TRA
ALLEGATO N. 6 bis
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER I LICENZIATI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA:
POLIZZA TUTELA LEGALE PER I COMPONENTI ORGANI E ORGANISMI SPORTIVI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE ACI
CIG. n. ………………………..
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (di seguito, “ACI”), con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), nella persona di autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace del Segretario Generale n………. del ……….
E
la Società ………….(per il seguito denominata “Società” o “Appaltatore”), con sede legale in ……., via (CF ……. Partita IVA …….) nella persona del Sig. …….. , con sede legale in…………..via………… (CF………..e PI )
PREMESSO CHE
• Con determinazione a contrarre n –del-- Segretario Generale dell’Ente è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, così come integrato dal D. Lgs n. 56/2017, denominato Codice dei contratti pubblici, l’espletamento della procedura aperta in ambito comunitario n. 1 / 2018 , indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data 06/03/2018 e pubblicata sulla
G.U.R.I. n. ……... dell’ …../……/2018, sul sito internet xxx.xxx.xx, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data
………..2018, trasmesso all’Osservatorio dei contratti pubblici in data ……...2018 ai fini della pubblicazione sul relativo sito e pubblicato per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale sul “…………..” in data ……...2018 e sulla Gazzetta Aste e Appalti pubblici in data 2018 e su due
a diffusione locale il “……..” in data ……….2018 e su “…………” in data ……2018 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, “Polizza Tutela legale per i componenti Organi e organismi sportivi della Federazione Sportiva Nazionale ACI” e con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto dell’offerta tecnica (max punti 70) e della offerta economica (max punti 30);
• con la determinazione a contrarre n. …….. del ……2018 è stato nominato responsabile del
presente contratto;
• la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è
stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx – Amministrazione Trasparente. Sezioni bandi di garae contratti;
• la Società è risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento,
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 18) del disciplinare di gara, come da verbale n……..del………….della Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. del xxxx del ;
• con determinazione del Segretario Generale dell’Ente prot. n……… del 2018 la procedura
in oggetto, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvisoria, è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace alla Società ;
• la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stata comunicata ai soggetti interessati con lettera prot. n. …./18 del 2018;
• a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016, come risulta dai verbali del RUP n………del …….2018 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
• essendo l’importo a base di gara superiore alla soglia di € 209.000,00 prevista dall’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
• è stata avviata la richiesta di informazioni antimafia, mediante la Banca dati nazionale antimafia, istituita ai sensi dell’art.82 del citato decreto legislativo;
• è decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e
s.m.i. e che, in assenza di informazioni antimafia, si procede all’affidamento ai sensi del comma 3 del citato articolo 92, sotto condizione risolutiva, salvo il recesso dal contratto qualora, successivamente alla stipula di quest’ultimo, siano accertate cause interdittive antimafia;
• ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2006, è decorso il termine dilatorio dello “stand still” ai fini della stipula del contratto;
• è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 22 del disciplinare di gara;
• la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
• la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
• la Società ha prestato garanzia sotto forma di ……………….………..…………, per un importo di………………stipulata con ,;
• la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza
pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
• il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è e dovrà essere riportato su tutti i documenti
afferenti al presente contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Disposizioni generali – Spese pubblicazione avvisi e bandi
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
• dalle clausole del presente contratto;
• dal capitolato tecnico (xxxxxxxx x. 0 xxx);
• dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato n. 4 bis);
• dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n. 5 bis );
• dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;
e, per quanto non previsto:
• dal D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs n. 56/5017 denominato Codice dei contratti (di seguito chiamato Codice);
• dal X.Xxx. n.81/2008 e s.m.i.;
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
• dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
• dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 - le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario nella misura massima complessiva ed indicativa di…….pari ad €………….(euro… /00), oltre IVA e dovranno essere
rimborsate dal predetto all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, da appoggiare a: Banca Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx XX. 00 Xxxx CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale “Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n……/2017 – lotto n……….CIG n in adempimento dell’art.
34, comma 35, del D.L. n. 179/2012”.
Art. 2 - Oggetto del contratto.
1. Costituiscono oggetto del presente contratto, nelle modalità e nei tempi descritti nel capitolato tecnico (allegato n. 1 bis e nell’offerta tecnica ed economica, formulata dalla Società (allegati nn. 4 bis, 5 bis) i seguenti servizi assicurativi:
tutela legale : prevede il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell’Assicurato in ogni stato e grado di giudizio.
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora l’Assicurato stesso sia chiamato in giudizio per pretese di risarcimento del danno in forza di norme sulla responsabilità civile, nonché le spese di difesa in procedimenti per illeciti amministrativi.
La garanzia assicurativa comprende, infine, le spese di difesa in procedimenti penali – delitti e contravvenzioni – ed è operante anche nella fase delle indagini preliminari, prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Art. 3 - Durata del contratto
1. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal mese di 1/9/2018 al 31/08/2020 o, comunque, dalla data di avvio dell’esecuzione che sarà indicata dall’ACI, con facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario dei servizi.
2. L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dal paragrafo 2 del disciplinare.
3. L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art.32, comma 8, del Codice, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.
Art. 4 – Esclusione broker
1. L’ACI rappresenta, e la Società prende atto, che nell’esecuzione del presente contratto non è assistita da broker assicurativo .
Art. 5 - Condizioni generali di servizio
1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l’erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenuti nei rispettivi capitolati tecnici allegati. A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l’erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.
2. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dei servizi.
3. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
4. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
5. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
Art. 6 - Rapporti tra le parti
1. La Società ha designato i referenti dei servizi ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi all’esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con la Direzione per lo Sport Automobilistico (D.S.A.).
Art. 7 - Governance dell’esecuzione contrattuale
1. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto presso la Sede Centrale di Roma.
2. Il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione controllano i livelli di qualità delle prestazioni
ed hanno il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. Al Responsabile del procedimento e dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del servizio, anche quale Direttore d e l l a D i r e z i o n e p e r l o S p o r t A u t o m o b i l i s t i c o ( D . S . A . ) a c u i è demandato ogni intervento in merito all’assunzione di provvedimenti in conformità al sistema di deleghe vigenti nell’Ente.
4. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.
Art. 8 – Modifiche del contratto
1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela delle polizze.
2. Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso previsto dal precedente comma, le variazioni e le conseguenti regolazioni dei premi sono disciplinate dalle specifiche clausole contenute nelle relative polizze assicurative.
Art.9 - Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto.
2. La Società, in aggiunta a quanto disposto dall’art. 35 del capitolato (obbligo di fornire alle scadenze annuali del presente contratto e comunque non oltre 60 giorni da tale data il dettaglio dei sinistri denunciati;riservati;liquidati;sinistri respinti) l’evidenza dei sinistri denunciati dalla data di decorrenza del contratto e contenente le seguenti informazioni:
- numero della licenza sportiva interessata dal sinistro;
- numero e data di apertura del sinistro;
- data di accadimento del sinistro;
- indicazione della tipologia dell’evento occorso/della garanzia colpita;
- stato del sinistro (aperto, con stima di indennizzo pari a € …; chiuso; liquidato con indicazione dell’importo liquidato per singolo sinistro; respinto/senza seguito con motivazione).
3. .Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 10 - Corrispettivo
1. Tutte le prestazioni e le attività, oggetto del presente contratto, saranno fornite dalla Società con i propri mezzi e la propria organizzazione senza altro onere diretto per l’ACI né presente né futuro per compensi, rimborsi, spese o altro.
2. L’importo del corrispettivo relativo alla copertura del rischio assicurato è costituito dal premio formulato in sede di gara nell’offerta economica che ammonta a complessivi € annui
( ) comprensivo delle eventuali condizioni migliorative descritte nell’offerta tecnica, che
devono intendersi qui integralmente trascritte.
3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, pertanto, la Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, salvo quanto stabilito dall’art. ……(regolazione premio) della polizza ………
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società per i servizi assicurativi oggetto del presente contratto emette idonea quietanza di pagamento premio secondo le periodicità definite nei rispettivi capitolati tecnici.
5. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell’ importo del premio è effettuato dall’ACI presso l’Istituto di credito indicato dalla Società assicuratrice, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla predetta Società, previa verifica da parte dell’ACI che il servizio sia stato eseguito regolarmente e la trasmissione dei documenti sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Il versamento del premio effettuato dall’ACI avrà effetto liberatorio nei confronti della Società assicuratrice.
6. In ordine all’efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte della Società di assicurazione faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’ACI.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procede al pagamento dei premi assicurativi previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli
obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l’ACI si riserva di applicare l’art.30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dal’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ai fini della liquidazione, ciascuna fattura/quietanza di pagamento premio, corredata della documentazione di supporto, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi dell’art. 1 commi 209-214 legge 244/2007 e del DM 03.04.2013 Ministero dell’Economia, all’ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio – Area Fornitori – xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx – Partita IVA 00907501001, completa di codice CIG del numero di contratto e di ODA, che sarà cura di questo Ufficio comunicare nonchè di Codice Univoco Ufficio (IPA) 19HJR2 Il pagamento è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/quietanza di pagamento premio, purché completa dei riferimenti richiesti; si fa presente che, qualora la fattura/quietanza di pagamento premio pervenga incompleta del suddetto riferimento, verrà respinta.
Art. 11 - Livelli di servizio e penali
1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo
contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
Art. 13 - Garanzia.
1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Art. 14 – Diffida ad adempiere e risoluzione.
1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2 , del Codice.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale, invitando per il contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, l’ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
5. Il RUP nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei capitolati di polizza e negli altri documenti di gara, nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel capitolato di polizza e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°del Codice.
Art. 15 Clausole risolutive espresse
1. Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo all’appaltatore;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’appaltatore verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, da parte della Società della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte dell’appaltatore;
j. applicazione di penali, da parte dell’ ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 11;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’AC;I
n. subappalto non autorizzato;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’ACI comunicherà all’appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c;
3. In caso di risoluzione del contratto, imputabile all’appaltatore l’ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’ACI applicherà in danno dell’appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.
4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 16 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
1. Il fallimento o la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto secondo quanto previsto dagli articoli 169, 245 e seguenti del codice delle assicurazioni private (d.legl.n209 del 7/9/2005).
2. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l’ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 17 – Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del capitolato relativo al Recesso in caso di sinistro, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
a)giusta causa;
b)mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) iolazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell’ACI;
d) xxxxx e/o venir meno rapporto fiduciario;
e) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI e dei suoi assicurati;
f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4°del D.Lgs 159/11,
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
1. Nel caso di recesso all’ACI non si fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - di alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Aci.
3. Con riferimento alla facoltà di recesso da parte dell’appaltatore e per le ulteriori ipotesi previste per A.C.I., si rinvia alle ipotesi espressamente previste nel capitolato di polizza.
Art. 18 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti
1. L’appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. L’appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. L’appaltatore prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 19 - Riservatezza e trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l’esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all’individuazione delle misure minime di sicurezza sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 20 - Segreto d’ufficio
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 21 - Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all’art. 106 comma 1°lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme e prescrizioni.
2. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, ove richiesto, si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 23 - Sicurezza ed ambiente di lavoro
Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di servizi di natura intellettuale come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e della determinazione ANAC n. 3/08 , i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale, in € 0,00.
Art. 24 - Obblighi di tracciabilita’
La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
1. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
2. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 25 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 26 - Trasparenza e Patto di integrità
1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., per fatto e colpa della Società, con facoltà per l’ACI di incamerare la cauzione.
Art. 27 - Codice di comportamento
1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013
n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla
G.U. –Serie generale n. 129 del 4.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell’ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, xxx.xxx.xx, nella sezione Bandi di gara.
2. La Società è tenuta a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto, la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in modalità elettronica.
2. Il presente contratto è registrato in caso d’uso.
3. Sono a carico della Società le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle
imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i..
-Data
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Clausole soggette ad approvazione specifica
La Società dichiara di conoscere per averle esaminate e considerate specificatamente, ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 n.5 Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Art. 5 Condizioni generali di servizio.
Art. 8 Modifiche del contratto. Art. 11 Livelli di servizio e penali.
Art.. 14 Diffida ad adempiere e risoluzione. Art. 15 Clausole risolutive espresse.
Art. 17 Recesso.
Art. 20 Segreto d’ufficio.
Art. 21 Cessione del contratto. Art. 24 Obblighi di tracciabilità. Art. 25 Foro competente.
Art. 26 Trasparenza e Patto di Integrità. Art. 27 Codice di comportamento.
Art. 28 Oneri fiscali e spese contrattuali. Data
Per integrale accettazione LA SOCIETA’