Contract
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2 CONTRATTO TRA L’AZIENDA USL DI MODENA E LA CASA DI CURA PRIVATA
3 ACCREDITATA XXXX. XXXXXXXX SRL PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI
4 CHIRURGICI NELL’AMBITO DELL’MERGENZA COVID-19.
5 L’Azienda USL di Modena (di seguito indicata Azienda USL o AUSL), con sede legale
6 in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00, X.X. xx 0, nella persona del Direttore
7 Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Cologno Monzese (MI) il 26/12/1954 nella
8 sua qualità di legale rappresentante
9 E
10 casa di cura privata accreditata Xxxx. Xxxxxxxx S.r.l. (di seguito indicata anche Prof.
11 Fogliani), con sede legale in Modena, xxx X. Xxxx 0, nella persona dell’Amministratore
12 Delegato xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bari (BA), il 15/04/1949;
13 VISTI
14 - La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
15 dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
16 rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
17 trasmissibili;
18 - Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio
19 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
20 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art.3 dal
21 titolo “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale” che dispone:
22 • Al comma 1 e alla lettera a) che le regioni, le province autonome di Trento e
23 Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi
24 dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
25 per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di
26 cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
27 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel
28 caso nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del
29 COVID 19 richieda l’attuazione nel territorio regionale di un piano volto ad
30 incrementare posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di
31 pneumologia e di malattie infettive;
32 • Al comma 3, la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare contratti di
33 fornitura di prestazioni sanitarie in deroga rispetto ai limiti di spesa vigenti e
34 del comma 3 del medesimo articolo in base al quale “ Al fine di fronteggiare
35 l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in
36 conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in
37 quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-
38 19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle
39 province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono
40 a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le
41 apparecchiature presenti nelle suddette strutture;
42 RICHIAMATI
43 A) Il Piano regionale per la gestione dei posti letto ospedalieri allegato alla circolare
44 n.1 della Regione Xxxxxx-Romagna del 18/3/2020 in base al quale:
45 • “Le strutture di ricovero private accreditate ed anche non accreditate, devono
46 rientrare a pieno titolo nella rete di gestione dell’emergenza COVID ed essere
47 messe prioritariamente a disposizione del fabbisogno regionale.”
48 • Le tre principali modalità di coinvolgimento delle strutture private sono:
49 --- a) Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di
50 quella internistica no COVID;
51 --- b) Strutture da dedicare a pazienti COVID (COVID Hospital);
52 --- c) Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma
53 non dimissibili;
54 • “L’utilizzo delle strutture private richiede un accordo quadro regionale che fissi
55 alcune regole d’ingaggio condivise.”
56 B) l’Accordo quadro RER/AIOP sottoscritto il 20/03/2020 e recepito con DGR n.344
57 del 16/04/2020, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli
58 ospedali accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell’emergenza
59 COVID-19;
60 C) la Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n.404 del 27/04/2020 che
61 contiene i primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in xxxxx
00 xx xxxxxxxxx Covid-19 sia per il pubblico che per il privato, accreditato e non;
63 Richiamata, altresì, la Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
64 Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 9898 del 12/06/2020 ad oggetto
65 “Recepimento del documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra xxxxxxx
00 Xxxxxx - Xxxxxxx ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al
67 coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della
68 gestione dell'emergenza - COVID 19 di cui alla DGR 344/2020”.
69
70 DATO ATTO
71 • Della sussistenza con la casa di cura privata Xxxx. Xxxxxxxx di rapporti
72 contrattuali consolidati con la Regione Xxxxxx-Romagna e con l’Azienda USL;
73 • Del ruolo integrato dei produttori privati nell’ambito dei processi di
74 riorganizzazione ospedaliera in corso;
75 CONSIDERATO
76 Necessario coinvolgere le strutture private accreditate nella gestione dell’emergenza
77 COVID-19;
78 RILEVATA
79 la necessità di adottare specifiche misure organizzative che consentano il contrasto
80 dell’attuale emergenza epidemiologica nonché la continuità e l’ampliamento dei servizi
81 di assistenza sanitaria;
82 PREMESSO CHE
83 • A seguito della emergenza COVID-19, l’Azienda USL di Modena ha avviato
84 una progressiva rimodulazione delle attività con sospensione degli interventi
85 programmati di area chirurgica, riconversione dei posti letto chirurgici volta a
86 privilegiare un loro utilizzo internistico, accompagnata dalla contestuale
87 conversione delle sale operatorie in aree intensive/sub-intensive per la
88 gestione dell’alta intensità di cura COVID correlata;
89 PRESO ATTO CHE
90 • in base all’accordo RER/AIOP citato in premessa viene stabilito che fino a
91 quando la Regione non dichiarerà terminata la fase di emergenza, “sono
92 sospese le norme relative all’incompatibilità del personale sia quelle attinenti
93 l’eventuale operatività del personale pubblico sia quelle relative alla possibilità
94 del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le
95 strutture pubbliche”;
96 • la Casa di Cura Xxxx. Xxxxxxxx di Modena, è struttura privata autorizzata ed
97 accreditata per prestazioni sanitarie di ricovero e cura polispecialistica, e risulta
98 idonea ad accogliere l’attività oggetto del presente contratto.
99 Premesso che il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico
100
101 TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
102 SEGUE:
103 ART.1: OGGETTO DEL CONTRATTO
104 Oggetto del contratto è l’effettuazione, presso la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx, di
105 interventi chirurgici inviati dagli ospedali provinciali dell’AUSL.
106 La titolarità del ricovero è della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx e rientra nella tipologia a) di
107 cui all’Accordo RER/AIOP sull’emergenza COVID del 20 marzo 2020.
108 A livello operativo le Parti si atterranno al protocollo all. 1) che forma parte integrante e
109 sostanziale del presente contratto.
110 Il chirurgo dell’Azienda USL garantirà l’assistenza nel post operatorio, con accessi alla
111 struttura per assicurare il monitoraggio dell’evoluzione clinica, nonché attraverso una
112 reperibilità telefonica sulle 24 ore, ferma restando la sorveglianza del paziente anche
113 ad opera della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx.
114 La casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx dovrà adottare tutte le misure di prevenzione e di
115 sicurezza necessarie a che non abbia a realizzarsi alcun contagio da Covid-19
116 all’interno della propria struttura e a carico di utenti/operatori negativi. Come si dirà più
117 dettagliatamente in seguito, la responsabilità sanitaria, strutturale e tecnico-
118 organizzativa rimane in capo alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx secondo la normativa
119 vigente.
120 Si richiama a tal proposito la normativa in vigore, sia nazionale che regionale, in
121 materia di sicurezza e prevenzione dal contagio COVID-19 e, in particolare, la DGR
122 404/2020, che ha come destinatari diretti anche le strutture private accreditate.
123 Le tipologie di intervento da seguire presso la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx riguardano le
124 discipline di Chirurgia Generale e Ortopedia.
125 Le parti possono concordare, anche attraverso scambio formale di corrispondenza da
126 parte delle rispettive Direzioni Sanitarie, successive modifiche all’ambito del rapporto
127 di collaborazione, in particolare possono anche convenire di estendere il presente
128 contratto per le esigenze assistenziali di altre discipline chirurgiche.
129 ART.2: ACCETTAZIONE E CARTELLA CLINICA
130 L’accettazione dei ricoveri è gestita direttamente, e sotto la propria responsabilità,
131 dalla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx attraverso propri strumenti informatici.
132 Data la collaborazione negli interventi di un chirurgo dell’AUSL, per una maggiore
133 efficienza e appropriatezza degli stessi, si prevede che la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx
134 permetta ai professionisti dell’AUSL l’utilizzo, sui propri applicativi informatici, dei
135 moduli di prenotazione di prestazioni intermedie quali esami di laboratorio, di
136 radiologia ed altre consulenze specialistiche ed esami strumentali nel rispetto delle
137 norme sulla protezione dei dati personali.
138 La cartella clinica dei ricoveri è intestata alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx e dalla stessa
139 validata e firmata per la sua chiusura, così come per le schede di dimissione
140 ospedaliera.
141 I pazienti interessati, o chi ne ha la legittimazione, dovranno richiedere copia della
142 cartella clinica solo alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx, la quale è tenuta alla sua
143 conservazione secondo norme di legge.
144 La casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx è tenuta, altresì, a consegnare alla AUSL (nello
145 specifico all’UO a cui afferisce il chirurgo che ha operato il paziente), copia della
146 cartella clinica ai fini dei controlli successivi e della continuità assistenziale, fermo
147 restando che l’originale rimarrà presso la casa di cura privata.
148 L’obbligo della comunicazione alla Questura della generalità dei pazienti rimarrà a
149 carico alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx.
150 La cartella clinica è unica per ogni episodio di ricovero con numero corrispondente al
151 numero della SDO (e con unico DRG) e dovrà contenere tutta la documentazione
152 relativa al ricovero, compreso il diario infermieristico.
153 Il personale AUSL e della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx devono, infatti, provvedere alla
154 corretta compilazione della stessa per le rispettive parti di competenza. Ciò al fine di
155 permettere di ricostruire ex post il percorso diagnostico-terapeutico anche sotto il
156 profilo delle responsabilità di ciascun professionista e delle Aziende stesse.
157 E’ evidente che la responsabilità per le attività svolte dal personale dell’AUSL resta in
158 carico alla stessa.
159 ART.3: PROTEZIONE DATI PERSONALI
160 Per quanto concerne la disciplina in materia di protezione dei dati personali, le Parti
161 prendono atto che il presente accordo comporta il trattamento di dati personali e di
162 natura particolare di terzi e per tale motivo si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi
163 specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e
164 s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 - cosiddetto GDPR) e in particolare a trattare i
165 dati esclusivamente per le finalità di cui al presente contratto, richiamando in materia
166 le clausole del previgente atto con cui l’Azienda USL di Modena ha nominato Prof.
167 Fogliani “responsabile del trattamento” dei dati personali.
168 Vista peraltro la eccezionale configurazione, nell’ambito del presente contratto, dei
169 rapporti tra l’AUSL e Xxxx. Xxxxxxxx, che prevede l’erogazione di interventi chirurgici in
170 team, ossia con la collaborazione del personale di entrambe le Parti e l’accesso da
171 parte del chirurgo della Azienda USL all’applicativo informatico di Xxxx. Xxxxxxxx,
172 quest’ultima, poiché rimane titolare del trattamento dei dati all’interno del suddetto
173 applicativo, provvede ad autorizzare il personale sanitario della Azienda USL al
174 trattamento dei dati dei pazienti interessati all’interno dell’applicativo, assegnando
175 credenziali di accesso individuali e fornendo le necessarie istruzioni per la corretta
176 gestione dei dati.
177 Le Parti convengono che tale autorizzazione è strumentale alle attività di assistenza
178 oggetto del presente contratto e deve intendersi ad esso condizionata quanto a durata
179 ed efficacia; ad avvenuta cessazione del contratto ogni operazione di trattamento sui
180 dati personali dei pazienti da parte del personale della Azienda USL tramite
181 l’applicativo di Xxxx. Xxxxxxxx xxxx preclusa. Xxxx. Xxxxxxxx si riserva inoltre la facoltà di
182 svolgere controlli periodici finalizzati a valutare il rispetto dell’obbligo alla riservatezza,
183 nonché la conformità delle operazioni svolte all'interno dell’applicativo alle istruzioni
184 ricevute e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
185 ART.4: SERVIZIO MENSA
186 Il personale dipendente dell’Azienda USL viene ammesso al servizio di mensa alle
187 stesse condizioni, negli stessi locali e con le medesime preparazioni previste per i
188 dipendenti di Xxxx. Xxxxxxxx.
189 Il servizio mensa, se fruito, per i dipendenti dell’Azienda USL verrà dalla stessa
190 compensato extra corrispettivo, con la corresponsione alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx
191 dietro presentazione di regolare fattura mensile di importi corrispondenti alla somma
192 del costo dei pasti consumati nel periodo. Il costo, per ogni pasto, sarà pari a quello
193 previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale dipendente dell’Ospedalità Privata.
194 ART.5: ASPETTI ECONOMICI E RENDICONTAZIONE
195 Gli aspetti economici, relativi alla collaborazione di cui al presente accordo, sono
196 regolati secondo quanto previsto dall’accordo RER/AIOP di cui in premessa così come
197 è stato declinato dalla Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
198 Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 9898 del 12/06/2020 applicativa
199 dell’accordo stesso.
200 La titolarità dell’attività svolta rimarrà in carico alla casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx al quale
201 sarà riconosciuto complessivamente il rimborso del valore del DRG decurtato del
202 15%, così come validato dalla Regione nella banca dati SDO.
203 Secondo le Linee Guida delle codifiche dei reparti, per la corretta valorizzazione in
204 banca dati dei ricoveri, la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx inserirà il valore “4” nel campo
205 Flag_controllo della SDO.
206 Tale rimborso sarà oggetto di compensazione in sede di Commissione Paritetica
207 regionale alla stregua di quanto previsto nell’Accordo RER/AIOP secondo il quale “In
208 sede di Commissione Paritetica verranno effettuati i conguagli fra il valore della
209 produzione ed anticipi, tenuto conto della fase di avvio dell’integrazione e delle
210 necessità di garantire un flusso di risorse pari almeno all’80%”.
211 Si specifica altresì, che l’acconto mensile, così come ridefinito dalla nota regionale
212 disciplinante le indicazioni tecniche applicative, pari all’80% della differenza fra l’attività
213 effettivamente svolta ogni mese ed il fatturato medio mensile dell’anno 2019 per le
214 prestazioni di ricovero ospedaliero incluse le attività oggetto di riconversione del
215 budget, che l’Azienda riconosce quale garanzia di sostegno alla disponibilità resa per
216 la gestione dell’emergenza in corso, comprende anche il rimborso dell’attività oggetto
217 del presente accordo.
218 L’addebito delle prestazioni di ricovero, al fine della sua chiara tracciabilità, avverrà
219 con emissione di specifica fattura riportante la descrizione “Rimborso prestazioni di
220 degenza per emergenza COVID-19”.
221 Dovrà inoltre, essere distinto tra pazienti modenesi e pazienti residenti fuori regione.
222 I pazienti residenti fuori provincia saranno fatturati alle AUSL di residenza sempre con
223 fatturazione separata.
224 Nelle fatture devono essere evidenziati i relativi progressivi SDO a cui si riferiscono.
225 Xxxx. Xxxxxxxx è tenuto a trasmettere settimanalmente all’AUSL l’elenco delle SDO per
226 la loro rendicontazione e per la eventuale verifica corretta delle stesse in sede di
227 controllo.
228 ART.6: RESPONSABILITA SANITARIA E ORGANIZZATIVA PER E GESTIONE DEI
229 SINISTRI
230 Come già specificato nelle premesse del presente contratto, Xxxx. Xxxxxxxx mantiene la
231 completa ed autonoma responsabilità sanitaria e organizzativa, sotto i profili igienico
232 sanitario ed assistenziale, assumendosene la relativa totale responsabilità per l’attività
233 svolta dal proprio personale per gli interventi in premessa richiamati
234 La casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx si impegna a tenere manlevata ed indenne l’AUSL in
235 ogni e qualsiasi controversia o richiesta promossa da terzi a causa dell’attività svolta
236 nei propri spazi e dai propri dipendenti, rispondendo della responsabilità civile
237 derivante dall'operato del proprio personale nonché dell'idoneità dei beni e servizi
238 forniti per lo svolgimento dell’attività propria del contratto.
239 La responsabilità dell’AUSL si limita all’attività svolta dal proprio personale presso la
240 sede della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx. L’Azienda USL si impegna a rispettare e a far
241 rispettare dal proprio personale i protocolli sanitari accreditati e certificati, di cui ha
242 preso conoscenza ed atto, esistenti presso la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx.
243 I protocolli potranno essere variati d’intesa tra le parti.
244 L’Azienda USL provvede alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto
245 stabilito dalla legge regionale 7/11/2012 n. 13 “Norme per la copertura dei rischi
246 derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio sanitario regionale” e nel
247 “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei
248 sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie”, approvato con DGR
249 2079/2013.
250 Resta a carico di ciascuna parte l’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. per il personale
251 dipendente di ciascuna di esse, essendo escluse per la natura stessa dal contratto
252 eventuali assunzioni in comune o consortili.
253 Le Parti si attiveranno con l’INAIL per valutare le eventuali modificazioni del rischio
254 connesse alla collaborazione di cui al presente contratto.
255 ART.7: ESPERTI QUALIFICATI E RADIAZIONI IONIZZANTI
256 Qualora l’attività oggetto del presente contratto preveda l’impiego di radiazioni
257 ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell’attività siano classificati esposti alle radiazioni
258 ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. per le competenze del Datore di
259 Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) dell’Azienda
260 USL e di Xxxx. Xxxxxxxx sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di
261 quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche
262 direttamente. Per consentire l’opportuno coordinamento per gli adempimenti di
263 sorveglianza fisica, l’Azienda USL e la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx assicurano,
264 preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici
265 Autorizzati/Competenti nominati dal Datore di Xxxxxx, raccogliendo le informazioni
266 necessarie prima dell’inizio dell’attività. Se l’attività non comporta l’utilizzo di radiazioni
267 ionizzanti da parte del lavoratore, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.
268 230/95 e s.m.i.
269 Se il lavoratore svolge presso la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx attività comportante
270 l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, l’Esperto Qualificato di Xxxx. Xxxxxxxx effettua la
271 valutazione dello specifico rischio, che comunica all’Esperto Qualificato dell’Azienda
272 USL. Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto
273 presso l’Azienda USL, la casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx si impegna a fornire la
274 sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A,
275 a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre,
276 nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all’Esperto Qualificato
277 dell’Azienda USL i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei
278 dosimetri personali. Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne di
279 comportamento predisposte dall’Azienda USL e dall’Xxxx. Xxxxxxxx e dai rispettivi
280 Esperti Qualificati.
281 Il Datore di Lavoro e/o l’Esperto Qualificato della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx
282 provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui regolamenti, i rischi specifici,
283 le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie aree e zone classificate in
284 cui si svolgerà l’attività.
285 Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:
286 ▪ per l’Azienda USL di Modena:
287 • l’Esperto Qualificato dott. Xxxxx Xxxxx (cell. 334. 0000000) - Ufficio
288 Radioprotezione presso OCB (segreteria; tel 000 0000000 - 000 0000000
289 email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xx)
290 ▪ per l’Xxxx. Xxxxxxxx:
291 • l’Esperto Qualificato di Xxxx. Xxxxxxxx, dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx (cell. 0000000000)
292 xxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xxx , 0523606469.
293 Gli Esperti Qualificati dell’Azienda USL comunicano per iscritto ai medici
294 autorizzati/competenti nominati dal Datore di Lavoro dell’Azienda USL, almeno ogni
295 sei mesi, le valutazioni delle dosi efficaci, equivalenti e impegnate dei lavoratori di Cat.
296 A e con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. I
297 lavoratori che accedono alle zone classificate della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx devono
298 possedere idoneità medica per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che
299 svolgeranno nell’ambito del presente contratto. I lavoratori ricevono adeguati
300 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte della casa di cura Xxxx. Xxxxxxxx,
301 nel caso in cui l’attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda. I lavoratori devono
302 osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro
303 e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro
304 disposizione. Al termine dell’attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali
305 dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente loro assegnati. I
306 lavoratori che accedono sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro
307 dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a
308 rispettare le norme interne di comportamento predisposte.
309 ART.8: ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008
310 Tutti gli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 rimangono in carico al datore di lavoro della
311 Casa di Cura Fogliani in quanto organizzazione che gestisce in autonomia, con propri
312 mezzi e lavoratori, le attività oggetto del presente contratto.
313 ART.9: DECORRENZA E VALIDITA’
314 18.1 Il presente contratto decorre dal 15 aprile 2020. L’Azienda USL concorderà con
315 Xxxx. Xxxxxxxx la cessazione della presente contratto, al termine della situazione di
316 emergenza descritta COVID-19. Le parti, tuttavia, nel caso lo stato di emergenza
317 dovesse perdurare oltre il 31 luglio 2020, si impegnano ad incontrarsi nel mese di
318 settembre 2020 per rinegoziare le condizioni contrattuali soprattutto con riferimento al
319 protocollo operativo allegato.
320 ART.10: RISOLUZIONE AUTOMATICA
321 19.1 È motivo di risoluzione automatica e di diritto del rapporto contrattuale, con
322 imputabilità alla parte che si è resa responsabile, l’insorgere di gravi e ripetuti
323 inadempimenti ai patti contrattuali tali da rendere impossibile l’ordinata prosecuzione
324 del rapporto.
325 ART.11: FORO COMPETENTE
326 Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto
327 è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano ad esperire preventivamente
328 una bonaria composizione.
329 ART.12: BOLLO E REGISTRAZIONE
330 Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui
331 all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo
332 sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del
333 D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico
334 della parte privata.
335 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5
336 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che
337 la richiede.
338 ART.13: NORMA DI RINVIO
339 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle
340 norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile, penale e
341 agli accordi regionali e locali in vigore precisando che verranno applicate di diritto tutte
342 le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di
343 esecuzione del contratto.
344 ART.14: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
345 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di
346 avere preso attenta visione e di accettare espressamente la clausola riferita al Foro
347 Competente del presente contratto.
348 La parte contraente che accetta la deroga ……(firma della parte privata)
349 | ||
350 | Letto e sottoscritto | |
351 | Il Direttore Generale | Il Legale Rappresentante |
352 | Azienda USL di Modena | Casa di Cura Xxxx. Xxxxxxxx |
353 | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx…….. |
354
355 Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno
356 2014.
357 Importo bollo (comprensivo anche dell’allegato 1) € 80,00
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372 | ALL.1) |
373 | EMERGENZA COVID-19 |
374 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI PERCORSI CHIRURGICI AUSL – CdC FOGLIANI |
375 | DEDICATI A PAZIENTI CHIRURGICI NON ULTERIORMENTE RINVIABILII |
376 | CASISTICA TRATTATA |
377 | La presente collaborazione attiene a casistica riguardante pazienti con quadri clinici in evoluzione, tale da non |
378 | consentire ulteriori sospensioni di attesa o rinvii di intervento. |
379 380 | PROGRAMMAZIONE CHIRURGICA |
381 | Il programma chirurgico settimanale viene trasmesso il venerdì precedente dal coordinatore del prericovero |
382 | dell’Ospedale inviante, a CS Xxxxxx Xxxxxxx tel. 000 000000, mail: xx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx . |
383 | Il file, protetto da password, contiene i riferimenti del paziente, diagnosi, intervento, data di ricovero e di |
384 | intervento, tempo chirurgico. |
385 | Le sedute relative all’attività dei chirurghi AUSL sono pianificate in tre giorni settimanali, in date ed orari da |
386 | concordare tra Direzioni Sanitarie e Professionisti. |
387 388 | PROFESSIONISTI AUSL COINVOLTI |
389 | Le équipe chirurgiche coinvolte saranno quelle di Chirurgia Generale, Ginecologia, Ortopedia, Oculistica e |
390 | Dermatologia. |
391 392 | PERCORSO DEL PAZIENTE |
393 | La preparazione del paziente viene completata presso il Prericovero dell’Ospedale inviante e l’inquadramento |
394 | diagnostico prechirurgico comprende anche i test relativi al virus SARS CoV 2. |
395 | Per quanto riguarda l’eventuale riabilitazione, nel corso del Prericovero verrà proposta al paziente una presa in |
396 | carico riabilitativa presso gli ospedali dell’AUSL. A tal fine un fisiatra dell’Azienda USL concorderà con |
397 | l’Ospedale Privato gli accessi per la valutazione dei pazienti. |
398 | Come indicato nel documento aziendale “Indicazioni operative per i percorsi chirurgici in corso di emergenza |
399 | COVID-19”, oltre all’indagine clinica ed epidemiologica (triage telefonico e di persona), il paziente viene invitato |
400 | a rimanere in isolamento domiciliare almeno nei 7 giorni precedenti l’intervento chirurgico. |
401 | Per i pazienti sottoposti ad intervento in fase di ricovero: i test sierologici sono da effettuarsi nei 7 giorni |
402 | precedenti l’intervento chirurgico. |
403 | Nel caso di positività dei sierologici, il tampone naso faringeo deve essere eseguito tempestivamente. |
404 | Se il tampone risulta positivo, l’intervento viene ripianificato. Se i sierologici risultano negativi, il tampone per |
405 | test molecolare per diagnostica Covid è da effettuarsi 2 giorni prima dell’intervento. |
406 Nel prericovero è prevista, su indicazione del chirurgo di riferimento, eventuale consulenza anestesiologica da
407 parte dell’anestesista dell’AUSL per i pazienti con copatologie e rischio aumentato, ad esempio pazienti in
408 terapia cardiologica e/o antitrombotica che potrebbe essere necessario sospendere o modificare.
409 Di norma la valutazione anestesiologica nei pazienti verrà effettuata dall’anestesista della CdC Fogliani, che
410 acquisirà il consenso alla procedura anestesiologica. Tale valutazione potrà essere effettuata il giorno stesso
411 del ricovero, il giorno precedente l’intervento per pazienti da sottoporre ad intervento protesico e/o in anestesia
412 generale o, sulla base della documentazione clinica inviata, anche precedentemente il ricovero, previo accordo
413 telefonico con il paziente stesso.
414 Entro il venerdì della settimana precedente, vengono avvisati i pazienti della settimana successiva e inviati a
415 CdC Fogliani i programmi operatori e le cartelle cliniche del Servizio di Preoperatorio degli stessi pazienti in
416 lista.
417 I pazienti che saranno operati in regime di ricovero ordinario vengono accettati e ricoverati da CdC Xxxxxxxx alle
418 14 del giorno prima dell’intervento, al fine di consentire la valutazione anestesiologica a cura dell’équipe che
419 prenderà in carico il paziente. I pazienti in regime di Day Surgery vengono ricoverati lo stesso giorno
420 dell’intervento.
421 Il chirurgo AUSL provvede ad effettuare la richiesta al trasfusionale di prova crociata per eventuali unità di
422 emazie concentrate, da tenere a disposizione.
423 Tutte le richieste di prestazioni di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, anatomia patologica
424 avvengono mediante applicativi della CdC Fogliani a cui potrà accedere il chirurgo dell’AUSL.
425 Analogamente, il verbale operatorio viene compilato utilizzando l’applicativo della CdC Fogliani.
426 Al termine del ricovero, il chirurgo dimettente provvede a compilare la lettera di dimissione su carta intestata di
427 Fogliani, specificando l’appuntamento per il controllo presso l’Ospedale inviante.
428 La cartella clinica e la SDO appartengono alla CdC Fogliani, cui spetta l’applicazione di tutti gli adempimenti
429 relativi, compresa l’apertura, la chiusura, conservazione e archiviazione delle stesse.
430 Per la consegna del farmaco alla dimissione, al fine di ridurre al massimo gli spostamenti dei pazienti in questa
431 fase di emergenza COVID19, almeno un giorno prima della dimissione dovrà essere trasmessa la prescrizione
432 dei farmaci in dimissione alla Distribuzione diretta del Policlinico (referente dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, tel
000 000 00 00 000), che invierà alla CdC Xxxxxxxx le terapie previste per il trattamento post ricovero, da consegnare
434 al paziente.
435 MATERIALI
436 Previ accordi, vengono trasferiti a CdC Fogliani container di kit chirurgici relativi all’attività programmata oltre a
437 DPI richiesti per la sala operatoria in caso di necessità.
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