CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
(ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n.203)
Contratto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n.642, art. 28 DPR 955 del 30/12/1982
TRA
il Sig. nato a il domiciliato in , codice fiscalenella qualita' di proprietario concedente in affitto;
E
il Sig. nato a il domiciliato in , codice fiscalerichiedente terreni in affitto;
i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.45 della Legge 3 maggio 1982, n.203, avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali rispettivamente aderiscono;
PREMESSO
che la parte concedente e' proprietaria del terreno sito in agro di distinto al
N.C.T. di detto Comune, con estremi catastali
che la parte affittuaria ha avanzato richiesta di conduzione in affitto del terreno sopra descritto per la coltivazione di...
che la parte concedente si dichiara disponibile ad aderire alla richiesta a condizione che il contratto di affitto sia svincolato dalla disciplina di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203, per quanto riguarda la durata, l'entita' del canone, i miglioramenti, ecc...;
che le parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari;
che la validita' delle intese e' riconosciuta dagli artt. 45 e 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
Tutto cio' premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. La parte concedente da' in affitto alla parte affittuaria, il terreno come meglio descritto in premessa. L'affittuario, che accetta, dichiara di conoscere il terreno
e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni che intende effettuare.
2. L'affittuario conviene con il concedente che le disposizioni pattuite nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, costituiscono la deroga alla disciplina ed in particolare sia al disposto degli artt. 1 e 22, relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge sopracitata, sia all'indennizzo di cui agli artt. 43 e 50, sia, infine ad ogni diritto che potesse ad esso affittuario spettare in relazione alla predetta Legge e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
3. L'affittuario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione di tutti i terreni secondo le regole della buona tecnica agraria;
4.
5.
6. L'affitto, in deroga agli artt. 1 e 22 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dalla data
7. Il canone complessivo d'affitto e' concordemente stabilito tra le parti, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n.203, in complessivi euro 0,00.
8. Il pagamento del canone complessivo sara' effettuato
9. Le imposte sui terreni sono ripartite tra le parti come per legge. Le spese di registrazione del contratto sono
10.
11. Ogni modifica al presente contratto dovra' essere stipulata ed approvata per iscritto con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole di categoria. Nel caso in cui insorgano controversie, le parti s'impegnano ad avvalersi dell'azione conciliativa delle rispettive organizzazioni prima di adire le vie legali.
12. In conformita' a quanto sopra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni di categoria sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.203.
Letto, confermato e sottoscritto.
,
Il concedente
L'affittuario