Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELICOTTERI AGUSTAWESTLAND AW139, MARCHE I-TNCC E I- TNDD
CIG 6962940FD8
- PARTE AMMINISTRATIVA -
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 5
Art. 8 – Importo del contratto 5
Art. 9 – Responsabile dell’esecuzione del contratto 5
Art. 10 –Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 7
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
......................................................................................................................................................... 7
Art. 17 – Subappalto 8
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 19 – Sicurezza 9
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 21 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 22 – Cauzione definitiva 10
Art. 23 – Obblighi assicurativi 11
Art. 24 – Risoluzione del contratto 11
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa 11
Art. 26 – Recesso 11
Art. 27 – Definizione delle controversie 12
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 29 – Spese contrattuali 12
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione 12
Art. 31 – Norma di chiusura 12
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione di n. 2 elicotteri AW 139 I- TNCC e I-TNDD in dotazione al Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento come descritto nel Capitolato Tecnico.
Art. 2 – Descrizione del servizio di manutenzione e condizioni di espletamento delle attività
1. Per garantire la piena funzionalità ed operatività degli elicotteri, il Nucleo Elicotteri necessita di affidare l’incarico per l'esecuzione dell’attività manutentiva richiesta dalla XXXX XX.XX.0000, programmata e non programmabile, così come riportata nel proprio programma di manutenzione vigente, sviluppato sulla base delle pubblicazioni costruttore/vendor esplicitate nell' Annesso 1 del presente Capitolato Tecnico. Si intendono comprese tutte le attività manutentive non comprese nella
L.O.A. del Nucleo elicotteri e fino al livello per cui l’impresa aggiudicataria risulta approvata in qualità di Ditta di Manutenzione secondo Regolamento della C.E. nr. 1342/2014 – Annex nr. II (PART 145).
2. L’attività di manutenzione sarà eseguita presso la Base di manutenzione dell’Impresa aggiudicataria, salvo i casi particolari, quali avarie, gestiti secondo le procedure del manuale M.O.E. dell’impresa di manutenzione medesima, che potranno essere effettuate presso la sede del Nucleo Elicotteri – Aeroporto X. Xxxxxxx – Via Lidorno.
Nei limiti del possibile e nel rispetto delle normative aeronautiche vigenti, le eventuali operazioni di manutenzione di livello "linea", intesa come ispezioni orarie e calendariali ad alta frequenza, ricerca avarie e rettifica inconvenienti di lieve entità, ecc., non eseguite dal Nucleo Elicotteri per problematiche particolari, potranno essere eseguite presso la Base operativa del Nucleo Elicotteri di Trento, in accordo con le procedure riportate nel manuale M.O.E. dell’Impresa di Manutenzione.
In questo caso il Nucleo Elicotteri garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie (ministeriali, regionali, provinciali, comunali e quant’altro) per svolgere l’attività prevista nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Nucleo Elicotteri autorizza inoltre l'utilizzo delle proprie infrastrutture, dei propri locali e dei beni strumentali presenti nelle infrastrutture (telefono, fax, luce, acqua, aria compressa, armadi, scrivanie, banchi di lavoro, attrezzature, ecc.) al personale dell’Impresa di Manutenzione, necessari per il corretto espletamento dell'attività di manutenzione prestata ai propri elicotteri presso la propria sede.
3. L’appaltatore deve garantire le attività descritte nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio di manutenzione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore si impegna a mantenere sotto controllo del proprio Sistema di Qualità, le attività inerenti il contratto di manutenzione.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. Rimane in capo al Nucleo Elicotteri la responsabilità della gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili.
2. E’ posta in carico al Nucleo Elicotteri la responsabilità in ordine al possesso e al mantenimento di un programma di manutenzione dei propri elicotteri approvato dall’Autorità Aeronautica alla quale il Nucleo Elicotteri medesimo è soggetto.
3. Gli ordini di manutenzione sono emessi in forma scritta dal Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Al fine di gestire correttamente detti ordini, il Nucleo Elicotteri autorizza l’Impresa di Manutenzione a prendere visione del proprio programma di manutenzione aggiornato.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. le norme del codice civile;
l. il contratto verrà redatto in accordo con il documento E.A.S.A. “Decision nr. 2010/002/R – Appendix XI to AMC to M.A.708(c)”.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
a.2) l’offerta economica dell’appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2006.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio di manutenzione ha inizio dal giorno 1 aprile 2017 e scadenza il giorno 30 settembre 2017, con possibilità per ragioni di urgenza di consentire l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L’Impresa di Manutenzione per l’attività manutentiva prevista dal presente Capitolato dovrà indicare nell’offerta il costo orario complessivo, onnicomprensivo, al netto di iva, per ogni ora di volo effettuata.
A tale fine e in via preventiva si considera un impiego complessivo per entrambi gli elicotteri e per l’intera durata del contratto, pari a 480 (quattrocentottanta) ore di volo.
Eventuali compensazioni in più o in meno, in relazione alle effettive ore di volo nel periodo di validità del contratto, saranno computate al prezzo orario sopra indicato.
Art. 9 – Responsabile dell’esecuzione del contratto
1. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Dirigente a cui è affidato l’incarico di Accountable Manager.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell’avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore in rate mensili posticipate sulla base delle ore effettivamente volate.
A tale fine, il Nucleo Elicotteri dovrà fornire all’Impresa di Manutenzione, entro i primi cinque giorni di ogni mese, il rapporto contenente le ore di volo effettive di ciascun elicottero oggetto del presente contratto, con riferimento al mese precedente.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.
15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio
1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 17 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
Art. 22 – Cauzione definitiva
1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La cauzione non è dovuta per i contratti di servizi e forniture non superiori a Euro 80.000,00.
3. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’appaltatore mediante PEC.
7. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
8. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.
Art. 23 – Obblighi assicurativi
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Art. 24 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione del contratto di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; (alcuni esempi tra i quali scegliere eventuali ulteriori altri casi di risoluzione espressa:)
• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
• utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
• mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 27 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 31 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le parti si impegnano a non divulgare in tutto o in parte il contenuto di quanto previsto dal contratto.
Devono inoltre essere considerati non divulgabili i contenuti degli interventi di manutenzione se non per tutto ciò che è riportato per legge nei documenti ufficiali degli elicotteri, e/o dell’Impresa di Manutenzione e/o delle Autorità Aeronautiche.