PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA PER INFORTUNI, NECESSARIO ALL’ASL ROMA 6 PER IL PERIODO DI UN ANNO
CAPITOLATO DI DI GARA CIG N.:
DEFINIZIONI
Nel testo che segue devono intendersi per:
Assicurato La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata la garanzia
Contraente L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 che stipula il presente contratto assicurativo, nell’interesse proprio e/o di altri:
Condizioni di
Assicurazione Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;
Dipendenti Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati, tirocinanti;
Franchigia L’importo eventualmente pattuito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto La percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro;
Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;
Indennizzo La somma che la Società eroga all’assicurato in caso di sinistro;
Infortunio L’evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o delle spese di cura;
Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia;
Risarcimento La somma che la Società eroga all’avente diritto in caso di sinistro;
Rischio La possibilità che si verifichi l’evento dannoso;
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società La Società o il gruppo di Società che prestano l’assicurazione.
INFORTUNI
CONDIZIONI DI GARANZIA
LA SOCIETA’ ASSICURA
Art. 1- Punti di rischio – Persone Assicurate
1.1 | Medici specialisti ambulatoriali e veterinari |
1.2 | Medici professionisti ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) |
1.3 | Medici sostituti nel servizio di continuità assistenziale |
1.4 | Medici addetti all’attività della medicina dei servizi |
1.5 | Dipendenti in missione sia conducenti che trasportati, con mezzi dell’Azienda e con mezzi non dell’Azienda |
1.6 | Donatori di sangue |
1.7 | Altri convenzionati (pedagoghi, terapisti, assistenti sociali, assistenti sociosanitari, logopedisti, ortottisti, educatrici; Volontari delle Associazioni (A.V.O. etc.) per il servizio di emergenza territoriale “118”; Volontari singoli ed in associazione Legge n. 266/1991 ed Art. 4 Legge Regionale n.11/1994; allievi scuole di professionisti sanitarie; tirocinanti e medici specializzandi. |
Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata per i dipendenti della Contraente e altre categorie indicate al precedente art. 1 per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente ( per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa prevista per i dipendenti) per danni da questi subiti in seguito ad Infortunio intendendosi per tale l’evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
L’assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui.
Art 3 – Estensione di garanzia
Si intendono assicurati per gli infortuni derivanti da:
• Uso, guida e trasporto su veicoli;
• Stato di ubriachezza, purchè non alla guida di veicoli;
• Aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l’Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo;
• Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
• Rotture tendinee sottocutanee;
• Stato di malore, vertigini, incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;
• Imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
• Stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l’Assicurato mentre si trovi all’estero o in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per una durata massima di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
• Partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati sempre come passeggeri su aeromobili
eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand’anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest’ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l’assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto.
Sono inoltre equiparati a infortunio
° Annegamento e asfissia non patogena
° Gli infortuni conseguenti a colpi di sonno
° La folgorazione da scariche elettriche in genere;
° Gli avvelenamenti provocati da ingestione e assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;
° Le affezioni conseguenti a morsi di animali e punture d’insetti e non;
° L’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
° Il contatto con i corrosivi;
° Le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.
Art. 4 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da:
° guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
° proprie azioni delittuose;
° guerre o insurrezioni limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx;
° eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici;
° trasmutazione del nucleo dell’atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.
Art. 5 - Determinazione del danno – Criteri di indennizzo
La Compagnia corrisponde l’indennità convenuta, in favore degli aventi diritto, in caso di decesso, di invalidità permanente e, se compresa in polizza per le singole categorie, di inabilità temporanea dell’Assicurato, per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute: pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di valutazione del danno sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
La presente assicurazione prevede l’indennizzo dei seguenti casi:
Morte
Quando l’infortunio provochi la morte dell’Assicurato e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’infortunio la Compagnia liquida la somma assicurata per il caso morte ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione si intendono gli eredi legittimi) indicata per ciascun gruppo nell’allegato 2.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – a quello già pagato per invalidità permanente.
Morte presunta
Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli art. 60 e 62 del C.C.
Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patita.
Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquiderà a tale titolo una indennità, calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente indicata per ciascuna categoria nell’allegato 2.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all’applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia; se l’Assicurato muore per causa indipendente all’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successine testamentaria o legittima.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanete non specificati, l’indennità è stabilita tendendo conto nella misura della quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanete di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale assicurato.
Anticipo di indennizzo
Per invalidità permanente di grado superiore al 10% l’Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d’indennizzo.
Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l’inoltro della denuncia del sinistro.
La Società entro i 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari risulterà al momento indennizzabile.
Non si darà luogo ad erogare gli anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull’indennizzabilità del danno.
Inabilità temporanea
Si considera inabilità temporanea l’incapacità dell’Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato alle sue occupazioni.
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità totale o parziale dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda dell’allegato, se prevista per la categoria, fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.
Relativamente alle categoria medici Specialistici Ambulatoriali, Biologi, Chimici e Psicologi Ambulatoriali e Medici Veterinari la Società corrisponderà per i primi tre mesi durante i quali l’Assicurato non ha potuto attendere alle sue occupazioni una indennità giornaliera pari al 50 % della somma per essi assicurata ed indicato nell’allegato 2; per i mesi successivi l’indennità è liquidata al 100 % della somma assicurata.
L’indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l’Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato.
L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell’infortunio regolarmente denunciato.
Cumulo di indennità
L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questa l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibili agli eredi tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Controversie e collegio arbitrale
I caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la sentenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il domicilio dell’Assicurato.
Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle parti, una per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi, o in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l’arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Rimborso spese di cura
La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sino a concorrenza del massimale convenuto.
Per cure mediche si intendono:
- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- xxxxxxx x xxxxxx, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali d’intervento;
- spese di trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’instituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie;
rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente laddove tale garanzia viene prestata.
Art. 6 – Modalità e soggetti preposti alla determinazione del grado di invalidità permanente.
La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione.
A tal fine, la società invierà a quest’ultimo una proposta di indennità.
I caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la sentenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il domicilio dell’Assicurato.
Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle parti, una per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi, o in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l’arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art. 7 – Obblighi delle parti contraenti
Per tutti i gruppi di Assicurati (art. 1) l’Azienda comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: ore di attività svolte dagli Assicurati (categorie di cui al punto 1.1 - 1.2 - 1.3. - 1.4 – 1.7), di chilometri percorsi (categoria di cui al punto 1.5), dei prelievi di sangue (categoria di cui al punto 1.6), che presumibilmente effettuerà nel corso del periodo di assicurazione considerato. Alla scadenza dell’annualità, il Contraente comunicherà alla Compagnia i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso.
Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente non percepita.
Art. 8 - Procedura per la gestione dei sinistri
Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a ) Adempimenti a carico della Società
1) La Compagnia dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di medici specialisti presenti nelle aree geografiche
interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell’Assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione dei sinistri rivenienti dalla presente polizza.
2) La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle stesse sono effettuate dalla Compagnia a mezzo di medici specialisti del tipo di lesione interessata; all’uopo l’Assicurato si sottoporrà a visita medica di controllo fornendo ogni documentazione medica necessaria alla determinazione dell’invalidità.
3) La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all’Azienda i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all’accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno;
4) Entro e non oltre 30 giorni dalla visita di controllo definitiva la Compagnia, ove l’infortunio sia ammesso a garanzia si impegna ad inviare al beneficiario una proposta di indennizzo indicando analiticamente ogni singola voce indennitaria;
5) La Compagnia provvederà al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato.
b) Adempimenti a carico dell’Azienda
1) i sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 giorni (trenta giorni) dall’infortunio o dal momento in cui l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza;
2) La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data e il luogo in cui si è verificato l’evento, una sua descrizione circostanziata e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile.
3) l’Azienda provvederà inoltre all’invio di certificato medico.
Art. 9 - Produzione di informazione sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione di una penale di cui al successivo comma 2 l’Assicuratore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sini stri denunciati a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- Il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- La data di accadimento dell’evento;
- La data della denuncia;
- La tipologia del rischio assicurato;
- La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- L’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti senza seguito con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data ……. con liquidazione pari a €……………….
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €……;
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurato in essere che l’Azienda, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Azienda deve fornire adeguata motivazione.
Art. 10 – Pagamento del premio e sua costituzione
Il premio sarà relativo ai gruppi di Assicurati richiamati nell’art.1.
Essendo prevista una regolazione annua posticipata, computata sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il premio risulta così costituito:
- da una rata convenuta, pagata anticipatamente e determinata in base al costo della copertura per il monte presunto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto per ciascuna categoria di Assicurati;
- da una regolazione conteggiata al termine dell’ annualità che darà adito ad una regolazione finale (attiva, passiva o nulla);
La prima rata del premio verrà versata entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della garanzia di polizza.
Si riconosce come data di avvenuto pagamento quella dell’atto mediante il quale si conferisce tale ordine alla Tesoreria dell’Azienda a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Compagnia con le modalità previste al successivo art. 19.
Trascorso il termine dei 100 giorni, l’assicurazione rimane sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Relativamente al premio di regolazione, entro 120 (centoventi) giorni, dalla scadenza del contratto di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza relativi al periodo di assicurazione trascorso.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 100 (cento) giorni successivi alla presentazione della documentazione di conguaglio da parte della Compagnia. Alla scadenza del contratto, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 11 – Responsabilità del Contraente
Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari – o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest’ultima.
Art. 12- Decorrenza e durata del contratto
1. L’Assicurazione copre tutti i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto che ha durata dalle ore 24:00 del 30.11.2022 alle ore 24:00 del 30.11.2023 e avvenuti a partire da 30 gg. precedenti alla stipula del presente contratto;
2. L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Azienda ha ricevuto formale richiesta di risarcimento danni o formale conoscenza dell’evento dannoso;
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Azienda rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nell a sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente all’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa;
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede gara.
Il suddetto contratto non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.
All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.
Si conviene, infine, che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Compagnia previo pagamento di un premio addizionale pro- rata.
Art. 13 - Variazioni del Rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Azienda contraente come ad esempi o: variazione significativa del numero dei dipendenti; adozione di strumenti per la riduzione del rischio; delibere dell’Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 14 - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l’indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 9 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 15 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia a favore della Contraente all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 del codice civile.
Art. 16 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabili dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia sta to anticipato dalla Società.
Art. 17 - Riferimento al codice civile – Foro competente
Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie ri guardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Azienda Contraente.
Art. 18 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, nonché le innovazioni ed aggiornamenti normativi delle garanzie e delle somme assicurate non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso) .
Art. 19 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte a mezzo di posta elettronica certificata oppure in casi ove non sia possibile tramite lettera raccomandata A.R.
Art. 20 - Altre assicurazioni
Il presente contratto è stipulato indipendentemente dall’esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.
Art. 20 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 21 - Trattamento dei dati
La compagnia assicuratrice assume l’obbligo di trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento), assicurare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti ivi stabiliti e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento. La stessa compagnia assume l’obbligo di sottoscrivere, in merito al trattamento dei dati personali, ogni eventuale atto di incarico e nomina deliberato da ASL Roma 6 in ossequio alle disposizioni di cui al GDPR.
Art. 22 - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – ex L. 13 agosto n. 136
La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto n. 136.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente rapporto assicurativo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dedicato.
Qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane s.p.a., Asl Roma 6 procederà all’immediata risoluzione del rapporto assicurativo.
Allegati:
1. Descrizione gruppi di persone assicurate e garanzie assicurate
2. Assicurazione Infortuni – scheda economica
3. Sinistrosità
ALLEGATO 1
DESCRIZIONE GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE E GARANZIE ASSICURATE GRUPPO 1.1
RISCHIO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E VETERINARI
Per il gruppo di persone assicurate di cui al punto 1.1 (c.d. Medici Specialisti ambulatoriali) si precisa che la garanzia infortuni è prestata ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 dell’ Accordo Collettivo Nazionale, entrato in vigore il 31.03.2020, assicurando, altresì, gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del predetto ACN, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli Specialisti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna, così come stabilito dall’art. 32 del citato ACN. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.
GRUPPO 1.2
RISCHIO MEDICI PROFESSIONISTI AMBULATORIALI (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI AMBULATORIALI)
Per il gruppo di persone assicurate di cui al punto 1.2 (c.d. Medici professionisti ambulatoriali) si precisa che la garanzia infortuni è prestata ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 dell’ Accordo Collettivo Nazionale, entrato in vigore il 31.03.2020, assicurando, altresì, gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del predetto ACN, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli Specialisti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna, così come stabilito dall’art. 32 del citato ACN. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.
GRUPPO 1.3
RISCHIO MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Per il gruppo di persone assicurate di cui al punto 1.3 si precisa che la garanzia infortuni è prestata nei modi e nei termini così come previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalle parti il 23 marzo 2005 – testo integrato con l’ACN 29 luglio 2009 e successive modifiche, correzioni e integrazioni, assicurando gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del predetto ACN, ivi compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei Comitati e delle Commissioni previsti dal predetto accordo.
GRUPPO 1.4
RISCHIO MEDICI ADDETTI ALL’ATTIVITÀ DI MEDICINA DEI SERVIZI
Per il gruppo di persone assicurate di cui al punto 1.4 si precisa che la garanzia infortuni è prestata nei modi e nei termini così come previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalle parti il 23 marzo 2005 – testo integrato con l’ACN 29 luglio 2009 e successive modifiche, correzioni e integrazioni, assicurando gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del suddetto accordo, ivi compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei Comitati e delle Commissioni previsti dal predetto accordo.
GRUPPO 1.5
RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON IL PROPRIO MEZZO E DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI CON MEZZO DELL’AZIENDA
Per il gruppo di persone assicurate, di cui al punto di rischio 1.5 (c.d. dipendenti in missione) si precisa che la garanzia è prestata per ciascun dipendente dell’Azienda che per ordine e conto del Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi di proprietà dell’Azienda ovvero su mezzi di non proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.
L’efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell’Azienda (compresi trasferimenti, missioni, etc.).
GRUPPO 1.6
RISCHIO DONATORE DI SANGUE
Per il gruppo di persone assicurate, di cui al punto 1.6 la garanzia si intende prestata per:
1. le conseguenze dirette da prelievo del sangue, anche se con trasfusione (infezioni in genere, flebiti, ematomi di notevole entità, embolie periflebiti);
2. gli infortuni che potessero verificarsi nel luogo di prelievo anche se con trasfusione (centro trasfusionale, ospedale, etc) o durante il trasferimento effettuato con ordinari mezzi di locomozione (esclusi gli aerei) dall’abitazione o luogo di lavoro al luogo in cui deve essere effettuato il prelievo anche se con trasfusione o ritorno. La garanzia è tuttavia operante semprechè vi sia stata espressa autorizzazione della Contraente.
GRUPPO 1.7
RISCHIO ALTRI CONVENZIONATI / VOLONTARI/ ISCRITTI A SCUOLE DI PROFESSIONI SANITARIE/ TIROCINANTI E MEDICI SPECIALIZZANDI/MEMBRI ESTERNI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ISPETTIVE DI VIGILANZA SU FARMACIE E DEPOSITI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 6.
Per i gruppi di persone assicurate, di cui al punto 1.7 l’efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita alle attività svolte per conto e/o presso l’Azienda, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l’abitazione.
Allegato 2
ASSICURAZIONE INFORTUNI – SCHEDA ECONOMICA
Compagnia :
Agenzia ______________________//_________________________________
Gruppi Rischio | Assicurati | Capitali in Euro | Parametro e monte previsto | Costo Pro Capite (€.) | Premio annuo Imponibile |
1.1 | Morte | 1.032.913,80 | Ore di Attività 150.000 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 1.032.913,80 | ||||
Inabilità Temporanea | 154,94 = giornaliere |
1.2 | Morte | 1.032.913,80 | Ore di Attività 3.000 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 1.032.913,80 | ||||
Inabilità Temporanea | 154,94 = giornaliere |
1.3 | Morte | 775.000,00 | Ore di Attività 60.000 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 775.000,00 |
Inabilità Temporanea | 52,00 = giornaliere |
1.4 | Morte | 775.000,00 | Ore di Attività 35.000 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 775.000,00 | ||||
Inabilità Temporanea | 52,00 = giornaliere |
1.5 | Morte | 260.000,00 | Km. Percorsi 400.000 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 260.000,00 | ||||
Inabilità Temporanea | 52,00 = giornaliere |
1.6 | Morte | 260.000,00 | €…… | €…… | |
Invalidità | 260.000,00 | ||||
Permanente | N. | ||||
Inabilità | 52,00 = | Donazioni | |||
Temporanea | giornaliere | 15.000 | |||
Rimborso spese | 10.000,00 | ||||
di cura |
1.7 | Morte | 260.000,00 | Ore di Attività 300 | €…… | €…… |
Invalidità Permanente | 260.000,00 | ||||
Inabilità Temporanea | 52,00 = giornaliere |
€………………………….
Totale offerta Imponibile per l’intero periodo annuo