ED. 3/TMN
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
Assicurazione di Tutela Legale “TUTELA MOTOR”
ED. 3/TMN
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Assicurazione di tutela legale per la circolazione dei veicoli a motore e natanti
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
Compagnia Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Tutela Motor - ed.3/TMN
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le spese legali e peritali nell’ambito della circolazione stradale dei veicoli a motore, compresi i natanti.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le spese per: l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio; del legale domiciliatario in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente; l’intervento di periti/consulenti tecnici d’ufficio e/o di parte; dei legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; la transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato; soccombenza; accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; indagini per la ricerca di prove a difesa; la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato; arbitri e legale intervenuti, in una controversia che rientri in garanzia debba essere e risolta avanti a uno o più arbitri; l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte; il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; spese di giustizia nell’ambito del processo penale; la registrazione di atti giudiziari; l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto.
Pacchetto A Tutela Motor (pacchetto vendibile singolarmente):
✓ Recupero danni se subito un illecito da parte di terzi
✓ Controversie contrattuali aventi per oggetto il veicolo assicurato
✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente stradale
✓ Reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime;
✓ Delitti dolosi (salvo assoluzione) connessi a incidente stradale;
✓ Dissequestro del veicolo (a seguito di incidente)
✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero
✓ Assistenza di un interprete in caso di interrogatorio e/o arresto all’estero
✓ Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione o revoca della patente in seguito a incidente stradale
✓ Controversie con le Compagnie di assicurazioni infortuni;
✓ Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e/o della targa o clonazione della targa
✓ Ricorso per violazioni al codice della strada (solo se accolto);
✓ Ricorso per errata variazione dei punti della patente di guida
Pacchetto B Plus (acquistabile solo con il pacchetto A):
Rimborso delle spese sostenute per il corso di recupero dei punti della patente di guida
Rimborso delle spese per la revisione della patente di guida
Che cosa non è assicurato?
× spese per i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
× multe, ammende o sanzioni pecuniarie comminate all’assicurato a qualunque titolo;
× spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e/o di custodia di cose.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti a:
! Al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
! Alla materia fiscale e amministrativa;
! A fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
! A fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
! A fatti dolosi delle persone assicurate;
! A fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
! A fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
! Alla fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
! All’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
! All’attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
! All’adesione a class action (azioni di classe);
! Alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
! Ad ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l), utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso;
! Se il veicolo/natante è usato in difformità di immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione/certificato o licenza di navigazione;
! Compravendita di veicoli, motoveicoli, imbarcazioni e navi da diporto;
! Fatti derivanti da gare o competizioni sportive e relative prove.
Pacchetto A Tutela Motor
! Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo/natante utilizzato;
! Se il veicolo non è coperto da RC auto;
! Nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
! Violazioni amministrative non connesse alla circolazione dei veicoli (es. patente scaduta, non revisionata, perdita dei requisiti fisici, ecc.).
Che cosa è assicurato? (seguito)
Pacchetto C Patente Protetta (acquistabile solo con i pacchetti A
e B):
Diaria in caso di ritiro o sospensione della patente di guida;
Pacchetto D Natanti (vendibile singolarmente):
✓ Recupero danni se subito un illecito da parte di terzi connesso alla navigazione da diporto o alla giacenza in acqua del natante;
✓ Controversie contrattuali con la compagnia di assicurazione RC;
✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente nautico;
✓ Delitti dolosi (salvo assoluzione) connessi a incidente nautico;
La somma massima assicurata (massimale) è di € 25.000 per sinistro, senza limite annuo. Puoi richiedere di aumentare tale somma fino a € 50.000.
Ci sono limiti di copertura? (seguito)
Pacchetto D - Natanti
! Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto e navi da diporto;
! Natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
! Natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea”;
! Natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal proprietario o da soggetti autorizzati;
! Nel caso di natante da diporto adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
! In caso di trasporto di persone o cose non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
! In caso di insufficienza nelle misure e sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione del natante durante la giacenza in acqua;
! Controversie derivanti: da natanti adibiti a servizio pubblico; dall’alaggio e varo del natante o dalla giacenza a terra del natante; fatti connessi all’immigrazione clandestina;
! Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
! Per i patti di quota lite conclusi tra il contraente e/o l’assicurato ed illegale che stabiliscano compensi professionali.
Dove vale la copertura? ✓ Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito e nel Liechtenstein. ✓ In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde. |
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; - Devi dare preventivo avviso per iscritto alla Società dell’esistenza e della successiva stipulazione per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori; - In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio. |
Quando e come devo pagare? Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto. L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. |
Come posso disdire la polizza? La polizza non prevede il tacito rinnovo e se non paghi la rata successiva di rinnovo, la copertura finisce senza che tu debba mandare la disdetta. |
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.a.
Prodotto: Tutela Motor e Natanti – ed. 3/TMN
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Xxxxx: 23/06/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l..
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2018 a 12,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 7,5 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 277,35% al 31/12/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (13,6 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,9 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP danni, in merito ai massimali si precisa che:
- Per la difesa penale in caso di omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime in seguito ad incidente stradale il massimale prestato per questa garanzia è aumentato a € 50.000 per evento se è stato scelto il massimale di €
10.000 oppure è aumentato a € 100.000 per evento in tutte le altre ipotesi di massimale maggiore scelto.
- Per il recupero danni da infortunio a seguito di incidente stradale il massimale prestato per questa garanzia è aumentato a € 50.000 per evento se è stato scelto il massimale di € 10.000 oppure è aumentato a € 100.000 per evento in tutte le altre ipotesi di massimale maggiore scelto nei seguenti casi:
- Se le lesioni fisiche riportate dall’assicurato superano i 9 punti di invalidità nel caso di incidente stradale avvenuto in Italia,
- Se le lesioni fisiche riportate dall’assicurato sono dovute ad un incidente stradale avvenuto in Europa senza limiti di invalidità minima.
- -
Che cosa è assicurato?
La diaria giornaliera prevista nel pacchetto Patente Protetta può essere scelta dal Contraente nei valori compresi tra gli € 30 al giorno e gli € 100 al giorno per un massimo di 90 o 180 giorni. I massimali previsti per il Pacchetto B – Plus: - 1.000,00 € per evento, illimitato per anno, per Xxxxx recupero punti presso l’Autoscuola e Revisione delle patenti A o B. - 5.000,00 € per evento, illimitato per anno assicurativo, per Corso recupero punti presso l’Autoscuola e Revisione della patente professionale (cat. C ed E) e Certificati di abilitazione professionale Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, entro le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
Formula “avvocato | del | Con questa formula si gode di uno sconto di tariffa calcolato mediamente in misura del |
network” per la | fase | 23% rispetto alla tariffa riferita alla “Formula avvocato di libera scelta” per la fase |
stragiudiziale | stragiudiziale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni, valgono le seguenti esclusioni | |
Esclusioni | Pacchetto Patente Protetta La diaria viene sempre riconosciuta al Contraente della polizza e non al singolo Assicurato la cui patente viene ritirata, sospesa o revocata. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia deve essere mandata con raccomandata a/r all’indirizzo della Compagnia (anche eventualmente per il tramite del Distributore che ha in gestione il contratto) entro 30 giorni rispetto al verificarsi dell’evento o rispetto a quando se ne viene a conoscenza. Alla denuncia dovranno essere allegati i mezzi di prova, documenti e quant’altro necessario alla ricostruzione del sinistro; nell’interesse dell’Assicurato dovranno essere inviate alla Compagnia nel più breve tempo possibile le notizie di ogni atto successivamente notificato all’Assicurato. Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato dovrà indicare, se acquistata la “Formula con avvocato di libera scelta” il nominativo del legale da lui incaricato. |
Assistenza diretta/in convenzione Nel presente contratto non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’impresa si obbliga ad esprimere l’esito della valutazione sinistro, appena ricevuta la documentazione completa da parte dell’assicurato, liquidando quanto dovuto entro 15 giorni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Meccanismi di indicizzazione Il contratto prevede, al rinnovo annuale, l’eventuale adeguamento automatico del premio per effetto dell’opzione facoltativa dell’indicizzazione del massimale. - Modaltà di frazionamento infrannuale Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. - Regime fiscale Imposte assicurative I premi sono soggetti alle seguenti imposte: Garanzia tutela legale circolazione: 12,50% Garanzia perdite pecuniarie: 13,25% |
Rimborso | E’ previsto il rimborso del premio pagato e non goduto nel caso in cui la Compagnia receda dal contratto entro 60 giorni dalla definizione di un sinistro. E’ previsto il rimborso anche in caso di alienazione del veicolo, a patto che la polizza non sia stata gravata da sinistro. Il premi vengono rimborsati al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni, tuttavia si precisa che per alcune garanzie l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: -Per le garanzie di natura contrattuale l’assicurazione decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma la scadenza contrattuale. |
Assenza di tacito rinnovo | Questa assicurazione non prevede il tacito rinnovo per cui il mancato pagamento dei premi di rinnovo entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza fa decadere l’assicurazione e nulla è più dovuto alla Compagnia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto. |
Risoluzione | E’ prevista dal contratto nel seguente caso: -in caso di sinistro: dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dopo la sua definizione, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata. |
Tutela motor, plus e patente protetta
Persone, liberi professionisti o aziende in genere, che risiedono in Italia o che hanno la ragione sociale in Italia che desiderano assicurare loro stesse o i loro veicoli a motore che sono soggetti alle norme dettate dal Codice della Strada.
A chi è rivolto questo prodotto?
Tutela motor natanti
Persone, liberi professionisti o aziende in genere, che risiedono in Italia o che hanno la ragione sociale in Italia che desiderano assicurare loro stesse o i loro natanti che sono soggetti alle norme dettate dal Codice della Navigazione.
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 30% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni – servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’IVASS (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
- Arbitrato: | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. |
- Liti Transfrontaliere: | |
è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema este competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema este competente (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
TUTELA MOTOR
ED. 3/TMN
Data ultimo aggiornamento 23/06/2020
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Condizioni di assicurazione Tutela Motor – Ed. 3/TMN
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SOMMARIO
SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 6
PACCHETTO A- TUTELA MOTOR 10
PACCHETTO B- PLUS 11
PACCHETTO C – PATENTE PROTETTA 12
PACCHETTO D - NATANTI 12
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE 13
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 14
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 15
ALLEGATO:
Xxxxxx denuncia Sinistri
Ai termini sotto indicati, che nel testo delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono stati rappresentati con carattere grafico sottolineato e in corsivo, vengono attribuiti i seguenti significati:
Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida: ai sensi dell’Art. 225 Codice della Strada (Cds), registra tutte le violazioni e effettua le comunicazioni come previsto dal comma 2 dell’Art. 126-bis Cds.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing), con il conducente autorizzato o i trasportati.
Assicurazione: contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad
un’Impresa di assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Carta di Qualificazione del Conducente: meglio nota come CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono tre tipi di CQC: la CQC merci, la CQC persone e la CQC merci/persone.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Codice della Strada (Cds): il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conducente: persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.
Contraente: persona fisica o giuridica, Proprietario del veicolo assicurato o, in caso di Leasing, Locatario di tale veicolo, che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.
Contratto: documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Costituzione di parte civile: il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita l’azione civile è denominato parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L’atto che introduce l’azione civile nel processo penale è l’atto di costituzione di parte civile oppure l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Cronotachigrafo: è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria europea. Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell’autista, distanza percorsa.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale:danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito.
Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto
assicurativo.
Durata: periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Evento: accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Flotta: in questa polizza si intende il parco veicoli di un’azienda o un professionista, composto da almeno 8 veicoli ed assicurato nella sua totalità.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Impresa: la Compagnia Global Assistance spa.
Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo.
Indennizzo: pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subìto non derivante da un atto/fatto illecito.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Massimale: somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Modulo di Polizza: documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Parti: il Contraente e la Società.
Perito: libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Perdite Pecuniarie: l’assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell’Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.
Polizza: vedi definizione di “Contratto”.
Premio: corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Proprietario del veicolo: intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità
del diritto di proprietà.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Revoca della patente: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). E’ disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall’Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.
Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..
Risoluzione: Riguarda la risoluzione di un contratto che può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Ritiro della Patente: vedi Sospensione della Patente.
Sanzioni amministrative:la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società/Compagnia/Impresa: Global Assistance S.p.A.
Sospensione della patente: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada all’articolo 129 con riferimento alla violazione delle norme di comportamento previste nel titolo V del Codice medesimo, nonché in relazione ad altre norme specifiche. A titolo di esempio: art. 142 comma 9 e comma 9bis; art. 143 comma 12, art. 145 comma 11, art. 173 comma 3bis. Consiste nella sospensione temporanea della validità della patente per il periodo determinato dal relativo provvedimento (ordinanza prefettizia o altro provvedimento amministrativo o sentenza) in relazione all’articolo violato, variabile da 15 giorni a 48 mesi a seconda della gravità dell’infrazione commessa. E’ disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall’Autorità Giudiziaria a seconda dei casi. E’ accompagnata o anticipata dal Ritiro della patente che è l’atto con il quale il titolare perde il materiale possesso del documento ad opera dell’Autorità intervenuta. In alcuni determinati casi (ad esempio art. 174 comma 11) il ritiro è anche un provvedimento autonomo rispetto alla sospensione.
Spese di giustizia: spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.
Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese
giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti
giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Veicolo a motore: mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).
Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Meccanismi di indicizzazione: il contratto prevede, al rinnovo annuale, l’eventuale adeguamento automatico del premio per effetto dell’opzione facoltativa dell’indicizzazione del massimale.
Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia efficace un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto.
Art. 3 – PROPOSTA DI XXXXXXX
Fermo quanto stabilito all’articolo precedente, l’Impresa può formulare al Contraente, anche tramite l’intermediario di competenza, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una proposta di rinnovo del contratto con l’indicazione del nuovo premio proposto per l’annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza.
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del premio propostogli dall’Impresa, da effettuarsi entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza di pagamento del premio assicurativo e consegna di documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti.
Art. 4 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente (o l’Assicurato, se diverso dal Contraente) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.
Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni cui il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla Società. Clausole o accordi particolari tra l’Assicurato, il Contraente ed Intermediari o incaricati dalla Società, sono validi solo previa ratifica della Società.
Art. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente Contratto e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – DIRITTO DI SURROGA
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.
Art. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art. 10 – VEICOLI ASSICURABILI/ IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO O DELLA PERSONA/E ASSICURATE
Con il presente Contratto sono assicurabili i veicoli che risultano identificati nei documenti previsti dalle vigenti norme di legge. In alternativa, la copertura assicurativa può essere offerta ad personam, cioè possono essere assicurate una o più persone in base alla categoria di patente posseduta.
Art. 11 – OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
Il Contraente, anche in nome e per conto dell’Assicurato nel solo caso di leasing, all’atto del perfezionamento del presente
Contratto dichiara che:
- il Veicolo identificato nel Modulo di Polizza è assicurato con contratto in corso di validità per la garanzia Responsabilità Civile Auto (in breve R.C.A.) secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche, e che si impegna a mantenere valida ed efficace la suddetta garanzia R.C.A. per tutta la Durata dela presente Xxxxxxx.
La condizione derivante dalla suddetta dichiarazione del Contraente costituisce per la Società un elemento ritenuto essenziale per il perfezionamento del presente Contratto, in assenza del quale la Società non avrebbe acconsentito alla conclusione del Contratto stesso.
Pertanto, qualora al momento del Sinistro, a seguito di verifiche effettuate dalla Società, il Veicolo risulti non assicurato per
la garanzia R.C.A., sin dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Sinistro non sarà indennizzabile dalla presente Polizza.
Art. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
1. Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito e nel Liechtenstein.
2. In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
3. Per le garanzie di cui al Pacchetto B - Plus la garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
0. Per le garanzie di cui al Pacchetto C – Patente Protetta la garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx; inoltre in tutta Europa e negli Stati in cui è valida la carta verde.
Art. 15 – VARIAZIONE DI RISCHIO
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.
Art. 16 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE
Per questa polizza non è prevista la sospensione temporanea e la conseguente riattivazione.
Art. 17 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO
Qualora in corso di Contratto, il Veicolo assicurato venisse alienato, la Società restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul Contratto, relativo al periodo di Assicurazione non goduto, a condizione che, nel periodo antecedente l’alienazione, l’Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di Sinistro. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti l’alienazione, l’Assicurato avesse presentato denuncia di Xxxxxxxx, nessuna restituzione di Premio sarà dovuta da parte della Società. Con l’accettazione del rimborso del Premio da parte del Contraente, il Contratto non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell’alienazione del Veicolo anche se non ancora noti all’atto dell’accettazione del rimborso del Premio.
Art. 18– RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito dalla Società, l’Assicurato o la Società possono recedere dal Contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso della Società: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;
In caso di recesso esercitato della Società, quest’ultima entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di Premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 19 – REGOLAZIONE PREMIO
Pacchetto A - Motor o Pacchetto A – Motor completo di Pacchetto B - Plus
La presente polizza, nel caso assicuri uno o più mezzi, prevede la puntuale registrazione delle entrate ed uscite dei rischi assicurati, che avviene con sostituzione di polizza che ne certifica la data dalla quale decorrono le coperture per il nuovo mezzo indicato.
Pacchetto A - Motor completo di Pacchetto B – Plus – Formula Flotta
Solo nel caso di acquisizione del rischio con “formula flotta”, se in corso d’anno c’è una variazione del numero o tipologia dei rischi assicurati, entro i 30 giorni precedenti la scadenza anniversaria del contratto, il Contraente dovrà comunicare alla Società il numero dei rischi assicurati nel periodo precedente e da ritenere in copertura per l’annualità successiva. La Società provvederà al calcolo della Regolazione Premio in misura del 50% rispetto al maggior premio da corrispondere alla Società. Il premio risultante dopo la regolazione costituirà il premio minimo di polizza per l’annualità successiva, anche se in diminuzione rispetto al premio precedentemente pattuito.
La Società si riserva di richiedere documentazione idonea per verificare l’appartenenza del veicolo al contraente, soprattutto
in caso di sinistro.
Art. 20 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Le spese previste sono:
1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato.
6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato.
9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. spese per la registrazione di atti giudiziari.
14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante (per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 14).
Inoltre, è garantito l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente in caso di incidente stradale, entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L’importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la società conteggerà interessi al tasso legale corrente.
§ 20.1 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ
x. Xxxxxxxx alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 20, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.
Art. 21 - I PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI
La polizza propone diversi pacchetti di coperture assicurative che sono:
Pacchetti: | Composizione dei pacchetti | |
A -Tutela Motor | Obbligatorio per i veicoli a motore o formula ad personam | Rappresenta la copertura base. |
B – Plus | Opzionale per i veicoli a motore o formula ad personam | Si può aggiungere al pacchetto A, valido se indicato nel modulo di polizza e pagato il premio. I pacchetti A e B, venduti in forma congiunta, sono offerti anche per le Flotte. |
C - Patente Protetta | Opzionale per i veicoli a motore o formula ad personam | Si può aggiungere ai pacchetti A e B. |
D – Natanti | Obbligatorio per i natanti fino a 10 m. di lunghezza o ad personam | Pacchetto dedicato all’assicurazione dei natanti |
Di seguito si precisa quanto segue:
MASSIMALI | PACCHETTO A – TUTELA MOTOR Le prestazioni previste nei vari pacchetti vengono erogate entro il limite del Massimale indicato in polizza, ovvero pari a €10.000, € 25.000, € 35.000 oppure a € 50.000, per ogni Evento denunciato o caso assicurativo, senza limite di casi per anno. Difesa penale per omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime: il massimale assicurato è pari a 100.000 € (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a 25.000 € o superiore), o 50.000 € (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a 10.000 €). Risarcimento danni: nel caso in cui l’assicurato debba recuperare una lesione fisica conseguente ad incidente stradale superiore a 9 punti per sinistri avvenuti in Italia o una lesione fisica per incidente stradale per sinistri avvenuti nei paesi dove è valida la carta verde, il massimale assicurato è pari a 100.000 € (nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a 25.000 € o superiore), o 50.000 €(nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a 10.000 €). PACCHETTO B - PLUS Le “indennità” descritte nel pacchetto B – Plus prevedono il seguente massimale: - 1.000,00 € per evento, illimitato per anno assicurativo, per Corso recupero punti presso l’Autoscuola e Revisione delle patenti A o B. - 5.000,00 € per evento, illimitato per anno assicurativo, per Corso recupero punti presso l’Autoscuola e Revisione della patente professionale (cat. C ed E) e Certificati di abilitazione professionale. PACCHETTO C – PATENTE PROTETTA La diaria può essere liberamente scelta fra il minimo di € 30 ed il massimo di € 100 al giorno per un periodo che può essere di 90 giorni o 180 giorni. PACCHETTO D – NATANTI Le prestazioni previste in questo pacchetto vengono erogate entro il limite del Massimale indicato in polizza, ovvero pari a € 30.000 per ogni evento denunciato, senza limite di casi per anno. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
PERIODO DI CARENZA | La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la |
garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza (Periodo di carenza). | |
CLAUSOLA DI CONTINUITA’ | Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale sottoscritta anche con altra Compagnia, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
SCELTA DEL LEGALE | Con la formula “Avvocato di libera scelta”, l’Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale. Con la formula “Avvocato del network” l’Assicurato, limitatamente alla fase stragiudiziale, nominerà un avvocato del network della Compagnia. Indipendentemente dalla formula scelta dall’Assicurato, nel caso in cui l’Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest’ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti. |
Pacchetto A - TUTELA MOTOR
§ 21.1- CHE COSA È COPERTO
Il pacchetto Tutela Motor - Pacchetto Base prevede una serie di prestazioni di Tutela Legale. L’assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti di riferimento specificati di seguito che riguardano l’ambito della circolazione stradale e possono far riferimento:
- a mezzi identificati (copertura su targa) - in questa ipotesi le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente autorizzato, del locatore in forza di un contratto di leasing, dei passeggeri trasportati sul veicolo identificato nei casi di incidente stradale che interessano il veicolo assicurato;
- a persone identificate (copertura ad personam) – in questa ipotesi le garanzie operano a favore di tale persona, del proprietario e dei passeggeri trasportati sul veicolo identificato nei casi di incidente stradale che interessano il veicolo condotto dall’assicurato.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate a favore unicamente dell’Assicurato/Contraente.
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
1. L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. E’ compreso il caso di costituzione di parte civile nell’ambito di un procedimento penale.
Il massimale viene elevato a € 50.000 (cinquantamila) nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con il massimale di
€10.000 e in tutte le altre ipotesi viene elevato ad €100.000 (centomila) nei seguenti casi:
- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti avvenuti in Italia,
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati dove è valida la carta verde sempreché il foro competente si trovi in questi territori.
2. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo indicato in polizza. La presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su targa e se il valore in lite è superiore ad € 200,00.
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. E’ compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
4. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime (ex art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p.) la difesa penale viene garantita con il massimale aumentato ad € 50.000 (cinquantamila) nel caso in cui la polizza sia stata acquistata con il massimale di € 10.000 e in tutte le altre ipotesi viene elevato ad €100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo.
La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all’assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell’assicurato sono sospese e condizionate alla
successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all’assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.
5. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. A richiesta dell’assicurato e con la corresponsione di adeguata garanzia di solvibilità, viene corrisposto un anticipo per queste spese legali nel limite di €5.000 (cinquemila) se acquistato il massimale di € 10.000; in tutte le altri ipotesi viene corrisposto un anticipo di €15.000 (quindicimila).
Global Assistance s.p.a. non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:
- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l’Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale fino ad €5.000 (cinquemila) se
6. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
7. Anticipo cauzione penale
acquistato il massimale di € 10.000; in tutte le altri ipotesi viene corrisposto un anticipo di €15.000 (quindicimila). Tale anticipo verrà corrisposto previa acquisizione da parte della Società di adeguata garanzia.
irrogato in seguito ad
8. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
9. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente
incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
10. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad € 200 (duecento) e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In quest’ultimo caso è previsto un sottolimite di massimale di €1.000 (mille).
11. Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo (la presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su veicolo).
Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora, debbano presentare opposizione avanti all’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. In quest’ultimo caso è previsto un sottolimite di massimale di €1.000 (mille).
12. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell’opposizione vengono rimborsate soltanto ove l’azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata
in giudicato in sede penale. In quest’ultimo caso è previsto un sottolimite di massimale di € 5.000 (cinquemila).
13. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazioni di punti comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
Pacchetto B - PLUS
§ 21.2- CHE COSA È COPERTO
Le indennità previste nel Pacchetto B sono relative al ramo Perdite Pecuniarie e saranno corrisposte se le garanzie sono richiamate in polizza e se regolarizzato il relativo premio.
Indennità garantite dal Pacchetto B - Plus
Ad integrazione di quanto previsto nel Pacchetto A -Tutela Motor la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:
1. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente e della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, sottratti all’Assicurato. Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è valida per gli Assicurati individuati all’art. 14 solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.
2. Rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione della Patente e della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell’Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
Qualora la polizza sia stipulata su veicolo, la garanzia è valida per gli Assicurati individuati all’art. 1 solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all’azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.
Pacchetto C - PATENTE PROTETTA
§ 21.3 - CHE COSA È COPERTO
Le indennità previste nel Pacchetto C – Patente Protetta sono relative al ramo Perdite Pecuniarie e saranno corrisposte se le garanzie sono richiamate in polizza e se regolarizzato il relativo premio.
Indennità Xxxxxx patente di guida (esclusa patente nautica)
Ad integrazione di quanto previsto dal Pacchetto A - Motor completo di quanto previsto dal Pacchetto B - Plus, la copertura viene estesa anche alle garanzie ritiro, sospensione e revoca della patente di guida che dovranno essere espressamente richiamate in polizza e saranno operative soltanto se pagato il relativo premio e soddisfatta la condizione che prevede che le parti si diano reciprocamente atto che il rischio assicurato è sottoposto alle seguenti condizioni:
A. La diaria sarà corrisposta esclusivamente a favore dell’Azienda/Datore di lavoro Contraente del presente Contratto presso i quali opera l’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare del Documento di Guida assicurato e oggetto del provvedimento di sospensione o individuato al momento dell’infrazione quale conducente di un veicolo assicurato;
B. La guida di veicoli da parte dell’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare del Documento di Guida assicurato e oggetto del provvedimento di sospensione o identificato al momento dell’infrazione quale conducente di un veicolo assicurato, è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività lavorativa cui l’autore medesimo è adibito presso l’Azienda/Datore di lavoro, beneficiari della diaria prevista in polizza.
Il Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società qualora i rischi assicurati subiscano variazioni incidenti sulle condizioni descritte sopra ai punti A e B.
La Società garantisce alle Persone Assicurate le stesse garanzie del pacchetto A Tutela Motor completa del Pacchetto B Plus e la corresponsione della diaria indicata in polizza, secondo le modalità previste al successivo Art. 23 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro / decadenza, per la durata massima indicata in polizza, del rischio del ritiro temporaneo, sospensione o revoca del Documento di Guida e/o del Certificato di Qualificazione del Conducente in esecuzione di provvedimento dell’Autorità italiana in conseguenza diretta ed esclusiva di:
- incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona;
- sospensione del Documento di Guida da parte dell’Autorità Italiana dovuta a una o più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della copertura assicurativa, alle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada.
§ 21.3.1 - DELIMITAZIONI
1.Qualora una Autorità straniera disponga il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per il proprio territorio, la diaria verrà corrisposta al 50% rispetto all’importo della diaria indicata in polizza.
2.Quando la sospensione del Documento di Guida è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, la diaria convenuta sarà proporzionalmente ridotta.
3.Qualora l’Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in polizza.
4.Per i neopatentati verrà comunque corrisposta una diaria ridotta del 30% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza. 5.Le diarie da sospensione del Documento di Guida non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea sospensione di più documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.
0.Xx caso di revoca della patente di guida la diaria indicata in polizza sarà corrisposta al 50%.
0.Xx precisa che, qualora la sospensione della patente sia conseguenza della violazione dell’art. 189 c.d.s. e cioè siano stati superati i limiti di velocità di oltre 60 km/h, la diaria verrà corrisposta al massimo per 90 gg.
Pacchetto D - NATANTI
§ 21.4 - CHE COSA È COPERTO
L’assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti di riferimento specificati di seguito che riguardano l’ambito della navigazione e possono far riferimento:
- a natanti identificati (copertura su targa) - in questa ipotesi le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati di tale natante;
- a persone identificate (copertura ad personam) – in questa ipotesi le garanzie operano a favore di tale persona, del proprietario e dei trasportati del natante condotto dall’assicurato.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate a favore unicamente dell’Assicurato/Contraente.
Per i natanti di lunghezza non superiore ai 10 m. identificati in polizza le garanzie valgono per le seguenti prestazioni e sono prestate a favore del Contraente/Assicurato:
1. l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla navigazione da diporto o alla giacenza in acqua del natante da diporto. La presente garanzia opera anche nel caso in cui il conduttore del natante risulti in stato di ebbrezza.
2. Controversie contrattuali con la Compagnia di assicurazione di RC del natante assicurato per presunte inadempienze proprie o di controparte, purchè il valore in lite sia superiore ad € 200 (duecento).
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente nautico, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. (patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
4. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente nautico, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o
sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Global Assistance S.p.A. rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:
- Il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- L’Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
- La Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE
Art. 22 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:
a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti;
b) dolo o colpa grave dei Dipendenti del Contraente, dell’Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Xxxxxxx;
c) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
d) trasporto merci infiammabili o esplodenti;
e) atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
f) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
g) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
h) partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.
L’assicurazione inoltre non è operante qualora il veicolo risulti essere:
a) adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
b) guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
c) guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre il limite di 1,5 g/l, , o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie e ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
d) non omologato;
e) non risulta regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto salvo il caso in cui l’Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti.
Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:
a) in materia fiscale ed amministrativa per la circolazione stradale e per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
- revisione della patente per motivi diversi dall’azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
b) omissione di soccorso;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e) per le vertenze contrattuali con la Società;
f) per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
g) per i casi di adesione a class action.
h) per compravendita di veicoli e/o motoveicoli.
Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
b) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
c) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) Spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
e) L’IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’Assicurato/Contraente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 23 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Società ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:
DENUNCIA DEL SINISTRO | Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, | l'Assicurato deve | |
inviare alla Società, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione | |||
previsti dall’art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito Modulo allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”. Alla denuncia del Sinistro va allegata: - una esaustiva descrizione dell’accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi per la riparazione del mezzo ecc.) - l’anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail (solo se acquistata la Formula Libera scelta del legale) - regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza. Per la richiesta di rimborso delle indennità autoscuola e indennità zero punti, oltre a quanto richiesto nel punto precedente, dovrà essere allegata: - copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite; - documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti; - nonché, quando richiesto, copia della documentazione dell’avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l’operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale nei termini sopra indicati. Dal momento in cui il legale dell’Assicurato o l’Assicurato stesso comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato (se dovute) entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall’Assicurato. | |||
DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO | Per insorgenza del caso assicurativo si intende: 1. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione; 2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione. | ||
DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO | Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. |
Art. 24 – PAGAMENTO DELLE SPESE
Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all’Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all’invio al professionista della relativa certificazione.
In presenza di contemporanea copertura assicurativa del Veicolo con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto
secondo il presente Xxxxxxxxx e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 x.x.
Xxx. 0000 Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti
il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 Avviso all’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI TUTELA MOTOR
Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell’Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: Global Assistance S.p.A. – Area Tutela Legale - Piazza Xxxx, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:
Polizza Tutela Motor n. …………………………… Agenzia …………………………………………………………………..…………..
□Contraente □Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):
………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..…. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….… Recapito telefono: …………………………………………… Indirizzo email: …………………………………………………………………..…... Targa: ………………………… Proprietario: …………………………………………………………………………..………….……………………
DESCRIZIONE DEL SINISTRO:
Data: ……/………/……………. Ora: ……………………….. Località: …..………………………………………………………………………....
Descrizione evento: ……………………………………………………………………………………………………………………………...............
Dati dell’eventuale responsabile: …………………………………………………………………………………………………..............................
AUTORITA’ INTERESSATE E TESTIMONI:
Denuncia presentata presso: ………………………………………………………………………………………………………….………………...
Sede di: ………………………………………………………………………………………………………………. Data: ………/………/…………..
Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico): …………………………………………………………………....…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ASSICURAZIONI SUL MEDESIMO VEICOLO
Compagnia di Assicurazione ………………………………………………………………………………e Numero di polizza: …………………….
RICHIESTE DELL’ASSICURATO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale
□ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Libera scelta del legale)
Avv. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………….CAP ………………….. CITTA’ …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………… MAIL …………………………………………………………………………………………….........
ALLEGATI: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):
□ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..@..........................................................................................
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L’Assicurato dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
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Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:
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• Procedere alla valutazione dei requisiti per l’assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
• Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento avviene nell’ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
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L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
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• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
• A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
• A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
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Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
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