ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144, cap. 00187, Codice Fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, di seguito “INAIL”, rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in Roma, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7, cap. 00185, Codice Fiscale 80054330586 e X. XXX 00000000000, di seguito “CNR”, rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx PREMESSO CHE
- l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (di seguito DIMEILA);
- il Piano delle attività di ricerca 2016-2018 dell’INAIL, approvato con delibere del CIV del 29 dicembre 2015 n. 23 e n. 24, prevede la realizzazione del progetto P4 02, concernente la “Valutazione della sostenibilità e dell’efficacia
nonché dei costi/benefici degli interventi di prevenzione”;
- il CNR è un ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale dotato di autonomia scientifica e ordinamentale con un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale;
- il CNR ha, tra l’altro, il compito, di fornire supporto tecnico scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche;
- il CNR ha sottoscritto in data 4 agosto 2015 un Protocollo di Intesa con il Senato della Repubblica finalizzato, tra l’altro, a fornire supporto tecnico scientifico alle attività istituzionali del Senato, anche mediante l’impiego di ricercatori.
- la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro presso il Senato, sulla base del suddetto Protocollo di Intesa, ha avviato, mediante la collaborazione di alcuni esperti del CNR, incaricati ai sensi dell’art. 23, comma 1 del proprio regolamento interno, un’analisi di tipo valutativo dei risultati e degli effetti delle misure di incentivo di cui all’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008;
- appare coerente con le finalità istituzionali sopra descritte che le Parti contraenti attivino una specifica collaborazione mediante l’utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, condividendo attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca per la valutazione di impatto delle politiche pubbliche come strumento di miglioramento della programmazione e realizzazione degli interventi pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Con il presente accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca e in particolare:
− l’analisi dei dati e delle informazioni disponibili nell’ambito dei processi gestionali concernenti gli incentivi destinati alle imprese, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
− la valutazione dell’impatto degli interventi di sostegno economico alla PMI attraverso l’identificazione e l’applicazione di un modello di analisi appropriato.
Art. 2 - Responsabili Scientifici
I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente accordo sono:
− per l’INAIL - xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente di Ricerca, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA)
− per il CNR - dott. Xxxxx Xxxxxxx, Ricercatore, Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES-CNR).
In caso di sostituzione del responsabile scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del responsabile scientifico subentrante.
Art. 3 - Oneri economici
Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse.
Art. 4 - Durata
La durata del presente accordo viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino al termine del 31 dicembre 2018. Potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi prima della scadenza.
Art. 5 – Modifiche
Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente accordo, potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle parti.
Art. 6 – Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa
comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 7 – Divulgazione dei risultati
La diffusione e la pubblicazione dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti e purché non compromettano la tutelabilità dei risultati.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
Art. 8 – Proprietà intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
− al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
− al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante
lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub- licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del presente accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.
Art. 9 – Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.
Art. 10 – Sicurezza sul lavoro
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 13 – Foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 14 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il CNR Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx | Per l’INAIL Il Direttore Centrale Ricerca Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.