REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA
Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento con contratti di lavoro autonomo, da parte dell’amministrazione universitaria (da ora l’amministrazione), degli incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le modalità di selezione dei soggetti a cui conferire i superiori incarichi mediante contratti d’opera di cui al presente Regolamento sono ispirate ai principi generali della pubblicità, della trasparenza e dell’imparzialità, della corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, della rapidità, della parità di condizioni di accesso e non discriminazione.
3. Il presente Regolamento riguarda la procedura di selezione dei soggetti con i quali l’amministrazione intenda stipulare contratti di lavoro autonomo riconducibili sia all’art. 2222 cod. civ., sia all’art. 2230 cod. civ. ed aventi natura di:
- collaborazione occasionale, con la quale il collaboratore si obbliga allo svolgimento di una prestazione episodica, da rendere in maniera saltuaria e autonoma, che si concretizza in una prestazione d’opera anche di natura professionale o nel raggiungimento di un risultato avente il carattere della occasionalità. La collaborazione è resa senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e di orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa;
- collaborazione coordinata e continuativa, con la quale il collaboratore si obbliga alla produzione di risultato/i ed il cui rapporto si caratterizza per la continuazione della prestazione d’opera anche di natura professionale ed il coordinamento con l’organizzazione ed i fini dell’amministrazione che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento. La collaborazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica e prestabilita.
4. Il presente regolamento si applica, altresì, agli incarichi di studio, consulenza e ricerca.
Art. 2
Presupposti per il conferimento dell’incarico
1. Per esigenze a cui non può far fronte con il personale in servizio, l’amministrazione può conferire gli incarichi individuali di collaborazione di cui al precedente art. 1 ad esperti esterni aventi i requisiti professionali di cui al successivo articolo 3 ed in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati – evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni – ed essere coerente con le esigenze di funzionalità ed efficienza dell’amministrazione conferente;
b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo, secondo la procedura di cui al successivo art. 2 bis;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e relativa copertura finanziaria che graverà sui proventi propri del bilancio di Ateneo ai sensi del d.lgs. 18/2012 o su ulteriori finanziamenti all’uopo specificamente vincolati.
2. A tal fine, la struttura interessata, dopo avere esperito la procedura di cui al punto b) del comma 1, segnala all’ufficio competente dell’amministrazione l’esigenza di ricorrere a personale esterno con contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa e dichiara, sotto
la propria responsabilità, di aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1.
3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti; è vietato l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati; la violazione di tali divieti è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2 bis
Ricognizione interna
1. Per conferire legittimamente un incarico esterno deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne mediante l’effettuazione di una ricognizione formale, tra il personale dipendente, delle risorse disponibili ad assumere l’incarico medesimo.
2. Il responsabile della struttura interessata, tenuto conto delle mansioni esigibili, verifica la possibilità di corrispondere a tale necessità con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni. Tali interpelli sono resi pubblici con modalità telematiche per un periodo di almeno dieci giorni lavorativi.
3. In caso di mancata risposta o di oggettiva e motivata impossibilità, da parte del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, a rendere disponibile lo stesso, il responsabile della struttura interessata può chiedere il ricorso alla collaborazione esterna.
Art. 3
Soggetti a cui conferire l’incarico
1. Gli incarichi individuali di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa possono essere conferiti a:
a) esperti dotati di rilevante curriculum formativo-professionale, sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria [da ricondursi alla laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea magistrale del nuovo ordinamento ovvero laurea con successivo percorso di specializzazione (master universitario)];
b) professionisti (non necessariamente in possesso di laurea magistrale) iscritti in albi, collegi, ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, etc.) per attività che costituiscono esercizio della professione per la quale sia richiesta la suddetta iscrizione;
c) professionalità (non necessariamente in possesso di laurea magistrale) operanti nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’amministrazione potrà conferire incarichi ai soggetti di cui alla precedente lett. c) solo per lo svolgimento di compiti di elevata specializzazione e responsabilità. Per questi soggetti dovrà essere accertata l'esperienza maturata nel settore, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del presente regolamento.
3. In ogni caso, potrà farsi ricorso alla stipula di contratti con i soggetti di cui alla precedente lett. c) solo nell'ipotesi in cui tali contratti non comportino nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e, pertanto, soltanto nelle ipotesi in cui il costo dei contratti medesimi gravi su fondi erogati direttamente da istituzioni sovranazionali (per esempio, quelli derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari, quali programmi quadro) o su fondi finanziati da soggetti privati (per esempio, fondi derivanti da attività svolte in regime di convenzione in conto terzi).
Art. 4
Avvio della procedura di selezione comparativa dei collaboratori
1. L’amministrazione, una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne e verificata l’effettiva utilità dell’incarico nell’ambito dell’organizzazione universitaria, procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative.
2. A tale fine l’ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:
a) l’oggetto e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale;
b) gli specifici requisiti accademici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) il tipo di rapporto;
d) la durata, comunque non superiore a un anno, e il luogo di esecuzione dell’incarico;
e) il compenso previsto, di norma non superiore a € 16.000,00, oltre oneri, per dodici mensilità;
f) l’indicazione della struttura di riferimento;
g) la facoltà per l’amministrazione di recedere dal contratto per mancata copertura finanziaria, per completamento della prestazione prima della scadenza del contratto e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine e l’indirizzo per la presentazione dei curricula, nonché la sussistenza di un eventuale colloquio con i candidati ovvero esami o prove specifiche.
4. L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ateneo per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. 5
Valutazione comparativa dei candidati
1. L’amministrazione, avvalendosi della collaborazione di 3 esperti, scelti tra i dipendenti della stessa, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla base di:
a) esame dei titoli di studio e professionali posseduti;
b) esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell’incarico precedentemente maturate.
2. L’amministrazione, ove previsto nell'avviso di selezione, potrà procedere ad effettuare eventuali colloqui volti all’approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate, ovvero esami o prove specifiche.
3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell’incarico, l’amministrazione potrà definire ulteriori criteri di selezione, che verranno indicati nell’avviso di selezione.
4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, nel quale si procederà a motivare il risultato della comparazione. Detto verbale dovrà essere conservato agli atti. Il direttore generale, o un suo incaricato, approva gli atti della valutazione.
5. L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
6. La valutazione comparativa è esclusa nelle sole seguenti ipotesi:
a) quando la procedura selettiva sia andata deserta;
b) se sussiste l’unicità della prestazione, come da esplicita dichiarazione motivata del responsabile della struttura interessata;
c) in caso di assoluta e oggettiva urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale e imprevedibile, accertata motivatamente dal responsabile della struttura interessata.
Art. 6
Formalizzazione, oggetto e durata dell'incarico
1. L’amministrazione formalizza l’incarico conferito, mediante stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati:
- l’oggetto dell’incarico;
- la durata, che deve essere commisurata all’entità dell’attività da svolgere, comunque non superiore a un anno, fatta salva per l’amministrazione la facoltà di recesso dal contratto;
- il luogo di espletamento dell’incarico;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- gli obblighi per l’incaricato e per l’amministrazione;
- il compenso pattuito e le modalità di pagamento.
2. Il contratto non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga per un periodo massimo di sei mesi, con atto motivato, solo per esigenze eccezionali o al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito, nel corso dei quali l’amministrazione provvede ad avviare una eventuale nuova procedura di conferimento di incarico ai sensi degli artt. 2 e seguenti del presente regolamento.
Art. 7
Conferimento di incarichi di collaborazione meramente occasionale
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 2 bis del presente regolamento, per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, comunque di durata non superiore a 2 mesi, che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa non superiore a € 2.500,00, oltre oneri, il responsabile della struttura interessata può individuare l’incaricato mediante l’invio di una lettera di invito ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, nel rispetto del principio della rotazione.
2. La lettera di invito deve indicare l’oggetto della prestazione richiesta, la durata, il luogo di svolgimento dell’attività e il compenso previsto, gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. La valutazione ai sensi del precedente art. 5 non può essere effettuata dal responsabile della struttura che ha chiesto la collaborazione.
Art. 8
Conferimento di incarichi di collaborazione
per attività da svolgere nell'ambito di convenzioni in conto terzi
1. Nel caso in cui siano attivate convenzioni per prestazioni in conto terzi, a norma del “Regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne” dell’Università di Catania e, per lo svolgimento delle prestazioni pattuite, sia necessario individuare personale esterno a cui conferire incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa anche di natura professionale, la valutazione comparativa di cui al precedente art. 5 verrà effettuata dal coordinatore delle attività da svolgere in regime di convenzione, designato dalla struttura interessata e da altri due esperti scelti tra i dipendenti dell’amministrazione designati d’intesa con il medesimo.
Art. 8 bis
Controllo della Corte dei conti
1. L’amministrazione è tenuta a trasmettere alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, gli atti e i contratti aventi ad oggetto il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna, di qualsiasi importo, anche se finanziati da privati, ovvero a titolo gratuito, secondo una procedura appositamente individuata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
2. L’efficacia dei contratti è subordinata al superamento del controllo preventivo di legittimità, o mediante un provvedimento espresso della Corte dei conti o con il formarsi del silenzio assenso, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. A far data dal medesimo termine di cui al comma precedente, le eventuali proroghe dei contratti di cui al comma 1 precedentemente conferiti sono soggetti alle procedure di controllo preventivo previste nel presente articolo.
Art. 9
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. L’amministrazione, in persona del responsabile della struttura presso la quale si svolge l’attività di collaborazione, verifica, anche periodicamente, il corretto svolgimento dell’incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino insoddisfacenti, l’amministrazione può richiedere all’interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, alla base dell’esatta quantificazione dell’attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.
Art. 10 Esclusioni
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell’amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal d.lgs. 163/2006 per lavori, servizi e forniture;
e) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
f) gli incarichi di docenza (inclusi tutoraggio e seminari);
g) i contratti di collaborazione ad attività connesse ai servizi universitari (c.d. studenti part time);
h) gli assegni di ricerca.
Art. 11 Pubblicità degli incarichi
1. Gli incarichi individuali conferiti dall’amministrazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo con evidenza dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244) ai fini e secondo le prescrizioni della normativa vigente; gli incarichi sono altresì pubblicati ai fini e secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.