CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN OULX
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN OULX
GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DIREZIONE DIDATTICA
TRA
l’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa, rappresentata dal Presidente pro tempore Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX in esecuzione della deliberazione di Consiglio di Unione Montana n° del che agisce per:
- il Comune di Bardonecchia rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxxx XXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Chiomonte rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxx XXXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Exilles rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Gravere rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxx XX XXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Salbertrand rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxx XXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
E
L’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, rappresentata dal Presidente pro tempore Xxxxxxxx XXXXX D’ARGENTINA in esecuzione della deliberazione di Consiglio di Unione Montana n° del che agisce per:
- il Comune di Cesana Torinese rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxx XXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Claviere rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxx XXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Sauze di Cesana rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxxxx XXXXX D’ARGENTINA, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Sauze d’Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxx XXXXXXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del ;
- il Comune di Sestriere rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxx XXXXX, autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del .
PREMESSO che:
- la LRP 28.9.2012 n. 11 “Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali”, disciplina le "Funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in
tale contesto, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5).
In particolare è stata normata la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, prefissando criteri, modalità e procedure di aggregazione. La previgente Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa - confluita poi nell’anno 2009 nella Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - alla quale appartenevano tutti i Comuni in questa sede intervenienti, è stata rimodulata in Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa (che, per quanto interessa il presente atto, considera i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, Oulx e Salbertrand) ed in Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (che per quanto interessa il presente atto considera i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana e Sestriere);
- con DGR n. 40-1626 del 23.6.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle Comunità Montane, conferendole alle Unioni Montane. A norma dell’art. 10 della LRP 14.3.2014 n. 3 “Legge sulla Montagna” è posto l’obbligo, per le Unioni Montane il cui territorio non corrisponda all’ambito territoriale di una Comunità Montana esistente al 31.12.2007, di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi dell’art. 3 della stessa LRP 14.3.2014 n. 3 in convenzione con altra Unione Montana appartenente al medesimo ambito territoriale. Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa e in Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – finitime – conchiudono l’ambito territoriale della Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa esistente al 31.12.2007;
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa n. 14 del 30.7.2015 e con analoga deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea veniva approvata - e successivamente sottoscritta - una convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti già di competenza della Comunità Montana, in adempimento al combinato disposto della LRP 14.3.2014 n. 3 e della DGR n. 40-1626 del 23.6.2015. L’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa è stata individuata capofila per dette funzioni amministrative, puntualmente elencate, ma che non ricomprendono il servizio scolastico;
- l’art. 3 LRP 14.3.2014 n. 3, al comma 3, lettera i), assegna alle Unioni montane funzioni di mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- l’art. 5 “Convenzione” LRP 28.9.2012 n. 11 abilita all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi attraverso la stipula di una convenzione che preveda:
a) il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;
b) le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
c) le modalità di consultazione degli enti contraenti;
d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
e) la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;
g) i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.
Nel caso di cui alla presente convenzione ricorre la necessità di adottare linee comportamentali univoche per il mantenimento del “servizio” scolastico, relativamente:
- alla scuola secondaria di primo grado che riguarda i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, Oulx, Salbertrand, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere;
- alla Direzione didattica che riguarda i Comuni di i Comuni di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere;
con esclusione di istituzione di una “funzione” associata. Infatti la problematica ora in esame non riguarda tutti i Comuni componenti ciascuna Unione Montana: considera soltanto una parte del bacino scolastico (appunto la sola scuola secondaria di primo grado per la parte di utenza che si attesta nelle strutture del Comune di Oulx) nonché la Direzione didattica di Oulx in relazione alla sua estensione territoriale.
RICORDATO che:
- fin dalla fine degli anni ‘50 del secolo scorso il servizio scolastico logisticamente allocato in Oulx veniva gestito in forma consortile e che il Consorzio Scolastico Xxxx Xxxxx Susa – ammodernato da ultimo con statuto e convenzione sottoscritta in data 8.4.1994 – ha cessato la sua operatività con l’anno scolastico 2007/2008, con subingresso nella gestione della Comunità Montana Xxxx Xxxxx Susa per effetto di specifico atto convenzionale 7.11.2008 avente scadenza decennale al 6.11.2018;
- in data 14.5.2007 veniva, inoltre, sottoscritta una convenzione tra la Provincia di Torino, il Consorzio scolastico Xxxx Xxxxx Susa, i Comuni di Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Salbertrand, Claviere, Sestriere e Bardonecchia per la definizione dei rapporti conseguenti al trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica relativa agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria superiore. Detta convenzione è scaduta il 30.6.2008 pertanto a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 e la gestione delle scuole superiori in Oulx è stata assunta alla competenza provinciale;
- risulta necessario assicurare il futuro della gestione della Scuola secondaria di primo grado confermando e continuando negli impegni finanziari dei Comuni già consorziati, la Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa capofila e il Comune di Oulx, proprietario degli immobili, in ordine a:
• residuo ammortamento di un mutuo per interventi di manutenzione straordinaria della Scuola Media stipulato dal Consorzio Scolastico Xxxx Xxxxx Susa e nel cui ammortamento, fino all’anno 2023, è ora subentrata l’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa;
• mantenimento del trasferimento a favore del Comune di Oulx, già previsto dall’art. 5 bis della convenzione stipulata in data 25.8.1999 e dall’art. 6 della convenzione 7.11.2008, degli oneri acclarati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione emanato in data 7.2.1997 (si tratta della spesa media storica 95/97 per le scuole superiori, già sostenuta dai Comuni consorziati, e il cui totale è stato detratto per intero dai trasferimenti statali spettanti ad Oulx). Pertanto, dedotta la quota che, come da citate convenzioni pregresse, competeva ad Oulx, pari a € 12.011,00, le rimanenti quote da versare annualmente al Comune di Oulx stesso sono:
SAUZE D’OULX | € 8.163,00 |
CESANA TORINESE | € 6.649,00 |
SALBERTRAND | € 1.492,00 |
CLAVIERE | € 1.492,00 |
SAUZE DI CESANA | € 944,00 |
SESTRIERE | € 6.169,00 |
BARDONECCHIA | € 16.275,00 |
- risulta necessario compartecipare alle spese di funzionamento della Direzione didattica di Oulx in quanto elemento istituzionale imprescindibile nel partecipare al carattere educativo dell’intera attività scolastica, assicurando la generalizzazione dell’offerta formativa. L’ambito territoriale di competenza della Direzione didattica costituisce logica di rete per l’integrazione dei servizi, che ha come essenziale obiettivo la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche e il mantenimento della istruzione primaria in condizioni di prossimità, in una realtà connotata da una consistenza demografica frammentata in tanti piccoli centri montani, come anche riconosciuto dalla Regione Piemonte, in esercizio delle proprie competenze in materia di razionalizzazione della rete scolastica.
CONSIDERATO che con lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, gli enti stipulanti si propongono, anche attraverso l’adozione di atti normativi omogenei, la razionalizzazione del servizio con l’obiettivo di liberare risorse produttive, grazie alle economie di dimensione derivanti dalla gestione associata dei servizi in ambito demografico ottimale.
Inoltre tale organizzazione del servizio scolastico in modo associato non solo tende al continuo perseguimento, nella gestione del servizio scolastico, del suddetto significativo risparmio per gli Enti, ma a promuovere lo sviluppo della scuola dell’obbligo, la cooperazione e l’assistenza scolastica, nonché a favorire il progresso civile e culturale dei Comuni associati;
RITENUTO che l’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa, sulla base dell’esperienza consolidata, assuma il ruolo di capo convenzione;
VISTO l’art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità
I Comparenti elencati in premessa stipulano la presente convenzione per gestire in modo coordinato ed in forma associata il servizio di gestione della scuola secondaria di primo grado di Oulx ed il servizio di ripartizione delle spese ordinarie di pertinenza della Direzione didattica di Oulx, per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi allo scopo di promuovere lo sviluppo della scuola dell’obbligo, la cooperazione e l’assistenza scolastica, nonché allo scopo di favorire il progresso civile dei Comuni associati.
La Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa svolge il ruolo di capofila con compiti amministrativi e tecnici nonché con compiti di programmazione, pianificazione, coordinamento e supporto
Art. 2 - Struttura
I Comparenti citati prevedono che il servizio sia gestito utilizzando il plesso scolastico di Oulx, piazza Xxxx Xxxxxxxxx, di proprietà del Comune di Oulx, dove si attestano le scuole primaria e secondaria di primo grado, la palestra comunale e la Direzione didattica. Le scuole e gli uffici della Direzione didattica, per motivi contingenti, potranno anche essere allocati altrove ed il servizio sarà perciò gestito in altri edifici in proprietà o in disponibilità del Comune di Oulx. Con la presente convenzione il Comune di Oulx concede all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa tutte le necessarie facoltà operative per poter attuare l’ottimale gestione del servizio.
Art. 3 - Organizzazione
L’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa, nell’ambito delle capacità e dei parametri di bilancio, risulta referente nell’iter procedurale nei rapporti con gli istituti di credito per l’eventuale contrazione di nuovi eventuali mutui per interventi da eseguirsi al plesso di piazza Xxxx Xxxxxxxxx in Oulx, la cui incidenza sia per ammortamento che per maggiori oneri di gestione corrisponde, per il riparto, a quanto indicato all’art. 9.
Ogni Ente qui comparente, dopo aver condiviso la scelta in Conferenza dei Sindaci, sarà pertanto tenuto a prevedere nel proprio bilancio adeguati stanziamenti per la copertura delle quote a proprio carico.
Art. 4 - Proventi
L’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa farà fronte alle spese con i seguenti proventi:
1. contributi ministeriali,
2. legge regionale n° 28 del 28.12.2007,
3. contributi regionali per la gestione delle forme associate,
4. contributi comunali di competenza.
In presenza di concessione di contribuzione regionale, derivante dalla richiesta effettuata dall’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa come previsto dalla normativa vigente, si provvederà a coprire le spese di servizio fino ad esaurimento di contributo e la rimanenza passiva sarà ripartita tra gli enti in proporzione come indicato, di seguito, all’art. 13.
Art. 5 - Rapporti finanziari
I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
Pertanto la spesa annuale complessiva relativa alla gestione del servizio, consistente in :
a. manutenzione ordinaria,
b. manutenzione straordinaria degli immobili (nell’ambito degli stanziamenti previsti in bilancio),
c. consumi di acqua, luce, riscaldamento, telefonia e affini,
d. cancelleria e acquisto beni mobili,
sarà ripartita sulla base dei criteri di riparto previsti al successivo art. 10.
Le spese straordinarie di entità superiore ai normali stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere concordate con i Comuni aderenti alla convenzione in sede di Conferenza dei Sindaci.
Art. 6 - Finanziamento delle spese
L’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa provvederà alla copertura delle spese di gestione e alla richiesta delle quote di spettanza a carico dei Comuni associati, sulla base del piano di riparto annuale stabilito rispetto al preventivo analitico delle spese che verranno iscritte nel bilancio di previsione dell’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa.
In sede di chiusura dell’esercizio, si provvederà a rendicontare le spese effettivamente sostenute provvedendo ad utilizzare eventuali saldi positivi a scomputo delle quote dei Comuni per gli esercizi successivi.
La richiesta delle quote straordinarie sarà invece gestita sempre a consuntivo.
Per i lavori di maggiore entità finanziaria si provvederà invece di volta in volta a stabilire in sede di Conferenza de Sindaci il piano di recupero delle quote da introitare.
Art. 7 - Versamenti
Le quote ordinarie di ogni Comune dovranno essere versate all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dagli uffici preposti sulla base dei criteri di riparto previsti e dall’entità degli stanziamenti di bilancio necessari per le spese di gestione della convenzione.
I Comuni convenzionati stanziano nei propri bilanci di previsione, annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
Art. 8 - Forme di consultazione
L’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa, in sede di Conferenza dei Sindaci o loro delegati fissa incontri periodici al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio. Ogni componente rappresentato può chiedere la convocazione.
La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente dell’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa; questa stabilisce all’unanimità, con propri atti, le proprie modalità di funzionamento e fissa gli indirizzi gestionali del servizio convenzionato che l’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa provvederà ad attuare.
Art. 9 - Ammissione di nuovi Comuni
È consentita l’ammissione di altri Enti locali alla forma associata del servizio scolastico anche dopo la costituzione.
L’accettazione della domanda presuppone la necessaria revisione del presente accordo con riferimento particolare al riparto di spese ed oneri.
Art. 10 - Quote di partecipazione
Ciascun ente partecipa alla gestione consortile e si accolla l’onere finanziario dell’attività come di seguito specificato:
A) gli interventi di manutenzione ordinaria degli stabili concessi all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa nonché le spese di funzionamento della scuola e della Direzione didattica saranno eseguiti a cura della
Unione Montana stessa. Tali spese saranno ripartite per un decimo fra i Comuni e per nove decimi in base al numero degli alunni iscritti in base alla provenienza degli stessi, come da successiva lettera C. Per quanto riguarda la palestra di Piazza Xxxx Xxxxxxxxx, verranno contabilizzate le spese di funzionamento in proporzione alle ore di utilizzo da parte delle scuole medie stabilite nel piano orari scolastico, mentre l’uso da parte delle scuole superiori e delle associazioni resta di competenza del Comune di Oulx, per la relativa eventuale contabilizzazione;
B) le spese inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria degli stabili concessi dal Comune di Oulx saranno ripartite come segue:
- un terzo a carico del Comune di Oulx;
- i rimanenti due terzi saranno ripartiti per un decimo fra i Comuni associati e per nove decimi in base al numero degli alunni iscritti secondo la provenienza degli stessi, come da successiva lettera C.
C) In ordine alle spese per alunni provenienti da Comuni delle due Unioni Montane non aderenti alla presente convenzione, verranno stabiliti i criteri di accollo in sede di Conferenza dei Sindaci delle due Unioni Montane stesse.
I Comuni convenzionati si accolleranno, sulla base dei precedenti criteri di riparto le spese degli alunni provenienti dai Comuni non appartenenti alle due Unioni Montane, atteso il ridotto numero degli stessi.
Essendo la rendicontazione riferita all’anno solare, il numero degli “alunni iscritti” sarà quello risultante all’inizio dell’anno scolastico (mese di settembre) dell’anno precedente.
Art. 11 - Personale e dotazione
Per il funzionamento e la gestione della presente forma associata si farà prioritariamente ricorso a personale e dotazione strumentale in carico all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa che provvederà all’interno della propria struttura a garantire i servizi necessari.
All’Unione Montana capofila verrà riconosciuto, un rimborso forfettario per spese istruttorie pari al 2% applicato sul consuntivo annuo.
Art. 12 - Durata della convenzione
Al fine di garantire una programmazione ed uno sviluppo del servizio la durata della presente Convenzione è stabilita in anni dieci, a partire dalla data di stipula.
Ogni modifica od integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.
Art. 13 - Recesso e risoluzione della Convenzione
Gli enti qui comparenti convengono che, prima della scadenza stabilita, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l’ente recedente deve darne
comunicazione all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il recesso non deve arrecare danno ai restanti enti convenzionati. Il recedente deve comunque saldare gli oneri relativi alla suddetta annualità in corso. Nel caso di eventuale assunzione di oneri pluriennali, l’ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all’estinzione degli stessi.
E’ consentito all’ente recedente di affrancare anticipatamente la quota residua di spese a proprio carico. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da esse derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari.
L’accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.
Art. 14 - Controversie
Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell’esecuzione della convenzione o in merito all’applicazione delle norme stesse contenute, sono demandate. Al Foro di Torino, se non si addiviene ad un preliminare accordo con la mediazione di un esponente per ogni Unione Montana e del/i Comune/i che hanno instaurato la questione.
Art. 15 - Conferma accordi in corso
In relazione ai previgenti accordi ed impegni assunti dal cessato Consorzio Scolastico Xxxx Xxxxx Susa, gli Enti aderenti ora - o subentranti in futuro sulla base di specifica decisione - per tutta la durata della presente convenzione si impegnano:
• a trasferire all’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa ogni anno la quota dovuta, fino al 2023, per il residuo ammortamento del mutuo per interventi di manutenzione straordinaria della Scuola Media, già stipulato dal Consorzio Scolastico Xxxx Xxxxx Susa e nel cui ammortamento è ora subentrata l’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa quale capo convenzione e successore giuridico. La suddivisione della quota di ammortamento anno per anno è stabilita con i criteri di riparto previsti per le spese ordinarie;
• qualora non intervenga un D.M. rettificativo delle detrazioni dei trasferimenti statali al Comune di Oulx, a trasferire a favore del Comune di Oulx stesso, come già previsto già previsto dall’art. 5 bis della convenzione stipulata in data 25.8.1999 e dall’art. 6 della convenzione 7.11.2008, degli oneri acclarati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione emanato in data 07.02.1997 (si tratta della spesa media storica 95/97 per le scuole superiori, già sostenuta dai Comuni consorziati, e il cui totale è stato detratto per intero dai trasferimenti statali spettanti ad Oulx). Pertanto, dedotta la quota che, come da citato art. 5 bis, competeva direttamente ad Oulx, pari a € 12.011,00, le rimanenti quote che gli enti verseranno annualmente al Comune di Oulx sono:
SAUZE D’OULX | € 8.163,00 |
CESANA TORINESE | € 6.649,00 |
SALBERTRAND | € 1.492,00 |
CLAVIERE | € 1.492,00 |
SAUZE DI CESANA | € 944,00 |
SESTRIERE | € 6.169,00 |
BARDONECCHIA | € 16.275,00 |
Art.16 Norma transitoria
La rendicontazione inerente l’anno 2018 sarà gestita sulla base della precedente convenzione 2008/2018 (avente scadenza decennale al 6.11.2018).
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. OULX, | ||
Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa | Il Presidente | Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX |
Comune di Bardonecchia | Il Sindaco | Xxxxxxxxx XXXXX |
Comune di Chiomonte | Il Xxxxxxx | Xxxxxxx XXXXXXXX |
Comune di Exilles | Il Sindaco | Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX |
Comune di Gravere | Il Sindaco | Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX |
Comune di Oulx | Il Sindaco | Xxxxx XX XXXXXXX |
Comune di Salbertrand | Il Sindaco | Xxxxxxxx XXXXXXX |
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea | Il Presidente | Xxxxxxxx XXXXX D’ARGENTINA |
Comune di Cesana Torinese | Il Sindaco | Xxxxxxx XXXXXX |
Comune di Claviere | Il Sindaco | Xxxxxx XXXXX |
Comune di Sauze di Cesana | Il Sindaco | Xxxxxxxx XXXXX D’ARGENTINA |
Comune di Sauze d’Oulx | Il Sindaco | Xxxxx XXXXXXXXX |
Comune di Sestriere | Il Sindaco | Xxxxxx XXXXX |