SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato n. 4 al Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TIPOGRAFICI COMPRENDENTI STAMPA PERSONALIZZATA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEI MATERIALI
CPV: 79810000-5 Servizi di stampa, 79820000-8 Servizi connessi alla stampa CIG: 8270155BCB
CUP: F84F20000170008
Pag. 1 a 27
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA
Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X – 00000, partita IVA n. 05950941004, nella persona di in qualità di
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n. , in persona del suo rappresentante legale ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come la “Società A1”), con sede legale in , codice fiscale n. _ in persona del suo rappresentante legale ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come la “Società B2”), con sede legale in , codice fiscale n. in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
1 Inserire la denominazione della società che, posizionatasi in graduatoria al posto immediatamente successivo al Prestatore abbia manifestato la disponibilità a dare esecuzione ai Servizi, nei casi previsti dal Capitolato e dal presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore.
2 Inserire la denominazione della società posizionatasi in graduatoria al posto immediatamente successivo alla Società A e abbia parimenti manifestato la disponibilità a dare esecuzione ai Servizi, nei casi previsti dal Capitolato e dal presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore.
− Lazio Xxxxxx intende affidare l’incarico per l’appalto dei servizi tipografici, comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna materiali;
− il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: ) ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice;
− il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del . .2020 e sul sito informatico di Lazio Innova dal . .2020;
− la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio complessivo di /100, con un’offerta economica pari ad Euro , al netto dell’IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente Accordo Quadro;
− la Società A si è classificata al secondo posto in graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di /100,
e con comunicazione prot. n. , presa visione dell’offerta economica del Prestatore e nell’eventualità che lo stesso non sia in grado di effettuare i servizi richiesti, si è resa disponibile a dare esecuzione ai Servizi applicando le medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore;
− la Società B si è classificata al terzo posto in graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di /100 e,
con comunicazione prot. n. , presa visione dell’offerta economica del Prestatore e nell’eventualità che lo stesso non sia in grado di effettuare i servizi richiesti, si è resa disponibile a dare esecuzione ai Servizi applicando le medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore;
− le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo a prestazionale (Allegato n. 2 del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera “B”), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”, che formano parte integrante del presente Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 -Definizioni
1.1 Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Accordo Quadro” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente. Al ricorrere delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del presente Accordo Quadro, con tale termine si intendono Lazio Innova e, alternativamente, le società A e B qualora siano affidatarie di servizi.
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente Accordo Quadro:
o Offerta economica del Prestatore (Allegato “A”).
o Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato “B”).
o Offerta tecnica del Prestatore (Allegato “C”).
o Elenco prodotti (Allegato “D”).
o tutti gli atti della procedura di gara.
Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto
3.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
1. dal presente Accordo Quadro;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
4. dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).
17. D.P.R. n. 207/2010, limitatamente al testo vigente;
18. Legge n. 68/99 recante le norme sulla promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
19. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 Gennaio 2015;
20. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 recante norme per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
21. Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” testo vigente;
22. Legge n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 4 - Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro
4.1 Il presente Accordo Quadro disciplina la prestazione, da parte del Prestatore e, al ricorrere delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del presente Accordo Quadro, delle Società A e B, dei servizi tipografici, comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna materiali, secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
Art. 5 - Condizioni di esecuzione
5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte.
5.2 Fermo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia, nell’esecuzione delle attività di volta in volta commissionate da Lazio Innova, il Prestatore si obbliga a:
a) rispettare le prescrizioni tecniche e modalità di svolgimento del servizio previste nello stesso e negli ordinativi formulati da Lazio Innova;
b) accertarsi sempre preventivamente della fattibilità di quanto richiesto con l’ordinativo (in caso di errata valutazione o disattenzione imputabile al Prestatore, le eventuali soluzioni da apportare al progetto in fase di produzione o la richiesta di ulteriori servizi saranno a cura e spese dello stesso);
c) assicurare la qualità di esecuzione delle prestazioni e la tempestività dell’invio dei materiali;
d) non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Lazio Innova e comunque nel rispetto di quanto successivamente previsto;
e) archiviare i contratti eventualmente sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge.
5.3 La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non obbliga Lazio Innova ad acquistare dal Prestatore materiali/prodotti per l’intero valore dell’Accordo Quadro né all’acquisto di un numero minimo di materiali/prodotti ma comporta per il Prestatore l’obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell’Accordo Quadro.
5.4 Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui alla scadenza dell’Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 8 non sia stato consumato il budget complessivo previsto al successivo art. 10, quale sia l'ammontare delle prestazioni sino a quel momento richieste.
5.5 Qualora Lazio Innova non attivi l’Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.
Art. 6 - Contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali
6.1 I contratti esecutivi dell’Accordo Quadro avranno la forma di ordinativo di fornitura e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte del Prestatore.
6.2 L’ordinativo di fornitura sarà inviato al Prestatore a mezzo PEC. Salva diversa indicazione scritta di Lazio Innova, gli ordinativi inviati oltre le ore 18.00 ovvero il sabato, la domenica o altro giorno festivo si considerano effettuati il primo giorno feriale successivo a quello di ricezione.
6.3 Il Prestatore è tenuto a rispettare i tempi massimi di consegna dei materiali indicati nell’offerta salvo ricorrano ragioni di urgenza in presenza delle quali Lazio Innova potrà richiedere per iscritto, all’atto di presentazione dell’ordinativo di fornitura, di procedere con la lavorazione in tempi inferiori. Per le lavorazioni di urgenza Lazio Xxxxxx riconoscerà al Prestatore l’integrazione del corrispettivo nella misura del % del valore dell’ordine.
6.4 Il Prestatore si impegna ad essere immediatamente in grado a ricevere gli ordinativi di fornitura e di fornire i Servizi nel termine indicato negli ordinativi medesimi.
6.5 È in ogni caso fatta salva la facoltà delle Parti di concordare tempistiche diverse rispetto a quelle indicate in sede di offerta, in ragione alla complessità e del numero di materiali da produrre.
6.6 Ove il Prestatore non rispetti i termini di consegna si applicheranno le penali previste all’art. 26 del presente Accordo Quadro.
6.7 Per ogni ordinativo è prevista un’unica spedizione alla sede di Lazio Innova o in altra località dalla stessa indicata nel territorio regionale.
6.8 Non esiste un numero massimo di ordinativi di fornitura presentabili nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti esecutivi che non dovrà superare il budget complessivo definito all’art. 10.
Art. 7 Obblighi e facoltà della Società A e della Società B
7.1 Qualora, a causa del sovrapporsi di ordini complessi o eterogenei per i quali sia richiesto di lavorare con particolare urgenza o al ricorrere di altre specifiche circostanze esposte dal Prestatore e che Lazio Innova si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio, Lazio Innova potrà richiedere alla Società A e/o alla Società B di dare esecuzione a uno o più dei Servizi oggetto dell’Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore ed esposte nell’offerta economica da questo presentata.
7.2 In particolare, al ricorrere delle circostanze di cui al paragrafo che precede, Lazio Innova potrà inviare alla Società A e alla Società B, via PEC, apposita richiesta di manifestazione di interesse all’affidamento del Servizio indicando i materiali da produrre, le quantità, il termine massimo di consegna dei materiali nonché il termine entro cui la società deve comunicare il proprio interesse e dare esecuzione al Servizio nei termini indicati.
7.3 Se entrambe le società manifestano, sempre via PEC, il proprio interesse alla esecuzione del Servizio, Lazio Innova procede all’affidamento secondo il seguente ordine di preferenze:
- sarà preferita, in primo luogo, la società che si impegni ad effettuare la consegna dei materiali nel minor termine;
- nel caso in cui non vi siano differenze nei termini di consegna, sarà preferita la società che ha ottenuto il miglior punteggio di merito tecnico in esito alla gara.
7.4 Fino alla comunicazione di affidamento dell’incarico, che Lazio Innova invierà via PEC, la richiesta di manifestazione di interesse non fa sorgere alcuna aspettativa di esecuzione del Servizio in capo ad alcuna delle due società.
7.5 Lazio Innova si riserva la facoltà di porre in essere un confronto competitivo tra il Prestatore e le Società A e B per l’eventuale affidamento di servizi analoghi a quello del presente Accordo Quadro aventi ad oggetto materiali stampati non previsti nell’elenco prodotti. A tal fine Lazio Innova invierà, via PEC, una richiesta di preventivo contenente la descrizione puntuale dei materiali, il budget, i termini di esecuzione nonché il termine di invio dell’offerta tramite PEC, non inferiore a due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di preventivo, ed, eventualmente, i criteri di valutazione dell’offerta stessa, se diversi dal prezzo più basso.
7.6 L’invio della richiesta di preventivo non obbliga Lazio Innova all’affidamento del Servizio e in assenza della comunicazione di accettazione dell’offerta e di affidamento del servizio nessuna delle parti consultate può vantare alcuna aspettativa di esecuzione del Servizio.
7.7 In caso di affidamento di uno o più Servizi, la Società A e la Società B, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si obbligano a svolgere le attività nel rispetto della lex specialis di gara e delle clausole di seguito indicate: art. 2 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 3 (Norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (Condizioni di esecuzione); art. 6 (Contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali); art. 8 (Durata e decorrenza); art. 11 (Fatturazione e pagamenti); art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 14 (Adeguamento del corrispettivo); art. 18 (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 19 (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); art. 20 (Dichiarazioni di garanzia); art. 21 (Efficacia dell’accordo quadro); art. 22 (Riservatezza); art. 23 (Subappalto e divieto di cessione del accordo quadro); art. 24 (Domicilio legale); art. 25 (Recesso); art. 26 (Penali e risoluzione); art. 27 (Inadempienze e responsabilità); art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali); art. 30 (Clausola risolutiva); art. 31 (Trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 32 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento); art. 33 (Varie); art. 34 (Foro competente).
Art. 8 - Durata e decorrenza
8.1 La durata dell’Accordo Quadro è pari 24 mesi ininterrotti e consecutivi, decorrenti data di sottoscrizione dello stesso. Per durata dell’Accordo Quadro si considera il periodo in cui Lazio Innova può presentare ordinativi di fornitura al Prestatore e/o alle Società A e B.
8.2 Ove alla data di scadenza fossero in corso l’esecuzione o il completamento di Servizi richiesti con contratti esecutivi emessi da Lazio Innova, l’Accordo Quadro si intenderà prorogato per il tempo previsto dal contratto esecutivo per l’ultimazione, senza che detta proroga dia titolo al Prestatore e/o alle Società a
pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
8.3 Alla scadenza dell’Accordo Quadro ed a condizione che vi siano ancora ricorse disponibili, Lazio Innova si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio per un periodo non superiore a 6 mesi
8.4 Qualora allo scadere del termine dell’Accordo Quadro, Lazio Innova non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto per il periodo successivo, la stessa potrà esercitare un’opzione di proroga, e il Prestatore e/o le Società saranno tenute a garantire la continuità dei servizi fino all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
8.5 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro, Lazio Innova, potrà imporre agli Aggiudicatari l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso gli Aggiudicatari non potranno far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Modifiche dell’Accordo Quadro
9.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Accordo Quadro dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Accordo Quadro.
Art. 10 - Importo contrattuale
10.1 Il budget complessivo che potrà essere complessivamente destinato ai servizi di cui all’oggetto dell’Accordo Quadro, nell’intero periodo di efficacia dello stesso, è pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) oltre IVA, come per legge, pari all’importo offerto dal Prestatore.
10.2 Il prezzo si intende omnicomprensivo e al netto della sola IVA.
10.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
10.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
10.5 A titolo di corrispettivo per l’attività svolta Lazio Innova riconoscerà al Prestatore i costi unitari indicati nell’offerta economica che saranno moltiplicati per il numero di prodotti effettivamente richiesti. Nel limite di spesa complessivo di cui al comma 1 del presente articolo Lazio Innova potrà acquistare tutti o alcuni dei
prodotti indicati nell’Elenco Prodotti senza limitazioni di carattere quantitativo o legate alla tipologia di prodotto.
10.6 Lazio Innova, nei successivi tre anni dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, si riserva il diritto di avvalersi della procedura negoziata prevista all’art. 63 del Codice per l’affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro (servizi simili a quelli declinati nella presente procedura ma non esattamente identici con specifico riferimento alla tipologia dei prodotti ed alla quantità indicate nell’Elenco Prodotti). L’importo complessivo stimato per i servizi analoghi è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) oltre IVA.
Art. 11 - Fatturazione e pagamenti
11.1 Il corrispettivo dovuto al Prestatore verrà fatturato dallo stesso contestualmente alla consegna dei materiali. Le fatture dovranno riportare la quantità e la tipologia di materiale fornito, prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare. Le fatture dovranno riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato.
Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione della prestazione, secondo le specifiche dell’offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di Gara.
11.2 Lazio Innova quale società iscritta nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni” è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013.
La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco:
2IKBER.
Le fatture dovranno riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti" ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”. Si specifica che ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la “scissione dei pagamenti” non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Lazio Innova effettuerà il versamento dell’importo al netto dell’Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all’Erario l’Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.
Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 10.
Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:
− CIG dell’Accordo Quadro: ;
− CIG derivato: comunicato da Lazio Innova con la trasmissione dell’ordinativo di fornitura;
− nr. protocollo e data dell’Accordo Quadro;
− nr. protocollo dell’ordinativo di fornitura;
− codice commessa: ;
− estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento.
L’assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.
11.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
11.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
11.5 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
11.6 Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
12.1 Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è:
. Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto.
12.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
12.3 La Società A dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
12.4 La Società B dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
12.5 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
12.6 E’ altresì onere del Prestatore e/o delle Società A e B inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:
- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;
- negli eventuali contratti di subappalto.
Lazio Innova verificherà che nei contratti di mandato sottoscritti in caso di RTI e nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
12.7 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
12.8 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 13 - Cauzione definitiva
13.1 A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro o negli atti da questo richiamati, il Prestatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione
n. emessa da in data pari ad euro (10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
13.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
13.3 Il Prestatore ha altresì presentato una polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto ed assume l’onere di manlevare Lazio Innova da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Lazio Innova per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, con massimale per sinistro pari ad euro 5.000.000,00 rilasciata dalla compagnia assicuratrice Polizza n. .
Art. 14 - Adeguamento del corrispettivo
14.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo.
Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo Quadro.
Art. 15 - Personale
15.1 Il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro per Lazio Innova è .
15.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato.
Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:
- per Lazio Innova:
- per il Prestatore:
- per la Società A:
- per la Società B: .
Art. 16 - Modalità di erogazione dei servizi
16.1 I servizi di cui all’art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 17 - Vigilanza
17.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Accordo Quadro il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
17.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Art. 18 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
18.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
18.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
18.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
18.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
18.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
18.7 Il Prestatore dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno di durata del presente Accordo Quadro, copia conforme allo originale della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, dichiarando che tale versamento riguarda anche il personale applicato nell’appalto oggetto del presente atto. La documentazione e la relativa dichiarazione verranno allegate dal Direttore dell’esecuzione alla certificazione di regolare prestato servizio relativo ai mesi indicati. Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dal Prestatore nei tempi previsti, Lazio Innova, dopo sollecito formale, potrà chiedere la risoluzione del presente Accordo Quadro.
18.8 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità
19.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Xxxxxx potrà revocare l’Accordo Quadro. In tal caso Lazio Xxxxxx sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
Art. 20 - Dichiarazioni di garanzia
20.1 Il Prestatore si impegna:
− a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente Accordo Quadro;
− ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
20.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
20.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 21 - Efficacia dell’Accordo Quadro
21.1 Il presente Accordo Quadro è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 30.
Art. 22 - Riservatezza
22.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
22.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
22.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.
Art. 23 - Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo Quadro
23.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto.
23.2 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 80 del Codice.
23.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
23.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
23.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
23.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
23.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
23.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
23.9 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
23.10 E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo dell’Accordo Quadro, l’oggetto dell’attività affidata.
23.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Xxxxxx per qualsiasi attività subappaltata.
23.12 In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso l’Accordo Quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
23.13 In caso di cessione dell’Accordo Quadro, lo stesso sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Art. 24 - Domicilio legale
24.1 A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
24.2 A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria la Società A elegge domicilio legale in .
24.3 A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria la Società B elegge domicilio legale in .
Art. 25 - Recesso
25.1 E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore e alle Società A e B con lettera raccomandata con a.r. o PEC.
25.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
25.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
25.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Accordo Quadro sino alla data di recesso.
25.5 Conformemente a quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dall’Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.
Art. 26 - Penali e risoluzione
26.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Accordo Quadro, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In particolare, nel caso di consegna dei materiali oltre i termini prestabiliti sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% dell’ammontare della fornitura in consegna ed Euro 100,00.
Sono in ogni caso salvi tanto il maggior danno che le conseguenze ordinarie dell’inadempimento, inclusa la risoluzione dell’Accordo Quadro, in caso di ritardo protratto per oltre 15 giorni o comunque tale da rendere inutili o inutilizzabili i materiali in consegna.
Le penali saranno trattenute da Lazio Innova in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotte dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
In ogni caso, la risoluzione dell’Accordo Quadro opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione dell’Accordo Quadro anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.
Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza del Prestatore.
Art. 27 - Inadempienze e responsabilità
27.1 Tutte le clausole del presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
− frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
− rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dall’Accordo Quadro;
− subappalto abusivo, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro;
− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche dell’Accordo Quadro e allo scopo del servizio stesso;
− perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
− mancata reintegrazione della cauzione;
− violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 28 - Forza maggiore
28.1 Subordinatamente al presente Accordo Quadro, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
29.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 30 - Clausola risolutiva
30.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
30.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
30.3 L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.
30.4 In tali ipotesi l’Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Art. 31 - Trattamento dei dati – consenso al trattamento
31.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
31.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
31.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
31.4 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
31.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
31.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
31.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
31.8 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
31.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Poiché l’attività oggetto del Accordo Quadro comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Accordo Quadro designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo Quadro soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.
Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d’ora a sottoscrivere e che definirà l’oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
In ogni caso, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione dell’Accordo Quadro con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento dell’Accordo Quadro. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Art. 32 - Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento
32.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, degli applicativi software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Accordo Quadro rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio Innova (ovvero della Regione Lazio) che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di Lazio Innova.
32.2 Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire a Lazio Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Lazio Innova in eventuali registri od elenchi pubblici.
32.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Accordo Quadro è di esclusiva proprietà di Lazio Innova che ne potrà disporre liberamente.
32.4 In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Lazio Innova avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 33 - Varie
33.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell’Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
33.2 Accordo Quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Accordo Quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
33.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata mediante pec all’indirizzo:
Per Lazio Innova: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per il Prestatore: Per la Società A: Per la Società B:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se a Lazio Innova:
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx. Se al Prestatore:
Via /Piazza Se alla Società A:
Via /Piazza Se alla Società B:
Via /Piazza
Art. 34 - Foro Competente
34.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: art. 11 (Fatturazione e pagamenti); art. 17 (Vigilanza); art. 18 (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 19 (Xxxxxx Xxxxx, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); art. 20 (Dichiarazioni di garanzia); art. 21 (Efficacia dell’Accordo Quadro); art. 22 (Riservatezza); art. 25 (Recesso); art. 26 (Penali e risoluzione); art. 27 (Inadempienze e responsabilità); art. 28 (Forza maggiore); art. 29 (Oneri fiscali e spese
contrattuali); art. 30 (Clausola risolutiva); art. 31 (Trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 32 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento); art. 33 (Varie); art. 34 (Foro competente).
Per il Prestatore
Le società A e B dichiarano di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro,
dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati ed in particolare di quanto previsto dall’art. 6 (obblighi e facoltà
della Società A e della società B).
Nel limiti di quanto previsto dall’art. 7, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le società A e B dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: art. 2 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 3 (Norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (Condizioni di esecuzione); art. 6 (Contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali); art. 7 (Obblighi e facoltà della Società A e della Società B); art. 8 (Durata e decorrenza); art. 11 (Fatturazione e pagamenti); art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 14 (Adeguamento del corrispettivo); art. 18 (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 19 (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); art. 20 (Dichiarazioni di garanzia); art. 21 (Efficacia dell’accordo quadro); art. 22 (Riservatezza); art. 23 (Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo Quadro); art. 24 (Domicilio legale); art. 25 (Recesso); art. 26 (Penali e risoluzione); art. 27 (Inadempienze e responsabilità); art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali); art. 30 (Clausola risolutiva); art. 31 (Trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 32 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento); art.
33 (Varie); art. 34 (Foro competente).
Lazio Innova
La Società A
La Società B