REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2021 Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni
Ravvisata l'opportunità di regolare le problematiche legate alla realizzazione e la gestione di infrastrutture da utilizzare per il passaggio di reti di telecomunicazioni, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" ed in riferimento al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ed alla L. 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" D.L. 112/2008 – 133/2008, il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Marino da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.
Xxxxx restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.
Ai fini del presente regolamento:
− per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
− per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di
comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.
Art. 2 - Concessione dell’uso di infrastrutture comunali
La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica convenzione di diritto d’uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima di 10 anni rinnovabile per un uguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato, fatto salvo l’adeguamento
economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, ….), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
A tale scopo l'Amministrazione Comunale può pubblicare apposito avviso di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
L'Amministrazione verificherà comunque ogni richiesta in termini di:
− conformità con la normativa vigente;
− compatibilità con la propria programmazione;
− compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo logistico che in termini di eventuali opere compensative proposte.
Fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di gara/istruttoria per la presenza di più richieste, entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune porterà a conoscenza degli interessati le proprie determinazioni.
Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione di cui sopra del presente articolo dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione, oltre ad eventuali costi diretti e indiretti legati all’interruzione dei servizi, faranno capo esclusivamente all’operatore”.
L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori.
La convenzione stabilirà, fra l'altro, che l’operatore che ha in concessione d'uso le infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
a) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
b) utilizzare solo personale con adeguate competenze e qualifica professionale;
c) usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l’intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
d) disporre di un servizio di pronto intervento continuato, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
e) redigere il piano operativo di sicurezza informando sempre preventivamente gli uffici comunali;
f) consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l’accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture comunali utilizzate dall’operatore;
g) al termine dell’utilizzazione delle infrastrutture comunali, l’operatore dovrà, entro
30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
h) rispettare i vincoli e le limitazioni contenute nel contratto di concessione e nelle norme di settore, in particolare per garanzie, fideiussioni, modalità di ripristino, ecc;
i) tenere indenne il Comune da ogni danno dovesse essere causato alle fibre ottiche nel corso di interventi di manutenzione dei propri impianti;
j) tenere indenne il Comune da eventuali incidenti cagionati dalla copresenza di più impianti all’interno delle infrastrutture pubbliche concesse in uso.
Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 3 - Documentazione da allegare alla domanda
La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all’Allegato 13, modello C, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche e/o integrazioni":
a. planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
b. particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazioni; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati.
c. relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento progettato alle normative di settore;
d. cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
e. la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa (e questo non in termini esaustivi):
• il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
• il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
• le interferenze con altri sottoservizi; ecc.
f. nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio i collettori fognari), motivato nulla osta della società gestore;
g. dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nella convenzione di concessione in uso dei cavidotti.
Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia elettronica dovrà contenere:
− tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
− gli elaborati grafici in formato dwg e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.
Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni.
Il Comune, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte il progetto di intervento acquisendo un parere di massima da tutti gli Uffici Comunali che abbiano competenza in materia.
Art. 4 - Garanzie
Eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale nella fase di installazione dei cavidotti, nonché durante tutto il periodo concesso, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese del concessionario. A garanzia del corretto e rapido intervento di ripristino l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione per l'importo di almeno € 5.000,00 per chilometro (o frazione) di infrastruttura in concessione d'uso. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
Art. 5 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti di i.p.).
Per il raccordo dei vari tratti di rete si dovrà privilegiare la tecnica dello scavo teleguidato al fine di limitare al massimo gli scavi in sede stradale o su altre aree comunali; detti lavori rimangono comunque subordinati alla specifica autorizzazione degli Uffici Tecnici.
La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo il vigente Regolamento Scavi Comunale e le prescrizioni impartite nell’autorizzazione e nel contratto di concessione in uso.
Alla scadenza della convenzione d’uso le infrastrutture eventualmente realizzate passeranno in proprietà al Comune di Marino salvo diverso accordo regolato in convenzione, e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l’operatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell’operatore.
Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima.
Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a 30 giorni, fatto salvo riduzioni per causa di forza maggiore.
Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.
Art. 6 – Danni e penali
Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione. E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 7 – Oneri
Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
a. posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività della manutenzione dei servizi esistenti con maggiori oneri a carico del Comune;
b. l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l’accesso alle infrastrutture, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso.
La misura dell’equo indennizzo, ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l’utilizzo delle infrastrutture, verrà definita in sede di avviso pubblico previa determinazione della Giunta Comunale. È facoltà dell'operatore offrire al Comune indennizzi maggiori. L’importo dell’equo indennizzo dovrà essere corrisposto mediante versamento in unica soluzione presso la tesoreria Comunale nei modi indicati nella convenzione.
L’operatore ed il Comune possono concordare la sostituzione del versamento dell’equo indennizzo con la realizzazione di investimenti nell’ambito del territorio comunale di pari importo, IVA esclusa, calcolato utilizzando il vigente prezziario regionale o, in assenza, ricorrendo ad indagini di mercato.
Sono a carico dell'operatore:
1. eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture comunali l’operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell’Ente;
2. le spese per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese registrazione);
3. l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture assegnate, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune;
4. la cessione al Comune di un certo numero di fibre spente per le necessità istituzionali a seguito di sua esplicita richiesta; nel caso in cui l'operatore nella realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, il Comune potrà richiedere la posa gratuita di un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al Comune per esigenze e usi istituzionali; tale eventualità verrà normata in convenzione.
Al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi all’interno dei cavidotti di illuminazione pubblica di cui ai precedenti articoli il Comune può richiedere all’operatore gestore utilizzatore dei predetti cavidotti la riserva di un certo numero di fibre spente per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente. Tale richiesta non incide in alcun modo sull’importo dell’indennizzo da versare al Comune così come sopra definito.
Per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza del Comune, è dovuta la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) nella misura prevista dal relativo Regolamento comunale in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f) dell’Art. 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 o del Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 8 – Occupazioni abusive
Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Marino senza l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell’operatore, ovvero all’acquisizione al patrimonio dell’Ente, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 9 – Foro competente
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Velletri.