CONVENZIONE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA POLIFUNZIONALE SITA IN SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – VIA MARCONI
COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
(Provincia di Bologna)
Xxx Xxxx, 00 - 00000 X.XXXXXXXXX X.X. ( XX) tel . 0534 / 00000 - XXX 0534 – 95595
Rep. 4193
CONVENZIONE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA POLIFUNZIONALE SITA IN SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO – VIA MARCONI
L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) il giorno 7 ( sette ) del mese di Febbraio nella Residenza Municipale del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro – Xxx Xxxx x. 00;
T R A
il COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO, con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx (XX) Xxx Xxxx x. 00, Codice Fiscale 80014530374, rappresentato da XXXXXX XXXXXXXXX nato a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro il 10.06.1960, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31 Gennaio 2014;
E
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA X. Xxxxxxxxx X.X. di seguito
denominata “Convenzionato” con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxx
x. 0/0, Codice Fiscale 03988810374, Partita IVA 00685871204, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXX nato a ……. il ….., in qualità di Presidente;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 Gennaio 2014 ad oggetto: “ Approvazione convenzione relativa all’utilizzo dei locali adibiti a palestra polifunzionale sita in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro Via Marconi ” con la quale è stata approvata la Convenzione relativa all’utilizzo dei locali adibiti a palestra Comunale sita in Via Marconi del capoluogo per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento;
VISTA la disponibilità dell’Associazione A.S.D. S. Xxxxxxxxx X.X. ad utilizzare i locali in oggetto;
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro concede all’ Associazione A.S.D. S. Xxxxxxxxx X.X. l’utilizzo dei locali della Palestra sita in Via Marconi del Capoluogo;
Art. 1 – OGGETTO
E’ consentito gratuitamente l’uso dei locali adibiti a palestra polifunzionale sita in Via Marconi del Capoluogo, all’Associazione A.S.D. S. Xxxxxxxxx X.X. nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 Gennaio 2019.
L’uso della palestra è concesso, tutti i giorni della settimana, negli orari in cui la stessa non è utilizzata dall’utenza scolastica. Tali orari, che potranno variare nel corso dei mesi, dovranno essere concordati e costantemente aggiornati con la Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo.
L’Associazione si impegna a consentire l'uso dell'impianto per le attività promosse o programmate dal Comune ed in particolare consentire l’uso gratuito dell’impianto da parte dell’Associazione Arti e Lealtà nei giorni: Martedì dalle 17.30 alle 19.30 – Giovedì dalle 18.30 alle 19.30 in quanto tale attività è già regolamentata da apposita convenzione. L’Associazione “Arti e Lealtà”, qualora intenda utilizzare la struttura in orari diversi da quelli precedentemente indicati, dovrà formulare apposita richiesta direttamente alla Società Convenzionata intestataria del presente atto.
Gli orari di utilizzo della palestra possono essere oggetto di variazione in accordo tra le parti e con le Istituzioni Scolastiche.
Il Convenzionato dichiara e riconosce che i suddetti impianti e le attrezzature su di esso esistenti, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro.
Gli impianti, con le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all’utilizzatore, come risulta dal verbale di consegna redatto dal competente Ufficio tecnico Comunale e conservato agli atti del medesimo ufficio.
Art. 2 - SCOPO
Lo scopo della convenzione in uso consiste nell’utilizzo dei locali e degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue. L’utilizzatore avrà cura della conservazione dei beni, garantirà l'uso pubblico dei medesimi e non potrà consentire usi diversi da quelli per cui la convenzione è disposta, salvo casi eccezionali preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune.
Art. 3 - MODALITA' DI GESTIONE
Il Convenzionato dovrà usare la struttura in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia,
vigenti e future, applicabili e compatibili con la natura dei locali in oggetto.
Le misure igieniche devono essere seguite e praticate con diligenza e continuità, è fatto divieto di fumare in ottemperanza alle norme vigenti, strumenti ed attrezzi ginnici non devono essere lasciati sparsi ma radunati in uno spazio contenuto e che comunque non rechino danno all’incolumità degli alunni.
Art. 4 - ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE
La conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.
Il Convenzionato, dovrà assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso dei locali possono derivare a persone o cose, dovrà assicurare un tempestivo ripristino dei locali e delle attrezzature nelle condizioni di funzionalità precedente.
Resta inteso che il singolo utilizzatore (Associazione o singolo professionista) dovrà usare i locali con la massima diligenza. E fatto comunque obbligo al convenzionato di vigilare sul corretto utilizzo dei locali.
E’ fatto obbligo all’utilizzatore di stipulare apposita polizza assicurativa per quanto sopra.
Eventuali tariffazioni che l’utilizzatore intendesse applicare all’utenza, deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale.
L'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali di una qualsiasi violazione delle normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare ipso facto la presente convenzione, fermo restando tutte le eventuali e possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.
Il Convenzionato si impegna ad adempiere i suddetti oneri in modo esclusivo e con risorse proprie, provvedendo al personale necessario. L’utilizzatore si obbliga, inoltre, a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato d'efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità.
A tal fine, alla scadenza della presente convenzione, sarà redatto dalle parti apposito verbale di riconsegna, ove il Comune si riserva di annotare le inadempienze dell’utilizzatore o il cattivo stato di manutenzione dell'impianto e delle attrezzature consegnate.
Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare ogni modifica societaria, nonché ogni eventuale modifica statutaria: il Comune si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere una revisione della presente convenzione.
Le spese per le pulizie dei locali, rese necessarie dal loro uso, nonché le spese comunque connesse all’uso dei locali, delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale, per l’impiego dei servizi strumentali, sono a carico della Società convenzionata.
Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico del Comune:
a) gli oneri per la rimozione dei rifiuti solidi e urbani;
b) le polizze assicurative riferite alle strutture (incendio, furto, atti vandalici, RCT);
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
d) l'erogazione all’Associazione A.S.D. S. Xxxxxxxxx X.X., per la gestione degli impianti, di un importo annuo di Euro 3.000,00, a fronte di un contributo “una tantum” per la custodia, pulizia e gestione delle attività svolte nei locali della palestra.
Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha una durata di anni 5 (cinque), e precisamente dal 1° febbraio 2014 al 31 Gennaio 2019, al termine dei quali scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.
Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, l’utilizzatore è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria né per altre cause inerenti alla gestione dell'impianto.
Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l’utilizzatore.
Art. 7 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E' vietato al Convenzionato sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
Art. 8 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI
Il Convenzionato è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, e con terzi, nei periodi di utilizzo regolamentato della struttura, esclusi i problemi tecnici per mancato funzionamento di energia elettrica, riscaldamento, acqua e per problemi di tipo strutturale sull’immobile.
Il Convenzionato s'intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione dell'utilizzo regolamentato della struttura, sollevando il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale, ad eccezione di danni dovuti a problemi di tipo strutturale-impiantistico dell’ immobile.
A tale scopo il Convenzionato dovrà stipulare e mantenere in essere per tutta la durata della convenzione (fornendo copia completa della polizza e successive quietanze di pagamento attestanti la regolarità), con oneri a suo carico, polizze assicurative con compagnie e società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone.
In caso di atti vandalici e furti delle attrezzature di proprietà del Comune che rimangono in dotazione, il Convenzionato ha l’obbligo di presentare immediata segnalazione al Comune, al fine di permettere a quest’ultimo la denuncia de sinistro alla compagnia assicurativa.
Art. 9 - ONERI FISCALI
Il Convenzionato è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro.
Art. 10 - REVOCA DELLA CONVENZIONE
Il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Xxxxxx potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la convenzione dichiarando la decadenza del Convenzionato con effetto immediato, salvo risarcimento danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività della struttura anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario. Inoltre, in ogni caso d'inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario.
Art. 11 - RECESSO DELl’UTILIZZATORE
Qualora il Convenzionato intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi all’Amministrazione Comunale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Responsabile dell’Area Tecnica L’Associazione