TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE POSIZIONI DEL FONDO BMP
TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE POSIZIONI DEL FONDO BMP
In Milano, in data 28 ottobre 2015
- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)
tra
e
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB , UGL CREDITO, UILCA e UNISIN
nella loro qualità di Fonti Istitutive del:
• Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Monte Parma S.p.A.
• Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
premesso che:
• nell’ambito dell’avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS hanno condiviso l’obiettivo di costituzione del Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita (di seguito Nuovo Fondo) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere in questa fase all’aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel suddetto Nuovo Fondo (frutto della evoluzione del Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano già operativo con la qualifica di “fondo preesistente” ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993), il Fondo destinatario finale;
• con l’accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2015 le medesime Parti hanno confermato la previdenza complementare tra gli argomenti del Contratto di secondo livello e, fatta salva l’autonomia delle Fonti Istitutive, hanno ribadito l’impegno a far sì che le medesime perfezionino gli accordi nei tempi necessari alla realizzazione del Nuovo Fondo, nel rispetto delle previsioni statutarie di ciascun Fondo di Previdenza del Gruppo;
• alla luce di quanto precede e tenuto conto delle finalità del progetto condivise tra le Parti, in data odierna ISP e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di ISP (di seguito Fonti Istitutive) si sono incontrate per disporre il trasferimento collettivo delle posizioni a contribuzione definita in essere presso il Fondo Pensione Complementare per il Personale della Banca Monte Parma S.p.A. (di seguito Fondo BMP) nel Nuovo Fondo, facendo proprie le finalità di valorizzazione del welfare di Gruppo e dell’identità di Gruppo, nonché di semplificazione delle strutture, dell’ampliamento delle opportunità di investimento, della concentrazione delle competenze distintive e della riduzione dei rischi operativi e finanziari;
• tenuto conto che il Fondo BMP garantisce anche la continuità delle prestazioni in essere per gli iscritti in quiescenza alla data del 1° luglio 1996, secondo la disciplina contemplata dall’Accordo collettivo 29 agosto 1972, le Fonti Istitutive hanno anche individuato nel Fondo Pensione
Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito Fondo Banco) il Fondo che continuerà a garantire dette prestazioni a tali aventi titolo;
si conviene quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le Fonti Istitutive decidono di avvalersi del Nuovo Fondo, non appena Covip ne abbia approvato lo Statuto, per assicurare alla popolazione interessata il trattamento previdenziale all’attualità garantito dal Fondo BMP per gli iscritti in regime di contribuzione definita. A tal fine tutte le posizioni a contribuzione definita in essere presso il Fondo BMP saranno trasferite al Nuovo Fondo entro il primo semestre 2016, con effetto contabile dal 1° gennaio 2016, garantendo la continuità nei servizi a supporto degli iscritti e nella gestione delle posizioni individuali in essere, attraverso l’acquisizione degli attuali comparti senza modifiche nella gestione delle risorse. Secondo quanto stabilito dall’accordo 7 ottobre 2015 sarà competenza degli organi di amministrazione del Nuovo Fondo definire, entro il primo esercizio, il processo di integrazione dei comparti, che sarà portato a conoscenza di tutti gli iscritti.
Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, le Fonti Istitutive confermano che:
• ai fini dell’anzianità di iscrizione al Nuovo Fondo, saranno considerati utili i periodi già considerati tali presso il Fondo BMP;
• sarà consentita la possibilità di trasferire la posizione previdenziale in essere a Fondo Pensione diverso dal Nuovo Fondo, a Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, con esclusione in tal caso della contribuzione a carico dell’azienda.
3. Per garantire invece la continuità delle prestazioni in essere per gli iscritti in quiescenza alla data del 1° luglio 1996, secondo la disciplina contemplata dall’Accordo collettivo 29 agosto 1972, con effetto dal 1° gennaio 2016, sulla base delle valutazioni attuariali redatte alla medesima data, la dotazione patrimoniale corrispondente al valore della riserva matematica dei beneficiari, eventualmente integrata da ISP – a seguito della fusione per incorporazione di Banca Monte Parma S.p.A. - ai sensi del comma 2 art. 13 dello Statuto del Fondo BMP, è trasferita al Fondo Banco, che garantisce la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e delle previsioni dello Statuto del Fondo BMP applicabile alle posizioni trasferite, a tal fine depositato agli atti del Fondo Banco medesimo.
Il trasferimento sopra descritto determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del Fondo Banco, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell’equilibrio tecnico della sezione stessa, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane fino all’esaurimento degli aventi diritto.
Entro il 30 giugno 2016, a ciascun beneficiario delle predette prestazioni del Fondo BMP è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell’ordinamento del Fondo Banco per la prestazione definita in capo all’iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.
4. Considerato che tutto quanto precede determina lo “svuotamento” del Fondo BMP, le Fonti Istitutive si danno atto che la conseguente proposta di scioglimento del Fondo stesso sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti, consultata secondo la modalità prevista all’art. 32 dello Statuto e si riterrà approvata - in assenza di specifica previsione nell’attuale Statuto - con la maggioranza prevista all’art. 21, comma 3 C.C.
5. Per quanto ovvio, l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 resta in ogni caso in carico all’Assemblea degli iscritti, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto del Fondo BMP. Gli Organi interessati devono altresì curare, in conformità alle previsioni statutarie – sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione del Fondo medesimo – tutti gli adempimenti discendenti dal presente accordo, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa e informatica, avvalendosi dei competenti uffici di ISP, per il tempo necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il Nuovo Fondo. Esclusivamente per tali specifici scopi, gli Organi del Fondo BMP devono intendersi prorogati fino all’estinzione giuridica del Fondo, anche ove ciò si determinasse oltre la loro naturale scadenza.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB
UGL CREDITO UILCA UNISIN