CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI PARMALAT S.p.A.
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI PARMALAT S.p.A.
(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2016)
SOMMARIO
1. Premessa pag. 2
2. Definizioni pag. 2
3. Obbligo di Informativa dei Soggetti Rilevanti pag. 4
4. Soggetto Preposto pag. 5
5. Obblighi di comunicazione delle operazioni a Consob e al
mercato pag. 5
6. Black out period pag. 6
7. Deroghe pag. 6
8. Sanzioni pag. 7
9. Comunicazione ai Soggetti Rilevanti e accettazione del Codice pag. 7
10. Modifiche ed integrazioni pag. 8
11. Allegati al Codice pag. 8
1. PREMESSA
Il presente codice di comportamento (il “Codice”) disciplina la materia dell’Internal Dealing con specifico riferimento a Parmalat S.p.A. (la “Società”) e viene adottato in ottemperanza, inter alia, alle disposizioni normative e regolamentari indicate all’Allegato 1 al presente Codice.
Il Codice è volto a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione nonché le limitazioni relative al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (“Soggetti Rilevanti”) e dalle persone ad essi strettamente legate (“Persone Strettamente Legate), come definiti all’art. 2 del presente Xxxxxx.
Le disposizioni contenute nel Codice sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari. L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i destinatari dello stesso dall’obbligo di rispettare le altre norme interne, legislative e regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto la conoscenza del contenuto del Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
2. DEFINIZIONI 2.1Soggetti Rilevanti
Ai fini del Codice devono intendersi “Soggetti Rilevanti”:
a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Parmalat S.p.A.;
b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Parmalat S.p.A. e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società; nonché
c) gli ulteriori soggetti di volta in volta individuati dalla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato come Soggetti Rilevanti:
a) i Consiglieri di Amministrazione di Parmalat S.p.A.;
b) i Sindaci Effettivi di Parmalat S.p.A.;
c) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Parmalat S.p.A.;
d) il Chief Financial Officer;
e) il General Counsel di Parmalat S.p.A.;
f) il Direttore Human Resources di Parmalat S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare ulteriori soggetti rilevanti, in aggiunta a quelli di cui al presente articolo in relazione all’attività da essi svolta o all’incarico ad essi conferito, dando successivamente istruzioni al Soggetto Preposto ai fini dell’aggiornamento dell’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti.
2.2 Persone strettamente legate
Ai fini del presente Codice per “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti si intendono:
a) il coniuge non separato legalmente (ovvero un partner equiparato al coniuge), i figli, anche del coniuge o del partner, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i “Familiari Rilevanti”);
b) le persone giuridiche, le società di persone, le partnership e i trust, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da uno dei “Familiari Rilevanti”;
c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei “Familiari Rilevanti”;
d) le società di persone e le partnership, i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei “Familiari Rilevanti”;
e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei “Familiari Rilevanti”.
2.3 Altre definizioni
• Azioni: si intendono le azioni ordinarie di Parmalat S.p.A.
• Informazioni Privilegiate: si intendono le informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 del Regolamento MAR, che riguardano direttamente Parmalat S.p.A.
• Operazioni Rilevanti: si intendono tutte le operazioni condotte per conto dei Soggetti Rilevanti, e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari. Si rinvia all’Allegato 2, Parte 1 per un’elencazione, a titolo esemplificativo, delle Operazioni Rilevanti.
• Strumenti Finanziari: le Azioni e gli strumenti di debito di Parmalat S.p.A, gli strumenti derivati, gli altri strumenti ai predetti strumenti collegati nonché gli altri strumenti finanziari elencati nell’Allegato 2, Parte 2 del Codice.
3. OBBLIGO DI INFORMATIVA DEI SOGGETTI RILEVANTI
3.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società e a Consob (in tale ultimo caso personalmente o per il tramite della Società), entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione, le Operazioni Rilevanti effettuate per loro conto e/o delle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (fermo restando che, per “effettuazione” qui, e di seguito, si intende la data di conclusione dell’Operazione Rilevante), utilizzando il Modello allegato al presente Xxxxxx (Allegato 3), che dovrà essere sottoscritto.
La trasmissione a Consob del Modello sub Allegato 3 dovrà essere effettuata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC), o tramite posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
3.2 Ove i Soggetti Rilevanti intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob, delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro due giorni lavorativi dalla data dell’Operazione Rilevante, informare il Soggetto Preposto specificando che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell’Operazione Rilevante. Entro il giorno successivo al ricevimento della predetta comunicazione, la Società pubblicherà, ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti, le informazioni ivi contenute.
3.3 Entro il termine di cui al paragrafo 3.2, il Soggetto Rilevante comunica al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti effettuate, nei modi seguenti:
- inoltro via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, ovvero al diverso indirizzo che venisse in seguito comunicato per iscritto dal Soggetto Preposto, del Modello di cui all’Allegato 3 al presente Xxxxxx, debitamente compilato e sottoscritto. I moduli sono anche disponibili presso il Soggetto Preposto.
- Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, i suddetti obblighi di comunicazione potranno essere assolti a mezzo fax ai numeri x00 0000 000000 e/o x00 00 00000000 ovvero consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico: Parmalat S.p.A. sede operativa - Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx - Xxxxx Fax n.: x00 0000 000000.
Le comunicazioni a Consob dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti oppure dall’Emittente, per conto dei Soggetti Rilevanti, mediante invio a Consob dello stesso Modello di cui all’Allegato 3 al presente Codice, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamenti vigenti.
3.4 Esclusioni
Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui al presente Codice le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, entro il 31 dicembre di ciascun anno civile.
L’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, è calcolato sommando - senza compensazione - le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ad esso.
3.5 Obbligo informativo nei confronti delle persone strettamente legate
In ottemperanza al disposto dell’articolo 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a esso gli obblighi loro spettanti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento MAR e conservare copia di suddetta notifica e copia del Codice sottoscritta dalle Persone Strettamente Legate per presa d’atto e accettazione (Allegato 4).
4. SOGGETTO PREPOSTO
Il Responsabile Affari Societari di Parmalat S.p.A. è il Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti.
Il Soggetto Preposto segnala altresì al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni alle previsioni del presente Codice che riscontri o di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del proprio operato.
Copia della versione di volta in volta aggiornata del Codice resterà depositata presso il Soggetto Preposto, a disposizione di tutti i Soggetti Rilevanti.
In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente art. 4 sono svolte dalla persona individuata dal Soggetto Preposto.
5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI A CONSOB E AL MERCATO
Su richiesta dei Soggetti Rilevanti, laddove questi ultimi dichiarino che non intendono provvedervi personalmente ai sensi del precedente articolo 3.1, Parmalat S.p.A., per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate a quest’ultimi - previo invio, da parte di tali soggetti al Preposto, della comunicazione di richiesta e del Modello di cui all’Allegato 3 ai sensi dei paragrafi
3.2. e 3.3. che precedono - entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
Parmalat S.p.A., per il tramite del Soggetto Preposto, provvede a pubblicare (con le modalità previste dalla vigente normativa), tramite il sistema telematico di diffusione autorizzato al quale la Società aderisce, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito internet dell’Emittente (sezione “Governance/Internal Dealing”) entro l’orario di apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
6. BLACK OUT PERIOD
I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni Rilevanti, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative a Strumenti Finanziari, nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti alla comunicazione al mercato dell’approvazione, da parte dell’organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa di tempo in tempo applicabile (di seguito “Black Out Period”). Ogni Black-Out Period termina successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei dati contabili.
7. DEROGHE
Può essere consentito a un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black Out Period:
a. in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o
b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 522/2016.
Il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Parmalat motivata richiesta scritta almeno otto giorni prima della data prevista per l’esecuzione dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
− nell’ipotesi sub (a) di cui al primo paragrafo del presente articolo - la descrizione dell’Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle
motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e − nell’ipotesi sub (b) di cui al primo paragrafo del presente articolo - l’indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’Operazione Rilevante in un Black Out Period.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period, dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 522.
8. SANZIONI
Oltre alle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 58/1998 al Titolo I bis Capo II art. 184 e seguenti e dalle altre norme di tempo in tempo vigenti, la Società si riserva di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice e, inoltre, di irrogare le seguenti sanzioni:
(i) per i lavoratori dipendenti, le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
(ii) per eventuali altri collaboratori la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto,
(iii) per gli Amministratori ed i Sindaci, la proposta alla successiva Assemblea della revoca per giusta causa.
9. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DEL CODICE
L’accettazione del presente Codice da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato (Allegato 5 – Schema 2) e di copia del Codice.
Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all’Allegato 5 – Schema 1 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.
All’atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono copia del Codice di Internal Dealing ed una dichiarazione di presa d’atto e accettazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 5 - Schema 2, attestante altresì l’impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì - ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente - e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione di copia del Codice - ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, unitamente alla copia da essi sottoscritta del Codice, tramite uno dei mezzi indicati all’art. 3.3 del Codice. Il
Soggetto Preposto redige e aggiorna tempestivamente l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili.
10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Le modifiche e le integrazioni al Codice sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., salvo quanto previsto al paragrafo seguente.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di modificare il Codice per adeguarlo a nuove norme e/o orientamenti delle Autorità competenti, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della prima riunione utile.
Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del Codice; a tal fine formula proposte di adeguamento del Codice al Consiglio di Amministrazione.
11. ALLEGATI AL CODICE
Il Codice è comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1. Riferimenti Normativi
Allegato 2. Elenco delle Operazioni Rilevanti – Elenco degli Strumenti Finanziari Allegato 3. Fac simile - Schema di comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte di Soggetti Rilevanti
Allegato 4. Modello di Notifica dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate a loro, degli obblighi spettanti a tali persone ai sensi della normativa vigente
Allegato 5.
- Schema 1: Comunicazione della Società ai Soggetti Rilevanti
- Schema 2: Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione
Allegato 6. Informativa Privacy
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Allegato 1. Riferimenti normativi
La materia dell’internal dealing è disciplinata, oltre che dal Codice, dalle seguenti disposizioni di legge e di regolamento:
• Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato o MAR) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento di esecuzione (UE));
• Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (Regolamento Delegato (UE));
• Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il c.d. “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “TUF”);
• Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “Regolamento Emittenti”);
• Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito, il “Regolamento di Borsa”);
• Vigenti istruzioni al Regolamento di Borsa (di seguito, le “Istruzioni”).
I termini non definiti nel Codice devono essere interpretati, in caso di dubbio, ai sensi delle predette disposizioni.
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Allegato 2. - Parte 1 - Elenco delle Operazioni Rilevanti
Il presente elenco si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Tali operazioni comprendono:
(a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
(b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
(c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
(d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
(e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
(f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
(g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
(h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito Parmalat, compresi i credit default swap;
(i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
(j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
(k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
(l) l’assunzione o la concessione in prestito di Azioni o titoli di credito Parmalat o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
(m) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso;
(n) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
(o) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui:
(i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso;
(ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente;
(iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Allegato 2. - Parte 2 - Elenco degli strumenti finanziari
(di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE)
Ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, art. 4, paragrafo 1, punto 15, per «strumenti finanziari» si intendono:
1. valori mobiliari;
2. strumenti del mercato monetario;
3. quote di un organismo di investimento collettivo;
4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8. strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9. contratti finanziari differenziali;
10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
11. quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
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Allegato 3. Fac simile - Schema di comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate.
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. |
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||||
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | ||
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i | |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
[SIGLATO, DATATO E SOTTOSCRITTO ]
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Allegato 4. “Modello di Notifica dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate a loro, degli obblighi spettanti a tali persone ai sensi della normativa vigente”
Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia di internal dealing ex articolo 19, Regolamento (UE) 596/2014
Xxxx.xx/x [•]
In adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e del Codice in materia di internal dealing di Parmalat S.p.A. (“Codice”), di cui io sono Soggetto Rilevante in quanto [Amministratore, Sindaco, Dirigente] di detta Società, con la presente, ti comunico che devi rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dal Codice e dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014. Ti comunico anche che ho provveduto ad indicarti quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto verrai inserita nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate tenuto dalla Società.
Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei ciitati obblighi di comunicazione, ti invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché del “Codice” (allegato alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima xxx.xxxxxxxx.xxx).
Segnalo, in particolare, che dovrai comunicarmi, tramite il Modulo di cui all’Allegato 3 al Codice, da te compilato, siglato, datato e sottoscritto entro un giorno lavorativo a partire dalla data dell’effettuazione, ogni Operazione Rilevante da te conclusa, indicandomi se effettui personalmente la comunicazione a Consob di cui all’articolo 3 del Codice o intendi avvalerti dell’ausilio della Società.
Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, ti ringrazio di restituirmi copia della presente e del Codice debitamente siglate, datate e sottoscritte per presa d’atto e accettazione.
Luogo, Data
Firma
PER RICEVUTA
Luogo, Data
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Allegato 5.
Schema 1: Comunicazione della Società ai Soggetti Rilevanti
Gent.
In conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014, si trasmette in allegato alla presente, il Codice di comportamento in materia di internal dealing (il “Codice”).
Al riguardo, La informiamo che il Suo nome e cognome è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell’elenco dei Soggetti Rilevanti, tenuto ai sensi del Codice, in quanto Lei è [Amministratore, Sindaco, Dirigente] di Parmalat X.xX.
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata.
Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998.
La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l’allegata dichiarazione di presa d’atto e accettazione e copia del Codice, debitamente siglate, datate e sottoscritte, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 3.3 del Codice.
Con i migliori saluti, [•], lì
Il Soggetto Preposto
PARMALAT S.p.A.
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Allegato 5.
Schema 2: Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione
Io sottoscritto, , nella mia qualità di Soggetto Rilevante (come definito al paragrafo 2.1 del Codice di comportamento in materia di internal dealing approvato dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. in data 12 dicembre 2016 (il “Codice”):
• prendo atto che il mio nome e cognome è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
• dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettato integralmente i contenuti;
• mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell’Articolo 2.2 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo, 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e del Codice, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
• conferisco alla Società l’incarico di effettuare la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti da me concluse alle condizioni stabilite dal Codice; [Qualora il Soggetto Rilevante intenda effettuare personalmente la comunicazione alla Consob (vedi punto 3.1. del Codice), questo paragrafo va depennato]
• ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di cui al citato Xxxxxx, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dal Codice, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate;
• prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dall’art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014 e dall’art. 193, del D.Lgs n. 58/1998.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
Nome e Cognome | Vincolo di parentela | Luogo e data di nascita | Indirizzo di residenza |
Persona giuridica, partnership, trust | Rapporto di collegamento | Numero di iscrizione nel relativo Registro o altri dati identificativi | Sede legale |
(luogo) (data)
(firma)
,
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Parmalat S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx, 0, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Xxxxxxxx S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.
(luogo) (data)
(firma)
,
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Allegato 6. Informativa Privacy
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Parmalat S.p.A. (di seguito, la “Società”), avente sede in Xxx X. Xxxxx, 0, Xxxxxx (XX), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all’uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.
I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti. Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società.
In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
La informiamo altresì che i Xxxx dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge.
I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, i dati saranno conosciuti dai dipendenti e dai terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento. La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 quali, ad es., i diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi alla Direzione Legale presso la Società, Xxx X.Xxxxx, 0, Xxxxxx (XX).