ADDENDUM PER LA REVISIONE DELL’ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E QATAR FOUNDATION ENDOWMENT SOTTOSCRITTO IL 28 AGOSTO 2014
Allegato alla Delib.G.R. n. 8/81 del 19.2.2019
ADDENDUM PER LA REVISIONE DELL’ACCORDO
TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E QATAR FOUNDATION ENDOWMENT SOTTOSCRITTO IL 28 AGOSTO 2014
La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente on. xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito: “la Regione”)
e
la QATAR FOUNDATION ENDOWMENT, in persona dell’Amministratore Delegato, Signor Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxx
(di seguito, “la Fondazione”; ed insieme considerate, la Regione e la Fondazione: “le Parti”) PREMESSO CHE
• Il 28 agosto 2014, le Parti – sotto gli auspici del Governo della Repubblica Italiana e dello Stato del Qatar - hanno stipulato un Accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 11, comma 4 della legge 241/1990, (di seguito: “l’Accordo”), avente ad oggetto la realizzazione in Sardegna, nella città di Olbia, di un ospedale-centro di ricerca medica e scientifica (di seguito: “Mater Olbia”) di valenza nazionale e internazionale.
• Gli impegni reciprocamente assunti tra le Parti hanno raggiunto uno stadio di significativa attuazione, di cui è opportuno dar conto per la rilevanza dello sforzo profuso. A tal fine, le Parti hanno sottoscritto un documento (Allegato A) che riepiloga, attraverso una cronologia degli atti, gli obiettivi raggiunti nel periodo trascorso.
• Alcuni elementi dell’Accordo devono essere aggiornati e/o modificati, per tener conto sia di nuove disposizioni legislative nazionali e di atti di programmazione sanitaria della Regione che modificano quelli che hanno fatto da cornice normativa alla stipula nel 2014, sia della modifica di atti, contratti e scelte operative delle Parti che influiscono sulla attuazione futura dell’Accordo.
• La Giunta Regionale della Sardegna con la delibera 59/1 del 4 dicembre 2018, ha stabilito che:
“a seguito dell'approvazione della presente deliberazione e ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione proceda a modificare l'accordo prot. n. 6197 del 15 settembre 2014, sottoscritto con Qatar Foundation Endowment in data 28 agosto 2014, relativamente:
a) agli aspetti difformi alle statuizioni del presente atto,
b) alla indicazione del soggetto giuridico incaricato della gestione operativa e del partner scientifico,
c) alla definizione del tetto di spesa annuale massimo conseguente alla modifica dell'offerta clinica,
d) al richiamo delle disposizioni legislative nazionali ed agli atti di programmazione regionale nel frattempo venuti in essere, nonché ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento completati o in corso di istruttoria. ”
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti intendono adeguare i loro reciproci obblighi e diritti alla luce del nuovo quadro normativo e
programmatorio definito dai soggetti pubblici, nonché i loro impegni, alle nuove prospettive di attuazione del Progetto. A tal fine, obblighi, diritti e impegni previsti alle pagine da 4 a 9 dell’Accordo, successivamente alle parole “Ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate” e sino alle parole “valorizzazione delle professionalità presenti in Regione” sono integralmente sostituiti da quelli enunciati nel testo sottostante:
“SI CONVIENE
A) L’inserimento del Mater Olbia nella rete ospedaliera regionale della Sardegna è pienamente realizzato – ai fini della programmazione della organizzazione sanitaria – per effetto:
1) dell’articolo 16 del decreto legge 133/2014, che ha determinato la possibilità di una speciale deroga transitoria all’applicazione dei parametri nazionali posti letto/popolazione ed alle regole della revisione della spesa sanitaria introdotte dalla legislazione nazionale;
2) dell’Atto consiliare del 25 ottobre 2017 (BURAS n° 58, 11 novembre 2017), recante la “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna”;
3) della delibera numero 59/1 del 4 dicembre 2018, con la quale la Giunta regionale della Sardegna ha definitivamente adottato la riconversione dell’assetto dell’offerta ospedaliera pubblica e privata.
B) La rilevanza nazionale del Mater Olbia è da ultimo sottolineata dalla attenzione del legislatore nazionale, il quale nella legge 30 dicembre 2018, numero 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), all’articolo 1, comma 572, ha confermato in capo “all’ospedale e centro di ricerca medica applicata”, la missione di conseguire “incrementi dei tassi di mobilità attiva” e di “riduzione dei tassi di mobilità passiva” in Sardegna. A tal fine, la disposizione richiamata pone in capo al Ministero della Salute ed alla Regione il compito di “assicurare il monitoraggio delle attività della struttura in relazione alla effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica, ed al conseguente, effettivo decremento della mobilità passiva”.
C) Il nuovo assetto dell’offerta assistenziale del Mater Olbia, che supera e sostituisce quello individuato nell’Accordo, è costituito dalle discipline specialistiche previste per l’Area Nord-Est della Sardegna, rese da operatore privato accreditato, previste dal nuovo assetto dell’offerta ospedaliera stabilito dall’Allegato 1 alla delibera del 4 dicembre 2018, numero 59/1, della Giunta Regionale della Sardegna.
Tale assetto istituzionalmente accreditabile è stato altresì accettato e condiviso con atto di adesione del 14 gennaio 2019 – previsto dalla richiamata delibera della Giunta Regionale – sottoscritto da Mater Olbia Spa. A questo si aggiungono i servizi di specialistica ambulatoriale già accreditati e quelli accreditabili funzionalmente alla nuova offerta assistenziale, nonché 50 posti letto in solvenza per acuti, senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
D) Della nuova offerta clinica del Mater Olbia, la Fondazione intende sottolineare il particolare rilievo della innovazione tecnologica recata dalla programmata attivazione di un Centro Avanzato di Radioterapia Oncologica,di standing elevato e nodo delle reti collaborative nazionali e internazionali. La Fondazione tiene inoltre a confermare che l’impegno a favore della cura e della salute dei bambini permane tra le missioni più qualificanti del Mater Olbia anche nella nuova configurazione clinica, alla luce dello sviluppo al suo interno della disciplina pediatrica e di oncologia pediatrica e della sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra il Mater Olbia e l’Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx.
E) L’attivazione dei servizi resi dal Mater Olbia troverà graduale completamento in un triennio, entrando complessivamente a regime nell’anno 2021.
F) In particolare, l’assetto del Mater Olbia, sulla base delle analisi tecniche e della nuova programmazione regionale, è definito come segue:
• 202 posti letto complessivi, di cui 130 per acuti e 72 per post-acuti, accreditati secondo le normative;
• ulteriori 50 posti letto senza oneri a carico del SSR, nei quali l’assistenza sarà erogata in solvenza, anche per discipline diverse ed ulteriori rispetto a quelle accreditate;
• una piattaforma specialistica dedicata alla erogazione di prestazioni ambulatoriali e di servizi specialistici rivolti agli utenti esterni e di supporto all’attività di degenza, in una logica di presa in carico completa dell’assistito nelle diverse fasi del processo diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
• un centro di radioterapia per il trattamento delle patologie oncologiche a carico dei diversi organi.
G) Mater Olbia adotterà, fin dall’inizio della sua attività, un approccio innovativo gestionale, anche attraverso modelli organizzativi, per intensità di cura, integrati su percorsi diagnostici e terapeutici. Tali modelli organizzativi saranno condivisi con la Regione sulla base delle esperienze di eccellenza maturate in altri ospedali di riferimento nazionale, secondo consolidati metodi di benchmarking. Nello specifico l’approccio innovativo gestionale si svilupperà prevalentemente attraverso:
1) l’adozione immediata di standard sperimentali di risorse umane nell’area riabilitativa, basati su benchmark nazionali;
2) la possibilità di trasferimento diretto interno tra area acuti e post-acuti, sulla base di protocolli operativi definiti e monitorati dall’Azienda per la Tutela della Salute;
3) l’allocazione e la relativa quantificazione delle risorse, nonché la modulazione della gestione dei posti letto, per aree omogenee, superando la definizione per singola unità operativa.
L’accreditamento in relazione al predetto approccio innovativo-gestionale, così come sopra indicato, sarà riconosciuto a titolo transitorio e sarà oggetto di monitoraggio congiunto e di periodiche valutazioni da parte della Regione, anche in ragione degli esiti assistenziali. Entro il primo triennio di sperimentazione l’accreditamento sarà confermato sulla base dei criteri validati.
H) Lo sviluppo delle attività del Mater Olbia sarà articolato in fasi successive, per consentire il progressivo completamento dell’assetto organizzativo della struttura, nonché per garantire la progressiva armonizzazione dell’ospedale all’interno della nuova rete ospedaliera.
I) Mater Olbia dovrà assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni scientifiche e di ricerca nelle discipline di riferimento e in quelle complementari, secondo principi di integrazione con le attività di ricerca condotte in Regione e di reciproca valorizzazione dei risultati. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all’assetto organizzativo e al funzionamento delle eventuali attività formative delle attività assistenziali, scientifiche e di ricerca, che saranno svolte in collaborazione con le Università e con altri Enti di Ricerca sulla base di specifici accordi. Le principali linee di ricerca che, in fase di avvio, saranno oggetto di specifico interesse sono riportate in Allegato 2 dell’Accordo.
J) le Parti istituiscono un Comitato Scientifico (steering commitee) al quale sono attribuite le funzioni di coordinamento tra le diverse linee di ricerca attive o programmate sul territorio regionale, con quelle che si svolgeranno presso il Mater Olbia, nonché tra i rispettivi canali di finanziamento. Il Comitato supporterà il processo di riconoscimento del Mater Olbia quale IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), la cui responsabilità amministrativa e tecnica rimane a carico dello stesso ospedale. Il Comitato, che verrà rinnovato ogni tre anni, è composto da cinque componenti, tutti dotati di comprovati requisiti di competenza scientifica e qualificata esperienza. Due di essi sono nominati dalla Regione, due dalla Fondazione, il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo.
K) la Regione, con atto della Giunta Regionale, provvederà alla rideterminazione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale resa da operatori privati accreditati, prevedendo un incremento dello stesso nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali, pari ad un valore sufficiente a mettere Mater Olbia in condizioni di operare in termini di efficienza economica, ai sensi della successiva lettera N).
Circa la necessità di norme di legge o aventi forza di legge che consentano di derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria, le Parti prendono atto che l’articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018, numero 145 (legge di Bilancio 2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 dicembre 2018, serie generale, autorizza la Regione Sardegna sino al 31 dicembre 2021 a discostarsi dai parametri stabiliti dall’articolo 15, comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95.
La Regione si impegna a ricercare con il Governo una stabile definizione, entro il triennio di deroga stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2019, dell’idoneo quadro finanziario per l’acquisto delle prestazioni da operatori privati accreditati con il Sistema Sanitario Regionale, entro il quale trovi sufficiente e consolidata copertura il budget del Mater Olbia fissato ai sensi dell’Accordo e del presente Addendum.
L) Ai sensi dell’articolo 8 sexies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la remunerazione delle prestazioni rese dal Mater Olbia in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale sarà assicurata secondo le seguenti linee di indirizzo:
1) Remunerazione delle funzioni assistenziali “in base al costo standard di produzione del programma di assistenza”, nel rispetto dei criteri generali per l’individuazione/delimitazione delle stesse funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima, previste dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 sexies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni assistenziali sono remunerate entro un tetto massimo di euro 8,5 milioni di euro, da intendersi all’interno del tetto onnicomprensivo massimo stabilito in euro 60,6 milioni, appresso meglio specificato, sulla base dell’esame, per ciascuna funzione del profilo organizzativo, del costo standard del programma di assistenza, dei volumi prodotti e del valore non coperto dalle tariffe predefinite. In particolare:
a) riconoscimento della funzione di emergenza urgenza per il servizio di stroke-unit, nell’ambito del Sistema Regionale della rete di emergenza e urgenza, e in collegamento organizzativo e funzionale con l’ospedale pubblico di Olbia sede di DEA, secondo gli specifici accordi da stipulare al riguardo;
b) riconoscimento delle funzioni di neuroriabilitazione e riabilitazione intensiva nel rispetto dei criteri organizzativi e degli standard assistenziali applicati nella attività del Mater Olbia ai sensi del precedente punto G);
c) riconoscimento della funzione assistenziale di radiologia interventistica nel rispetto dei criteri organizzativi ed assistenziali definiti in specifici accordi da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute;
d) riconoscimento della funzione del Mater Olbia quale Comprehensive Cancer Center in grado di assicurare, per le patologie oncologiche trattate, l’intero percorso diagnostico terapeutico, dalla diagnosi alle terapie più avanzate ed innovative, compreso il followup;
e) riconoscimento di ulteriori eventuali funzioni innovative (quali -inter alia - radioterapia metabolica e telemedicina) nel rispetto dei criteri organizzativi ed assistenziali applicati ai sensi del precedente punto G) nelle attività del Mater Olbia.
M) Remunerazione delle attività assistenziali in base alle tariffe predefinite per prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, post-acuti e di specialistica ambulatoriale; le tariffe potranno prevedere specifici incrementi a seguito di specifiche classificazioni dell’ospedale o certificazioni di accreditamento internazionale; successivamente al riconoscimento dell’IRCCS potranno essere previsti gli incrementi della tariffa a sostegno delle attività formative svolte a seguito di specifiche convenzioni con le Università della Sardegna.
N) In considerazione del livello di eccellenza e di valenza sotto il profilo della ricerca scientifica che si intende attribuire al Mater Olbia, si concorda di indicare le seguenti linee di indirizzo per la definizione del tetto di spesa delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale:
1) Nel primo anno di avvio dell’ospedale (2019) e nell’anno successivo, il tetto di riferimento è stimato in rapporto ai costi di produzione delle attività progressivamente portate a regime, adeguatamente documentati sotto il profilo tecnico e metodologico, al netto dei costi della ricerca e di tutti gli ulteriori costi non direttamente correlati alla assistenza a carico del Servizio Sanitario Regionale o derivanti da inefficienze produttive. Il tetto così stimato è rideterminato al termine di ciascun anno solare in rapporto alla valorizzazione dell’erogato e in misura proporzionale ai mesi di effettiva attività;
2) Dal terzo anno, il tetto annuale è calcolato sulla base dell’erogato (per funzioni e da tariffa) dell’anno precedente, eventualmente integrato in rapporto alle attività residuali previste e non attuate nel corso del secondo anno.
Il tetto annuale onnicomprensivo a regime non potrà superare l’importo di 60,6 milioni di euro, e include:
a) la remunerazione delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies commi 2 e 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per un valore non superiore a 8,5 milioni di euro;
b) la remunerazione delle prestazioni di radioterapia.
I farmaci documentati attraverso il flusso informativo specifico (File F) sono rimborsati per un valore indicativo di 1,2 milioni di euro, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva definiti dal competente Assessorato.
La mobilità attiva potenziale da aree nazionali e internazionali è proiettata al raggiungimento del 30% della produzione in regime convenzionato. La produzione convenzionata dell’Ospedale punta altresì ad intercettare la quota massima possibile della spesa regionale per mobilità passiva, che ad oggi, per le principali specialità (MDC e radioterapia) attivate nella struttura, è stimata in circa 26 milioni di euro.
Gli indicatori e gli obiettivi relativi alla mobilità verranno definiti in specifici accordi con la Regione, anche in vista dell’attività di monitoraggio di cui alla lettera B) della quale la legge assegna la responsabilità ad essa Regione ed al Ministero della Salute.
O) Il tetto di spesa attribuito al Mater Olbia può essere ridotto:
1) per garantire gli equilibri regionali o nazionali di finanza pubblica;
2) in coerenza con disposizioni nazionali e/o regionali recanti nuovi criteri o soglie massime nella definizione delle tariffe;
3) in presenza del mancato rispetto dei requisiti gestionali o dei presupposti obiettivi assistenziali programmati per il Mater Olbia, con particolare riferimento a complessità della casistica significativamente superiore rispetto alla media regionale (ICM su standard regionale), disponibilità di fondi annuali per la ricerca (non a carico del Servizio Sanitario Regionale), mobilità attiva extra regionale (escluso solvenza e intra-moenia), mobilità attiva extra nazionale (escluso solvenza e intra-moenia).
P) La Fondazione, anche per il tramite di apposito soggetto giuridico cui potranno essere partecipi altri enti, si è impegnata a garantire le seguenti linee e valori di investimento:
1. interventi strutturali per € 35.000.000,00;
2. ammodernamento per € 60.000.000,00;
3. attrezzature sanitarie per € 55.000.000,00; 4. ICT per € 10.000.000,00;
5. altre forniture per € 3.000.000,00;
6. costi annuali di gestione operativa: € 70.000.000,00 annui, relativi alle attività svolte in regime convenzionato, in solvenza e per le attività di ricerca direttamente svolte all’interno del Nuovo Ospedale.
La verifica della attuazione degli interventi previsti è in capo alla Commissione paritetica di cui all’articolo 10 dell’Accordo del 28 agosto 2014.
Q) La Fondazione conferma l’impegno di riservare almeno 10 milioni di euro all’anno, sui fondi della Qatar National Research Fund (QNRF) per il finanziamento di progetti presentati in ambito regionale, giudicati di valenza scientifica, sulla base degli standard internazionali come definiti dal QNRF.
R) La Fondazione conferma inoltre l’impegno, mediante i soggetti giuridici che riportano alla sua responsabilità, interessati dalla attuazione dell’Accordo, a favorire – in conformità alla normativa vigente in materia - le massime ricadute occupazionali locali e la valorizzazione delle professionalità presenti in Sardegna.”
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Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina integralmente il presente Accordo, la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente On. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e la Qatar Foundation Endowment, in persona dell’Amministratore Delegato signor Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxxx
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
All’art. 1 dell’Accordo del 28 agosto 2014, dopo il primo paragrafo, è aggiunto il seguente:
Il presente ADDENDUM integra l’ACCORDO ex art. 11 della legge 7 agosto 1990, numero 241 con l’apporto di contenuti nuovi, e ne sostituisce le disposizioni che le Parti convengono di aggiornare unicamente mediante modifica espressa.
L’articolo 2 dell’Accordo del 28 agosto 2014 è integralmente sostituito dal seguente “Articolo 2 – Impegni delle Parti
Il Presidente della Regione pone in essere le azioni ed i provvedimenti di sua competenza per l’attuazione dell’Accordo e dell’Addendum, ed a tal fine esercita i suoi poteri di coordinamento ed indirizzo nei confronti di tutti i soggetti competenti, affinché le articolazioni amministrative della Regione procedano ad adeguare i propri programmi per conseguire gli obiettivi posti.”
Dopo l’art. 3 dell’Accordo del 28 agosto 2014, è aggiunto il seguente:
Art. 3 bis (Comunicazioni sui soggetti giuridici incaricati della gestione operativa)
La Regione da atto alla Fondazione di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione circa i soggetti giuridici incaricati della gestione operativa, previsti dall’articolo 3, comma 1 e 2, dell’Accordo.
Il soggetto giuridico gestore del Mater Olbia, è la società Mater Olbia spa, con sede in Xxxxx, XX 000, località Padrongianus. L’attività clinica del Mater Olbia è sotto la direzione della Fondazione Policlinico Xxxxxxxx Xxxxxxx, e la sua conduzione potrà vedere l’impegno di diversi soggetti espressione di eccellenza clinica e scientifica nelle discipline e nei settori di riferimento.
All’art. 6 dell’Accordo del 28 agosto 2014, è aggiunto il seguente paragrafo:
La dichiarazione della Regione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve essere preceduta dalla precisa contestazione dell’inadempimento e dalla assegnazione di un termine non inferiore a novanta giorni per controdeduzioni e per il ripristino – se accertato il mancato possesso – dei requisiti stabiliti all’articolo 3 dell’Accordo.
All’articolo 9 dell’Accordo sono aggiunte le seguenti parole:
“nella Commissione paritetica di cui all’articolo 10, che ha facoltà di avvalersi, per l’attività istruttoria tecnico-amministrativa, di un gruppo di lavoro nominato dalle Parti”.
L’articolo 13 dell’Accordo del 28 agosto 2014 è integralmente sostituito dal seguente “Articolo 13 – Xxxxxxxxx
Ai sensi del presente Accordo, la Regione elegge domicilio in Cagliari, Viale Trento n. 69, presso la Presidenza della Regione; la Fondazione elegge domicilio in Roma, xxx Xxxxxxx 0, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Healthcare and Research Properties srl.
Tutte le comunicazioni inerenti l’Accordo e l’Addendum, successivamente alla loro sottoscrizione, dovranno essere effettuate presso i domicili eletti.”
L’Allegato 1 all’Accordo del 28 agosto 2014 è sostituito dall’allegato della delibera della Giunta della Regione Sardegna del 4 dicembre 2018, numero 59/1, con la quale si approva la riconversione della offerta assistenziale ospedaliera pubblica e privata, così come elencate nell’atto di adesione al programma di rimodulazione dei posti letto previsto dalla richiamata delibera e sottoscritto dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, congiuntamente alle aziende sanitarie e a Mater Olbia SpA.
Nell’Allegato 2 all’Accordo, l’ultima frase del primo paragrafo e il secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:
“Quale principale consulente di indirizzo clinico e scientifico, la Qatar Foundation Endowment si avvale della Fondazione Policlinico Xxxxxxxx Xxxxxxx, con l’obiettivo di creare le condizioni per trasformare il Mater Olbia in un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nei tempi e con le modalità regolatorie previste.
Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato Scientifico (steering committee) delle attività di ricerca, previsto alla lettera J) dell’Addendum, elaborerà l’aggiornamento delle aree tematiche
scientifiche e tecnologiche del polo di ricerca del Mater Olbia sotto riportate. La proposta di aggiornamento verrà sottoposta per l’approvazione alla Commissione Paritetica di cui all’articolo 10 dell’Accordo.”
Cagliari – Doha,
Regione Autonoma della Sardegna Il Presidente
On. Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Qatar Foundation Endowment L’Amministratore Delegato Signor Xxxxxx Xxxxx XX XXXXX