PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° _ REP. N° CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A “1°
LOTTO – 2° STRALCIO - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2015.
CUP G17H14000280003 - CIG IMPORTO CONTRATTUALE EURO =.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici il giorno ( ) del mese di , in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Xxxxxx, 32.
Davanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Mantova, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);
2) Sig. , nato a , il e
, con sede a
, in , che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di , al n° (P. IVA
), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”. Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto
pubblico, quanto segue:
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi al “1° Lotto – 2° Stralcio - Interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - anno 2015”, per l’importo complessivo di € 1.000.000
=, di cui € 749.754,80 = per lavori a base di gara, € 18.743,87 = per oneri
della sicurezza ed € 231.501,33=per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con determinazione dirigenziale n. del ,
efficace dal , è stato approvato preliminare Avviso di Indagine di mercato volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva gara, per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in questione, da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine generali, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2015, nonché dei necessari requisiti di qualificazione ex art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; con la medesima determinazione dirigenziale sono stati altresì riapprovati, a seguito
della sopravvenuta normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs.
n. 50/2016, il Capitolato Speciale d’Appalto nonché lo Schema di Contratto;
- che con determinazione dirigenziale n. del ,
efficace dal , è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 lett. C) del
R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 ed aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con medesima determinazione dirigenziale, è stato approvato lo schema di lettera invito nonché l’elenco delle Ditte da invitare, individuate sulla base dell’indagine di mercato effettuata previa pubblicazione del suddetto Avviso esplorativo;
- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore della Ditta , che ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € =, oltre a €
= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €
=, dando atto che, come previsto dalla lettera invito, il ribasso di gara sarà interamente utilizzato per lavori complementari, secondo le priorità inserite nel progetto dell’intervento, fino alla concorrenza
dell’importo complessivo del ribasso stesso, per un totale di € _= da tenere all’atto della stipulazione del contratto, come da verbale della seduta di gara svoltasi in data ;
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia, e disposta l’aggiudicazione definitiva;
- che, in data , la Ditta , per mezzo del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
- che con nota prot. N° della Provincia di Mantova ha avanzato richiesta di comunicazioni antimafia nei confronti della Xxxxx
, alla Prefettura competente come previsto dall’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- che la Prefettura di Mantova ha comunicato, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra citata, nonché dei relativi amministratori non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
- preso atto che, in data , il responsabile del
procedimento ed il legale rappresentante della Ditta
, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
AR. 2 - Oggetto del contratto
Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce alla Ditta , con sede a _, in , che per mezzo del Legale Rappresentante Sig. accetta, l’appalto dei lavori relativi al 1° Lotto – 2°Stralcio - Interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza provinciale - anno 2015.
L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
ART. 3 – Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro
), di cui € = (comprensivo degli oneri per la sicurezza) per lavori a base di gara ed €
= (comprensivo degli oneri per la sicurezza) per ulteriori lavori utilizzando interamente il ribasso di gara offerto, determinato nella misura del %, così come risulta da offerta economica, allegata al
presente contratto sotto la lett. a).
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto
L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’Elenco prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. “b” e “c”.
Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
b) Gli elaborati grafici progettuali;
c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
e) Le polizze di garanzia;
ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore
Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede l’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Xxxxxx n° 32.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
ART. 6 - Consegna dei lavori
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.
ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio
di direzione dei lavori.
ART. 8 - Garanzia definitiva
Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. , rilasciata dalla
, emessa in data , per l'importo garantito di €
=, (diconsi Euro ).
Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.
ART. 9 - Danni
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori redigendo procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore
stesso.
ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso i terzi.
L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n.
rilasciata dalla , con decorrenza , a copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La somma assicurata a copertura è pari a € =, corrispondente
all’importo del contratto.
La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00=.
Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato
Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.
Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.
Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto.
ART. 12 - Difetti di costruzione
Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.
In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.
ART. 13 - Verifiche e controlli
La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.
Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.
ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .
L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla fattispecie in virtù della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.
I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:
CUP G17H14000280003 - CIG
Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
Art. 16 – Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro
nel settore delle costruzioni
In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Provincia di Mantova l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.
ART. 17 - Tutela dei lavoratori
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 18 – Assunzioni obbligatorie
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
Oppure
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 20 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere
L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di 38 (trentaotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
I lavori previsti nel progetto complementare, se economicamente
eseguibili, dovranno essere ultimati entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.
Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui
innanzi.
ART. 21 - Penali
Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il
contratto.
ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto.
ART. 23 - Piani di Sicurezza
Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
ART. 24 – Subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:
……………………….
L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.
ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
ART. 26 - Regolare esecuzione
Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.
Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.
Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.
ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto
E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.
ART. 28 - Definizione delle controversie
Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia.
Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.
Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M.
145/2000.
ART. 30 - Norma di rinvio
L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.
Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel
D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice
Civile.
Art. 31 – Trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, Xxxxxxx.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Pagamenti;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.
LA DITTA APPALTATRICE
Sig.
* * * *
Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e c), formati in origine
su supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22,
commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° pagine a video.
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
LA DITTA APPALTATRICE IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Indizio