INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SUA ASSICURAZIONE
Assicurazione viaggio ERV
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SUA ASSICURAZIONE
Gentile cliente, Egregio cliente,
siamo lieti d’informarla in merito all’identità dell’assicuratore e ai principali contenuti del contratto d’assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d’assicurazione).
Chi sono i suoi partner contrattuali?
Ad assumersi il rischio per la seguente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Xxxxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxx Xxxxx. Per la presente assicura- zione è competente: Europäische Reiseversicherung (denominata ERV nelle CGA), una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA con sede presso Xx. Xxxxx-Xxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx, XX-0000 Xxxxxxx.
Chi è il contraente?
Il contraente è HHD AG, Xxxxxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxxxxxx.
Quali sono i rischi assicurati e che estensione ha la copertura assicurativa? Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni pertinenti sono specificati nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Quali prestazioni assicurative vengono erogate?
L’ammontare delle prestazioni, risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati sulla polizza o nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali fran- chigie e termini d’attesa.
Quali persone sono assicurate?
In base al contratto d’assicurazione collettivo, stipulato con la contraente, ERV concede alla persona definita sulla conferma d’assicurazione la protezione assicurativa nonché un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative.
Le persone assicurate risultano dalla conferma d’assicurazione e dalle Condizioni gene- rali d’assicurazione (CGA).
Quanto è il premio?
L’ importo del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura deside- rata. L’ importo del premio è indicato nella conferma d’ assicurazione e a carico del contraente.
Quali sono gli obblighi che incombono alle persone assicurate?
Tra i principali obblighi delle persone assicurate rientrano a titolo d’esempio:
• la notifica immediata all’ERV in caso di sinistro.
• l’obbligo dello stipulante e delle persone assicurate di collaborare in caso di accerta- menti dell’ERV, per es. in caso di sinistro (obbligo di collaborare).
• l’adozione di misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno in caso di sinistro (obbligo di limitazione del danno).
• la segnalazione immediata all’ERV del cambiamento di un fatto rilevante indicato nella proposta d’assicurazione e nella polizza che comporta un aggravamento del rischio (aggravamento del rischio).
Quando inizia e termina il Suo contratto d’assicurazione?
Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza assicurativa o nella conferma di prenotazione, al più presto comunque con l’inizio del viaggio.
Il contratto termina alla data indicata nella polizza assicurativa o nella conferma di pre- notazione, al più tardi comunque con la fine del viaggio.
Per quale ragione sono trattati, trasmessi e conservati i dati personali? Quali sono i dati personali oggetto d’elaborazione?
La raccolta e l’elaborazione dei dati servono alla gestione degli affari assicurativi, alla distribuzione, alla vendita, all’amministrazione, alla mediazione di prodotti e servizi, all’esame del rischio, nonché alla gestione dei contratti assicurativi e di tutti gli affari a questi connessi.
I dati vengono rilevati, elaborati, archiviati ed eliminati in forma fisica e/o elettronica secondo le disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commer- ciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.
Essenzialmente vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati di persone interes-
sate e di clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano pretese nonché i dati concernenti l’incasso.
L’ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati a co- e riassicuratori, autorità, compag- nie e istituzioni assicurative, sistemi d’informazione centralizzati delle compagnie assicu- rative, ad altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori persone interessate in Svizzera e all’estero nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l’archiviazione fisica e/o elettro- nica dei dati, il loro impiego per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, l’elaborazione di casi assicurativi, la lotta contro gli abusi, le valutazioni statistiche nonché all’interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche a scopi di marketing, inclusa la stesura di profili di clienti con l’intento di offrire prodotti individuali al proponente.
Quali sono gli altri punti da osservare?
In ogni caso è determinante il testo del contratto d’assicurazione.
Per ragioni di chiarezza in tutto il testo viene impiegata la forma maschile, naturalmente vi è inclusa anche la forma femminile.
In caso di dubbio per l’interpretazione e il contenuto per ogni documentazione fa fede esclusivamente la versione in tedesco.
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA) E343
1 DISPOSIZIONI GENERALI
2 PROTEZIONE SOS PER GLI INCIDENTI DI VIAGGIO
3 BAGAGLIO
4 SPESE MEDICHE E COSTI OSPEDALIERI IN TUTTO IL MONDO
5 GLOSSARIO
1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Persone assicurate
Sono considerate persone assicurate le persone elencate nella conferma della prenotazione della contraente, nonché tutte le persone, che l’accompagnano per la durata dell’assicurazione, e allo stesso tempo abitano insieme ad esse l’oggetto locato prenotato presso la contraente.
1.2 Campo di applicazione, durata di validità
a) L’assicurazione ha validità in tutto il mondo.
b) L’assicurazione fornisce una copertura assicurativa alle persone assicurate durante il viaggio di andata e ritorno e durante il soggiorno nell’oggetto preso in locazione.
c) La durata della copertura assicurativa è limitata al periodo indicato nella po- lizza o nella prenotazione, essa ha inizio con la partenza dal domicilio perma- nente e termina con la fine del viaggio (massimo 45 giorni).
1.3 Esclusioni generali
non sono assicurati gli eventi,
a) che si sono già verificati o che erano già riconoscibili al momento della pre- notazione dell’oggetto di locazione. Sono fatte salve le disposizioni ai sensi della cifra 2.2 C;
b) che si verificano in relazione a malattie o incidenti, che al momento della loro comparsa non sono stati constatati da un medico o attestati mediante un certificato medico;
c) in cui il perito (esperto, medico, ecc.), il quale effettua gli accertamenti in me- rito al sinistro, avvantaggerebbe la persona assicurata o è legato alla persona assicurata da vincoli di parentela;
d) che sono una conseguenza di eventi di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo;
e) in relazione a un rapimento;
f) che sono una conseguenza di disposizioni emanate da autorità (carcerazione o divieto di lasciare il paese, la chiusura dello spazio aereo, ecc.);
g) subentrati a seguito della partecipazione a
• competizioni, corse o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
• competizioni o allenamenti in relazione allo sport professionistico o a sport estremi,
• trekking o escursioni in montagna a partire da un’altitudine di pernotta- mento superiore ai 4000 msm.,
• spedizioni,
• atti temerari/audaci nei quali ci si espone in modo consapevole a rischi particolarmente gravi;
h) subentrati a seguito della guida di un veicolo o di un’imbarcazione senza pos-
sedere la necessaria licenza di condurre prevista dalla legge o senza essere accompagnati conformemente alle prescrizioni legali;
i) causati da un atto intenzionale o per grave negligenza o per omissione da parte della persona assicurata oppure subentrati a seguito della mancata osservazione dell’obbligo usuale di diligenza;
k) causati sotto l’influsso di alcool, droghe, stupefacenti o di medicinali;
l) dovuti a perpetrazione intenzionale di reati, delitti o rispettivi tentativi;
m) subentrati a seguito di suicidio, atti di mutilazione volontaria e rispettivo ten- tativo;
n) che sono causati da raggi ionizzanti di ogni genere, in particolare anche quelli derivanti dalla trasformazione dell’atomo.
1.4 Pretese verso terzi
A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo responsabile o da un’assi- curazione, il diritto alla rimunerazione sulla base del contratto d’assicurazione in questione decade. Se in sede della persona responsabile il risarcimento è stato fatto valere nei confronti della ERV, la persona assicurata è tenuta a cedere la propria pretesa di risarcimento fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennità versata dalla ERV.
B Se sussistono diverse assicurazioni (assicurazione facoltativa o obbligatoria) la ERV si limita a erogare le proprie prestazioni in modo sussidiario, salvo che le condizioni generali d’assicurazione dell’altra compagnia contemplino pure una clausola di sussidiarietà. In tal caso sono applicabili le disposizioni legali in mate- ria di assicurazione doppia.
C Se sussistono diverse assicurazioni presso compagnie di assicurazione autoriz- zate, le spese sono versate interamente solo una volta.
1.5 Disposizioni ulteriori
A Le pretese si prescrivono dopo due anni susseguenti il sinistro.
B La persona avente diritto può adire le vie legali soltanto presso il proprio domicilio o la sede della ERV, Basilea.
C Le prestazioni ottenute erroneamente da ERV incluse le spese vanno rimborsate entro 30 giorni.
D Al contratto d’assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, segnata- mente la legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
E In genere la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il cambio valido il giorno in cui la persona assicurata ha pagato i costi in questione.
1.6 Obblighi in caso di sinistro
A Si rivolga
• in caso di sinistro al servizio sinistri della ERV, casella postale, XX-0000 Xxxxxxx, telefono x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, xxxxxxxx@xxx.xx,
• in caso di emergenza alla centrale d’allarme con servizio 24 ore tramite il numero x00 000 000 000 o il numero verde x000 0000 0000, Fax
x00 000 000 000. Essa è a Sua disposizione giorno e notte (anche di dome- nica e nei giorni festivi). La CENTRALE D’ALLARME La consiglierà in merito alla maniera di procedere la più ragionevole possibile e organizzerà l’aiuto necessario.
B La persona assicurata/l’avente diritto è tenuta ad adottare tutte le misure neces- sarie prima e dopo il sinistro per evitare o limitare le conseguenze del sinistro e per chiarire le circostanze pertinenti.
C L’assicuratore
• deve ricevere immediatamente le informazioni richieste,
• i documenti necessari e
• le coordinate bancarie (IBAN del conto bancario o postale), se non disponiamo di alcuna indicazione pertinente, le spese di bonifico pari a CHF 40.– vanno a carico dell’assicurato.
D In caso di malattia o infortunio, occorre consultare immediatamente un medico, informandolo del viaggio e dando seguito alle sue prescrizioni. La persona assi- curata/l’avente diritto è tenuta a svincolare i medici che si sono occupati del suo trattamento dal segreto professionale verso l’assicuratore.
E In caso di violazione colpevole degli obblighi in caso di sinistro, l’assicuratore è autorizzato a ridurre l’indennità nella proporzione di cui l’indennità si sarebbe ridotta, se gli obblighi fossero stati rispettati.
F Non è esigibile alcuna prestazione d’assicurazione, se
• si dichiarano volontariamente fatti inesatti,
• sono taciuti dei fatti o
• l’assicurato omette gli obblighi (segnatamente il rapporto di polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute).
2 PROTEZIONE SOS PER GLI INCIDENTI DI VIAGGIO
2.1 Disposizioni speciali, campo di applicazione, durata di validità
Per le persone che soffrono di una malattia cronica, l’assicurazione è valida sol- tanto quando la capacità di viaggiare è stata attestata da un certificato medico emesso immediatamente prima della riservazione di una prestazione di viaggio. La garanzia d’assicurazione è valida in tutto il mondo per la durata determinata nella polizza d’assicurazione o nella conferma di prenotazione, al massimo per 45 giorni.
2.2 Eventi assicurati
A L’ ERV accorda la sua copertura d’assicurazione, allorquando la persona assicu- rata deve terminare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio preno- tata a seguito di un evento menzionato qui di seguito:
a) malattia grave e imprevedibile, lesione corporale grave, complicazioni gravi durante la gravidanza o decesso
• di una persona assicurata,
• di una persona che partecipa al viaggio,
• di una persona che non partecipa al viaggio e che è molto vicina all’assicurato,
• del sostituto diretto del posto di lavoro, se, in tal caso, la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
b) sciopero (sotto la riserva della partecipazione attiva) sulla tratta pianificata all’estero. Sommosse di ogni genere, quarantene, epidemie o danni causati da eventi naturali presso la destinazione del viaggio, se mettono concreta- mente in pericolo la vita e la proprietà dell’assicurato, impedendo pertanto o rendendo irrealizzabile la prosecuzione del viaggio o del soggiorno;
c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo domicilio, in ragione d’ incendio, di eventi naturali, furto o danni causati dall’acqua, che necessi- tano la presenza della persona assicurata a casa sua;
d) guasto di un mezzo di trasporto riservato o utilizzato dalla persona assicurata a seguito di un difetto tecnico, nella misura in cui il viaggio pertinente non può proseguire secondo il programma stabilito. I ritardi e i cambiamenti di itinerario dei mezzi di trasporto pubblici riservati o utilizzati non sono considerati guasti.
e) fatti di guerra o atti di terrorismo, durante 14 giorni dal loro primo avve- nimento e per quanto la persona assicurata è stata sorpresa da tali fatti all’estero;
f) in caso di furto di titoli di trasporto, del passaporto o della carta d’identità: soltanto le prestazioni contemplate alla cifra sono assicurate.
g) quando l’autoveicolo utilizzato dalla persona assicurata a partire dal domicilio è coinvolto in un incidente stradale o viene rubato.
B se la persona che provoca la cessazione, l’interruzione o il prolungamento del viaggio in forza di un evento assicurato, non è né parente diretto né parente per acquisizione dell’assicurato, un indennizzo è possibile soltanto se la persona assicurata deve proseguire da sola il viaggio.
C Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza che quest’ultima metta in causa la sua partecipazione al viaggio al momento della stipulazione dell’assicurazione o della prenotazione oppure prima dell’inizio del viaggio, l’ERV rimborsa i costi assicurati che risultano a seguito dell’abbandono, dell’interruzione o del prolungamento del viaggio a causa del grave e improvviso peggioramento della malattia in questione. Lo stesso vale in caso di decesso della persona assicurata a seguito della malattia cronica. (fatta salva la cifra 2.1).
2.3 Prestazioni assicurate
A L’evento che provoca la cessazione, l’interruzione o il prolungamento del viaggio è determinante per valutare il diritto alle prestazioni. Gli eventi anteriori o posteri- ori non sono presi in considerazione.
B Se subentra l’evento assicurato, l’ERV si assume
a) i costi
• per il trasporto all’ospedale più vicino appropriato per il trattamento,
• per un trasporto d’urgenza con assistenza medica fino all’ospedale presso il luogo di domicilio della persona assicurata appropriato per il trattamento. Soltanto i medici dell’ERV decidono sulla necessità, nonché la modalità e il momento delle prestazioni;
b) i costi di ricerca e di salvataggio necessari fino a CHF 10’000.– per persona, se la persona assicurata è ritenuta dispersa o deve essere soccorsa (al di fuori dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio);
c) l’organizzazione e i costi per le formalità imposte dall’autorità in questione, allorquando la persona assicurata è deceduta durante il viaggio. Inoltre l’ERV si assume le spese per la cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o le spese supplementari per l’adempimento dell’accordo internazionale sulla traslazione delle salme (disposizioni minime quali la bara o il rivestimento interno con lamine di zinco), nonché il rimpatrio della bara o dell’urna presso l’ultimo domicilio della persona assicurata;
d) le spese del ritorno temporaneo al domicilio fino a CHF 3000.– per persona (viaggio di andata e di ritorno per al massimo due persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato un soggiorno a durata determinata con viaggio di ritorno;
e) i costi supplementari necessari per un viaggio di ritorno non previsto in prima classe in treno e in classe economica in aereo;
f) le spese a titolo di anticipo rimborsabili fino a CHF 5000.– per persona, se una persona assicurata viene ospedalizzata all’estero (rimborsabile entro 30 giorni seguenti il ritorno al proprio domicilio);
g) i costi corrispondenti alla parte non utilizzata del soggiorno (escl. i costi del viaggio di ritorno riservato in origine); tale prestazione è limitata al prezzo di viaggio.
h) o i costi supplementari per il proseguimento del viaggio fino all’importo di CHF 700.– per persona (alloggio, vitto e spese di comunicazione con la CENTRALE D’ALLARME inclusi) o, se il viaggio prosegue con un veicolo in locazione le spese supplementari fino a CHF 1000.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano il veicolo in questione;
i) le spese di viaggio (volo in classe economica, albergo di media classe) fino a CHF 5000.– per persona per due persone che sono molto vicine alla persona assicurata, che sono venute a renderle visita, se la persona assicurata deve soggiornare più di 7 giorni in un ospedale all’estero;
k) l’organizzazione del blocco dei telefoni portatili, delle carte di credito e di cliente, ma non i costi ivi risultanti;
l) ulteriori spese di viaggio fino al massimo CHF 500.– per persona, se il viaggio non può essere proseguito a causa di panne, di un incidente stradale o in caso di furto del veicolo utilizzato;
m) ulteriori costi per un veicolo in locazione (un veicolo di sostituzione della me- desima categoria) fino al massimo CHF 1’000.–, se il viaggio non può essere proseguito a causa di panne, di un incidente stradale o in caso di furto del veicolo utilizzato;
C La decisione concernente la necessità, la modalità e il momento di tali prestazioni incombe all’ERV;
D in caso di qualsiasi infortunio oggetto di risarcimento viene dedotta una franchigia del 20% del danno risarcibile, al mimino tuttavia CHF 100.–, a carico della per- sona assicurata.
2.4 Esclusioni
A La persona assicurata è tenuta a utilizzare le prestazioni secondo la cifra 2.3 tra- mite la CENTRALE D’ALLARME e di farle approvare previamente dalla CENTRALE D’ALLARME in questione o dall’ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate al massimo a CHF 400.– per persona ed evento.
B Le prestazioni sono escluse:
a) se il titolare della prestazione (compagnia di viaggio, locatore, organizzatore, ecc.) modifica o interrompe la prestazione convenuta o avrebbe dovuto mo- dificarla o interromperla;
b) in caso di cessazione, interruzione o prolungamento del viaggio conforme- mente alla cifra 2.2 A a) senza indicazione medica (per esempio in caso di assistenza medica adeguata in loco) o se nessun medico è stato consultato sul posto;
c) se la malattia all’origine della cessazione, dell’interruzione o del prolunga- mento del viaggio risulta da una complicazione o a seguito di un’operazione o un’assistenza medica già pianificata al momento dell’entrata in vigore dell’as- sicurazione, o della prenotazione del viaggio oppure all’inizio del viaggio.
2.5 Sinistro
A Per poter usufruire delle prestazioni dell’ERV, occorre, al momento in cui subentra l’evento assicurato, prendere immediatamente contatto con la CENTRALE D’AL- LARME o l’ERV.
B I seguenti documenti devono essere notamente trasmessi all’ERV:
• la conferma di riservazione/polizza d’assicurazione (in originale o in copia),
• un certificato medico con diagnosi, attestazioni ufficiali, il certificato di morte, le distinte di pagamento, le fatture relative ai costi supplementari assicurati, biglietti di viaggio e/o rapporto di polizia (in originale),
• la copia della polizza d’assicurazione.
3 BAGAGLIO
3.1 Campo di applicazione e durata
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo per la durata dell’assicurazione stabilita nella polizza assicurativa o nella conferma della prenotazione fintanto che e tutte le volte in cui gli oggetti assicurati si trovano fuori dall’appartamento in cui la persona assicurata risiede abitualmente.
3.2 Oggetti assicurati
A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per le proprie necessità personali.
B Nel caso di strumenti musicali, attrezzi sportivi, sedie a rotelle e carrozzine per bambini la copertura assicurativa vale esclusivamente durante il trasporto con mezzi di trasporto pubblici e fintanto che tali oggetti sono sotto la custodia dell’azienda di trasporto.
3.3 Oggetti non assicurati
Non sono assicurati:
a) Xxxxxxxx e biglietti (salvo il cpv. 3.5 A d)), titoli, documenti di qualunque genere (salvo il cpv. 3.5 A g)), software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, valori bollati, merci commerciali, campioni di merci e oggetti con valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimor- chi, imbarcazioni, tavole da surf, caravan e aeromobili, compresi tutti gli accessori;
b) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), non facenti parte degli oggetti personali necessari per il viaggio;
c) oggetti di valore coperti da un’assicurazione particolare;
d) oggetti portati in viaggio non per necessità personali (regali, merci per terzi ecc.).
3.4 Eventi assicurati
A Sono assicurati:
• furto, furto con scasso, rapina,
• danneggiamento, distruzione,
• perdita durante il trasporto su mezzi di trasporto pubblici,
• ritardo nella consegna (almeno 6 ore) da parte di mezzi di trasporto pubblici.
B Per quanto riguarda il campeggio gli eventi di cui al cpv. 3.4 A sono assicurati solamente all’interno dei campeggi ufficiali.
3.5 Prestazioni assicurate, somma assicurata, franchigia
A L’ERV indennizza:
a) per i danni totali di oggetti assicurati il valore attuale; per valore attuale si intende il prezzo d’acquisto originario, dedotta una riduzione del valore pari ad almeno il 10% all’anno a partire dalla data di acquisto, fino a un totale complessivo massimo del 60%;
b) per i danni parziali i costi della riparazione, tuttavia al massimo fino al valore attuale;
c) per la totalità degli oggetti xxxxxxxx xxxxxxx il 50% della somma assicurata;
d) contanti e biglietti esclusivamente in caso di rapina e fino al 20% della somma assicurata, comunque massimo CHF 600.–, per rimpiazzo dei biglietti CHF 1200.–;
e) danni da rottura fino al 20% della somma assicurata;
f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20% della somma assicurata;
g) in caso di furto o smarrimento di passaporto, carta d’identità, licenza di con- durre, libretto di circolazione e documenti simili nonché di chiavi i costi di rimpiazzo;
h) in caso di furto o perdita di carte di credito e telefoni cellulari l’organizzazione (ma non i costi) del blocco;
i) in caso di ritardo nella consegna del bagaglio da parte di mezzi di trasporto pubblici i costi per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 250.– a persona. Per contro il diritto all’indennizzo non sussiste durante il viaggio di ritorno verso il domicilio;
k) per gli oggetti non preziosi lasciati in un veicolo, imbarcazione o tenda chiusi, fino al 50% della somma assicurata, tuttavia fino ad un massimo di CHF 4000.– per viaggio assicurato.
B La somma assicurata limita il totale di tutte le prestazioni per danni che si verifi- xxxx durante la durata dell’assicurazione.
C Le prestazioni per il bagaglio sono limitate, per tutte le assicurazioni in corso presso l’ERV, per ogni viaggio, a CHF 2000.– per persona singola e a CHF 4000.– per prenotazione.
D La persona assicurata deve accollarsi una franchigia di CHF 100.– per sinistro.
3.6 Esclusioni
Sono escluse le seguenti prestazioni:
a) danni derivanti da usura, deperimento, agenti atmosferici, difetti di fabbrica- zione o imballaggio improprio degli oggetti;
b) danni dovuti a dimenticanza, perdita, cadute o colpa propria;
c) oggetti lasciati in un luogo accessibile da tutti al di fuori della sfera d’influenza della persona assicurata, anche per breve tempo;
d) oggetti con custodia inadeguata al valore;
e) oggetti preziosi lasciati in un veicolo, imbarcazione o tenda o consegnati a un’azienda di trasporti ai fini del trasporto fintanto che sono sotto la custodia dell’azienda di trasporto;
f) oggetti lasciati in o su veicoli, imbarcazioni o tende durante la notte (dalle ore 22 alle 6);
g) xxxxx conseguenti a disordini, saccheggi, ordini di pubbliche autorità e scioperi.
3.7 Obblighi di comportamento in viaggio
A Gli oggetti preziosi, quando non sono indossati o utilizzati, devono
• essere consegnati per la conservazione a una struttura ricettiva o un guardar- oba custodito oppure
• essere riposti in uno spazio chiuso, non accessibile a chiunque e conservati chiusi separatamente. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, valigie ventiquattr’ore o astucci portagioielli non sono considerati contenitori sufficienti.
B I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (BFAE) relativi alla destinazione di viaggio, in particolare alla criminalità locale e alle misure precau- zionali a questa correlate devono essere osservati e seguiti.
3.8 Sinistro
A La persona assicurata,
• in caso di furto o rapina, deve richiedere entro 24 ore al più vicino posto di po- lizia un’indagine ufficiale o far mettere a verbale l’accaduto (rapporto di polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.),
• in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita durante il trasporto del bagaglio da parte dell’ufficio responsabile (direzione dell’hotel, tour ope- rator, impresa di trasporto ecc.) deve fare immediatamente certificare in un verbale di constatazione le cause, le circostanze e l’entità del danno,
• deve notificare immediatamente all’ERV per iscritto, al più tardi comunque al ritorno dal viaggio, e motivare le richieste.
B I seguenti documenti devono essere presentati all’ERV:
• verbale di constatazione in originale (rapporto di polizia, denuncia di smarri- mento del biglietto aereo, ecc.).
• attestato originale, ricevute o prove d’acquisto,
• copia della polizza assicurativa.
C Gli oggetti danneggiati dovranno essere lasciati a disposizione dell’ERV.
4 SPESE MEDICHE E COSTI OSPEDALIERI IN TUTTO IL MONDO
4.1 Persone assicurate
Sono considerate persone assicurate le persone indicate nella polizza assicura- tiva o nella conferma della prenotazione, purché non abbiano superato l’80° anno di età.
4.2 Campo di applicazione
a) L’assicurazione vale durante sia durante il viaggio di andata e ritorno che durante il periodo di soggiorno (max. 45 giorni complessivi) nell’oggetto in locazione prenotato per i viaggi internazionali, eccetto per lo Stato in cui la persona assicurata ha la propria residenza principale.
b) I costi per trattamenti medici e ospedalieri sono indennizzati all’estero fino a 90 giorni oltre alla durata dell’assicurazione pattuita, purché la malattia o l’incidente si siano verificati durante il periodo assicurato.
4.3 Eventi assicurati e prestazioni, somma assicurata, franchigia
A Per malattia o incidente l’ERV si accolla i costi insorti all’estero come da cpv. 4.3 B-H fino alla somma assicurata, per un massimo di CHF 50 000.– a persona.
B L’ERV indennizza i costi per incidente o malattia in base al tariffario della cassa malattia valido nella regione per il trattamento ambulatoriale o il ricovero nel reparto generale dell’ospedale per
a) misure terapeutiche necessarie (farmaci inclusi), prescritte o attuate da un medico/chiropratico abilitato;
b) ricoveri prescritti da medici (inclusi i costi per il vitto) e servizi di operatori sanitari diplomati per la durata dei provvedimenti terapeutici;
c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici come pro- tesi, occhiali, apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un incidente e siano stati prescritti da un medico;
d) spese per soccorsi e trasporti necessari da un punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo per il trattamento, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata.
C In caso di incidente o malattia l’ERV si accolla i costi del trasporto di emergenza con assistenza medica fino all’ospedale idoneo per il trattamento al domicilio della persona assicurata. Al verificarsi dell’evento assicurato è necessario avvisare immediatamente la CENTRALE ALLARMI o l’ERV. In merito alla necessità, al tipo e al momento di questa prestazione decidono esclusivamente i medici dell’ERV.
D In caso di incidente o malattia, se la persona assicurata è dispersa o deve essere soccorsa, l’ERV si accolla i costi delle operazioni di ricerca e soccorso necessarie fino ad un massimo del 10% della somma assicurata.
E Nel caso la persona assicurata muoia durante il soggiorno assicurato l’ERV si accolla l’organizzazione e i costi per il rimpatrio della bara o dell’urna presso l’ultimo domicilio.
F Per ogni sinistro soggetto a indennizzo è detratta una franchigia di CHF 100.– a carico della persona assicurata.
G Queste prestazioni vengono fornite fino a 90 giorni oltre alla durata dell’assi- curazione pattuita, purché l’evento assicurato (malattia o incidente) si sia verifi- cato durante il periodo di assicurazione.
H L’ ERV eroga prestazioni a titolo di assicurazione complementare alle assicura- zioni sociali legali dello Stato in cui la persona assicurata ha la sua residenza principale (assicurazione malattie, assicurazione infortuni) e ad eventuali assicu- razioni complementari per degenze ospedaliere d’ urgenza e per le spese di cure ambulatoriali d’ urgenza, non interamente coperte.
4.4 Garanzia di assunzione dei costi
Per trattamenti particolarmente costosi l’ERV concede garanzie di assunzione dei costi (direttamente all’ospedale) nell’ambito di questa assicurazione per tutti i ricoveri in ospedale, fatte salve le disposizioni di cui al cpv. 4.3 H. L’ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).
4.5 Incidenti non assicurati
Non sono assicurati:
a) incidenti durante il servizio militare all’estero;
b) incidenti durante l’esercizio di un‘attività professionale artigianale;
c) incidenti di paracadutismo o durante il pilotaggio di aeroplani o aeromobili;
d) incidenti subiti dalla persona assicurata in quanto passeggero di un aeromo- bile.
4.6 Xxxxxxxx non assicurate
Non sono assicurati:
a) esami di controllo generali o controlli di routine;
b) sintomi, malattie, loro conseguenze o complicazioni sussistenti all’inizio dell’assicurazione che avrebbero – ipoteticamente – potuto essere diagnosti- cati da un medico nel corso di una visita;
c) patologie conseguenti ad atti medici profilattici, diagnostici o terapeutici (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che non siano resi necessari da una malattia assicurata;
d) malattie dentali o mandibolari;
e) conseguenze di misure contraccettive o procedure abortive;
f) gravidanza o parto e relative complicazioni;
g) condizioni di affaticamento o esaurimento, disturbi nervosi, psichici o psico- somatici.
4.7 Esclusioni
Non sono assicurati:
a) franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
b) epidemie;
c) partecipazione a disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
d) prestazioni per malattie, incidenti già sussistenti all’inizio dell’assicurazione – eccetto per i peggioramenti acuti e imprevedibili dello stato di salute dovuti a una malattia cronica;
e) prestazioni per trattamenti o cure all’estero, se la persona assicurata si è recata all’estero a questo scopo;
f) trattamenti la cui efficacia non sia comprovata secondo metodi scientifici e non attuati in maniera efficace, appropriata ed economica (art. 32 e 33 LAMal);
g) riduzioni delle prestazioni operate da altre assicurazioni.
4.8 Sinistro
A In caso di incidente o malattia si deve consultare immediatamente un medico e seguirne le prescrizioni.
B I seguenti documenti devono essere presentati all’ERV:
• un certificato medico dettagliato,
• le fatture delle spese per medici, farmaci e ospedali nonché le ricette mediche,
• i rendiconti di altre assicurazioni verso cui esiste un diritto a prestazioni,
• copia della polizza assicurativa.
C La persona assicurata è tenuta, su richiesta dell’ERV e a sue spese, a sottoporsi in qualunque momento a visita medica da parte del medico di fiducia.
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GLOSSARIO
A Attrezzi sportivi
Sono attrezzi sportivi tutti gli oggetti richiesti per praticare un tipo di sport (biciclette, sci, snowboard, fucili da caccia, attrezzatura da immersione e da golf, racchette ecc.), compresi gli accessori.
D Disordini di qualunque tipo
Violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, som- mosse o tumulti.
Domicilio/Stato di domicilio
Lo stato di domicilio è lo stato in cui a persona assicurata ha il proprio domicilio di diritto civile o la propria residenza abituale e ce li aveva prima del soggiorno assicurato.
E Epidemia
Un’epidemia è una malattia infettiva (ad es. influenza) che si manifesta in misura superiore alla media in un ambito limitato nel tempo e nello spazio.
Estero
Per estero si intende non la Svizzera e non il paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente.
Europa
Rientrano nel campo di applicazione Europa tutti gli Stati del continente euro- peo, le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madeira nonché gli stati extraeuropei del bacino del Mediterraneo. Il limite orientale a nord della Turchia è costituito dalla cresta degli Urali e dagli stati Azerbaijan, Armenia e Georgia, che rientrano anch’essi nel campo di applicazione Europa.
Evento naturale
Evento naturale improvviso e imprevedibile che presenta carattere catastrofico. L’evento che causa il danno è scatenato da processi geologici o meteorologici.
I Incidente
Un incidente è l’azione nociva improvvisa e imprevista di un agente esterno incon- sueto sul corpo umano avente come conseguenza la compromissione della salute fisica, intellettuale o psichica o il decesso.
M Malattia
Per malattia si intende qualunque compromissione della salute fisica, intellettuale o psichica che non sia conseguenza di un incidente e che renda necessaria una visita o un trattamento medico o che abbia come conseguenza un impedimento al lavoro.
Mezzi di trasporto pubblici
I mezzi di trasporto pubblici sono tutti i veicoli aerei, terrestri o nautici autorizzati al trasporto pubblico di persone. Sono considerati mezzi di trasporto non pubblici quelli usati per tour / voli circolari, le auto a noleggio e i taxi.
O Oggetti preziosi
Sono considerati oggetti preziosi tra l’altro gioielli con o in metalli preziosi, pellicce, orologi, binocoli da campo, abbigliamento in pelle, hardware, telefoni cellulari, attrezzatura fotografica, cinematografica e per riprese video e audio, apparecchiature di tutti i tipi, compresi gli accessori.
P Persone assicurate
Le persone assicurate sono quelle indicate per nome nella polizza o nella ricevuta di pagamento oppure il gruppo di persone indicato nella polizza
R Rapina
Furto con uso o minaccia di violenza.
S Servizi di viaggio
Sono considerati servizi di viaggio ad esempio la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, bus o treno, un trasferimento in pullman o altro trasporto al luogo di soggiorno o ritorno o ancora in loco la prenotazione di una camera d’albergo, di un appartamento per vacanze, una mobile home, una house boat o il noleggio di uno yacht.
Spedizione
Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un’escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Rientrano tra questi anche i tour in paesi pianeggianti ma estremamente remoti come i due Poli o ad esempio a Spitsbergen, nel deserto dei Gobi, nel Sahara, nella foresta amazzonica o in Groenlandia o l’esplorazione di sistemi di grotte specifici.
Sport estremi
Esercizio di discipline sportive straordinarie in cui chi le pratica è esposto a soll- ecitazioni fisiche e psichiche estreme (ad es. campionati del mondo Ironman alle Hawaii).
Stipulante
Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con l’ERV.
Svizzera
Rientrano nel campo di applicazione Svizzera la Svizzera e il principato del Liech- tenstein.
T Terrorismo
E’ considerato terrorismo qualsiasi atto violento o minaccia di violenza attuati per finalità politiche, religiose, etniche, ideologiche o di tipo analogo. L’atto violento o la minaccia di violenza è idonea a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della stessa oppure a influenzare un governo o istituzioni statali.
E343-02.21