Rinnovo CCNL ApL
giugno 2018
14/07/2018
12/08/2018
21/12/2018
Decreto Legge conversione in Legge
Ti presentiamo le modifiche introdotte in tema di contratti a termine e somministrazione di lavoro dal Decreto Legge n.87/2018 entrato in vigore in data 14/07/2018 e convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
Le disposizioni previste si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Durata massima
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (CTD+STD o solo CTD/STD) tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 24 mesi (salvo disposizioni diverse dei contratti collettivi).
Raggiunto tale limite non è più possibile proseguire con CTD.
Sulla possibilità di proseguire con STD i nostri consulenti saranno lieti di fornirti il nostro supporto.
Causale obbligatoria in questi casi:
• per contratti iniziali o prorogati oltre ai 12 mesi
• in caso di rinnovo indipendentemente dalle durate contrattuali
Massimo 4 proroghe totali
per tutti i contratti stipulati con la stessa persona
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(CTD)
STOP & GO obbligatorio
• 10 giorni di calendario in caso di contratto di durata fino a 6 mesi
• 20 giorni di calendario in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi
Aggravio contributivo INPS
dello 0,5% dal primo rinnovo e per ciascun rinnovo
Limiti quantitativi del 20%
sul totale degli assunti a tempo indeterminato
(salvo quanto disposto dal contratto collettivo applicato dall’azienda)
Diritto di precedenza
per le assunzioni a Tempo Indeterminato (se il lavoratore con Contratto a Tempo Determinato ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine precedenti)
Le caratteristiche distintive della Somministrazione a Tempo Determinato, che continua ad essere più flessibile del Contratto a Tempo Determinato, sono:
Durata massima
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (CTD+STD o solo CTD/STD) tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 24 mesi (salvo disposizioni diverse dei contratti collettivi).
Raggiunto tale limite non è più possibile proseguire con CTD.
Sulla possibilità di proseguire con STD i nostri consulenti saranno lieti di fornirti il nostro supporto.
SOMMINISTRAZIONE
6 o 8 proroghe per contratto
• 6 proroghe per ogni contratto nell’arco temporale di 24 mesi
• In alcuni casi specifici è possibile fare 8 proroghe per ogni singolo contratto
In caso di sostituzione di personale assente è possibile prorogare sino al rientro della persona assente senza vincoli sul numero di proroghe.
In tutti e tre i casi elencati, la durata massima del contratto, comprese le proroghe, è di 24 mesi.
Nessun STOP & GO
il periodo di interruzione tra contratti non si applica per i contratti di somministrazione
A TEMPO DETERMINATO
(STD)
Nessun diritto di precedenza
non è previsto un diritto di precedenza del lavoratore per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati sono esenti da limitazioni quantitative i contratti di somministrazione che prevedono l’assunzione di soggetti definiti “svantaggiati o molto svantaggiati”
Limiti quantitativi del 30%
sul totale degli assunti a tempo indeterminato
(salvo quanto disposto dal contratto collettivo applicato dall’azienda). Il limite è previsto per la sola somministrazione e/o come cumulo con i contratti a tempo determinato diretti (i quali hanno un limite del 20% sul totale degli assunti a tempo indeterminato)
Causale e aggravio contributivo
si applicano le stesse regole previste per il Contratto a Tempo Determinato. La causale di utilizzo è riferita esclusivamente ad un’esigenza dell’utilizzatore
Attenzione: In caso di assunzione del lavoratore a Tempo Indeterminato da parte dell’agenzia la maggior parte delle limitazioni introdotte non sono applicabili, anche a seconda del tipo di servizio erogato all’utilizzatore. Richiedici un contatto per valutare la soluzione migliore per la tua azienda.
LE ATTIVITÀ STAGIONALI
Per le attività stagionali sia con Contratto a Tempo Determinato che tramite Somministrazione a Tempo Determinato non si applicano le regole sulla durata massima, sulla causale e sullo Stop & Go. Nel caso in cui l’attività stagionale sia elencata nel DPR n.1525/1963 non si applica l’aggravio contributivo INPS dello 0,5%.
Con l’entrata in vigore di queste novità lo scenario risulta più complesso e le variabili da tenere in considerazione sono molteplici: per questo puoi affidarti ad un nostro consulente sul territorio per un’analisi completa delle tue necessità e per valutare soluzioni personalizzate nel rispetto della normativa.
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Infografica realizzata e aggiornata da Adecco Italia S.p.A nel mese di Gennaio 2019
Aut.Min 1100-SG del 26.11.2004
Decreto Dignità e lavoro, semplicemente
Decreto Dignità e lavoro, semplicemente