PREMESSA
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA INPS - CONSULENTI DEL LAVORO
PREMESSA
- Premesso che l’INPS ed i Consulenti del Lavoro hanno sempre perseguito l’obiettivo, nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni correlati al rapporto giuridico previdenziale, della più alta qualità del “servizio” da fornire alla rispettiva clientela, donde la stipula il 23/6/1992 di un protocollo d’intesa mirato a determinare un'incisiva attività di reciproca collaborazione, volta anche all’assunzione d'indirizzi e di linee d'intervento comuni, pur nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni istituzionali.
- Considerato che le parti convengono sull'esigenza di una rivisitazione del citato protocollo d’intesa alla luce del ruolo, sempre crescente, per l'evoluzione della normativa giuslavoristica, dell’Istituto e dei Consulenti del Lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro e di quelli giuridici previdenziali.
- Valutato che gli strumenti operativi, comprese le opinioni a confronto, debbano essere ampliati e perfezionati, sviluppandosi anche a livello di struttura periferica.
- Ritenuto che, in tale ottica, l’Istituto recepisce il contenuto della legge 11/1/1979 n.12, istitutiva dell’Ordinamento dei Consulenti del lavoro, della direttiva CEE n.84/253 e del Decreto Legislativo n.88 del 27/1/1992, che riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo sociale e dinamico nell’adempimento degli obblighi dei contribuenti.
- Preso atto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Considerato che l’Istituto, nell’ambito della Direzione Generale, ha costituito un apposito progetto preposto anche alla gestione dei rapporti con le Categorie dei professionisti e le Organizzazioni Sindacali, finalizzato a valutare in modo organico le istanze di ordine organizzativo e funzionale provenienti dai soggetti destinatari dei servizi dell’Istituto, come, del pari, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Nazionale, ha costituito
un’apposita Commissione di Lavoro per i rapporti con gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
- Ritenuta, pertanto, la necessità che l’Istituto ed i Consulenti del Lavoro pongano in essere ogni opportuna iniziativa per il rinnovato rapporto di collaborazione allo scopo precipuo della fornitura ai clienti di un corretto servizio professionale, caratterizzato dalla certezza del diritto e dal puntuale adempimento del pagamento dei contributi e la gestione dei conti assicurativi, elementi questi propedeutici ad una corretta gestione previdenziale e ad un'efficiente politica di erogazione di prestazioni.
Tra l’INPS e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla base della pari dignità e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Parte generale
L’INPS ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella consapevolezza della reciproca utilità nell’intensificare la prassi delle consultazioni preventive, s'incontreranno in occasione sia dell’attuazione di disposizioni legislative, che comporti innovazioni operative da parte delle aziende, sia in tutte quelle altre circostanze nelle quali si ravvisi l’opportunità di risolvere congiuntamente i problemi eventualmente insorti.
In particolare, le consultazioni previste a livello centrale e a livello locale saranno effettuate in modo da prevenire situazioni di difficoltà di rapporto, che possono produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi e sul ruolo e/o operatività della Categoria dei Consulenti del Lavoro.
2) Consultazioni a livello centrale
Le consultazioni previste a livello centrale, da svolgersi periodicamente, avranno per oggetto:
♦ Studio e disamina di circolari riguardanti interpretazioni normative prima della loro emanazione;
♦ Analisi dell’attività di vigilanza al fine di assicurare uniformità di comportamento, nonché permettere ai Consulenti del Lavoro un'adeguata tutela dei propri clienti;
♦ Monitoraggio del fenomeno delle “note di rettifica”;
♦ Disamina delle problematiche in materia di recupero dei crediti contributivi;
♦ Progetto per la repressione dell’abusivismo professionale;
♦ Analisi delle problematiche derivanti dall'applicazione della legge 326/2003, relativamente alla mensilizzazione dei flussi retributivi;
♦ Controllo dell’univocità di comportamento delle rispettive strutture periferiche;
♦ Disamina di progettualità relative a collegamenti telematici;
♦ Problematiche relative ai ricorsi gerarchici amministrativi.
Le consultazioni potranno essere richieste da entrambe le parti ed avverranno tra Rappresentanti dell’Istituto e del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, previamente designati ed accreditati.
In casi di urgenza la convocazione e/o la richiesta di incontro potranno essere effettuate anche 48 ore prima con qualsiasi mezzo (fax, telegramma, telefono, e/mail).
Su determinate problematiche di rilevante aspetto tecnico e/o interpretativo potranno essere concordate istituzioni di tavoli tecnici permanenti.
Parallelamente opererà un gruppo di lavoro misto per i collegamenti telematici, composto da Rappresentanti dell’Istituto e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, per lo studio e le proposte relative a tutte le problematiche connesse ai collegamenti telematici ed allo scambio di informazioni e dati per via informatica.
3) Consultazioni a livello locale
Presso ogni struttura territoriale dell’INPS vengono attivati incontri periodici e sistematici fra Rappresentanti dell’INPS e dei Consulenti del lavoro, designati dai rispettivi Consigli Provinciali, per la preventiva consultazione sulle materie di carattere generale o specifico oggetto della professione di Consulente del Lavoro.
In tale sede vengono esaminate e preventivamente definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative nelle materie od attività che richiedono l’opera dei Consulenti del Lavoro, proponendo soluzioni che consentano di superare le difficoltà e le anomalie riscontrate.
Al fine di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa, ed in casi di necessità ed urgenza, le parti potranno richiedere gli incontri per la rituale consultazione preventiva con qualsiasi mezzo ed anche 48 ore prima.
4) Repressione dell'abusivismo professionale
Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce interesse per l’Istituto e per l’utente lo svolgimento della professione unicamente a mezzo di soggetti legittimati ai sensi della legge 11/1/1979 n.12. Da qui la necessità di predisporre ed attuare ogni mezzo utile per reprimere fenomeni di abusivismo.
In tale ottica, è autorizzato l’accesso alle strutture territoriali dell’INPS da parte di Consulenti del Lavoro provvisti del tesserino professionale e di soggetti abilitati, per consentire agli stessi di rappresentare le imprese/clienti, definire le posizioni attive e passive delle stesse e contribuire a risolvere problemi operativi e di sistema che potrebbero presentarsi.
L’Istituto, in ogni caso, s'impegna a richiedere periodicamente alle strutture territoriali una relazione sulle modalità di accesso presso gli Uffici, sulla presenza di soggetti legittimati e sul numero e qualificazione dei soggetti che assistono le imprese nel corso delle ispezioni previdenziali.
Inoltre, ferma restando l’autonomia gestionale ed organizzativa delle Sedi dell’INPS, la Direzione Generale dell’Istituto si adopererà affinché, a livello periferico, vengano predisposte modalità di accesso privilegiato agli Uffici, l'istituzione di sportelli ed aree di lavoro riservate ai consulenti del lavoro, anche allo scopo di prevenire e reprimere ogni attività da parte di soggetti non abilitati.
5) Compilazione della modulistica
Le consultazioni preventive dovranno prestare particolare attenzione alla modulistica di comune interesse, anche al fine di inserirla nel portale dell'INPS, sia per quanto riguarda la struttura, la veste ed il contenuto della medesima, sia per ciò che riguarda la sua distribuzione.
In tale sede dovranno essere raggiunte intese finalizzate ad ottenere una corretta e chiara compilazione dei moduli in uso, costituendo ciò un presupposto indispensabile per una migliore funzionalità dei settori prevalentemente interessati e per una migliore e celere ricezione di dati.
6) Utilizzazione dei mezzi informatici
Particolare attenzione viene prestata all’utilizzo sempre maggiore delle procedure automatizzate che consentono lo sfruttamento delle potenzialità fornite dallo sviluppo delle tecnologie informatiche.
Ad esse, sia l’INPS che i Consulenti del lavoro, puntano per la massima efficienza delle rispettive operatività e funzioni: tale comune obiettivo porterà all’intensificazione dei contatti tra l’Istituto e rappresentanti dell’Ordine dei consulenti del lavoro per l’approfondimento e lo studio delle varie problematiche concernenti la realizzazione dei collegamenti telematici non tralasciando, in alcun caso, la possibilità di ricevute individuali per ciascuno studio e/o azienda al fine di certificare l’avvenuto adempimento.
L’Istituto s'impegna, ai fini di rilievi sulle dichiarazioni inviate, a trasmettere allo studio di consulenza del lavoro intermediario i rilievi riscontrati sulla dichiarazione prima della rituale notifica all’utente interessato. Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione, in mancanza di chiarimenti da parte del consulente del lavoro, i rilievi vengono trasmessi all’utente interessato.
Sotto tale aspetto, l’INPS ed i Consulenti del Lavoro sono convinti che la proiezione all’esterno del prodotto informatico dell’INPS, integrando la già elevata e specifica competenza tecnica della categoria, contribuirà notevolmente ad elevare la qualità del prodotto fornito dai singoli professionisti all’Istituto con i conseguenti benefici effetti sui servizi erogati da quest’ultimo.
L’Istituto, inoltre, s'impegna a proporre, alle competenti autorità ministeriali, date di scadenza per gli adempimenti, in modo ulteriormente flessibilizzato per i Consulenti del Lavoro intermediari della trasmissione telematica, oltre che a predisporre idonee procedure di controllo preventivo delle dichiarazioni.
Al fine di pervenire all’ottimizzazione dei risultati, l’INPS s'impegna ad illustrare ai soggetti interessati le variazioni ed innovazioni dei programmi applicativi relativi alle procedure automatizzate per la gestione degli adempimenti in materia contributiva, ed i Consulenti del Lavoro, dal canto loro, s'impegnano a mettere a disposizione la loro professionalità, anche in campo informatico, assicurando il proprio impegno per applicare operativamente le varie procedure informatiche.
Ulteriori accordi, in sede di tavolo tecnico permanente, saranno raggiunti per la distribuzione della modulistica, del software e delle modalità di accesso
alle banche dati, strumenti necessari per i Consulenti del lavoro per l’espletamento della loro attività.
7) Piani di attività
L’INPS ed i Consulenti del Lavoro convengono sull’opportunità di dar luogo all'individuazione congiunta dei reciproci impegni nei confronti di piani di notevole interesse per l’Istituto che coinvolgono l’attività di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tali impegni potranno essere precisati, di volta in volta, anche a livello locale, mediante specifiche intese, nell’ambito, ovviamente, delle linee programmatiche e di reciprocità del presente protocollo.
8) Contenimento e gestione del contenzioso
L’INPS e la Categoria dei Consulenti del lavoro s'impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva, attivando, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui le consultazioni preventive sulla portata di norme che potrebbero formare oggetto di contenzioso.
9) Attività di formazione
In coerenza e nel quadro dell’obiettivo del miglioramento qualitativo dei servizi, notevole rilevanza assume per l’Istituto la proiezione all’esterno dei propri processi produttivi e delle tecnologie utilizzate.
Da parte dei Consulenti del Lavoro è rilevante l’interesse ad integrare le proprie tecniche con quelle dell’INPS al fine di realizzare, con il minor sforzo possibile, il miglioramento del prodotto che consenta un rapporto di massima fiducia con i clienti.
In tale quadro, le parti riconoscono l’utilità dell’attività di formazione, aggiornamento e conoscenza e concordano, pertanto, sull’opportunità della partecipazione reciproca a rispettivi momenti formativi.
10) Azioni sugli organi legislativi
Considerato il reciproco interesse a svolgere le proprie funzioni in un contesto normativo chiaro ed opportunamente funzionale, l’INPS ed i Consulenti del
Lavoro effettueranno scambio di informazioni e valutazioni al fine di preventivare i possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione.
Le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate, nel caso di convergenza, anche congiuntamente ai competenti organi di governo e legislativi.
11) Reciprocità
Le parti si danno atto che le richieste, le concessioni e le collaborazioni di cui al presente protocollo d’intesa sono state concordate sulla base di pari dignità fra l’Istituto e l’Ordine dei Consulenti del lavoro, nell’interesse esclusivo degli utenti dell’Istituto e clienti dei Consulenti del Lavoro, nella fase di versamento contributivo ed erogazione delle prestazioni agli assicurati.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL DIRETTORE GENERALE NAZIONALE DEI DELL'ISTITUTO NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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