Delibera Consiglio di Amministrazione
Delibera Consiglio di Amministrazione
P.V. 65 del 12/12/2016
Prot. n. 5436 del 14 Dicembre 2016
Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo.
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle or 14.30, nella sede
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Vice Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello
Statuto, si è riunito il Consiglio Provincia di Varese”.
di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della
Presenti:
Xxxxx Xxxxxxxxxx Vice Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Assenti:
Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:
• All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
• All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, secondario o a un trattamento equivalente.
a un trattamento
Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4
(commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri
provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7
siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.
Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata: L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000
a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».
6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono
conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
Richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006 e xxx;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
Richiamato in particolare l’art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003”, il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.
Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:
• P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
• P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
• P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”
• P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034".
• P.V. 7 del 26/02/2013 avente per oggetto: "osservazioni al piano d’ambito – approvazione"
• P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: "Infrazioni europee aggiornate".
• P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: "Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo Comune in qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di €1.295.000=" con la quale il Cda ha provveduto a devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo utile alla realizzazione da parte del medesimo comune, in qualità di ente attuatore, di collettori fognari mancanti l'importo di ulteriori
€ 200.000=, ciò al fine di prevedere il dimensionamento del nuovo impianto di collettamento anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle - in sofferenza -, all'impianto di Besozzo.
Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;
Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all’interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (Sire) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:
a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,.…);
b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;
Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio,
P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.
Visto che con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
Preso atto che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 l’Ente Responsabile dell’ATO ha proceduto a deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società’ “in house” alfa s.r.l.; la decadenza gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;
• in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
• con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 53 del 23/10/2015 l’Ente Responsabile dell’ATO ha proceduto a prorogare alcune scadenze contenute nel contratto di servizio relative a determinati adempimenti di Alfa, e che, conseguentemente, in data 3 dicembre 2015, è stato modificato il contratto di servizio.
Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :
- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
DELIBERA
1. di approvare l'accordo, allegato -A- a parte integrante e sostanziale, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il comune di Besozzo e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo;
2. che la somma destinata al Comune di Besozzo è pari a complessivi €1.495.000,00=, come indicato nel proprio precedente atton.18 del 21/03/2016;
3. di invitare, al fine di poter usufruire del finanziamento, il Comune di Besozzo e Alfa alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
4. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema Sire ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
ALLEGATO A
m
9
ACCORDO CON IL COMUNE DI BESOZZO E ALFA SRL
Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese,il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli i pegni economici dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo n. 6 (cascina Castelletto)- -10-35 (piazza I^ maggio) (cod. regione RSFG0120130301, RSFG0120130601, RSFG0120133501,
RSFG0120130701) per un importo inserito nel Piano Stralcio pari a complessivi € 1.495.000,00
L’anno 2016, il giorno [●], del mese di [●],
tra
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Vice Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione del Decreto 130
del 24/12/2014 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche “Ufficio
d’Ambito”) e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito(di seguito anche “Ufficio d’Ambito”),
il Comune di Besozzo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.16 d seguito anche “Comune”),
la Società Alfa Srl, legalmente rappresentata dal Presidente Ing.
l 23/05/2012 (di
Xxxxxx Xxxxxxx, xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x. 00 in data 28 novembre 2016 (di seguito anche “Società Alfa”, "Alfa" o “Gestore del S.I.I.”),
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Besozzo e la società Alfa srl sono congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”.
Premesso:
1. che l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito definito “UdA”) è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. che, per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall’art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel “piano d’ambito”, approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. nell’ambito territoriale ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito “Piano stralcio dell’ATO di Varese” o semplicemente “Piano stralcio”), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
4. che, con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con la delibera 15 novembre 2001 n.93, il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
5. con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 31/12/2017;
6. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ad oggi non ancora completamente operativa;
7. che la somma destinata alla progettazione ed esecuzione dei sopracitati lavori del Piano stralcio è pari ad € 2.295.000,00=, di cui € 1.295.000,00= a favore del Comune di Besozzo, per la realizzazione di nuove reti e collettori nel Comune di Besozzo, al fine di risolvere l'infrazione legata ai terminali fognari che attualmente scaricano in ambiente, attraverso la collettazione ad un sistema di depurazione; ciò risulta dalla nota del Comune di Besozzo prot 570 del 15/01/2013 ove il Comune presentava le "osservazioni al piano d'ambito conferenza dei comuni del
04/12/2012" ed ove venivano segnalate le situazioni di criticità territoriali. Tali scarichi in ambiente risultavano essere gli scarichi n. 6-(cascina Castelletto)-9- 10-35 (piazza I^ maggio)
8. nel territorio del Comune di Besozzo, come risultava dal progetto preliminare approvato con Deliberazione n. 208 del 30/12/2015 presentato dal medesimo Comune (prot. ATO n. 182 del 19/01/2016);
9. che il Comune di Besozzo, con prot. n. 1263 del 25/01/2016, ha richiesto una somma aggiuntiva di € 200.000,00=, da ricercarsi nelle economie dei progetti già finanziati e realizzati, da destinare - nell'ambito del progetto oggetto del presente accordo - per il corretto dimensionamento della condotta di fognatura e cameretta per soggiorno pompe di rilancio che dallo scarico n. 6 permette l'allaccio delle portate degli scarichi, oggi recapitati all’impianto di Monvalle; tale impianto deve essere sgravato in quanto in sofferenza per l'eccessivo apporto di abitanti equivalenti. Ciò risulta dalla previsione del Piano d'Ambito che prevede il futuro collettamento della frazione "Binda - Bogno" (oggi recapitata all'impianto di Monvalle) verso l'adeguando impianto di Besozzo;
10. che l’Ufficio d’Ambito, con provvedimento P.V. 18 del 21/03/2016 del Consiglio di Amministrazione ha deliberato di devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo relativamente all'Intervento inserito nel "Piano Stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 relativo alla realizzazione, da parte del medesimo Comune in qualità di ente attuatore, di collettori fognari mancanti l'importo di ulteriori € 200.000,00=; ciò al fine poter dimensionare il nuovo impianto di collettamento affinchè convogli all'impianto di Besozzo gli scarichi oggi gravanti sul depuratore di Monvalle, oggi in sofferenza;
11. che, sulla base dello stanziamento dell'UdA il progetto preliminare è stato rivisto e aggiornato e approvato con delibera della G.C. n° 91 del 25/07/2016 per un importo totale di € 1.495.000,00.
Considerato che:
a. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alle opere di progettazione e realizzazione inserite nel Piano Stralcio del Piano d’Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso da parte della Commissione Europea;
b. che è il comune di Besozzo, nel cui territorio deve essere realizzato l’Intervento, che attualmente gestisce il segmento degli investimenti sull’acquedotto e sulla fognatura, mentre per il segmento depurazione del servizio idrico la gestione è affidata alla società Verbano S.p.A.;
c. che alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese, competerebbe la realizzazione delle
opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa ai sensi dell'art.
n. 21 del Contratto di Servizio di Alfa;
d. che, nelle more della piena operatività di Alfa, anche al fine di non interrompere la fornitura di un servizio pubblico di primaria necessità, si ritiene di attivare l'estensione della convenzione con il Comune di Besozzoad Alfa srl per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l’Intervento di cui al presente Accordo”;
e. che pertanto il comune di Besozzo, avendo già presentato un progetto preliminare approvato con Deliberazione n. 208 del 30/12/2015 (prot. ATO n. 182 del 19/01/2016) e aggiornato con delibera della G.C. n. 91 del 25/07/2016 relativo agli interventi in oggetto,assolverà alla predisposizione dei tre stadi progettuali declinati dal D.Lgs 50/2016 e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , mentre Alfa S.r.l. a quello di Stazione Appaltante, RUP, validatore del progetto, collaudatore, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inquadrandosi altresì, ai sensi del D.Lgs 50/2016, come ente o soggetto aggiudicatore e attuatore dell'intervento; la Conferenza dei Servizi sarà convocata dal Comune di Besozzo e da Alfa e sarà gestita da quest'ultima;
f. Il Comune e Alfa Srl dovranno realizzare l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell’Intervento da rispettare in modo tassativo;
g. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell’Intervento, viene stipulato il presente accordo (di seguito definito “Accordo”).
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell’Intervento, in attuazione dell'art 141 della legge n. 388/2000, che prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio per gli investimenti compresi nel “piano d’ambito”, ed al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999, vigenti all’entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali art. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/06). Si precisa che la proprietà delle opere rimane in capo al Comune di Besozzo, il quale provvederà alla messa a disposizione al Gestore Unico Alfa, in fase di "subentro", con apposito atto.
2. Con il presente Accordo l'Ufficio d’Ambito individua quale soggetto attuatore dell’Intervento Alfa Srl in sostituzione del Comune di Besozzo, al quale restano in
capo la progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione; Alfa accetta e assume pertanto il compito di dare attuazione all’Intervento che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti la base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.:
• lavori di realizzazione di nuove reti e collettori nel Comune di Besozzo al fine di risolvere l'infrazione legata ai terminali fognari che attualmente scaricano in ambiente, collettandoli ad un sistema di depurazione, per l'importo complessivo di € 1.495.000,00= (di cui € 1.295.000,00 da Piano Stralcio e € 200.000,00 destinati dall'UdA (con delibera CdA n. 18 del 21/03/2016) al collettamento degli scarichi n. 6-9-10-35, dettagliati in oggeteto, in Besozzo (cod. regione RSFG0120130301, RSFG0120130601, RSFG0120133501, RSFG0120130701), al fine di prevedere il dimensionamento della futura nuova rete di collettamento per convogliare gli scarichi oggi gravanti sul depuratore di Monvalle(in sofferenza) all'impianto di Besozzo.
4. Il Comune di Besozzo dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:
• del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016), definitivo ed esecutivo (progetto preliminare aggiornato e approvato dalla G.C. n°91 del 25/07/2016) e dei piani finanziari associati ai progetti esecutivi;
• dei cronoprogrammi relativi ad entrambi gli interventi; che dovranno essere regolarmente trasmessi all’UdA.
Si precisa che per tali progettazioni e programmazioni il Comune che ha affidato degli incarichi a professionisti esterni dovrà comunque confrontarsi in modo sinergico con Alfa srl al fine di garantire l’esito ottimale e funzionale della proposta progettuale.
5. Contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente Codice dei Contratti;
6. L'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione; essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso il Ministero dell’Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia. Allega al presente accordo il crono-programma Allegato A
Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e di Ente attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016
1. Il comune di Besozzo si impegna a realizzare la progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione
delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. La società Alfa valida i progetti nelle fasi in cui il Codice degli Appalti ed il regolamento lo prevedono relativamente a tutte le fasi di progettazione consegnate dal Comune,assume il ruolo di stazione appaltante ed Ente attuatore degli interventi e diventa pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici
3. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Comune e dall’Ente attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Comune e dell’Ente attuatore,ognuno per la propria competenza e responsabilità.
4. Il Comune, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di progettazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili.
5. L'Ente attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti,dovrà affidare gli incarichi di esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili.
Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti
1. Il Comune curerà la progettazione delle opere oggetto del presente Accordo, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.
2. La società Alfa esegue la verifica del progetto definitivo e la validazione del progetto esecutivo sulla base degli elaborati progettuali consegnati dal Comune. Xxxx si occuperà inoltre della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
3. L'Ente attuatore curerà la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.
4. Il Comune e l’Ente attuatore si impegnano inoltre:
• a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall’UdA dall’assegnazione dei contributi per la realizzazione dell’opera;
• ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri (il comune deve fornire gli atti dell'avviata attività);
5. L’Ente attuatore si impegna inoltre:
• ad eseguire l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione dell’Intervento e delle fasi progettuali predisposti dal Comune.
6. Il Comune e l’Ente attuatore sono responsabili, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità.
7. Il Comune e l’Ente attuatore in particolare sono pienamente responsabili, ognuno per le proprie competenze,del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea.
8. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale dell'Ente attuatore nel rispetto della normativa vigente all’atto della nomina.
Art. 4 Approvazione dei progetti
1. La progettazione preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016), definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta dal Comune, approvata e validata da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs.50/2016.2. Sulla base della documentazione di cui sopra l’UdA procederà alla presa d’atto del progetto nelle sue varie fasi.
3. Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.
4. Parimenti, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, le eventuali varianti in corso d’opera, ammesse ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, dovranno essere trasmesse all’UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d’avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti collaudo e contabilità finale.
5. Al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'Uda l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico. Il progetto As- built sarà prodotto dall’Impresa e validato dalla Direzione Lavori e successivamente consegnato ad Alfa Srl. A tal fine, il progettista dovrà aver cura di inserire nel Capitolato l’onere dell’esecuzione dell’as-built per l’impresa.
6. L'Ente attuatore dovrà predisporre documentazioni e/o accordi, se necessari, con i Comuni interessati dalle opere da realizzare, con particolare riferimento alla definizione delle rispettive responsabilità in materia di eventuali sanzioni da parte della Commissione Europea per infrazioni e segnalazioni intervenute antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo.
7. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
• data approvazione PROGETTO PRELIMINARE (oggi DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ai sensi del D.Lgs 50/2016);
• data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
• data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
• data AGGIUDICAZIONE GARA;
• data INIZIO LAVORI;
• data CONCLUSIONE LAVORI;
• data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA;
• data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.
Art. 5 Finanziamento delle progettazioni
1. L’importo per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali
- compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art.113 del nuovo codice -, non potrà superare la percentuale del 12% dell’importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa; l'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al Cda dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale.
2. L’erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell’UdA verso l’Ente attuatore Società Alfa nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) Il 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lgs 50/2016) comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo;
b) l’ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto definitivo comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo;
c) l’ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto esecutivo comunicato dal Comune, su specifica istanza del Comune medesimo.
3. Il Comune dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.
4. Il Comune dovrà trasmettere in via prioritaria la progettazione, prima che all'UdA, ad Alfa per la sua validazione e approvazione.
Art. 6 Finanziamento delle opere
1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l’importo sopra precisato.
2. A seguito dell’aggiudicazione, l’Ente attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all’UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico.
3. L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA verso l’Ente attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
b) l’ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno al 60% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
c) l’ulteriore 20% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno l’80% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
d) l’importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dall’Ente attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l’IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;
e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
f) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate all'Ente attuatore;
g) il finanziamento complessivo disponibile, approvato con Piano Stralcio per un importo pari a € 1.295.000,00= e con la ridestinazione di € 200.000,00= a favore del Comune di Besozzo, è pari a € 1.495.000,00=;
4. L’Ente attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell’Intervento, che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.
Art. 7 Tempi di attuazione dell’intervento
1. Per la progettazione e la realizzazione dell’Intervento il Comune dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:
a. data di approvazione del progetto preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs 50/2016): il progetto preliminare è stato aggiornato ed approvato con delibera di G.C. n° 91 del 25/07/2016;
b. data di approvazione del progetto definitivo: entro il 30/12/2016
c. conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo e comunque non oltre il 31/03/2017;
d. data di approvazione del progetto esecutivo: entro 45 giorni dalla data di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre il 12/05/2017;
e. data di aggiudicazione dei lavori: entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre il 12/08/2017;
f. consegna dei lavori: entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori e comunque non oltre il 02/11/2017.
2. La verifica e validazione del progetto esecutivo da parte di Xxxx dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna dello stesso e comunque non oltre il 12/06/2017.
3. Gli interventi oggetto dell'accordo dovranno essere comunque essere completati entro e non oltre il 31/12/2018. Si precisa che ad Alfa non risulta imputabile il ritardo derivante dalla mancanza della progettazione utile per poter procedere con l'appalto dei lavori.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’attività di progettazione, il rispetto del crono programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.
Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio
1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l’UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l’UdA provvederà a comunicare al Comune e all’Ente attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.
Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali
1. Il Comune di Besozzo imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti X.Xxx. 50/2016, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.
2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto dal Comune di Besozzo ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull’importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l’UdA tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
3. Alfa srl imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti X.Xxx. 50/2016, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di direzione lavori (qualora esterna) e contratti di appalto per la realizzazione delle opere.
4. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera riferito al crono programma o ai termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa srl ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull’importo dell'appalto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l’UdA tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
5. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13.
Articolo 10 – Controversie
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
• un membro nominato dal Gestore Alfa srl;
• un membro nominato dal Comune di Besozzo;
• un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, l'Ente Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
Art. 11 Collaudo
1. L'Ente attuatore si impegna a nominare prima della consegna dei lavori il Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, ovvero ad avvalersi dei tecnici incaricati che possano redigere il C.R.E. e a comunicarlo con atto formale all'UdA.
Art. 12 Gestione delle opere
1. L'Ente attuatore, in qualità di affidatario del S.I.I. ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015,si impegna a manutenere e gestire le opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo al Comune,ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, che si devono concludere tassativamente entro il termine del 31/12/2018, così come comunicato alla Commissione Europea.
3. Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da Sire e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. Qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo.
5. L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte dell’Ente attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell’avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
6. Nel caso in cui l’inadempimento dell’Ente attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare all’Ente attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione dell’Ente attuatore, un commissario “ad acta”, cui l‘Ente attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sull’Ente attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento dell’Ente attuatore medesimo.
Xxxxxx, .......................................
Il Vice Presidente dell'Ufficio d'Ambito
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Besozzo
Dott. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx
Il Presidente di Alfa S.r.l.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/12/2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/12/2016 al 07/01/2017 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese, _ _
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx.Xxxx Xxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/12/2016
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D'AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx