Accordo
Traduzione1
Accordo
0.974.219.1
tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente la cooperazione tecnica, economica, finanziaria e umanitaria
Concluso il 28 marzo 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 febbraio 2004
(Stato 6 febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero e
il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina,
(qui di seguito «le Parti»),
tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
desiderosi di rafforzare questi legami e di sviluppare una cooperazione fruttuosa nei settori tecnico, economico e finanziario,
riconoscendo che questa cooperazione tecnica, economica e finanziaria contribuirà a favorire l’applicazione di riforme politiche, economiche e sociali nella Bosnia- Erzegovina, migliorando così le condizioni di vita della popolazione,
consapevoli che il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina si impegna a perseguire le riforme in modo da istaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralistica basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Clausola generale
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in parti- colare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo2, ispira la politica interna e la politica estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale al pari degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 Scopi
2.1 Le Parti si impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica, economica e finan- ziaria nella Bosnia-Erzegovina. Detti progetti mirano a sostenere le riforme politi-
RU 2005 473
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.101
che, economiche e sociali nella Bosnia-Erzegovina nonché a ridurre i costi economi- ci e sociali del processo di trasformazione.
2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei progetti previsti.
2.3 Il presente Accordo mira parimenti ad agevolare le operazioni di soccorso d’urgenza e di aiuto umanitario che la Svizzera potrebbe svolgere nella Bosnia- Erzegovina su richiesta del Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina.
Art. 3 Forme di cooperazione
Forme
3.1 La cooperazione assume le seguenti forme: cooperazione tecnica; cooperazione economica; cooperazione finanziaria; soccorso d’urgenza; aiuto umanitario.
3.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori e istituzioni multilaterali.
3.3 Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istitu- zioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.
Cooperazione tecnica
3.4 La cooperazione tecnica consiste nel trasferimento di know-how mediante formazione e consulenza; servizi; fornitura di materiale e d’equipaggiamenti neces- sari alla realizzazione dei progetti.
3.5 I progetti realizzati nel quadro della cooperazione tecnica con la Bosnia- Erzegovina contribuiscono a risolvere problemi mirati del processo di trasformazio- ne politica, economica e sociale in questo Paese. Le attività previste tendono in particolare a
– favorire il processo di transizione nell’ambito sociale, sostenendo segnata- mente le reti sociali e la riforma dei servizi sanitari;
– sostenere la transizione del settore economico agevolando parimenti lo svi- luppo del settore privato;
– ripristinare e tutelare l’ambiente naturale, accordando particolare attenzione alla gestione delle risorse idriche;
– promuovere la società civile e il processo di democratizzazione;
– favorire gli scambi scientifici e culturali;
– promuovere un contesto favorevole alla produzione, al commercio e agli investimenti.
Cooperazione economica e finanziaria
3.6 La cooperazione economica e finanziaria può consistere nel finanziamento (donazioni e prestiti o una combinazione di tali forme) di beni e servizi di origine svizzera destinati ai progetti prioritari di infrastruttura che non sono commercial- mente sostenibili.
3.7 Essa può inoltre consistere nell’apporto di servizi e prestazioni finanziarie (prestiti, partecipazioni finanziarie, donazioni o una combinazione di tali forme) allo scopo di promuovere gli investimenti e il commercio.
Soccorso d’urgenza e aiuto umanitario
3.8 Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti alle operazioni svizzere di soccorso e d’aiuto umanitario nella Bosnia-Erzegovina, realizzate caso per caso allo scopo di rispondere ai bisogni urgenti, riconosciuti a livello internazio- nale, della popolazione provata da calamità naturali o da catastrofi di origine umana.
Art. 4 Obblighi
Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti promossi in virtù del presente Accordo, il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina
a) esonera da tasse, dazi doganali e da altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi e il materiale forniti sotto forma di regali dal Consiglio federale sviz- zero nel quadro del presente Accordo;
b) concede gratuitamente le autorizzazioni richieste per l’importazione e l’esportazione degli equipaggiamenti e dei veicoli necessari alla realizzazio- ne dei progetti;
c) concede gratuitamente agli specialisti stranieri incaricati di realizzare i pro- getti previsti nell’ambito del presente Accordo e ai loro familiari, i permessi di lavoro e di soggiorno legalmente richiesti e li esonera dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito e sulla sostanza, come anche dei dazi doganali o altri oneri all’importazione e all’esportazione dei loro beni perso- nali e professionali;
d) autorizza, per le operazioni di pagamento inerenti ai progetti di aiuto finan- ziario, la designazione di agenti finanziari che operano per conto di partner locali, previa intesa tra i partner del progetto corrispondente. Presso detti agenti possono essere aperti conti speciali per i pagamenti in valuta locale e/o la creazione di fondi di contropartita, in conformità con la legislazione della Bosnia-Erzegovina. La destinazione delle somme depositate è di com- petenza delle Parti al progetto in questione;
e) facilita la procedura di trasferimento delle divise estere per i progetti e il per- sonale espatriato;
f) accorda all’Ufficio svizzero di cooperazione e ai suoi rappresentanti che non sono cittadini della Bosnia-Erzegovina, i privilegi e le immunità previsti dal- la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche.
3 RS 0.191.01
Art. 5 Clausola anticorruzione
Le Parti contraenti condividono la preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione la quale minaccia di compromettere la buona gestione degli affari pubbli- ci e un’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo e mette inoltre a repentaglio una giusta e aperta concorrenza fondata sul prezzo e sulla qualità. Per- tanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e convengono in particolare che ogni regalo, offerta, pagamento o vantaggio di qualsi- voglia natura, fatto a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del progetto considera- to, sarà inteso come atto illecito o pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura confi- gura motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del progetto, del bando di concorso o dell’aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge.
Art. 6 Estensione dell’Accordo e applicazione
6.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano
a) ai progetti convenuti tra le Parti;
b) ai progetti convenuti con società o enti di diritto pubblico o privato di cia- scun Paese per i quali le Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno con- venuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del presente Accordo.
6.2 Il presente Accordo si applica retroattivamente ai progetti in elaborazione o in corso di realizzazione prima della sua entrata in vigore.
Art. 7 Autorità competenti, procedure e coordinamento
7.1 Le autorità svizzere competenti a realizzare i progetti di cooperazione tecnica, economica e finanziaria sono
1) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri,
2) la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)4 del Dipartimento federale del- l’economia.
Entrambe queste istituzioni sono rappresentate nella Bosnia-Erzegovina dall’Ufficio svizzero di cooperazione a Sarajevo.
7.2 Le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti a realizzare la cooperazione tecnica sono
1) il Ministero del Commercio esterno e delle relazioni economiche della Bosnia-Erzegovina;
2) il Ministero degli affari civili della Bosnia-Erzegovina;
3) il Ministero dei Diritti dell’uomo e dei rifugiati della Bosnia-Erzegovina;
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
4) il Ministero delle Finanze della Bosnia-Erzegovina.
Da parte della Bosnia-Erzegovina, il coordinamento generale dell’applicazione del presente Accordo è garantito dal Ministero del Commercio esterno e dalle relazioni economiche della Bosnia-Erzegovina.
7.3 Le domande presentate dal Governo della Bosnia-Erzegovina sono trasmesse alle competenti autorità svizzere tramite l’Ufficio svizzero di cooperazione nella Bosnia-Erzegovina. L’Ufficio garantisce inoltre il collegamento tra le autorità della Bosnia-Erzegovina e quelle svizzere per quanto concerne la realizzazione e la prose- cuzione dei progetti.
7.4 Il soccorso e l’aiuto umanitario forniti dalla Svizzera sono di competenza della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri.
7.5 Ogni progetto previsto dal presente Accordo deve essere oggetto di una conven- zione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione espone in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner.
7.6 Per evitare che progetti vengano realizzati in parallelo con altri finanziatori e per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile, le Parti adottano adeguate misure per garantire un coordinamento efficace dell’aiuto internazionale.
7.7 Le Parti si tengono mutuamente informate sui progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. I loro rappresentanti si riuniscono, di comune intesa, a intervalli regolari per valutare l’evoluzione dei programmi di cooperazione tecnica, economi- ca e finanziaria e prendere adeguate misure per apportare miglioramenti. In queste occasioni le Parti possono suggerire modifiche nei settori di cooperazione sopra indicati o procedure che tengano conto dei risultati della valutazione.
Art. 8 Modifica e composizione delle controversie
8.1 Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere effettuata per scritto con l’accordo delle Parti.
8.2 Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica le controversie che posso- no risultare dall’applicazione del presente Accordo.
Art. 9 Entrata in vigore e denuncia
9.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate l’adempimento di tutte le procedure necessarie nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo entra in vigore dal momento della firma per un tempo limitato in virtù della legislazione interna delle due Parti e rimane in vigore per una durata di cinque anni, dopo di che sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti previo avviso scritto di sei mesi.
9.2 Se i principi fondamentali a cui fa riferimento l’articolo 1 non sono rispettati, ciascuna Parte ha il diritto di adottare adeguate misure. Salvo urgenza particolare, la Parte che prende questa misura fornisce all’altra Parte tutte le informazioni necessa-
rie a un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione. Nella scelta delle misure da adottare sarà data la priorità a quelle che perturbano meno l’applicazione di accordi specifici derivanti dal presente Accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate all’altra Parte. Su richiesta di quest’ultima, dette misure possono essere oggetto di consultazioni.
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione corrette del presente Accordo, le Parti convengono che sussiste «urgenza particolare» ai sensi dell’articolo 9.2 qualora una delle due Parti trasgredisca gravemente uno dei principi o degli obiettivi specificati nell’articolo 1 del presente Accordo.
9.3 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo riman- gono applicabili ai progetti convenuti prima della denuncia.
Fatto a Sarajevo il 28 marzo 2003, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxx
Per il Consiglio dei Ministri della Bosnia–Erzegovina:
Mila Gadzic