COMUNE DI ACQUI TERME
COMUNE DI ACQUI TERME
REGOLAMENTO
per l’istituzione dell’ALBO dei “VOLONTARI CIVICI”
del
Comune di ACQUI TERME
Allegato alla delibera C.C. n. 33 del 28/09/2020
INDICE
ARTICOLO 1-DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO ARTICOLO 2-VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO ARTICOLO 3-OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 4-AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 5–ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI ARTICOLO 6–REQUISITI RICHIESTI AI VOLONTAR ICIVICI ARTICOLO 7–ISCRIZIONEALL’ALBO
ARTICOLO 8–CANCELLAZIONE DALL’ALBO
ARTICOLO 9–DISCIPLINA APPLICATIVA
ARTICOLO 10- ASSICURAZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA
ARTICOLO 11– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 12 - USO DELLE ATTREZZATURE ARTICOLO 13 – ATTIVITÀ FORMATIVA ARTICOLO 14–DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 1 – Definizione di volontariato
Lo Statuto comunale favorisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, economica e sociale della comunità per cui il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed è finalizzato all’espletamento di attività e servizi a favore della comunità locale, con la collaborazione di persone residenti nel territorio del Comune di Acqui Terme.
Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell’insieme di attività prestate, da singole persone a favore di persone e nuclei o gruppi, in modo personale, spontaneo, gratuito, con carattere di sussidiarietà e senza fini di lucro.
Il volontariato civico integra, ma non sostituisce i servizi del terzo settore e altri servizi già
svolti dall’Amministrazione.
Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario ed investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4.
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singole persone, mentre l’attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali regolamenti attualmente in vigore.
E’ escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile in
quanto già espressamente disciplinato da altre fonti normative.
Articolo 2 – Valorizzazione del volontariato
Il Comune di Acqui Terme :
•riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di
partecipazione alla vita sociale;
•promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali e, più in generale, per lo sviluppo della collettività acquese;
•sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste,
mostre, organizzate attraverso il coinvolgimento dei volontari.
Articolo 3 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.
Articolo 4 – Ambito di applicazione
I volontari singoli , prestano il servizio civico nell’ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:
∗AREA CULTURALE/ SPORTIVA/ RICREATIVA
Relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e
sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico,ecc., organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
∗AREA CIVILE
Relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente,
protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri, aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa- scuola dei bambini (Pedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, aiuole, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune che non prevedano il possesso di abilitazioni professionali a meno che il volontario non ne sia in possesso;
∗AREA SOCIALE
Relativa ad attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-
educativa, in particolare con interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.
I volontari potranno prestare la loro attività in affiancamento e cooperazione con altre associazioni di volontariato, coordinandosi ed uniformandosi alle regole e struttura organizzativa delle associazioni con cui intendono cooperare.
In nessun caso l’attività del volontario, nel contesto previsto dal presente regolamento, potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire a carenze di organico.
La Giunta Comunale, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato, hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
Articolo 5 – Istituzione dell’Albo dei Volontari civici
E’ istituito, presso l’Amministrazione Comunale, un Albo suddiviso per area di attività nel quale i volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità allo svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al precedente art. 4, potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà formato l’Albo dei Volontari Civici e pubblicato sul sito del Comune. L’Albo verrà rinnovato ogni anno.
L’Albo dei volontari civici è tenuto presso la Segreteria Generale del Comune mentre La gestione dei Volontari è affidata al Responsabile di settore competente per materia secondo le modalità di seguito indicate.
Articolo 6 – Requisiti richiesti ai volontari civici
Le persone che intendono svolgere attività di volontariato devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare domanda di iscrizione all’Albo.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare:
• Generalità complete
• età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad 80;
• essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato
• essere residenti ad Acqui Terme
• idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
• assenze di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la pubblica amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
• i volontari devono uniformarsi alle richieste e direttive impartite dal Responsabile
dell’Area e dal tutor da quest’ultimo nominato.
Articolo 7 – Iscrizione all’Albo
Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:
•le generalità complete del volontario e la sua residenza;
•autodichiarazione indicante l’assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la pubblica amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
•le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il
volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo.
Articolo 8 – Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
•rinuncia;
•accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
•negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
•persistente rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali
avevano dichiarato disponibilità.
Articolo 9 – Disciplina applicativa
1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente, costituendo, per i volontari stessi, una forma di arricchimento di conoscenza e di esperienza.
Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.
All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il Responsabile dell’Area cui il volontario intende iscriversi, predisporrà un accordo che verrà sottoscritto dalle parti.
0.Xx particolare, tali accordi devono prevedere:
* per l’Amministrazione
a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
e) L’Amministrazione comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
* per i Volontari
a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi e sotto la direzione del “Tutor” assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
d) gli appartenenti al Gruppo Comunale dei volontari, durante l’impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nel presente regolamento con impegno, diligenza, lealtà, mantenendo il segreto d’ufficio, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontario civico, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
3) I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. 4)L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
5) L’iscrizione all’albo comunale del volontariato non esclude e/o preclude l’essere socio- iscritto ad altre associazioni di volontariato, sempre che non ci sia sovrapposizione con le attività tipiche o già oggetto di accordi con il Comune delle stesse associazioni di appartenenza.
6)L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
L’Amministrazione Comunale può organizzare incontri dei Volontari Civici con le
associazioni di volontariato al fine di:
a) fare una ricognizione dei bisogni sociali del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
b) individuare priorità e accogliere proposte d’intervento di solidarietà sociale.
Art. 10 Assicurazione e disposizioni in materia di obblighi di sicurezza
I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e a spese dell’Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.
L’art 3, c. 12 bis del D. Lgs 81/08 e s.m.e i., individua gli obblighi di sicurezza che i soggetti promotori devono adempiere nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991. I soggetti promotori, come anche il Comune o l’ente locale in favore dei quali viene realizzato il progetto, sono destinatari degli obblighi di sicurezza ai sensi del predetto art. 3 c. 12/bis, nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/91.
Articolo 11 – Modalità di svolgimento dell’attività
I volontari presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi e il Responsabile di Area il quale nominerà un “Tutor comunale” con il compito di organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative, stabilendo le modalità di svolgimento dell’attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione.
Il volontario civico viene informato dal Responsabile circa l’inizio dell’attività con indicazione del luogo di svolgimento del servizio, degli orari, del nome e del recapito telefonico del tutor comunale referente per il servizio affidato.
A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario e numero di iscrizione all’Albo.
Il volontario dovrà rendicontare la presenza su apposito modulo ( autocertificazione) agli uffici preposti, secondo i tempi concordati alla firma del patto partecipativo. Dal modulo dovrà evidenziarsi la corrispondenza tra i tempi del volontariato prestato e quanto dichiarato nella domanda
Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l’accesso ad un numero maggiore di soggetti.
Articolo 11 - Uso delle attrezzature
L’Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari, secondo la vigente normativa di riferimento.
Le attrezzature assegnate dovranno essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate.
Articolo 12 – Attività formativa
I volontari del gruppo devono partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento, organizzati dal Comune, relativi alle attività oggetto del presente regolamento, al fine di migliorare la propria professionalità.
Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.