CONTRATTO
REP. 167/20
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS CoV-2 DA TAMPONE
XX.XX.XX S.P.A.
~ TECHNOGENETICS S.R.L.
Lotto 2
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA TAMPONE
ID GARA 7869709
LOTTO 2
CIG n. 8425907E68
L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di Novembre presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale € 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Torre Annunziata (NA) il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N e dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2020
E
TECHNOGENETICS S.r.L., con sede legale in Milano al Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA MI 1232682, C.F. 06614040159/ P.IVA 09279340153 in persona del Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Montella (AV) il 20/12/1961, C.F. CNCSVT61T20F546K (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 295 del 07/09/2020 la Xx.Xx.Xx. Spa ha indetto una procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento della «Fornitura di strumentazioni e materiali per la diagnosi molecolare diretta SARS CoV-2 da tampone», così come specificato nella “disciplinare di gara”;
- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 329 del 08/10/2020 la Xx.Xx.Xx. SpA ha aggiudicato la fornitura del Lotto 2 alla società Technogenetics S.r.L. per l’importo complessivo di euro 1.935.000,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui all’allegato “disciplinare di gara” che forma parte integrante del presente contratto;
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la “Fornitura di strumentazioni e materiali per la diagnosi molecolare diretta SARS CoV-2 da tampone” come di seguito indicata:
Lotto | Descrizione della fornitura | Valore complessivo |
2 | Sistemi per determinazione Sars-Cov 2 alta specificità | € 1.935.000,00 |
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- dal Capitolato Tecnico e relativi allegati,
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara, che si allega a questo atto
Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura
Il Contratto ha una durata di 6 (sei) mesi. La durata del contratto potrà essere estesa, su richiesta da parte delle Xx.Xx.Xx. SpA di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tal caso Xx.Xx.Xx. SpA eserciterà tale facoltà comunicando all’appaltatore mediante pec almeno 10gg prima della scadenza del contratto originario.
L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta € 1.935.000,00 al netto dell'I.V.A.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
La remunerazione del Fornitore avverrà secondo le modalità indicate all’art. 8 (Fatturazione e Pagamenti) del Capitolato Tecnico.
Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 - Penali
Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche indicati all’art. 10 del Capitolato Tecnico, Xx.Xx.Xx. potrà applicare al fornitore penali.
Articolo 7 – Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma
2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.ReSa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 8 – Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente
ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 10- Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di € 212.650,00. Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 11 – Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi
- nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal GDPR.
Articolo 12- Responsabili del Contratto
La Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxx.
L’impresa dichiara altresì che l’indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite il predetto canale comunicativo.
Articolo 13- Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Non è ammesso il subappalto.
Articolo 14- Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate
– Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10
del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 15 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 16- Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 18- Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole
contemplate dal Patto menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono
l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
XX.XX.XX. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
TECHNOGENETICS S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
TECHNOGENETICS S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) X.xx digitalmente
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA
TAMPONE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA TAMPONE
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA
TAMPONE
Sommario
Art.1 - Definizioni 3
Art. 3 - Oggetto 4
Art. 4 Quantitativi e confezionamento 5
Art. 5 - Condizioni di fornitura 5
Art. 6 Servizi connessi 6
6.1 Consegna ed installazione 7
6.1.1 Richiesta di Approvvigionamento 7
6.1.2 Apparecchiature e relativi accessori 7
6.1.3 Prodotti e materiali di consumo 8
6.2 Collaudo 8
6.3 Formazione del personale 10
6.4 Garanzia 11
6.5 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” 12
6.5.1 Manutenzione preventiva 13
6.5.2 Manutenzione correttiva 14
6.5.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura 15
6.5.4 Risoluzione dei guasti 16
6.5.5 Rapporto di lavoro (RIT) 18
Art. 7 – Aggiornamento tecnologico 19
Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti 20
Art. 9 – Monitoraggio 20
Art. 10 - Livelli di servizio e penali 21
Art. 11 - Forza maggiore 27
Allegati 28
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA
TAMPONE
Art.1 - Definizioni
❒ Sistema: l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi, che formano un tutt’uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune. Nel presente Capitolato Tecnico per Sistema si intende tutto quanto necessario per l’esecuzione di determinazioni per Sars-Cov 2, ad esempio le apparecchiature determinazione Sars - Cov 2 e relativi accessori, reagenti, controlli, calibratori ed ogni altro prodotto.
❒ Apparecchiature: si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “L’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
❒ Accessorio: un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
❒ Fascicolo Macchina: deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d’uso (in lingua italiana);
- Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
- Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione.
❒ Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale dell’utilizzatore, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle apparecchiature. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
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❒ Rappresentante/i del Fornitore per collaudo: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per formazione: personale deputato alla formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
Art. 3 - Oggetto
❒ La Fornitura ha ad oggetto il noleggio di sistemi per determinazione Sars - Cov 2 e relativi accessori, reagenti, controlli, calibratori ed ogni altro eventuale prodotto, ove necessario, fino al “pronto all’uso”.
. In particolare:
A. Sistemi in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati ed i requisiti migliorativi per:
• Lotto 1: Sistemi per determinazione Sars - Cov 2 dual target
• Lotto 2: Sistemi per determinazione Sars - Cov 2 alta specificità
B. Servizi connessi alla fornitura, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico ed eventuale offerta migliorativa:
• consegna e installazione;
• collaudo;
• formazione del personale;
• servizio di garanzia;
• servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”.
Tutte le apparecchiature ed i relativi accessori devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato. Inoltre, i Sistemi offerti dovranno rispondere, pena esclusione, ai requisiti minimi previsti dall’Allegato B1 - “Caratteristiche tecniche minime”, ed essere “pronto all’uso” fino al definitivo posizionamento.
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Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Operatore economico concorrente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da ritenersi inclusi nella fornitura che l’Operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare. In tal caso i relativi costi si intendono già ricompresi nel valore economico complessivo offerto in gara.
Art. 4 Quantitativi e confezionamento
I quantitativi espressi per la fornitura di che trattasi non sono in alcun modo vincolanti e, pertanto, non si risponderà nei confronti del Fornitore in caso di Xxxxxx che risultino complessivamente inferiori a detti quantitativi.
Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in base agli ordinativi di fornitura.
Il Fornitore si impegna a consegnare tutto quanto necessario per l’esecuzione degli esami (comprensivi di tutti i materiali di consumo necessari es. controlli, reagenti, calibratori, eventuale materiale monouso, ecc.). Le forniture dovranno corrispondere alle quantità ordinate, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e quindi, in tal caso, non verrà corrisposto al Fornitore alcun importo.
Art. 5 - Condizioni di fornitura
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico ed eventuale offerta migliorativa presentata in gara. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso i destinatari e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.
L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nell’importo aggiudicato, a:
• aggiornato all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire;
• consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla sua conclusione;
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• fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle apparecchiature/sistemi e relativi accessori;
• assicurare il supporto tecnico specialistico ed ogni informazione necessaria all’interfacciamento bidirezionale con i Sistemi Gestionali Informatizzati attualmente utilizzati. Il costo dell’interfacciamento, lato utilizzatore, sarà a carico degli utilizzatori stessi;
• provvedere agli allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici);
• osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
La consegna, completo di relativi accessori, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”), salvo diversa disposizione contenuta nel Capitolato Tecnico, da Xx.Xx.Xx o dall’utilizzatore L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti.
Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale individuato non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo di ciascuna apparecchiatura e relativi accessori e/o materiali di consumo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
Art. 6 Servizi connessi
I servizi connessi alla fornitura del Sistema inclusi nel prezzo unitario offerto sono:
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• consegna ed installazione;
• collaudo;
• formazione del personale;
• servizio di garanzia e servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per l’intera vigenza contrattuale a partire dalla data di collaudo positivo del singolo Sistema/apparecchiatura e relativi accessori;
6.1 Consegna ed installazione
La consegna di ciascun sistema e relativi accessori (comprensivi anche dei materiali di consumo) si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.
6.1.1 Richiesta di Approvvigionamento
A seguito dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura (ossia del documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le parti), la Xx.Xx.Xx. potrà emettere una o più Richieste di approvvigionamento fino a concorrenza dell’importo totale dell’Ordinativo di Fornitura.
6.1.2 Apparecchiature e relativi accessori
La consegna, l’installazione ed il relativo collaudo, presso i locali indicati dalla Stazione appaltante, delle apparecchiature e relativi accessori, dovranno concludersi tassativamente entro 20 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo offerta migliorativa definita in gara.
A termine delle operazioni di installazione dovrà essere redatto un apposito “verbale di installazione”, predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra i Rappresentanti dell’utilizzatore e del Fornitore. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, ove applicabili:
• data e numero dell’ordinativo;
• data e numero dei D.d.T.;
• data di consegna;
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• data dell’avvenuta installazione;
• elenco dei beni con relativi S/N del sistema ed i relativi accessori;
• elenco dei software installati.
6.1.3 Prodotti e materiali di consumo
La consegna, presso i locali indicati dalla Stazione appaltante dei materiali di consumo (es. reagenti, controlli e calibratori) e comunque ciascun materiale necessario all’utilizzo del sistema, diversi dalle apparecchiature e relativi accessori, dovrà concludersi tassativamente:
- la prima fornitura entro i tempi di collaudo del sistema offerto per ciascun sito di installazione;
- le successive forniture fino ai quantitativi massimi previsti in gara entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento.
In situazioni di particolare necessità ed urgenza da parte dell’utilizzatore, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei beni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento. Tale circostanza (urgenza e/o particolare necessità) dovrà essere comunicata all’atto della richiesta di approvvigionamento. Se non esplicitamente espresso, la richiesta non rivestirà carattere di urgenza.
Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il
70% dell’intero periodo di validità, ove applicabile.
In caso di contestazioni, la merce dovrà essere sostituita, entro 8 ore lavorative dalla contestazione, con materiali le cui caratteristiche siano conformi a quanto aggiudicato. La contestazione potrà avvenire anche contestualmente alla consegna, in tal caso la merce potrà essere respinta ed il fornitore dovrà ritirarla senza indugio.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali
di cui all’Art.10.
6.2 Collaudo
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Le operazioni di collaudo dovranno avvenire preferibilmente al termine dell’istallazione e comunque
entro i termini definiti in gara o in aggiudicazione, se migliorativi.
L’Utilizzatore, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito “verbale di collaudo”. L’esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:
• verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e
“pronto all’uso”;
• effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
• effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;
• verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo.
Per consentire le operazioni di collaudo, il Fornitore deve altresì consegnare, con oneri compresi nell’importo aggiudicato, un kit di start-up contenete tutti i materiali necessari e sufficienti per effettuare le prove di collaudo. In caso di mancata consegna, le operazioni di collaudo non verranno eseguite con diretta responsabilità del Fornitore al quale si applicheranno le penali per mancato o ritardato collaudo.
La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il collaudo avrà avuto esito positivo.
In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.
Ove il sistema o parti di esso non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 2 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione salvo diversa disposizione motivata da parte dell’utilizzatore.
Se entro tale termine, il sistema o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare il sistema o suo accessorio e provvedere alla sostituzione dello stesso. Resta salvo il diritto da parte di Xx.Xx.Xx., a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo al sistema, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.
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Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dalla stazione appaltante e/o utilizzatore, successivo ai tempi definiti in aggiudicazione. La Xx.Xx.Xx. applicherà le penali di cui all’art. 10, fatto salvo il maggior danno.
Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l’effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
In sede di collaudo, dovrà essere costituito il “Fascicolo Macchina” per ciascun sistema.
L’utilizzatore ha l’obbligo di non utilizzare il sistema installato prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art.10.
6.3 Formazione del personale
In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l’uso sicuro ed appropriato dei sistemi.
L’attività, che il Fornitore è chiamato a svolgere, dovrà essere rivolta a tutto il personale individuato
dall’utilizzatore. Tale attività dovrà riguardare almeno:
• L’uso del sistema, degli accessori e di ogni altro componente compreso i software in ogni loro funzione;
• Le procedure da eseguire per la corretta tracciabilità di tutte le fasi del processo;
• Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante, ove applicabile;
• Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
Tale formazione, erogata in lingua italiana, dovrà permettere ai destinatari l’utilizzo autonomo di
ciascun sistema e relativi componenti.
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L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Personale formato dell’utilizzatore e Fornitore) da redigere a cura del Fornitore al termine dell’attività formativa.
L’Offerta formativa dovrà essere rivolta a tutto il personale coinvolto nell’utilizzo dell’apparecchiatura e dovrà prevedere uno o più corsi per ciascuna apparecchiatura installata e collaudata della durata necessaria e sufficiente affinché tutti i lavoratori individuati siano formati al pieno utilizzo del sistema, tenendo conto anche dei turni di lavoro. Tutti i momenti formativi dovranno essere effettuati presso le strutture.
Il Fornitore provvederà ad elaborare i verbali ed a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti.
Il Programma dei corsi di formazione da svolgere, ossia il calendario e le modalità di espletamento dei corsi proposti, dovrà essere concordato con gli utilizzatori entro la data dell’avvenuta installazione e collaudo, salvo diversa disposizione degli utilizzatori.
L’attività di formazione si riterrà conclusa positivamente quando tutti gli operatori, individuati dagli utilizzatori e coinvolti all’utilizzo del sistema, saranno resi autonomi.
Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali
di cui all’Art. 10.
6.4 Garanzia
Per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 6 (sei) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo. In caso di rinnovo opzionale temporale, la garanzia si intende estesa a tutto il periodo di rinnovo.
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6.5 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”
L’assistenza e manutenzione “full-risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi su tutte le apparecchiature e relativi accessori per l’intera durata contrattuale ossia di 6 mesi a partire dal collaudo positivo. In caso di rinnovo opzionale temporale, il servizio si intende esteso a tutto il periodo di rinnovo.
L’assistenza full-risk deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura; ed ogni altro onere descritto di seguito.
L’Aggiudicatario dovrà fornire attività si supporto anche da remoto.
Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore, ove applicabile, di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’utilizzatore (e/o la Xx.Xx.Xx) può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo individuato dalla Stazione appaltante e/o utilizzatore potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza
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dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e
migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza di ciascun sistema.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo di ciascun sistema come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell’intero sistema, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.
6.5.1 Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione del Sistema o parti di esso risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.
Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l’autonoma organizzazione dell’utilizzatore e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche e/o aziendali.
Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche | Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto |
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale | ± 15 giorni |
Annuale e Biennale | ± 30 giorni |
Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.
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Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, si dovrà tener conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura e relativi accessori non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell’utilizzatore.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari ove applicabili, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle componenti del sistema/apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.
6.5.2 Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
• accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento;
• individuarne la causa;
• adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
• eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza del sistema.
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle singole componenti del Sistema.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:
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• customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
• via e-mail;
• qualunque altra modalità concordata tra le parti (Utilizzatore/Fornitore).
Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni).
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne dia evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e/o Manutenzione.
6.5.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.
Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto.
Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle componenti del Sistema oggetto dell’appalto.
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I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza e manutenzione “full-risk”.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Tecnologia l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.
Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento
delle attività connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
6.5.4 Risoluzione dei guasti
Si definisce:
• tempo d’intervento, o tempo di attivazione dell’intervento, secondo la norma UNI 10144, è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione. È’ la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo”. Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo “Manutenzione correttiva”.
• ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo”.
• ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
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• tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
• DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui l’apparecchiatura è ferma per
guasto o manutenzione periodica.
Il Fornitore deve intervenire nel più breve tempo e comunque garantire il ripristino delle funzionalità come di seguito dettagliato:
TIPOLOGIA ANOMALIA | RIPRISTINO GUASTO |
Anomalia bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo della componente del sistema/apparecchiatura e/o relativo accessorio in quanto non consente di completare l’operazione voluta o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese e non esistono soluzioni alternative per ovviare al problema | 16 (sedici) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se non necessitano pezzi di ricambio |
24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se necessitano di pezzi di ricambio | |
Anomalia non bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo della componente del sistema/apparecchiatura e/o relativo accessorio pienamente in quanto non consente di completare l’operazione o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese, ma esistono soluzioni alternative per ovviare temporaneamente al | 48 (quarantotto) ore lavorative dalla richiesta di intervento |
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problema con la medesima apparecchiatura e/o relativo accessorio | |
Anomalia minore: L’anomalia non ha effetti sulla correttezza dei risultati attesi | 72 (settantadue) ore lavorative dalla richiesta di intervento |
Tabella 2 - Risoluzione anomalia.
Si precisa che si intende come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica (compreso il sabato) ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative.
Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a quanto sopra indicato, il Fornitore ne dovrà addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sarà compito dell’Utilizzatore valutare l’accaduto e segnalare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. che procederà eventualmente ad applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto previste all’art. 10.
6.5.5 Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione
svolto e delle condizioni in cui è trovato il sistema oggetto di manutenzione”.
Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e da un Rappresentante dell’Utilizzatore.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Ove applicabile, il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica del sistema o parti di esso;
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
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• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Art. 7 – Aggiornamento tecnologico
Per tutta la durata del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire tutti gli aggiornamenti software ed hardware rilasciati dal fabbricante ed applicabili al sistema installato, senza oneri economici aggiuntivi entro 90 giorni dall’immissione in commercio.
Nel caso in cui, durante il corso della fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, l’Aggiudicatario, dovrà comunicare entro 90 giorni dall’immissione in commercio tale circostanza e, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.
Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l’Aggiudicatario dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
• anno di immissione in commercio;
• caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara;
• listino prezzi vigente;
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• vantaggi tecnici, di gestione, economici..
Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione al Fornitore e all’Utilizzatore.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le
penali di cui all’Art. 10.
Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti
La remunerazione del Fornitore avverrà con le seguenti modalità:
• Canoni di noleggio delle apparecchiature: sarà corrisposto un canone trimestrale posticipato relativo alle apparecchiature e relativi accessori installate e collaudate, con decorrenza dalla data di collaudo positivo;
• Prodotti e materiali di consumo: sarà corrisposto l’importo relativo all’acquisto dei prodotti
ordinati e regolarmente consegnati.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Xx.Xx.Xx. in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. Il relativo importo sarà corrisposto secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato.
Art. 9 – Monitoraggio
L’Aggiudicatario, si impegna a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report trimestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo a:
• Utilizzatore;
• Ordinativo: indicazione del numero e data dell’Ordinativo di fornitura;
• Richiesta di approvvigionamento: indicazione del numero e data della/e Xxxxxxxxx/e di approvvigionamento;
• Codice/i Prodotto/i: indicazione del/i codice/i del bene/i in relazione a ciascun ordinativo;
• Quantità: indicare il quantitativo;
• Data di consegna: indicazione della data di consegna presso l’utilizzatore sia delle apparecchiature con relativi accessori che dei materiali di consumo;
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• Data di installazione e collaudo: per le apparecchiature indicare la data dell’installazione e
collaudo (art. 6.1.2 e 6.2 del presente Capitolato);
• Importo complessivo: indicare l’importo complessivo relativo a ciascun ordinativo.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti, i metodi e le informazioni, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire agli utilizzatori ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti negli atti di gara.
I dati da inviare dovranno pervenire a Xx.Xx.Xx. entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al trimestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre N).
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le
penali di cui all’Art.10.
Art. 10 - Livelli di servizio e penali
Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’utilizzatore, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’utilizzatore, del danno e/o disservizio arrecato.
La Xx.Xx.Xx. e/o l’utilizzatore, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 10 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’utilizzatore e/o Xx.Xx.Xx. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l’inadempienza, a giudizio della medesima, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto e relativi allegati (o atto equivalente) decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Xx.Xx.Xx. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore.
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Di seguito si riportano le penali di competenza
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Consegna ed installazione (art. 6.1) | Sistema e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 6.1.2 | Fino a 5° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura per ciascun giorno solare di ritardo, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 6° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura per ciascun giorno solare di ritardo, a partire dal 16° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Prodotti e materiali di consumo: entro i termini previsti dall’art. 6.1.3 | Fino a 5° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto relativo alla specifica Richiesta di approvvigionamento, con ritardo fino a 5 giorni solari, |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
salvo l’eventuale maggior danno | |||
A partire da 6° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto relativo alla specifica Richiesta di approvvigionamento, a partire dal 6° giorno, e per ciascun giorno di ritardo salvo l’eventuale maggior danno | ||
Collaudo (art. 6.2) | Collaudo: entro i termini previsti dall’art. 6.2 | Fino a 2° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura per ciascun giorno solare di ritardo, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
A partire da 3° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura per ciascun giorno solare di ritardo, a partire dal 16° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Formazione del personale (art. 6.3) | Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 6.3 | Per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data stabilita dagli utilizzatori (salvo diversa disposizione la formazione avviene contestualmente al collaudo) | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura, salvo l’eventuale maggior danno |
Servizio di garanzia ed assistenza “full- risk” (art. 6.4 e 6.5) | Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 6.4 e 6.5 | Per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi assunti | 0,1‰ (zero virgola uno per mille dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
pari a 0,5‰ (zero virgola | |||
cinque per mille) | |||
Risoluzione guasti: ritardi oltre i termini indicati nell’art. 6.5.4 | Per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi assunti | dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura ogni 8 ore lavorative di | |
ritardo, salvo l’eventuale | |||
maggior danno | |||
pari a 0,5‰ (zero virgola | |||
cinque per mille) | |||
Pezzi di ricambio secondo i termini dell’art. 6.5.3 | Per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi assunti | dell’ammontare netto contrattuale ossia dell’Ordinativo di fornitura, | |
salvo l’eventuale maggior | |||
danno |
Tabella 3 – Penali
Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o disservizi all’utilizzatore, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalla Xx.Xx.Xx. in proporzione del danno/disservizio così determinato:
- € 500,00 lieve disservizio;
- -€ 1.000,00 grave disservizio.
Di seguito si riportano le ulteriori penali per le prestazioni riguardanti la fornitura:
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Monitoraggio (art. 9) | Attività di reportistica: entro il 20 del trimestre successivo a quello di pertinenza | Fino a 30° gg solare | pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 31° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore | - | € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’invio della comunicazione inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrat ivo |
Tabella 4 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx.
Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione
definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 11 - Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60
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giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Allegati
B1 - Caratteristiche tecniche minime
Dike6 - Verifica firma digitale Page 1 of 2
DiKe6 - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2020-11-24 12:11:16 (UTC)
File verificato: Z:\Direzione Affari legali e societari\LIVIA\CONTRATTO DIAGNOSI COVID_19
\LOTTO 2\contratto TECHNOGENETICS SRL - lotto 2.pdf.p7m.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/11/2020 10:20:34
Dati del certificato del firmatario XXXXXXXX XXXXXXXXX: Nome, Cognome: XXXXXXXXX XXXXXXXX Organizzazione: TECHNOGENETICS S.R.L. Numero identificativo: 843-1529316096807
Data di scadenza: 17/07/2021 15:19:27
Autorita' di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS):
Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, Qualified Certification Service Provider,
, IT
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx/XXX
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.1.1.1
Note di utilizzo del certificato:
L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.
Firmatario 2: XXXXXXXXXX XXXXXXX
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/11/2020 11:30:00
Dati del certificato del firmatario XXXXXXXXXX XXXXXXX: Nome, Cognome: XXXXXXX XXXXXXXXXX Numero identificativo: 2020711445661
Data di scadenza: 17/02/2023 00:00:00
Dike6 - Verifica firma digitale Page 2 of 2
Autorita' di InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
certificazDioiKnee: 6 - Esito vCeerirftiicficaatfoirremAaccdreigdiittaatloe,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2 Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale e' adesso InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2016 | P.IVA 07945211006