FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER L’APPRENDISTATO NEL SETTORE COMMERCIO
FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PER L’APPRENDISTATO NEL SETTORE COMMERCIO
Siglato l’accordo tra Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil che permette ai datori di lavoro del settore Commercio di erogare la formazione per gli apprendisti esclusivamente in azienda, dando finalmente attuazione a quanto previsto dal comma 5-ter D.Lgs.
n. 276/2003 così come modificato dal comma 2 dell’art. 23 Dl 25 giugno 0000 x 000 ( a cura di Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx )
PREMESSA
In data 23 settembre 2009 è stato siglato l’accordo tra Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil che rende possibile, per quanto concerne il settore commercio, svolgere l’obbligo di formazione dell’apprendista direttamente in azienda, così come istituito dal comma 2 articolo 23 Dl 25 giugno 2008 n. 112 che, introducendo il comma 5-ter all’art. 49 del D.Lgs 276/2003, stabilisce che “in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.”
FORMAZIONE AZIENDALE
Grazie all’accordo appena siglato il datore di lavoro del settore Commercio, ha la possibilità di scegliere alternativamente una formazione “formale”, ossia iniziare un rapporto di apprendistato usufruendo delle risorse pubbliche e dell’offerta
formativa pubblica, oppure organizzare la stessa internamente, o anche tramite l’associazione di categoria, senza dover individuare locali idonei in cui effettuare la formazione che potrà essere svolta anche durante il normale orario di lavoro senza, ovviamente, il ricorso a finanziamenti pubblici. L’azienda potrà altresì avvalersi per l’erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione in cui si svolge l’attività formativa. Particolare degno di nota è che il ricorso alla formazione interna può essere effettuato sia per le nuove assunzioni avvenute dopo il 23 Settembre 2009, sia per quelle già avviate in precedenza. Tale possibilità è stata anche confermata dal Ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 2/2009 con il quale l’Associazione Bancaria italiana chiedeva il suo parere in merito alla possibilità di applicare il disposto dell’ art. 49 comma 5-ter del D.Lgs. 276/2003 così come modificato dall’ articolo 23 Dl 25 giugno 2008 n. 112 anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5 bis dell’art. 49. Il Ministero ha evidenziato innanzi tutto che il Legislatore non pone come condizione essenziale che il contratto di apprendistato sia stipulato ab initio secondo la disciplina del comma 5-ter, limitandosi ad individuare un nuovo percorso – quello della formazione esclusivamente aziendale
– per adempiere agli obblighi formativi propri di tale tipologia contrattuale. In altre parole è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, ma ciò non preclude che l’obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel corso del tempo. Di conseguenza, il piano formativo, se si decide di applicare il comma 5-ter dell’art. 49, dovrà essere rimodulato e, ovviamente, sottoscritto dal lavoratore che acconsente di modificare il percorso formativo individuato all’inizio del rapporto. Tuttavia va raccomandata la massima attenzione nel valutare l’incidenza della formazione già effettuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5-ter. Il Ministero raccomanda in particolare una valutazione che vada al di là da logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di
formazione già effettuate, ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente, e garantisca invece l’effettivo “apprendimento” del lavoratore della materie oggetto del Piano Formativo Individuale. Nella definizione di ciascun piano formativo individuale, infatti, dovranno essere individuate quelle specifiche competenze chiave di settore, di area e di profilo che effettivamente corrispondano sia alla qualifica professionale che l’apprendista dovrà conseguire, sia alla struttura organizzativa che connota l’azienda. Tuttavia, l’accordo siglato il 23 Settembre 2009, al fine di ottimizzare la realizzazione della finalità formativa dell’apprendista, ha previsto che l’azienda potrà anche includere nella predisposizione del piano formativo competenze di profilo mutuate da altri specifici profili formativi, qualora siano ritenute necessarie e coerenti con le mansioni che verranno effettivamente svolte dall’apprendista qualificato, oppure escludere competenze di area, di settore o di profilo non coerenti con le reali competenze che dovranno essere acquisite dall’apprendista medesimo.
ATTIVITA’ FORMATIVA
I contenuti formativi si distinguono in una formazione trasversale e una professionalizzante. La formazione trasversale ha base omogenea per tutti gli apprendisti e si articola in cinque aree di contenuti:
1- Accoglienza, valutazione del livello d’ingresso e definizione del patto formativo;
2- Competenze relazionali;
3- Disciplina del rapporto di lavoro; 4- Organizzazione ed economia;
5- Sicurezza sul lavoro.
La formazione professionalizzante si suddivide, invece, in tre aeree: 1- di settore;
2- di area;
3- di profilo.
A titolo esemplificativo persegue i seguenti obiettivi formativi:
- La conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto aziendale;
- La conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro ecc.)
- La conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore;
- La conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Il percorso formativo dell’apprendista deve essere definito in base alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal C.c.n.l. che l’apprendista dovrà raggiungere. A tal fine, con l’accordo appena siglato, sono state fissate due tabelle A e B che fissano, rispettivamente:
TABELLA A: i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante; TABELLA B: la durata, ripartendo la formazione trasversale per annualità.
TABELLA A | |||
Profili professionali | Ore complessive di formazione1 | Ore formazione minima primo anno2 | Ore formazione trasversale complessiva |
Approfondite | |||
conoscenze tecnico- | 480 | ||
scientifiche e | (per gli apprendisti in | ||
capacità di | possesso di diploma | ||
divulgazione delle | di istruzione | 120 | 80 |
proprie competenze | superiore di 2° grado | ||
(inquadramento | o di laurea | ||
finale al 2° Livello) | universitaria 400 ore) |
1 Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro.
2 La tabella A fissa le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ma è prevista la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica (inquadramento finale al 3° Livello) | 400 | 100 | 80 |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) | 360 | 90 | 80 |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche (inquadramento finale al 5° livello) | 280 | 80 | 60 |
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) | 240 | 120 | 60 |
TABELLA B – Ripartizione formazione trasversale | |||
Profili Professionali | 1° annualità | 2° annualità | 3° annualità |
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale 2° Livello) | 40 | 28 | 12 |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale 3° Livello) | 40 | 28 | 12 |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° Livello) | 40 | 28 | 12 |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) | 30 | 20 | 10 |
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° Livello) | 30 | 30 | 0 |
Un’importante novità stabilita con l’accordo, ma nel rispetto della Legge, è che, in alcuni casi, l’impegno formativo è inferiore alle 120 ore, in quanto il vincolo delle 120 ore è fissato solo nel caso di formazione gestita dalle Regioni e finanziata con fondi pubblici. La registrazione della formazione erogata deve avvenire nel libretto formativo del cittadino; tuttavia, in sua assenza, la formazione erogata andrà comunque registrata anche avvalendosi di supporti informatici e fogli firma. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi le attività formative svolte presso più datori di lavoro e quelle svolte presso strutture di formazione accreditare, vengono cumulate.
N.B. Se il datore di lavoro sceglie di avviare un apprendistato ai sensi del nuovo comma 5-ter dell’art. 49 D.Lgs 276/2003, quindi con formazione esclusivamente aziendale, ha l’obbligo di impartire tutta la formazione richiesta dai C.c.n.l. a sue spese e sotto la sua organizzazione, al fine di fruire dei benefici contributivi. Infatti a ciò non rileva l’assenza di un’offerta formativa pubblica.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE E REFERRENTE PER L’APPRENDISTATO
La formazione dell’apprendista, sia per quanto riguarda la formazione trasversale di base che quella a carattere professionalizzante, può essere svolta:
- in aula;
- on the job;
- tramite formazione a distanza (Fad);
- in modalità e-lerning
Naturalmente, nel caso in cui si opti per la formazione esclusivamente aziendale, l’azienda dovrà essere in grado di erogare tale formazione ed avere a disposizione risorse umane idonee a trasferire le conoscenze e le competenze previste nel piano formativo. Per questo motivo viene istituita la figura del referente per l’apprendistato , che prende il posto del tutor (figura tuttavia ancora prevista per
l’apprendistato con formazione formale) che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo. Il ruolo di referente per l’apprendistato potrà essere ricoperto:
- dal titolare dell’impresa stessa;
- da un socio, nel caso di società;
- da un familiare coadiuvante;
nel caso in cui l’azienda provveda direttamente alla formazione dell’apprendista.
N.B. Nel caso in cui il ruolo di referente interno non sia ricoperto da una di queste figure, la persona nominata deve possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Se, invece, l’azienda si avvale di una struttura esterna per l’erogazione della formazione, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro dovrà certificare l’avvenuta formazione. In assenza del libretto formativo del cittadino (in attesa di istituzione) tale certificazione varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. Infine, 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato, comunicherà all’apprendista per iscritto l’avvenuta qualificazione, così come previsto dall’art. 50 ultimo comma, del C.c.n.l. del Terziario.
COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO
Entro 5 giorni dall’avvenuta qualificazione dell’apprendista, l’azienda è tenuta a darne comunicazione al Centro per l’impiego così come deve comunicare i nominativi degli apprendisti di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro 5 giorni dalla cessazione stessa. Per quanto riguarda invece le
comunicazioni di assunzione, il Ministero del lavoro con nota n. 6011 del 17 settembre 2008 è intervenuto specificando che, nel caso in cui la formazione dell’apprendista venga svolta esclusivamente tramite formazione aziendale, non è più obbligatoria la compilazione dei dati aggiuntivi riferiti al rapporto di apprendistato prevista dai modelli di comunicazione di assunzione al centro per l’impiego.
Rag. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
20 Ottobre 2009