CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA
IL COMUNE DI PERTICA ALTA, con sede in _PERTICA ALTA – FRAZIONE LIVEMMO alla via _PROVINCIALE N. 44, P.I. _00726390982 e C.F.
_87000290178, in persona del legale rapp.te XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, SINDACO , (in seguito Committente)
E
Il Sig. _QUISTINI BRUNO CARINO nato a _GARDONE VAL TROMPIA il 11-
11-1960 residente a _PERTICA ALTA Prov. BRESCIA in Xxx XXXXX XXXXXXX X. 00 XXX _00000 xxx. 0000-000000 – CELLULARE 0000000000
C.F. QSTBNC60S11D918D (in seguito denominato Collaboratore).
1. iL committente conferisce incarico al collaboratore - il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto l'attività di _prestatore d' opera (operaio manutentore per la pulizia e manutenzione del patrimonio comunale e verde pubblico).
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi del Comune, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
3. La prestazione avrà inizio con il giorno _12 DICEMBRE 2011 per terminare inderogabilmente il giorno di rientro del dipendente sig. XXXXXXX XXXXXXXX, assente per malattia. Il presente contratto potrà essere rinnovato e la reiterazione per più di una volta nel medesimo anno lo trasformerà senza bisogno di ulteriori formalità in collaborazione coordinata e continuata.
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in nette orarie €. 9,00_. La prestazione dovra' essere resa pari e non oltre a 10 ore la settimana, salvo casi imprevisti il cui ordine dovra' essere dato dall' amministrazione comunale.
Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti se la prestazione è di durata superiore al mese prevedere la corresponsione con cadenza mensile.
Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
5. In caso di malattia che superi i 15 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell'assenza.
6. Le parti si impegnano a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento della controparte che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 8_ giorni, a mezzo raccomandata. La controparte potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
7. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso il foro competente di Brescia.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto;
9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
10. Il collaboratore autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 31.12. 1996 n. 675, tali dati saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.
Letto, confermato e sottoscritto
Data 14 dicembre 2011
Il sindaco XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Il Collaboratore
XXXXXXXX XXXXX CARINO _