Contract
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
PREAMBOLO A IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA QUI DI SEGUITO DENOMINATE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER UNA MAGGIORE COOPERAZIONE ECONOMICA TRA I DUE PAESI ED IN PARTICOLARE, PER INVESTIMENTI DA PARTE DI INVESTITORI DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, RICONOSCENDO CHE LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE, IN BASE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, DI TALI INVESTIMENTI CONTRIBUIRANNO A STIMOLARE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI IDONEE A FAVORIRE LA PROSPERITA' DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, NEL CONTESTO DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA FIRMATO IN HELSINKI IL 1 AGOSTO 1975, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO:
1. PER "INVESTIMENTO" SI INTENDE, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA PRESCELTA E DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO, OGNI BENE INVESTITO DA INVESTITORI DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI DI QUEST'ULTIMA. IN TALE CONTESTO DI CARATTERE GENERALE, IL TERMINE INVESTIMENTO INDICA, IN PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVAMENTE:
A) BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' OGNI DIRITTO REALE, COMPRESI, PER QUANTO IMPIEGABILI PER INVESTIMENTO, IPOTECHE, PEGNI E PRIVILEGI;
B) AZIONI, OBBLIGAZIONI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO;
C) CREDITI FINANZIARI O QUALSIASI OGNI DIRITTO DERIVANTE DA, IMPEGNI O PRESTAZIONI DI SERVIZI AVENTI VALORE ECONOMICO E RELATIVI AD INVESTIMENTI, NONCHE' I REDDITI REINVESTITI;
D) DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PERTANTO ANCHE INDUSTRIALE, COMPRESI I DIRITTI D'AUTORE, MARCHI REGISTRATI, BREVETTI, DESIGNS INDUSTRIALI, NONCHE' IL KNOW HOW, I SEGRETI COMMERCIALI D'IMPRESA, LE DENOMINAZIONI COMMERCIALI, IL GOODWILL ED ALTRI DIRITTI SIMILARI.
E) OGNI DIRITTO DI NATURA ECONOMICA CONFERITO PER LEGGE, PER CONTRATTO, SU LICENZA O PER ATTO AMMINISTRATIVO COMPRESI QUELLI DI PROSPEZIONE, COLTIVAZIONE, ESTRAZIONE E SFRUTTAMENTO DI RISORSE NATURALI.
2. PER "INVESTITORE" SI INTENDE UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA DI UNA PARTE CONTRAENTE CHE ABBIA EFFETTUATO, EFFETTUI OD ABBIA ASSUNTO, OTTENUTA OGNI NECESSARIA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, OBBLIGAZIONE IRREVOCABILE DI EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI DI QUEST'ULTIMA.
PER "PERSONA FISICA" SI INTENDE, PER CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, UNA PERSONA FISICA CHE NE ABBIA PER LEGGE LA CITTADINANZA E CHE SIA LEGITTIMATA AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.
PER "PERSONA GIURIDICA" SI INTENDE, PER CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, QUALSIASI ENTITA' AVENTE SEDE LEGALE NEL SUO TERRITORIO CHE SIA STATA DA ESSA, A NORMA DI LEGGE, RICONOSCIUTA COME PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' O IMPRESA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RESPONSABILITA' SIA LIMITATA O MENO.
3. PER "REDDITI" SI INTENDONO LE SOMME CHE SI RICAVANO DA UN INVESTIMENTO, ED IN PARTICOLARE PROFITTI, INTERESSI, UTILI DA CAPITALE, DIVIDENDI, ROYALTIES ED ALTRI PROVENTI DA INVESTIMENTI.
4. PER "TERRITORIO" SI INTENDONO LE SUPERFICI COMPRESE ENTRO I CONFINI TERRESTRI, NONCHE' LE ZONE MARINE E SOTTOMARINE SULLE QUALI LE PARTI
CONTRAENTI HANNO SOVRANITA' OD ESERCITANO, IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTI DI SOVRANITA' O DI GIURISDIZIONE.
ARTICOLO 2
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE INCORAGGERA' GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NE DARA' AUTORIZZAZIONE IN CONFORMITA' ALLA PROPRIA LEGISLAZIONE.
2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' SEMPRE UN TRATTAMENTO GIUSTO ED EQUO AD INVESTIMENTI ED INVESTITORI DELL'ALTRA. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO, IL GODIMENTO, IL DIRITTO DI DISPOSIZIONE, LA CESSAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL SUO TERRITORIO DA INVESTITORI DELL'ALTRA, NONCHE' LE SOCIETA' ED IMPRESE NELLE QUALI TALI INVESTIMENTI SIANO STATI EFFETTUATI, NON VENGANO IN ALCUN MODO COLPITI DA PROVVEDIMENTI INGIUSTIFICATI O DISCRIMI-
NATORI.
ARTICOLO 3
TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA.
1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, NEL PROPRIO TERRITORIO, ACCORDERA' AGLI INVESTIMENTI ED AI REDDITI CONNESSI CON GLI INVESTIMENTI STESSI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA, UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO AI PROPRI INVESTITORI O AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI.
2. IL TRATTAMENTO ACCORDATO ALLE ATTIVITA', CONNESSE CON GLI INVESTIMENTI, DI INVESTITORI DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE NON XXXX' MENO FAVOREVOLE DI QUELLO ACCORDATO ALLE SIMILARI ATTIVITA', CONNESSE CON INVESTIMENTI, DI INVESTITORI PROPRI O DI OGNI ALTRO PAESE TERZO.
3. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI 1 E 2 DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AI VANTAGGI ED AI PRIVILEGI CHE UNA PARTE CONTRAENTE RICONOSCE AD INVESTIMENTI DI INVESTITORI DI PAESI TERZI PER EFFETTO DI UNA SUA PARTECIPAZIONE AD:
A) UNIONI DOGANALI OD ECONOMICHE, ASSOCIAZIONI DI MERCATO COMUNE, ZONE DI LIBERO SCAMBIO, ACCORDI REGIONALI O SUBREGIONALI, ACCORDI ECONOMICI MULTILATERALI INTERNAZIONALI;
B) ACCORDI CONCLUSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI OD OGNI ALTRO ACCORDO IN MATERIA FISCALE;
C) ACCORDI CONCLUSI PER FACILITARE GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI. LEGGE 14 DICEMBRE 1994, N. 709.
ARTICOLO 4 RISARCIMENTO PER DANNI
QUALORA GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI SUBISCANO PERDITE NEGLI INVESTIMENTI DA ESSI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, A CAUSA DI GUERRE O DI ALTRI SCONTRI ARMATI, DI STATI DI EMERGENZA O DI ALTRI SIMILARI AVVENIMENTI, LA PARTE CONTRAENTE NELLA QUALE E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO COLPITO OFFRIRA' AGLI INVESTITORI, COME RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI, UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RICONOSCIUTO AI PROPRI INVESTITORI OD AGLI INVESTITORI DI OGNI ALTRO PAESE TERZO. I PAGAMENTI A TALE TITOLO DEVONO ESSERE LIBERAMENTE TRASFERIBILI.
ARTICOLO 5 NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO
1. GLI INVESTIMENTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI CHE LIMITINO, A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO, I DIRITTI DI PROPRIETA', DI POSSESSO, DI CONTROLLO E DI GODIMENTO AD ESSI INERENTI, SALVO QUANTO PREVISTO PER LEGGE, PER EFFETTO DI SENTENZE OD ORDINANZE DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE OD AMMINISTRATIVE COMPETENTI, OVVERO PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI NON DISCRIMINATORI DI CARATTERE GENERALE INTESI A DISCIPLINARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE.
2. GLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NON SARANNO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NAZIONALIZZATI, ESPROPRIATI, REQUISITI O SOGGETTI A MISURE AVENTI ANALOGHI EFFETTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, SE NON RICORRONO LE CONDIZIONI SEGUENTI:
A) PERSEGUIMENTO DI FINI PUBBLICI O DI INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' A NORMATIVE VIGENTI;
B) ADOZIONE DELLE MISURE PREDETTE SU BASE NON DISCRIMINATORIA;
C) CORRESPONSIONE DI IMMEDIATO PIENO ED EFFETTIVO RISARCIMENTO.
3. IL GIUSTO RISARCIMENTO XXXX' EQUIVALENTE ALL'EFFETTIVO VALORE DI MERCATO DELL'INVESTIMENTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI LE DECISIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2. SIANO STATE ANNUNCIATE O RESE PUBBLICHE E SARA' DETERMINATO IN BASE A CRITERI TECNICI COMMERCIALI COMUNEMENTE RICONOSCIUTI. QUALORA SUSSISTANO DIFFICOLTA' DI ACCERTAMENTO DEL VALORE DI MERCATO, IL RISARCIMENTO VERRA' DETERMINATO SULLA BASE DI UN'EQUA VALUTAZIONE DEL VALORE DI IMPRESA NONCHE' DELLE RISULTANZE DI BILANCIO. IL RISARCIMENTO COMPRENDERA' GLI INTERESSI MATURATI ALLA DATA DI PAGAMENTO, CALCOLATI AL TASSO DEL LIBOR A SEI MESI O CORRISPONDENTE TASSO INTERNAZIONALE MEDIO DELLA VALUTA PRESCELTA ED A PARTIRE DAL QUINDICESIMO GIORNO DALLA DATA DI NAZIONALIZZAZIONE O DI ESPROPRIO. IN MANCANZA DI UN ACCORDO TRA L'INVESTITORE E LA PARTE CONTRAENTE OBBLIGATA, L'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO VERRA' DEFINITO SECONDO LE PROCEDURE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL PRESENTE ACCORDO.
IL RISARCIMENTO, UNA VOLTA DETERMINATO NEL SUO AMMONTARE E NELLE SUE MODALITA' DI PAGAMENTO VERRA' PRONTAMENTE VERSATO, AUTORIZZATO AL RIMPATRIO E XXXX' LIBERAMENTE TRASFERITO IN VALUTA CONVERTIBILE, AL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE ALLA DATA DI TRASFERIMENTO.
4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICHERANNO ANCHE AI PROVENTI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE, NONCHE' AI REDDITI DI CUI AL PUNTO 3 DELL'ARTICOLO 1.
ARTICOLO 6 TRASFERIMENTI VALUTARI VARI.
1. OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI GARANTIRA' AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA, DOPO L'ASSOLVIMENTO DA PARTE DEGLI INVESTITORI STESSI DI OGNI OBBLIGO FISCALE NONCHE' DI OGNI ALTRO OBBLIGO GIURIDICO TRIBUTARIO, IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE DI:
A) CAPITALI E QUOTE AGGIUNTIVE DI CAPITALI UTILIZZATE PER IL MANTENIMENTO ED INCREMENTO DI INVESTIMENTI;
B) REDDITI QUALI DEFINITI AL PUNTO 3 DELL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO NONCHE' COMPENSI PER ASSISTENZA E SERVIZI TECNICI CONNESSI AD INVESTIMENTI;
C) SOMME DERIVANTI DALLA TOTALE O PARZIALE, VENDITA O LIQUIDAZIONE DI UN INVESTIMENTO;
D) SOMME DESTINATE AL RIMBORSO DI PRESTITI RELATIVI AD UN INVESTIMENTO ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI INTERESSI;
E) OGNI ALTRO COMPENSO ED INDENNITA' PERCEPITI DA CITTADINI DELL'ALTRA PARTE
CONTRAENTE E DERIVANTI DA LAVORO ALLE DIPENDENZE E PER CONTO DI INVESTITORI E DA SERVIZI PRESTATI NELLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PROPRIO TERRITORIO, NELLA MISURA E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI;
F) RISARCIMENTI DOVUTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 4 E 5.
2. I TRASFERIMENTI DEI PAGAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 VERRANNO EFFETTUATI SENZA INDEBITO RITARDO E COMUNQUE ENTRO TRE MESI DALLA RICHIESTA, AL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE NEL GIORNO DEL LORO TRASFERIMENTO.
3. TENUTO CONTO DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO AD ACCORDARE AI TRASFERIMENTI DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LO STESSO TRATTAMENTO RISERVATO A QUELLI DERIVANTI DA INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DI PAESI TERZI, QUALORA PIU' FAVOREVOLE.
ARTICOLO 7
SURROGA O SUCCESSIONE NEI DIRITTI E NELLE OBBLIGAZIONI
NEL CASO IN CUI UNA PARTE CONTRAENTE OD UNA SUA ISTITUZIONE ABBIA CONCESSO UNA GARANZIA ASSICURATIVA CONTRO XXXXXX NON COMMERCIALI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DA UN SUO INVESTITORE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA ED ABBIA EFFETTUATO PAGAMENTI IN BASE ALLA GARANZIA CONCESSA, DETTA PARTE CONTRAENTE - O LA SUA ISTITUZIONE - VERRA' RICONOSCIUTA SURROGATA DI DIRITTO NELLA STESSA POSIZIONE REDITIZIA DELL'INVESTITORE ASSICURATO. PER I PAGAMENTI DA EFFETTUARE ALLA PARTE CONTRAENTE OD ALLA SUA ISTITUZIONE IN VIRTU' DI TALE SURROGA VERRA' APPLICATO L'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE ACCORDO.
ARTICOLO 8
REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI ED UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.
1. OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI, INSORTA TRA UN INVESTITORE E L'ALTRA PARTE CONTRAENTE, COMPRESE LE CONTROVERSIE RIGUARDANTI RISARCIMENTI PER ESPROPRIO, NAZIONALIZZAZIONE, REQUISIZIONE E MISURE ANALOGHE, DOVRA' ESSERE, PER QUANTO POSSIBILE, RISOLTA AMICHEVOLMENTE.
2. QUALORA TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE RISOLTE AMICHEVOLMENTE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI UNA RICHIESTA INVIATA PER ISCRITTO, L'INVESTITORE INTERESSATO POTRA', A SUA SCELTA, SOTTOPORLE:
A) AL COMPETENTE TRIBUNALE, E SUE SUCCESSIVE ISTANZE, DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO SIA STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO;
B) AD UN TRIBUNALE ARBITRALE ISTITUITO CASO PER CASO. L'ARBITRATO SI EFFETTUERA' SECONDO IL REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE (UNCITRAL), DI CUI ALLA RISOLUZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU N. 31/98 DEL 15 DICEMBRE 1976 OVVERO SECONDO SUCCESSIVO REGOLAMENTO ONU ACCETTATO DALLE PARTI CONTRAENTI.
GLI ARBITRI SARANNO IN NUMERO DI TRE E, SE NON CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI, DOVRANNO ESSERE CITTADINI DI UN PAESE CHE ABBIA RELAZIONI DIPLOMATICHE CON LE PARTI CONTRAENTI. QUALORA NECESSARIO IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA, OD ALTRO PRESIDENTE DI
ISTITUTO DI ARBITRATO SCELTO DI COMUNE ACCORDO, XXXXX' INCARICATO DELLA NOMINA DEGLI ARBITRI, IN CONFORMITA' CON IL REGOLAMENTO SOPRACITATO. LE SEDE ARBITRALE XXXX' XXXXXXXXX, SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI IN CONTROVERSIA.
POTRANNO ESSERE ESPERITE DEL PARI LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RACCOMANDATE DALLA MEDESIMA COMMISSIONE ONU.
C) AL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE A INVESTIMENTI (ICSID) PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ARBITRALI E DI CONCILIAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE DI WASHINGTON 18 MARZO 1965 SUL "REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FRA STATI E
CITTADINI DI
ATRI STATI", NON APPENA LE PARTI CONTRAENTI VI AVESSERO ENTRAMBE VALIDAMENTE ADERITO, OVVERO ALLA REGOLAMENTAZIONE SUI "MECCANISMI" AGGIUNTIVI PER LA CONCILIAZIONE L'ARBITRATO DEL PREDETTO CENTRO INTERNAZIONALE.
AGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 25 DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON 18 MARZO 1965 ED A PARTIRE DALLA DATA ALLA QUALE QUESTA XXXX' APPLICABILE PER ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI, SOCIETA' AVENTI GIURIDICAMENTE NAZIONALITA' DI UNA PARTE CONTRAENTE PARTE NELLA CONTROVERSIA, MA CON MAGGIORANZA DI CAPITALE DI PRO- PRIETA' DI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE O DI ALTRA PARTE TERZA, SARANNO CONSIDERATE COME AVENTI NAZIONALITA' DI QUESTE ULTIME;
D) IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA ARBITRALE NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI SARANNO DISCIPLINATI DALLA RISPETTIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN CONFORMITA' DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ESSE SIANO PARTE. LE SENTENZE ARBITRALI SARANNO VINCOLANTI E DEFINITIVE;
E) QUELLA PARTE CONTRAENTE CHE SIA PARTE IN UNA CONTROVERSIA NON POTRA', IN QUALUNQUE FASE DEI PROCEDIMENTI DETERMINATI DA CONTROVERSIE DA INVESTIMENTO, ADDURRE A SUA DIFESA UNA IMMUNITA' DA GIURISDIZIONE COSI' COME IL FATTO CHE L'INVESTITORE ABBIA RICEVUTO UN RISARCIMENTO PER EFFETTO DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONCLUSI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE DI PERDITE I DANNI SUBITI.
ARTICOLO 9
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'APPLICAZIONE DEL PERSONALE ACCORDO DOVRANNO ESSERE, PER QUANTO POSSIBILE, AMICHEVOLMENTE COMPOSTE PER VIA DIPLOMATICA.
2. NEL CASO IN CUI TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE COMPOSTE NEI TRE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA IN CUI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NE ABBIA FATTO RICHIESTA SCRITTA, ESSE VERRANNO, SU INIZIATIVA DI UNA DI ESSE, SOTTOPOSTE ALLA COMPETENZA DI UN TRIBUNALE ARBITRARIO AD HOC IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.
3. IL TRIBUNALE ARBITRALE VERRA' COSTITUITO NEL MODO SEGUENTE:
ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ARBITRATO, OGNI PARTE NOMINERA' UN MEMBRO DEL TRIBUNALE. QUESTI DUE MEMBRI SCEGLIERANNO POI, QUALE PRESIDENTE, UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO.
IL PRESIDENTE XXXXX' ESSERE NOMINATO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI NOMINA DEI DUE MEMBRI PREDETTI.
4. SE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PUNTO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO LE NOMINE NON SIANO ANCORA STATE EFFETTUATE, OGNUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI POTRA', IN MANCANZA DI ALTRI ACCORDI, RICHIEDERE LA LORO EFFETTUAZIONE AL PRESIDENTE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. QUALORA QUESTI SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO NON FOSSE A LUI POSSIBILI ACCETTARE L'INCARICO, NE VERRA' FATTA RICHIESTA AL VICE PRESIDENTE DELLA CORTE. OVE POI ANCHE VICE PRESIDENTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO NON FOSSE A LUI PURE POSSIBILE ACCETTARE, NE VERRA' INVITATO IL MEMBRO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA PIU' ANZIANO E CHE NON SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.
5. IL TRIBUNALE ARBITRALE STABILIRA' LE PROPRIE MODALITA' DI PROCEDURA. IL TRIBUNALE ARBITRALE DECIDERA' A MAGGIORANZA DEI VOTI E LE SUE DECISIONI SARANNO DEFINITIVE E VINCOLANTI.OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI SOSTERRA' LE SPESE PER IL PROPRIO ARBITRO E QUELLE PER LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ARBITRALE. LE SPESE PER IL PRESIDENTE E LE RIMANENTI SPESE SARANNO A CARICO DELLE DUE PARTI IN MISURA UGUALE.
ARTICOLO 10 APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICHERA' ALTRESI' AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, DA INVESTITORI DELL'UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA, PURCHE' REGOLARIZZATI O RICONOSCIUTI ESSERE IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO E CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLA PREDETTA DATA DI ENTRATA IN VIGORE, NELLA PARTE CONTRAENTE DESTINATARIA DEGLI INVESTIMENTI.