ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA
ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA
relativo allo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni
CUP J58H17000010001
TRA
DG PQAI - PQAI 02 - Prot. Interno N.0045898 del 19/06/2018
(1) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20, (il “Ministero” o il “Mipaaf”), in persona di Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 4 settembre 1961, C.F. GSPPTR61P04H501A, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza della Direttiva Direttoriale n. 21876 del 27/03/2018, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al numero 184 in data 04/04/2018, domiciliato per la carica per la sede del Ministero;
E
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP” e, collettivamente con il Ministero, le “Parti”), in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Genova il 25 novembre 1974, C.F. NZZNDR74S25D969W, in qualità di Responsabile dell’Area Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 17/2018 dell’8 giugno 2018.
PREMESSO CHE:
(A) ai sensi dell’art. 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 (il “DL”), al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è stato istituito presso il Ministero un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (il “Fondo”). L’art. 4, comma 1, del DL ha demandato al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un decreto per definire i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, stabilendo, alla lettera e), che tale decreto prevedesse, tra gli altri obiettivi da perseguirsi, quello di “incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla
disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell’olio di oliva prevista dal regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
(B) l’art. 4, comma 2, del DL ha disposto che “Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”;
(C) con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è stato approvato il nuovo “Piano di settore olivicolo-oleario 2016”, previsto dal suddetto art. 4 del DL, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale settore e le misure operative da attuare per l’incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione della filiera nazionale, prevedendo, tra l’altro, al paragrafo 7.7 (“Obiettivo E – organizzazione ed aggregazione economica”), l’attuazione di strumenti che agevolino l’accesso al credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, tra i quali “l’erogazione di una garanzia accessoria sul prestito a costi agevolati”;
(D) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016 (di seguito, il “Decreto”), sono stati adottati i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, come previsto dall’art. 4 del DL. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto, in conformità all’art. 4, comma 1, lett. e) del DL, prevede, tra gli obiettivi da perseguire, quello di “incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell’olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. L’art. 8, comma 1, del Decreto dispone che gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), sono, tra l’altro, “misure di sostegno all’accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute” che possono assumere, tra l’altro, la forma di “aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del “de minimis” alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013”;
(E) ai sensi del Decreto, beneficiari finali dell’intervento potranno essere, fra gli altri, “le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
(F) l’art. 1, comma 3, del Decreto prevede che gli interventi sono attuati dal Ministero con provvedimenti che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti;
(G) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni” (il “Decreto Beneficiari Finali”), è stata aggiornata la disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni;
(H) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (“Regolamento De Minimis”) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“Regolamento di Esenzione”), sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi, dell’art. 3 del Regolamento De Minimis e dell’Articolo 3 del Regolamento di Esenzione;
(I) il Regolamento De Minimis, al considerando n. 19, prevede che, nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, occorre assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato, e tale obiettivo può essere raggiunto, tra l’altro, tramite l’integrale trasferimento di qualsiasi vantaggio dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali;
(J) come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”), “L’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche” e “In tale contesto, un’autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un’amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte”;
(K) l’articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE, recepito in Italia con l’articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”), ha previsto che l’obbligo di esperire procedure di gara per l’assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
(i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
(ii) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
(iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
(L) CDP è una società per azioni partecipata per circa l’83% dal Ministero dell’economia e delle finanze, la cui missione istituzionale è promuovere lo sviluppo del Paese attraverso molteplici tipi di interventi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’art. 3, co. 4-bis, del decreto legge n. 5/2009 e dell’articolo 3, comma 1, lettera (A2) (i)
(ii) e (iv) del proprio Statuto, CDP può concedere finanziamenti, tra l’altro:
(i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia attraverso l’intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
(ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
(iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;
(M) l’art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”) (la “Legge di Stabilità 2016”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“FEIS”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;
(N) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
(i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE (i.e., Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013), recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
(ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS (tra i quali vi è il sostegno alle piccole e medie imprese), tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
(O) Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito, “BMTI”), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.M. 174/06 come modificato dal D.M. 97/12, svolge, in esclusiva a livello nazionale, funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. In particolare BMTI esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: “fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche (servizi informativi, assicurativi e finanziari), supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana stessa; realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale”;
(P) al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta di olio di oliva sul mercato e l’operatività delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, il Ministero ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con CDP e la BMTI con la finalità di avviare un’iniziativa diretta alla costituzione, mediante utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo, di una piattaforma di garanzia in favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e) e art. 8, comma 1, del Decreto (la “Piattaforma”);
(Q) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, ha trasmesso la lettera prot. n. 0002488 del 4 luglio 2017, con la quale il Ministero, tra l’altro, (i) ha confermato a CDP il proprio interesse a valutare, in collaborazione con CDP, l’attivazione della Piattaforma a valere sulle risorse di cui alla lettera e) dell’art. 2 e all’art. 8 del Decreto, e (ii) ha chiesto la disponibilità di CDP a partecipare a un gruppo di lavoro di approfondimento coordinato dal Ministero, anche con la BMTI, per effettuare uno studio di fattibilità sulla possibile attivazione della Piattaforma;
(R) con lettera prot. n. 2077427 del 13 luglio 2017, CDP ha confermato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo di lavoro al fine di valutare la possibilità di attivare la Piattaforma;
(S) all’esito del suindicato tavolo di lavoro è emersa la concreta disponibilità e possibilità di avviare un’iniziativa congiunta diretta alla costituzione della Piattaforma e pertanto a consentire il rilascio di una garanzia da parte di CDP, interamente contro-garantita dalle risorse messe al disposizione dal Ministero a valere su quelle stanziate a valere sul Fondo ai sensi della lettera e) dell’art. 2 e dell’art. 8 del Decreto, su una quota pari
all’80% dell’ammontare di un portafoglio di nuove esposizioni originate da intermediari finanziari (banche e confidi vigilati), con un limite massimo alle prime perdite pari al 7%, della suddetta quota, al fine di favorire l’accesso al credito alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle relative associazioni;
(T) sulla base di tali considerazioni il Ministero, CDP e la BMTI, in data 4 ottobre 2017, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con la finalità di avviare una più stretta collaborazione, nell’ambito delle attività di propria competenza istituzionale, volto alla valutazione del possibile sviluppo e avvio della Piattaforma;
(U) l’intervento in esame rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/1998, in quanto compatibili;
(V) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, con lettera prot. n. 76565 del 20 ottobre 2017 ha richiesto a CDP di presentare una proposta progettuale in relazione alla strutturazione, nonché al possibile avvio della Piattaforma;
(W) in data 5 dicembre 2017, CDP ha trasmesso la propria proposta progettuale relativa alla strutturazione della Piattaforma, da delinearsi in dettaglio attraverso la sottoscrizione: (i) di un accordo di cooperazione interamministrativa e di un accordo di finanziamento tra il Ministero e CDP; e (ii) di sottostanti accordi di garanzia tra CDP e gli intermediari finanziari selezionati per la costruzione dei portafogli di nuove esposizioni oggetto della Piattaforma;
(X) il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell’iniziativa di cui alla Piattaforma - anche con riferimento alle commissioni spettanti a CDP - con la normativa applicabile, ivi inclusa la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha sottoscritto con CDP in data 6 dicembre 2017, un accordo di cooperazione amministrativa ai sensi della suddetta norma di legge (l’”Accordo di Cooperazione”); in particolare, con nota prot. n. 87092 del 1 dicembre 2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto lo schema di Accordo di Cooperazione coerente con il dettato normativo di cui all’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, anche in relazione al ristoro dei costi sostenuti da CDP;
(Y) con decreto del Ministero n. 93388 del 27 dicembre 2017 e registrato presso la Corte dei Conti con provvedimento n. 1-37 del 26 gennaio 2018, adottato anche ai sensi ed in attuazione dell’art. 1, comma 3, del Decreto al fine di individuare l’ammontare delle risorse disponibili nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, è stato approvato l’Accordo di Cooperazione;
(Z) ai sensi dell’Accordo di Cooperazione, le Parti hanno definito i principi generali disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Piattaforma ed in particolare, tra l’altro:
(i) il Ministero ha affidato a CDP la gestione della Piattaforma ed ha assegnato alla stessa, a supporto dell’operatività della Piattaforma, un importo (così come rideterminato dal Ministero successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione, con comunicazione del 30 gennaio 2018 prot. 6175) pari a
complessivi Euro 8.109.100,00 (di seguito, le “Risorse Mipaaf”) da utilizzarsi: (a) quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 7.834.879,23 (le “Risorse Mipaaf Iniziali”), al fine di contro-garantire l’integrale esposizione di CDP derivante dall’emissione delle Garanzie CDP in favore degli Intermediari Ammessi e a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito definiti); e (b) quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 274.220,77 (la “Porzione Remunerazione”), al fine di corrispondere a CDP le commissioni di strutturazione e gestione previste nell’Accordo di Cooperazione e nel presente Accordo, a fronte della relativa attività di strutturazione e gestione della Piattaforma;
(ii) le Parti hanno convenuto le modalità e le tempistiche di versamento ed utilizzo delle Risorse Mipaaf in favore di CDP;
(iii) CDP ha assunto alcuni obblighi nei confronti del Ministero in relazione alla gestione della Piattaforma, ivi inclusi, tra gli altri, l’obbligo di porre in essere procedure - da definirsi in collaborazione con il Ministero - aperte, trasparenti e non discriminatorie per la selezione degli Intermediari Ammessi (come di seguito definiti), l’obbligo di sottoscrivere con ciascun Intermediario Ammesso il relativo Accordo di Garanzia (come di seguito definito) ed alcuni obblighi di rendicontazione in favore del Ministero;
(iv) il Ministero si è impegnato a corrispondere a CDP, a fronte dell’attività di strutturazione e gestione della Piattaforma, le commissioni previste dall’Articolo 7 dell’Accordo di Cooperazione;
(v) le Parti hanno convenuto i principi generali regolanti l’operatività ed i limiti delle Garanzie CDP (come di seguito definite); e
(vi) le Parti hanno rimandato ad un successivo accordo di finanziamento la definizione dei termini e delle condizioni di dettaglio di funzionamento della Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di Cooperazione;
(AA) il Ministero ha incaricato la BMTI di svolgere, tra le altre, le seguenti attività in relazione alla Piattaforma: (i) supporto nella definizione dei requisiti oggettivi per l’accesso alla Piattaforma e nella predisposizione delle procedure di richieste di finanziamento da inviarsi agli intermediari selezionati; (ii) supporto e assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle fasi di richiesta e di esecuzione dei finanziamenti agli intermediari selezionati; (iii) supporto nella formazione ed assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle procedure di iscrizione a SAI (Soggetto Abilitato all’Intermediazione) e a valere sui contratti telematici scambiati sulla piattaforma gestita dalla BMTI; e (iv) redazione di report periodici sugli esiti delle richieste di finanziamento dei Beneficiari Finali a valere sulla Piattaforma e sul relativo numero di contratti telematici e dei relativi prezzi e quantità scambiate;
(BB) ai sensi dell’articolo 112, comma 5, del TUB (come di seguito definito), “i confidi iscritti nell’albo [di cui all’articolo 106] possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) (…); b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; e c) stipula, ai sensi dell’articolo 47,
comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione”;
(CC) le Parti prendono atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE, ha abrogato l’art. 169 del Regolamento (UE) 1308/2013 (che conteneva la disciplina delle trattative contrattuali nel solo settore dell’olio d’oliva) e ha modificato l’art. 152 del Regolamento (UE) 1308/2013 disciplinando le trattative contrattuali per tutte le organizzazioni di produttori (inclusi quelli operanti nel settore dell’olio d’oliva); e
(DD) in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Cooperazione, con il presente accordo di finanziamento e contro-garanzia (di seguito, l’”Accordo”), tra l’altro: (i) le Parti intendono pattuire e definire i termini e le condizioni di dettaglio di funzionamento della Piattaforma; e (ii) il Ministero intende concedere la Controgaranzia (come di seguito definita) in favore di CDP, secondo i termini e le condizioni di seguito previsti.
TUTTO CIO’ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)
1.1. Nel presente Accordo:
(a) salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo;
(b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
(c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
(d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso;
(e) ciascuna Garanzia CDP deve intendersi come “emessa”, “concessa” e/o “in essere” ove i relativi Rapporti Garantiti sottostanti siano di volta in volta inclusi nel Portafoglio CDP ai sensi di ciascun Accordo di Garanzia; e
(f) qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
1.2. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.3. Salvo ove altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini con le iniziali in lettera maiuscola avranno il significato agli stessi qui di seguito attribuito:
“Accordo” ha il significato di cui alla Premessa (DD) al presente Accordo.
“Accordo di Cooperazione” ha il significato di cui alla Premessa (X) al presente Accordo.
“Accordo di Garanzia” indica ciascun accordo di garanzia o di contro-garanzia, a seconda dei casi, da sottoscriversi tra CDP e ciascun Intermediario Ammesso secondo il testo di cui all’Allegato A (Modello di Accordo di Garanzia) al presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, ai sensi del quale CDP presterà ciascuna Garanzia CDP in favore del relativo Intermediario Ammesso a garanzia dei relativi Rapporti Garantiti.
“Attività di Recupero” indica l’attività di recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati dal Ministero nei confronti del relativo Beneficiario Finale a seguito dell’escussione, da parte di CDP, della Controgaranzia e della conseguente surroga del Ministero nei diritti vantati da CDP derivanti, a loro volta, dall’escussione di una Garanzia CDP e dalla conseguente surroga di CDP nei diritti degli Intermediari Ammessi, ivi inclusi eventuali accordi transattivi e/o dilazioni nel rientro del credito.
“Attività di Recupero ESL” ha il significato di cui all’Articolo 8.3 del presente Accordo.
“Avviso” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (Procedura di Selezione) del presente Accordo.
“Banche” indica ciascuna banca autorizzata all’esercizio in Italia dell’attività bancaria ai sensi del TUB.
“Banche Ammesse” indica ciascuna Banca che: (i) sia stata selezionata ai sensi della Procedura di Selezione; e (ii) sia in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.
“Beneficiari Finali” indica le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (così come modificato dall’articolo 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 2393/2017) e del Decreto Beneficiari Finali, che siano in possesso dei Requisiti Beneficiari.
“BMTI” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (O) al presente Accordo.
“Cap Prime Perdite” indica un importo massimo complessivo non eccedente Euro 7.834.879,23, e cioè pari al 7% della Quota Complessiva Massima di Copertura CDP.
“CDP” ha il significato di cui in epigrafe.
“Codice Appalti” ha il significato di cui alla Premessa (K) al presente Accordo. “Commissione di Gestione” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.1. “Commissione di Strutturazione” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.1.
“Comunicazione di Recesso” ha il significato di cui all’Articolo 11.1 del presente Accordo.
“Comunicazione di Rendicontazione” indica ciascuna comunicazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B (Modello di comunicazione di rendicontazione) al presente Accordo, da inviarsi da parte di CDP al Ministero ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo al fine, tra l’altro, di rendicontare l’andamento del Portafoglio.
“Confidi” indica i confidi iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB.
“Confidi Ammessi” indica ciascun Confidi: (i) selezionato ai sensi della Procedura di Selezione; e (ii) che sia in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.
“Conto CDP” indica il conto corrente intestato a CDP che sarà comunicato da CDP al Ministero entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, (ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP al Ministero) attraverso il quale transiteranno, tra l’altro, gli importi della Remunerazione CDP, e gli importi da corrispondersi da parte di CDP in favore dei propri sub-fornitori in relazione al presente Accordo, in conformità con quanto previsto nell’Allegato E (Conti).
“Conto Intermediario Ammesso” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4.4 del presente Accordo.
“Conto Ministero” indica il conto di tesoreria intestato al Tesoro dello Stato che sarà di volta in volta comunicato dal Ministero a CDP.
“Conto Piattaforma” indica il conto corrente intestato a CDP, esclusivamente dedicato alla Piattaforma, che sarà comunicato entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP al Ministero.
“Contratto di Finanziamento” indica ciascun contratto relativo alla concessione di un Finanziamento Garantito.
“Controgaranzia” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 3.1 (Controgaranzia).
“Data di Attivazione” indica la data in cui CDP abbia sottoscritto il primo Accordo di Garanzia con un Intermediario Ammesso.
“Data di Efficacia” indica la data in cui il Ministero abbia comunicato a CDP, tramite PEC e fornendo idonea evidenza, l’avvenuta approvazione e registrazione del presente Accordo da parte degli organi competenti ai sensi di legge.
“Data di Inclusione” indica ciascuna Data di Rendicontazione ricompresa tra la Data di Attivazione e l’Ultima Data di Inclusione (incluse).
“Data di Recesso” ha il significato di cui all’Articolo 11.1 del presente Accordo.
“Data di Rendicontazione” indica il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ciascun anno, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento durante il quale si verifichi la Data di Attivazione.
“Data di Rendicontazione Commissione di Gestione” indica ciascuna Data di Inclusione che cade il 31 gennaio ed il 31 luglio ed in ogni caso l’Ultima Data di Inclusione.
“Data di Riferimento” indica l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento.
“Data di Scadenza Finale” indica la Data di Riferimento immediatamente precedente alla data che cade 48 mesi dopo la prima Data di Rendicontazione.
“Decreto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Accordo.
“Decreto Beneficiari Finali” ha il significato di cui alla Premessa (G) al presente Accordo.
“Deposito Intermediari Ammessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo
4.4 del presente Accordo.
“Deposito Vincolato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4.1 del presente Accordo.
“Dichiarazione di Conformità” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.1
(d) del presente Accordo.
“DL” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.
“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, GU C 226 del 21.08.2010) della Commissione Europea (ovvero ove applicabile, alla Decisione SA.43296 (2015/N) del 28 aprile 2016, pubblicata in OJ C 241, 1.7.2016, p. 1– 8, relativa all’Italia, sulla metodologia di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti di Stato che riguardano imprese "mid-cap", valida dal 29.04.2016 al 29.04.2022), il valore attualizzato dell'agevolazione concessa ai Beneficiari Finali alla luce della concessione della Controgaranzia e della Garanzia CDP, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare del Finanziamento Garantito, con attualizzazione dei flussi, da calcolarsi, in relazione a ciascun Beneficiario Finale, sulla base del Modulo ESL.
“Esclusione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.4 del presente Accordo.
“Evento di Escussione della Controgaranzia” indica, di volta in volta, l’avvenuta escussione di una Garanzia CDP Inclusa da parte di un Intermediario Ammesso, entro il
Termine Ultimo di Escussione CDP, ai sensi di quanto previsto nel relativo Accordo di Garanzia e a seguito di un Inadempimento del Beneficiario Finale.
“Evento Perdita Agevolazione” indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(a) il relativo Beneficiario Finale non risulti in possesso ab initio o perda successivamente i Requisiti Beneficiario Finale (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la perdita, successivamente all’inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, dei Requisiti Beneficiari Finali di cui all’Allegato C, Parte I, Paragrafi (iii) (b), (iii) (c) e (v), non costituirà un Evento Perdita Agevolazione); e/o
(b) il relativo Beneficiario Finale abbia utilizzato il relativo Finanziamento Garantito per scopi diversi da quelli previsti al Paragrafo (iv) dell’Allegato C (Requisiti), Parte III (Requisiti Finanziamenti Garantiti) del presente Accordo.
“FEIS” ha il significato di cui alla Premessa (M) al presente Accordo.
“Finanziamenti Garantiti” indica ciascun finanziamento in possesso dei Requisiti Finanziamenti Garantiti che sarà concesso, a seconda dei casi, da una Banca Ammessa o da un Finanziatore Sottostante in favore di un Beneficiario Finale.
“Finanziatori Sottostanti” indica i soggetti che: (i) abbiano erogato Finanziamenti Garantiti coperti da una Garanzia Confidi a favore dei Beneficiari Finali e (ii) siano in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.
“Fondo” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo. “Garanzia CDP” indica, singolarmente o collettivamente, a seconda dei casi:
(i) ciascuna garanzia, autonoma e a prima domanda, che sarà rilasciata ai sensi del relativo Accordo di Garanzia da parte di CDP, nell’interesse dei relativi Beneficiari Finali e direttamente in favore di ciascuna Banca Ammessa, a garanzia dell’esposizione di quest’ultima derivante dai relativi Finanziamenti Garantiti; e/o
(ii) ciascuna contro-garanzia, autonoma e a prima domanda, che sarà rilasciata da parte di CDP ai sensi del relativo Accordo di Garanzia direttamente in favore di ciascun Confidi Ammesso a garanzia dell’esposizione di quest’ultimo derivante dalle relative Garanzie Confidi,
nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.
“Garanzie CDP Incluse” indica le Garanzie CDP tempo per tempo incluse nel Portafoglio e contro-garantite dalla Controgaranzia ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo.
“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia che: (i) sarà prestata dal relativo Confidi Ammesso direttamente in favore di ciascun Finanziatore Sottostante e nell’interesse di ciascun Beneficiario Finale, a garanzia delle obbligazioni di quest’ultimo derivanti dai relativi Finanziamenti Garantiti; e (ii) sia in possesso dei Requisiti Garanzie Confidi.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) è operativo per le istituzioni finanziarie.
“Importi Recuperati” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto da CDP, dal relativo Intermediario Ammesso e/o da un Finanziatore Sottostante, a qualsiasi titolo, in relazione agli importi dovuti da un Beneficiario Finale ai sensi di un Finanziamento Garantito coperto (direttamente o indirettamente, a seconda dei casi) da una Garanzia CDP Inclusa in relazione alla quale si sia verificata una Perdita CDP e, di conseguenza, l’escussione della Controgaranzia per un pari importo.
“Importi Recuperati ESL” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto da CDP e/o dal relativo Intermediario Ammesso in relazione all’ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale e dallo stesso dovuto al Ministero a seguito del verificarsi di un Evento Perdita Agevolazione.
“Importo Massimo del Portafoglio CDP” indica un importo massimo pari ad Euro 139.908.558,00.
“Inadempimento del Beneficiario Finale” indica il verificarsi di un inadempimento o altro simile evento a seguito del quale:
(i) la relativa Banca Ammessa abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito; ovvero, a seconda dei casi
(ii) il relativo Finanziatore Sottostante abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito ed abbia escusso la relativa Garanzia Confidi concessa a garanzia di tale Finanziamento Garantito.
“Intermediari” indica le Banche e i Confidi.
“Intermediari Ammessi” indica, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi, le Banche Ammesse e i Confidi Ammessi.
“Legge di Stabilità 2016” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (M) al presente Accordo.
“Ministero” ha il significato di cui in epigrafe.
“Modulo ESL” indica il modulo da predisporsi e fornirsi da parte del Ministero ai fini del calcolo dell’ESL riferibile a ciascun Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito.
“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.
“Perdita CDP” indica ciascuna somma pagata da CDP in favore di ciascun Intermediario Ammesso a seguito dell’escussione di una Garanzia CDP.
“Perdita Intermediari Ammessi” indica, a seconda dei casi:
(i) ciascun importo non rimborsato o corrisposto dal relativo Beneficiario Finale in favore della relativa Banca Ammessa ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale di cui al Paragrafo (i) della relativa definizione; ovvero
(ii) ciascuna somma pagata da un Confidi Ammesso in favore del relativo Finanziatore Sottostante a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale di cui al Paragrafo (ii) della relativa definizione.
“Periodo di Ramp-Up” indica il periodo decorrente dalla Data di Attivazione fino alla data antecedente tra: (i) il 31 dicembre 2020; (ii) la data in cui l’ammontare del Portafoglio abbia raggiunto l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx; e (iii) la Data di Recesso.
“Periodo di Riferimento” indica ciascun periodo trimestrale compreso, a seconda dei casi, tra:
(i) il 1° gennaio ed il 31 marzo;
(ii) il 1° aprile ed il 30 giugno;
(iii) il 1° luglio ed il 30 settembre; e
(iv) il 1° ottobre ed il 31 dicembre,
(estremi inclusi) di ciascun anno di calendario, restando inteso che il primo Periodo di Riferimento decorrerà dalla Data di Attivazione fino alla Data di Riferimento immediatamente successiva.
“Piattaforma” ha il significato di cui alla Premessa (P) al presente Accordo.
“Plafond Individuale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.5 del presente Accordo.
“Portafoglio” indica il portafoglio di Garanzie CDP di volta in volta contro-garantite dal Ministero ai sensi della Controgaranzia nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.
“Portafoglio CDP” indica il portafoglio di Rapporti Garantiti tempo per tempo garantiti da CDP ai sensi delle Garanzie CDP.
“Porzione Remunerazione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.
“Procedura di Selezione” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 5 (Procedura di Selezione).
“Quota Complessiva Massima di Copertura CDP” indica un importo massimo aggregato pari ad Euro 111.926.846,00 e cioè pari all’80% dell’Importo Massimo del Portafoglio CDP.
“Quota Individuale Massima di Copertura CDP” indica, in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, un importo massimo pari all’80% del relativo Plafond Individuale.
“Rapporti Garantiti” indica, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi: (i) le Garanzie Confidi; e (ii) i Finanziamenti Garantiti concessi da una Banca Ammessa.
“Regolamento De Minimis” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.
“Regolamento di Esenzione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.
“Remunerazione CDP” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7.1.
“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Intermediari, i Requisiti Garanzie Confidi, i Requisiti Finanziamenti Garantiti ed i Requisiti Beneficiari Finali.
“Requisiti Beneficiari Finali” indica i requisiti indicati nell’Allegato C (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), che dovranno essere rispettati da ciascun Beneficiario Finale al fine di poter accedere alla Piattaforma.
“Requisiti Finanziamenti Garantiti” indica i requisiti indicati nell’Allegato C (Requisiti), Parte III (Requisiti Finanziamenti Garantiti), che dovranno essere rispettati da ciascun Finanziamento Garantito al fine di poter accedere alla Piattaforma.
“Requisiti Garanzie Confidi” indica i requisiti indicati nell’Allegato C (Requisiti), Parte IV (Requisiti Finanziamenti Garantiti), che dovranno essere rispettati da ciascuna Garanzia Confidi al fine di poter accedere alla Piattaforma.
“Requisiti Intermediari” indica i requisiti indicati nell’Allegato C (Requisiti), Parte II (Requisiti Intermediari), che dovranno essere rispettati da ciascun Intermediario Ammesso (e, ove applicabili, da ciascun Finanziatore Sottostante) al fine di poter accedere alla Piattaforma.
“Risorse Mipaaf” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.
“Risorse Mipaaf Aggiuntive” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.3 del presente Accordo.
“Risorse Mipaaf Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.
“Termine Ultimo di Escussione CDP” indica, in relazione a ciascuna singola Garanzia CDP, la data antecedente tra: (i) la data che cade 18 mesi dopo la data di inclusione del relativo Rapporto Garantito sottostante nel Portafoglio CDP; e (ii) la Data di Scadenza Finale.
“TUB” indica il D.Lgs. n. 385/1993, come di volta in volta modificato e/o integrato.
“Ultima Data di Inclusione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento che cade 3 mesi dopo la scadenza del Periodo di Ramp-Up, restando inteso che: (i) qualora l’ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Recesso, l’Ultima Data di Inclusione coinciderà con la Data di Recesso stessa; e
(ii) qualora l’ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Inclusione in cui il Portafoglio abbia raggiunto l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, l’Ultima Data di Inclusione sarà tale Data di Inclusione.
“Ultima Data di Rendicontazione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Scadenza Finale.
Articolo 2 (Affidamento a CDP)
2.1. Con il presente Accordo, in esecuzione di (ed in conformità a) quanto previsto nell’Accordo di Cooperazione, il Ministero affida a CDP, che accetta, la gestione della Piattaforma e delle Risorse Mipaaf, secondo i termini e le condizioni (e nei limiti) di seguito previsti.
2.2. In particolare, le Parti convengono che le Risorse Mipaaf Iniziali saranno rese disponibili dal Ministero a supporto della Piattaforma e (per il tramite di CDP e degli Intermediari Ammessi) dei Beneficiari Finali, mediante il rilascio della Controgaranzia da parte del Ministero in favore di CDP, a garanzia dell’esposizione di quest’ultima derivante dalle Garanzie CDP Incluse, il tutto secondo i termini e le condizioni qui di seguito meglio previsti.
2.3. Resta inteso che, anche in esecuzione di quanto previsto nell’articolo 12 dell’Accordo di Cooperazione, il Ministero potrà, in accordo con CDP, rendere disponibili a servizio della Piattaforma nuove risorse, aggiuntive alle Risorse Mipaaf, ed in tal caso le Parti concorderanno le eventuali ed opportune modifiche al presente Accordo, in relazione all’utilizzo di tali risorse aggiuntive (le “Risorse Mipaaf Aggiuntive”).
Articolo 3 (Controgaranzia del Ministero)
3.1. Controgaranzia
(a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero presta, con effetto automatico a decorrere dalla Data di Efficacia, in favore di CDP, che accetta, una
contro-garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra CDP e ciascun Intermediario Ammesso, a garanzia di tutte le obbligazioni che saranno assunte da CDP nei confronti di ciascun Intermediario Ammesso ai sensi di ciascuna Garanzia CDP tempo per tempo emessa ed inclusa nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo (la “Controgaranzia”).
(b) La Controgaranzia viene emessa, anche ai fini di cui all’Articolo 1938 del codice civile, nei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutte le Garanzie CDP Incluse, il Cap Prime Perdite (i.e., per un importo pari alle Risorse Mipaaf Iniziali).
(c) Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di garanzia autonoma e non di fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non sono applicabili alla Controgaranzia.
(d) La Controgaranzia viene rilasciata dal Ministero a titolo gratuito e pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta da CDP.
3.2. Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio
(a) Ai fini dell’inclusione di ciascuna Garanzia CDP nel Portafoglio e pertanto dell’ammissione della stessa al beneficio della Controgaranzia, CDP indicherà nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con ciascuna Data di Inclusione, le Garanzie CDP dalla stessa emesse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente, suddivise per ciascun Intermediario Ammesso e con dettaglio delle informazioni a tali fini richieste ai sensi del modello di Comunicazione di Rendicontazione.
(b) Le relative Garanzie CDP di volta in volta emesse ed indicate in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione si intenderanno automaticamente incluse nel Portafoglio e contro-garantite dalla Controgaranzia, a decorrere retroattivamente dalla data di efficacia di tali Garanzie CDP ai sensi dell’Accordo di Garanzia.
(c) Resta in ogni caso inteso che:
(i) senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 3.1 (b) e nei successivi Paragrafi (ii) e (iii), le Garanzie CDP potranno essere incluse nel Portafoglio fino a concorrenza di un importo massimo non eccedente: (x) in aggregato, la Quota Complessiva Massima di Copertura CDP (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la stessa CDP, a sua volta, sarà responsabile in relazione a tutte le Garanzie CDP dalla stessa emesse, per un importo massimo pari al minore tra: (1) il Cap Prime Perdite; e (2) un ammontare pari al 7% dell’importo nominale delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data, al netto degli importi già oggetto di escussione); e (y) in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, la Quota Individuale Massima di Copertura CDP (restando inteso, a scopo di
chiarezza, che la stessa CDP, a sua volta, sarà responsabile in relazione a tutte le Garanzie CDP dalla stessa emesse in favore di un singolo Intermediario Ammesso per un importo massimo pari al minore tra: (1) il 7% della relativa Quota Individuale Massima di Copertura; e (2) il 7% dell’importo nominale delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso, al netto degli importi già oggetto di escussione);
(ii) fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (b), le Garanzie CDP di volta in volta emesse potranno essere incluse nel Portafoglio solamente in concomitanza con una Data di Inclusione; e
(iii) potranno essere incluse nel Portafoglio esclusivamente le Garanzie CDP che siano state emesse entro il termine ultimo indicato nel relativo Accordo di Garanzia.
3.3. Escussione della Controgaranzia
(a) La Controgaranzia potrà essere escussa da CDP, in più soluzioni, ai sensi di quanto previsto nel presente Articolo 3.3 (Escussione della Controgaranzia) e secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4.5, al verificarsi di ciascun Evento di Escussione della Controgaranzia.
(b) A tal riguardo: (i) CDP, sulla base dell’analoga rendicontazione predisposta dagli Intermediari Ammessi ai sensi del relativo Accordo di Garanzia, dovrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con una Data di Rendicontazione e fino all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa) tutte le Perdite CDP occorse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Paragrafo (d)); e (ii) il Ministero si impegna, a prima domanda e senza eccezioni, a contro-garantire CDP, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari - in aggregato per tutte le Garanzie CDP Incluse - al Cap Prime Perdite, per l’integrale importo di ciascuna Perdita CDP. L’adempimento da parte del Ministero al proprio suddetto obbligo di controgaranzia avverrà in prima istanza mediante utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali depositate sul Conto Piattaforma e sui relativi Conti Intermediario Ammesso ed automaticamente secondo il meccanismo previsto ai sensi del successivo Articolo 4.5.
(c) Resta inteso che la Controgaranzia potrà essere escussa solamente con riferimento a Garanzie CDP Incluse in relazione alle quali il relativo Evento di Escussione della Controgaranzia si sia verificato entro e non oltre il Termine Ultimo di Escussione CDP.
(d) Si precisa a scopo di chiarezza che, ferme restando le ulteriori previsioni e limiti di cui al presente Accordo e a ciascun Accordo di Garanzia, ove a seguito del verificarsi di una Perdita Intermediari Ammessi:
(i) una Garanzia CDP (e per l’effetto la Controgaranzia) non sia escutibile da parte del relativo Intermediario Ammesso ovvero sia escutibile solamente in parte dallo stesso, a causa del raggiungimento del relativo Cap Prime Perdite (come definito nell’Accordo di Garanzia) maturato a tale data ai sensi del relativo Accordo di Garanzia; e
(ii) nei successivi Periodi di Riferimento, il Cap Prime Perdite (come definito nell’Accordo di Garanzia) applicabile al relativo Intermediario Ammesso sia aumentato per effetto dell’inclusione di nuovi Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP ai sensi del relativo Accordo di Garanzia,
l’Intermediario Ammesso in questione potrà richiedere il pagamento a valere sulla relativa Garanzia CDP non escutibile ovvero sulla rimanente porzione di tale Garanzia CDP anche nei Periodi di Riferimento successivi a quello in cui si sia verificata la relativa Perdita Intermediari Ammessi (nei limiti in ogni caso del Cap Prime Perdite effettivamente disponibile a seguito del relativo aumento) e CDP a sua volta potrà escutere la Controgaranzia per un pari importo per la connessa Perdita CDP.
3.4. Esclusione di una Garanzia CDP dal Portafoglio
Resta inteso che nel caso in cui uno o più Rapporti Garantiti siano esclusi dal Portafoglio CDP ai sensi di quanto previsto nell’articolo 2.3 dell’Accordo di Garanzia (di seguito, l’”Esclusione”): (i) CDP ne darà comunicazione al Ministero nella Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi alla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento in cui si sia verificata ciascuna Esclusione; e, per l’effetto (ii) le Garanzie CDP prestate a garanzia dei Rapporti Garantiti in relazione ai quali si sia verificata l’Esclusione si intenderanno escluse dal Portafoglio, con conseguente ripristino (nei casi di cui al suddetto articolo 2.3 dell’Accordo di Garanzia e secondo quanto ivi previsto) della disponibilità dell’Importo Massimo del Portafoglio e del Cap Prime Perdite per i relativi importi (ai termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo).
Articolo 4 (Modalità di Utilizzo del Conto Piattaforma e Deposito Vincolato)
4.1. A garanzia e ad integrale copertura delle obbligazioni assunte dal Ministero ai sensi del precedente Articolo 3 (Controgaranzia) e del successivo Articolo 7 (Remunerazione CDP), il Ministero si impegna a versare tempestivamente in favore di CDP ed in ogni caso entro e non oltre la Data di Attivazione (esclusa), sul Conto Piattaforma, l’intero ammontare delle Risorse Mipaaf (di seguito, il “Deposito Vincolato”).
4.2. Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, il Deposito Vincolato rimarrà irrevocabilmente in essere: (i) per quanto riguarda le Risorse Mipaaf Iniziali, fino alla data che cade 15 giorni di calendario successivi all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa); e (ii) per quanto riguarda la Porzione Remunerazione, fino alla data che cade 30 Giorni Lavorativi successivi all’Ultima Data di Inclusione (inclusa). Successivamente allo scadere di tali termini (ed in ogni caso subordinatamente all’avvenuto utilizzo delle relative somme da parte di CDP ai fini dei pagamenti alla stessa
dovuti in concomitanza con tali date in relazione all’escussione della Controgaranzia ovvero, a seconda dei casi, al pagamento della Commissione di Gestione), gli importi residui e non utilizzati delle relative porzioni delle Risorse Mipaaf saranno restituiti al Ministero entro 3 mesi dai termini sopra indicati, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.3 (Limitazione di Responsabilità).
4.3. Le Parti si danno atto e convengono che, in virtù del mandato di gestione conferito dal Ministero a CDP ai sensi dell’Accordo di Cooperazione e del presente Accordo, CDP svolgerà (ed è con il presente Accordo irrevocabilmente ed incondizionatamente autorizzata a svolgere) direttamente le attività di movimentazione ed utilizzo del Conto Piattaforma e delle Risorse Mipaaf nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, con facoltà di sub-delega di tali attività, in tutto o in parte, in favore degli Intermediari Ammessi, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e negli Accordi di Garanzia e comunque nei limiti delle risorse oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi ai sensi del successivo Articolo 4.4.
4.4. Al fine di agevolare le meccaniche di escussione delle Garanzie CDP da parte degli Intermediari Ammessi e di favorire pertanto l’implementazione della Piattaforma nell’interesse ultimo dei Beneficiari Finali, con il presente Accordo, le Parti convengono che CDP, con riferimento a ciascun Accordo di Garanzia sottoscritto: (i) utilizzerà (e viene con il presente Accordo irrevocabilmente autorizzata dal Ministero ad utilizzare) le Risorse Mipaaf Iniziali al fine di versare su un conto corrente intestato a CDP, aperto presso un istituto bancario di gradimento della stessa e dedicato esclusivamente alla Piattaforma (il “Conto Intermediario Ammesso”), secondo le tempistiche meglio precisate nel relativo Accordo di Garanzia, una porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali oggetto del Deposito Vincolato fino ad un importo massimo non eccedente il 7% della relativa Quota Individuale Massima di Copertura CDP, al fine di costituire, a sua volta, in favore di ciascun Intermediario Ammesso, un ulteriore deposito vincolato (il “Deposito Intermediari Ammessi”) a garanzia e ad integrale copertura di tutte le obbligazioni di CDP nei confronti di tali Intermediari Ammessi derivanti dalle Garanzie CDP che saranno tempo per tempo emesse in favore del relativo Intermediario Ammesso ai sensi del relativo Accordo di Garanzia; e (ii) conferirà (e viene con il presente Accordo irrevocabilmente autorizzata dal Ministero a conferire) al relativo Intermediario Ammesso un mandato relativo alla gestione delle Risorse Mipaaf Iniziali oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi e del Conto Intermediario Ammesso, il tutto ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel relativo Accordo di Garanzia. Le Parti si danno atto che, su richiesta del relativo Intermediario Ammesso, CDP costituirà un pegno in favore dello stesso sul relativo Conto Intermediario Ammesso, a garanzia delle obbligazioni di CDP derivanti dal relativo Accordo di Garanzia, mediante la sottoscrizione di un contratto di pegno secondo il modello allegato all’Accordo di Garanzia.
4.5. Alla luce di quanto precede, le Parti convengono che:
(a) senza pregiudizio per quanto previsto nel successivo Articolo 6.1 (Garanzie CDP) e ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel relativo Accordo di Garanzia, ciascun Intermediario Ammesso, al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale, potrà escutere ciascuna Garanzia CDP mediante: (i) invio a CDP di una comunicazione di escussione da inviarsi a CDP su base trimestrale ed
attestante il verificarsi di uno o più Inadempimenti del Beneficiario Finale durante ciascun trimestre e il relativo importo delle Garanzie CDP oggetto di escussione; e
(ii) decorsi 30 giorni dalla data della relativa comunicazione trimestrale di escussione, prelievo direttamente dal relativo Conto Intermediario Ammesso di una porzione del relativo Deposito Intermediario Ammesso non eccedente l’80% della relativa Perdita Intermediari Ammessi (in ogni caso nei limiti di un importo aggregato non eccedente il minore tra: (i) il 7% della relativa Quota Individuale di Copertura CDP; e (ii) il 7% dell’importo delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso, al netto degli importi già oggetto di escussione) e, in conseguenza di tale utilizzo del relativo Deposito Intermediari Ammessi, le obbligazioni di CDP di cui alle relative Garanzie CDP oggetto di escussione si intenderanno integralmente adempiute; e
(b) per effetto dell’intervenuta escussione della Garanzia CDP secondo le modalità che precedono e senza pregiudizio per le altre previsioni del presente Accordo, la Controgaranzia si intenderà automaticamente a propria volta escussa per un pari importo e l’obbligo del Ministero di cui al precedente Articolo 3.3 (b) di contro- garantire la relativa Perdita CDP si intenderà pertanto integralmente adempiuto.
4.6. Resta inteso che, così come ivi meglio previsto, ciascun Accordo di Garanzia dovrà contenere, tra l’altro, l’impegno del relativo Intermediario Ammesso:
(i) in caso di risoluzione dell’Accordo di Garanzia per qualsiasi motivo ai sensi di quanto ivi previsto (ivi incluso in caso di recesso dal presente Accordo ai sensi del successivo Articolo 11 (Recesso)); e/o
(ii) alla scadenza del termine ultimo di inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP previsto nel relativo Accordo di Garanzia,
a versare a CDP l’importo residuo del relativo Deposito Intermediari Ammessi, fatta eccezione per un importo pari al 7% dell’ammontare delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino a tale data in favore del relativo Intermediario Ammesso (al netto degli importi già oggetto di escussione da parte dello stesso).
4.7. Il Conto Piattaforma e ciascun Conto Intermediario Ammesso saranno auspicabilmente fruttiferi. A tal riguardo: (i) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.3 (Limitazione di responsabilità), CDP si impegna a restituire al Ministero gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul Conto Piattaforma entro 45 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte del Ministero ed in ogni caso (per la porzione fino a tale data maturata) in concomitanza con l’Ultima Data di Rendicontazione; e (ii) ciascun Intermediario Ammesso si impegnerà a sua volta nel relativo Accordo di Garanzia a trasferire a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte di CDP ed in ogni caso entro il termine ultimo indicato nell’Accordo di Garanzia, gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul relativo Conto Intermediario Ammesso (che dovranno essere retrocessi al Ministero ai sensi del precedente Paragrafo (i)).
4.8. Resta inteso che: (i) i costi di gestione del Conto Piattaforma saranno sostenuti dal Ministero e saranno trattenuti da CDP a valere sugli importi di volta in volta da retrocedersi dalla stessa al Ministero; e (ii) i costi di gestione di ciascun Conto Intermediario Ammesso resteranno a carico del relativo Intermediario Ammesso.
Articolo 5 (Procedura di Selezione)
5.1. CDP si obbliga a porre in essere ed avviare, entro 3 (tre) mesi dalla Data di Efficacia, con modalità conformi alla normativa applicabile, procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l’individuazione e la selezione di uno o più Intermediari Ammessi (la “Procedura di Selezione”), secondo i termini e le modalità di cui allo schema di avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi allegato al presente Accordo quale Allegato D (Avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi) comunemente concordato e approvato tra le Parti (l’“Avviso”). Copia dell’Avviso sarà pubblicata sui siti internet di CDP e del Ministero. CDP verificherà la possibilità di pubblicare un estratto dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che rimandi ai siti internet sopra indicati per la consultazione dell’Avviso stesso.
5.2. Come meglio dettagliato nell’Avviso, gli Intermediari Ammessi dovranno essere in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari. In caso di perdita, da parte degli Intermediari Ammessi, degli applicabili Requisiti Intermediari, troveranno applicazione le previsioni del relativo Accordo di Garanzia.
5.3. CDP e ciascun Intermediario Ammesso dovranno sottoscrivere, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di selezione del relativo Intermediario Ammesso, il relativo Accordo di Garanzia. Le Parti si danno atto che ciascun Accordo di Garanzia sarà sottoscritto solo dopo la verifica del possesso da parte dei relativi Intermediari Ammessi dei Requisiti Intermediari. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui tale verifica - per ragioni che non dipendono dalla volontà di CDP e degli Intermediari Ammessi - richieda un tempo superiore a 30 giorni, l’Accordo di Garanzia potrà essere sottoscritto in pendenza del completamento della verifica medesima, restando inteso che, nel caso in cui la verifica dovesse avere esito negativo, la relativa Garanzia CDP si intenderà immediatamente revocata e l’Accordo di Garanzia integralmente risolto con efficacia ex tunc.
5.4. Le Parti si danno atto che, come meglio previsto nell’Avviso, le Risorse Mipaaf Iniziali saranno suddivise in 2 (due) lotti finanziari ciascuno di importo pari a Euro 3.917.439,62.
5.5. In rapporto al lotto/i finanziario/i affidato/i a ciascun Intermediario Ammesso, CDP allocherà una determinata porzione dell’Importo Massimo del Portafoglio CDP (di seguito, ciascuna di tali porzioni, un “Plafond Individuale”) (e della connessa porzione del CAP Prime Perdite) ad utilizzo esclusivo del relativo Intermediario Ammesso. Resta inteso che CDP, nelle ipotesi meglio dettagliate nell’articolo 3.9 dell’Accordo di Garanzia, potrà, a sua discrezione, revocare in tutto o in parte il Plafond Individuale affidato a ciascun Intermediario Ammesso e dallo stesso non utilizzato ed in tal caso, al fine di raggiungere l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx CDP, la stessa avrà la facoltà, previo accordo con il Ministero e con il relativo Intermediario Ammesso beneficiario, di riallocare tra gli Intermediari Ammessi l’ammontare del relativo Plafond Individuale oggetto di revoca,
secondo un principio di premialità, a partire dall’Intermediario Ammesso che abbia incluso Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP per un maggior importo aggregato.
5.6. CDP si impegna: (i) a comunicare al Ministero l’avvio della Procedura di Selezione; e (ii) a fornire al Ministero l’elenco degli Intermediari Ammessi, con indicazione del relativo Plafond Individuale (e connessa porzione del Cap Prime Perdite massimo).
5.7. Resta inteso che: (i) qualora all’esito della conclusione della Procedura di Selezione, non sia stato selezionato alcun Intermediario Ammesso (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la mancanza di uno o più Requisiti Intermediari in capo agli Intermediari partecipanti e/o per la mancata partecipazione di Intermediari alla Procedura di Selezione), CDP non incorrerà in alcuna responsabilità e le Parti si impegnano a valutare eventuali modalità alternative di attuazione della Piattaforma, anche eventualmente mediante l’implementazione di una nuova procedura di selezione; e (ii) ove, a seguito della conclusione della Procedura di Selezione, non dovessero essere assegnati uno o più dei lotti finanziari messi a disposizione nell’ambito della Procedura di Selezione, CDP: (a) offrirà tali risorse residue in favore degli Intermediari Ammessi sulla base dell’ordine di graduatoria raggiunto dagli stessi nella Procedura di Selezione; e, nel caso in cui gli Intermediari Ammessi non fossero disponibili ad utilizzare tale importo aggiuntivo (b) avrà la facoltà di esperire una nuova procedura di selezione per l’allocazione di tali risorse, secondo criteri e modalità da concordarsi con il Ministero.
5.8. Resta altresì inteso, a scopo di chiarezza, che l’avvenuta selezione degli Intermediari Ammessi nell’ambito della Procedura di Selezione (o della diversa procedura posta in essere nei casi previsti dal precedente Articolo 5.7) legittimerà gli stessi ad accedere anche all’utilizzo delle Risorse Mipaaf Aggiuntive, previo accordo con il relativo Intermediario Ammesso e sulla base di quanto sarà convenuto tra il Ministero e CDP in relazione all’utilizzo di tali Risorse Mipaaf Aggiuntive.
Articolo 6 (Garanzie CDP)
6.1. Garanzie CDP
(a) Come meglio dettagliato in ciascun Accordo di Garanzia, al fine di poter essere inclusa nel Portafoglio, ciascuna Garanzia CDP dovrà essere dalla stessa emessa:
(i) ai sensi e nel rispetto del relativo Accordo di Garanzia;
(ii) in favore di un Intermediario Ammesso che rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
(iii) a garanzia di un Finanziamento Garantito ovvero di una Garanzia Confidi che rispettino, a seconda dei casi e rispettivamente, i Requisiti Finanziamenti Garantiti ovvero i Requisiti Garanzie Confidi;
(iv) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (v), per un importo massimo garantito pari all’80% dell’ammontare iniziale in linea capitale, a seconda dei casi: (a) garantito ai sensi della relativa Garanzia Confidi; ovvero
(b) erogato in favore di un Beneficiario Finale dalla relativa Banca Ammessa ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento;
(v) in ogni caso, fino ad un importo massimo escutibile non eccedente: (a) in aggregato per tutte le Garanzie CDP, il minore tra: (x) il Cap Prime Perdite; e
(y) il 7% dell’ammontare di tutte le Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data (al netto degli importi già oggetto di escussione); e (b) per ciascun Intermediario Ammesso, un ammontare pari al minore tra: (x) il 7% della relativa Quota Individuale di Copertura CDP; e (y) il 7% dell’importo di tutte le Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso (al netto degli importi già oggetto di escussione); e
(vi) per una durata non eccedente il relativo Termine Ultimo di Escussione.
(b) Ciascun Rapporto Garantito di volta in volta in essere potrà essere incluso nel Portafoglio CDP, secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti in ciascun Accordo di Garanzia.
(c) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (a) (v), resta inteso che l’importo aggregato in linea capitale dei Rapporti Garantiti che saranno inclusi nel Portafoglio CDP non potrà eccedere: (i) in aggregato, l’Importo Massimo del Portafoglio CDP; e (ii) in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, l’importo del relativo Plafond Individuale. A tal riguardo, si precisa che nel caso in cui, successivamente all’inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, il relativo Finanziamento Garantito non sia stato, in tutto o in parte, erogato entro il trimestre immediatamente successivo, CDP ne darà notizia al Ministero in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione sulla base dell’analoga rendicontazione da fornirsi da parte degli Intermediari Ammessi ed il relativo Rapporto Garantito e la relativa Garanzia CDP si intenderanno pertanto automaticamente esclusi (integralmente o in relazione alla relativa porzione non erogata), rispettivamente, dal Portafoglio CDP e dal Portafoglio a decorrere da tale Data di Rendicontazione, con l’effetto di ripristinare la disponibilità in precedenza impegnata dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx e dei Plafond Individuali per i relativi ammontari. Resta altresì inteso che l’importo complessivo delle Garanzie CDP contemporaneamente in essere a garanzia di ciascun singolo Beneficiario Finale non potrà superare, di volta in volta, un importo massimo pari ad Euro 2.500.000,00.
(d) Così come meglio previsto nell’Accordo di Garanzia, la verifica della conformità di ciascun Rapporto Garantito (e di ciascun Finanziamento Garantito concesso da un Finanziatore Sottostante) con i Requisiti sarà effettuata da ciascun Intermediario Ammesso e l’inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP sarà subordinata, tra l’altro, alla ricezione da parte di CDP di una dichiarazione del relativo Intermediario Ammesso, redatta secondo il testo contenuto nel modello di comunicazione di rendicontazione di cui all’Allegato A all’Accordo di Garanzia (di seguito, la “Dichiarazione di Conformità”), attestante, tra l’altro, quanto segue:
(i) che il relativo Intermediario Ammesso rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
(ii) che il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Beneficiari Finali, fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato C (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo sarà verificato dal Ministero con il supporto di BMTI ai sensi del successivo Paragrafo (iii);
(iii) di aver ricevuto una dichiarazione, tramite PEC, da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato C (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedimentali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l’autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione; e
(iv) che, ove il relativo Intermediario Ammesso sia un Confidi Ammesso:
(1) la relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Garanzie Confidi;
(2) il relativo Finanziatore Sottostante rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari; e
(3) il Finanziamento Garantito concesso dal Finanziatore Sottostante garantito dalla relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti; e
(v) che, ove il relativo Intermediario Ammesso sia una Banca Ammessa, il relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti.
(e) In aggiunta, l’inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP sarà subordinata:
(i) all’indicazione, da parte del relativo Intermediario Ammesso, dell’ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito, che dovrà essere calcolato dal relativo Intermediario Ammesso sulla base del Modulo ESL; e
(ii) alla ricezione di una comunicazione da parte del relativo Intermediario Ammesso attestante che il relativo Beneficiario Finale si sia impegnato direttamente nei confronti del Ministero e CDP (ai sensi di una lettera di impegno separata sottoscritta dal relativo Beneficiario Finale secondo il testo allegato all’Accordo di Garanzia) a rimborsare al Ministero (eventualmente per il tramite di CDP e degli Intermediari Ammessi in virtù delle deleghe conferite ai sensi degli Articoli 8.3 ed 8.4 che seguono) un importo pari al
relativo ESL applicabile immediatamente al verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione.
(f) Fatto salvo per gli obblighi espressamente previsti nel presente Accordo, resta inteso che CDP svolgerà solamente una verifica formale della sussistenza dei Requisiti e della conformità dei Rapporti Garantiti al presente Accordo ed alla normativa applicabile, sulla base del contenuto della Dichiarazione di Conformità e della ulteriore documentazione da fornirsi da parte degli Intermediari Ammessi ai sensi dell’Accordo di Garanzia.
(g) Resta altresì inteso che l’istruttoria economico-finanziaria relativa ai Beneficiari Finali e ai relativi Rapporti Garantiti sarà effettuata dagli Intermediari Ammessi nella loro assoluta autonomia e discrezionalità senza alcuna ingerenza da parte di (e/o responsabilità in capo a) CDP e/o al Ministero.
(h) In caso di mancato rispetto o perdita, in relazione ai Rapporti Garantiti, di un qualsiasi Requisito troveranno applicazione le relative disposizioni dell’Accordo di Garanzia restando fin da ora inteso, a scopo di chiarezza, che tali eventi non determineranno in alcun caso il venir meno della Controgaranzia da parte del Ministero, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.4 e all’articolo
2.3 dell’Accordo di Garanzia.
(i) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (a) (v) e così come meglio previsto nell’Accordo di Garanzia, ciascuna Garanzia CDP potrà essere escussa da parte del relativo Intermediario Ammesso: (i) al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale; (ii) entro il Termine Ultimo di Escussione CDP; (iii) per un importo non eccedente l’80% dell’ammontare di ciascuna Perdita Intermediari Ammessi di volta in volta occorsa; e (iv) secondo le modalità indicate nel precedente Articolo 4.5.
(j) In esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Cooperazione e nella normativa applicabile, ciascuna Garanzia CDP dovrà essere concessa senza alcuna remunerazione a carico del relativo Intermediario Ammesso, di ciascun Finanziatore Sottostante e/o di ciascun Beneficiario Finale. A tal riguardo, in ciascun Accordo di Garanzia, dovrà essere previsto l’impegno del relativo Intermediario Ammesso a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall’utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali in favore dei Beneficiari Finali, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.
Articolo 7 (Remunerazione CDP)
7.1. A fronte dell’attività svolta e da svolgersi da CDP in relazione alla strutturazione e gestione della Piattaforma, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.2, il Ministero si impegna a corrispondere a CDP, a valere sulla Porzione Remunerazione delle Risorse Mipaaf e a titolo di rimborso delle spese e dei costi dalla stessa sostenuti:
(i) una commissione di strutturazione per un ammontare pari all’1,5% dell’importo delle Risorse Mipaaf Iniziali, da corrispondersi una tantum entro 10 Giorni Lavorativi dall’avvenuta selezione del primo Intermediario Ammesso (di seguito, la “Commissione di Strutturazione”); e
(ii) entro 30 Giorni Lavorativi decorrenti da ciascuna Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, una commissione di gestione per un ammontare pari allo 0,14% (corrispondente al 2% dell’ammontare di Risorse Mipaaf Iniziali impegnate a fronte delle Garanzie CDP concesse) dell’importo di ciascuna Garanzia CDP Inclusa emessa da CDP durante i due Periodi di Riferimento immediatamente precedenti la relativa Data di Data di Rendicontazione Commissione di Gestione (ovvero, per quanto riguarda la prima Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, durante il periodo compreso tra la Data di Attivazione e la Data di Rendicontazione Commissione di Gestione immediatamente successiva), così come indicato da CDP nella relativa Comunicazione di Rendicontazione e sulla base delle informazioni ivi specificate (la “Commissione di Gestione” e, collettivamente con la Commissione di Strutturazione, la “Remunerazione CDP”).
7.2. Resta in ogni caso inteso che l’ammontare complessivo della Remunerazione CDP non potrà superare il 3,5% dell’ammontare aggregato delle Risorse Mipaaf Iniziali (i.e., un importo non eccedente la Porzione Remunerazione).
7.3. Ai fini del pagamento della Remunerazione CDP, in virtù del mandato di cui al precedente Articolo 4, CDP potrà prelevare dal Conto Piattaforma e trasferire sul Conto CDP, in concomitanza con le relative date di pagamento, le relative somme a valere sulla Porzione Remunerazione delle Risorse Mipaaf, previo nulla-osta del Ministero che sarà concesso previa verifica formale subordinatamente: (i) per quanto riguarda la Commissione di Gestione, all’indicazione del relativo importo dovuto nella Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi alla relativa Data di Pagamento Commissione di Gestione insieme con la rendicontazione dei costi sostenuti da CDP (ivi inclusi, tra gli altri, i costi connessi alla negoziazione, sottoscrizione, esecuzione, gestione ed implementazione del presente Accordo e i costi delle eventuali consulenze esterne attivate anche a tali fini da CDP); e (ii) per quanto riguarda la Commissione di Strutturazione, all’invio al Ministero di evidenza scritta dell’avvenuta selezione del primo Intermediario Ammesso e all’indicazione dei costi sostenuti da CDP (ivi inclusi, tra gli altri, i costi connessi alla strutturazione della Piattaforma e alla negoziazione, sottoscrizione, esecuzione, gestione ed implementazione del presente Accordo e i costi delle eventuali consulenze esterne attivate anche a tali fini da CDP).
7.4. Ai fini della fatturazione, le Parti riconoscono e convengono che le attività poste in essere da CDP ai sensi del presente Accordo e in relazione all’operatività della Piattaforma, oggetto della Remunerazione CDP, costituiscono, in base all’articolo 10, paragrafo 1, del
D.P.R. 633/1972, prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Articolo 8 (Recuperi)
8.1. CDP si impegna:
(i) sulla base delle analoghe comunicazioni da inviarsi a CDP da parte degli Intermediari Ammessi ai sensi degli Accordi di Garanzia, ad includere, nell’apposita sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (per chiarezza, anche successiva all’Ultima Data di Rendicontazione) l’indicazione di tutti gli Importi Recuperati (nonché degli Importi Recuperati ESL, ove applicabile) durante il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione;
(ii) a corrispondere al Ministero tutti gli Importi Recuperati e gli Importi Recuperati ESL (ove applicabile), dalla stessa effettivamente incassati entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte del Ministero ed in ogni caso entro 30 Giorni Lavorativi dall’Ultima Data di Rendicontazione (restando inteso che, successivamente a tale data, CDP retrocederà di volta in volta al Ministero gli Importi Recuperati e gli Importi Recuperati ESL (ove applicabile) dalla stessa incassati su base semestrale);
(iii) a fare sì che, in ciascun Accordo di Garanzia e come ivi meglio previsto, il relativo Intermediario Ammesso si impegni: (a) a comunicare a CDP gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, una porzione pari all’80% di tali Importi Recuperati; e (c) in caso di esercizio del diritto di sub-delega di cui al successivo Articolo 8.4, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque secondo le proprie policy interne le Azioni di Recupero e (se del caso) le Azioni di Recupero ESL in nome e per conto di CDP e del Ministero; e
(iv) a fare sì che che ciascun Confidi Ammesso si impegni a fare sì che ciascun Finanziatore Sottostante a sua volta si obblighi (a) a comunicare al relativo Confidi Ammesso gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere al relativo Confidi Ammesso una percentuale di tali Importi Recuperati pari alla percentuale di copertura della relativa Garanzia Confidi; e (c) in caso di esercizio del diritto di sub-delega di cui al successivo Articolo 8.4, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque secondo le proprie policy interne le Azioni di Recupero, in nome e per conto di CDP e del Ministero.
8.2. Resta inteso che ciascun Importo Recuperato di volta in volta versato sul Conto Piattaforma ovvero altrimenti incassato dal Ministero, da CDP e/o dagli Intermediari Ammessi e/o dai Finanziatori Sottostanti non avrà l’effetto di ripristinare la disponibilità delle Risorse Mipaaf a servizio della Piattaforma.
8.3. In virtù del più ampio mandato di gestione delle Risorse Mipaaf conferito a CDP ai sensi del presente Accordo, il Ministero irrevocabilmente delega a CDP (con facoltà di sub- delega ai sensi del successivo Articolo 8.4): (i) l’attivazione e la gestione delle Attività di Recupero; e (ii) l’attivazione e la gestione delle attività di recupero non giudiziale dell’ESL allo stesso dovuto nel caso si verifichi un Evento Perdita Agevolazione (le “Attività di Recupero ESL”), rimanendo inteso che, decorsi 12 mesi dal verificarsi del relativo Evento Perdita Agevolazione, tale delega relativa alle Attività di Recupero ESL si
intenderà automaticamente revocata e le eventuali ulteriori attività, anche giudiziali, di recupero dell’ESL saranno svolte dal Ministero in via esclusiva.
8.4. Resta inteso che CDP, a sua volta, potrà sub-delegare al relativo Intermediario Ammesso (con espressa facoltà dei Confidi Ammessi di ulteriore sub-delega al relativo Finanziatore Sottostante, fatta eccezione per le Attività di Recupero ESL, che non saranno sub- delegabili da parte del relativo Confidi Ammesso), l’attivazione e la gestione delle Attività di Recupero e delle Attività di Recupero ESL (nei limiti di quanto sopra previsto).
Articolo 9 (Dichiarazioni e garanzie delle Parti)
9.1. Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all’altra Parte:
(a) di avere validamente approvato e deliberato la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo, nonché di avere posto in essere tutte le attività e avere ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, ivi inclusi i relativi impegni di spesa, eventualmente necessari al fine di (i) concludere ed eseguire il presente Accordo e
(ii) assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Accordo siano per essa legittime, valide e vincolanti; e
(b) che la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo e dei relativi Allegati non violano né costituiscono inadempimento rispetto a leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili, contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti, ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti, altri atti giudiziali o provvedimenti amministrativi per essa vincolanti.
Articolo 10 (Impegni delle Parti)
10.1. Impegni di CDP
In aggiunta agli ulteriori impegni a carico di CDP previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP si impegna nei confronti del Ministero a:
(a) inviare al Ministero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato al successivo Articolo 13.7 (Comunicazioni), in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione, una Comunicazione di Rendicontazione, da redigersi sulla base delle informazioni contenute nelle analoghe rendicontazioni da trasmettersi da parte degli Intermediari Ammessi a CDP ai sensi dell’Accordo di Garanzia, al fine di rendicontare al Ministero l’andamento del Portafoglio e le Risorse Mipaaf tempo per tempo disponibili.
Ciascuna Comunicazione di Rendicontazione conterrà le informazioni di dettaglio relative al Portafoglio previste nel presente Accordo e nell’Allegato B, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: (i) solamente in concomitanza con una Data Inclusione, l’elenco delle Garanzie CDP Incluse secondo quanto previsto nel precedente Articolo 3.2 (Inclusione delle Garanze CDP nel Portafoglio); (ii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione fino all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa), gli importi della Controgaranzia tempo per tempo oggetto di escussione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 3.3 (Escussione della
Controgaranzia); (iii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, l’importo della Commissione di Gestione dovuta; e (iv) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (a scopo di chiarezza, anche successiva all’Ultima Data di Rendicontazione), l’ammontare di ciascun Importo Recuperato e di ciascun Importo Recuperato ESL (ove applicabile), secondo quanto previsto al precedente Articolo 8 (Recuperi);
(b) prevedere, in ciascun Accordo di Garanzia, l’impegno del relativo Intermediario Ammesso a retrocedere integralmente a CDP mediante accredito sul Conto Piattaforma e secondo la periodicità indicata nel relativo Accordo di Garanzia, gli Importi Recuperati ESL eventualmente incassati dal relativo Intermediario Ammesso in virtù della delega conferita ai sensi del precedente Paragrafo 8.4;
(c) prevedere in ciascun Accordo di Garanzia impegni di rendicontazione a carico degli Intermediari Ammessi in linea e compatibili con gli obblighi di rendicontazione di CDP ai sensi del presente Accordo;
(d) partecipare a incontri pubblici, in collaborazione con il Ministero, per la divulgazione dell’avvio della Piattaforma e dei relativi risultati conseguiti;
(e) fare sì che il relativo Intermediario Ammesso si impegni, nell’Accordo di Garanzia, a promuovere la Piattaforma e, su base c.d. best effort, ad impegnare integralmente il relativo Plafond Individuale;
(f) fare sì che ciascun Intermediario Ammesso si impegni a cooperare con CDP ed il Ministero ai fini dell’implementazione della Piattaforma e nella raccolta di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie e nazionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) dell’utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali, garantendo l’archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione, sulla base delle indicazioni del Ministero e degli obblighi previsti in ciascun Accordo di Garanzia;
(g) mantenere, e a far sì che ciascun Intermediario Ammesso si impegni a mantenere, presso la propria sede, i documenti di rispettiva competenza relativi alla gestione della Piattaforma per un periodo di almeno 10 anni, in modo, tra l’altro, da permettere alla Commissione Europea di svolgere gli eventuali controlli previsti dall’articolo 12 del Regolamento di Esenzione e dall’Articolo 6, comma 5, del Regolamento De Minimis;
(h) esercitare diligentemente i propri diritti ai sensi degli Accordi di Garanzia;
(i) consentire, previo congruo preavviso e durante i normali orari di lavoro, le necessarie verifiche di conformità da parte del Ministero delle prestazioni eseguite da CDP in esecuzione del presente Accordo, mediante proprio personale; e
(j) fare sì che gli Intermediari Ammessi si impegnino, nell’Accordo di Garanzia, agli adempimenti previsti per i “Soggetti Concedenti” ai sensi del D.M. 31 maggio 2017,
n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata), in particolare per
quanto riguarda la registrazione dei singoli Finanziamenti Garantiti e le verifiche ivi previste.
10.2. Impegni del Ministero
In aggiunta agli ulteriori impegni a carico del Ministero previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero si impegna nei confronti di CDP a:
(a) cooperare con CDP in relazione all’implementazione della Piattaforma, fornendo, tra l’altro, i necessari chiarimenti, indicazioni ed istruzioni di volta in volta richiesti da CDP, e sottoscrivere e/o porre in essere qualsiasi documento e/o attività necessaria e/o utile al fine di consentire a CDP la gestione della Piattaforma nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo;
(b) mettere a disposizione di CDP e degli Intermediari Ammessi il Modulo ESL;
(c) adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
(d) espletare tutti gli adempimenti di propria competenza necessari ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare:
(i) ove applicabile, a comunicare alla Commissione europea le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto di cui al presente Accordo esentata ai sensi del Regolamento di Esenzione, entro 20 giorni lavorativi dalla Data di Attivazione, nelle modalità indicate dall’art. 11, lett. a) del Regolamento di Esenzione; e
(ii) ad iscrivere la misura di aiuto di cui al presente Accordo nel Registro nazionale aiuti, attraverso la procedura informatica disponibile sul web il più presto possibile, e comunque non oltre entro 60 giorni dalla Data di Attivazione ai sensi dell’art. 8, co. 1 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata);
(e) pubblicare un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei Beneficiari Finali a beneficiare della agevolazione di cui alla Controgaranzia, contenente le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per il soddisfacimento dei Requisiti dei Beneficiari Finali, anche al fine di porre in essere le verifiche di cui al successivo Paragrafo (f); e
(f) richiedere, con il supporto di BMTI, la documentazione antimafia e verificare la sussistenza del Requisito Beneficiari Finali di cui al paragrafo (viii) dell’Allegato C (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo.
Articolo 11 (Recesso)
11.1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo mediante lettera raccomandata A/R, anticipata via PEC (la “Comunicazione di Recesso”). Resta inteso che il recesso di una delle Parti ai sensi del presente Articolo 11 (Recesso) diverrà efficace a decorrere dalla prima Data di Rendicontazione successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento durante il quale sia inviata la Comunicazione di Recesso (la “Data di Recesso”).
11.2. L’esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente Articolo 11 (Recesso) avrà efficacia
ex nunc e, pertanto, a decorrere dalla Data di Recesso:
(a) CDP non potrà più includere nel Portafoglio nuove Garanzie CDP;
(b) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di controgaranzia del Ministero, gli obblighi di rendicontazione di cui all’Articolo 10.1 e gli obblighi di retrocessione degli Importi Recuperati), in relazione esclusivamente alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo;
(c) la disponibilità delle Risorse Mipaaf Iniziali e la Controgaranzia resteranno valide ed efficaci tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di escutere la Controgaranzia in relazione alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo;
(d) l’eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l’operatività della Controgaranzia in relazione alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resterà, pertanto, pienamente valida ed efficace conformemente ai relativi originari termini e condizioni; e
(e) CDP dovrà restituire al Ministero gli importi residui delle Risorse Mipaaf oggetto del Deposito Vincolato non utilizzate a tale data, al netto: (a) di una porzione pari al 7% dell’ammontare delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino a tale data (al netto degli importi già oggetto di escussione); e (b) degli importi spettanti eventualmente a CDP a titolo di Remunerazione CDP e/o di escussione della Controgaranzia maturati in concomitanza con la Data di Recesso, rimanendo inteso che CDP non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso in cui tale restituzione non sia possibile a causa dell’inadempimento da parte del relativo Intermediario Ammesso al proprio conseguente obbligo, previsto nell’Accordo di Garanzia, di restituire e/o versare i corrispondenti ammontari oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi.
11.3. Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 13.3, resta fermo, a scopo di chiarezza, il diritto di ciascuna Parte al risarcimento dei danni subiti in caso di inadempimento dell’altra Parte ovvero di non veridicità o correttezza delle dichiarazioni e garanzie dalla stessa rese o ripetute alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo.
Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
12.1. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010,
n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, CDP, così come meglio indicato nell’Allegato E (Conti), si obbliga:
(i) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo relativi alla Remunerazione CDP, il Conto CDP o il Conto Piattaforma, a seconda dei casi secondo quanto previsto nel presente Accordo, quali conti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui al presente Accordo;
(ii) a comunicare al Ministero le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul Conto CDP e sul Conto Piattaforma entro 20 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
(iii) a comunicare gli estremi identificativi di qualsiasi conto corrente che dovesse sostituire il Conto CDP e/o il Conto Piattaforma aperto successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo entro sette giorni dalla relativa accensione;
(iv) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
(v) così come meglio precisato nell’Allegato E (Xxxxx), ad inserire, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo connesse con la Remunerazione CDP, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara (“CIG”) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (“CUP”) (i.e., J58H17000010001); e
(vi) ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese (come definita nell’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assuma gli applicabili obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
12.2. Gli applicabili obblighi di tracciabilità relativi ai flussi e ai rapporti tra CDP e gli Intermediari Ammessi sono previsti nell’Accordo di Garanzia.
12.3. Le Parti si impegnano in particolare a gestire le movimentazioni dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente Accordo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto nell’Allegato E (Conti).
Articolo 13 (Miscellanea)
13.1. Divieto di Cessione
Ciascuna parte non potrà cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo, né i rispettivi crediti dallo stesso nascenti, salvo il preventivo consenso dell’altra Parte.
13.2. Pagamenti
(a) Tutti i pagamenti dovuti dal Ministero ai sensi del presente Accordo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso il Ministero procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti di CDP a qualsiasi titolo.
(b) Tutti i pagamenti da eseguirsi da ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la relativa Parte dovrà corrispondere all’altra Parte un importo aggiuntivo affinché l’importo ricevuto da quest’ultima sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata.
(c) Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nell’Allegato E (Xxxxx).
13.3. Limitazione di responsabilità
(a) CDP non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Ministero in relazione a qualsiasi danno o costo dallo stesso sopportato (o per qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di cui al presente Contratto verificatosi) a causa dell’inadempimento da parte degli Intermediari Ammessi e/o dei Beneficiari Finali ai propri obblighi ai sensi del relativo Accordo di Garanzia e della documentazione contrattuale inerente i Rapporti Garantiti e/o di legge (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli obblighi di restituire al Ministero le Risorse Mipaaf nei casi previsti dal presente Accordo), salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.
(b) Salvo ove altrimenti previsto in via espressa nel presente Accordo, il Ministero prende altresì atto che CDP svolgerà una verifica meramente formale dei flussi di rendicontazione e delle ulteriori informazioni che saranno di volta in volta forniti da ciascun Intermediario Ammesso e non sarà pertanto responsabile della veridicità delle informazioni di volta in volta fornite al Ministero, salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.
13.4. Trattamento dei dati personali
(a) Le Parti, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del presente Accordo, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente.
(b) Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa di volta in volta vigente in materia di privacy che i dati personali forniti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
(c) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal sopracitato Accordo.
13.5. Clausola anticorruzione
CDP si obbliga, nell’esecuzione del presente Accordo, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
13.6. Rinunzia e cumulabilità dei rimedi
(a) L’eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di Finanziamento non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l’esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l’esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.
(b) I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.
13.7. Comunicazioni
Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate mediante Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Xxx XX Xxxxxxxxx, 00
Alla c.a. di Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e-mail: xxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXX
Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata pec: xxxxxx@xxx.xxx.xx
13.8. Modifiche
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
13.9. Invalidità parziale
(a) Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo.
(b) Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate
o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l’intento contrattuale delle Parti.
13.10. Accordo negoziato
Il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua clausola tra le Parti. Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non sono pertanto applicabili al presente Accordo.
13.11. Accordo di Cooperazione
Le Parti si danno atto che gli accordi tra gli stessi in merito alla Piattaforma sono regolati dal combinato disposto dell’Accordo di Cooperazione e del presente Accordo, rimanendo inteso che, in caso di conflitto, il presente Accordo prevarrà in ogni caso.
13.12. Trattamento Fiscale
Il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall’applicazione dell’imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un’operazione inclusa nella gestione separata di “Cassa depositi e prestiti società per azioni”.
13.13. Efficacia
Nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Accordo, le Parti si danno atto che le pattuizioni del presente Accordo diverranno efficaci a decorrere dalla Data di Efficacia, restando inteso che ove la Data di Efficacia non si verifichi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, quest’ultimo, salvo diversi accordi scritti tra le Parti, si intenderà definitivamente inefficace, fermo restando il diritto di CDP al rimborso dei costi sostenuti in relazione alla strutturazione e sottoscrizione del presente Accordo.
Articolo 14 (Scadenza dell’Accordo)
Il presente Accordo cesserà di essere efficace alla Data di Scadenza Finale restando inteso che: (i) gli articoli 8 (Recuperi), 10.1 (a) (iv), 10.1 (g), 10.1 (h), 10.2 (a), 12, 13 (Miscellanea), 14 (Scadenza dell’Accordo) e 15 (Composizione bonaria – Foro competente) rimarranno pienamente in vigore ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale; e (ii) in concomitanza con l’Ultima Data di Rendicontazione, CDP dovrà inviare al Ministero l’ultima Comunicazione di Rendicontazione relativa al Periodo di Riferimento che scade alla Data di Scadenza Finale (che potrà includere l’ultima richiesta di escussione della Controgaranzia ai sensi del precedente Articolo 3.3 (Escussione della Controgaranzia)).
Resta inteso che, entro 30 Giorni Lavorativi successivi all’Ultima Data di Rendicontazione, qualsiasi importo residuo delle Risorse Mipaaf che risulti a tale data depositato sul Conto Piattaforma e su ciascun Conto Intermediario Ammesso (come indicati nella relativa Comunicazione di Rendicontazione), dovrà essere restituito al Ministero, rimanendo inteso che CDP non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso in cui tale restituzione non sia possibile a causa dell’inadempimento da parte del relativo Intermediario Ammesso al proprio conseguente
obbligo, previsto nell’Accordo di Garanzia, di restituire i corrispondenti ammontari oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi.
Articolo 15 (Composizione bonaria – Foro competente)
(i) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
(ii) Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.
(iii) Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.
Allegati:
- Allegato A - Modello di Accordo di Garanzia
- Allegato B – Modello di comunicazione di Rendicontazione
- Allegato C – Requisiti
- Allegato D – Avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi
- Allegato E - Conti
* * * * *
Roma, 19 giugno 2018
Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Nome: Xxxxxx Xxxxxxxx
Qualifica: Dirigente PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione
Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Nome: Xxxxxx Xxxxx
Qualifica: Responsabile dell'Area Imprese e Istituzioni Finanziarie
ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO- GARANZIA
MODELLO DI ACCORDO DI GARANZIA ACCORDO DI GARANZIA
relativo alla piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio
d’oliva e delle relative associazioni (CUP J58H17000010001) – (CIG [●]1)
TRA
(1) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”), in persona di [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [●] del [●];
E
(2) [●]2 (di seguito, l’”Intermediario Garantito”).
PREMESSO CHE:
(A) ai sensi dell’art. 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 (il “DL”), al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 (il “Ministero” o il “Mipaaf”) un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (il “Fondo”). L’art. 4, comma 1, del DL ha demandato al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un decreto per definire i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, stabilendo, alla lettera e), che tale decreto prevedesse, tra gli altri obiettivi da perseguirsi, quello di “incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore
1 Inserire il CIG acquisito dall’ANAC in relazione all’avviso per la Procedura di Selezione degli Intermediari Ammessi.
2 Inserire comparizione completa della relativa Banca Ammessa o Confidi Ammesso.
dell’olio di oliva prevista dal regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
(B) l’art. 4, comma 2, del DL ha disposto che “Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”;
(C) con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è stato approvato il nuovo “Piano di settore olivicolo-oleario 2016”, previsto dal suddetto art. 4 del DL, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale settore e le misure operative da attuare per l’incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione della filiera nazionale, prevedendo, tra l’altro, al paragrafo 7.7 (“Obiettivo E – organizzazione ed aggregazione economica”) l’attuazione di strumenti che agevolino l’accesso al credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, tra i quali “l’erogazione di una garanzia accessoria sul prestito a costi agevolati”;
(D) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016 (di seguito, il “Decreto”), sono stati adottati i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, come previsto dall’art. 4 del DL. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto, in conformità con l’art. 4, comma 1, lett. e) del DL, prevede, tra gli obiettivi da perseguire, quello di “incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell’olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. L’art. 8, comma 1, del Decreto dispone che gli interventi volti al perseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), sono, tra l’altro, “misure di sostegno all’accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute” che possono assumere, tra l’altro, la forma di “aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del “de minimis” alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013”;
(E) ai sensi del Decreto, beneficiari finali dell’intervento potranno essere, fra gli altri, “le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
(F) l’art. 1, comma 3, del Decreto prevede che gli interventi sono attuati dal Ministero con provvedimenti che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti
(G) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni” (il “Decreto Beneficiari Finali”), è stata aggiornata la disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni;
(H) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (“Regolamento De Minimis”) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“Regolamento di Esenzione”), sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi, dell’art. 3 del Regolamento De Minimis e dell’Articolo 3 del Regolamento di Esenzione;
(I) il Regolamento De Minimis, al considerando n. 19, prevede che, nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, occorre assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato, e tale obiettivo può essere raggiunto, tra l’altro, tramite l’integrale trasferimento di qualsiasi vantaggio dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali;
(J) Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito, “BMTI”), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.M. 174/06 come modificato dal D.M. 97/12, svolge, in esclusiva a livello nazionale, funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. In particolare BMTI esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: “fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche (servizi informativi, assicurativi e finanziari), supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana stessa; realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale”;
(K) al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta di olio di oliva sul mercato e l’operatività delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, il Ministero ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con CDP e la BMTI con la finalità di avviare un’iniziativa diretta alla costituzione, mediante utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo, di una piattaforma di garanzia in favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio
di xxxxx e delle relative associazioni, in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e) e art. 8, comma 1, del Decreto (la “Piattaforma”);
(L) all’esito del suindicato tavolo di lavoro è emersa la concreta disponibilità e possibilità di avviare un’iniziativa congiunta diretta alla costituzione della Piattaforma e pertanto a consentire il rilascio di una garanzia da parte di CDP, interamente contro-garantita dalle risorse messe al disposizione dal Ministero a valere su quelle stanziate a valere sul Fondo ai sensi della lettera e) dell’art. 2 e dell’art. 8 del Decreto, su una quota pari all’80% dell’ammontare di un portafoglio di nuove esposizioni originate da intermediari finanziari (banche e confidi vigilati), con un limite massimo alle prime perdite pari al 7%, della suddetta quota, al fine di favorire l’accesso al credito alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle relative associazioni;
(M) sulla base di tali considerazioni il Ministero, CDP e la BMTI, in data 4 ottobre 2017, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con la finalità di avviare una più stretta collaborazione, nell’ambito delle attività di propria competenza istituzionale, volto alla valutazione del possibile sviluppo e avvio della Piattaforma;
(N) l’intervento in esame rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/1998, in quanto compatibili;
(O) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, con lettera prot. n. 76565 del 20 ottobre 2017 ha richiesto a CDP di presentare una proposta progettuale in relazione alla strutturazione, nonché al possibile avvio della Piattaforma;
(P) in data 5 dicembre 2017, CDP ha trasmesso la propria proposta progettuale relativa alla strutturazione della Piattaforma, da delinearsi in dettaglio attraverso la sottoscrizione: (i) di un accordo di cooperazione inter-amministrativa e di un accordo di finanziamento tra il Ministero e CDP; e (ii) di sottostanti accordi di garanzia tra CDP e gli intermediari finanziari selezionati per la costruzione dei portafogli di nuove esposizioni oggetto della Piattaforma;
(Q) il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”) e la conformità dell’iniziativa di cui alla Piattaforma - anche con riferimento alle commissioni spettanti a CDP - con la normativa applicabile, ivi inclusa la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha sottoscritto con CDP in data 6 dicembre 2017, un accordo di cooperazione amministrativa ai sensi della suddetta norma di legge relativo tra l’altro alla gestione della Piattaforma (l’”Accordo di Cooperazione”);
(R) con decreto del Ministero n. 93388 del 27 dicembre 2017 e registrato presso la Corte dei Conti con provvedimento n. 1-37 del 26 gennaio 2018, adottato anche ai sensi ed in attuazione dell’art. 1, comma 3, del Decreto al fine di individuare l’ammontare delle risorse disponibili nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, è stato approvato l’Accordo di Cooperazione;
(S) in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Cooperazione, il Ministero e CDP hanno sottoscritto in data [●], un accordo di finanziamento e controgaranzia (l’”Accordo di Controgaranzia Ministero”) ai sensi del quale, tra l’altro, tali parti hanno definito i principi
generali disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Piattaforma ed in particolare, tra l’altro:
(i) il Ministero ha affidato a CDP la gestione della Piattaforma ed ha assegnato alla stessa, a supporto dell’operatività della Piattaforma, un importo (così come rideterminato dal Ministero successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione, con comunicazione del 30 gennaio 2018 prot. 6175) pari a complessivi Euro 8.109.100,00 (di seguito, le “Risorse Mipaaf”) da utilizzarsi, quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 7.834.879,23 (le “Risorse Mipaaf Iniziali”), al fine di contro-garantire l’integrale esposizione di CDP derivante dall’emissione delle Garanzie CDP in favore degli Intermediari Ammessi e a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come ivi definiti) (la “Controgaranzia Ministero”); e
(ii) CDP si è impegnata a selezionare gli Intermediari Ammessi (come definiti nell’Accordo di Controgaranzia Ministero) mediante procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie in conformità ai termini e alle condizioni convenuti tra il Ministero e CDP ai sensi dell’Accordo di Controgaranzia Ministero (la “Procedura di Selezione”);
(T) il Ministero ha incaricato la BMTI di svolgere, tra le altre, le seguenti attività in relazione alla Piattaforma: (i) supporto nella definizione dei requisiti oggettivi per l’accesso alla Piattaforma e nella predisposizione delle procedure di richieste di finanziamento da inviarsi agli intermediari selezionati; (ii) supporto e assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle fasi di richiesta e di esecuzione dei finanziamenti agli intermediari selezionati; (iii) supporto nella formazione ed assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle procedure di iscrizione a SAI (Soggetto Abilitato all’Intermediazione) e a valere sui contratti telematici scambiati sulla piattaforma gestita dalla BMTI; e (iv) redazione di report periodici sugli esiti delle richieste di finanziamento dei Beneficiari Finali a valere sulla Piattaforma e sul relativo numero di contratti telematici e dei relativi prezzi e quantità scambiate;
(U) ad esito dell’avvio e completamento della Procedura di Selezione, CDP ha ammesso l’Intermediario Garantito ai benefici della Piattaforma per una porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali pari a complessivi Euro [●] (di seguito, le “Risorse Intermediario”), per un importo massimo del Portafoglio pertanto pari ad Euro [●]3 (di seguito, l’”Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx”);
(V) le Parti prendono atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE, ha abrogato l’art. 169 del Regolamento (UE) 1308/2013 (che conteneva la disciplina delle trattative contrattuali nel solo settore dell’olio d’oliva) e ha modificato l’art. 152 del Regolamento (UE) 1308/2013 disciplinando le trattative contrattuali per tutte le organizzazioni di produttori (inclusi quelli operanti nel settore dell’olio d’oliva);
(W) l’Intermediario Garantito ha preso visione del (e dichiara con il presente Accordo di conoscere integralmente il) contenuto dell’Accordo di Controgaranzia Ministero; e
3 Da determinarsi sulla base dell’ammontare delle Risorse Intermediario, che rappresentano il 7% di un importo pari all’80% dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx.
(X) con il presente accordo di garanzia (di seguito, l’”Accordo”), tra l’altro, CDP intende concedere la Garanzia in favore dell’Intermediario Garantito a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito definito), il tutto secondo i termini, le limitazioni e le condizioni di seguito previsti.
TUTTO CIO’ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)
1.1. Nel presente Accordo:
(a) salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo;
(b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
(c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
(d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso; e
(e) qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
1.2. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.3. Salvo ove altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini con le iniziali in lettera maiuscola avranno il significato agli stessi qui di seguito attribuito:
“Accordo” ha il significato di cui alla Premessa (X) al presente Accordo.
“Accordo di Cooperazione” ha il significato di cui alla Premessa (Q) al presente Accordo.
“Accordo di Controgaranzia Ministero” ha il significato di cui alla Premessa (S) al presente Accordo.
“Attività di Recupero” indica l’attività di recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati dal Ministero nei confronti del relativo Beneficiario Finale a seguito dell’escussione, da parte di CDP, della Controgaranzia Ministero e della conseguente surroga del Ministero nei diritti vantati da CDP derivanti, a loro volta, dall’escussione della Garanzia e dalla conseguente surroga di CDP nei diritti dell’Intermediario Garantito, ivi inclusi eventuali accordi transattivi e/o dilazioni nel rientro del credito.
“Attività di Recupero ESL” ha il significato di cui all’Articolo 4.3 del presente Accordo.
[“Banche” indica ciascuna banca autorizzata all’esercizio in Italia dell’attività bancaria ai sensi del TUB.]4
“Beneficiari Finali” indica le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (così come modificato dall’articolo 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 2393/2017) e del Decreto Beneficiari Finali, che siano in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali.
“BMTI” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) al presente Accordo.
“Cap Prime Perdite” indica un importo massimo complessivo non eccedente il minore tra: (i) le Risorse Intermediario; e (ii) un ammontare pari al 7% della Quota Effettiva di Copertura CDP di volta in volta in essere (al netto degli importi già oggetto di escussione).
“CDP” ha il significato di cui in epigrafe.
“Codice Etico CDP” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (Dichiarazioni e garanzie) del presente Contratto.
“Comunicazione dei Recuperi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4 (Recuperi) del presente Accordo.
“Comunicazione di Esclusione” ha il significato di cui all’Articolo 2.3 del presente Accordo.
“Comunicazione di Rendicontazione” indica ciascuna comunicazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A (Modello di comunicazione di rendicontazione) al presente Accordo, da inviarsi da parte dell’Intermediario Garantito a CDP ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo al fine, tra l’altro, di rendicontare l’andamento del Portafoglio.
[“Confidi” indica i confidi iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB.]5
“Conto Piattaforma” indica il seguente conto corrente intestato a CDP [●], ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP all’Intermediario Garantito.
“Conto Intermediario” indica il conto corrente aperto da CDP a suo nome6 che sarà comunicato da CDP all’Intermediario Garantito entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.
“Contratto di Finanziamento” indica ciascun contratto relativo alla concessione di un Finanziamento Garantito.
4 Da inserirsi nel caso in cui l’intermediario garantito sia una banca. 5 Da inserirsi nel caso in cui l’intermediario garantito sia un confidi. 6 Da aprirsi presso intermediario bancario di gradimento di CDP.
“Contratto di Pegno Conto Intermediario” indica un contratto di pegno da sottoscriversi, ove richiesto dall’Intermediario Garantito, tra le Parti secondo un testo sostanzialmente in linea con quello di cui all’Allegato F (Contratto di Pegno Conto Intermediario) e comunque di gradimento di CDP, ai sensi del quale CDP costituirà un pegno sul Conto Intermediario in favore dell’Intermediario Garantito a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.
“Controgaranzia Ministero” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.
“Data di Inclusione” indica ciascuna Data di Rendicontazione ricompresa tra la Data di Sottoscrizione e l’Ultima Data di Inclusione (incluse).
“Data di Rendicontazione” indica il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Sottoscrizione.
“Data di Riferimento” indica l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento.
“Data di Risoluzione” ha il significato di cui all’Articolo 7 (Risoluzione/Recesso) del presente Accordo.
“Data di Scadenza Finale”: indica [●]7.
“Data di Sottoscrizione” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le Parti.
“Decreto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Accordo.
“Decreto 231/2001” indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come di volta in volta modificato.
“Decreto Beneficiari Finali” ha il significato di cui alla Premessa (G) al presente Accordo.
“Deposito Vincolato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (Deposito Vincolato) del presente Accordo.
“Dichiarazione di Conformità” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.2 (Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio) del presente Accordo.
“DL” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.
“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, GU C 226 del 21.08.2010) della Commissione Europea (ovvero ove applicabile, alla
7 Da inserirsi la Data di Riferimento immediatamente precedente alla data che cade 48 mesi dopo la prima data di rendicontazione ai sensi dell’Accordo di Controgaranzia Ministero.
Decisione SA.43296 (2015/N) del 28 aprile 2016, pubblicata in OJ C 241, 1.7.2016, p. 1– 8, relativa all’Italia, sulla metodologia di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti di Stato che riguardano imprese "mid-cap", valida dal 29.04.2016 al 29.04.2022), il valore attualizzato dell'agevolazione concessa ai Beneficiari Finali alla luce della concessione della Controgaranzia Ministero e della Garanzia, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare del Finanziamento Garantito, con attualizzazione dei flussi, da calcolarsi, in relazione a ciascun Beneficiario Finale, sulla base del Modulo ESL.
“Evento Perdita Agevolazione” indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(a) il relativo Beneficiario Finale non risulti in possesso ab initio o perda successivamente i Requisiti Beneficiario Finale (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la perdita, successivamente all’inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, dei Requisiti Beneficiari Finali di cui all’Allegato C, Parte I, Paragrafi (iii) (b), (iii) (c) e (v), non costituirà un Evento Perdita Agevolazione); e/o
(b) il relativo Beneficiario Finale abbia utilizzato il relativo Finanziamento Garantito per scopi diversi da quelli previsti al Paragrafo (iv) dell’Allegato B (Requisiti), Parte III (Requisiti Finanziamenti Garantiti) del presente Accordo.
“Evento Rilevante” ha il significato di cui al successivo Articolo 7 (Risoluzione/Recesso).
“Finanziamenti Garantiti” indica ciascun finanziamento in possesso dei Requisiti Finanziamenti Garantiti che sarà concesso [dall’Intermediario Garantito in favore di un Beneficiario Finale]8/[da un Finanziatore Sottostante in favore di un Beneficiario Finale]9.
[“Finanziatori Sottostanti” indica i soggetti che: (i) abbiano erogato Finanziamenti Garantiti coperti da una Garanzia Confidi a favore dei Beneficiari Finali; e (ii) siano in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.]10
“Fondo” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo. “Garanzia” ha il significato di cui al successivo Articolo 2 (Garanzia di CDP).
[“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia che: (i) sarà prestata dall’Intermediario Garantito direttamente in favore di ciascun Finanziatore Sottostante e nell’interesse di ciascun Beneficiario Finale, a garanzia delle obbligazioni di quest’ultimo derivanti dai relativi Finanziamenti Garantiti; e (ii) sia in possesso dei Requisiti Garanzie Confidi.]11
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) è operativo per le istituzioni finanziarie.
8 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 9 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 10 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 11 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
“Importi Recuperati” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto dall’Intermediario Garantito [e/o da un Finanziatore Sottostante]12, a qualsiasi titolo (ivi incluso, a scopo di chiarezza, mediante compensazione e/o a seguito di azioni giudiziali di recupero e/o dell’escussione di eventuali garanzie reali o personali che assistano il relativo Finanziamento Garantito), in relazione agli importi dovuti da un Beneficiario Finale ai sensi di un Finanziamento Garantito coperto [(indirettamente)]13 dalla Garanzia, a seguito dell’escussione di quest’ultima ai sensi del presente Accordo.
“Importi Recuperati ESL” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto dall’Intermediario Garantito in relazione all’ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale e dallo stesso dovuto al Ministero a seguito del verificarsi di un Evento Perdita Agevolazione.
“Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx” ha il significato di cui alla Premessa (U) al presente Accordo.
“Inadempimento del Beneficiario Finale” indica il verificarsi di un inadempimento o altro simile evento a seguito del quale [l’Intermediario Garantito abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito]14/[un Finanziatore Sottostante abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito ed abbia escusso la relativa Garanzia Confidi concessa a garanzia di tale Finanziamento Garantito]15.
“Intermediari Ammessi” indica ciascun intermediario selezionato o che sarà selezionato da CDP ai sensi della Procedura di Selezione (ivi incluso l’Intermediario Garantito) secondo quanto previsto nell’Accordo di Controgaranzia Ministero.
“Intermediario Garantito” ha il significato di cui in epigrafe. “Mandato” ha il significato di cui al successivo Articolo 3.3.
“Ministero” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A).
“Modulo ESL” indica il modulo da predisporsi e fornirsi da parte del Ministero ai fini del calcolo dell’ESL riferibile a ciascun Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito.
“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.
12 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 13 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 14 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 15 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
“Perdita Intermediario Garantito” indica [ciascun importo non rimborsato o corrisposto dal relativo Beneficiario Finale in favore dell’Intermediario Garantito ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale]16/[ciascuna somma pagata dall’Intermediario Garantito in favore del relativo Finanziatore Sottostante a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale]17.
“Perdita Non Escutibile” ha il significato attribuito a tale termine nel Paragrafo 2.4 (d).
“Periodo di Ramp-Up” indica (fermo restando quanto previsto all’Articolo 7 (Risoluzione/Recesso) del presente Accordo) il periodo decorrente dalla Data di Sottoscrizione fino alla data antecedente tra: (i) il 31 dicembre 2020; e (ii) la data in cui l’ammontare del Portafoglio abbia raggiunto l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx.
“Periodo di Riferimento” indica ciascun periodo trimestrale compreso, a seconda dei casi, tra:
(i) il 1° gennaio ed il 31 marzo;
(ii) il 1° aprile ed il 30 giugno;
(iii) il 1° luglio ed il 30 settembre; e
(iv) il 1° ottobre ed il 31 dicembre,
(estremi inclusi) di ciascun anno di calendario, restando inteso che il primo Periodo di Riferimento decorrerà dalla Data di Sottoscrizione fino alla Data di Riferimento immediatamente successiva.
“Piattaforma” ha il significato di cui alla Premessa (K) al presente Accordo.
“Portafoglio” indica il portafoglio di Rapporti Garantiti tempo per tempo garantiti da CDP ai sensi della Garanzia nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.
“Prima Tranche” ha il significato di cui all’Articolo 3.2 del presente Accordo. “Procedura di Selezione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S).
“Quota Effettiva di Copertura CDP” indica un importo massimo pari all’80% dell’importo iniziale in linea capitale dei Rapporti Garantiti complessivamente inclusi nel Portafoglio fino alla relativa data ed in relazione ai quali sia avvenuta l’erogazione del relativo Finanziamento Garantito.
“Rapporti Garantiti” indica [ciascuna Garanzia Confidi]18/[ciascun Finanziamento Garantito]19.
“Rapporti Garantiti Inclusi” indica ciascun Rapporto Garantito tempo per tempo incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo.
16 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 17 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una confidi. 18 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 19 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una Banca.
“Regolamento De Minimis” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.
“Regolamento di Esenzione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.
“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Intermediari, [i Requisiti Garanzie Confidi,]20 i Requisiti Finanziamenti Garantiti ed i Requisiti Beneficiari Finali.
“Requisiti Beneficiari Finali” indica i requisiti indicati nell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), che dovranno essere rispettati da ciascun Beneficiario Finale al fine di poter accedere alla Piattaforma.
“Requisiti Finanziamenti Garantiti” indica i requisiti indicati nell’Allegato B (Requisiti), Parte III (Requisiti Finanziamenti Garantiti), che dovranno essere rispettati da ciascun Finanziamento Garantito al fine di poter accedere alla Piattaforma.
[“Requisiti Garanzie Confidi” indica i requisiti indicati nell’Allegato B (Requisiti), Parte IV (Requisiti Finanziamenti Garantiti), che dovranno essere rispettati da ciascuna Garanzia Confidi al fine di poter accedere alla Piattaforma.]21
“Requisiti Intermediari” indica i requisiti indicati nell’Allegato B (Requisiti), Parte II (Requisiti Intermediari).
“Risorse Intermediario” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (U) al presente Accordo.
“Risorse Mipaaf” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.
“Risorse Mipaaf Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.
“Seconda Tranche” ha il significato di cui all’Articolo 3.2 del presente Accordo. “Termine di Sottoscrizione” indica il 31 marzo 2021.
“Termine Ultimo di Escussione CDP” indica, in relazione a ciascun Rapporto Garantito, la data antecedente tra: (i) la data che cade 18 mesi dopo la data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio; e (ii) la Data di Scadenza Finale.
“TUB” indica il D.Lgs. n. 385/1993, come di volta in volta modificato e/o integrato.
“Ultima Data di Inclusione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento che cade 3 mesi dopo la scadenza del Periodo di Ramp-Up, restando inteso che, qualora l’ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Inclusione in cui il Portafoglio abbia raggiunto l’Importo Massimo del Portafoglio, l’Ultima Data di Inclusione sarà tale Data di Inclusione.
20 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
21 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
“Ultima Data di Rendicontazione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Scadenza Finale.
Articolo 2 (Garanzia di CDP)
2.1. Garanzia
(a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP presta, con effetto immediato, in favore dell’Intermediario Garantito, che accetta, una [contro-garanzia]22/[una garanzia]23 autonoma, diretta, a prima richiesta e senza eccezioni (la “Garanzia”):
(i) fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (ii) e (iii), a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte [dall’Intermediario Garantito nei confronti di ciascun Finanziatore Sottostante ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]24/[da ciascun Beneficiario Finale nei confronti dell’Intermediario Garantito ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]25;
(ii) fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (iii), per un importo massimo pari all’80% dell’ammontare iniziale in linea capitale [garantito ai sensi di ciascuna Garanzia Confidi di volta in volta inclusa nel Portafoglio]26/[di ciascun Finanziamento Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio]27;
(iii) anche ai fini di cui all’Articolo 1938 del codice civile e nonostante ogni altra previsione del presente Accordo, nei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi, il Cap Prime Perdite di volta in volta applicabile; e
(iv) per una durata non eccedente, in relazione a ciascun Rapporto Garantito Incluso, il relativo Termine Ultimo di Escussione.
(b) Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di garanzia autonoma e non di fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non sono applicabili alla Garanzia.
(c) La Garanzia viene rilasciata da CDP a titolo gratuito e pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta a CDP da parte dell’Intermediario Garantito [e/o dai Finanziatori Sottostanti]28 e/o da ciascun Beneficiario Finale.
22 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 23 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 24 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 25 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 26 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 27 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 28 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(d) Alla luce di quanto previsto nel precedente Paragrafo (c), l’Intermediario Garantito si impegna a trasferire integralmente il beneficio finanziario derivante dall’utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali e dalla Garanzia in favore dei Beneficiari Finali, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis (Considerando 19) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione (art. 21, c. 16).
(e) La Garanzia è rilasciata nell’interesse ultimo dei Beneficiari Finali e nel rispetto (i) dei massimali previsti dal Regolamento De Minimis (art. 3, par. 2) e (ii) della norma sul cumulo degli aiuti (art. 5) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.
(f) Ferme le altre previsioni del presente Accordo, l’Intermediario Garantito dovrà utilizzare la Garanzia esclusivamente a garanzia dei relativi Rapporti Garantiti e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.
2.2. Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio
(a) Ai fini dell’inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio e pertanto dell’ammissione dello stesso al beneficio della Garanzia, l’Intermediario Garantito potrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con ciascuna Data di Inclusione - ed in ogni caso entro e non oltre la seconda Data di Inclusione immediatamente successiva alla data di delibera da parte dell’Intermediario Garantito del relativo Rapporto Garantito - i Rapporti Garantiti che siano stati dallo stesso deliberati e sottoscritti [ed in relazione ai quali sia stato sottoscritto il relativo Contratto di Finanziamento sottostante garantito]29, con dettaglio delle informazioni a tali fini richieste ai sensi del modello di Comunicazione di Rendicontazione.
(b) I Rapporti Garantiti di volta in volta indicati in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione si intenderanno automaticamente inclusi nel Portafoglio e garantiti dalla Garanzia a decorrere dalla relativa data di efficacia, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo (f).
(c) Resta in ogni caso inteso che:
(i) senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 2.1 (a) (iii) ed al successivo Paragrafo (ii), i Rapporti Garantiti potranno essere inclusi nel Portafoglio fino a concorrenza di un importo massimo iniziale in linea capitale non eccedente l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, restando inteso, a scopo di chiarezza, che eventuali rimborsi dei Finanziamenti Garantiti, in tutto o in parte, successivamente all’avvenuta inclusione dei relativi Rapporti Garantiti nel Portafoglio, non avranno l’effetto di ripristinare la disponibilità dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx per i relativi ammontari;
(ii) i Rapporti Garantiti potranno essere inclusi nel Portafoglio: (a) ove siano stati
(1) deliberati dall’Intermediario Garantito entro il termine del Periodo di Ramp- Up e (2) sottoscritti entro il Termine di Sottoscrizione; (b) solamente in concomitanza con una Data di Inclusione; (c) entro la seconda Data di
29 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
Inclusione immediatamente successiva alla data di delibera da parte dell’Intermediario Garantito del relativo Rapporto Garantito; [e (d) ove il sottostante Contratto di Finanziamento sia stato sottoscritto entro il Termine di Sottoscrizione]30;
(iii) ove, a seguito dell’inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio secondo quanto previsto nel presente Accordo, il relativo Finanziamento Garantito non sia stato erogato, in tutto o in parte, entro il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente successiva alla Data di Inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio (ed in ogni caso entro il Termine di Sottoscrizione), così come risultante dalle informazioni contenute in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione, tale Rapporto Garantito si intenderà automaticamente escluso dal Portafoglio (integralmente o in relazione alla relativa porzione non erogata), con conseguente ripristino della disponibilità in precedenza impegnata dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx per un corrispondente ammontare (nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo); e
(iv) ferme le altre previsioni del presente Accordo, la Garanzia potrà essere concessa, in relazione a ciascun singolo Beneficiario Finale, per un importo complessivo di volta in volta non eccedente Euro 2.500.000,00.
(d) L’inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, in forma e sostanza soddisfacente per CDP:
(i) ricezione da parte di CDP, di una dichiarazione sottoscritta dall’Intermediario Garantito e da includersi nel relativo Modello di Comunicazione di Rendicontazione di cui all’Allegato A (di seguito, la “Dichiarazione di Conformità”), attestante, tra l’altro, quanto segue:
(1) che l’Intermediario Garantito rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
(2) che il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Beneficiari Finali, fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo sarà verificato dal Ministero con il supporto della BMTI ai sensi del successivo Paragrafo (iv);
(3) [che la relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Garanzie Confidi;]31
(4) [che il relativo Finanziatore Sottostante rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;]32
(5) che il relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti; e
(6) che il relativo Rapporto Garantito rispetti tutte le previsioni del presente Accordo e della normativa di riferimento applicabile;
30 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
31 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
32 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(ii) indicazione, da parte dell’Intermediario Garantito, dell’ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito, che dovrà essere calcolato dall’Intermediario Garantito sulla base del Modulo ESL;
(iii) consegna a CDP di una conferma da parte dell’Intermediario Garantito attestante che il relativo Beneficiario Finale si sia impegnato direttamente nei confronti del Ministero e di CDP (ai sensi di una lettera di impegno separata sottoscritta dal relativo Beneficiario Finale redatta secondo il testo allegato al presente Accordo quale Allegato C (Modello di dichiarazione di impegno), a rimborsare al Ministero (eventualmente per il tramite dell’Intermediario Garantito in virtù della delega conferita ai sensi dell’Articolo 4.3 che segue) un importo pari al relativo ESL applicabile immediatamente al verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione (restando inteso che tale lettera d’impegno sarà conservata in originale dall’Intermediario Garantito, per conto di CDP e del Ministero);
(iv) attestazione a CDP di aver ricevuto, tramite PEC, copia della dichiarazione da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedimentali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l’autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione;
(v) assenza di inadempimenti da parte dell’Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo;
(vi) veridicità, completezza e accuratezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Intermediario Garantito ai sensi del successivo Articolo 5 (Dichiarazioni e garanzie); e
(vii) non sia in essere un Evento Rilevante.
(e) La verifica della conformità di ciascun Rapporto Garantito con i Requisiti sarà effettuata dall’Intermediario Garantito anche per conto del Ministero e di CDP e CDP svolgerà solamente una verifica formale della sussistenza dei Requisiti, della conformità dei Rapporti Garantiti al presente Accordo ed alla normativa applicabile e del verificarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente Paragrafo (d), esclusivamente sulla base del contenuto della Dichiarazione di Conformità e della ulteriore documentazione da fornirsi da parte dell’Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo ai fini dell’inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio.
(f) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (e), resta inteso che CDP, entro il termine di 15 giorni di calendario da ciascuna Data di Inclusione potrà: (i) ove a seguito delle proprie verifiche emergesse la mancanza di uno o più Requisiti ovvero il mancato verificarsi di una o più condizioni sospensive di cui al precedente Paragrafo (d) in relazione ad uno o più Rapporti Garantiti di cui si
richiede l’inclusione nel Portafoglio, comunicare all’Intermediario Garantito la mancata inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio; e/o in ogni caso
(ii) richiedere informazioni e/o chiarimenti all’Intermediario Garantito in relazione ad uno o più Rapporti Xxxxxxxxx, fermo restando che, in tal caso, quest’ultimo si impegna a fornire prontamente a CDP tali chiarimenti e/o informazioni aggiuntive ed i Rapporti Garantiti interessati si intenderanno comunque inclusi nel Portafoglio solamente a seguito di apposita comunicazione scritta da parte di CDP all’Intermediario Garantito. Resta inteso che, a scopo di chiarezza, fintantoché non sia decorso il suddetto periodo di 15 giorni di calendario e/o il relativo Rapporto Garantito sia stato comunque incluso nel Portafoglio a seguito del procedimento sopra-descritto, l’Intermediario Garantito non potrà escutere la Garanzia in relazione ai relativi Rapporti Garantiti.
(g) Resta altresì inteso, a scopo di chiarezza, che l’istruttoria economico-finanziaria relativa ai Beneficiari Finali e ai relativi Rapporti Garantiti sarà effettuata dall’Intermediario Garantito nella propria assoluta autonomia e discrezionalità senza alcuna ingerenza da parte di (e/o responsabilità in capo a) CDP e/o al Ministero.
2.3. Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio
(a) Ferma restando la facoltà di CDP di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei Requisiti in relazione ad un Rapporto Xxxxxxxxx, l’Intermediario Garantito si impegna nei confronti di CDP ad informare la stessa, entro 30 Xxxxxx Xxxxxxxxxx da quando ne sia venuto a conoscenza, del venir meno di un qualsiasi Requisito.
(b) Qualora, successivamente all’avvenuta inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio, all’esito della comunicazione resa dall’Intermediario Garantito ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP, risulti che un Rapporto Garantito non fosse ammissibile al beneficio della Garanzia per carenza ab initio di uno o più Requisiti ovvero per la mancata conformità del relativo Rapporto Garantito al presente Accordo e/o alla normativa applicabile, ove l’avvenuta concessione della Garanzia in relazione a tale Rapporto Garantito sia attribuibile alla mancata o erronea verifica di conformità dei Rapporti Garantiti da parte dell’Intermediario Garantito, CDP avrà il diritto, mediante invio all’Intermediario Garantito di una comunicazione secondo il testo di cui all’Allegato D (la “Comunicazione di Esclusione”) di escludere i Rapporti Garantiti interessati dal Portafoglio.
(c) In conseguenza dell’invio di una Comunicazione di Esclusione:
(i) il relativo Rapporto Xxxxxxxxx dovrà intendersi escluso dal Portafoglio a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la “Data di Esclusione”) e, pertanto, l’Intermediario Garantito non potrà inviare a CDP alcuna richiesta di escussione in relazione a tale tale Rapporto Xxxxxxxxx;
(ii) l’Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione al Rapporto Garantito oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale;
(iii) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio si intenderà ridotto di un importo pari al valore del Rapporto Garantito oggetto di esclusione e, solamente previa autorizzazione scritta di CDP secondo il suo insindacabile giudizio, l’esclusione di un Rapporto Garantito ai sensi del presente Articolo 2.3 (Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio) avrà l’effetto di ripristinare la disponibilità dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx per i relativi ammontari (nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo); e
(iv) ove la Comunicazione di Esclusione sia stata inviata a seguito dell’accertamento della mancanza, ab initio, di uno o più Requisiti Intermediari in capo all’Intermediario Garantito, il presente Accordo si intenderà integralmente risolto con efficacia ex tunc e l’Intermediario Garantito dovrà integralmente restituire a CDP ogni importo dallo stesso utilizzato a fronte dell’escussione della Garanzia, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale ed il Mandato si intenderà per l’effetto automaticamente revocato.
2.4. Escussione della Garanzia
(a) La Garanzia potrà essere escussa dall’Intermediario Garantito - in un’unica soluzione per ciascun singolo Rapporto Garantito Incluso (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (d)) - ai sensi di quanto previsto nel presente Articolo 2.4 (Escussione della Garanzia) e nel successivo Articolo 3 (Deposito Vincolato), al verificarsi di ciascun Inadempimento del Beneficiario Finale.
(b) A tal riguardo: (i) l’Intermediario Garantito dovrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con una Data di Rendicontazione e fino all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa) tutte le Perdite Intermediario Garantito occorse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (d)); e
(ii) CDP si impegna, a prima domanda e senza eccezioni, a contro-garantire l’Intermediario Garantito per un importo pari all’80% di ciascuna Perdita Intermediario Garantito, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari - in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi - al Cap Prime Perdite applicabile. Tale pagamento da parte di CDP avverrà mediante utilizzo delle Risorse Intermediario depositate sul Conto Intermediario ed automaticamente secondo il meccanismo previsto ai sensi del successivo Articolo 3.4.
(c) Resta inteso che la Garanzia potrà essere escussa, con riferimento a ciascun Rapporto Garantito Incluso, solamente entro e non oltre il relativo Termine Finale di Escussione.
(d) Ferme restando tutte le ulteriori previsioni e limiti di cui al presente Accordo, ove a seguito del verificarsi di una Perdita Intermediario Garantito:
(i) la Garanzia non sia escutibile da parte dell’Intermediario Garantito ovvero sia escutibile solamente in parte dallo stesso in relazione ad uno o più
Rapporti Garantiti, a causa del raggiungimento del Cap Prime Perdite maturato a tale data ai sensi del presente Accordo (di seguito, la “Perdita Non Escutibile”); e
(ii) durante i Periodi di Riferimento successivi a quello in cui si sia verificata tale Perdita Non Escutibile (ma in ogni caso, a scopo di chiarezza, entro l’Ultima Data di Rendicontazione), il Cap Prime Perdite applicabile sia aumentato per effetto dell’inclusione di nuovi Rapporti Garantiti nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo,
l’Intermediario Garantito potrà richiedere il pagamento della relativa Perdita Non Escutibile anche in tali Periodi di Riferimento successivi al verificarsi di tale Perdita Non Escutibile (alla applicabile Data di Rendicontazione e nei limiti in ogni caso del Cap Prime Perdite effettivamente disponibile a seguito del relativo aumento).
2.5. Variazioni
L’Intermediario Garantito si impegna a comunicare a CDP ogni variazione soggettiva e/o modifica apportata in relazione ai Rapporti Garantiti e/o ai Finanziamenti Garantiti, successivamente alla relativa inclusione nel Portafoglio, restando espressamente inteso che la Garanzia rimarrà valida ed efficace in relazione a tali Rapporti Garantiti soltanto ove la relativa variazione soggettiva e/o modifica non implichi: (a) il venir meno di uno o più Requisiti; e/o (b) la violazione dei termini e condizioni del presente Accordo, dell’Accordo di Controgaranzia Ministero e/o della normativa applicabile.
2.6. Restituzioni
In aggiunta agli ulteriori obblighi di restituzione altrove previsti nel presente Accordo e fermo ogni ulteriore rimedio di CDP, l’Intermediario Garantito si impegna a restituire immediatamente a CDP, entro 10 Giorni Lavorativi dopo la prima tra (i) la data di richiesta di CDP; e (ii) la data in cui l’Intermediario Garantito abbia avuto conoscenza di tali eventi, qualsiasi ammontare corrisposto da CDP (e/o utilizzato dall’Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo) in eccesso rispetto ai limiti massimi previsti dal presente Accordo o in violazione delle previsioni di cui al presente Accordo.
Articolo 3 (Deposito Vincolato)
3.1. A garanzia e ad integrale copertura delle obbligazioni assunte da CDP ai sensi del precedente Articolo 2 (Garanzia), CDP si impegna a versare sul Conto Intermediario, un importo massimo pari alle Risorse Intermediario (di seguito, il “Deposito Vincolato”) secondo i termini di cui al presente Articolo 3 (Deposito Vincolato). Entro 30 Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta in tal senso da parte dell’Intermediario Garantito, CDP si impegna a sottoscrivere con l’Intermediario Garantito e perfezionare il Contratto di Pegno Conto Intermediario.
3.2. Resta inteso che il Deposito Vincolato sarà versato da parte di CDP sul Conto Intermediario progressivamente sulla base dei Rapporti Garantiti effettivamente e di volta in volta dallo stesso inclusi nel Portafoglio secondo la seguente tempistica: (i) un importo pari al 50% delle Risorse Intermediario sarà versato da CDP sul Conto Intermediario entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione (la “Prima Tranche”); e (ii) il
residuo 50% delle Risorse Intermediario sarà versato sul Conto Intermediario alla data in cui il Portafoglio abbia raggiunto un valore almeno pari al 35% dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (la “Seconda Tranche”).
3.3. CDP, in virtù della delega alla stessa conferita da parte del Ministero ai sensi dell’Accordo di Controgaranzia Ministero, con la sottoscrizione del presente Accordo – conferisce apposito mandato all’Intermediario Garantito ai fini della gestione e della movimentazione del Conto Intermediario, delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato (il “Mandato”), che dovrà essere posta in essere dall’Intermediario Garantito con la diligenza richiesta ad un operatore professionale qualificato, nel rispetto delle proprie ordinarie policy interne e comunque nei limiti di quanto previsto nel presente Accordo. CDP si impegna al riguardo, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione a perfezionare il Mandato, mediante invio alla banca depositaria del Conto Intermediario di una comunicazione redatta secondo il testo di cui all’Allegato G (Comunicazione alla banca depositaria) al presente Accordo. Fermi gli ulteriori diritti di CDP, resta inteso che, in caso di inadempimenti da parte dell’Intermediario Garantito ai propri obblighi di trasferire a CDP le risorse depositate sul Conto Intermediario ai sensi del, e nei casi previsti dal, presente Accordo, quest’ultima potrà direttamente istruire la banca depositaria del Conto Intermediario di procedere a tali pagamenti a valere sulle risorse ivi depositate.
3.4. In particolare, alla luce di quanto precede, le Parti convengono che, senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 2 (Garanzia di CDP) e ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel presente Accordo, l’Intermediario Garantito, al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale, potrà escutere la Garanzia decorsi 30 giorni dalla data di invio della relativa Comunicazione di Rendicontazione ai sensi del precedente Articolo 2.4 (Escussione della Garanzia) (durante i quali CDP potrà verificare la conformità, solamente formale, della richiesta di escussione alle previsioni di cui al presente Accordo e l’assenza di eventi di cui all’articolo 2.3 del presente Accordo), mediante prelievo, direttamente dal Conto Intermediario, di una porzione del Deposito Vincolato non eccedente l’80% della relativa Perdita Intermediario Garantito ed in ogni caso nei limiti di un importo aggregato non eccedente, per tutti i Rapporti Garantiti, il Cap Prime Perdite. In conseguenza di tale utilizzo del Deposito Vincolato, le obbligazioni di garanzia di CDP relative ai Rapporti Garantiti cui afferisce ciascuna escussione si intenderanno integralmente adempiute.
3.5. Resta inteso che:
(a) fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (b) e (c), nonché al successivo Articolo 3.9, il Deposito Vincolato rimarrà in essere fino alla data che cade 30 giorni di calendario successivi all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa). Successivamente allo scadere di tali termini (e subordinatamente all’avvenuto utilizzo delle Risorse Intermediario spettanti all’Intermediario Garantito a fronte delle escussioni della Garanzia da effettuarsi in tale data) tutti gli importi residui e non utilizzati del Deposito Vincolato dovranno essere versati a CDP da parte dell’Intermediario Garantito entro 1 mese di calendario;
(b) in caso di risoluzione del (o recesso dal) presente Accordo ai sensi del successivo Articolo 7 (Risoluzione/Recesso), l’Intermediario Garantito dovrà versare a CDP, in concomitanza con la data di efficacia del relativo recesso o risoluzione, l’importo
residuo a tale data del Deposito Vincolato, fatta eccezione per un importo pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data; e
(c) entro 15 Giorni Lavorativi dall’Ultima Data di Inclusione, l’Intermediario Garantito dovrà versare a CDP, l’importo del Deposito Vincolato esistente a tale data, fatta eccezione per un ammontare pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data.
3.6. L’Intermediario Garantito si impegna ad utilizzare il Conto Intermediario esclusivamente per i fini di cui al presente Accordo e nel rispetto delle relative previsioni. L’Intermediario Garantito si impegna a versare a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte di CDP ed in ogni caso entro l’Ultima Data di Rendicontazione (e successivamente a tale data, prontamente su richiesta di CDP), gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul Conto Intermediario.
3.7. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.6, resta inteso che i costi di gestione del Conto Intermediario (così come risultanti dagli estratti conto del Conto Intermediario da fornirsi a CDP) resteranno a carico dell’Intermediario Garantito.
3.8. A scopo di chiarezza, e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Accordo, si precisa che le obbligazioni di garanzia di CDP ai sensi del presente Accordo sono limitate all’importo del Deposito Vincolato di volta in volta esistente e pertanto tali obbligazioni verranno meno non appena il Deposito Vincolato sia stato interamente utilizzato in conformità con quanto previsto nel presente Accordo o altrimenti, senza alcun obbligo aggiuntivo del Ministero o di CDP.
3.9. L’Intermediario Garantito prende atto che, ove:
(a) alla Data di Rendicontazione che cade 12 mesi dopo la prima Data di Rendicontazione, l’Intermediario Garantito non abbia incluso nel Portafoglio Rapporti Garantiti per un importo almeno pari al 25% dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx; e/o
(b) alla data che cade 12 mesi dopo la data di versamento sul Conto Intermediario della Seconda Tranche, l’Intermediario Garantito non abbia incluso nel Portafoglio Rapporti Garantiti per un importo almeno pari al 50% dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx,
CDP, anche ai sensi di quanto previsto nell’Accordo di Controgaranzia Ministero, potrà a sua discrezione revocare in tutto o in parte le Risorse Intermediario a tale data non utilizzate (fatta eccezione per un importo pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data) ed in tal caso l’Intermediario Garantito dovrà versare a CDP la relativa porzione del Deposito Vincolato entro 15 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.
3.10. Le Parti si danno altresì atto che, previo accordo tra le stesse, l’Intermediario Garantito, in virtù della sottoscrizione del presente Accordo, potrà utilizzare, per le finalità di cui al presente Accordo, eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione da CDP nell’ambito della Piattaforma a seguito: (i) dell’eventuale messa a disposizione da parte del Ministero di ulteriori risorse rispetto alle Risorse Mipaaf per i fini di cui alla Piattaforma, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo di Controgaranzia Ministero, sulla base di quanto sarà convenuto al riguardo tra CDP ed il Ministero; e/o (ii) dell’eventuale affidamento all’Intermediario Garantito di una porzione aggiuntiva delle Risorse Mipaaf Iniziali a seguito dell’intervenuta revoca dell’affidamento ad altro Intermediario Ammesso della
rispettiva porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali, ai sensi di quanto previsto nel relativo accordo di garanzia sottoscritto tra CDP e tale Intermediario Ammesso, sulla base di quanto sarà convenuto al riguardo tra CDP ed il Ministero e di quanto previsto nell’Accordo di Controgaranzia. In tali casi - ed in caso di accordo tra le stesse - le Parti concorderanno le eventuali ed opportune modifiche al presente Accordo, che in ogni caso dovranno essere di gradimento di CDP.
Articolo 4 (Recuperi)
4.1. L’Intermediario Garantito si impegna:
(i) ad includere, nell’apposita sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (per chiarezza, anche successiva all’Ultima Data di Rendicontazione) l’indicazione di tutti gli Importi Recuperati (nonché degli Importi Recuperati ESL, ove applicabile) percepiti durante il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (di seguito, la “Comunicazione dei Recuperi”);
(ii) a corrispondere a CDP, mediante versamento sul Conto Piattaforma, una porzione pari all’80% di tutti gli Importi Recuperati e l’intero ammontare degli Importi Recuperati ESL (ove applicabile) indicati in ciascuna Comunicazione dei Recuperi entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di invio della relativa Comunicazione dei Recuperi; e
(iii) [a fare sì che ciascun Finanziatore Sottostante a sua volta si obblighi: (a) a comunicare all’Intermediario Garantito gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere all’Intermediario Garantito una percentuale di tali Importi Recuperati pari alla percentuale di copertura della relativa Garanzia Confidi; e (c) ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e in conformità con le proprie policy interne le Azioni di Recupero, anche in nome e per conto di CDP e del Ministero in virtù della sub-delega di cui al successivo paragrafo 4.5]33.
4.2. Resta inteso che ciascun Importo Recuperato di volta in volta versato sul Conto Piattaforma ovvero altrimenti incassato dal Ministero, da CDP e/o dall’Intermediario Garantito [e/o dai Finanziatori Sottostanti]34 non avrà l’effetto di ripristinare la disponibilità dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx.
4.3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP delega all’Intermediario Garantito [(con facoltà di sub-delega ai sensi del successivo Articolo 4.5 e fatta eccezione per le Attività di Recupero ESL, che non potranno essere delegate al relativo Finanziatore Sottostante)]35: (a) l’attivazione e la gestione delle Attività di Recupero; e (b) l’attivazione e la gestione delle attività di recupero non giudiziale dell’ESL dovuto nel caso in cui si verifichi un Evento Perdita Agevolazione (le “Attività di Recupero ESL”), rimanendo inteso che, decorsi 12 mesi dal verificarsi del relativo Evento Perdita Agevolazione, tale
33 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 34 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 35 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
delega relativa alle Attività di Recupero ESL si intenderà automaticamente revocata e le eventuali ulteriori attività, anche giudiziali, di recupero dell’ESL saranno svolte dal Ministero in via esclusiva. Resta inteso che tale delega potrà in ogni momento essere revocata da CDP.
4.4. L’Intermediario Garantito, a sua volta si impegna, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque in conformità con le proprie policy interne le Azioni di Recupero e le Azioni di Recupero ESL (ove applicabile) in nome e per conto di CDP e del Ministero.
4.5. [Resta inteso che l’Intermediario Garantito, a sua volta, potrà sub-delegare al relativo Finanziatore Sottostante, l’attivazione e la gestione delle Attività di Recupero anche per conto del Ministero e di CDP]36.
Articolo 5 (Dichiarazioni e garanzie)
5.1 L’Intermediario Garantito dichiara e garantisce a CDP quanto segue:
(a) è dotato di ogni potere ed autorità necessari (a) per stipulare e sottoscrivere il presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso e (b) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso;
(b) tutte le delibere, permessi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione, l’esecuzione e l’adempimento del presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso da parte dell’Intermediario Garantito sono state debitamente e validamente assunte o emesse;
(c) il presente Accordo prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
(d) l’Intermediario Garantito è in possesso di tutti i Requisiti Intermediari, restando inteso che, senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 2.3 (Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio), la violazione della presente dichiarazione e garanzia costituirà un Evento Rilevante ai fini del successivo Articolo 7 (Risoluzione/Recesso) solamente ove la stessa, ove rimediabile, non sia stata sanata entro 20 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla prima tra le seguenti date: (i) la data in cui l’Intermediario Garantito sia venuto a conoscenza di tale violazione; e (ii) la data in cui CDP abbia rilevato per iscritto l’esistenza di tale violazione;
(e) l’Intermediario Garantito non ha riportato condanne, ai sensi del Decreto 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(f) l’Intermediario Garantito non è soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, previste dal Decreto 231/2001;
36 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(g) l’Intermediario Garantito ha adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto 231/2001; e
(h) è consapevole del contenuto del codice etico di CDP (il “Codice Etico CDP”) disponibile sul sito web (xxx.xxx.xx) di CDP.
5.2 Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 5.1 che precede si intendono rese alla Data di Sottoscrizione e si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Rendicontazione sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
Articolo 6 (Impegni dell’Intermediario Garantito)
6.1. In aggiunta agli ulteriori impegni a carico dell’Intermediario Garantito previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Intermediario Garantito si impegna nei confronti di CDP a:
(a) inviare a CDP, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato al successivo Articolo 9.6 (Comunicazioni), in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione, una Comunicazione di Rendicontazione, al fine di rendicontare a CDP l’andamento del Portafoglio e le Risorse Intermediario tempo per tempo disponibili.
Ciascuna Comunicazione di Rendicontazione conterrà le informazioni di dettaglio relative al Portafoglio previste nel presente Accordo e nell’Allegato A, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: (i) solamente in concomitanza con una Data Inclusione, l’elenco dei Rapporti Garantiti Inclusi secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.2 (Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio); (ii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione fino all’Ultima Data di Rendicontazione (inclusa), gli importi della Garanzia tempo per tempo oggetto di escussione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.4 (Escussione della Garanzia); e (iii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (a scopo di chiarezza, anche successiva all’Ultima Data di Rendicontazione), l’ammontare di ciascun Importo Recuperato e di ciascun Importo Recuperato ESL, secondo quanto previsto al precedente Articolo 4 (Recuperi);
(b) adempiere prontamente a tutte le proprie obbligazioni derivanti dai relativi Rapporti Garantiti e ad esercitare diligentemente tutti i propri diritti ai sensi dei medesimi in conformità alle proprie policy interne (ove non confliggenti con quanto previsto nel presente Accordo);
(c) effettuare le attività di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato sulla base del Modulo ESL, verificando, pertanto: (a) l’intensità del relativo aiuto; e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato;
(d) comunicare ai relativi Beneficiari Finali l’Equivalente Sovvenzione Lordo generato dalla misura;
(e) mantenere evidenze documentali dei Rapporti Garantiti Inclusi idonee a monitorare la trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Garanzia ai Beneficiari Finali;
(f) richiedere ai Beneficiari Finali la dichiarazione, di cui all’art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento De Minimis o a norma di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell’aiuto stesso;
(g) effettuare l’istruttoria creditizia in relazione a ciascun Rapporto Garantito nel rispetto delle proprie policy interne;
(h) verificare, anche per conto del Ministero e di CDP, in relazione a ciascuna richiesta di inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio, la sussistenza di tutti i Requisiti ed il rispetto delle altre applicabili previsioni del presente Accordo o di legge;
(i) comunicare a CDP, prontamente e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l’eventuale ricorrere di una qualsiasi circostanza che comporti: (a) la perdita dei Requisiti previsti per l’ammissione al beneficio della Garanzia; e/o (b) la non veridicità o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell’Articolo 5 (Dichiarazioni e Garanzie) che precede;
(j) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di Ramp-Up, allo scopo di verificare che la Garanzia sia stata utilizzata dall’Intermediario Garantito nel rispetto della normativa vigente e del presente Accordo;
(k) comunicare a CDP mediante indicazione nella relativa Comunicazione di Inclusione, gli incrementi sugli importi garantiti e i dati relativi all’andamento del Portafoglio e, in particolare:
(i) le condizioni economiche applicate in ciascun Rapporto Garantito; e
(ii) il vantaggio riconosciuto al relativo Beneficiario Finale.
Ai fini di tale informativa, l’Intermediario Garantito dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente indicato e rappresentato al Beneficiario Finale il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di “concessione” e di “non concessione” della Garanzia con riferimento, tra l’altro, a:
(i) [la minore commissione di garanzia]37/[il minore xxxxx di interesse]38 richiesta al Beneficiario Finale;
(ii) il maggiore importo [della Garanzia Confidi concessa]39/[del Finanziamento Garantito concesso]40; e/o
(iii) il minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste al Beneficiario Finale,
37 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 38 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 39 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 40 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca.
a fronte della concessione della Garanzia;
(l) comunicare al relativo Beneficiario Finale l’ESL applicabile in relazione a ciascun Rapporto Garantito;
(m) su base c.d. best effort, impegnare integralmente l’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx;
(n) cooperare con CDP ed il Ministero ai fini dell’implementazione della Piattaforma e nella raccolta di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie e nazionali applicabili nonché dall’Accordo di Controgaranzia Ministero, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) dell’utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali, garantendo l’archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione;
(o) mantenere presso la propria sede, i documenti di rispettiva competenza relativi alla gestione della Piattaforma per un periodo di almeno 10 anni, in modo, tra l’altro, di permettere alla Commissione Europea di svolgere gli eventuali controlli previsti dall’articolo 12 del Regolamento di Esenzione e dall’Articolo 6, comma 5, del Regolamento De Minimis;
(p) consentire, previo congruo preavviso e durante i normali orari di lavoro, le necessarie verifiche di conformità da parte del Ministero e/o CDP delle prestazioni eseguite in esecuzione del presente Accordo, mediante proprio personale;
(q) promuovere la diffusione dello strumento di cui alla Piattaforma, garantendo allo stesso un’adeguata visibilità sul proprio sito internet;
(r) comunicare tempestivamente a CDP ogni eventuale condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di ogni misura interdittiva, anche di natura cautelare, sebbene sospesa, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001;
(s) mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica Decreto 231/2001;
(t) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede; e
(iii) i dipendenti di CDP,
a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP;
(u) porre in essere gli adempimenti previsti per i “Soggetti Concedenti” ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata), in particolare per quanto riguarda la registrazione dei singoli Finanziamenti Garantiti e le verifiche ivi previste;
(v) anche ai fini del relativo recupero, fare sì che i crediti di CDP e del Ministero a seguito dell’escussione della Garanzia e della Controgaranzia Ministero e i crediti residui dell’Intermediario Garantito in relazione alla relativa porzione di rischio concorrano sempre pari passu; e
(w) ai fini di cui all’Articolo 2.2 (d) (iv), richiedere alla BMTI, via PEC all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxx.xx, la dichiarazione attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo
(viii) dell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedimentali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l’autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione.
Articolo 7 (Risoluzione/Recesso)
7.1. Fermo ed impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla Legge, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito, gli “Eventi Rilevanti”), CDP avrà il diritto, a seconda dei casi e a propria discrezionalità, con le modalità di cui al successivo articolo
7.2 e con gli effetti di cui al successivo Articolo 7.3, di: (i) risolvere il presente Accordo ai sensi dell’Articolo 1454 e/o 1456 del codice civile; ovvero (ii) recedere dal presente Accordo (convenendo le Parti espressamente che ciascuno dei seguenti eventi costituisce giusta causa di recesso); ovvero (iii) dichiarare l’Intermediario Garantito decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del codice civile:
(a) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento dell’Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo e/o dei documenti esecutivi dello stesso e/o allo stesso ancillari;
(b) l’intermediario Garantito sia sottoposto ad una procedura concorsuale o liquidatoria o non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento o sia comunque insolvente;
(c) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da parte dell’Intermediario Garantito nel presente Accordo o in qualsiasi allegato allo stesso o altro documento, certificato o dichiarazione collegato al presente Accordo, sia stata o risulti essere stata non completa e/o non veritiera in ogni aspetto sostanziale nel momento in cui è stata resa, salvo che, se le circostanze che hanno causato tale non completezza, non veridicità e/o imprecisione possano essere sanate, le stesse non siano sanate entro 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx; e
(d) l’avvenuta risoluzione dell’Accordo di Controgaranzia Ministero (o recesso dallo stesso) per qualsiasi motivo e/o in ogni caso la Controgaranzia Ministero sia o divenga invalida e/o venga meno per qualsivoglia motivo, in tutto o in parte.
7.2. Successivamente al verificarsi di un Evento Rilevante, CDP potrà informare per iscritto l’Intermediario Garantito, mediante PEC, circa la propria intenzione, a seconda dei casi e nella propria discrezionalità, di: (i) risolvere il presente Accordo ai sensi degli Articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile; ovvero (ii) esercitare i diritti di cui all’Articolo 1186 del Codice
Civile e dichiarare pertanto l’Intermediario Garantito decaduto dal beneficio del termine; ovvero (iii) recedere dal presente Accordo (riconoscendo a tal riguardo le Parti che il verificarsi di ciascuno degli Eventi Rilevanti costituisce giusta causa di recesso dal presente Accordo). La risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine, a seconda dei casi, avranno effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Intermediario Garantito della suddetta comunicazione (la “Data di Risoluzione”).
7.3. Senza pregiudizio per quanto previsto ai successivi Paragrafi 7.4 e 7.5 e al precedente Articolo 2.3 (Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio), la risoluzione, il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del presente Articolo 7 (Risoluzione/Recesso) avrà efficacia ex nunc e, pertanto, a decorrere dalla Data di Risoluzione:
(a) l’Intermediario Garantito non potrà più includere nel Portafoglio nuovi Rapporti Garantiti;
(b) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di garanzia di CDP, gli obblighi di rendicontazione di cui all’Articolo 6.1 e gli obblighi di retrocessione degli Importi Recuperati), in relazione esclusivamente ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla Data di Risoluzione;
(c) la disponibilità delle Risorse Intermediario e la Garanzia resteranno valide ed efficaci tra le Parti, con pieno e immutato diritto di dell’Intermediario Garantito di escutere la Garanzia in relazione esclusivamente ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla Data di Risoluzione;
(d) la risoluzione, il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine non pregiudicheranno, né limiteranno in alcun modo l’operatività della Garanzia in relazione ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resterà, pertanto, pienamente valida ed efficace in relazione agli stessi conformemente ai relativi originari termini e condizioni; e
(e) l’intermediario Garantito dovrà versare a CDP gli importi residui delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato non utilizzate a tale data, al netto di una porzione pari al relativo CAP Prime Perdite applicabile a tale data.
7.4. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 7.3, resta inteso che nel caso in cui si verifichi l’Evento Rilevante di cui al precedente paragrafo 7.1 (d), per effetto del quale la Controgaranzia Ministero venga meno con efficacia ex tunc, la Garanzia si intenderà immediatamente ed automaticamente revocata a decorrere dalla Data di Risoluzione anche in relazione ai Rapporti Garantiti già inclusi nel Portafoglio a tale data e l’Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP ogni importo dalla stessa corrisposto ai sensi del presente Accordo ed il Mandato si intenderà per l’effetto automaticamente revocato.
7.5. Nel caso in cui (ricorrendo le condizioni espressamente previste all’articolo 5.3 dell’Accordo Controgaranzia Ministero e al paragrafo 8.3 dell’avviso relativo alla Procedura di Selezione) la verifica iniziale circa il possesso dei Requisiti Intermediari in capo all’Intermediario Garantito non sia stata ancora ultimata alla Data di Sottoscrizione, le Parti, anche in deroga al precedente Articolo 7.3, si danno atto che ove tale verifica dovesse avere esito negativo, la Garanzia si intenderà immediatamente revocata e
l’Accordo integralmente risolto con efficacia ex tunc, ai sensi dell’Articolo 1353 del Codice Civile, e l’Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP ogni importo dalla stessa corrisposto ai sensi del presente Accordo unitamente ai relativi interessi da calcolarsi in base al tasso di interesse legale, ed il Mandato si intenderà per l’effetto automaticamente revocato.
Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
8.1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 12 dell’Accordo di Controgaranzia Ministero, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010,
n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, l’Intermediario Garantito si obbliga, così come meglio indicato nell’Allegato E (Conti), anche in virtù del Mandato:
(i) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, il Conto Intermediario, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui al presente Accordo;
(ii) a comunicare a CDP le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul Conto Intermediario in virtù del Mandato entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
(iii) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
(iv) così come meglio previsto nell’Allegato E (Xxxxx), ad inserire, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara (“CIG”) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (“CUP”); e
(v) ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese (come definita nell’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assuma gli applicabili obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, restando inteso, a scopo di chiarezza, che gli obblighi di cui al presente Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari) non riguardano i rapporti e/o i pagamenti da effettuarsi tra l’Intermediario Garantito e i Beneficiari Finali [e/o i Finanziatori Sottostanti]41, ma esclusivamente i rapporti con eventuali sub-appaltatori, consulenti o sub-contraenti che forniscano assistenza o servizi all’Intermediario Garantito nell’esecuzione del presente Accordo.
8.2. Le Parti si impegnano in particolare a gestire le movimentazioni dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente Accordo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto nell’Allegato E (Conti).
41 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
Articolo 9 (Miscellanea)
9.1. Divieto di Cessione
Ciascuna parte non potrà cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo, né i rispettivi crediti dallo stesso nascenti, salvo il preventivo consenso dell’altra Parte.
9.2. Pagamenti
(a) Tutti i pagamenti dovuti dall’Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Intermediario Garantito procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti di CDP a qualsiasi titolo.
(b) Tutti i pagamenti da eseguirsi dall’Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l’Intermediario Garantito dovrà corrispondere a CDP un importo aggiuntivo affinché l’importo ricevuto da quest’ultima sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata.
(c) Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nell’Allegato E (Xxxxx).
9.3. Limitazione di responsabilità
CDP non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Intermediario Garantito in relazione a qualsiasi danno o costo dallo stesso sopportato (o per qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di cui al presente Accordo verificatosi) a causa dell’inadempimento da parte del Ministero ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo di Controgaranzia Ministero, salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.
9.4. Trattamento dei dati e consenso al trattamento
(a) Le Parti, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del presente Accordo, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente.
(b) Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa di volta in volta vigente in materia di privacy che i dati personali forniti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
(c) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal sopracitato Accordo.
9.5. Rinunzia e cumulabilità dei rimedi
(a) L’eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di
Finanziamento non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l’esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l’esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.
(b) I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.
9.6. Comunicazioni
Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate mediante Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXX
Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata pec: xxxxxx@xxx.xxx.xx
Per l’Intermediario Garantito
[●]
[●]
Alla c.a. di [●]
e-mail: [●]
pec: [●]
9.7. Modifiche
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
9.8. Invalidità parziale
(a) Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo.
(b) Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l’intento contrattuale delle Parti.
9.9. Costi e spese
Fatto salvo per quanto altrimenti previsto in via espressa nel presente Accordo, tutti i costi relativi alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
9.10. Trattamento Fiscale
Il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall’applicazione dell’imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un’operazione inclusa nella gestione separata di “Cassa depositi e prestiti società per azioni”.
Articolo 10 (Scadenza dell’Accordo)
Il presente Accordo cesserà di essere efficace alla Data di Scadenza Finale restando inteso che: (i) gli articoli 2.3, 2.6 (Restituzioni), 3.6, 3.7, 3.8, 4 (Recuperi), 6.1 (a) (iii), 6.1 (n), 6.1 (o),
6.1 (p), 7, 8, 9 (Miscellanea), 10 (Scadenza dell’Accordo) e 11 (Legge applicabile – Foro competente) rimarranno pienamente in vigore ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale; e (ii) in concomitanza con l’Ultima Data di Rendicontazione, l’Intermediario Garantito dovrà inviare a CDP l’ultima Comunicazione di Rendicontazione relativa al Periodo di Riferimento che scade alla Data di Scadenza Finale (che potrà includere l’ultima richiesta di escussione della Garanzia ai sensi del precedente Articolo 2.4 (Escussione della Garanzia)).
Resta inteso che, entro 30 Giorni Lavorativi successivi all’Ultima Data di Rendicontazione, qualsiasi importo residuo delle Risorse Intermediario che risulti a tale data depositato sul Conto Intermediario (come indicato nella relativa Comunicazione di Rendicontazione), dovrà essere restituito a CDP.
Articolo 11 (Legge Applicabile – Foro competente)
(i) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
(ii) Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Roma, fatto salvo per le competenze inderogabili di legge.
(iii) Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.
Allegati:
- Allegato A – Modello di Comunicazione di Rendicontazione
- Allegato B – Requisiti
- Allegato C – Modello di dichiarazione di impegno
- Allegato D – Modello di Comunicazione di Esclusione
- Allegato E - Conti
- Allegato F – Modello di Contratto di Pegno Conto Intermediario
- Allegato G - Comunicazione alla banca depositaria
* * * * *
[inserire data]
Per [Intermediario Garantito]
_ Nome:
Qualifica:
Ai fini di cui all’Articolo 1341, 2° comma, del Codice Civile, l’Intermediario Garantito dichiara di approvare specificamente le seguenti Clausole del presente Accordo:
(a) Articolo 2.1 (Garanzia);
(b) Paragrafo 2.2 (e);
(c) Paragrafo 2.3 (Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio);
(d) Articolo 3 (Deposito Vincolato);
(e) Articolo 6 (Impegni dell’Intermediario);
(f) Articolo 7 (Risoluzione/Recesso);
(g) Articolo 9.1 (Divieto di cessione);
(h) Articolo 9.3 (Limitazione di responsabilità); e
(i) Articolo 11 (Legge applicabile/foro competente).
* * * * *
Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.
_ _ Nome:
Qualifica:
ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI GARANZIA
Modello di Comunicazione di Rendicontazione
Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione Intermediario Garantito: [●]
Data di Rendicontazione: [●]
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXX
Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata pec: xxxxxx@xxx.xxx.xx
Egregi Signori,
Oggetto: Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione
Facciamo riferimento all’accordo di garanzia sottoscritto tra Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A. (“CDP”) e la scrivente [●] (di seguito, l’”Intermediario Garantito”) in data [●] (l’”Accordo di Garanzia”).
Salvo ove diversamente definiti nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Accordo di Garanzia.
La presente comunicazione costituisce una “Comunicazione di Rendicontazione” ai sensi dell’Accordo di Garanzia relativa al Periodo di Riferimento compreso tra il [●] ed il [●] (di seguito, il “Periodo di Riferimento Rilevante”).
In allegato alla presente includiamo un report di rendicontazione relativo allo status e all’andamento del Portafoglio (il “Report”).
Sezione 1 – Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio42
Con la presente, Vi comunichiamo [di aver sottoscritto e di includere nel Portafoglio nuovi Rapporti Garantiti per un importo aggregato pari ad Euro [●] (i “Nuovi Rapporti Garantiti”)]/[di non aver sottoscritto nuovi Rapporti Garantiti].
[Così come meglio dettagliato nel Report, l’ammontare aggregato dei Finanziamenti Garantiti relativi ai Nuovi Rapporti Garantiti che alla data odierna risulta già erogato ammonta ad Euro [●]].
42 Nota: da valorizzarsi esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia inviata in concomitanza con una Data di Inclusione. Si ricorda che i Rapporti Garantiti possono essere inclusi nel Portafoglio solamente entro la seconda Data di Inclusione successiva alla relativa delibera da parte dell’Intermediario Garantito.
[Così come meglio dettagliato nel Report, ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 2.2 (c) (iii) dell’Accordo di Garanzia, in relazione ai Rapporti Garantiti inclusi nel Portafoglio in precedenti Date di Rendicontazione, un importo aggregato dei relativi Finanziamenti Garantiti pari ad Euro [●] non è stato erogato entro i termini massimi indicati nell’Accordo di Garanzia e pertanto la disponibilità dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx è ripristinata per un ammontare pari al suddetto importo.]
Dichiarazione di Conformità [Con riferimento ai Nuovi Rapporti Garantiti, dichiariamo che, alla data odierna, a seguito delle nostre specifiche verifiche in conformità a quanto previsto nell’Accordo di Garanzia:
(1) l’Intermediario Garantito rispetta gli applicabili Requisiti Intermediari;
(2) il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetta i Requisiti Beneficiari Finali (fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), all’Accordo di Garanzia sarà verificato dal Ministero con il supporto della BMTI);
(3) [ciascuna Garanzia Confidi rispetta i Requisiti Garanzie Confidi;]43
(4) [ciascun Finanziatore Sottostante rispetta gli applicabili Requisiti Intermediari;]44
(5) ciascun Finanziamento Garantito rispetta i Requisiti Finanziamenti Garantiti;
(6) ciascun Nuovo Rapporto Garantito rispetta tutte le previsioni dell’Accordo di Garanzia e della normativa di riferimento applicabile;
(7) abbiamo provveduto ad indicare a ciascun Beneficiario Finale l’ESL applicabile in relazione al relativo Finanziamento Garantito, come da noi calcolato sulla base del Modulo ESL (e di quanto previsto nell’Accordo di Garanzia) e riportato nel Report;
(8) abbiamo ricevuto in originale da ciascun Beneficiario Finale una lettera di impegno dallo stesso debitamente sottoscritta secondo il testo di cui all’Allegato C (Modello di dichiarazione di impegno) all’Accordo di Garanzia;
(9) abbiamo ricevuto, tramite PEC, una copia della dichiarazione da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante, in relazione a ciascun Beneficiario Finale: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell’Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedimentali;
(10) non vi sono in essere inadempimenti da parte dell’Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo di Garanzia;
(11) tutte le dichiarazioni e garanzie rese dall’Intermediario Garantito ai sensi dell’Articolo 5 dell’Accordo di Garanzia sono vere, complete ed accurate alla data odierna;
(12) non vi è in essere alcun Evento Rilevante;
(13) abbiamo richiesto ai (e ottenuto dai) Beneficiai Finali la dichiarazione, di cui all’art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento De Minimis o a norma di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell’aiuto stesso; e
43 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
44 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(14) abbiamo espressamente indicato e rappresentato a ciascun Beneficiario Finale il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di “concessione” e di “non concessione” della Garanzia ai sensi di quanto previsto nell’Articolo 6.1 (k) dell’Accordo di Garanzia.
Alla luce di quanto precede, ai sensi di quanto previsto nell’Articolo 2.2 (Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio) ma fermo restando quanto previsto al Paragrafo 2.2 (f), i Nuovi Rapporti Garantiti devono intendersi pertanto inclusi nel Portafoglio, a decorrere dalla relativa data di efficacia.]
Alla luce di quanto precede, l’importo aggregato dei Rapporti Garantiti Inclusi ammonta a complessivi Euro [●].
Sezione 2 – Perdite Intermediario Garantito ed escussione della Garanzia45
Con la presente, Vi informiamo che, durante il Periodo di Riferimento Rilevante, si sono verificate Perdite Intermediario Garantito per un importo complessivo pari ad Euro [●] e che, pertanto, salvo quanto previsto al Paragrafo 3.4 dell’Accordo di Garanzia, procederemo, entro 30 giorni di calendario, ad escutere la Garanzia per un importo pari ad Euro [●]46 (l’”Importo Escusso”) ai sensi degli (e secondo i meccanismi di cui agli) Articoli 2.4 e 3 dell’Accordo di Garanzia.
[Facciamo presente altresì che una porzione pari ad Euro [●] dell’Importo Escusso viene escussa ai sensi del Paragrafo 2.4 (d), a seguito dell’aumento del Cap Prime Perdite occorso nel Periodo di Riferimento Rilevante ed in relazione alle Perdite Non Escutibili segnalate nella Comunicazione di Rendicontazione del [●]]47.
[In relazione a quanto precede, facciamo presente che l’importo del Cap Prime Perdite esistente alla data odierna risulta pari ad Euro [●] e, pertanto, un ammontare dell’Importo Escusso pari ad Euro [●] non risulta alla data odierna escutibile e costituirà pertanto una “Perdita Non Escutibile” ai sensi del Paragrafo 2.4 (d) dell’Accordo di Garanzia]48.
Alla luce di quanto precede, l’ammontare complessivo del Cap Prime Perdite disponibile risulta alla data odierna pari ad Euro [●].
Sezione 3 – Importi Recuperati]49
Con la presente Vi informiamo che, durante [il Periodo di Riferimento Rilevante]/[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]50, abbiamo incassato un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati che ci impegniamo a versare sul Conto Piattaforma entro i termini indicati nell’articolo 4 (Recuperi) dell’Accordo di Garanzia.
45 Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all’Ultima Data di Rendicontazione.
46 Nota: inserire un importo pari all’80% delle relative Perdite
47 Nota: da inserirsi se del caso.
48 Nota: da inserirsi se del caso.
49 Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all’Ultima Data di Rendicontazione e successivamente a tale data con cadenza semestrale [il 31 gennaio] ed il [31 luglio] di ciascun anno.
50 Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all’Ultima Data di
Rendicontazione.
Sezione 4 - Importi Recuperati ESL51
Con la presente, Vi informiamo che, durante [il Periodo di Riferimento Rilevante]/[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]52,abbiamo incassato un importo pari ad Euro [●] un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati ESL, che ci impegniamo a versare sul Conto Piattaforma entro i termini indicati nell’articolo 4 (Recuperi) dell’Accordo di Garanzia.
Sezione 5 – Altre informazioni rilevanti
[●]53
Per qualsiasi ulteriore informazione di dettaglio si rimanda al Report.
Con i migliori saluti,
[Intermediario Garantito]
_ Nome:
Titolo:
Allegato: Report
51 Il recupero, esclusivamente in via non giudiziale, dell’ESL è delegato a CDP/Intermediari Ammessi solamente fino alla data che cade 12 mesi dopo il verificarsi di ciascun Evento Perdita Agevolazione.
52 Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all’Ultima Data di Rendicontazione.
53 Da valutarsi di volta in volta.
Report Sezione 1 – Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio
Parte 1A - Beneficiari Finali inclusi nel trimestre
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.A.2 | 1.A.3 | 1.A.4 | 1.A.5 | 1.A.6 | 1.A.7 | 1.A.8 | 1.A.9 | 1.A.10 | 1.A.11 | 1.A.12 | 1.A.13 | 1.A.14 |
Descrizion e campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Denominazione Beneficiario Finale | Codice fiscale/ partita IVA Beneficiario Finale | Indirizzo Sede Legale | C.A.P. Sede Legale | Comune Sede Legale | Provincia | Data di costituzione | Settore (Ateco 2007) | Numero di dipendenti alla data dell’ultimo bilancio chiuso | Fatturato Totale (EUR) alla data dell’ultimo bilancio chiuso | Totale Attivo (EUR) alla data dell’ultimo bilancio chiuso (ove disponibile) | Dimension e Beneficiari o Finale | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligat orio | Obbligatori o | Obbligatori o | Obbligatorio | Obbligatori o | Obbligatori o | Obbligatori o | Obbligatori o | Obbligatori o | Facoltativ o |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Testo | Testo | Testo | Testo | Testo | Testo (sigla) | Data (gg/mm/aaaa) | Testo | Numero | Numero | Numero | Testo (indicare se “micro”, “piccola” o “media” impresa) | Testo |
Parte 1B – Nuovi Finanziamenti Garantiti inclusi nel trimestre
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.B.2 | 1.B.3 | 1.B.4 | 1.B.5 | 1.B.6 | 1.B.7 | 1.B.8 | 1.B.9 | 1.B.10 | 1.B.11 | 1.B.12 | 1.B.13 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziament o | Valuta | Importo finanziamento | Data stipula finanziamento | Durata (mesi) | Preammortamento (mesi) | Data erogazione | Importo erogazione | Erogazione finale | Data prima rata ammortamento | Ammortamento | Periodicità ammortamento | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatori o | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatori o | Obbligatorio (se presente) | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatori o | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio (se applicabile) | Facoltativ o |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Testo (EUR) | Numero | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Numero | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Testo (Sì/No) | Data (gg/mm/aaaa) | Testo (Sì/No) | Testo (indicare se mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altro) | Testo |
Parte 1C – Nuove Garanzie Confidi incluse nel trimestre (report presente nel caso di Intermediari Ammessi Confidi)
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.C.1 | 1.C.2 | 1.C.3 | 1.C.4 | 1.C.5 | 1.C.6 | 1.C.7 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Ammontare garanzia | Percentuale garantita | Data concessione garanzia | Data scadenza garanzia | Codice ABI Finanziatore Sottostante | Codice CAB Finanziatore Sottostante | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Numero | Numero (%) | Data (gg/mm/aaaa) | Data (gg/mm/aaaa) | Testo | Testo | Testo |
Parte 1D – Vantaggio riconosciuto ai Beneficiari Finali inclusi nel trimestre
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.D.1 | 1.D.2 | 1.D.3 | 1.D.4 | 1.D.5 | 1.D.6 | 1.D.7 | 1.D.8 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Importo dell’ESL | [Tasso interesse / commissione di garanzia] senza Garanzia CDP (*) | [Tasso di interesse / Commissione di garanzia] con Garanzia CDP (*) | Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] concesso senza Garanzia CDP (*) | Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] con Garanzia CDP (*) | Altre garanzie richieste in assenza di Garanzia CDP | Altre garanzie richieste con Garanzia CDP | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Testo | Testo | Testo |
(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l’Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice
Parte 1E –Portafoglio complessivo a partire dalla Data di Attivazione (indicare tutte le operazioni incluse)
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.E.1 | 1.E.2 | 1.E.3 | 1.E.4 | 1.E.5 | 1.E.6 | 1.E.7 |
Descrizio ne campo | Codice Fiscale Intermedia rio Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Totale erogato | Completamento erogazione finanziamento | Debito residuo | Capitale rimborsato dal Beneficiario Finale | Importo rata | Importo Garanzia CDP | Note |
Natura campo | Obbligatori o | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio (se presente) | Obbligatorio | Facoltativ o |
Formato campo | Codice alfanumeric o | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Numero (Indicare la sommatoria dei volumi erogati, in presenza di più erogazioni a valere sul medesimo finanziamento) | Testo (Sì/No) | Numero | Numero | Numero | Numero (Indicare l’80% di ciascun Rapporto Garantito in relazione alla sola quota effettivamente erogata) | Testo |
Parte 1F – Rimborso Finanziamenti Garantiti inclusi nel Portafoglio a partire dalla Data di Sottoscrizione
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.F.1 | 1.F.2 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Data pagamento finale | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Data (gg/mm/aaaa) | Testo |
Parte 1G – Variazioni
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.G.1 | 1.G.2 | 1.G.3 | 1.G.4 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Campo oggetto di variazione | Vecchio valore | Nuovo Valore | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico (indicare il Codice campo oggetto di variazione) | Testo/Numero | Testo/Numero | Testo |
Report Sezione 2 – Perdite Intermediario Garantito ed escussione della Garanzia
Parte 2A – Escussione Garanzia (indicare tutti gli Inadempimenti del Beneficiario Finale intervenuti successivamente alla Data di Sottoscrizione)
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.B.2 | 3.A.1 | 3.A.2 | 3.A.3 | 3.A.4 | 3.A.5 | 3.A.6 | 3.A.7 | 3.A.8 | 3.A.9 | 3.A.10 |
Descrizio ne campo | Codice Fiscale Confidi Ammesso | Numero identificati vo Beneficiari o Finale | Numero identificativo finanziament o | Valuta | Escussion e già comunica ta in report precedent i | Data pagamento escussione | Importo escusso – quota capitale | Importo escusso – quota interessi | Totale importo escusso | Numero rate insolute | Importo [Finanziamento/Garan zia] (*) | Importo Garanzia CDP | Importo escusso Garanzia CDP | Note |
Natura campo | Obbligatori o | Obbligatori o | Obbligatorio | Obbligator io | Obbligato rio | Obbligatori o (da compilare non appena disponibile) | Obbligatori o | Obbligator io | Obbligator io | Obbligator io (se presenti) | Obbligatorio | Obbligator io | Obbligatorio | Facoltati vo |
Formato campo | Codice alfanumeri co | Codice alfanumeri co | Codice alfanumerico | Testo (EUR) | Testo (Sì/No) | Data (gg/mm/aaa a) | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Numero | Testo |
(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l’Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice
Report Sezione 3 – Importi Recuperati
Parte 3A – Importi Recuperati nel trimestre
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.B.2 | 4.A.1 | 4.1.2 | 4.A.3 | 4.A.4 | 4.A.5 | 4.A.6 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Valuta | Data recupero | Importo recuperato complessivo | Importo recuperato quota CDP/Mipaaf | Data retrocessione del recupero | Costi attività di recupero | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio (da compilare non appena disponibile) | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Testo (EUR) | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Numero | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Testo |
Report Sezione 4 – Importi Recuperati ESL
Parte 4A – Importi Recuperati ESL
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.B.2 | 5.A.1 | 5.A.2 | 5.A.3 | 5.A.4 | 5.A.5 | 5.A.6 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Valuta | Data recupero ESL | ESL Totale | ESL oggetto di recupero | Data retrocessione del recupero ESL | Costi attività di recupero ESL | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio (ove applicabile) | Obbligatorio (ove applicabile) | Obbligatorio (da compilare non appena disponibile) | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Testo (EUR) | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Numero | Data (gg/mm/aaaa) | Numero | Testo |
Parte 4B – Importi non Recuperati ESL oggetto di trasferimento al MIPAAF per attività di recupero coattivo
Codice campo | 1.A.0 | 1.A.1 | 1.B.1 | 1.B.2 | 1.D.1 | 5.B.1 | 5.B.2 |
Descrizione campo | Codice Fiscale Intermediario Ammesso | Numero identificativo Beneficiario Finale | Numero identificativo finanziamento | Valuta | Importo ESL | Data prima richiesta restituzione ESL | Note |
Natura campo | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Facoltativo |
Formato campo | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Codice alfanumerico | Testo (EUR) | Numero | Data (gg/mm/aaaa) | Testo |
ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI GARANZIA
Requisiti
(A) Parte I – Requisiti Beneficiari Finali
Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare pertanto della Garanzia e della connessa Controgaranzia Ministero, i Beneficiari Finali dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
(i) siano delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo ovvero delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dall’art. 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2393/2017 del 13 dicembre 2017 e del Decreto Beneficiari Finali;
(ii) siano iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 8 del Decreto Beneficiari Finali;
(iii) soddisfino le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione, ivi incluse, tra le altre, le seguenti: (a) non abbiano ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”); (b) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non possano essere definiti come “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, comma 18, del Regolamento di Esenzione, e (c) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non sono soggetti ad procedura concorsuale o non soddisfa le condizioni previste per l’apertura di tale procedura da parte dei creditori, come previsto dall’ar. 4, c. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
(iv) soddisfino le condizioni previste dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3 del Decreto;
(v) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non versino in stato di crisi o di insolvenza e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
(vi) abbiano reso la dichiarazione, di cui all’art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento de Minimis, o a norma di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell’aiuto stesso;
(vii) ai fini del Regolamento De Minimis, qualora risultino beneficiari di altri aiuti:
(a) abbiano attuato una distinzione contabile relativamente ai costi attribuibili a ciascuna misura di aiuto; e
(b) il cumulo degli aiuti ricevuti non superi il massimale, previsto all’art. 3, co. 2 del Regolamento de Minimis, di Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari;
(viii) ove richiesto ai sensi di legge, non sussistano nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del decreto legislativo 159/2011).
(B) Parte II – Requisiti Intermediari
Al fine di poter accedere alla Piattaforma, l’Intermediario Garantito [(ed, ove espressamente richiamati, i Finanziatori Sottostanti)]54 dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
(i) i requisiti previsti dall’avviso relativo alla Procedura di Selezione;
(ii) [siano Banche debitamente autorizzate a svolgere attività bancaria in Italia ai sensi del TUB;]55
(iii) [siano Confidi debitamente iscritti nell’elenco di cui all’Articolo 106 del TUB;]56
(iv) [nel caso dei Finanziatori Sottostanti, siano Banche o intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio dell’attività di erogazione del credito ai sensi della normativa applicabile;]57
(v) non versi in stato di insolvenza e/o non siano sottoposti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria.
(C) Parte III – Requisiti Finanziamenti Garantiti
Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare della Garanzia e della Controgaranzia Ministero [(nonché di una Garanzia Confidi)]58, i Finanziamenti Garantiti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
54 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 55 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca. 56 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 57 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi. 58 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(i) siano stati concessi [dall’Intermediario Garantito Garantito]59/[da un Finanziatore Sottostante in possesso dei relativi Requisiti Intermediari applicabili]60;
(ii) siano stati concessi in favore di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali;
(iii) siano stati concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell’Accordo di Controgaranzia Ministero;
(iv) siano stati concessi al fine di finanziare l’attivo circolante per l’acquisto di scorte di olio di oliva e olive da mensa dai propri soci, con impegno del relativo Beneficiario Finale a fare quanto in suo potere affinché tali contratti siano perfezionati sulla piattaforma della BMTI;
(v) non siano subordinati, in linea capitale e/o interessi, al rimborso di ulteriore indebitamento finanziario del relativo Beneficiario Finale;
(vi) si tratti di finanziamenti concessi ex novo con esclusione di qualsiasi operazione di rifinanziamento, consolidamento e/o ristrutturazione di debiti pregressi (o analoghe operazioni);
(vii) abbiano: (1) una durata massima non eccedente i 12 mesi di calendario; e (2) una data di scadenza che cada in ogni caso entro la Data di Scadenza Finale; e
(3) una durata minima non inferiore ad un mese;
(viii) siano stati concessi per un importo in linea capitale compreso tra Euro 50.000,00 ed un importo massimo tale per cui sia rispettato il limite massimo previsto dalle Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 182 del 2010, per l’Applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” compatibile per gli aiuti de minimis;
(ix) siano stati concessi ai sensi del Regolamento di Esenzione ovvero ai sensi del Regolamento De Minimis;
(x) siano concessi ad un Beneficiario Finale che non abbia contemporaneamente in essere più Finanziamenti Garantiti con diverse Banche Ammesse e/o garantiti da diversi Confidi Ammessi (i.e., i Beneficiari Finali dovranno avere di volta in volta un unico Intermediario Ammesso di riferimento); e
59 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia una banca.
60 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
(xi) abbiano un importo per il quale l’importo complessivo della Garanzia prestata a garanzia del relativo Beneficiario Finale non superi, di volta in volta, un importo massimo pari ad Euro 2.500.000,00.
(D) [Parte IV – Requisiti Garanzie Confidi
Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare della Garanzia e della Controgaranzia Ministero, le Garanzie Confidi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
(i) siano state concesse dall’Intermediario Garantito che dovrà essere in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;
(ii) siano state concesse in favore di un Finanziatore Sottostante in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;
(iii) siano state concesse nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell’Accordo di Controgaranzia Ministero; e
(iv) siano state concesse a garanzia delle obbligazioni di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali nei confronti di un Finanziatore Sottostante derivanti da un Finanziamento Garantito che soddisfi i Requisiti Finanziamenti Garantiti e per un importo non superiore all’80% dell’ammontare in linea capitale di quest’ultimo.]61
61 Da inserirsi nel caso in cui l’Intermediario Garantito sia un confidi.
ALLEGATO C ALL'ACCORDO DI GARANZIA
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO62
Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Xxx XX Xxxxxxxxx, 00
Alla c.a. di Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e-mail: xxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (di seguito, il “Ministero”)
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXX
Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata pec: xxxxxx@xxx.xxx.xx
(di seguito, “CDP”)
[Luogo/data]
Oggetto: piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni (la “Piattaforma”) – Dichiarazione di Impegno
Facciamo riferimento al contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”) da noi stipulato in data [●] con [●] [e garantito da una garanzia di [●]]63 (di seguito l’’“Intermediario”), garantito dalla garanzia di CDP (a sua volta contro-garantita dalla controgaranzia del Ministero) prestate nell’ambito della Piattaforma, a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero a valere su quelle di cui al fondo previsto dall’art. 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 e relativa normativa secondaria di attuazione.
Con la presente:
62 L’originale di tale dichiarazione debitamente sottoscritto sarà conservato dall’Intermediario Garantito, per conto di CDP e del Ministero.
63 Da inserirsi se del caso.
(a) confermiamo che l’Intermediario ci ha comunicato che l’Equivalente Sovvenzione Lordo applicabile al Contratto di Finanziamento è pari ad Euro [●] (di seguito, l’”ESL”);
(b) ci impegniamo a comunicare immediatamente all’Intermediario il verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione (come di seguito definito); e
(c) nel caso in cui sui verifichi un Evento Perdita Agevolazione (come di seguito definito), ci impegniamo irrevocabilmente a corrispondere a CDP, in nome e per conto del Ministero e per il tramite dell’Intermediario, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale Evento Perdita Agevolazione, un importo pari all’ESL.
Ai fini della presente comunicazione, per Evento Perdita Agevolazione si intende [●]64.
Cordiali saluti [Beneficiario Finale]
Nome:
Qualifica:
64 Da inserirsi da parte dell’Intermediario Garantito sulla base della definizione utilizzata nell’Accordo di Garanzia.
ALLEGATO D ALL'ACCORDO DI GARANZIA
MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE
Spett.le
[Intermediario Garantito]
[●]
(di seguito, l’”Intermediario Garantito”)
Oggetto Comunicazione di Esclusione ai sensi dell’Accordo di Garanzia (come di seguito definito)
Facciamo riferimento all’accordo di garanzia sottoscritto in data [●] tra la scrivente Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e l’Intermediario Garantito (di seguito, l’”Accordo di Garanzia”).
I termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Accordo di Garanzia.
La presente comunicazione costituisce una Comunicazione di Esclusione ai sensi dell’Articolo
2.3 dell’Accordo di Garanzia.
Con la presente, rileviamo che [all’esito della Vostra comunicazione del [●]/delle verifiche svolte da CDP] è emerso che i Rapporti Garantiti descritti in allegato alla presente (i “Rapporti Garantiti Esclusi”) non erano ab initio ammissibili al beneficio della Garanzia per le cause indicate nell’allegato alla presente Comunicazione di Esclusione e che l’avvenuta concessione della Garanzia in relazione a tali Rapporti Garantiti Esclusi risulta attribuibile alla mancata o erronea verifica di conformità dei Rapporti Garantiti da parte dell’Intermediario Garantito.
Pertanto, a decorrere dalla data odierna:
(i) i Rapporti Garantiti Esclusi dovranno intendersi esclusi dal Portafoglio e, pertanto, l’Intermediario Garantito non potrà inviare a CDP alcuna richiesta di escussione in relazione a tali Rapporti Garantiti Esclusi;
(ii) l’Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP, entro 30 giorni, eventuali importi del Deposito Vincolato utilizzati dall’Intermediario Garantito ai fini dell’escussione della Garanzia in relazione ai Rapporti Garantiti Esclusi, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale; e
(iii) il valore complessivo del Portafoglio si intenderà ridotto di un importo pari al valore dei Rapporti Garantiti Esclusi, rimanendo in ogni caso inteso che l’esclusione dal Portafoglio dei Rapporti Garantiti Esclusi [avrà/non avrà] [da valutarsi da CDP secondo il suo insindacabile giudizio,] l’effetto di ripristinare la disponibilità dell’Importo Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx per i relativi ammontari.
Cordiali saluti
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
_ Nome:
Qualifica:
Allegato descrittivo
****
MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE NEL CASO DI CUI ALL’ARTICOLO 2.3
(c) (iv) DELL’ACCORDO DI GARANZIA
Spett.le
[Intermediario Garantito]
[●]
(di seguito, l’”Intermediario Garantito”)
Oggetto Comunicazione di Esclusione ai sensi dell’Accordo di Garanzia (come di seguito definito)
Facciamo riferimento all’accordo di garanzia sottoscritto in data [●] tra la scrivente Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e l’Intermediario Garantito (di seguito, l’”Accordo di Garanzia”).
I termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Accordo di Garanzia.
La presente comunicazione costituisce una Comunicazione di Esclusione ai sensi dell’Articolo
2.3 (c) (iv) dell’Accordo di Garanzia.
Con la presente, rileviamo che [all’esito della Vostra comunicazione del [●]/delle verifiche svolte da CDP] è emersa la mancanza, ab initio, in capo all’Intermediario Garantito, dei Requisiti Intermediari indicati in allegato alla presente comunicazione.
Pertanto, a decorrere dalla data odierna, fermi gli ulteriori diritti e/o rimedi spettanti a CDP, l’Accordo di Garanzia deve intendersi integralmente risolto con efficacia ex tunc ed il Mandato immediatamente revocato e l’Intermediario Garantito dovrà integralmente restituire a CDP entro 10 Giorni Lavorativi ogni importo dallo stesso utilizzato a fronte dell’escussione della Garanzia oltre ad ogni importo delle Risorse Intermediario e/o depositato sul Conto Intermediario,
unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale ed il Mandato deve intendersi immediatamente revocato.
Cordiali saluti
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
_
Nome:
Qualifica:
Allegato descrittivo
ALLEGATO E ALL'ACCORDO DI GARANZIA
CONTI
Movimentazioni relative al Xxxxx Xxxxxxxxxxx:
IBAN: [●]
Movimenti | Descrizione della movimentazione del conto | Soggetto attivo | CUP | CIG | |
Entrata | Uscita | ||||
Addebito relativo ai versamenti da effettuarsi da CDP in favore dell’Intermediario Garantito ai fini della costituzione del Deposito Vincolato ai sensi dell’Articolo 3 dell’Accordo. | CDP | J58H1700001 0001 | |||
Accredito degli Importi Recuperati e degli Importi Recuperati ESL ricevuti dall’Intermediario Garantito. | Intermediario Garantito | J58H1700001 0001 | Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione | ||
Accredito degli importi da corrispondersi all’Intermediario Garantito a titolo di restituzione/versamento delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato nei casi previsti dall’Accordo. | Intermediario Garantito | J58H1700001 0001 | Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione | ||
Accredito degli interessi di volta in volta maturati sul Conto Intermediario alle scadenze previste dall’Accordo. | Intermediario Garantito | J58H1700001 0001 | Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione |
Movimentazioni relative al Conto Intermediario:
IBAN: comunicato da CDP all’Intermediario Ammesso entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.
Movimenti | Descrizione della movimentazione del conto | Soggetto attivo | CUP | CIG | |
Entrata | Uscita | ||||
Inserire CIG | |||||
acquisito in | |||||
Accredito del Deposito Vincolato in conformità con quanto previsto nell’Accordo. | CDP | J58H170000100 01 | sede di Procedura di Selezione Inserire CIG acquisito in | ||
sede di | |||||
Procedura di | |||||
Selezione | |||||
Addebito degli importi | |||||
dovuti a titolo di | Inserire CIG | ||||
restituzione/versamento | acquisito in | ||||
degli ammontari del | sede di | ||||
Deposito Vincolato nei casi previsti nell’Accordo, da | Intermediario Garantito | J58H170000100 01 | Procedura di Selezione | ||
trasferirsi sul Conto | |||||
Piattaforma. | |||||
Addebito degli interessi | |||||
di volta in volta maturati | |||||
sul Conto Intermediario | Inserire CIG | ||||
da versarsi sul Conto Piattaforma alle scadenze previste | Intermediario Garantito | J58H170000100 01 | acquisito in sede di Procedura di | ||
dall’Accordo. | Selezione | ||||
Addebito degli importi | |||||
dovuti agli Intermediari | |||||
Ammessi a titolo di | Inserire CIG | ||||
escussione della Garanzia, nel rispetto di quanto previsto | Intermediario Garantito | J58H170000100 01 | acquisito in sede di Procedura di | ||
nell’Accordo. | Selezione |
ALLEGATO F ALL'ACCORDO DI GARANZIA
MODELLO DI CONTRATTO DI PEGNO CONTO INTERMEDIARIO CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI
tra
(1) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP” o il “Costituente”), in persona di [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [●] del [●];
- da un lato -
e
(2) [●]1 (di seguito, l’“Intermediario Garantito” e, collettivamente con CDP, le “Parti”);
- dall’altro lato -
Premesso che:
(A) in data [●]2, CDP e l’Intermediario Garantito hanno sottoscritto un accordo di garanzia (l’”Accordo di Garanzia”) ai sensi del quale, tra l’altro, ai termini e alle condizioni ivi meglio previste:
(i) CDP ha prestato in favore dell’Intermediario Garantito, una [garanzia/controgaranzia]3 autonoma e a prima domanda, a titolo gratuito, a garanzia dei Rapporti Garantiti (come definiti ed individuati nell’Accordo di Garanzia) fino ad un importo massimo garantito ed escutibile in aggregato pari ad Euro [●]4 (le “Risorse Intermediario”), con controgaranzia del (e a valere sulle risorse rese disponibili dal) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (il “Ministero”), a valere sul fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9, così come implementato ai sensi, tra l’altro, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016, prestata ai sensi dell’accordo di finanziamento e controgaranzia sottoscritto tra il Ministero e CDP in data [●],nell’ambito della piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni; e
(ii) CDP: (a) si è impegnata a versare sul Conto Corrente (come di seguito definito) l’intero importo delle Risorse Intermediario alle scadenze previste dall’Accordo di Garanzia; e
(b) ha conferito all’Intermediario Garantito un mandato di gestione delle Risorse Intermediario e del Conto Corrente all’Intermediario Garantito, da svolgersi da parte di
1 Da inserirsi comparizione completa dell’Intermediario Garantito
2 Inserire data di firma dell’Accordo di Garanzia
3 Da precisarsi a seconda dei casi.
4 Inserire importo delle Risorse Intermediario assegnate all’Intermediario Garantito indicato nell’Accordo di Garanzia.
quest’ultimo nel rispetto delle finalità previste nell’Accordo di Garanzia nonché dei relativi termini e condizioni (il “Mandato”);
(B) con il presente Contratto di Pegno, CDP, su richiesta dell’Intermediario Garantito, intende costituire un pegno in favore dello stesso sul Saldo Creditorio (come di seguito definito) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’Accordo di Garanzia.
TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e Allegati
Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno.
1.2 Definizioni
I riferimenti ad un Articolo, ad una Premessa e/o ad un Allegato sono da intendersi come riferimenti ad un articolo, premessa e/o allegato del presente Contratto di Pegno.
I termini in lettera maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell’Accordo di Garanzia, salvo ove diversamente specificato.
Oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel Contratto di Pegno, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“Allegato/i”: significa ciascuno degli allegati al Contratto di Pegno. “Banca Depositaria”: indica [l’Intermediario Garantito /[●]]5.
“Conto Corrente”: indica il conto corrente bancario avente codice IBAN n. [●], aperto a nome di CDP presso la Banca Depositaria.
“Contratto di Pegno”: significa il presente contratto.
“Costituente”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
“Credito Garantito” ovvero “Crediti Garantiti”: significa, rispettivamente, ciascuno dei crediti garantiti ai sensi dell’Articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno, nonché, collettivamente, tutti i crediti indicati ai sensi dell’Articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno.
“Decreto 170”: significa il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come successivamente modificato e/o integrato.
“Giorno Lavorativo”: ha il significato attribuito al termine nell’Accordo di Garanzia.
“Inadempimento”: significa il verificarsi di un qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell’Accordo di Garanzia.
“Mandato” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A. “Pegno”: significa il pegno costituito ai sensi del presente Contratto di Pegno.
5 Da precisarsi a seconda dei casi. La Banca Depositaria deve essere di gradimento di CDP.
“Saldo Creditorio”: ha il significato ad esso attribuito nell’Articolo 2 (Oggetto del Pegno) che segue.
2. OGGETTO DEL PEGNO
2.1 Costituzione ed Oggetto del Pegno
Con il presente Contratto di Pegno, al fine di garantire l'adempimento dei Crediti Garantiti (come definiti nel successivo Articolo 3 (Crediti Garantiti)), il Costituente, anche ai sensi del Decreto 170, costituisce irrevocabilmente in Pegno in favore dell’Intermediario Garantito ogni proprio diritto di credito fondato su, o relativo a:
(i) il Conto Corrente;
(ii) tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Corrente; e
(iii) la restituzione di tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Corrente.
2.2 Saldo Creditorio
Gli ammontari, le somme e/o i diritti di credito di cui all’Articolo 2.1 (Costituzione ed Oggetto del Pegno) saranno di seguito collettivamente definiti come “Saldo Creditorio”.
2.3 Importo massimo garantito
Nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto di Pegno, il Pegno viene costituito nei limiti di un importo massimo garantito pari alle Risorse Intermediario.
3. CREDITI GARANTITI
Il Saldo Creditorio costituito in pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno e le somme da esso derivanti garantiranno - congiuntamente e per l’intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell’obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest’ultimo rilasciato una garanzia reale o personale) - l'adempimento di ogni obbligazione di pagamento di CDP nei confronti dell’Intermediario Garantito ai sensi dell’Accordo di Garanzia (i “Crediti Garantiti”).
4. EFFICACIA DELLA GARANZIA
4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali
Fermo restando quanto previsto nell’Accordo di Garanzia e dall’Articolo 5.2 che segue, il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni adempimento parziale dei Crediti Garantiti fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti. Resta comunque inteso che, nei casi di revoca del Mandato espressamente previsti nell’Accordo di Garanzia, il Pegno si intenderà a sua volta integralmente liberato.
4.2 Garanzia non esaustiva
Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui CDP possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.
4.3 Irrilevanza delle modifiche
Il Pegno rimarrà valido ed efficace indipendentemente da successive modifiche apportate all’Accordo di Garanzia e/o ai Crediti Garantiti, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso e di cessione totale o parziale dell’Accordo di Garanzia o dei Crediti Garantiti in esso aventi causa.
4.6 Deroga al principio della indivisibilità del Pegno
Il Pegno potrà essere inoltre rilasciato, totalmente o parzialmente, anche in deroga alla previsione contenuta nell’art. 2799 del Codice Civile, secondo quanto previsto al successivo Articolo 5.3 (Liberazione dal Pegno delle somme prelevate).
5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO
5.1 Perfezionamento del Pegno
(i) Le parti si danno atto che il Costituente, con la firma del presente Contratto di Pegno, si impegna a fare sì che, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lett. (b) del Decreto 170, la Banca Depositaria annoti, entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di firma del presente Contratto di Pegno, nelle proprie scritture contabili che il Saldo Creditorio è stato costituito in pegno a favore dell’Intermediario Garantito al fine di garantire il pieno ed incondizionato adempimento delle Crediti Garantiti e registri ogni versamento fatto sul Conto Corrente in modo da adempiere alle disposizioni dell’articolo 2 del Decreto 170.
(ii) Senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo (i) che precede e agli articoli 2 e 3 del Decreto 170, il Costituente si impegna inoltre in concomitanza con ciascuna data in cui le Risorse Intermediario saranno versate da CDP sul Conto Corrente a notificare, alla Banca Depositaria (con in copia l’Intermediario Garantito) una dichiarazione concernente il Conto Corrente, sottoscritta da persona debitamente autorizzata dal Costituente ed avente data certa, nella forma indicata nell’Allegato 1, con allegato un estratto conto del Conto Corrente alla data in cui tale dichiarazione è resa, recante anch’esso data certa, per assicurare che i diritti di Pegno costituiti ai sensi del presente Contratto di Pegno rispettino, con riferimento al Saldo Creditorio esistente alla data della dichiarazione, i requisiti previsti dall’articolo 2800 e 2805 del Codice Civile e dal Decreto 170. Tali estratti conto da allegarsi alla dichiarazione dovranno riportare il Saldo Creditorio alla data in cui tale dichiarazione è resa con il dettaglio dei versamenti e delle movimentazioni effettuati e registrati sul Conto Corrente durante il periodo decorrente dall’ultima data con riferimento alla quale è stata effettuata una dichiarazione equivalente fino alla data della dichiarazione presa in considerazione.
(iii) L’obbligo di notificare la dichiarazione di cui al precedente Paragrafo (ii) potrà essere sostituito da una dichiarazione di accettazione da parte della Banca Depositaria, da inviarsi al Costituente e all’Intermediario Garantito, avente data certa, nella forma indicata nell’Allegato 2, con allegato un estratto conto del Conto Corrente alla data in cui tale dichiarazione è resa, recante anch’esso data certa, per assicurare che i diritti di pegno costituiti ai sensi del presente Contratto di Pegno rispettino, con riferimento al Saldo Creditorio esistente alla data della dichiarazione, i requisiti previsti dall’articolo 2800 e 2805 del Codice Civile e dal Decreto 170. Tali estratti conto da allegarsi alla dichiarazione dovranno riportare il Saldo Creditorio al Giorno Lavorativo antecedente la data in cui tale dichiarazione è resa con il dettaglio dei versamenti e delle movimentazioni effettuati e registrati su tali Conti Correnti durante il periodo decorrente dall’ultima data con riferimento alla quale è stata effettuata una dichiarazione equivalente fino alla data della dichiarazione presa in considerazione.
5.2 Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti
Anche in virtù del Mandato e fermo quanto previsto nell’Accordo di Garanzia, il Conto Corrente sarà movimentato e gestito dall’Intermediario Garantito, esclusivamente secondo le modalità, i termini e le condizioni e per le finalità indicate nell’Accordo di Garanzia.
Resta inteso che, così come meglio previsto nell’Accordo di Garanzia e nonostante il Pegno e quanto previsto nel presente Contratto di Pegno, nel caso in cui l’Intermediario Garantito non adempia ai propri obblighi di trasferimento in favore di CDP di somme dal Conto Corrente a titolo di restituzione delle Risorse Mipaaf e/o a titolo di interessi maturati sulle stesse ai sensi dell’Accordo di Garanzia e nei casi ivi previsti, le corrispondenti somme depositate sul Conto Corrente si intenderanno automaticamente liberate dal Pegno e CDP potrà liberamente utilizzare il Conto Corrente per effettuare i relativi pagamenti. L’Intermediario Garantito si impegna pertanto, in tali casi, a cooperare con CDP al fine di istruire la Banca Depositaria di procedere a tali pagamenti richiesti da CDP.
5.3 Liberazione dal Pegno delle somme prelevate
In caso di prelievo di somme dal Conto Corrente, effettuato ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 5.2 (Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti): (i) le somme prelevate si intenderanno liberate dal Pegno; (ii) ogni prelievo si intenderà effettuato a valere sulle somme accreditate più recentemente; e (iii) il prelievo di tali somme non pregiudicherà l’esistenza del Pegno sul Saldo Creditorio residuo nella misura risultante immediatamente dopo un prelievo effettuato in base all’Articolo 5.2 (Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti).
Salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo di Garanzia e fermo restando quanto disposto dai precedenti Articoli 5.2 (Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti) e 4.6 (Deroga al principio della indivisibilità del Pegno), il Costituente si impegna a mantenere, in ogni momento, un saldo attivo almeno pari ad Euro 1000 (mille) su ciascuno dei Conti Correnti.
7. ESCUSSIONE DEL PEGNO
Al verificarsi di un Inadempimento, l’Intermediario Garantito, anche ai sensi dell’articolo 4 del Decreto 170, avrà comunque il diritto di:
(i) determinare e quantificare l’ammontare dei Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell’avvenuto Inadempimento, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo di Garanzia;
(ii) istruire la Banca Depositaria di prelevare e trasferire il Saldo Creditorio esistente alla data di escussione, all’Intermediario Garantito, che avrà il diritto di trattenerlo in via definitiva in soddisfacimento e fino a concorrenza dei Crediti Garantiti, imputandolo a soddisfazione dei Crediti Garantiti.
L’Intermediario Garantito darà comunicazione scritta al Costituente in merito alle modalità di escussione adottate ed all’importo ricavato, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto 170.
Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto nel precedente Articolo 5.2 e quanto diversamente previsto nell’Accordo di Garanzia, qualora tutti i Crediti Garantiti siano stati soddisfatti, qualsiasi eccedenza del Saldo Creditorio dovrà essere immediatamente trasferita al Costituente.
8. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
8.1 Elezione di domicilio
Ai fini del presente Contratto di Pegno, il Costituente elegge domicilio all’indirizzo indicato nel successivo Articolo 10.2 (Comunicazioni). Presso tale domicilio eletto dal Costituente potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso, ivi inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.
8.2 Comunicazioni
Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto di Pegno dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o messaggio di posta elettronica certificata alla parte interessata, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente Articolo 10 (Elezione di domicilio e Comunicazioni).
Se all’Intermediario Garantito:
allo stesso, presso:
[●]
[●], [●]
[●]
Attenzione: [●]6
Se a CDP:
allo stesso, presso
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXX
Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata pec: xxxxxx@xxx.xxx.xx
9. DISPOSIZIONI GENERALI
9.1 Modifica del contratto
Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto di Pegno, ovvero al Pegno con esso costituito, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dall’Intermediario Garantito.
9.2 Contrasto di disposizioni
6 Da inserirsi medesimi dettagli indicati nell’Accordo di Garanzia
Le parti di questo Contratto di Pegno convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni dell’Accordo di Garanzia e quelle del presente Contratto di Pegno, le previsioni dell’Accordo di Garanzia avranno prevalenza.
9.3 Titoli
I titoli dei singoli articoli del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell’interpretazione del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti.
9.4 Invalidità parziale
La contrarietà a norma di legge, e l’invalidità o l’inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Pegno su Conti Correnti non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti.
10. TASSE, IMPOSTE E SPESE
(i) Le tasse, le imposte, i costi e le spese relative o comunque connesse al Pegno, al presente Contratto di Pegno ed alla sua esecuzione e/o modifica e/o novazione sono a esclusivo carico dell’Intermediario Garantito.
(ii) Il presente Contratto di Pegno è esente dall’applicazione dell’imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un’operazione inclusa nella gestione separata di “Cassa depositi e prestiti società per azioni”.
11. LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati ai sensi della medesima.
12. FORO COMPETENTE
Senza pregiudizio per le procedure obbligatorie di conciliazione e/o di mediazione previste quali condizione per l’inizio di eventuali azioni giudiziarie, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Pegno sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
[Da munirsi di data certa ai sensi di legge]
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI
NOTIFICA DEL PEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 (ii)
[Carta intestata del Costituente]
All’attenzione della Banca Depositaria [●]
All’attenzione dell’Intermediario Garantito [●]
[LUOGO/DATA]
Egregi Signori,
Costituzione di pegno sul conto corrente n. IBAN: [●] aperto dalla scrivente presso il Vs. Istituto (il “Conto”)
Facciamo riferimento al contratto di pegno (l’“Atto di Pegno”) sottoscritto in data [●] tra la scrivente Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il “Costituente”) e [●] (il “Creditore Pignoratizio”), in qualità di creditore garantito, ai sensi del quale il Costituente ha costituito in Pegno il Saldo Creditorio esistente sul Conto in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia inter alia: (i) delle obbligazioni del Costituente derivanti dall’accordo di garanzia (l’”Accordo di Garanzia”) sottoscritto in data [●] tra, inter alios, il Costituente e il Creditore Pignoratizio; nonché (ii) delle altre obbligazioni indicate nella definizione di “Crediti Garantiti” contenuta nell’Atto di Pegno.
I termini indicati in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno.
Con la presente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2800 del codice civile e, in ogni caso, senza alcuna valenza novativa dell’Atto di Pegno – Vi confermiamo che i crediti pecuniari, esistenti o futuri, vantati dal Costituente nei confronti del Vostro Istituto per la restituzione del Saldo Creditorio esistente sul Conto, pari, alla data dell’estratto che alleghiamo alla presente, a euro [●] ([●]), sono costituiti in Pegno a favore del Creditore Pignoratizio.
In aggiunta a quanto precede, Vi chiediamo di, ed autorizziamo a: (i) anche ai sensi dell’Articolo 2, primo comma, lettera (b) del Decreto 170, registrare nei Vostri registri il Pegno sul Saldo Creditorio creato ai sensi dell’Atto di Pegno in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia dei Crediti Garantiti; e
(ii) registrare ed annotare ciascuna rimessa riguardante il Conto e/o il Saldo Creditorio ai fini di rispettare il disposto dell’Articolo 2 del Decreto 170.
Con la presente, Vi autorizziamo, con esonero da ogni responsabilità, ad eseguire le movimentazioni del Conto Corrente sulla base delle istruzioni fornitevi dal Creditore Pignoratizio.
Cordiali saluti
_ [●] [Costituente]
[DATA CERTA]
Allegato: estratto conto relativo al Conto
ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI
ACCETTAZIONE DEL PEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 (iii) [Carta intestata
della Banca Depositaria]
All’attenzione del Costituente [●]
All’attenzione dell’Intermediario Garantito
[●]
[DATA/LUOGO]
Egregi Signori,
Costituzione di pegno sul conto corrente n. IBAN: [●] aperto presso il Ns. Istituto (il “Conto”)
Facciamo riferimento al contratto di pegno (l’“Atto di Pegno”) sottoscritto in data [●] tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il “Costituente”), in qualità di datore di pegno e [●] (il “Creditore Pignoratizio”), in qualità di creditore garantito, ai sensi del quale il Costituente ha costituito in Pegno il Saldo Creditorio esistente sul Conto in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia inter alia: (i) delle obbligazioni del Costituente derivanti dall’Accordo di Garanzia (l’“Accordo di Garanzia”) sottoscritto in data [●] tra, inter alios, il Costituente e il Creditore Pignoratizio; nonché (ii) delle altre obbligazioni indicate nella definizione di “Crediti Garantiti” contenuta nell’Atto di Pegno.
I termini indicati in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno.
Per quanto occorrer possa con la presente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2800 del codice civile e, in ogni caso, senza alcuna valenza novativa dell’Atto di Pegno – prendiamo atto e accettiamo che i crediti pecuniari, esistenti o futuri, vantati dal Costituente nei confronti del nostro Istituto per la restituzione del Saldo Creditorio esistente sul Conto, pari, alla data dell’estratto che alleghiamo alla presente, a euro [●] ([●]), sono costituiti in pegno a favore del Creditore Pignoratizio.
In aggiunta a quanto precede, ci impegniamo a: (i) anche ai sensi dell’Articolo 2, primo comma, lettera
(b) del Decreto 170, registrare nei Vostri registri il Pegno sul Saldo Creditorio creato ai sensi dell’Atto di Pegno in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia dei Crediti Garantiti; e (ii) registrare ed annotare ciascuna rimessa riguardante il Conto e/o il Saldo Creditorio ai fini di rispettare il disposto dell’Articolo 2 del Decreto 170.
Con la presente, con la presente prendiamo atto che le movimentazioni del Conto Corrente avverranno sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite dal Creditore Pignoratizio.
Cordiali saluti
_
[Banca Depositaria]
[DATA CERTA]
Allegato: estratto conto relativo ai Conti