COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) XXXX
Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Successivamente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l’intermediario resistente nel luglio 2005, con reclamo del 3.09.2013 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.
Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall’intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell’importo complessivo di Euro 1.124,40, oltre interessi al tasso legale.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:
– il contratto di finanziamento è stato stipulato tra il ricorrente e un terzo intermediario; di conseguenza, l’intermediario resistente “non ha alcuna legittimazione a resistere sulle richieste restitutorie” avanzate dal ricorrente;
– si contesta, inoltre, “la non procedibilità del ricorso introduttivo per violazione della procedura disciplinata dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e
servizi bancari e finanziari predisposte da Banca d’Italia”; nel caso di specie, infatti, oggetto del ricorso è una “richiesta restitutoria relativa ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio che il [ricorrente] ha stipulato con [un terzo intermediario] nell’anno 2005, pertanto il ricorso è improcedibile in quanto riferito a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”;
– le richieste e le contestazioni del ricorrente “si fondano inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e della conseguente illegittimità (per contrarietà all’art. 125, comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito”;
– nell’ipotesi in cui il Collegio ritenesse comunque di “prendere in esame le contestazioni di merito avanzate dal ricorrente”, si osserva che l’orientamento del Collegio ABF di Milano, in contrasto con quello degli altri Collegi, “si fonda, errando, sul richiamo all’art. 125 sexies TUB quando va applicato solo ed esclusivamente l’art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall’art. 125 sexies TUB)”; tale questione “non è di poco conto”, in quanto la Resistente “ha quantificato il residuo debito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del
D.M. 8 luglio 1992”;
– l’art. 125, comma 2 TUB richiama “un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative”; l’attuazione di tale disposizione “è stata delegata al CICR, con il compito di determinare le modalità anche tecniche per quantificare la riduzione del corrispettivo del credito”; tale disposizione è contenuta nell’art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, “applicabile ratione temporis al caso di specie”;
– sul punto si ricorda che l’art. 125 TUB e il D.M. 9 luglio 1992 “risultano oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell’art. 30 della direttiva 2008/48/CE del 23.04.08 relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CE”;
– in questo senso è intervenuto anche il Decreto 3 febbraio 2011 (Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze quale Presidente del CICR, il quale “si preoccupa proprio di coordinare le norme in materia di trasparenza alla luce dell’approvazione del D.lgs. n. 141/2010 che ha modificato il TUB per recepire la nuova direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo”; l’art. 13 del Decreto dispone al comma 4 che “Ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia previste dal comma I, le stesse si applicano in conformità dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CR e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d’Italia vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente sezione”;
– esaminando le norme applicabili al contratto in questione, si richiama l’art.
3 del D.M. 8 luglio 1992, titolato “adempimento anticipato”: “Il
consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”;
– il secondo comma di tale articolo dispone che: “Qualora il contratto non dettagli l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d’interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all’epoca dell’adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore”;
– la somma che il ricorrente ha chiesto a titolo di estinzione anticipata “porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, che prescrive di fatto l’abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”;
– ne consegue che “le specifiche pattuizioni contrattuali che disciplinano l’estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile ratione temporis che non chiedeva né tanto meno imponeva, a pena di invalidità, di suddividere i costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito”;
– solo successivamente alla data di stipula del contratto, il Legislatore ha abrogato l’art. 125 TUB sostituendolo con il nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, “che per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE, e dunque è applicabile solo ai contratti stipulati dopo agosto 2010”;
– per comprendere “come sia palesemente errato ed ingiusto il richiamo al nuovo art. 125 sexies TUB”, si osserva che la Banca d’Italia in data 9 febbraio 2011, in conformità al soprarichiamato Decreto 3 febbraio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in funzione di Presidente del CICR, “ha modificato le Istruzioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti precisando che i contratti di cessione del quinto dello stipendio devono specificare gli oneri aventi natura ricorrente (e dunque rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito) da quelli corrisposti una tantum (e dunque non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito)”;
– la Resistente ritiene che “il ricorso pervenuto non possa essere accolto non potendosi infatti applicare il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125 sexies TUB integrato dalle successive disposizioni di Banca d’Italia”; inoltre, la somma che la Resistente ha richiesto al ricorrente a titolo di estinzione anticipata “porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992” e il ricorrente “avrebbe dovuto offrire la prova contraria”;
– con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto è stato corrisposto all’agente/mediatore creditizio per la pratica di finanziamento, si chiede il rigetto di tale domanda in quanto “l’agente, per definizione, percepisce una provvigione per l’opera svolta che si esaurisce nell’aver messo in relazione le parti che hanno poi concluso il contratto”; inoltre, il ricorrente
“non ha fornito la benché minima giustificazione del perché la provvigione di un agente/mediatore dovrebbe maturare ed essere quindi corrisposta in base alla durata del prestito concluso tra le parti che ha posto in contratto”;
– con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo si evidenzia che “lo stesso è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento”, pertanto la richiesta di rimborso deve essere rivolta alla Compagnia stessa.
DIRITTO
Il Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sul quantum del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel luglio 2005) e non anche sull’an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata.
Preliminarmente va affrontata l’eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall’intermediario, in quanto il contratto è stato concluso in data anteriore al primo gennaio 2009. L’eccezione non è fondata. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all’estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all’esecuzione e all’estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso ed è alla data di estinzione (avvenuta nel luglio 2013) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).
In riferimento, invece, al difetto di legittimazione passiva invocato dall’intermediario, si osserva che, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, da un lato, questo Collegio ha già chiarito come in tal caso occorra tenere in considerazione che “oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l’attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l’estinzione anticipata del finanziamento” (Collegio di Milano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012); dall’altro lato, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente prevede espressamente che “Competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario resistente (art. 11 del contratto).
Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”). In particolare, la contestazione dell’intermediario resistente in merito all’applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall’intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente “ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito”; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all’atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel
tempo, l’“equa riduzione del costo complessivo del credito” non può che essere operata secondo il criterio residuale pro rata temporis fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.
In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori,
agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).
Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – del tutto mancante nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall’intermediario); (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.
In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano per il primo contratto a Euro 3.781,51 (“Commissioni Intermediario Finanziario”), Euro 309,96 (“Commissioni all’Agente in Attività Fin.”) e Euro 1.842,58 (Costi assicurativi) per un complessivo di Euro 5.934,05. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (23 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale ratione temporis, l’importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 1.137,34 (=23/120 * 5.934,05), cui detrarre l’importo di Euro 59,80 già rimborsato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo, per un importo residuo di Euro 1.077,54. Non può trovare, infatti, accoglimento la richiesta avanzata dall’intermediario resistente di parificare il criterio di calcolo per il rimborso delle commissioni a quelle utilizzato per la determinazione degli interessi corrispettivi, trattandosi di un prestito c.d. alla francese. Sul punto, questo Collegio ha già chiarito che “L’assenza, nel contratto oggetto della controversia in esame, di indicazioni specifiche sulle componenti e sulle modalità di calcolo degli oneri” conferma la correttezza del criterio ratione temporis (Collegio di Milano, decisione 2787/11).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.077,54, oltre ad interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1