Decreto n. 391 dell’ 8 settembre 2021
Decreto n. 391 dell’ 8 settembre 2021
Accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per “Aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci (FAC)”
II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 -quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista l’Ordinanza n° 24 del 12 maggio 2017 con cui sono stati assegnati i fondi per gli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e sono stati prorogati i termini di cui all’Ordinanza n° 13 del 9 gennaio 2017;
Considerato che nell’ambito degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 vengono rimandate a successivi approfondimenti le aree instabili per presenza di frane, di terreni liquefacibili o di Faglie Attive e Capaci (FAC) e che a seguito degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 le zone interessate da FAC sono state definite di attenzione (ZAFAC) e per esse sono state cartografate fasce, larghe 400 m, entro le quali è vietato qualunque intervento di trasformazione in attesa del completamento degli studi di approfondimento, e che gli esiti degli approfondimenti (livello 3 della MS) consentono di ridurre la fascia interdetta a 160 m (Zone di Suscettività o Suscettibilità- ZSFAC) o a 30 m (Zone di Rispetto-ZRFAC) in funzione degli elementi acquisiti;
Vista l’Ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019 che prevede approfondimenti conoscitivi in Zone di Attenzione (ZA) per Faglie Attive e Capaci (FAC);
Viste le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)”, redatte dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 7 maggio 2015 , recanti, tra l’altro, “Disciplina d‘uso per le zone di ricostruzione post-terremoto” e “Ruoli delle istituzioni pubbliche”;
Considerato che con Decreto del Commissario straordinario n. 281 del 3 ottobre 2020 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e INGV per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 03/10/2020 ai sensi dell’art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto “ Attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Fagli Attive e Capaci” correlabili a zone di attenzione emerse nelle carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica dagli studi condotti ai sensi dell'ordinanzan. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare:
• l’art. 3, secondo il quale lo studio scientifico e di ricerca è stato suddiviso in due fasi finalizzate alla verifica della presenza delle FAC e alla successiva definizione, laddove possibile, di zone di suscettibilità (ZSFAC) e zone di rispetto (ZRFAC);
• nella Fase 1 gli studi hanno riguardato la distinzione delle FAC meritevoli di approfondimento da quelle suscettibili di essere eliminate in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico, ed anche a seguito delle indagini geofisiche in campo;
• gli studi di Fase 2 hanno riguardato la raccolta di tutti gli elementi informativi specifici utili per l’identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC), l’esecuzione di indagini specifiche, la configurazione di un quadro di sintesi per ciascuna FAC;
Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 306 del 26 ottobre 2020 con cui è stato nominato, ai sensi dell’art. 7 del predetto Accordo di collaborazione scientifica, il Gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività ivi disciplinate;
Visto il verbale della riunione del 19 gennaio 2021 del Gruppo di lavoro, con il quale sono state recepite le relazioni di sintesi rimesse da INGV sui singoli lotti investigati, è stato dichiarato “concluso e approvato, attestandone la conformità, lo studio di I fase (…) redatto da INGV” nel suo complesso, ed è stata “liberata la possibilità di dare avvio alle attività di II fase” per alcuni dei lotti oggetto dell’Accordo;
Vista la “Relazione di sintesi di I fase” nonché la “Relazione finale di sintesi Fase 2” rispettivamente rimesse da INGV in data 11 gennaio 2021 e in data 23 luglio 2021 (prot. CGRTS nn. 495/2021 e 24388/2021), nelle quali vengono individuati, per ciascuna FAC: il livello di incertezza nell’individuazione esatta della faglia (distinguendo, laddove possibile, tra faglia certa/definita e faglia incerta); la presenza di tutti gli indizi che hanno consentito di prescrivere un livello di approfondimento spinto finalizzato alla definizione della Zona di Suscettibilità e della Zona di Rispetto; gli elementi che consentono, viceversa, di escludere la presenza della faglia e di eliminare le Zone di Attenzione dalla Carta della MS di livello 3, attività svolte in conformità alle Linee guida nazionali in materia;
Visto il verbale della riunione del 25 giugno 2021 del Gruppo di Lavoro, con il quale sono state recepite le relazioni di sintesi rimesse dall’INGV sui singoli lotti investigati al termine della fase 2 ed è stato dichiarato “concluso e approvato, attestandone la conformità, lo studio di Fase 2 (…) redatto da INGV” nel suo complesso, ed è stato “preso atto della necessità di dare avvio alle attività di III fase” per alcune porzioni dei lotti oggetto dell’Accordo, acquisito al prot. CGRTS n. 30729dell’08.09.2021;
Considerato che nella Relazione conclusiva della Fase 2 l’INGV ha rappresentato che le FAC e relative Zone di FAC costruite a valle dello studio sono da considerarsi provvisorie in quanto saranno singolarmente riviste ed eventualmente modificate alla luce degli approfondimenti paleosismologici che saranno realizzati nella successiva fase di studio e, quindi, ha evidenziato la necessità della pianificazione di Fase 3 nella quale saranno effettuate ulteriori indagini di approfondimento
paleosismologico, con l’auspicio della “collaborazione fattiva degli Enti locali (…) per la riduzione della tempistica di esecuzione lavori di movimento terra e della concessione delle autorizzazioni per le fasi di scavo” e l’indicazione che “La Fase 3 comprenderà, inoltre, a partire dalla ridefinizione delle FAC e FPAC, l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica in modo tale da fornire al singolo comune gli strumenti per una corretta pianificazione del territorio”;
Dato atto che la richiamata ordinanza 83/2019 non comprende l’aggiornamento degli studi di microzonazione di livello 3 per le aree ricadenti nelle zone instabili (ZA) delle faglie attive e capaci, che per effetto delle attività di approfondimento da parte dell’INGV hanno subìto una riduzione, e che quindi, al fine di completare il quadro conoscitivo, occorre prevedere nuove indagini e modellazioni numeriche con relativa restituzione cartografica;
Considerata la necessita di procedere alla Fase 3 delle attività di studio e ricerca da svolgersi su alcune delle aree originariamente oggetto dell’Accordo per le quali, in relazione agli esiti della Fase 2, si è riscontrata l’opportunità di ulteriori approfondimenti, nonché l’opportunità di pianificare le predette attività mediante apposito ulteriore Accordo il cui schema è approvato ed allegato al presente decreto;
Ritenuto che:
- ultimate le Fasi 1 e 2, occorre procedere con l’esecuzione delle trincee paleosismologiche previste dalle Linee Guida e con la datazione assoluta dei sedimenti, ai fini della definizione delle zone di rispetto e dell'integrazione degli esiti degli studi di microzonazione negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dei Comuni, nonché procedere ad una più completa definizione dei relativi interventi di ricostruzione, conformemente con quanto previsto dall’ordinanza
n.83 del 2 agosto 2019;
- i predetti approfondimenti scientifici sono di interesse sia per la Struttura Commissariale che per INGV, tenuto conto che, con riguardo alla prima, si persegue la primaria finalità di interesse pubblico di rilanciare le attività connesse con la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017 e fornire un forte impulso nella direzione della semplificazione e della accelerazione delle relative procedure tecnico amministrative;
- con riguardo a INGV, lo stesso potrà giungere a scenari di riferimento utili sia a definire le aree con presenze di faglie certe da quelle presunte dalla microzonazione, sia allo sviluppo di modelli di pericolosità sismica;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Dato atto che:
- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico-pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario. Infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (“amministrazione diretta” o “gestione in economia”), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;
- affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:
a. le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;
b. il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell’accordo, siano e rimangano nella disponibilità di entrambe;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- con delibera n. 918 del 31 agosto 2016, l’ANAC ha stabilito il seguente principio “Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finan ziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;
Considerato che INGV in data 03/08/2021 con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-26456/2021, di cui all’ “Allegato 1”, ha manifestato l’interesse e la disponibilità a realizzare l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle FAC e per gli studi paleosismologici di Fase 3, formulando specifica proposta unitamente alla quantificazione del rimborso dei costi a carico della Struttura commissariale e del cofinanziamento a carico di INGV;
Atteso che nell’esame della proposta formulata dall’INGV i Geologi della Struttura commissariale hanno valutato le stime economiche formulate dall’Istituto, rimettendo un giudizio di congruità dei costi con riferimento agli studi paleosismologici ed un giudizio di non congruità per l’aggiornamento degli studi di microzonazione, indicando altresì l’importo ritenuto congruo;
Considerato che l’INGV con successiva integrazione inviata con nota in data 06/08/2021 acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-26836/2021, di cui all’ “Allegato 1”, ha
adeguato la stima dei costi relativi all’attività di aggiornamento degli studi di microzonazione, recependo, in seguito ad accertamento in contraddittorio, le indicazioni della Struttura;
Visto l’accertamento di conformità degli esiti di FASE 2 alle previsioni dell’Accordo sottoscritto il 03/10/2020 e il giudizio di congruità dei costi per l’attuazione della Fase 3 rimesso dai Geologi della Struttura commissariale con nota prot. CGRTS n. 30735 dell’08.09.2021.
Dato atto che:
- in considerazione della comunanza di interessi, è possibile concludere un accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, posto checon esso si intenderegolare lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;
- con l’accordo, peraltro, non si intende regolare un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, bensì perseguire, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l’interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016; di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall’equiordinazione e la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso dei costi sostenuti dall’INGV per l’espletamento delle attività;
- i costi e i risultati dell’attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che l’Accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 158 co. 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato che:
- per l’attività in oggetto è stato quantificato un importo complessivo pari a € 549.354,70, di cui € 448.634,70 per lo studio paleosismologico e di definizione delle ZRFAC, e € 100.720,00 per l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle FAC;
- l’INGV, in considerazione del comune interesse allo svolgimento delle attività, rientranti negli interessi istituzionali dell’Istituto, provvederà alla compartecipazione alle spese occorrenti per almeno il 50% dell’importo complessivo, restando l’importo rimanente a carico del Commissario straordinario;
- detto importo, derivante da una stima meglio dettagliata nell’“Allegato sub A-1” dell’Accordo, costituisce rimborso delle spese sulla base dei costi di utilizzo del personale e delle infrastrutture coinvolte dall’INGV per la realizzazione dello studio oggetto di accordo, non integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie;
Visto lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l’INGV, allegato al presente decreto sub “Allegato A”, a formarne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti e prescrizioni sono stati definiti congiuntamente con l’INGV;
Dato atto che al fine di procedere speditamente alle attività di esecuzione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle attività della Fase 2 e oggetto di approfondimento di Fase 3, dovranno essere propedeuticamente eseguiti lavori di escavazione, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate da ll’INGV nel documento di cui all’“Allegato 2” al presente decreto, la cui attuazione, mediante l’istituzione di un fondo dedicato, sarà demandata agli Uffici della Protezione civile regionale delle Regioni territorialmente interessate, ovvero ai Comuni, su indicazione dei Vice-Commissari, allo scopo di assicurare la massima collaborazione per la riduzione della tempistica di esecuzione dei lavori e per l’adozione dei provvedimenti necessari all’accesso alle aree, anche private, e all’acquisizione delle autorizzazioni per l’attuazione delle attività;
Considerata la necessità, per quanto sopra esposto, di costituire un fondo il cui ammontare di € 77.054,70, determinato da INGV nell’ambito della stima dei costi di attuazione della fase 3 , grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto legge n. 189/2016 a valere sulle risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019;
Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
Per tutto quanto in premessa
DECRETA
1) di prendere atto della conformità dei risultati delle attività svolte in attuazione dell’Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 03/10/2020 ai sensi dell’art. 15, legge n. 241/90, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto: “Attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci”, correlabili a zone di attenzione emerse nelle carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica dagli studi condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e di riconoscere i medesimi quali elementi di base abilitanti alla prosecuzione del lavoro attraverso una indagine da svolgersi ai sensi della stipula di un ulteriore Accordo;
2) di stipulare, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, un nuovo ed apposito Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) per l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci (FAC), il cui schema, allegato sub “Allegato A” a far parte integrante del presente decreto, è contestualmente approvato;
3) di dare atto che con tale Accordo le parti si impegnano a collaborare nell’esecuzione delle trincee paleosismologiche previste dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci" e alla datazione assoluta dei sedimenti, ai fini della definizione delle zone di rispetto e dell'integrazione degli esiti degli studi di MS negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dei Comuni e per procedere ad una più completa definizione degli interventi di ricostruzione, conformemente a quanto previsto dall’ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019;
4) di prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, relativi alla quota di cofinanziamento a carico del Commissario straordinario, nella misura massima di € 267.754,70, si provvede con le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 189 del 2016 e xx.xx. e ii., dando atto della disponibilità di INGV a compartecipare per almeno il 50% agli oneri pari a complessivi € 448.634,70 (quota a carico del Commissario pari a € 217.754,70) per gli studi paleosismologici in trincea per la definizione delle FAC, che trova capienza nella risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019, nonchéagli oneri aggiuntivi, quantificati nella misura complessiva di € 100.720,00 (quota a carico del Commissario pari a
€ 50.000,00) per l’aggiornamento della microzonazione nelle aree scoperte in seguito alla riduzione degli areali di attenzione, attività non prevista nell’ordinanza 83/2019;
5) di dare atto che al fine di procedere speditamente alle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle attività della Fase 2 e oggetto di approfondimento di Fase 3, secondo l’Accordo integrativo di cui al punto 3, alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento dei lavori di escavazione, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate da INGV nel documento di cui all’“Allegato 2” al presente decreto, provvedono le Protezioni civili regionali delle Regioni territorialmente interessate ovvero i Comuni, su indicazione dei Vice- Commissari, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a garantire l’urgente esecuzione dell’attività di scavo;
6) di provvedere a tal fine alla costituzione di un fondo di € 77.054, a carico della contabilità speciale di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto legge 189/2016 , a valere sulle risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019;
7) di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente.
Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
DI XXXXX XXXXXXXXX PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 08.09.2021
14:07:29
GMT+00:00
xxxxxxxxx xxxxxxxxx 08.09.2021
13:47:49
GMT+00:00
Il Commissario straordinario
On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 08.09.2021
17:15:20
UTC