Comune di Massa
Comune di Massa
Disciplinare per lo svolgimento dei comizi e per uso dei luoghi destinati alle manifestazioni elettorali da parte dei partiti e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. del , modificato con atto n. del .
Sommario
Art. 1 - Finalità del documento 1
Art. 2 - Identificazione delle piazze per i comizi elettorali 1
Art. 3 - Utilizzo di beni immobili 1
Art. 4 - Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi 1
Art. 6 - Orari dei comizi nelle piazze 2
Art. 7 - Modalità di richiesta autorizzazione per I comizi nelle piazze 2
Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze 2
Art. 9 - Costi per la concessione delle piazza per I comizi e delle sedi sostitutive 3
Art. 10 - Precedenza su altre manifestazioni 3
Art. 11 - Manifestazioni elettorali 3
Art. 12 - Orari delle manifestazioni elettorali 3
Art. 13 - Modalità di richiesta di autorizzazione alle manifestazioni elettorali 3
Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni elettorali 4
Art. 15 - Distribuzione di materiale elettorale 4
Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie 4
Art. 1 - Finalità del documento
Il presente documento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Massa mette a disposizione i luoghi dove effettuare I comizi elettorali durante le campagne elettorali per l'elezione:
1 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati; 2 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
3 - dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
0 - xxx Xxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx; 5 - del Presidente e del Consiglio della Provincia di Massa Carrara; 6 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Massa;
7 – nonché per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.
Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di propaganda elettorale in altri luoghi del territorio comunale in conformità alle disposizioni emanate dalle varie norme in materia.
Art. 2 - Identificazione delle piazze per i comizi elettorali
Le piazze di proprietà comunale destinate allo svolgimento dei comizi elettorali durante le campagne elettorali di cui all' Art. 1 sono:
1) Xxxxxx X. Xxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxx
2) Piazza X. Xxxxx - Marina di Massa
Nelle piazze verranno resi disponibili dall'Amministrazione Comunale i palchi necessari per la tenuta del comizio elettorale (orientativamente di dimensioni 6mx4m) e le utenze elettriche di potenza necessaria ad alimentare sistemi di diffusione sonora di base.
Le piazze suindicate, fatta salva la priorità ai comizi elettorali, potranno essere utilizzate anche come luoghi per la propaganda elettorale, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Art. 3 - Utilizzo di beni immobili
In caso di impossibilità d'uso delle suindicate piazze per cause di forza maggiore, é possibile richiedere la concessione temporanea in uso di locali di proprietà comunale secondo le disposizioni generali del “Regolamento per la concessione in uso e l’utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà del Comune di Massa a terzi” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2009) ed in base a quanto previsto negli specifici Regolamenti d’uso delle singole strutture.
Art. 4 - Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi
Le piazze per i comizi di cui al precedente Art. 2 e i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le manifestazioni elettorali, saranno resi disponibili, a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.
Art. 5 - Richiedenti
Possono presentare domanda per usufruire delle piazze per i comizi elettorali e per i luoghi per le manifestazioni elettorali, i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente Art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.
Art. 6 - Orari dei comizi nelle piazze
I comizi in luogo pubblico possono essere tenuti nei seguenti orari:
▪ tutti i giorni feriali e festivi dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 23.00
▪ negli ultimi due giorni di campagna elettorale l’orario pomeridiano è dalle 16.00 alle
24.00
Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale nonché ogni candidato o gruppi di candidati per le elezioni di cui all’art. 1, che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art. 3, l'uso delle piazze per un periodo massimo di 2 ore per ogni comizio.
Il comizio prenotato e non iniziato entro l’ora assegnata potrà essere tenuto ugualmente solo in mancanza di prenotazioni successive da parte degli altri partiti o raggruppamenti.
Art. 7 - Modalità di richiesta autorizzazione per I comizi nelle piazze
Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta certificata del comune esclusivamente tramite caselle di posta elettronica certificata.
Nel caso di presentazione all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso di presentazione tramite posta certificata, poichè di norma la posta certificata viene protocollata successivamente al momento della ricezione, faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema informatico.
Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione delle piazze destinate ai comizi elettorali, le richieste di uso delle piazze dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• Una richiesta per ogni singolo comizio.
• Non prima dei 7 giorni antecedenti la data del comizio.
• Non dopo i 2 giorni antecedenti la data del comizio.
Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.
Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze
Le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 7, verranno rilasciate seguendo l' ordine di data e ora tenendo presente:
• data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'Ufficio Protocollo
• data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)
In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.
Art. 9 - Costi per la concessione delle piazza per I comizi e delle sedi sostitutive
Le piazze identificate per lo svolgimento dei comizi vengono concesse a titolo gratuito.
Art. 10 - Precedenza su altre manifestazioni
Durante il periodo di campagna elettorale, cioè a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, le richieste dei soggetti di cui al precedente Art. 5, hanno precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo delle piazze suindicate.
Art. 11 - Manifestazioni elettorali
Le manifestazioni a carattere elettorale potranno essere effettuate in tutti gli altri luoghi del territorio comunale idonei allo scopo. Sono vietate manifestazioni a carattere elettorale nelle piazze destinate ai comizi durante l’orario di svolgimento di questi ultimi. Nel caso di concomitanza con comizi elettorali la priorità sarà accordata ai comizi indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Eventuali gazebo già installati dovranno essere rimossi almeno trenta minuti prima dell’orario di inizio del comizio.
Art. 12 - Orari delle manifestazioni elettorali
Le manifestazioni elettorali potranno essere tenute nei seguenti orari:
▪ tutti i giorni feriali e festivi dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 23.00
Art. 13 - Modalità di richiesta di autorizzazione alle manifestazioni elettorali
Le richieste per la concessione del suolo pubblico per le manifestazioni a carattere elettorale (concerti, dibattiti, ecc.) in altri luoghi del territorio comunale devono essere presentate dal rappresentate legale o da un suo delegato, del partito, del movimento o del comitato o all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta certificata del comune esclusivamente tramite caselle di posta elettronica certificata.
Nel caso di presentazione all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso di presentazione tramite posta certificata, faranno fede la data e l'ora di ricevimento nel sistema informatico (di norma la posta certificata viene protocollata in tempo successivo al momento della ricezione da parte dell'Ente).
Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione dei luoghi destinati alle manifestazioni elettorali, le richieste per la concessione del suolo pubblico dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
• Una richiesta per ogni singola manifestazione.
• Non prima dei 7 giorni antecedenti la data della manifestazione.
• Non dopo i 2 giorni antecedenti la data della manifestazione.
Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.
Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni elettorali.
Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni elettorali delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 14, verranno rilasciate seguendo l' ordine di data e ora tenendo presente:
• data e ora di protocollazione in caso di presentazione all'Ufficio Protocollo
• data e ora di ricezione in caso di invio tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)
In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.
Art. 15 - Distribuzione di materiale elettorale
La distribuzione di materiale elettorale potrà essere effettuata utilizzando gazebo o tavolini in orario:
9.00 – 13.30 o in orario 15.00 - 23.00.
Detti tavolini o gazebo non potranno recare manifesti di propaganda. E' consentita l’esposizione di bandiere anche recante il simbolo dei partiti e/o delle liste.
Se l'area occupata dalla manifestazione con I gazebo o I tavolini supera i 10 metri quadrati è dovuta la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico. L'avvenuto pagamento dovrà essere esibito prima del ritiro della autorizzazione pena revoca della autorizzazione stessa.
Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla vigenti norme di legge e agli atti emanati in materia dalla locale Prefettura di Massa Carrara.