PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Con riferimento al “Patto Parasociale” sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A., Intesa Sanpaolo
S.p.A. (“Intesa”), UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) e Xxxxxxx & C. S.p.A. (“Pirelli” e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli “Aderenti”), come successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015, relativo a
(i) Fenice S.r.l. (che ha aderito al patto), una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 (“Fenice”), nonché a (ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Prelios”) (tale patto parasociale, l’“Accordo Fenice”), si rende noto che, per effetto della mancata disdetta da parte degli Aderenti entro il termine del 31 luglio 2017, alla prossima scadenza del 31 luglio 2018, l’Accordo Fenice s’intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021.
Per una descrizione dell’Accordo Fenice, in versione aggiornata al 1 agosto 2017 con indicazione del rinnovo sopra illustrato, si rinvia all’estratto reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. xxx.xxxxxxx.xxx, che contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti.
Milano, 4 agosto 2017