Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni 2 Art. 2 - Ammontare dell’Accordo Quadro 2 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 4 Art. 4 - Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto 4 Art. 5...
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni 2
Art. 2 - Ammontare dell’Accordo Quadro 2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 4 - Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto 4
Art. 5 - Documenti che faranno parte dell’Accordo Quadro 4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro 4
Art. 7 - Fallimento dell’Impresa 5
Art. 8 - Rappresentante dell’Impresa e domicilio. 5
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione 6
Art. 10 – Durata dell’Accordo Quadro 6
Art. 11 - Procedura per la gestione delle prestazioni e forniture e modalità operative 6
Art. 12 - Penali in caso di ritardo 7
Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione dei contratti attuativi 7
Art. 14 - Pagamenti 8
Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 8
Art. 16 – Misurazione e valutazione degli interventi 8
Art. 17 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza 9
Art. 18 - Cauzione provvisoria 9
Art. 19 - Garanzia definitiva 9
Art. 20 – Riduzione delle garanzie 10
Art. 21 – Varianti 10
Art. 22 – Prezzi 11
Art. 23 - Norme di sicurezza generali 11
Art. 24 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale 11
Art. 25 – Piani di sicurezza 12
Art. 26 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 12
Art. 27 – Subappalto 12
Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto 13
Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori 13
Art. 30 – Riserve e controversie 13
Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 14
Art. 32 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi 15
Art. 33 – Verifiche e prove in corso di esecuzione 17
Art. 34 - Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità 17
Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell’Impresa 18
Art. 36 – Qualità e provenienza dei materiali e prove 18
Art. 37 – Criteri ambientali minimi 19
Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse 19
PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Impresa" o “Appaltatore”) di Accordi Quadro e discendenti contratti attuativi per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), xxx Xxxxxxxxx 00/x - (xxx, per brevità, sarà in seguito chiamata "Società” o “Stazione Appaltante) ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato relativo all’Accordo Quadro nonché i relativi contratti attuativi, e pertanto la sottoscrizione del contratto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.
Xxxxx restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi/forniture appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l’esecuzione del contratto.
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni
1. La Società intente concludere un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’acquisizione della fornitura e manutenzione di sbarre per impianti di esazione pedaggio.
2. Le forniture e le prestazioni previste dal presente accordo quadro sono occorrenti per realizzare la fornitura e manutenzione di sbarre per impianti di esazione pedaggio. In particolare l’accordo quadro prevede sinteticamente:
a) Fornitura di sbarre di cadenzamento, chiudipista e parti di ricambio;
b) Servizio di manutenzione di sbarre di cadenzamento e chiudipista comprese parti di ricambio e di minuterie necessarie alla manutenzione;
il tutto come meglio illustrato e prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale e negli altri documenti progettuali.
3. Le forniture e le prestazioni formeranno oggetto di contratti attuativi, sotto forma di Ordini di Xxxxxx, la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in funzione delle varie esigenze.
4. Fermo restando quanto offerto dall’Impresa in sede di gara, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad assicurare tutte le forniture, le maestranze, le prestazioni e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare l’appalto completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Capitolato Speciale d’Appalto - Descrittivo e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza. L’Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
5. L’esecuzione dell’appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’Accordo Quadro
1. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 299.082,86 di cui € 200,00 per oneri di sicurezza. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che la Società non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Precisato inoltre che la puntuale definizione delle quantità delle singole forniture e prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’Accordo Quadro, sotto forma di Ordini di Lavoro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta delle varie forniture e servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.
ELENCO ATTIVITA’ | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLL’ACCORDO QUADRO (IVA esclusa) | PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SUL VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO | TIPO DI PRESTAZIONE |
1. Fornitura di sbarre di cadenzamento e chiudipista e parti di ricambio | € 265.551,38 (di cui € 177,58 per o.s.) | 88,79% | PRINCIPALE |
2. Manutenzione di sbarre di cadenzamento e chiudipista | € 33.531,48 (di cui € 22,42 per o.s.) | 11,21% | SECONDARIA |
TOTALE | € 299.082,86 |
2. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta, ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato calcolato pari a
€ 200,00 per l’esecuzione delle forniture, saranno evidenziati per quota parte per ogni contratto attuativo sotto forma di Ordine di Lavoro.
3. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell’Impresa stessa.
4. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 89 comma 1 lettera a), del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E’ fatto obbligo pertanto all’assuntore dell’appalto predisporre, al fine della stipula dell’Accordo Quadro, il documento di valutazione dei rischi specifici per l’attività oggetto dell’appalto (o documento equipollente). Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall’attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
5. Gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono sempre considerati al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni e forniture oggetto dell’Accordo Quadro saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito nei contratti attuativi sotto forma di Ordini di Lavoro e con l’applicazione dei prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari depurati del ribasso offerto in sede di gara. I prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’Impresa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, a perfetta regola d’arte, nonché quelle per i pedaggi autostradali che l’Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri elaborati progettuali.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto relativo all’Accordo Quadro è stipulato “a misura” in base alle norme del presente Capitolato. I prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari depurati del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite nell’ambito dei contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro e ordinati di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione del contratto sotto forma di Ordini di Lavoro. La stipula del contratto avrà luogo secondo i termini stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
Art. 4 - Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l’intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 5 - Documenti che faranno parte dell’Accordo Quadro
1. Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche qualora non materialmente allegati:
- la relazione generale;
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e prestazionale;
- l’Elenco Prezzi Unitari;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
- il documento di valutazione dei rischi specifici per l’attività oggetto dell’appalto (o documento equipollente) redatto dall’Impresa;
- l’offerta tecnica redatta dall’Impresa e presentata in sede di gara
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi, senza riserva alcuna.
2. Con la sottoscrizione dei contratti attuativi (sotto forma di Ordini di Lavoro) basati sull’Accordo Quadro, l'Impresa:
- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le prestazioni e forniture nei modi e nei luoghi prescritti. La Società, ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione delle prestazioni. La responsabilità dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Società, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Impresa, della Società e di terzi.
Art. 7 - Fallimento dell’Impresa
In caso di fallimento dell’Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8 - Rappresentante dell’Impresa e domicilio.
1. L’Impresa deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro.
2. L’Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto e dall’articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
3. La Direzione dell’appalto è assunta da un Referente tecnico dell’Impresa, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in rapporto alle caratteristiche dell’appalto da eseguire. L’assunzione di tale Direzione da parte del Referente tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell’ambito dell’appalto.
4. L’Impresa, tramite il Referente tecnico assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell’Accordo Quadro. In particolare dovrà essere garantita la gestione delle comunicazioni e degli ordini di lavoro emessi dalla Direzione dell’esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi contrattuali. A tal proposito dovrà essere formalmente comunicato all’avvio dell’esecuzione del contratto il nominativo e il numero di telefono dell’incaricato.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Referente tecnico e del personale dell’Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni oggetto dei contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e prestazionale e da quanto offerto dall’Impresa in sede di gara.
Art. 10 – Durata dell’Accordo Quadro
1. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’Impresa aggiudicataria, da effettuarsi nei termini stabiliti dall’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sancirà la data di inizio delle prestazioni e forniture del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, fino e non oltre alla concorrenza dell’importo stabilito del valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può affidare i singoli contratti attuativi sotto forma di Ordini di Lavoro.
3. E’ facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall’art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d’urgenza alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Impresa non si presenta a ricevere la consegna dell’appalto, il Direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’appalto, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. La Società si riserva altresì l’opzione di prorogare le prestazioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016; in tal caso il l’Impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.
6. L’inizio delle prestazioni è subordinato all’esito della verifica del possesso della capacità tecnico professionale dell’Impresa, ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.
Art. 11 - Procedura per la gestione delle prestazioni e forniture e modalità operative
1. Le forniture e prestazioni saranno affidate entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Società affiderà all’Appaltatore l’esecuzione di tutte le forniture e prestazioni rientranti nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:
- preliminarmente la Direzione dell’esecuzione del contratto procede alla definizione dell’oggetto della singola fornitura e/o prestazione, compilando uno specifico elenco degli interventi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sotto forma di Ordine di Lavoro sarà composto dall’insieme degli interventi così definiti;
- successivamente il Direttore dell’esecuzione stimerà l’importo totale degli interventi così definiti, in base ai prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
2. Il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione dell’Ordine di Lavoro. Il contratto attuativo (Ordine di Lavoro) conterrà il CIG, l’oggetto e una descrizione dettagliata della fornitura/intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, i tempi e le modalità e/o i riferimenti al Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e prestazionale nonchè il relativo importo.
Gli Ordini di Lavoro potranno inoltre prevedere:
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- termini specifici per l’esecuzione degli interventi, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà rendersi necessaria essere richiesta l’integrazione e/o la modifica del DUVRI sulla cui base l’Impresa potrà, se necessario, adeguare conseguentemente il proprio documento della sicurezza.
3. Resta comunque facoltà della Direzione dell’esecuzione del contratto fornire/impartire all’Impresa in qualsiasi momento dettagli operativi ricadenti nel contratto attuativo (Ordine di Lavoro) mediante comunicazione scritta o verbale, senza che questo determini costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Art. 12 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi indicati Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale (paragrafo 4.5) verrà applicata la penale pari ad € 100,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi “D.U.V.R.I.”, per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).
E’ salvo diritto della Società al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto se le inadempienze fossero ripetute od abituali.
3. L’importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 33, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.
Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione dei contratti attuativi
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi e delle forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l’Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto e dal Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale;
e) le eventuali controversie tra l’Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Impresa e il proprio personale dipendente.
Art. 14 - Pagamenti
1. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale sulla base delle forniture/servizi resi e con l’applicazione dei prezzi di elenco al netto del ribasso offerto in sede di gara. Per il pagamento l’appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura.
2. La Società provvede al pagamento delle predette fatture entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell’apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall’Impresa ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Al ricevimento di ogni fattura la Società provvederà d’ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009), attraverso lo “Sportello Unico Previdenziale”, alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto l’appalto sia per l’Impresa che per eventuali subappaltatori, Qualora per l’Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.
4. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, l’avvenuta esecuzione a regola d’arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l’ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all’appaltatore a tale titolo. L’importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto all’appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel trimestre contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.
Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti attuativi (Ordini di Lavoro) basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 16 – Misurazione e valutazione degli interventi
1. La misurazione e la valutazione delle forniture e prestazioni, da eseguire all’interno dei contratti attuativi (Ordini di Lavoro) stipulati all’interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi “a misura” e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture e degli interventi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e documenti allegati.
3. La contabilizzazione degli interventi sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Impresa sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari.
Art. 17 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza
1. Come indicato nel precedente art. 2 punto 3 gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, devono considerarsi a carico dell’Impresa stessa.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all’art. 2 punto 2 del presente Capitolato essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfando compiutamente gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.
Art. 18 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell’appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell' ammontare dell’Accordo Quadro, da presentare secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Art. 19 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale:
- al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.
2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dell’appalto; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa. La Società ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.
4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell’appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’appalto ai sensi dell’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 18 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 19 è ridotto per l’Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del X.X.xx. D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 – Varianti
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei contratti attuativi, come previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti della Società.
3. La Società può ammettere variazioni ai contratti attuativi, nei soli casi ammessi dall’art. 149 del D.lgs. n.50/2016.
4. La Società si riserva la facoltà di introdurre nell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Impresa possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
5. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell’esecuzione del contratto.
6. Qualunque reclamo o riserva che l’Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi (Ordini di Lavoro), per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio degli interventi oggetto di tali richieste.
Art. 22 – Prezzi
0.Xx valutazione delle prestazioni e forniture da eseguire all’interno dei contratti attuativi (Ordini di Lavoro) ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara, e depurati del ribasso offerto.
2. Le eventuali variazioni all’Accordo Quadro o ai contratti attutivi saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari assoggettati al ribasso d’asta.
3. Qualora tra i prezzi unitari, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:
- i prezzi di cui all’elenco prezzi ANAS 2017, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d’asta);
- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell’utile d’Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d’asta).
4. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per interventi del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dell’esecuzione del contratto.
Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Nucleo Operativo di Venezia, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d’asta) per spese generali e utili d’impresa.
Art. 23 - Norme di sicurezza generali
1. Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto dei disposti del D.lgs. 81/2008 nonché di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. L’Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli eventuali piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Impresa non può iniziare o continuare le lavorazioni qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 24 e 25.
Art. 24 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale
1. L’Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il ‘lavoro obbligato’;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell’Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite
mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
3. L’Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto.
Art. 25 – Piani di sicurezza
1. L’Accordo Quadro prevede interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 pertanto è fatto obbligo all’Impresa di predisporre, prima della stipula dell’Accordo Quadro il documento di valutazione dei rischi specifici per l’attività oggetto dell’appalto (o documento equipollente) ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Tale documento è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
3. Detto documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti durante lo svolgimento dell’appalto in dipendenza delle lavorazioni.
Art. 26 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Impresa è obbligata ad osservare le prescrizioni applicabili dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.
2. L’Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nell’appalto, al fine di rendere i documenti di valutazione dei rischi specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il documento di valutazione dei rischi specifico presentato dall’Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il Referente Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto.
3. Il documento di valutazione dei rischi specifici per l’attività oggetto dell’appalto (o documento equipollente) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.
Art. 27 – Subappalto
E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (Ordini di Lavoro) per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle prestazioni subappaltate in solido con l’Impresa subappaltatrice.
Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50; l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All’Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.
All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.
L’importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell’importo dell’Accordo Quadro. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
Inoltre, l'impresa subappaltante é tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Se durante l'esecuzione dell’appalto od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore é incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.
L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’appalto.
L’autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall’art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..
Nel caso in cui l’Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall’art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l’obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l’importo; anche in questo caso all’Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L’impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall’articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.
Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L’Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L’impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell’Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L’Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 14. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall’appaltatore e dal subappaltatore all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.
Art. 30 – Riserve e controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme
che l’Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Impresa ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l’applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
4. Ove l’Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Impresa non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.
7. Le riserve dell’Impresa in merito alle sospensioni e riprese dell’appalto devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Impresa è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, ed in particolare:
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato;
- i suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Società dell’osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;
- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti, se l’appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per quanto sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in esecuzione dell’Accordo Quadro. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 32 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) frode nell'esecuzione dell’appalto;
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
d) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016;
e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
f) cessione, da parte dell’Impresa, dell’Accordo Quadro o di singoli contratti attuativi;
g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni e forniture;
h) inadempienza accertata, da parte dell’Impresa, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i;
i) grave inadempienza, da parte dell’Impresa, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai contratti attuativi;
j) risoluzione di n. 1 (uno) contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico contratto attuativo (Ordine di Lavoro), la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i contratti attuativi in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi discendenti dall’Accordo ed in corso di esecuzione;
k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente, anche se non richiamati nel presente articolo.
m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Risoluzione dei contratti attuativi:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti nonché dalle previsione del presente o del Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e Prestazionale;
c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo (Ordine di Lavoro) specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 81/2008, del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 o il documento di valutazione dei rischi specifico, integranti l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, e delle ingiunzioni e/o prescrizioni fattegli al riguardo dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.
f) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del servizio o fornitura oggetto del singolo contratto attuativo;
2. La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi (Ordini di Lavoro), nei casi succitati, sarà comunicata all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli contratti attuativi, saranno contestate all’Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
3. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo contratto attuativo.
4. Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo (Ordine di Lavoro) o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Impresa nelle forme già espresse in precedenza, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi/forniture eseguiti.
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’esecuzione del contratto e l’Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo degli interventi di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo degli interventi posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dell’appalto eseguito dall’Impresa inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Impresa inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l’esecuzione degli interventi e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Impresa inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dell’appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell’appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 33 – Verifiche e prove in corso di esecuzione
1. Durante il corso degli interventi e delle forniture, il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
- nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto dell’emissione del contratto attuativo (Ordine di Lavoro), a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
- l'accuratezza dell'esecuzione ed il rispetto delle relative specifiche;
- la corrispondenza fra i materiali impiegati e forniti ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione;
2. La verifica favorevole non solleva l'Appaltatore dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
3. A richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
Art. 34 - Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità
1. Al termine dell’Accordo Quadro ovvero all’esaurimento dell’importo massimo dello stesso, il Direttore dell’esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all’accertamento sommario della regolarità delle prestazioni e forniture eseguite, fatte salve le risultanze delle eventuali verifiche fatte in corso di esecuzione su ogni contratto attuativo (Ordine di Lavoro).
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.
4. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, accertata, come detto, da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dal termine anzidetto.
5. L’Appaltatore si assume altresì l’onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.
Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell’Impresa
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono:
- la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali definite nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi (Ordini di Lavoro), in modo che le forniture e prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d’arte;
- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Impresa, a termini di contratto;
- l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dell’appalto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
- il ritiro, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego dei materiali (di nuova fornitura e/o manutenzione) secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e Prestazione ed in particolare all’art. 4.4 dello stesso, nonché secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto; i danni che per cause dipendenti dall’Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell’Impresa stessa;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore e a quanto previsto Capitolato Speciale d’Appalto - Descrittivo e prestazionale;
- l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all’Impresa per l’esecuzione dell’appalto.
2. In generale nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale sono indicati il tipo di interventi e la durata degli stessi. Gli interventi saranno comunque realizzati nell’ambito dei contratti attuativi (Ordini di Lavoro) di cui all’articolo 11 del presente Capitolato; l’applicazione di eventuali penali è regolamentata dall’articolo 12 del presente Capitolato.
3. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 36 – Qualità e provenienza dei materiali e prove
1. I materiali da impiegare per le forniture e prestazioni comprese nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e prestazionale nonchè dalle leggi
e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
In ogni caso i materiali dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.
Quando il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere o luogo a cura e spese della stessa Impresa.
2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.
3. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dell’esecuzione del contratto e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.
4. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
5. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle lavorazioni anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare negli interventi dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Descrittivo e prestazionale.
Art. 37 – Criteri ambientali minimi
1. In riferimento all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., si rileva che, alla data di pubblicazione del presente appalto, non sono stati definiti i criteri ambientali minimi per la merceologia riconducibile allo stesso.
Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Impresa senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dell’appalto e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dell’appalto;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione o l’attestazione di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Impresa.
4. A carico dell’Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell’I.V.A..