UNIFGCLE - Prot. n. 0007792 - II/6 del 05/02/2021 - Delibera Senato Accademico n. 64/2021
Dipartimento di Economia
“Università”, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Economia, xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede di Xxx X. Xxxxxxx, x. 0 – 00000, Xxxxxx autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del …………………….
Società Gasdotti Italia S.p.A., in seguito denominata “SGI”, con xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, CF/P.IVA 04513630964, rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Milano il 09/08/1964, legittimato alla firma del presente atto in qualità di procuratore nominato con atto del 05/05/2009;
INNOVAGRITECH srl con sede legale in Foggia, viale Xxxxxxxx n. 1, CF/P.IVA 03876110713, rappresentata dal Presidente del Cda Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Foggia il 19/03/1984, legittimato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2020;
- Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- SGI ha tra le finalità statutarie, l’attività di trasporto e dispacciamento di idrocarburi liquidi e gassosi di qualsiasi genere, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti per il trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi di qualsiasi genere, la presentazione di servizi tecnici connessi alle attività sopra elencate con particolare riferimento all'installazione, assistenza e manutenzione dei predetti impianti;
- INNOVAGRITECH srl ha, tra le finalità statutarie, l’obiettivo di rispondere al fabbisogno di innovazione nei territori rurali anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche. La Società Innovagritech srl è prevalentemente impegnata nello sviluppo e nell'erogazione di servizi innovativi e nel trasferimento tecnologico, con particolare riferimento al settore agro-alimentare.
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che SGI E INNOVAGRITECH possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
UNIVERSITA’, SGI E INNOVAGRITECH, di seguito denominate anche “le Parti”,
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente, senza vincolo di esclusiva e secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione per l’attuazione di attività di ricerca applicativa nell’ambito dello sviluppo della filiera agro-energetica del biometano nella provincia di Foggia, mettendo anche a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie, nonché la promozione delle attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio legate alla tematica del biometano.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e
riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e SGI E INNOVAGRITECH si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Unifg: prof.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx SGI: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Innovagritech: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni),
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università.
La presente Convenzione non comporta oneri, compensi , rimborsi spese a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 2 che individueranno la/ e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa
verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. Il presente Accordo non crea alcun vincolo di tipo associativo o societario tra le Parti, che restano autonome.
La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.
Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
L’attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l’attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l’avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, restano ferme le disposizioni e delle norme vigenti in materia e delle norme del vigente Regolamento Brevetti di Ateneo: in particolare agli xxx.xx 3, 4 e 5, e agli xxx.xx 7 e 8.
Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informati sui risultati che possono essere raggiunti nel corso delle attività. Le parti convengono, e per esse, i dipendenti, nonché i collaboratori delle medesime, che osserveranno la massima riservatezza e segretezza in merito a fatti, informazioni, documenti e cognizioni relativi alle innovazioni tecnologiche generate da ricerche comuni, suscettibili di brevettazione. Le parti si impegnano, e si impegneranno anche tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
L’obbligo di riservatezza perdurerà in capo alle Parti fino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto a nome (anche) dell’università o di suoi aventi causa. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, restano ferme le disposizioni delle norme vigenti in materia. In particolare le disposizioni dell’art. 6 del vigente Regolamento Brevetti di Ateneo.
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di SGI e INNOVAGRITECH assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso SGI e INNOVAGRITECH.
Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di SGI E INNOVAGRITECH ospitati nei locali dell’Ateneo.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),
d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di SGI E INNOVAGRITECH sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
SGI E INNOVAGRITECH garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dalle altre Parti e in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.
I contraenti SGI E INNOVAGRITECH dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare, e si impegnano a far rispettare, le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione..."
Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.
Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere noto sui propri siti istituzionali la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di FOGGIA per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma
D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Foggia - autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2000.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto Xx’