GARA N°577/09
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DI PUBLIACQUA S.p.A..
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GARA N°577/09
Foglio di Condizioni e Specifiche Tecniche
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La Gara d’Appalto è finalizzata alla stipula di una Convenzione per la fornitura di anidride carbonica liquida, avente le specifiche di qualità successivamente indicate, per gli impianti di potabilizzazione nei comuni gestiti da Publiacqua S.p.A, meglio specificati nell’elenco allegato.
Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO E CONSISTENZA DELLE FORNITURE
L’ importo triennale a base d’asta è stabilito in € 163.200,00
(centosessantatremiladuecento/00), al netto dell’I.V.A., ulteriormente quantificati in € 120.000 per la fornitura del prodotto ed € 43.200 per la voce noleggi.
Gli importi indicati si intendono comprensivi delle spese di trasporto e delle quote mensili. La fornitura è prevista nella forma del lotto unico.
L’importo di aggiudicazione è assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà di Publiacqua all’utilizzazione anche parziale dell’importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il fornitore, pertanto, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto.
Il quantitativo mensile medio presunto che si prevede di consumare è di Kg 32.000 (trentaduemila). Tuttavia, stante la variabilità in qualità e quantità dell’acqua trattata presso gli impianti, non può essere indicato e garantito il quantitativo (e di conseguenza l’importo) minimo annuale delle forniture.
Il prezzo offerto dovrà essere dichiarato fermo per ogni anno convenzionale e dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto, delle quote mensili di comodato dei serbatoi e dei relativi accessori, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
Art. 3 - Durata della Convenzione
La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), salvo disdetta scritta che, alla fine del primo anno convenzionale, potrà essere data esclusivamente da parte di PUBLIACQUA S.p.A con almeno 1 (uno) mese di anticipo.
La Convenzione decorrerà dalla data di stipula dopodiché, al termine dei tre anni, si intenderà decaduta e priva di ogni effetto, anche se non preceduta da disdetta.
Publiacqua si riserva, nei limiti dell’importo residuo o per un ulteriore 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione – aumento che Publiacqua stessa potrà autorizzare qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o opportuno –, la facoltà di prorogare la convenzione per ulteriori 6 (sei) mesi,
mediante semplice richiesta scritta, con almeno un mese di preavviso. Nel caso in cui Publiacqua non si avvalesse della suddetta facoltà, la Convenzione si intenderà comunque decaduta e priva di ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che la Ditta possa pretendere compenso alcuno.
Art.3 bis – Subappalto
L’affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La Ditta Aggiudicataria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico del prodotto.
Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali e comminatorie.
Art. 4 - Modalità e tempi di fornitura
La consegna del prodotto verrà eseguita presso gli impianti, di cui ogni Ditta Concorrente dovrà dichiarare in fase di offerta di aver preso visione, sia per gli accessi e sia per le questioni tecniche.
Il prodotto dovrà essere travasato nel serbatoio fornito in comodato dalla Ditta Convenzionata. Il volume del serbatoio fornito (del tipo verticale) dovrà consentire un’autonomia minima di almeno 2 settimane.
Le forniture potranno pertanto essere programmate con frequenza massima quindicinale. In alternativa i rifornimenti dovranno essere eseguiti di volta in volta su richiesta telefonica o via fax da parte del Committente, entro 48 ore dall’ordine (esclusi festivi).
Anche nel caso di accordo per rifornimenti programmati, la Ditta Convenzionata è comunque impegnata ad eseguire eventuali forniture straordinarie entro 48 ore dalla richiesta, senza compensi aggiuntivi.
Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale del Committente e in orari compatibili con l’orario di lavoro di cui sotto, in vigore presso l’impianto.
- lunedì al giovedì dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00;
- il venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,30.
Ogni Ditta Concorrente dovrà inoltre dichiarare se intende avvalersi della collaborazione di terzi (esclusivamente per il trasporto e lo scarico dei prodotti). In caso affermativo dovranno essere indicate nel dettaglio tutte le generalità. In caso di cambiamento dei terzi trasportatori durante la validità della Convenzione, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Committente.
Resta comunque inteso che, nel caso in cui la ditta decida di avvalersi di terzi per il trasporto e lo scarico del prodotto, ogni responsabilità come meglio definite dai successivi artt. 7 e 9 (sia in materia di sicurezza che per la qualità del prodotto fornito), ricadrà direttamente sulla ditta aggiudicataria.
Art. 5 - Qualità e provenienza del prodotto fornito
In fase di offerta ogni Ditta Concorrente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla gara:
1) l’origine del prodotto La CO2 fornita dovrà essere di origine geotermica (naturale). Dovranno inoltre essere dichiarati i valori standard relativi al titolo, acidità, contenuto di sostanze riducenti e delle impurezze (O2, CO, Residuo Organico non volatile, altri);
2) il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di produzione del prodotto fornito;
3) il luogo (o i luoghi se più di uno) e le modalità di stoccaggio del prodotto fornito;
4) che il prodotto fornito è conforme a quanto previsto dalla norma UNIEN 936:2000 “Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano-Diossido di carbonio”;
5) che il prodotto fornito risponde al requisito di additivo alimentare E290, secondo le indicazioni contenute nella direttiva europea 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
6) che il prodotto fornito non contenga altri componenti o impurezze che influenzino la classificazione del prodotto (n° CAS 00000-00-0 e n° CEE: 204-696-9).
7) che la concentrazione nel prodotto fornito è superiore a 99,7% (%V/V);
8) che le modalità di trasporto, in particolare i veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto saranno mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere il prodotto da fonti di contaminazione e non siano utilizzati per il trasporto di materiale diverso da CO2 e con le stesse caratteristiche di qualità.
Art. 6 - Verifica quantità e qualità delle forniture
Controllo quantità
Di regola il controllo dei quantitativi forniti sarà eseguito mediante pesatura presso una bascula abilitata o di proprietà di Publiacqua SpA. In alternativa potrà essere concordato (previe verifiche di affidabilità) di utilizzare l’indicatore di riempimento del serbatoio o il misuratore dell’autocisterna.
Controllo qualità
Il Committente si riserva di controllare presso il proprio laboratorio, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità del prodotto fornito.
La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza del prodotto alle caratteristiche di cui all’art.5.
Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della verifica, un campione del prodotto
suddiviso in N°4 aliquote così destinate:
➢ 2 aliquote (N°1 e N°2) saranno inviate all’Area Controllo Ricerca e Sviluppo di Publiacqua S.p.A.;
➢ 1 aliquota (N°3), denominata contro-campione, sarà sigillata e conservata presso il laboratorio del Committente, tenuta a disposizione per eventuali contraddittori che verranno eseguiti a cura dell’Area CRS di Publiacqua alla presenza di un rappresentante del fornitore;
➢ 1 aliquota (N°4) verrà consegnata alla Ditta Fornitrice per proprie eventuali verifiche analitiche.
La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.
I campioni potranno essere prelevati, a discrezione del Committente, in un momento qualsiasi del travaso (all’inizio, quando è stato eseguito parte del travaso o alla fine).
Nel caso non sia disponibile il bocchettone di presa il trasportatore dovrà provvedere, con un idoneo recipiente (in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità) al prelievo.
La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato (Art.9), potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte del Committente.
Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta Fornitrice.
La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del
campione destinato alla Ditta fornitrice, comporteranno l’accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate dal Committente e delle relative penali che verranno applicate.
Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Publiacqua ne darà, entro 10 (dieci) giorni solari dall’accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo fax alla Ditta. Quest’ultima dovrà presentare per iscritto al Committente l’eventuale contestazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all’applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito). In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l’ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.
Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle
specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.
Il Committente comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente il Committente dall’analisi di riscontro e darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste.
Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale del Committente di visionare gli stabilimenti di produzione, di rifornimento e di stoccaggio della Ditta Fornitrice.
Art. 7 - Oneri - Autorizzazioni - Sicurezza
Sono a carico della Ditta Convenzionata i seguenti oneri e obblighi:
a) fornitura, installazione, manutenzione (quando eventualmente necessario sostituzione) per tutta la durata della convenzione, presso l’impianto, di idoneo serbatoio di contenimento del tipo verticale, completo di condotta di alimentazione fino al punto di consegna, riduttore, misuratori, evaporatore, pannello di controllo con flussimetro e misura di livello con uscita 4-20mA, segnali di allarme (contatti puliti) per l’acquisizione sul nostro sistema di supervisione e quant’altro necessario;
b) fornitura della documentazione attestante che le apparecchiature rispondono alle norme di sicurezza;
c) Indicazione (già in offerta) delle dimensioni e caratteristiche del serbatoio e degli accessori (segregazioni, protezioni, ecc.) per il dimensionamento della piazzola di appoggio; compreso le eventuali forniture elettriche e/o di acqua (utilities) da predisporre a cura del Committente
d) per i serbatoi di capacità superiore a 3.000 litri dovrà essere fornita la documentazione e le certificazioni previste ai fini della normativa antincendio;
e) fornitura della documentazione attestante la propria idoneità tecnica e legale allo svolgimento di tutte le attività previste dalla Convenzione; in particolare dovrà essere documentata l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi;
f) stipula (o dichiarazione di impegno alla stipula) di una polizza assicurativa che copra i danni (a persone o cose) che potrebbero essere provocati dalle apparecchiature di proprietà della Ditta Convenzionata o dal proprio personale nelle operazioni di rifornimento e di manutenzione; l’importo minimo di copertura dovrà essere di € 500.000,00 (cinquecentomila//00).
g) Corso operatore, prima della messa in servizio, ripetuto almeno tre volte per il personale di conduzione dell’impianto
Le prestazioni dovranno comunque essere sempre eseguite nel rispetto del Codice Stradale e delle norme di sicurezza con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 31/08.
La Ditta Fornitrice rimane in ogni caso responsabile in proprio della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti del Committente.
Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
In fase di presentazione dell’offerta, ogni Ditta Concorrente dovrà dichiarare:
➢ di possedere le necessaria struttura organizzativa, le capacità tecniche ed economiche, nonché le autorizzazioni legali previste, per eseguire le forniture oggetto dell’appalto;
➢ di essere a conoscenza dell’ubicazione e conformazione dell’ impianto oggetto della fornitura e delle eventuali difficoltà di accesso ed operative, senza per questo chiedere alcun compenso supplementare rispetto ai prezzi di appalto;
➢ dichiara di essere in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 o di certificazione ambientale secondo le norme della serie UNI EN ISO 14000, rilasciata da Enti o Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI XXX XX 00000.
L’offerta economica verrà espressa divisa in 2 voci distinte:
➢ quota fissa mensile per il punto di consegna.
➢ Il prezzo per unità di misura €/Kg (euro per chilogrammo) ed il prezzo complessivo della fornitura dell’ossigeno, su base mensile;
I prezzi di cui sopra saranno comprensivi di tutti gli oneri previsti a carico della Ditta Fornitrice.
Le forniture verranno aggiudicate alla Ditta che offrirà il prezzo più basso risultante dalla somma delle quote mensili e dei costi di fornitura calcolati per i quantitativi di consumo previsti mensilmente.
Art. 9 - Penalità - Risoluzione del Contratto
Il prodotto fornito dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche stabilite all’art.5; la Ditta risponderà di ogni danno che potrà essere provocato all’azienda per forniture che non corrispondano alle caratteristiche richieste. L’azienda avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare penalità pecuniarie corrispettive al danno subito, respingere la merce, sospendere i pagamenti e risolvere il contratto lasciando salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o azione spettante per il risarcimento dello stesso.
In particolare:
a) qualora, a seguito dei controlli di cui all’Art. 6, venisse riscontrata una non conformità del prodotto tale da causare solo un danno economico per il Committente, verrà applicata una riduzione del prezzo della fornitura pari al 25% (venticinque per cento) del valore della stessa.
b) se la non conformità sarà tale da non consentire l’utilizzo del prodotto, la Ditta Fornitrice, salva l’applicazione della penale di cui sopra ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dal Committente, dovrà provvedere a propria cura e spese a ritirare o smaltire il prodotto fornito. In questo caso la ditta sarà tenuta, entro 48 h dalla notifica della non conformità, a liberare il serbatoio dal prodotto non conforme e, contestualmente, provvedere all’immediato reintegro con la quantità corrispondente dell’ultima fornitura.
Il ripetersi di forniture non conformi, il mancato rispetto dei tempi di consegna, l’affidamento in subappalto non autorizzato della fornitura ed altre inadempienze che facessero ritenere il servizio non soddisfacente, saranno motivo di risoluzione del Contratto da parte del Committente.
In caso di risoluzione contrattuale l’impresa aggiudicataria garantirà per un periodo massimo di tre mesi e, comunque entro il termine stabilito per la scadenza del contratto (art.3 del CSA), il comodato dei serbatoi e dei relativi accessori al prezzo indicato in offerta.
Consegne superiori ai tempi massimi di cui all’art. 4, comporteranno una penalità giornaliera pari al 2% del valore della fornitura. Trascorsi 7 (sette) giorni solari dalla data massima di consegna Publiacqua, oltre alla penale applicata, si riserva il diritto di approvvigionarsi presso altra ditta a prezzo di mercato, addebitando alla ditta aggiudicataria i maggiori costi eventualmente sostenuti e le relative spese senza che questa possa elevare eccezione alcuna; nel caso predetto Publiacqua si impegna a fornire a richiesta della ditta aggiudicataria la documentazione dell’acquisto fatto in mora.
Art. 10 – Aggiornamento dei prezzi
I prezzi contrattuali rimarranno invariati per tutta la durata della convenzione.
Su richiesta presentata per iscritto dalla Ditta Convenzionata almeno 4 mesi prima della fine del primo anno convenzionale, i prezzi (della sola anidride carbonica) potranno essere adeguati in base agli indici ISTAT inerenti l’attività di pertinenza; il Committente si riserva di accettare la richiesta di revisione proposta dalla Ditta aggiudicataria. In caso di mancato accordo su tale aspetto le parti potranno risolvere il rapporto.
Art 11 - Cauzioni
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto. La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.385/93 e dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 del Codice Civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per l’intera durata della convenzione; la S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione.
Art 12 - PAGAMENTI
Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua
S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte.
Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T.
La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio.
La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze.
In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.
È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
Art. 13 – Spese
Ad eccezione dell’I.V.A., a carico del Committente, ogni spesa derivante dalla presente fornitura sarà a totale carico del fornitore.
Art 14 – TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la Società della costituzione in mora della Ditta aggiudicataria, la quale, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Firenze.
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in fattura.
Art 15 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente Appalto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Schema da utilizzare per formulare l’offerta
Impianto | Anidride Carbonica | Volume serb. | n° riempimenti/triennale | Kg. consumo triennale | Costo (€/Kg) | Totale | Noleggi | Costo mensile noleggio | Costo mensile Anidride | |
Anconella | X | 8.000 | 12 | 113.500 | 0,104 | 11.804,00 | 14.400,00 | |||
GRANDI | ||||||||||
IMPIANTI | Mantignano | X | 5.000 | 42 | 216.000 | 0,104 | 22.464,00 | 7.200,00 | ||
TOTALE | 34.268,00 | 21.600,00 | ||||||||
PRATO E PISTOIA | Osmannoro | X | 8.000 | 96 | 768.900 | 0,104 | 79.965,60 | 14.400,00 | ||
TOTALE | 79.965,60 | 14.400,00 | ||||||||
MUGELLO VALDISIEVE E VALDARNO | Pontassieve Molin del Piano | X X | 4.000 1.500 | 6 21 | 23.500 32.000 | 0,104 0,104 | 2.444,00 3.328,00 | 3.600,00 3.600,00 | ||
TOTALE | 5.772,00 | 7.200,00 | ||||||||
120.005,60 | 43.200,00 |