LOTTO N. 2 ELETTRONICA
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX
XXXXX X. 0 ELETTRONICA
Codice CIG:
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI NETTUNO |
Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 |
00000 Xxxxxxx (XX) |
Cod. Fiscale: 02910820584 |
e
Società Assicuratrice |
Dalle ore 24.00 del : | 31.07.2022 |
Alle ore 24.00 del : | 30.07.2025 |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Broker: | Mediazioni Assicurative S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni materiali: | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
Attrezzature Elettroniche : | • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, comprese colonnine e box con rilevatore automatico di velocità situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contrente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte. |
Apparecchi ad impiego mobile, apparecchiature installate | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono |
all’esterno : | compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, compresi autovelox, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, Parcometri, ecc... Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Dati : | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Programmi : | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati : | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Archivi : | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Virus | Un codice, o una porzione di esso, che abbia tra le caratteristiche più importanti una parziale capacità di replicazione anche in forma polimorfica, nonché una metodica di trasferimento dipendente dalla sua abilità di agganciarsi ad altre computer entity (programmi, disk sector, file di dati ecc.) e di muoversi all’interno dei sistemi applicativi residenti provocando danni alle informazioni contenute negli stessi |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
Amministrazione Comunale con l'espletamento di tutte le attività e servizi previsti dalla Legge, dal regolamento e/o statuto comunale, da atti e delibere degli Organi del Comune, compreso l’espletamento di tutte le attività e servizi previsti dalla Legge, dal regolamento e/o statuto, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.
S’intende incluso l’esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.
La presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2025. La rata successiva alla prima scadrà il giorno 31/01/2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.
La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti.
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31/07/2022 anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del 60° giorno dalla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di
mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
ART. 7 - OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA E CONVENZIONI CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
ART. 8 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (mail o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 11 - FORO COMPETENTE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 12 - ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
ART. 14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.
Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni dal termine dell’annualità assicurativa, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
ART. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Mediazioni Assicurative Srl in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
ART. 18 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che l'assicurato rinuncia l'analogo Diritto allo stesso spettante a termini di legge
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto
contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:
▪ adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità̀ per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
▪ individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
▪ se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
▪ vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
▪ assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
▪ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
▪ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
▪ comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub- responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub- responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento
le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.
Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, di cui all’Art.1 Sezione 5 della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.
A titolo semplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
a) Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
f) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) Caduta di aereo di cose da essi trasportate, superamento del muro del suono;
h) le spese necessarie per demolire sgomberare trasportare al più vicino scarico e residuati del sinistro;
i) danni causati all'ente assicurato cagionati da dipendenti dell'assicurato, da Terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso.
j) Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione simili fino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza.
k) Scioperi sommosse tumulti popolari vandalismo terrorismo e sabotaggio.
l) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono esclusi i danni:
1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere.
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d’installazione indicato in polizza;
6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
7. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
8. ammanchi, smarrimenti;
9. apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
10. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
11. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
12. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
13. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
14. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
15. la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché il danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Enti esclusi
Le garanzie della presente polizza non si intendono estese ai seguenti enti :
1) tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
2) nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 20 giorni.
La società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede per ferrate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui all'articolo esclusioni.
Per supporto di dati si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per dati si intendono le informazioni leggibili al macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile sull'assicurato.
In caso di danno la società indennizzo i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione per errore e accessi natura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria, e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice civile.
fermo quanto previsto alle esclusioni, la società risponde dei danni di natura elettrica condizioni che:
- siano installati che sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengono danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;
Nel caso in cui al momento del sinistro non esistono non siano attivati sistemi di produzione, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.
ART.6 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e le apparecchiature impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti, di valvole o tubi. La garanzia furto nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote Serrata.
Per i danni da furto, rapina, scippo, urto, è caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti nella sezione franchigie e scoperti.
La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio e danneggiamenti.
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato nella sezione limiti di risarcimento.
ART.8 – ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione batteriologica, chimica o di qualunque altra natura.
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato nella sezione limiti di risarcimento.
La Società può recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.
ART. 9 – INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento ad esclusione che tali eventi non siano derivati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da:
⮚ mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura impianti di estinzione;
⮚ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
⮚ da frana, cedimento, o smottamento del terreno;
⮚ ad enti mobili all’aperto
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato nella sezione limiti di risarcimento.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto.
La società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
- Causati da inondazione.
- Causati da mancata o no ma la produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che paghi circostanze siano connessi al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- di furto, smarrimento, rapina, parcheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere.
- Indiretti, quale cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei sono assicurate nei limiti previsti.
Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato nella sezione limiti di risarcimento.
ART.11 – EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) inondazione o frana;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 3) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
ART.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
ART.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART.3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della presente Sezione.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
ART.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO)
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2)
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
ART.6 – VALORE ASSICURABILE – ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C., purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.5 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.3.000,00.=.
ART.7 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART.8 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
ART.9 – DANNI DA FURTO
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 250 ; si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 500 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra di invitati o il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicata agli stessi, senza rotture o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione,
- rimuovendo dalla propria sede con o senza estrazione del telaio lastre di cristallo o vetro stratificato
La garanzia comprende, fino al limite indicato alla partita 6 di cui all’art. 1 della Sez. 5 i il Furto dei valori contenuti nei Parcometri, a patto che il Furto avvenga con scasso o rottura dei congegni di fissaggio o di chiusura del Parcometro stesso. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00.
SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
ART.1 – PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Attrezzature Elettroniche | 430.000,00 | €……………………..= | |
2 | Apparecchi ad impiego mobile e Apparecchi installati all’esterno. | 20.000,00 | €……………………..= | |
3 | Maggiori costi | 20.000,00 per massimo 20 gg | €……………………..= | |
4 | Supporto dati | 20.000,00 | €………………………= | |
N.B. Le seguenti partite (5 e 6), per le quali è previsto il riconoscimento del relativo punteggio, saranno comprese nella copertura assicurativa solo nel caso in cui siano richiamate, anche disgiuntamente, dall’O.E. nell’Offerta Tecnica. | ||||
5 | Parcometri | 132.000,00 | €……………………..= | |
6 | Denaro nei Parcometri. Somma Assicurata per Anno. Limite per Singolo Sinistro | € 5.000,00 € 1.000,00 | €……………………..= | |
Totale | €……………………..= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
ART.2 – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia | |
TERRORISMO | 100.000,00 | Scoperto del 20% minimo € 2.000,00 |
INONDAZIONE ALLUVIONE, ALLAGAMENTO | 100.000,00 | Scoperto del 15% minimo € 2.000,00 |
TERREMOTO | 100.000,00 | Scoperto del 15% minimo € 3.500,00 |
ATTI DOLOSI EVENTI SOCIO POLITICI | 100.000,00 | Scoperto del 20% minimo € 1.000,00 |
APPARECCHIATURE A DESTINAZIONE FISSA | Franchigia € 150,00 | |
APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE | Scoperto del 20% | |
FURTO/RAPINA/URTO/CADUTA ACCIDENTALE/ATTI | Scoperto del 20% minimo € 500,00 |
DOLOSI/ATMOSFERICI SU APPARECCHI IMPIEGO MOBILE E PARCOMETRI | ||
VALORI NEI PARCOMETRI | Scoperto del 10% minimo € 250,00 |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
ART.3 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
ART.4 – DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
• Durata del contratto
• Recesso per sinistro
• Esagerazione dolosa del danno
• Procedura per la valutazione del danno
• Assicurazione presso diversi assicuratori
• Anticipo e Pagamento dell’indennizzo
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