Rispettare i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di lavori speciali che necessitino di una ulteriore formazione dei lavoratori, di una autorizzazione amministrativa, di una certificazione specifica, etc.
vi. Garantire che la sicurezza dei lavoratori sia assicurata in conformità
con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo visite mediche, e garantire che i subappaltatori rispettino il medesimo obbligo nei confronti dei propri lavoratori.
vii. Fornire ai propri operai e lavoratori dipendenti dispositivi di protezione individuale (PPE), strumenti e mezzi che siano adatti al lavoro o ai servizi da eseguire o rendere ai sensi del Contratto e garantire che i subappaltatori rispettino il medesimo obbligo rispetto ai propri operai e lavoratori dipendenti.
viii. Assicurarsi che detti disposizioni di protezione siano mantenuti in conformità con le normative vigenti.
ix. Rendere disponibile un kit medico adatto al tipo di lavoro oggetto del Contratto, così come personale addestrato al primo soccorso, ogni qualvolta richiesto dal Committente.
L’Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente, tramite una persona responsabile a ciò designata, dettagliate informazioni:
La notifica dell’assunzione di un nuovo operaio, lavoratore dipendente o nuovo subappaltatore, con xxxxxx preavviso.
Qualsiasi tipo di informazioni relative a operai, lavoratori dipendenti e/o subappaltatori sotto la sua responsabilità che il Committente ritenga essere correlate alla salute e sicurezza, quali la formazione sulla sicurezza, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, controlli medici, autorizzazione per i lavori speciali, etc.
Qualsiasi tipo di informazione che il Committente ritenga utile relativa alle squadre di lavoro e ai relativi macchinari.
I dati e gli indici relativi agli incidenti, con i tassi e il formato indicati dal Committente e calcolati secondo gli standard del Committente. Queste informazioni possono riferirsi all’Appaltatore o a qualsiasi società subappaltatrice.
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Informazioni immediate sugli incidenti che coinvolgono operai, lavoratori dipendenti e/o subappaltatori. Un report firmato dal soggetto responsabile del progetto dovrà essere successivamente inviato, con dettagli almeno sui seguenti punti:
Descrizione dell'evento.
Organigramma delle società incaricate, nel caso in cui siano coinvolti dei subappaltatori .
Dettagli sulle persone coinvolte e sulle eventuali lesioni subite.
L’ ”albero delle cause”.
Misure da adottare, date e persone incaricate di assicurare che l'evento non si ripeta.
Il Committente può partecipare alle indagini sugli incidenti.
Il Committente può convocare tutte le riunioni che ritenga opportune in relazione all'incidente, a cui la persona responsabile dei lavori/servizi incaricata dall’Appaltatore sarà obbligata a partecipare.
A tali riunioni, il suddetto responsabile dovrà spiegare le circostanze, le cause, le misure adottate per prevenire che l'incidente accada di nuovo e dovrà rispondere a tutte le domande poste dal Committente. Inoltre, su richiesta del Committente, il diretto superiore del suddetto responsabile dovrà partecipare alla riunione, anche se non
direttamente coinvolto nella prestazione dei servizi.
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Il Committente può anche convocare tante riunioni con i subappaltatori quante ne riterrà opportune e dovranno essere presenti almeno i responsabili dei servizi di tali subappaltatori.
Informazioni immediate sugli incidenti di cui venga a conoscenza, anche se non siano coinvolti i lavoratori dipendenti o i subappaltatori.
Il Committente, tramite la persona a ciò designata, ha il diritto, tra l’altro, di:
Effettuare ispezioni volte a verificare il rispetto delle norme di salute e sicurezza in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Sospendere lavori e servizi nel caso rilevi l'esistenza di un rischio grave e imminente per la salute e sicurezza personali o una violazione delle misure di sicurezza.
Limitare o sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso delle persone alle installazioni, apparecchiature o veicoli non conformi alla normativa sulla salute e sicurezza o alle regolamentazione del Committente sulla salute e sulla sicurezza.
17. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA - PENALI
Le parti concordano che l’osservanza delle vigenti disposizioni sulla salute e sulla sicurezza e di tutte le altre misure di prevenzione dei rischi occupazionali costituiscono un obbligo fondamentale ai sensi del presente Contratto ed hanno quindi stabilito il grado di inadempimento dei suddetti obblighi e delle relative penali,
fermo restando il diritto del Committente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
1. Le parti convengono che la seguente condotta deve essere considerata come una violazione minore delle norme di salute e sicurezza:
i. qualsiasi violazione delle norme di sicurezza, istruzioni di lavoro o di qualsiasi regola di sicurezza che possano dar luogo ad un rischio moderato. Di seguito, per "rischio moderato" si intende fare riferimento a qualsiasi rischio di incidente che possa causare lesioni che non richiederebbero un trattamento medico e che permetterebbero alla persona coinvolta di continuare a lavorare normalmente. Il "rischio moderato" è quello che non comporti una violazione della legge tale che determini una ammenda inflitta dalle autorità competenti. Nel caso in cui il danno sia unicamente materiale o ambientale, i costi di riparazione o di recupero non sarebbero superiori ad
€ 500.
ii. ii. L'uso inappropriato di macchine o attrezzi che comporti un rischio moderato.
iii. Il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale adatti in situazioni di esposizione ad un rischio moderato.
iv. L'utilizzo di ponteggi non certificati o non installati correttamente.
v. La mancata fornitura delle informazioni stabilite ai sensi del Contratto quando ciò sia richiesto dal Committente in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e dei subappaltatori.
vi. La violazione da parte del responsabile dell’adempimenti dei propri obblighi in qualità di capo della sicurezza.
2. Le Parti concordano che la seguente condotta deve essere considerata come una grave violazione delle norme sulla salute e sicurezza:
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
i. La reiterazione di una condotta classificata come una violazione minore.
ii. L'uso inappropriato di macchine o attrezzi che comporti un rischio grave. Di seguito, per "rischio grave" si intende fare riferimento a qualsiasi rischio di incidente che possa causare lesioni che richiederebbero un trattamento medico e non permetterebbero alla persona coinvolta di continuare a lavorare normalmente, causandone l’assenza dal lavoro per un periodo di tempo fino ad un mese. Un "rischio grave" è quello che non costituisce una violazione della legge comportando una sanzione inflitta da una autorità competente per un importo che non superi € 1.000. Laddove i danni siano solo materiali o ambientali, i costi di riparazione o recupero sarebbero compresi tra i € 500 e i € 3.000.
iii. Il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale adatti in situazioni di esposizione ad un rischio grave.
iv. Qualsiasi violazione delle disposizioni di prevenzione, istruzioni di lavoro o norme di sicurezza che comportino un rischio grave.
v. L'uso di macchinari o strumenti senza la relativa certificazione.
vi. La mancata consegna di un rapporto su un incidente o un infortunio, o la mancata presentazione di una relazione di indagine.
3. Le Parti concordano che la seguente condotta deve essere considerata come una violazione gravissima delle norme sulla salute e sicurezza:
i. La reiterazione di una condotta classificata come una violazione grave.
ii. L'uso inappropriato di macchine o attrezzi che comporti un rischio molto grave. Di seguito, per "rischio molto grave" si intende fare riferimento ad ogni rischio di incidente che potrebbe essere fatale o causare lesioni che richiederebbero il trattamento medico e non permetterebbero all'interessato di continuare a lavorare normalmente, causandone l’assenza dal lavoro per un periodo di tempo superiore ad un mese. Inoltre, qualora questo costituisca una violazione della legge incorra in una ammenda inflitta dalle autorità competenti per un importo che ecceda € 1.000. Nel caso in cui i danni siano unicamente materiali o ambientali, i costi di riparazione o recupero sarebbero superiori ad € 3.000.
iii. mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale adatti in situazioni di esposizione ad un rischio molto grave. Questo include espressamente:
Le prestazioni di lavoro sopra il livello del suolo senza protezione adeguata (quali ad esempio, l'uso di imbracature e sistemi di arresto della caduta, perimetrali su tetti.)
Le prestazioni di lavoro con un rischio di folgorazione, senza rispettare le 5 regole d'oro o di lavoro sotto tensione elettrica senza il permesso del Committente.
La violazione delle disposizioni di prevenzione, istruzioni di lavoro o le norme di sicurezza che comporti un rischio molto grave.
Per qualsiasi violazione considerata come minore nella sezione 1 della presente
Condizione Generale, sempreché che il fatto sia stato provato, il Committente può:
Applicare una penale contrattuale di tremila euro (€ 3.000) all’Appaltatore.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
Richiedere all’Appaltatore di mettere in guardia il/i lavoratore/i responsabile/i della violazione e il loro diretto superiore sia verbalmente che per iscritto.
Richiedere all’Appaltatore di fornire una formazione supplementare sulla sicurezza per il/i lavoratore/i ed il loro diretti superiori.
Per ogni violazione considerata come grave nella sezione 2 della presente Condizione Generale, sempreché che il fatto sia stato provato, il Committente può:
Applicare una penale contrattuale di sei mila euro (€ 6.000) all’Appaltatore.
Richiedere all’Appaltatore di mettere in guardia il/i lavoratore/i responsabile/i della violazione e il loro diretto superiore, sia verbalmente che per iscritto.
Richiedere all’Appaltatore di fornire una formazione supplementare sulla sicurezza per il/i lavoratore/i ed il loro diretto superiore.
Vietare l'accesso alle strutture del Committente da parte del/i lavoratore/i responsabile/i della violazione, mediante notifica scritta all’Appaltatore.
Per ogni violazione considerata come molto grave nella sezione 3 della presente Condizione Generale, sempreché che il fatto sia stato provato, il Committente può:
Applicare una penale contrattuale di dodicimila euro (€ 12.000) all’Appaltatore.
Richiedere all’Appaltatore di provvedere ad una formazione supplementare di prevenzione per il/i lavoratore/i ed il loro diretto superiore.
Vietare l'accesso alle strutture del Committente da parte del lavoratore/i responsabile della violazione, mediante notifica scritta all’Appaltatore.
Annullare la certificazione dell’Appaltatore come fornitore.
Le penali di cui alla presente Condizione Generale possono essere di volta in volta ridotte nelle Condizioni Particolari, a seconda del rischio intrinseco dell'attività oggetto del Contratto e dell'importo stabilito della penale.
L'importo massimo delle penali maturate per la violazione della presente Condizione Generale non può eccedere il 10% del prezzo del Contratto.
Nel caso in cui si raggiunga l’importo massimo delle penali ai sensi della presente Condizione Generale, il Committente ha il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto.
Il Committente può compensare le suddette penali con il prezzo o il compenso spettante all’Appaltatore per l'esecuzione del Contratto.
18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
L'Appaltatore si impegna a tenere il Committente indenne da qualsiasi pretesa da parte di terzi a seguito di una violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale.
I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dovuti agli sviluppi o risultati ottenuti a causa di, o in conseguenza della esecuzione del Contratto, spettano interamente al Committente, se non
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
espressamente stabilito diversamente nelle Condizioni Particolari. Nel caso in cui l’Appaltatore si riservi espressamente la proprietà dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, l’Appaltatore concederà al Committente una licenza a titolo gratuito per utilizzare liberamente tali diritti.
19. CESSIONE E SUBAPPALTO
Nessuna delle parti ha il diritto di cedere la propria posizione contrattuale (inclusi i propri crediti) a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. In deroga a quanto sopra, la cessione può sempre aver luogo nei confronti di società detenute da una delle parti o di società appartenenti al Gruppo ed include anche i diritti di incasso dei crediti. Per società del Gruppo si intendono quelle definite ai sensi dell’art. 2497 sexies e 2497 septies del Codice Civile Italiano in cui “controllo” è definito dall’art. 2359 del suddetto Codice.
L’Appaltatore può subappaltare in tutto o in parte i servizi o i lavori oggetto del Contratto, a condizione che se ne dia comunicazione al Committente, il quale può ragionevolmente opporsi nel caso di un conflitto di interessi; in tale ipotesi, il subappalto non potrà essere formalizzato. In caso di subappalto, il rapporto contrattuale rimarrà lo stesso e l’Appaltatore sarà l'unico responsabile nei confronti del Committente per la corretta esecuzione del Contratto.
20. RISOLUZIONE
Il presente Contratto termina nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché nei seguenti casi:
i. Venir meno della capacità di agire di una delle Parti.
ii. Scadenza del termine di durata del Contratto, comprese tutte le eventuali proroghe, a seconda del caso.
iii. Impossibilità di perseguire lo scopo del Contratto a causa di circostanze impreviste ai sensi dell’art. 1463 e seguenti del Codice Civile Italiano.
Il Contratto si considera automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, ferma restando la possibilità per la parte di richiedere il risarcimento del danno, previa comunicazione scritta di volersi avvalere della presente Condizione Generale 20 nei casi stabiliti dalla legge vigente e in particolare nei seguenti casi:
a) Xxxxxxx nel pagamento del prezzo stabilito nel Contratto come corrispettivo per più di sessanta (60) giorni consecutivi a partire dalla data di scadenza del pagamento.
b) Cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di entrambe le parti che renda impossibile per una delle parti adempiere ai propri obblighi contrattuali.
c) Il raggiungimento del limite massimo di penali stabilite ai sensi del Contratto per la violazione degli obblighi sui rischi occupazionali.
d) Violazione di obblighi specificamente stabiliti e indicati nelle Condizioni Particolari.
e) Il venir meno dei permessi e/o delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per l’Appaltatore per prestare la propria attività ai sensi del Contratto.
f) La liquidazione, lo stato di insolvenza o il fallimento di una delle parti nella misura in cui renda impossibile a tale parte adempiere il Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile italiano.
g) Qualsiasi altro inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti nel Contratto a cui non venga posto rimedio nei termini indicati nella comunicazione scritta di inadempimento inviata dalla parte non
inadempiente ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
L’inadempimento del Contratto non costituirà motivo per chiedere la risoluzione da parte del contraente a cui il suddetto inadempimento è imputabile.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
Le parti dovranno darsi reciproca comunicazione scritta della risoluzione del Contratto per cause imputabili all'altra Parte, indicando esplicitamente la causa di risoluzione e senza la necessità di alcun altro preavviso. La data di tale comunicazione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano e della presente Condizione Generale di Contratto 20, si considera come data di risoluzione del Contratto a tutti gli effetti.
21. SEPARABILITÀ
Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del Contratto venga dichiarata nulla e inefficace o sia dichiarata invalida da un tribunale o da un lodo arbitrale, tale annullamento o nullità non pregiudicherà le altre disposizioni del Contratto, che devono essere considerate valide ed efficaci e in vigore.
Le parti convengono di sostituire qualsiasi disposizione considerata nulla o non valida con un’altra che sia valida ed efficace, secondo i principi di massima reciprocità e buona fede.
22. PROTEZIONE DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, sia in relazione ai dati personali del Committente che dell’Appaltatore in relazione ai dati personali di terzi di cui possano venire in possesso le parti in esecuzione del Contratto. A tal fine, la normativa applicabile sarà individuata in conformità con la legge alla quale il Contratto è soggetto ed in conformità con
quella applicabile a ciascuna Parte in ragione della sua nazionalità..
L’Appaltatore è informato che i dati personali da lui forniti e quelli derivanti dal Contratto saranno trattati dal Committente ai soli fini del rapporto contrattuale. La base giuridica del trattamento è la corretta esecuzione degli accordi tra le parti, essendo necessario il conferimento di tali dati, in quanto altrimenti non sarebbe possibile gestire il rapporto contrattuale. I dati saranno conservati per tutto il periodo di durata del Contratto, l’Appaltatore non ne chiederà la cancellazione e nel rispetto dei termini di prescrizione legali si applicheranno al Committente.
L’Appaltatore è informato che per l'attuazione delle finalità di cui sopra, vengono utilizzate applicazioni e servizi informatici di terzi fornitori che possono avere sede al di fuori dell'UE, compresi i paesi in cui il livello di protezione dei dati può non essere pari alla protezione garantita dallo Spazio Economico Europeo, il che può portare ad un trasferimento internazionale dei dati. In ogni caso, tali trasferimenti internazionali di dati sono validi e sono previsti dai meccanismi di garanzia stabiliti dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati, come ad esempio un meccanismo riconosciuto di adeguatezza giuridica, che può includere la formalizzazione di disposizioni contrattuali standard approvate dall'UE in materia di trasferimento di informazioni personali e il riconoscimento che tali informazioni sono trattate in modo sicuro e in conformità con la presente politica sulla privacy. I dati possono essere trasferiti alle autorità pubbliche nel rispetto degli obblighi di legge, alle compagnie di assicurazione in caso di sinistro e alle banche per il pagamento delle fatture. L’Appaltatore può esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità e limitazione o opposizione scrivendo al Dipartimento per la protezione
dei dati personali con sede in Xxxxxx xx Xxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx), o inviando una e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, fornendo una copia della carta d'identità o un altro documento di identificazione. Inoltre potrà proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo in materia di protezione dei dati (xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxXXXX/xxxx x-xxxx-xxxxx.xx).
Il Titolare del trattamento è il Committente i cui dati identificativi vengono inclusi nel Contratto di riferimento al quale sono allegate le presenti Condizioni Generali di Contratto.
23. RISERVATEZZA
Tutte le informazioni accessibili alle parti in ragione del Contratto, compresa l'esistenza e il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto, si considerano come Informazioni Riservate, con l'eccezione delle informazioni che sono di dominio pubblico e non devono essere divulgate a terzi, direttamente o indirettamente usate per scopi diversi da quelli previsti nel Contratto.
La divulgazione di informazioni riservate da una delle Parti ai propri dipendenti, subappaltatori o consulenti deve avvenire solo quando è strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, la parte divulgatrice deve assicurare che i predetti dipendenti, subappaltatori e consulenti garantiscono il rispetto dell'obbligo di riservatezza come disciplinato di seguito.
L’ obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che: (i) dopo essere stato divulgate, risultino accessibili a terzi, a condizione che il destinatario non abbia violato un obbligo di riservatezza, o (ii) sono legalmente possedute dal destinatario prima della divulgazione e non direttamente o indirettamente acquisite dalla parte
divulgatrice o una qualsiasi delle sue controllate, o (iii) sono state ottenute dalla parte ricevente o legalmente ricevute da terzi che, a loro volta, hanno acquisito legalmente e non soggette ad un obbligo di riservatezza con la parte divulgatrice o delle sue controllate.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
Se le informazioni riservate devono essere divulgate ai sensi di un provvedimento giudiziario o amministrativo, incluso un ordine ai sensi della regolamentazione di un mercato regolamentato in cui le azioni della parte ricevente (o di una delle sue controllate) siano negoziate o scambiate, o in base ad un ordine proveniente da un tribunale o da un'autorità amministrativa che ne abbia il potere, l'informativa deve essere limitata a quanto strettamente necessario per rispettare l'obbligo legale o amministrativo. La comunicazione deve essere notificata alla parte in possesso delle Informazioni Riservate ed all'altra ricevente o divulgatrice.
L'obbligo di riservatezza resterà in vigore per tutto il periodo in cui i servizi vengono forniti e per 5 (cinque) anni dopo che il Contratto sia terminato per qualsiasi motivo.
24. PIATTAFORMA PROCUR-E
24.1. REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA PROCUR - E
Per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà garantire la propria corretta registrazione sulla piattaforma “Procur-e System” utilizzata dal Gruppo Acciona e dalle società affiliate (xxxxx://xxxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx_xx/xxxxx.x tml) o su qualsiasi altro sistema/piattaforma sostitutiva che sia indicata di volta in volta dal Gruppo Acciona (di seguito, il “Sistema Elettronico di Aggiudicazione”).
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
L’Appaltatore riconosce ed accetta che ogni eventuale ritardo relativo alla propria registrazione sulla piattaforma “Procur-e System” potrebbe essere causa di differimenti da parte del Committente nel processare tempestivamente le fatture dell’Appaltatore.
Di seguito, nell’allegato A, sono definite le obbligazioni di controllo e revisione (se applicabili) a cui è soggetto l’Appaltatore nei confronti del Committente e nei confronti del Gruppo Acciona e delle società affiliate.
Nel caso in cui le obbligazioni di controllo e revisione siano applicabili all’Appaltatore e questi non le esegua secondo quanto stabilito nell’allegato A, in modo tempestivo e, in ogni caso, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta del Committente, qualsiasi ritardo potrebbe essere causa di differimenti da parte del Committente nel processare tempestivamente le fatture dell’Appaltatore.
24.2. AFFIDAMENTO SULLE ISTRUZIONI
Ferma restando qualsiasi altra disposizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, o del Contratto, che stabilisca il contrario, l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare che:
- il Committente ha facoltà di fare affidamento ed agire sulla base delle istruzioni trasmesse mediante l’uso di telefono, fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronici dall’Appaltatore o presumibilmente dall’Appaltatore (ivi incluso da un rappresentante autorizzato dall’Appaltatore), che in buona fede il Committente consideri essere autentiche; e
- salvo il caso di colpa grave o di dolo da parte del Committente o di uno dei suoi dipendenti, il Committente non
sarà responsabile per, e qualsiasi responsabilità verso l’Appaltatore sarà esclusa, qualsiasi perdita, costo o spesa in cui l’Appaltatore possa direttamente o indirettamente incorrere o che debba sostenere a causa o in conseguenza di un pagamento effettuato sul Conto Corrente dell’Appaltatore (come di seguito definito) o qualsiasi altro pagamento che sia eseguito in linea con le istruzioni ricevute secondo quanto definito nel paragrafo che precede.
24.3. UTILIZZO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI AGGIUDICAZIONE
In seguito alla registrazione dell’Appaltatore sul Sistema Elettronico di Aggiudicazione, l’Appaltatore conviene e accetta:
che il pagamento effettuato dal Committente sul conto corrente che sia registrato sul Sistema Elettronico di Aggiudicazione dovrà considerarsi come un pagamento validamente effettuato sul conto corrente dell’Appaltatore ai fini del Contatto (il “Conto Corrente dell’Appaltatore”);
che il Committente può fare affidamento su qualsiasi istruzione ricevuta attraverso il Sistema Elettronico di Aggiudicazione, trasmessa attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso associate all’Appaltatore;
di adottare e mantenere adeguati sistemi di sicurezza nonché procedure e sistemi di controllo che siano aggiornati e commercialmente sostenibili, per prevenire e rilevare:
a) l’accesso non autorizzato alle credenziali di accesso del Sistema Elettronico di Aggiudicazione associate all’Appaltatore;
b) l’uso non autorizzato delle credenziali di accesso da parte di
chiunque non sia un utente designato o un soggetto autorizzato dall’Appaltatore;
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
c) le perdite dovute a frodi o ad accessi non autorizzati al Sistema Elettronico di Aggiudicazione da parte di chiunque non sia un utente designato e/o un soggetto autorizzato dall’Appaltatore;
di mantenere riservati e in sicurezza i codici di accesso, le credenziali di accesso e le procedure di verifica fornite per l’utilizzo del Sistema Elettronico di Aggiudicazione; e
che lo stesso sarà responsabile per gli atti e le omissioni di ciascun utente designato e/o soggetto autorizzato dall’Appaltatore in relazione all’utilizzo del Sistema Elettronico di Aggiudicazione e allo stesso modo l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi utilizzo non autorizzato di qualsiasi credenziale di accesso da parte di qualsiasi utilizzatore designato e/o soggetto autorizzato dell’Appaltatore (ad eccezione di qualsiasi uso non autorizzato derivante dalla condotta negligente o da qualsiasi omissione giuridicamente attribuibile al Committente).
25. COMPLIANCE, INTEGRITÀ E PRINCIPI ETICI COMMERCIALI DEL GRUPPO
ACCIONA
L’Appaltatore si impegna a rispettare i seguenti principi di conformità, integrità ed etica commerciale, che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto:
- Principi Etici per Fornitori, Appaltatori e Collaboratori
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 71264/principios_eticos.pdf
- Codice di Condotta
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 56223/cc_2016_ing_4-10.pdf
- Linee Guida Anti-Corruzione
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 33657/na_anticorrupci%C3%B3n_2019_ eng.pdf
- Policy Anti-Corruzione
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 27713/anticorruption_policy.pdf
- Prevenzione del Crimine e Politica Antiriciclaggio
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 27715/crimeprevention_policy.pdf
- Policy Antitrust
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/00 27714/antitrust_policy.pdf
26. POLITICA SOSTENIBILE IN MATERIA DI ACQUISTI
Il Gruppo Acciona (compreso il Committente) promuove, incoraggia e valuta positivamente gli acquisti sostenibili che effettua. Ogni acquisto sarà classificabile come sostenibile se il prodotto da acquistare ha un certificato, un'etichetta, un distintivo o un accreditamento ecologico e/o viene acquistato attraverso aziende che hanno un impatto sociale positivo su qualsiasi gruppo vulnerabile.
Se l'Appaltatore rientra tra i criteri di cui sopra, fornisce la documentazione a sostegno di tale conformità, come ad esempio:
Eco-label, badge o sigilli che indicano che i prodotti o i servizi forniti soddisfano determinati criteri ambientali;
Dichiarazioni ambientali del prodotto o servizio;
Classificazione amministrativa rilasciata dall'autorità competente, che accredita che l'Appaltatore
promuove l'assunzione socialmente responsabile e l'inserimento lavorativo (Centro speciale per l'impiego, azienda di inserimento...).
27. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
L’Appaltatore dichiara di poter dimostrare di disporre di risorse sufficienti, nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza delle proprie reti di comunicazione e dei propri sistemi informativi che garantisca la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni del Committente e del Gruppo Acciona. Deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato o allineato con gli standard in vigore in questo settore in qualsiasi momento.
28. LEGGE APPLICABILE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LINGUA
Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Le parti agiranno in osservanza del Contratto secondo il principio generale della
buona fede contrattuale e della corretta prassi commerciale, c3ercheranno di trovare una soluzione di comune accordo nonché di dirimere tutte le controversie che possano sorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, secondo i principi del Codice Civile.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione concordata in una controversia, le parti convengono di sottoporre tutte le controversie che possano sorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, alla competenza territoriale esclusiva del tribunale di Roma, rinunciando a qualsiasi altra giurisdizione a cui essi possano avere diritto, eccetto ove stabilito in via obbligatoria per legge.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in lingua inglese ed italiana. In caso di discrepanza tra la versione inglese e quella italiana, prevarrà la versione inglese.
Firma
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano le seguenti Condizioni Generali di Contratto devono essere accettate per iscritto dall’Appaltatore che deve approvare specificamente le seguenti Condizioni: 5 [Rinnovo Automatico], 11 [Responsabilità], 17 [Inadempimento degli obblighi sulla sicurezza e Penali] 19 [Cessione previo consenso e subappalto previo avviso], 20 [Risoluzione automatica], 24.1. [Limitazioni di responsabilità del Committente in relazione al Sistema Elettronico di Aggiudicazione], 24.2. [Limitazioni di responsabilità del Committente in relazione all’affidamento sulle istruzioni in relazione al Sistema Elettronico di Aggiudicazione], 24.3 [Limitazioni di responsabilità del Committente in relazione all’utilizzo del Sistema Elettronico di Aggiudicazione], 25 [Giurisdizione esclusiva] e 25 secondo capoverso [Versione inglese come prevalente].
Signature
Allegato A
CRITERI PER I CONTROLLI E LE VERIFICHE SULL’ APPALTATORE
Le attività di controllo e verifica saranno eseguite sull’Appaltatore sulla base delle condizioni definite nel Protocollo per il controllo della catena di fornitura predisposto da Acciona.
Qualsiasi copia stampata o informatica del presente documento, che non risieda nei sistemi di ACCIONA, è considerata NON CONTROLLATA.
(Fatta eccezione per le copie che hanno esplicitamente il timbro COPIA CONTROLLATA sulle stesse)
Le attività di controllo e verifica potranno consistere in:
- qualificare l’Appaltatore: ciò è obbligatorio nei paesi ove vi sia il rischio paese1 e a causa del RP e del Rischio Sostenibilità2;
- monitorare la Mappa dei Rischi: ciò è finalizzato a monitora gli appaltatori rilevanti, quelli di particolare interesse per il business, gli appaltatori ricorrenti, etc.
In Acciona Energia sono considerati tali quegli appaltatori per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
ordini che ammontano a € 500.000;
volume annuale derivante dal contratto sulla degli ultimi 12 mesi che ammonta ad oltre € 500.000;
esistenza di accordo quadro (ad ordine aperto) con un volume annuale derivante dal contratto previsto per i successivi 12 mesi che ammonta ad oltre € 250.000;
- definire l’Appaltatore come un appaltatore con status di “non validato" quando è certo e ci sono validi elementi di prova per ritenere che un miglioramento o un piano d'azione non sia sufficiente per correggerne le carenze.
1 Rischio Paese: il rischio paese è soggetto a revisione e modificato annualmente sulla base del “Verisk Maplecroft” un sistema di informazioni esterno: si tratta del database di informazioni relative ai paesi dal quale il Gruppo Acciona ottiene le informazioni circa lo stato della tutela dei diritti umani, la corruzione, le condizioni di lavoro, la legislazione in materia di tutela ambientale, mediante le quali Acciona definisce il rischio paese (“RP”).