Accordo fra
Accordo fra
il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio
del diploma d’Esame di Stato e
del diploma di Baccalauréat
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, D'ora in poi denominati "le Parti",
Considerata la Convenzione culturale fra l’Italia e la Francia firmata il 4 novembre 1949, in particolare l’articolo 6, comma 2;
Considerato il protocollo firmato il 17 luglio 2007 fra il Ministro della Pubblica Istruzione della Repubblica italiana e il Ministro dell’Educazione nazionale della Repubblica francese sui dispositivi educativi, linguistici e culturali, sui partenariati scolastici e la formazione del personale, in particolare l’art. 4 (Scambi e cooperazione su temi di interesse comune) che prevede l’istituzione di un Esame di fine studi secondari binazionale, che conduca al doppio rilascio del diploma dell' Esame di Stato e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;
Animati da una comune volontà di continuare a promuovere la cooperazione culturale, di approfondire e di incrementare le strette relazioni esistenti, in particolare nel campo educativo, con iniziative mirate a stabilire legami tra i sistemi educativi dei due Stati;
Desiderosi di rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura dell’altro Paese, attualmente impartito in alcuni istituti scolastici dei due Stati e di cooperare in questo ambito;
Uniti nella volontà di offrire agli alunni la possibilità di acquisire simultaneamente i due diplomi nazionali di fine studi secondari e di conferire, in tal modo, gli stessi diritti ai titolari dei predetti diplomi in Italia e in Francia, ossia l’accesso agli studi universitari, alla formazione superiore e all’attività professionale;
Convinti di apportare in questa maniera un contributo importante alla cooperazione e all’integrazione europee;
Dichiarano il loro accordo sulle seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
Obiettivo dell’accordo
Il presente Accordo ha l’obiettivo di stabilire un quadro di cooperazione educativa in modo da permettere il rilascio simultaneo del diploma dell’Esame di Stato e del diploma di Baccalauréat général agli allievi dei due Paesi che abbiano completato un percorso di formazione integrata così come definito e disposto dagli articoli seguenti.
ARTICOLO 2
Conseguimento dei diplomi e condizioni di rilascio
Le Parti stabiliscono un percorso di formazione integrata della durata di tre anni per gli istituti scolastici italiani e francesi che preparano al conseguimento dei diplomi dell’Esame di Stato e del Baccalauréat.
Questi due diplomi conferiscono ai titolari il diritto di accedere nei due Paesi agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalle legislazioni di ognuna delle due Parti.
Ogni Parte rilascia il suo diploma nazionale ai candidati ai quali è stato rilasciato il diploma nazionale dell’altra Parte, purché abbiano ottenuto almeno la sufficienza nella parte specifica dell’esame.
ARTICOLO 3
Percorso di formazione integrata
Le Parti includono nel percorso di formazione integrata i contenuti disciplinari ritenuti necessari perché gli alunni possano ottenere il duplice rilascio dei diplomi dell’Esame di Stato e del Baccalauréat.
In particolare, le due Parti concordano:
• I contenuti delle due discipline specifiche il cui insegnamento è impartito nella lingua del Paese partner : “ lingua e letteratura” e “disciplina non linguistica” (DNL);
• Gli orari di insegnamento delle discipline del percorso di formazione integrata;
• I principi pedagogici e didattici e i criteri di valutazione relativi alle due discipline.
Gli insegnamenti di questo percorso di formazione integrata devono permettere agli allievi di raggiungere nella lingua del Paese partner almeno il livello “utilizzatore indipendente” (B2) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
All’entrata in vigore del presente Accordo, la disciplina non linguistica (DNL) scelta dalle Parti è la storia.
ARTICOLO 4
Prove d’esame delle discipline specifiche
del percorso di formazione integrata e modalità di valutazione
Il percorso di formazione integrata dà luogo a una parte d’esame specifica, costituita da:
• Una prova di lingua e letteratura, con l’attribuzione di un solo voto, ottenuto a partire da una valutazione scritta e da una valutazione orale;
• Una prova scritta che verte sulla disciplina non linguistica oggetto di valutazione da parte del Paese che organizza tale prova e soltanto da quello.
Il voto globale conseguito nella parte specifica dell’esame risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle due prove specifiche. Nella determinazione del voto globale possono eventualmente essere utilizzati coefficienti di ponderazione.
Le prove che costituiscono la parte specifica dell’esame si sostituiscono a quelle previste nel quadro dell’esame di Baccalauréat e si integrano con quelle dell’Esame di Stato.
Per ognuna delle prove della parte specifica dell’esame, le autorità educative dei due Paesi definiscono in comune una griglia di valutazione ai fini della perequazione.
Il peso della valutazione relativa alla parte specifica dell’esame non può superare il 40% della valutazione finale del candidato.
ARTICOLO 5
Istituti impegnati nel percorso di formazione integrata
Il percorso di formazione integrata che prepara al duplice rilascio dei diplomi dell’Esame di Stato e del Baccalauréat è introdotto nelle scuole dei due Paesi in conformità alla vigente normativa e all’art. 11 del presente Accordo.
All’inizio di ogni anno scolastico ciascuna Parte comunica per via diplomatica al Paese partner l’elenco aggiornato degli istituti coinvolti nel percorso di formazione integrata.
ARTICOLO 6
Monitoraggio del percorso di formazione integrata
Le Parti per il tramite dei servizi competenti e in particolar modo dei corpi ispettivi, valutano, nel rispetto della legislazione vigente nei due Paesi, l’attuazione e i risultati del percorso di formazione integrata. Le Parti possono proporre adattamenti e modifiche alla Commissione tecnica bilaterale definita all’art. 8 del presente Accordo.
ARTICOLO 7
Insegnanti
Le autorità educative dei due Paesi collaborano, secondo le esigenze e secondo le disponibilità di bilancio, per la formazione degli insegnanti italiani e francesi coinvolti nell’attuazione del percorso di formazione integrata.
ARTICOLO 8
Commissione tecnica bilaterale
Viene istituita una Commissione tecnica bilaterale con il compito di definire i punti menzionati agli artt. 3 e 4 del presente Accordo:
• contenuti delle discipline specifiche;
• orari di insegnamento;
• principi pedagogico-didattici;
• prove finali d’esame delle discipline specifiche;
• criteri di valutazione delle discipline specifiche.
La Commissione può anche proporre alle Parti modifiche e adattamenti al percorso di formazione integrata, in particolare l’introduzione di nuove discipline non linguistiche (DNL).
Questa Commissione è formata:
• Per il Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal:
- Capo Dipartimento per l’Istruzione o un suo rappresentante;
- Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici o un suo rappresentante;
- Direttore generale per gli Affari Internazionali o un suo rappresentante;
- Direttore generale per il Personale scolastico o un suo rappresentante.
• Per il Ministero francese dell’Educazione nazionale dal:
- Capo Ispezione generale dell’Educazione nazionale o un suo rappresentante;
- Direttore generale dell’Insegnamento scolastico (DGESCO) o un suo rappresentante;
- Direttore delle Relazioni Europee e Internazionali e della Cooperazione (DREIC) o un suo rappresentante.
• Per il Ministero italiano degli Affari Esteri dal:
- Consigliere culturale dell’Ambasciata d’Italia in Francia o il suo rappresentante.
• Per il Ministero francese degli Affari Esteri ed Europei dal:
- Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia o il suo rappresentante.
La Commissione tecnica bilaterale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alternativamente in Italia e in Francia. In caso di urgenza, la Commissione tecnica bilaterale può prendere le sue decisioni tramite scambio di note.
ARTICOLO 9
Disposizioni relative alla Valle d’Aosta
Ai fini del conseguimento dell’Esame di Stato e del Baccalauréat, conformemente all’art. 4 del presente Accordo, gli studenti della Valle d’Aosta sostengono, nell’ambito della prova di francese prevista dalla Legge Regionale n. 52 del 3/11/1998, la prova specifica di lingua e letteratura. La prova della disciplina non linguistica è ugualmente obbligatoria.
ARTICOLO 10
Regolamento delle controversie
Le controversie risultanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla consultazione e dal negoziato tra le Parti.
Ciascuna delle due Parti può denunciare questo Accordo con notifica all’altra Parte. Questa denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo tale notifica.
Gli alunni che partecipano al percorso di formazione integrata in vista del duplice rilascio dei diplomi previsto dal presente Accordo, in caso di sua rescissione, beneficiano della possibilità di proseguire il percorso di formazione fino all’esame.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e fase transitoria
Il presente Accordo, che può essere modificato in ogni momento previo consenso reciproco tra le Parti, entra in vigore alla data dell’ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente del compimento delle disposizioni previste dalle rispettive legislazioni.
Il percorso di formazione integrata è avviato a partire dall’anno scolastico successivo alla definizione dei punti di cui all’art. 8 del presente Accordo da parte della Commissione tecnica bilaterale e alla pubblicazione dei programmi effettuata dalle Parti.
La prima sessione di esami utile al duplice rilascio dell’Esame di Stato e del Baccalauréat è organizzata al termine dell’attuazione di tale percorso.
In una fase transitoria di due anni, successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, i due diplomi possono essere rilasciati alle condizioni stabilite dall’art. 2:
• il primo anno, agli allievi che hanno frequentato il terzo anno del percorso di formazione integrata;
• il secondo anno, agli allievi che hanno frequentato il secondo e il terzo anno del percorso di formazione integrata.
La Commissione tecnica bilaterale di cui all’art. 8 del presente Accordo definisce l’elenco degli Istituti ammessi alla fase transitoria.
Con l’accordo delle due Parti, il presente Accordo è sottoscritto a Roma, il 24 febbraio 2009, in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facendo ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
PER IL GOVERNO
DELA REPUBBLICA FRANCESE
Il Ministro dell’Educazione nazionale Xxxxxx Xxxxxx