LUOGO], / / [DATA]1
Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
[LUOGO], / / [DATA]1
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell’Elenco Prestiti di cui all’allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).
* * *
CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE TRA
1)
2, nella sua qualità di:
(di seguito l’“Ente”) rappresentato da
Dirigente dell’Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;
Responsabile dell’Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUEL;
(altro soggetto abilitato per legge);
[NEL CASO IN CUI ALCUNI O TUTTI I PRESTITI OGGETTO DELLA RINEGOZIAZIONE SIANO ASSISTITI DA GARANZIA SUSSIDIARIA DI UNO O PIU’ COMUNI PARTECIPANTI ALL’UNIONE COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI CON GLI ESTREMI DEI FIRMATARI DELL’ATTO PER CONTO DEI RISPETTIVI COMUNI]
E
2) Comune di rappresentato da , nella sua qualità di
2;
1 Inserire data (gg/mm/aa).
2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa alla CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del/i firmatario/i, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità.
3) Comune di rappresentato da , nella sua qualità di
2 ;
4) Comune di rappresentato da , nella sua qualità di
2 ;
5) [●],
(i “Comuni”, ovvero, singolarmente, il “Comune”) che intervengono nel Contratto di Rinegoziazione, ciascuno con riferimento esclusivo alla Rinegoziazione dei Prestiti Originari in relazione ai quali ha prestato Garanzia Sussidiaria (come di seguito definita), come indicato alla successiva premessa k), ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 1, comma 2;
- da un lato –
E
Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito) (di seguito, “CDP”)
- dall’altro –
PREMESSO CHE
a) la CDP ha concesso all’Ente i prestiti indicati nell’elenco di cui all’allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l’“Elenco Prestiti”), destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definiti) e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i “Prestiti Originari”, ovvero, singolarmente, il “Prestito Originario”), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nell’Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Originario;
b) l’Ente intende procedere alla Rinegoziazione (come di seguito definita) dei Prestiti Originari;
c) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito e/o di rinegoziazione;
d) l’Ente, con provvedimento3, n. , assunto in data , esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha disposto la stipula del presente contratto per la rinegoziazione dei Prestiti Originari (la “Rinegoziazione”), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella circolare della CDP n. [●], avente ad oggetto la “[●]” (la “Circolare”);
3 Determinazione a contrattare ex articolo 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.
e) i Proponenti (come di seguito definiti) dichiarano di rispettare tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili alla Rinegoziazione e, in particolare, di aver previsto la copertura dei connessi oneri;
f) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l’accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita);
g) l’Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: i) l’Elenco Prestiti, sottoscritto digitalmente, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente; ii) il provvedimento di cui alla precedente premessa d); iii) l’attestazione in merito al possesso, da parte dei firmatari, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia dei documenti d’identità in corso di validità; e iv) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dei Proponenti, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
h) l’Ente, inoltre:
[IN ALTERNATIVA]
□ unitamente alla presente proposta trasmette le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite), una per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoziazione, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica;
□ si impegna a trasmettere le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite), una per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoziazione, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica, entro il termine del 30 luglio 2020 a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 10;
i) i Proponenti dichiarano di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Circolare;
j) l’Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione, variazione di ente pagatore nonché di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso o differimento concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
k) l’Ente dichiara
[IN ALTERNATIVA]
□ che nessuno dei Prestiti Originari è assistito da Garanzia Sussidiaria;
□ che i seguenti, tra i Prestiti Originari, sono assistiti da Garanzia Sussidiaria dei seguenti Comuni:
- prestito n. assistito da Garanzia Sussidiaria del Comune di , del Comune di , del Comune di e del Comune di ;
- prestito n. assistito da Garanzia Sussidiaria del Comune di , del Comune di , del Comune di e del Comune di ;
- prestito n. assistito da Garanzia Sussidiaria del Comune di , del Comune di , del Comune di e del Comune di ;
- [●].
l) i Proponenti dichiarano che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;
m) DA SELEZIONARE E COMPILARE SOLO SE PRESENTI PRESTITI ORIGINARI ASSISTITI DA GARANZIA SUSSIDIARIA]
- il Comune di , con propria delibera consiliare n. del , ha esteso a tutti gli effetti la Garanzia Sussidiaria agli Atti Rinegoziati (come di seguito definiti) relativi ai Prestiti Originari n , n e n. ;
- il Comune di , con propria delibera consiliare n. del , ha esteso a tutti gli effetti la Garanzia Sussidiaria agli Atti Rinegoziati relativi ai Prestiti Originari n , n e n. ;
- il Comune di , con propria delibera consiliare n. del , ha esteso a tutti gli effetti la Garanzia Sussidiaria agli Atti Rinegoziati relativi ai Prestiti Originari n , n e n. .
n) [DA SELEZIONARE SOLO SE PRESENTI PRESTITI ORIGINARI ASSISTITI DA GARANZIA SUSSIDIARIA]
□ gli impegni di cui alla/e delibera/e consiliare/i indicata/e alla precedente premessa m) sono stati assunti in conformità al regolamento di ciascun Comune, approvato ai sensi dell’articolo 152 del TUEL.
TUTTO CIÒ PREMESSO
I Proponenti propongono di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1
Oggetto, Premesse e Definizioni
1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “Prestito Rinegoziato”) è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito dalla relativa Delegazione di Pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Ove presente, ciascun Comune interviene nel Contratto di Rinegoziazione con esclusivo riferimento alla Rinegoziazione dei Prestiti Originari in relazione ai quali abbia prestato Garanzia Sussidiaria ai sensi dei relativi Atti Originari, secondo quanto indicato alla premessa k), della quale abbia deliberato l’estensione agli Atti Rinegoziati, secondo quanto indicato alla premessa m). Resta pertanto inteso che:
(i) le dichiarazioni effettuate, (ii) gli impegni e le obbligazioni assunte, nonché (iii) i diritti e le facoltà eventualmente attribuite, a seconda dei casi, da o a ciascun Comune, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, si intendono come effettuate, assunte, ovvero attribuite, con esclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati di cui il Comune è parte.
3. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
4. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Atto Originario” indica, a seconda dei casi, l’atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come di volta in volta modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;
“Atto Rinegoziato” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
“Circolare” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa d) del Contratto di Rinegoziazione; “Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet; “Comune” indica, ciascuno dei o, a seconda dei casi, tutti, i Comuni eventualmente sottoscrittori del Contratto di Rinegoziazione;
“Condizioni Generali Prestito Originario” indica le condizioni generali di contratto relative ai Prestiti Originari assistiti da Garanzia Sussidiaria;
“Contratto di Rinegoziazione” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;
“Costo Cancellazione D.M. 20/06/03” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 2;
“D.M. 20/06/03” indica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante “Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali”; “Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia ai Proponenti la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima; “Data di Pagamento” indica il 31 luglio 2020 e, a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;
“Data di Proposta Contrattuale” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP; “Data di Scadenza” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;
“Debito Residuo Prestito Originario” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2020, specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;
“Debito Residuo Prestito Rinegoziato” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
“Decreto 112/08” indica il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato e integrato;
“Delegazione di Pagamento” indica la delegazione di pagamento di cui all’Articolo 5, comma 1 del Contratto di Rinegoziazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
“Elenco Prestiti” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;
“Ente” indica l’ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;
“Euribor” (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters;
“Evento di Risoluzione” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 10, comma 4;
“Garanzia Sussidiaria” indica gli impegni assunti da ciascun Comune ai sensi dell’articolo 9 (Impegni del Comune) delle Condizioni Generali Prestito Originario;
“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1; “Investimento” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;
“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;
“Modello D. Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
“Parametro Euribor” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;
“Parti” indica i soggetti sottoscrittori del Contratto di Rinegoziazione;
“Periodo di Interessi” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del Primo Periodo di Interessi e del secondo Periodo di Interessi che cade nell’anno 2020 che intercorrono, rispettivamente:
(i) tra il 1° gennaio 2020 (incluso) e il 30 giugno 2020 (incluso); e
(ii) tra il 1° luglio 2020 (incluso) e la Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 (inclusa); “Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2020;
“Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della vita residua del relativo Prestito Rinegoziato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
“Prestito Originario” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;
“Prestito Originario ex D.M. 20/06/03” indica ciascun Prestito Originario che sia stato precedentemente rinegoziato ai sensi del D.M. 20/06/03 e relativamente al quale è indicato, nell’Elenco Prestiti, il Costo Cancellazione D.M. 20/06/03;
“Prestito Rinegoziato” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;
“Prima Quota Interessi” indica, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, la quota interessi maturata al 30 giugno 2020, sulla base del Tasso di Interesse Originario, dovuta dall’Ente alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 3, comma 2;
“Primo Periodo di Interessi” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° gennaio 2020 (incluso) e il 30 giugno 2020 (incluso);
“Proponenti” indica, con riferimento a ciascun Atto Rinegoziato o a ciascun Atto Originario, le parti dell’Atto Rinegoziato e dell’Atto Originario diverse dalla CDP;
“Rate Semestrali” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1; “Rinegoziazione” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa d) del Contratto di Rinegoziazione;
“Sito Internet” indica il Sito Internet della CDP, xxx.xxx.xx;
“Somma da Rimborsare”, indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, della quale l'Ente richieda il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 6;
“Spesa” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell’Investimento;
“Tasso di Interesse Originario” indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;
“Tasso di Interesse Post” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;
“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 208 del TUEL;
“TUEL” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.
5. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati
1. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali (le “Rate Semestrali”), a partire dal 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nell’Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:
(i) una Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020, comprensiva di capitale ed interessi, la cui quota capitale è di importo pari allo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
(ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2021, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2021.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l’esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell’esatto importo della rata non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il Piano di Ammortamento.
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dal 1° luglio 2020 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell’Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il “Tasso di Interesse Post”) secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Accettazione (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso) sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall’Ente:
(i) con riferimento al Primo Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020;
(ii) con riferimento a ciascun Periodo di Interessi successivo al Primo Periodo di Interessi, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all’Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
5. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene riconosciuta all’Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell’importo non erogato e di un tasso d’interesse pari al Parametro Euribor, secondo il criterio giorni effettivi/360.
Articolo 4 Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dei Proponenti nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti dai Proponenti inadempienti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto l’Atto Rinegoziato per inadempimento del relativo Proponente, come previsto dal successivo Articolo 10, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Articolo 5 Garanzia
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l’Ente rilascia, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 206 del TUEL (la “Delegazione di Pagamento”). A tal fine, l’Ente medesimo emette un apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Gli atti di delega notificati al Tesoriere ai sensi del Contratto di Rinegoziazione devono pervenire alla CDP, a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 10, comma 2, entro il 30 luglio 2020 e sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega rilasciati a garanzia dei Prestiti Originari, a decorrere dal 31 luglio 2020 (incluso), salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, comma 3.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere.
4. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, nonché a soddisfare, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. Resta inteso tra le Parti che, con esclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati relativamente ai quali risulti già attivata la Garanzia Sussidiaria alla Data di Accettazione, gli impegni di cui ai precedenti commi del presente Articolo si intendono assunti dal Comune, il quale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 delle Condizioni Generali Prestito Originario, come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, deve rilasciare un nuovo atto di delega, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi. Tali atti di delega, notificati dal Comune al proprio tesoriere, devono pervenire alla CDP entro il 30 luglio 2020, a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 10, comma 2.
6. Con esclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), la CDP, l’Ente e i Comuni (ciascuno per quanto di propria competenza e limitatamente agli Atti Rinegoziati di cui è parte) convengono espressamente che gli impegni di cui alla Garanzia Sussidiaria sono confermati ed estesi a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte dall’Ente ai sensi dei relativi Atti Rinegoziati.
Articolo 6
Rimborso anticipato volontario e riduzione
1. A decorrere dal 30 giugno 2021, l’Ente avrà facoltà di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale di ciascun Prestito Rinegoziato, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso esclusivamente tramite il canale web nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet. Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel caso in cui il Prestito Rinegoziato sia interamente erogato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento è rideterminato sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza.
2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP:
(a) in caso di rimborso anticipato totale, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata (comprensiva dell’intera Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso), fermo restando che qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all’Ente;
(b) in caso di rimborso anticipato parziale, la Somma da Rimborsare;
in entrambi i casi, fermo restando l’indennizzo di cui al successivo comma 3, l’Ente deve corrispondere alla CDP, l’intera Rata Semestrale (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ed eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati.
3. A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato l’Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati sul Sito Internet e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP e (b) la Somma da Rimborsare.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito Rinegoziato, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una
scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2020, l’Ente può richiedere alla CDP la riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, qualora lo stesso non sia stato completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:
(a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora la Spesa definitivamente accertata risulti inferiore al Debito Residuo Prestito Rinegoziato;
(b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
(c) qualora l’Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione;
(d) qualora risulti impossibile destinare il Prestito Rinegoziato alla realizzazione dell’Investimento, a condizione che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente.
La valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio della CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che la CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso.
5. La riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale web nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet, dovrà pervenire alla CDP entro e non oltre il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno e dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.
Articolo 7
Attestazione ai sensi dell’articolo 62, comma 4, del Decreto 112/08
1. I Proponenti riconoscono e prendono atto che ai Prestiti Rinegoziati non si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/034 relativamente ai Prestiti Originari ex D.M. 20/06/03 e dichiarano di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del Contratto di Rinegoziazione concernenti la cancellazione dai rapporti di finanziamento oggetto del Contratto di Xxxxxxxxxxxxxx medesimo della suddetta previsione.
2. I Proponenti riconoscono e prendono atto che il Tasso di Interesse Post applicato a ciascun Prestito Rinegoziato che derivi da un Prestito Originario ex D.M. 20/06/2003 include il costo della cancellazione dal rapporto di finanziamento della previsione di cui al precedente comma 1, quantificato in punti base annui nell’Elenco Prestiti, alla voce “Costo Cancellazione D.M. 20/06/03” (il “Costo Cancellazione D.M. 20/06/03”).
Articolo 8
4 Articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03: “Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoziazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera c), è sostituito dal medesimo xxxxx XXXXXXX, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base.”
Compensazione
1. Ciascun Proponente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Rinegoziazione e/o dall’Atto Rinegoziato che risulti non pagato dal relativo Proponente alla relativa scadenza, con qualsiasi credito vantato dal relativo Proponente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dai Proponenti ai sensi del Contratto di Rinegoziazione e/o dell’Atto Rinegoziato saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per i Proponenti di procedere a compensare detti debiti con qualunque credito da essi vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
Articolo 9
Diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato
1. L’Ente si obbliga, a pena di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10, ad utilizzare il Prestito Rinegoziato esclusivamente per la realizzazione dell’Investimento, salvo che la CDP autorizzi una diversa destinazione del Prestito Rinegoziato, alle condizioni e nei termini di cui al presente Articolo.
2. Qualora l’Ente intenda utilizzare il Prestito Rinegoziato, per la parte non erogata, per finalità in tutto o in parte diverse dall’Investimento, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP e, con esclusivo riferimento ai Prestiti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), i Comuni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione, la CDP, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l’operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato.
3. Fermo restando quanto sopra, è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:
a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora il Prestito Rinegoziato non sia stato completamente erogato; o
b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; o
c) qualora l’Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione; o
d) mancata realizzazione dell’Investimento.
4. Non è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato per un importo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Articolo 10 Recesso e risoluzione
1. Nel caso in cui (i) si verifichi il mancato pagamento della Prima Quota Interessi senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l’inadempimento si è verificato, ovvero
(ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate da ciascun Proponente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dei Proponenti della Prima Quota Interessi o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato il mancato o ritardato pagamento e/o il relativo Proponente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. In caso di mancata ricezione da parte della CDP degli atti di delega di cui al precedente Articolo 5, entro il 30 luglio 2020, ovvero nel caso di ricezione di atti di delega i) incompleti, ii) non conformi al modello definito dalla CDP, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciati per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal Piano di Ammortamento, si conviene espressamente che abbia luogo, la risoluzione, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile, del Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificata la mancata o errata ricezione dei suddetti atti di delega.
3. Il recesso o la risoluzione di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2, si verificheranno nel momento in cui la CDP darà comunicazione ai Proponenti, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell’esercizio della facoltà di recedere o di risolvere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione, non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte di ciascun Proponente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
4. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto dagli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli “Eventi di Risoluzione”):
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell’Investimento, fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 9;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata da ciascun Proponente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
d) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 5, all’Articolo 8, all’Articolo 11, all’Articolo 14 ed all’Articolo 17;
e) con riferimento ai soli Atti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria, ove presenti, inadempimento da parte del Comune degli impegni di cui alla Garanzia Sussidiaria, come confermati ed estesi ai sensi del precedente Articolo 5, comma 6.
Resta inteso che il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente al Prestito Rinegoziato relativamente al quale l’Evento di Risoluzione si è verificato.
5. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà ai Proponenti mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
6. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 10, l’Ente (e, con esclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria, ove presenti, in caso di suo inadempimento, il Comune pro quota) dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l’Evento di Risoluzione: i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui al precedente Articolo 6, comma 3, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti da ciascun Proponente, con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi del successivo Articolo 17 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate da ciascun Proponente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati.
8. Ciascun Proponente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni da esso rilasciate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 11 Pagamenti
1. Fermo restando quanto previsto, con esclusivo riferimento ai Prestiti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), all’articolo 9 delle Condizioni Generali Prestito Originario, come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 8, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.
Articolo 12 Conferma delle previsioni
1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.
Articolo 13 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, ivi inclusa quella concernente l’accettazione della presente proposta da parte della CDP ai fini della conclusione del Contratto di Rinegoziazione, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una Parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:
CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax: da 06/4221.4026
Att.: Finanziamenti Enti Pubblici - Rinegoziazione enti locali primo semestre 2020 Proponenti:
Fax:
PEC:
Att.:
[●]
2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio delle Parti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.
Articolo 14
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti
1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi derivanti da ciascuno degli Atti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti da ciascuno degli Atti Rinegoziati.
2. Ciascun Proponente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dagli Atti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dagli Atti Rinegoziati.
Articolo 15 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 16 Trattamento fiscale
Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 17
Dichiarazioni ed Impegni dei Proponenti
1. I Proponenti dichiarano di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. I Proponenti si impegnano a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla precedente lettera a); e
c) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente prende atto ed accetta che la CDP potrà effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva il Prestito Rinegoziato al finanziamento della Spesa.
4. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP su semplice richiesta di quest’ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al comma precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'Investimento, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito.
5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dai Proponenti in relazione a ciascun Prestito Originario, in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.
* * *
Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[SE PRESENTI PRESTITI ORIGINARI ASSISTITI DA GARANZIA SUSSIDIARIA DEI COMUNI]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[●]
Ciascun Proponente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:
PER ACCETTAZIONE
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario e riduzione)
- Articolo 8 (Compensazione)
- Articolo 10 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Pagamenti)
- Articolo 14 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 15 (Foro competente)
- Articolo 17 (Dichiarazioni ed Impegni dei Proponenti)
[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[SE PRESENTI PRESTITI ORIGINARI ASSISTITI DA GARANZIA SUSSIDIARIA DEI COMUNI]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA COMUNE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[●]
PER ACCETTAZIONE
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
ALLEGATO 1 ELENCO PRESTITI
# | Identificativo Prestito Originario (*) | Tipo Prodotto/ Tasso (Post) | Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2020 | Tasso di Interesse Originari o (***) (Ante) % | Rata 30/06/2 020 (Ante) | Tasso di Interesse (Post) % | Quote interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/7/2020 | Rata post (capitale + interessi) del 31/12/2020 | Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza | Data di Scadenza (Post) | Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps) |
… … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
… … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
… … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
(*) L’identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all’Ente da CDP
(**) L’importo indicato include le eventuali quote capitale che siano state precedentemente differite in relazione ad eventi catastrofici.
(***) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al parametro euribor previsto negli Atti Originari.