Fascicolo Informativo
Fascicolo Informativo
MY BUSINESS CARE
XXXXX E RAPINA
Contratto di Assicurazione furto e rapina
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 05/2017
Società del Gruppo Assicurativo
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
AGENZIA
le Agenzie UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
TELEFONO
Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:
Indice
3
Nota Informativa
4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
Glossario
9
Condizioni di Assicurazione
11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Oggetto dell’Assicurazione 13
Garanzie aggiuntive opzionali 16
Operatività 18
In caso di sinistro 20
Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza 25
4
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Business Care”.
Il preventivo è vincolante per l’Impresa , purché, nel momento in cui fosse richiesta l’emissione della polizza, non siano subentra- te variazioni alle Condizioni di Assicurazione e alla tariffa e, comunque, non oltre 60 giorni dall’emissione dello stesso.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Impre- sa assicuratrice
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Corso Italia, 23 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: info_creditras@allianz. it; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assi- curazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanzia-
ria, disponibile sul sito internet: www.creditrasassicu- xxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, tito- lare di un conto corrente Unicredit, presso un’Agenzia Unicredit S.p.A.
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all’Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Infor- mativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossa- rio e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabi- le anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e suc- cessivamente alla sottoscrizione della stessa, è pos- sibile ricevere e trasmettere la documentazione pre-
contrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell’Assicurazione tramite sup- porto cartaceo o email; nel corso dell’Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l’Intermediario.
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica, per ciascun modulo, verrà inviata su sup- porto cartaceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel pre- ventivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente presso UniCre- dit S.p.A.
L’Impresa, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec- nica di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa tramite:
- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- consegnando il documento alla sua Agenzia UniCredit.
Rinnovo dell’Assicurazione
AVVERTENZA In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modu- lo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni pri- ma della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazione cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi appli- cazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell’Articolo “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle CONDIZIO- NI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Coperture assicurative
La presente Assicurazione, nella sua formulazione base, offre la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire le cose assicurate (anche se di proprietà di terzi), causati da Furto, Rapina, oltre agli atti vandalici ed i guasti che possono provocare i la- dri in caso di Xxxxx tentato o consumato. È prevista, inoltre, la possibilità di acquistare determinate garan- zie opzionali, come ad esempio il trasporto di valori e merci, il Furto o Rapina avvenuti in occasione di even- ti socio-politici e altre tipologie di eventi che possano compromettere la materialità delle Cose assicurate. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: “Cosa assicuriamo” e “Gli eventi assicurati” presenti nella Sezione OGGET- TO DELL’ASSICURAZIONE, oltre alle garanzie presen- ti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della coper- tura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per mag- gior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli “Cosa non assicuriamo” e “Le esclusioni dell’Assicurazione” pre- senti nella Sezione OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, nonché “La validità territoriale”, “Destinazione dei locali”, “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusu- ra dei locali ai fini dell’operatività delle garanzie” presente nella Sezione OPERATIVITA’, nonché “Determinazione del danno”, “Riduzione delle somme assicurate a seguito di xxxxx e/o rapina, “Limite massimo di indennizzo”, “Nu- mero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattua- li” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
AVVERTENZA nell’Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può es- sere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per mag- gior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli “Gli eventi assicurati” e le garanzie presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OP- ZIONALI, nonché “Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali”.
Esemplificazione dell’applicazione di franchigia:
• Franchigia 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1000 euro
- Limite di Indennizzo = 900 euro
- Importo indennizzato = 1000 - 300= 700 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1500 euro
- Limite di Indennizzo = 1000 euro
- Importo indennizzato = 1500 - 300 = 1200 euro.
- L’Indennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corri- sponderà al limite di indennizzo
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 2000 euro
- Somma Assicurata = 3000 euro
- Importo indennizzato = 2000 - 300 = 1700 euro
• Scoperto 10%, minimo 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 4000 euro
- Limite di Indennizzo = 2800 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000 - 400 = 3600 euro.
- L’Indennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corri- sponderà al Limite di Indennizzo
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 4000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000 - 400 = 3600 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 2000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro.
- Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo
- Importo indennizzato = 2000 - 300 = 1700 euro
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stes-
sa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo “Dichiarazio- ni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempe- stivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Esemplificazione
• Aggravamento
- Modifiche dell’attività assicurata che comporti l’uti- lizzo, la fabbricazione e/o la commercializzazione di Merci a maggior rischio.
• Diminuzione
- Modifiche migliorative nei mezzi di protezione e chiusura dei locali.
7. Premio
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’im- porto complessivamente dovuto dal Contraente.
Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile me- diante addebito diretto sul conto corrente UniCredit del Contraente.
Il Contraente avrà diritto alla prestazione assicurativa,
a condizione che abbia pagato tutte le mensilità fino al verificarsi dell’eventuale Sinistro.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa ad addebi- tare il Premio sul rapporto di conto corrente intrattenuto con l’Intermediario.
La periodicità mensile del Premio ha un valore addi- zionale del 4,5%.
8. Adeguamento del Premio
Ad ogni scadenza annuale il Premio, le somme assicu- rate ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT, come disciplina-
to nell’Articolo “Indicizzazione” presente nella Sezione OPERATIVITÀ.
9. Diritto di ripensamento
AVVERTENZA l’Assicurazione ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell’impo- sta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al
lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti, nei termini e con le mo- dalità disciplinate dall’Articolo “Diritto di ripensamento” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE,
cui si rinvia per maggior dettaglio.
10. Diritto di Disdetta e di Recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA l’Assicurazione ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di di- sdetta alla scadenza indicata nella stessa. Qualora la disdetta venga esercitata dal Contraente, lo stes- so deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo,
disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione nei termini e con le modalità disciplinate all’Articolo “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA le Parti hanno la facoltà di recedere dall’Assicurazione in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consu- matori ai sensi dell’Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n.
206, ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa. Per i termini e le mo- dalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’Articolo “Recesso in caso di Sinistro” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del del codice civile i diritti de- rivanti dall’Assicurazione dei soggetti nel cui interesse è stipulata l’Assicurazione stessa si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile all’Assicurazione è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima del- la conclusione dell’Assicurazione stessa, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme impe- rative del diritto italiano.
13. Regime Fiscale
Il Premio imponibile di Xxxxxxx è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per il dettaglio del trattamento fiscale si rimanda al re-
lativo prospetto “Composizione del Premio alla firma” riportato sulla Scheda di Polizza.
14. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa
È attiva nel sito internet di CreditRas Assicurazioni
S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’ap- posita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013. Si tratta, nello specifico, di uno spazio dedica- to attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costan- temente monitorata la propria posizione assicurativa. Per accedere basta selezionare l’apposito link presen-
te nella homepage del sito internet della Compagnia e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà , all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrat- tuali nonché le comunicazioni della Compagnia e tene- re costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri - pagamento dell’Indennizzo
AVVERTENZA l’Assicurazione prevede obblighi relati- vi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:
“Obblighi”, “Assicurazione presso diversi assicurato- ri”, “Procedura per la valutazione del danno”, “Man- dato dei periti”, “Determinazione del danno” e “Paga- mento dell’indennizzo” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, posso- no essere presentati alla Compagnia mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 02 72.16.25.88;
La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori
coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saran- no gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il recla- mo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni sta- bilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del recla- mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il recla- mante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è repe- ribile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CON-
SUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Compagnia (www.creditrasassicurazioni. it) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiu- tamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie re- sta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo ami- chevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tra- mite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della proce-
dura FIN-NET.
17. Arbitrato
Ricorso all’Arbitrato
In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, han- no la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a
tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svol- gono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rap- porto di lavoro previsto dalle vigenti normative, com- presi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del del codice civile e i loro dipen- denti.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l’As- sicurazione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’articolo “Cosa assicuriamo”.
Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doga- nali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
Costo Industriale: prezzo della materia grezza au- mentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si appli- cherà quest’ultimo.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto: l’impossessarsi di cose mobili altrui, sottraen- dole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza: il Furto commesso con parti- colare abilità in modo da eludere l’attenzione del deru- bato. Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicu- rato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario: UniCredit S.p.A.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incer- nierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, men- sole e simili.
Limite di Indennizzo: l’importo, entro la Somma As- sicurata che rappresenta il massimo esborso dell’Im- presa in relazione alla singola garanzia prestata.
Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusu- ra (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il pas- saggio di luce od aria o per consentire una visuale.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o micro-
Glossario
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porosa, materie plastiche espanse o alveolari, imbal- laggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nel- la confezione delle Merci).
Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicu- rezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi alme- no le seguenti caratteristiche di base:
• pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi con- dotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
• movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda ca- tenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
• le casseforti a muro devono essere dotate di dispositi- vo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devo- no avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Re- gola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sot- traendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell’As- sicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.
Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepiloga- tivo delle specifiche garanzie sottoscritte.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentua- le, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persia- ne e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Somma Assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle garan- zie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col sup- porto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad in- fluenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera po- polazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellio- ne, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizza- zione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le perti- nenze entro i 200 metri in linea d’aria dal corpo di fab- bricato principale.
Valore a nuovo: la spesa necessaria per rimpiazza- re le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, compre- se le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conser- vazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzio- ne e ogni altra circostanza concomitante.
Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfonda- mento attuati con corpi contundenti come mazze, pic- coni, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra ve- tro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferio- re a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di mate- riale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle pre- senti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l’in- tera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensi- lità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l’Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamen- to di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addebbi- to sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell’annualità.
Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza del- la mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazio- ne, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Qua- dro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito
modulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Per la deter- minazione del Premio non goduto si considera la data della comunicazione all’Intermediario.
Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, dell’intera Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposi- to modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario,
dove è stata sottoscritta l’Assicurazione almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata dell’Assicurazione è rin- novata per un anno e così successivamente.
L’Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
(Funzionalità operante dal momento in cui la stessa sarà disponibile attraverso le Filiali)
Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove è
stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali modi- fiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa ces- sazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e ri- nuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisca- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-
tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei ter- mini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impre- sa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rien-
tri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente o l’Assicurato può darne comunicazione all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a sca- denza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia al- tro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per cessa- to rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscri- vere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verifi- care le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio con- seguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o
restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Econo- mica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o com- merciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13 Chi assicuriamo
È assicurato a Primo rischio assoluto, anche se di pro- prietà di terzi, il Contenuto dell’azienda posto nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
• Macchinario;
• Merci;
• Cose particolari;
• Valori e Preziosi;
• Cose pregiate.
Per Macchinario si intende:
• macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettro- niche che ne siano il naturale completamento non- ché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
• impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
• impianti e attrezzature di imballaggio;
• attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di custo- dia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamen- to, condizionamento; materiale d’ufficio e tutto quan- to serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
• serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
• distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all’interno dei locali. A tale riguardo, sono compresi anche quelli posti all’interno del fabbricato la cui distri- buzione di Merci, cibi e bevande avviene all’esterno;
• tende esterne frangisole ed insegne installate sull’e- dificio o nell’area esterna ad uso esclusivo dell’Atti- vità dichiarata;
• sistemi di elaborazione dati, computer e relative uni- tà periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, ap- parecchiature elettroniche in genere;
• gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, siste- mazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra Assi- curazione;
• indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti perso- nali dei dipendenti e dei clienti esclusi Valori e Pre- ziosi;
• dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzi- ni e quant’altro di simile relativo alla gestione e con- duzione dell’Attività dichiarata.
Per Merci si intende:
• Merci proprie dell’Attività dichiarata;
• materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti se- milavorati e finiti;
• scorte e materiali di consumo;
• imballaggi e supporti;
• stampati e materiale pubblicitario;
• lubrificanti, carburanti e combustibili;
• scarti e residui di lavorazione.
sono comprese, fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, le Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività dichiarata.
Per Cose particolari si intende:
• Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, regi- stri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
• Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambia- bile utilizzato per memorizzare informazioni elabora- bili automaticamente e/o da programmi;
• Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Tali Cose, si intendono assicurate con i limiti di inden- nizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Valori si intende:
• carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di ri- sparmio e simili);
• buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
• valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documen- to o carta rappresentante un valore.
Per Preziosi si intende:
• gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, colle- zioni e raccolte di oggetti preziosi.
Valori e Preziosi sono assicurati con il Limite di inden- nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Cose pregiate si intende:
• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
• collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numi- smatiche, filateliche e in genere di oggetti non pre- ziosi;
• pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.
Tali Cose, si intendono assicurate con i limiti di inden- nizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di con- trollo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l’Attività dichiarata nella Scheda di Poliz- za e nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 14 Disposizioni particolari
Nell’ambito delle Cose assicurate, sono compresi in- fiammabili, Merci speciali, esplodenti.
Inoltre, fermo quanto stabilito all’articolo “Gli eventi as- sicurati” ed alla Sezione - OPERATIVITÀ, sono garan- tite con il Limite di Indennizzo riportato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo le Cose assicurate (tranne Valori e Preziosi) poste all’interno di locali in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, purché non all’aperto.
Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Re- pubblica Italiana. I mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose assicurate si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare ag- gravamento di rischio, l’Impresa corrisponderà l’Inden- nizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 15 Cosa non assicuriamo
• alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano Merci proprie dell’Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
• cose all’aperto;
• aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di tra- sporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disci- plinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o com- mercio degli stessi in funzione dell’Attività dichiarata
nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
• merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assi- curate con altra Assicurazione.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operati- ve con cui viene svolta l’Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 Gli eventi assicurati
L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamen- te escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazio- ne”, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate in conseguenza di Furto e Rapina del Contenuto con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Furto
La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante:
a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
a2) uso fraudolento di chiavi;
a3) apertura fraudolenta di serrature a combina- zione numerica;
a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip.
Ai fini dell’operatività della garanzia è previsto che:
• relativamente alle modalità di introduzione de- scritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l’Assicurato abbia denunciato lo smar- rimento o la sottrazione delle chiavi all’Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia;
• relativamente alle modalità di introduzione de- scritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono es- sere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell’orario di accesso ai locali stessi;
• relativamente alle modalità di introduzione de- scritte al punto a4), la garanzia è operante solo qualora l’Assicurato abbia denunciato lo smarri- mento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all’Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda su- peramento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, ossia quando l’autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la re- furtiva a locali chiusi.
Valori e Preziosi presenti nella Ubicazione
È compreso il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Relativa- mente al solo Furto, la garanzia è operante purché gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.
Se le Cose assicurate sono contenute in Mezzi di cu- stodia l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi mediante:
• rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
• uso fraudolento di chiavi. In tal caso, la garanzia è operante solo qualora l’Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all’Auto- xxxx competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.
Inoltre, il Furto di slot machines e/o del denaro in esse contenuto è compreso fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Furto compiuto dall’esterno dei locali della Ubicazione È compreso il Furto commesso senza introduzione dell’autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti:
a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove ammesse, con rottura del vetro retrostante;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le ve- trine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;
c) durante l’orario di apertura al pubblico con rottura del- le vetrine protette da solo vetro, in presenza di Addetti all’Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi. Per le Cose pregiate, la garanzia è operante solo se considerate Merci proprie dell’Attività dichiarate.
Furto dei dipendenti
È compreso il Furto commesso dai dipendenti dell’As- sicurato a condizione che:
• l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai precedenti punti a3) e a4), né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dall’Assicurazione;
• non sia incaricato della sorveglianza dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;
• il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Rapina o estorsione
La garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all’esterno della Ubicazione e siano costret- te ad entrare al suo interno. Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all’imposses- samento delle Cose assicurate.
Danneggiamento del Contenuto
Sono compresi sino alla concorrenza della somma as- sicurata i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.
L’Impresa rimborsa altresì i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti in re- lazione al Sinistro, ed anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
a) le spese sanitarie documentate per infortunio subi- to dall’Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Furto o Rapina;
b) costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto defi- nito come Cose particolari (escluso qualsiasi riferi- mento a valori di carattere storico, artistico, scien- tifico o affettivo), sottratti all’Assicurato o ai suoi dipendenti o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
c) gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostru- zione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate a seguito di Sinistro;
Inoltre, anche se non in relazione al Sinistro e purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità;
d) le spese di sostituzione delle serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a se- guito di sottrazione o smarrimento;
e) le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiu- sura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.
Guasti cagionati dai ladri
l’Impresa rimborsa le spese sostenute a seguito di guasti cagionati dai ladri, purché documentate e ne- cessariamente sostenute in relazione al Sinistro, ed an- che in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
• ai locali della Ubicazione, ai relativi Infissi, Serramen- ti e relative Lastre, recinzioni e relativi cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi (transitabili pe- donalmente), sia esterni sia interni, e delle aperture della Ubicazione stessa;
• a serrature relative ai soli accessi esterni, rotte o for- zate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai la- dri anche le eventuali spese documentate per l’avve-
nuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato in occasione del Sinistro;
• agli impianti fissi automatici di prevenzione e/o di allarme.
Art. 17 Le esclusioni dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di:
• atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemi- ci stranieri, ostilità e azioni belliche;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi so- cio-politici in genere, atti di Terrorismo o di sa- botaggio, occupazione militare, requisizione, na- zionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
• esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• incendi, esplosioni, scoppi;
• eventi atmosferici in genere;
• eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, allu- vioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetra- zioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, fra- namento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.
• ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli ammini- stratori o dei soci a responsabilità illimitata;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, inten- dendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri con- gegni simili;
• da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell’articolo “Gli eventi assicurati”;
• da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coa- bitanti; da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono;
d) da incendio, esplosione o scoppio causati al Conte- nuto dall’autore del Sinistro;
e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto di Valori e Merci qualora richiamata;
f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la mate- rialità delle Cose assicurate;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamen- te ai Valori e Preziosi, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
h) di Furto di Valori contenuti nelle colonnine dei distri- butori di carburante e stazioni di servizio;
i) di Furto di carburante relativamente a distributori e stazioni di servizio.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di Indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.
Art. 18 Onorari dei periti
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati”, sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’arti- colo “Procedura per la valutazione del danno” nonché
la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Art. 19 Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina
In aumento a quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati”, l’Impresa indennizza i danni di Rapina di Valori e Preziosi fino a concorrenza del Limite di Inden-
nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 20 Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia
L’Assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina av- venuti nei modi previsti dalla presente Assicurazione di Valori e Preziosi chiusi all’interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Limitatamente al Furto, rientrano nella presente garan- zia esclusivamente i danni avvenuti con le modalità in- dicate alle lettere a1) e a2) di cui all’articolo “Gli eventi assicurati”.
Art. 21 Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici
A parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’As- sicurazione”, sono compresi i danni di Furto e Xxxxxx
avvenuti in occasione di eventi socio-politici.
Art. 22 Beni posti all’aperto
L’Assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (tran- ne Valori, Preziosi e Cose pregiate) posto all’aperto e/o sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzial- mente sui lati nell’ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
La garanzia è operante a condizione che il Furto sia stato commesso con le modalità indicate alle lettere a1) e a2) di cui all’articolo “Gli eventi assicurati”. Tali Cose assicurate devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione del rischio in un’area recintata di esclusiva pertinenza dell’attività, provvista di illuminazione notturna. Inoltre, il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:
a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri salda- mente ancorate al suolo; oppure:
b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamen- te ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.
L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.
Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o por- te di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di per- sone dall’esterno, senza effrazione delle strutture.
Qualora l’Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore, valgono le seguenti disposizioni:
• sono esclusi i danni di Xxxxx nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
• sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai vei- coli a motore:
- durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’u- so od il possesso abusivo a seguito di Xxxxx.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. È escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.
Art. 23 Trasporto di valori e merci
L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Mer- ci di pertinenza dell’Attività dichiarata, commesso nei confronti dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano tali beni all’esterno della Ubica- zione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo verso il luogo di domicilio dell’Assi- curato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.
Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclu- sivamente:
• in seguito ad infortunio o improvviso malore della
persona incaricata del trasporto di tali beni;
• se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.
Nella Somma assicurata sono inoltre comprese le spe- se sanitarie documentate, per infortunio subito dall’As- sicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Rapina o Scippo, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 24 Spese straordinarie per la ripresa dell’attività
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo
“Le esclusioni dell’Assicurazione”, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nel-
le presenti Scheda di Polizza e Scheda tecnica di modulo che provochi l’interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, l’Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell’atti- vità stessa.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamen- te indispensabile alla riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.
L’Impresa non indennizza le maggiori spese conse-
guenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le for- niture, stati di guerra; miglioramenti effettuati in oc- casione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;
• cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
OPERATIVITÀ
Art. 25 La validità territoriale
L’Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.
Art. 26 Destinazione dei locali
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali del fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano
destinati all’Attività dichiarata.
Art. 27 Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell’operatività delle garanzie
Caratteristiche costruttive.
L’Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l’efficacia delle garanzie, che:
a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente im- piegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il tetto dovrà esse- re costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l’introduzione all’interno del fabbricato;
b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pa- reti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurez- za oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
Caratteristiche costruttive per attività esercitata in chiosco. Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l’As- sicurazione è prestata, a condizione essenziale per l’efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comune-
mente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali in vetro e/o plastica rigida.
Si prende inoltre atto che la linea di gronda può essere anche inferiore ai 4 metri di altezza. In tal caso il tetto dovrà essere costruito in muratura o metallo e senza Luci di sorta.
Mezzi di protezione e chiusura dei locali. L’Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l’efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impie- go di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega me- tallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusiva- mente dall’interno, oppure inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Per i rischi esercitati in chiosco, le pareti dovranno essere chiuse da robuste strutture di materiale rigido
(come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza). Inoltre, il tetto dovrà essere privo di lucernari o Luci che consentano l’introduzione all’interno della struttura.
Per tutte le tipologie di rischi, tranne i casi previsti dall’articolo “Gli eventi assicurati”, lettere a), b), c), in caso di Xxxxx, valgono le disposizioni che seguono:
• quando l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispet- to a quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o
locali con caratteristiche costruttive difformi (peg- giorative), purché non utilizzate dai ladri per l’intro- duzione;
• quando invece l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusu- ra e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Tale Scoperto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.
Sono esclusi danni di Xxxxx avvenuti quando, per qual- siasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.
Art. 28 Mezzi di protezione speciali (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)
A parziale deroga dell’articolo “Caratteristiche costrut- tive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell’operatività delle garanzie”, si prende atto tra le parti quanto segue.
L’Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l’efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate si- tuata in linea verticale a meno di 4 metri da qualsiasi superficie o ripiano, praticabili per via ordinaria, sia protetta totalmente da:
• robusti serramenti in legno pieno dello spessore mi- nimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore mini-
mo di 8/10 di millimetri senza luci di sorta - eccettuati eventuali spioncini - chiusi con serrature di sicurezza azionanti idonei catenacci ovvero con lucchetti di sicurezza o con robusti catenacci manovrabili esclu- sivamente dall’interno;
oppure,
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore mi- nimo di 15 millimetri ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non superiore a 50 e 18 centimetri oppure, se non rettan- golari, di forma inscrivibile nel predetto rettangolo o di superficie non superiore a 400 centimetri quadri.
Art. 29 Allarme collegato a polizia privata/pubblica (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)
Si prende atto tra le parti che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di al- larme antifurto dotato di rilevatori perimetrali o volume- trici automatici e tale da segnalare l’introduzione nei locali e i tentativi di manomissione.
Le caratteristiche di base minime dell’impianto devono essere:
• centralina autoprotetta;
• sirena autoalimentata e autoprotetta;
• collegamento telefonico o ponte radio con le Forze dell’Ordine o Istituto di Polizia Privata;
• un’alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un’autonomia di almeno 12 ore consecutive;
• registratore di controllo dell’avvenuto inserimento e disinserimento dell’impianto.
Il Contraente/Assicurato si impegna:
• ad inserire l’impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti le Cose assicurate non vi sia pre- senza di persone;
• a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso per tutta la durata del contratto.
Art. 30 Servizio di vigilanza (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)
Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate sono sorvegliati mediante presenza di servizio di sicurezza e vigilanza durante la chiusura (compresi i sabati e festivi) per la verifica delle rego-
lari chiusure degli accessi e dell’eventuale presenza di personale non autorizzato con rilascio di biglietti di controllo o punzonatura di appositi orologi di controllo.
Art. 31 Locali all’interno di un centro commerciale (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)
Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate si trovano all’interno di un Centro
Commerciale. A tal fine, per Centro Commerciale si deve intendere una struttura di vendita con destina-
zione specifica, nella quale più esercizi commerciali (grande, media e piccola distribuzione) usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti uni- tariamente.
Art. 32 Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’Attività dichia- rata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indi- xxxxx per i 15 giorni successivi alla comunicazione di
trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti.
Art. 33 Utilizzo di veicoli presenti presso l’ubicazione
Nel caso in cui per l’asportazione delle Cose assicu- rate i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nell’ambito della Ubicazione, la garanzia verrà presta-
ta con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 34 Concomitanza di scoperti
Qualora nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecni- ca di modulo siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza e
nella Scheda tecnica di modulo.
L’eventuale Franchigia prevista nella suddetta scheda, rappresenterà il minimo di tale Scoperto. Tale disposto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.
Art. 35 Indicizzazione
Premesso che con l’espressione:
• “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impie- gati” pubblicato dall’ISTAT;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice rela- tivo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicu- rati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percen- tuale) previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l’indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i
limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indenniz- zo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo al momen- to della stipula della presente Assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchi- gie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Im- presa si riserva di adottare un indice equipollente, pre- via comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 36 Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico dell’Impresa se- condo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00. L’operatore procede- rà all’identificazione sia dell’Assicurato che della relativa copertura assicurativa oggetto del Sinistro
e raccoglierà tutti i dati necessari alla corretta pro- tocollazione. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui succes- sivi eventuali adempimenti.
c) effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale de- nuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
• conservare e custodire tracce, indizi e quanto re- siduato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
• mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la docu- mentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Si-
nistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
• denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzio- ne di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusio- ne delle spese);
• denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di am- mortamento;
• adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conser- vazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno.
Art. 37 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Inden-
nizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà dirit- to di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto.
In caso di richiesta all’Impresa, essa corrisponderà l’Indennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 38 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risol- vere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a mag- gioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzio- nale presente all’articolo “Onorari dei periti”, l’Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indica- to nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 39 Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichia- razioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qua- lità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il va- lore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, er- rore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 40 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, l’ammontare del danno e del rela- tivo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro, con i criteri di seguito riportati.
Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d’arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e l’Assi- curazione è prestata in base al Valore allo stato d’uso. Per le Collezioni, inoltre, l’Impresa pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispet- tive parti.
Xxxxxxxxxxx ed apparecchiature elettroniche:
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore a stato d’uso degli stessi dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d’indennità.
Si procede con l’indennizzare il Sinistro in base al Va- lore a stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordina- to all’effettivo rimpiazzo ed avverrà in un’unica soluzio- ne, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiazzarle, dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclo- motori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rival- sa da altro assicuratore nei confronti dell’Assicurato, la presente Assicurazione sarà operante sino alla concor- renza della Somma assicurata, al netto di quanto even- tualmente già indennizzato per effetto dell’art. 1910 del codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile. L’Indennizzo per il rimpiazzo di un autoveicolo non po- trà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d’uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiaz- zarle, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L’Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Xxxxxxxx non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Cose particolari:
• per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manua- li, informatiche e meccaniche per il rimpiazzo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’Indennizzo del danno avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effetti- vamente sostenute e documentate purché effettuate entro il limite di 12 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
• per i Supporti dati si tiene conto del costo di rimpiaz- zo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell’ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai re- sidui. L’Indennizzo avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute en- tro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostitu- zione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l’Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d’informazioni.
L’Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Xxxxxxxx non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l’Assicurato deve di- mostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spet- tantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L’Impresa indennizza il danno accer- tato dai periti a seguito dell’esercizio totalmente o parzial- mente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l’Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Spese sanitarie in conseguenza di Furto o Rapina:
si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti
Assistenziali intervenuti. L’Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.
Art. 41 Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pagare
per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.
Art. 42 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il dan- no e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impre- sa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto a termini della presente Assicurazione entro 30 giorni dalla data in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.
Su richiesta dell’Assicurato tale disposto verrà appli- cato per ciascuna delle fattispecie definite nell’ambito del Contenuto singolarmente considerata, come se, per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a ca- rico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell’Impresa
posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il dirit- to di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale defini- tiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di cre- diti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assi- curate, ai sensi dell’art. 2742 del codice civile.
Art. 43 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazio- ne non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet-
tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 44 Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto e/o rapina
In caso di Sinistro indennizzabile:
• le somme assicurate con le singole partite della pre- sente Assicurazione;
• i relativi limiti di Indennizzo;
si intendono ridotti, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizza- bile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consen- so dell’Impresa, i limiti e le somme assicurate potran- no essere reintegrati ai valori originari. Il Contraente corrisponderà direttamente all’Intermediario il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo inter- corrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.
Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dall’Assicurazione, l’Impresa prov- vederà alla revoca dell’autorizzazione di addebito delle rate di premio residue - corrispondenti alla somma assi- curata rimasta in essere - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con l’Intermediario.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dall’Assicurazione ai sensi dell’articolo “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il reintegro avrà effetto dal momento della correspon- sione da parte del Contraente del rateo di Premio rela- tivo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.
Art. 45 Recupero delle cose assicurate e sottratte
Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recu- perate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Si conviene che:
• se l’Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprie- tà dell’Impresa stessa, a meno che l’Assicurato non rimborsi l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
• se l’Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate, previa restituzione dell’importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l’Impresa e l’Assicurato.
Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, l’Impresa è ob-
bligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Im-
presa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare pagando l’Indennizzo dovuto.
Art. 46 Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti risulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente al momento delle stipula del Contratto, l’Im- presa procederà comunque al pagamento del Sinistro. Fermo quanto disposto all’articolo “Sostituzione e mo- difiche dell’Assicurazione”, nel caso in cui, al momen- to del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall’Assicurato nell’esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indica-
to nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l’Impresa rinuncia all’applicazione del dispo- sto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sottostante Tabella.
Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità | Scoperto applicato |
+1 | Nessuno Scoperto |
>+1 | 35% |
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Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol- gono la funzione del “responsabile” o dell’”incaricato” del nostro trattamento dei dati, oppure operano in to- tale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali Uni- Credit S.p.A., contraente delle polizze suddette, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e riassicurazio-
ne, produttori e altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell’Impresa quali legali, periti e medici; autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liqui- dazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giu- diziaria, cliniche convenzionate, società di servizi infor- matici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell’or- ganizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali re- sponsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o colla- boratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambi- to delle rispettive mansioni in conformità delle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuita- mente chiedendolo a:
CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - numero verde 800.11.66.33
potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda an- che la trasmissione a queste categorie e il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il persegui- mento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Xxxx dati personali non ver- ranno diffusi e che le informazioni relative alle operazio-
ni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comu- nicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, ret- tificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.5
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a:
CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - numero verde 000.00.00.00
- fax 02 72.16.25.88 - Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; indirizzo mail PEC: creditra- xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
1. Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003).
2. Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
3. Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finan- ziarie, professionali ecc.
4. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art.4, comma 1., lettera d) Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali).
5. Questi diritti sono previsti dall’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 12.000.000
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