ACCORDO DECENTRATO DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA
ACCORDO DECENTRATO DEL COMUNE DI
GRANAROLO DELL’XXXXXX
ANNO 2008
INDICE
CAPO I RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Oggetto del protocollo
Art. 2 Strumenti
Art. 3 Contrattazione collettiva decentrata integrativa
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo
Art. 5 Concertazione, informazione e confronto
Art. 6 Diritto di pubblicità ed affissione
Art. 7 Dotazioni e strumentazioni
Art. 8 Locali
Art. 9 Agibilità sindacali
Art. 10 Assemblee sindacali
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 1 Utilizzo risorse stabili
Art. 2 Utilizzo risorse variabili
CAPO III NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 1 Salario accessorio al personale a tempo determinato
Art. 2 Indennità di innovazione
Art. 3 Buoni pasto
Art. 4 Diritti di notifica
Art. 5 Criteri erogazione produttività
Art. 6 Formazione
Art. 7 Applicazione del contratto
ALLEGATO A) Progetto Assistenza-punto informativo servizi cimiteriali
ALLEGATO B) Progetto UT
ALLEGATO C) Progetto Tributi
ALLEGATO D) Accordo servizi di P.M. associati
ALLEGATO 1)Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
ALLEGATO 2)Accordo quadro sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa
CAPO I - PROTOCOLLO DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Oggetto del protocollo
Il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx, le XX.XX. rappresentative di categoria e le RSU stipulano il seguente protocollo d’intesa per disciplinare ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell’ente, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL e dell’ art. 40 del D. lgs. 165/01
Art.2
Strumenti
Il raggiungimento degli obiettivi indicati concordati in premessa comporta la necessità di un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva decentrata integrativa
concertazione e confronto
informazione
Per l’approfondimento di specifiche problematiche (organizzazione del lavoro, lavoro atipico, ambiente e sicurezza, servizi sociali, etc.) possono essere costituite a richiesta commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di analizzare le suddette problematiche e formulare proposte in merito.
Art. 3
Contrattazione collettiva decentrata integrativa
In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse destinate. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) Materie relative alla parte economica
Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
Incentivi di produttività: Criteri generali e relative risorse;
Metodologie di valutazione finalizzate all’incentivazione: Criteri generali;
Indennità di Particolari Responsabilità: fattispecie, criteri, valori, procedure;
Incentivi derivanti specifiche leggi (es. legge Merloni) fattispecie, criteri, valori, procedure;
Fondo per la progressione economica: Ripartizione di eventuali risorse aggiuntive;
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato: Ripartizione di eventuali risorse aggiuntive;
Progressione economica: completamento ed integrazione dei criteri previsti dall’accordo nazionale.
Trattamento accessorio per i lavoratori con contratti di lavoro: part-time, temporaneo, telelavoro, contratto di formazione lavoro – criteri generali.
Definizione degli importi di maneggio valori.
Individuazione delle prestazioni di lavoro per la corresponsione dell’indennità di rischio.
Incentivi economici per il personale docente delle scuole (compresi gli insegnanti di sostegno operanti in scuole statali) e degli asili nido che svolgano attività ulteriori rispetto a quelle previste dal calendario scolastico
b) Materie inerenti la gestione contrattuale
Formazione professionale e aggiornamento: Programmi annuali e pluriennali;
Ambienti e luoghi di lavoro: Indirizzi per il miglioramento - Interventi per la sicurezza.- Interventi per facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
Innovazione organizzativa e tecnologica: implicazioni su professionalità e qualità del lavoro dei dipendenti;
Pari Opputunità: iniziative di promozione (formazione - orari di lavoro - professionalità);
Orario di lavoro: modalità e verifiche per attuare la riduzione a 35 ore settimanali - criteri generali;
Eccedenze di personale: modalità di gestione.
Elevazione del 10% della quota di personale che può accedere al part-time – criteri.
Nelle materie: formazione professionale, ambiente di lavoro, innovazione organizzativa e tecnologica, politiche generali dell’orario di lavoro è previsto un sistema di riassunzione di autonomia decisionale, decorso un termine massimo (fino a sessanta giorni) di negoziato senza accordo finale.
I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
L’ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”
Art.5
Concertazione, informazione e confronto
Le parti ritengono di affidare all’informazione, intesa come fattore determinante ai fini del coinvolgimento ottimale delle rappresentanze sindacali dei lavoratori sulle linee programmatiche e gestionali dell’Ente, il compito di garantire il confronto su tutte le questioni sin dalle fasi preliminari dei processi decisionali e comunque preventivamente all’adozione di atti e di procedure attuative degli orientamenti assunti dall’amministrazione.
Al fine di monitorare il fenomeno del lavoro atipico l’Ente si impegna a fornire alle XX.XX. e alla RSU le informazioni necessarie sulle xx.xx.xx., le collaborazioni occasionali e gli incarichi per alte professionalità attivati specificando la durata, la tipologia di prestazione e livello, il compenso. L’ente informa le RSU e le XX.XX territoriali firmatarie sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL preveda la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
Le parti si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso, su richiesta di ciascuno di esse, in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e trasformazione, previa informazione preventiva dell’Amministrazione Comunale.
I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, entro quindici giorni, mediante richiesta scritta, la concertazione, che si effettua per le seguenti materie:
a) Materie inerenti il nuovo ordinamento professionale:
Criteri generali per lo svolgimento delle selezioni nella progressione verticale;
Criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli incarichi e relativa valutazione periodica;
Criteri generali per la disciplina della metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
Criteri generali per l’individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica;
Criteri generali per l’individuazione dei nuovi profili nel sistema di classificazione del personale;
Attuazione delle regole relative agli aggiornamenti o modificazioni dei fondi annuali di cui all’articolo. 14 comma 2 del CCNL 31.3.1999.
b) Materie inerenti la gestIone del contratto di lavoro:
Articolazione dell’orario di servizio (l’orario di lavoro rientra tra le materie oggetto di contrattazione);
Calendario delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
Criteri generali per il passaggio di personale tra enti a seguito di trasferimento di attività, funzioni o personale;
Andamento dei processi occupazionali;
Criteri generali per la mobilità interna (mobilità tra i settori del Comune) e formazione per cambio mansioni.
Criteri generali per l’articolazione dell’orario di lavoro.
Definizione di progetti sperimentali di telelavoro.
Procedimenti e criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato.
Individuazione dei posti da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale.
i criteri generali per l’attribuzione delle mansioni superiori con i limiti previsti dall’art. 8 del CCNL 14/9/00.
Individuazione delle situazioni che danno luogo al rimborso sostitutivo del pasto o del pernottamento nelle trasferte di cui all’ art. 41 comma 7 del CCNL 14/9/00.
Sulle materie sopra indicate la concertazione si attiva entro i 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’informazione; nel caso in cui l’Ente ritenga di dover svolgere la concertazione con procedura di urgenza, restringendo a cinque i giorni utili alla RSU e alle OOSS per avviare il confronto, si impegna a fornire l’informazione nel corso di un incontro preliminare in cui vengono illustrati i motivi dell’urgenza. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo. Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. Il verbale viene trasmesso dall’ente a tutti i componenti degli organi deliberanti e viene allegato alla proposta di deliberazione.
Il contratto collettivo integrativo di Ente si articola su tutte le materie previste dall’art. 4 del CCNL 1998/2001 e inoltre su:
il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno delle categorie individuate dal nuovo ordinamento professionale;
le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali, costituiti per la copertura dei costi collegati allo scorrimento del personale all’interno delle categorie professionali, nonché per l’eventuale finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Art. 6
Diritto di pubblicità ed affissione.
I componenti della R.S.U. e le XX.XX. territoriali hanno il diritto di affiggere nelle apposite bacheche predisposte in luoghi di facile accesso e di agevole consultazione per tutto il personale, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione.
Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l’affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate a cura del rappresentante sindacale o da persona designata.
Art. 7
Dotazioni e strumentazioni
La R.S.U può avvalersi della strumentazione dell’Ente (fotocopiatrice o centro stampa) per la riproduzione di materiale di interesse sindacale, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione;
Alla R.S.U. è consentito l’utilizzo del telefono e delle strumentazioni informatiche anche ai fini della trasmissione dell’informazione; a tal fine ente si impegna ad attivare una casella di posta elettronica dedicata alla RSU ed una bacheca elettronica per la pubblicazione e diffusione di materiale di interesse sindacale
per la diffusione della informazione, è consentito alla R.S.U. l’utilizzo della posta interna;
è consentito, inoltre alla R.S.U. l’utilizzo del fax per ricezione o trasmissione di materiale di interesse sindacale;
l’Amministrazione metterà a disposizione, su richiesta della R.S.U., materiale di supporto di tipo legislativo ed amministrativo.
Art. 8
Locali
Per lo svolgimento delle proprie attività i soggetti di cui all’art. 7 comma 1 del presente protocollo potranno utilizzare locali dell’ente previa richiesta al Direttore Operativo. Ai soggetti di cui sopra viene assegnato un armadio per l’esercizio della propria attività. L’Amministrazione Comunale si impegna, nelle more della futura ristrutturazione e ampliamento dell’edificio comunale ad individuare un locale idoneo a consentire l’esercizio dell’attività delle RSU.
Art. 9
Agibilità Sindacali
Si concorda che le riunioni tra Amministrazione e delegazione di parte sindacale sono convocate dalla Amministrazione stessa. La partecipazione a tali riunioni dei dipendenti eletti nella R.S.U. è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro e non inciderà sul monte ore di spettanza delle XX.XX. e della R.S.U se rientranti nell’orario di lavoro individuale.
I permessi previsti dal D.Lgs.626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa.
I permessi sindacali verranno richiesti al competente responsabile di servizio il quale trasmetterà all’ufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio dei permessi sindacali utilizzati.
L’Amministrazione garantirà l’esercizio delle agibilità sindacali avendo cura di assicurare ai servizi le necessarie sostituzioni o modalità organizzative del lavoro, senza aumento di carichi di lavoro per il personale del servizio e senza riduzione della qualità dei servizi, soprattutto di quelli alla persona.
I permessi previsti dal D.Lgs.626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa.
I permessi sindacali verranno richiesti al competente responsabile di servizio il quale, dopo aver autorizzato l’utilizzo dei permessi, trasmetterà all’ufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio dei permessi sindacali utilizzati.
Per quanto riguarda i permessi sindacali si prevede quanto segue:
a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza e alla R.S.U. secondo le modalità previste dal Ccnl del 7 Agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in materia.
Art. 10
Assemblee Sindacali
Ad integrazione dei diritti riconosciuti dal CCNL sulle Assemblee Sindacali, quantificate in 12 ore annue individuali in orario di lavoro, le parti concordano che, per alcuni servizi particolari che operano in stretto rapporto con l’utenza esterna, qualora l’assemblea del personale sia convocata dalle XX.XX. al di fuori dell’orario di servizio, la partecipazione del lavoratore a tali assemblee verrà calcolata nel monte-ore o recuperata nella misura di dodici ore annue, così come previsto dalla disciplina contrattuale.
In assenza di accordi di miglior favore vige comunque quanto previsto dal comma 2 dell’art. 56 del CCNL del 14/9/00
CAPO II – TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 1 - Utilizzo delle Risorse Stabili
A) FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
Si confermano le progressioni economiche riferibili al 1 gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel presente articolo.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
B) FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno 2008 dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 è da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Per l'anno 2008 l’ammontare dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è pari a € 43.474,00.-
C) FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA'AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO.
In base all’art. 31 comma 7 del CCNL del 14/09/2000, al personale educativo degli asili nido spetta, oltre l’indennità professionale di € 464,81 annue lorde, un’indennità di € 61,97 mensili lorde, per dieci mesi di anno scolastico, con decorrenza 31/12/1999 e pertanto con esclusione dei mesi di luglio e agosto.
Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con liquidazione mensile.
L’indennità di € 464,81 viene incrementata secondo la previsione dell’art. 6 del CCNL del 5/10/2001 (biennio economico) di € 340,86.
RIEPILOGO SPESA PARTE STABILE |
179.450,66 |
|
Progressioni orizzontali |
|
112.158,00 |
|
|
|
Indennità di comparto |
|
43.474,00 |
|
|
|
Indennità aggiuntiva educatrici ed insegnanti |
6.500,00 |
|
|
|
|
Indennità educatrici asilo nido |
|
5.200,00 |
|
|
|
Turno (parte) |
|
12.118,66 |
|
|
|
TOTALE PARTE STABILE |
179.450,66 |
|
|
RESIDUO PARTE STABILE |
0,00 |
Art. 2 - Utilizzo delle Risorse Variabili
Le parti convengono di destinare le risorse variabili inserite nel presente accordo, al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.
A) ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE "ASSOCIAZIONE TERRE DI PIANURA"
L’istituto previsto dall’attuale preintesa per gli anni 2008 e 2009, sottoscritta a livello associativo, è allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (all.D) . Si dà atto che l’accordo comporta per il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx una spesa massima di € 14.000,00 per ciascun anno.
B) ATTIVAZIONE/RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI O PER L’ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI
Vengono incrementate le risorse variabili di cui all’art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 in applicazione dell’art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999, in relazione all’attivazione di nuovi servizi e/o all’accrescimento di quelli esistenti, e precisamente:
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI- ATTIVAZIONE PUNTO INFORMATIVO AL CIMITERO
Il compenso complessivo per tale riorganizzazione, per l’anno 2008, è fissato in € 1.500,00. Per le modalità di svolgimento e ripartizione dei compensi di progetto si rinvia all’allegato A) , che fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.
RIORGANIZZAZIONE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO
Il compenso complessivo per tale riorganizzazione, per l’anno 2008, è fissato in € 5.800,00. Per le modalità di svolgimento e ripartizione dei compensi di progetto si rinvia all’allegato B), che fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI
Il compenso complessivo per tale riorganizzazione, per l’anno 2008, è fissato in € 2.000,00. Per le modalità di svolgimento e ripartizione dei compensi di progetto si rinvia all’allegato C), che fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Tutti i compensi sopra riportati verranno corrisposti al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Responsabili di Area competenti, a conclusione dell’attività, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti agli stessi.
C) ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.
Questa indennità è riferita al personale che presta il proprio lavoro in condizioni particolarmente disagiate, ai sensi dell’art. 17 co 2 lett. e) CCNL 01/04/1999, con particolare riferimento all’esecuzione di lavori prevalentemente all’aperto, al lavoro con turnazione aperta comprendente normalmente anche i festivi, a prestazioni lavorative con diversificata articolazione oraria per specifiche esigenze di servizio.
La presente indennità viene erogata secondo gli importi annui pro-capite indicati nella seguente tabella:
L’indennità verrà riconosciuta unitamente allo stipendio con cadenza mensile, previo atto ricognitorio del responsabile competente per l’individuazione degli aventi diritto.
D) INDENNITA' DI RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA’, MANEGGIO VALORI.
Vengono incrementate le risorse variabili di cui all’art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 in applicazione dell’art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999, in relazione all’attivazione di nuovi servizi e/o all’accrescimento di quelli esistenti, e precisamente: TURNI, REPERIBILITA’, RISCHIO, MANEGGIO VALORI. Le parti riconoscono il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo dei servizi, che prevede turni di lavoro, pronta reperibilità, indennità di rischio e di maneggio valori, quale accrescimento dei servizi resi all’utenza in termini qualitativi e quantitativi di maggior apertura dei servizi ed efficacia degli stessi. Pertanto vengono utilizzate risorse variabili aggiuntive da destinare a tali compensi.
Rischio
L’indennità di rischio compete al personale dipendente avente figure professionali con mansioni rientranti tra quelle previste dall'allegato B del D.P.R. n. 347/1983 e comunque viene corrisposta mensilmente nella misura e con le modalita' di cui alla normativa contrattuale in vigore.
Tale indennità spetta al personale delle cat. A e B impegnato nelle mansioni di cui alla tabella B) del DPR 347\1983 ed è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
Si individuano quali beneficiari della predetta indennità i seguenti profili professionali:
• operatori esterni cat. B1, B3, C1
In caso di assenza per infortunio sul lavoro le indennità sono comunque erogate.
Turno (art. 22 C.C.N.L. 14/09/2000):
L’Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano, in relazione all’articolazione del servizio.
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente la particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabili dall’art. 22 del contratto integrativo stipulato il 14/09/2000.
L’indennità di cui al precedente punto viene corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio di turno.
La predetta indennità sarà liquidata con cadenza mensile.-
Allo stato attuale risultano attivati i seguenti servizi articolati in turno:
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SCUOLA MATERNA (personale educativo ed operatori scolastici)
SERVIZIO ASILO NIDO (personale educativo ed operatori scolastici)
ACCORDO PER IL TURNO SCUOLE
Al fine di definire criteri condivisi per la corresponsione dell’indennità di turno al personale educativo e scolastico, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 22 del CCNL 14/09/2000, si stabilisce quanto segue:
L’indennità di turno viene erogata su base trimestrale, previa verifica dell’effettiva prestazione di servizio in turno;
La verifica viene fatta prendendo a riferimento, per ciascun trimestre, le presenze al mattino e le presenze al pomeriggio sulla base delgi orari di lavoro stabiliti;
L’indennità di turno viene eerogata per tutte le giornate lavorative di presenza effettiva in servizio qualora il rapporto tra presenze al mattino e presenze al pomeriggio rispetti le seguenti proporzioni:
50% al mattino e 50% al pomeriggio per il personale in servizio con turno alternato una settimana al mattino ed una settimana al pomeriggio;
67% al mattino e 33% al pomeriggio per il personale in servizio con turno alternato su tre settimane di cui 2 al mattino ed una al pomeriggio;
Qualora il rapporto tra presenze al mattino e presenze al pomeriggio si discosti dal rapporto individuato al punto precedente, tenuto conto di una soglia di tolleranza pari al 10% per eventuali spostamenti di turno dovuti ad esigenze di servizio o a particolari situazioni personali, non sarà liquidata l’indennità di turno per le giornate che eccedono il rapporto maggiorato della suddetta soglia.
Esempio:
Si prende a riferimento un’educatrice che effettua turno alternato su 3 settimane di cui 2 al mattino ed 1 al pomeriggio, per un periodo di 12 settimane (3 mesi) e per 60 giornate di presenza effettiva;
Si liquida l’indennità di turno per tutte le 60 giornate qualora l’educatrice abbia fatto un numero di presenze al mattino tra un minimo di 36 ed un massimo di 44, ed un numero di presenze al pomeriggio tra un massimo di 24 ed un minimo di 16;
Se l’educatrice ha effettuato 45 presenze al mattino e 15 presenze al pomeriggio sarà liquidata l’indennità di turno per 59 giornate.-
Su detti servizi saranno verificati da parte dei Responsabili le effettive articolazioni e rotazioni al fine dell’erogazione dell’indennità come previsto dal CCNL.
Al personale che effettua servizi in turni viene applicato il regime delle 35 ore, come definito nell’accordo stralcio di cui all’Accordo Decentrato 30/09/2001
Reperibilità
Il servizio di reperibilità viene attuato a rotazione, su disposizione del Responsabile di settore, da 1 dipendente del servizio di polizia municipale, con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo;
dalle ore 19 del sabato alle ore 7 del lunedì.
giornate festive dalle 00:00 alle 24:00
L’indennità viene liquidata con cadenza mensile.
Maneggio valori
L’indennità prevista dall’articolo 36 del CCNL del 14/09/2000 è fissata in €1,55 ed è erogata ai dipendenti che sono stati nominati agenti contabili.
Tutte le indennità sopra riportate verranno corrisposte su base annuale al personale interessato sulla base degli atti di nomina e di rendicontazione dell’attività.
E) INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.
Indennità ex art. 36 ccnl 2002-2005
Il personale con incarico di: Ufficiale di stato civile, Ufficiale anagrafe, Ufficiale elettorale, Addetti/e URP, Messo notificatore vedrà compensate le proprie specifiche responsabilità con un compenso annuo di euro 200,00. Tale compenso non è di norma cumulabile con altri istituti di responsabilità.
La stessa verrà riconosciuta SULLA BASE degli atti di nomina
Indennità di particolari responsabilità (i.p.r)
Indennità di coordinamento di plesso scolastico
Con decorrenza 01/01/2006, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera f del CCNL del 1/04/99, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 09/05/2006, viene definito un fondo per la corresponsione di Indennità per Particolari Responsabilità. Condizione per l'attribuzione delle i.p.r. è l'assegnazione di particolari responsabilità attraverso atto formale da parte del Responsabile di Area. La corresponsione dell'indennità è riferita al periodo di effettiva attribuzione delle responsabilità. Di seguito vengono riportati i criteri definiti per l'attribuzione di particolari responsabilità e i relativi importi in euro, differenziati per categoria, su base annua:
-
Importi i.p.r. in € x Categoria
FASCIA
Criteri per l'attribuzione di i.p.r.
B
C
D
1
- Responsabilità di coordinamento di risorse
1.500
2.000
2
- Vice responsabilità di coordinamento di risorse
600
1.000
1.200
3
- Coordinamento di plesso scolastico
750
4
- Responsabilità di certificazione
750
5
- Responsabilità di firma di atti e/o pareri
1.000
6
- Responsabilità dell'archivio dati corrente/storico e informatico
1.200
1.500
RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO 2008
PARTE STABILE |
€ 179.450,66 |
PARTE VARIABILE |
€ 96.753,98 |
TOTALE FONDO 2008 |
€ 276.204,64 |
CAPO III – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.1
Salario accessorio personale a tempo determinato
Le indennità previste dal contratto (turno, reperibilità, disagio ed eventuali maggiorazioni della retribuzione oraria) sono riconosciute al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’Amministrazione estende altresì al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato l’incentivo sui programmi di attività, con le seguenti regole:
a tutto il personale che ha svolto, nell’arco dell’anno, un servizio complessivo di almeno sei mesi sarà corrisposta la quota di incentivo in proporzione alle mensilità lavorate e con le modalità di erogazione previste per i lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 2
Indennità di Innovazione
Qualora si verifichino, in corso d’anno, innovazioni tecnologiche, organizzative, che modifichino profondamente gli assetti dell’Ente o le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro in sede di contrattazione decentrata può essere riconosciuta una specifica incentivazione nei confronti dei dipendenti coinvolti.
Art. 3
Buoni Pasto
Il valore del buono pasto è fissato in Euro 10,32 con decorrenza 01.08.2004. Resta invariata rispetto al CCDI 2001 la modalità di applicazione. Segue testo art. 32 CCDI 2001:
“Il buono pasto, oltre ai casi di orario spezzato, verrà erogato in caso di prestazione di straordinario autorizzato - dal responsabile del servizio e/o del Settore - di durata pari ad almeno due ore con pausa pranzo di almeno mezz'ora. Per gli operatori della Casa Albergo che si trattengono in servizio per almeno un’ora di straordinario dovuto a ritardo del cambio turno viene erogato il buono pasto.
Il buono pasto è corrispondente a L. 13.000 con decorrenza 01.04.2001.
Al personale in servizio notturno presso la Casa Albergo verrà messo a disposizione un piatto freddo.
Verrà effettuata una verifica sull’effettivo “consumo” di buoni pasto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.”
Art. 4
Diritti di Notifica
L’Amministrazione, vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V del 20 ottobre 1994 n° 1183 e vista la legge n° 202 del 12/07/1997 - art. 4, corrisponde ai dipendenti che svolgono mansioni di messi notificatori un compenso di € 1,55 per diritto di notifica per ciascun atto dell’Amministrazione Finanziaria e delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti (esclusi Comuni e Province) che provvedono a notificare. Tale compenso sarà soggetto ad aggiornamento automatico in relazione a quanto stabilito in sede normativa.
Art. 5
Criteri erogazione produttività
Si ribadisce come irreversibile l’opzione già effettuata, nel modo di operare di tutte le Strutture dell’Ente, di scelte e metodologie organizzative basate sulla programmazione delle attività, sulla determinazione degli obiettivi e sulla verifica dei risultati, cercando sempre più di collegare la produttività collettiva agli obiettivi dell’ente dell’Ente, a cui agganciare l’erogazione degli incentivi.
Per quanto riguarda la metodologia di erogazione della produttività si farà riferimento al Sistema di permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale con le modalità che verranno definite in sede di definizione della scheda di valutazione.
In prima applicazione esclusivamente per l’anno 2004 la produttività sarà erogata in base al sistema previsto dal precedente CCDI.-
Art. 6
Formazione
La formazione è elemento fondamentale delle politiche di sviluppo e valorizzazione del personale ed è rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente coerentemente con gli obiettivi individuati dall’AC per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
Pur nella consapevolezza che la realizzazione di idonei percorsi formativi non è necessariamente proporzionale alla disponibilità di risorse economiche, le parti convengono sulla necessità di dare attuazione alle disposizioni dell’art 23 del CCNL 1998-2001, che prevede di destinare alla formazione una cifra annuale pari ad almeno l’1% della spesa del personale.
Una somma pari al 50% di quanto previsto annualmente sarà essere ripartita all’interno delle aree dell’Ente in modo da garantire ad ognuna un budget tale da permettere la formazione per quel settore.
L’Ente istituisce una banca dati degli interventi formativi che sarà disponibile per la visione da parte delle RSU e di tutti i lavoratori.
Art. 7
Applicazione del contratto
Le norme del presente contratto si applicano dal 01/01/2008 e laddove non diversamente stabilito, dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva.
Granarolo Dell’Emilia, lì 05/01/2009
Per il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx:
Per la Delegazione di Parte Pubblica Per la Delegazione di Parte Sindacale
X.xx X. Xxxxxxxxx
ALLEGATO A)
Oggetto. Riorganizzazione servizio cimiteriale.- Apertura punto d’informazione presso il cimitero comunale
Nel corso dell’anno 2008 si è intrapreso un percorso di riorganizzazione delle attività e delle competenze del Servizio Cimiteriale per poter giungere alla attivazione piena del punto d’informazione collocato presso il cimitero, secondo le linee già definite, e per rendere effettivo il trasferimento delle competenze in tutta la materia cimiteriale da rendersi effettiva nel corso dell’anno 2009.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto è finanziato e quantificato in Euro 1.500,00 complessivi per l’anno 2008.
La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficenze ed efficacia del servizio e gli importi oggetto di liquidazione.
ALLEGATO B)
Oggetto. Riorganizzazione servizio amministrativo Ufficio Tecnico.-
Nell’ambito della riorganizzazione dell’Area (deliberazione di Giunta n. 68 del 19/07/2007), avviata anche alla luce delle nuove competenze, in via di definizione in capo ai comuni, in materia di catasto, nonché in materia di pianificazione urbanistica, anche a livello di associazione di comuni, viene previsto un progetto d’incentivazione a favore del personale dipendente.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto di riorganizzazione dell’area, il cui percorso è iniziato nell’anno 2007, è finanziato e quantificato in Euro 5.800,00 complessivi per l’anno 2008.
La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficienze ed efficacia del servizio e gli importi oggetto di liquidazione.
ALLEGATO C)
Oggetto. Riorganizzazione Area Servizi Finanziari.-
Nell’ambito della riorganizzazione prevista per i servizi finanziari anche alla luce dei pensionamenti e trasferimenti effettuati, si prevede un progetto d’incentivazione a favore del personale dipendente.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto di riorganizzazione dell’area è finanziato e quantificato in Euro 2.000,00 complessivi per l’anno 2008.
La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficienze ed efficacia del servizio e gli importi oggetto di liquidazione.
Allegato 1
Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
Ex art.6 CCNL 31.03.99
La valutazione è finalizzata a:
valorizzare le risorse professionali;
promuovere percorsi di adeguamento delle professionalità,
arricchire le competenze individuali
Il sistema di valutazione pertanto:
costituisce base di riferimento per la politica del personale attraverso il collegamento con i sistemi incentivanti, anche non monetari;
fornisce in maniera sistematica segnalazioni relative ad esigenze ed opportunità di formazione ed aggiornamento.
Il sistema di valutazione fornisce informazioni rilevanti per migliorare l’intero sistema di progressione professionale dell’Ente e del Valutato.
L’obiettivo è quello di fornire strumenti certi e tempificati che consentano percorsi di sviluppo e crescita professionale.
Il sistema di valutazione consente di programmare interventi formativi mirati alle esigenze del personale.
Oggetto della valutazione
Oggetto del sistema di valutazione sono:
le prestazioni
le competenze
3) la posizione
dei singoli operatori.
Costituiscono oggetto di valutazione unicamente le conoscenze e le competenze del dipendente in rapporto al ruolo ricoperto.
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione della prestazione e delle competenze
I criteri di valutazione della prestazione e delle competenze mirano ad individuare “ciò che il Valutato fa e come lo fa”.
I criteri rappresentano le qualità/quantità delle attività indispensabili per lavorare all’interno di un servizio che è integrato con una realtà organizzativa più vasta e la cui attività influenza ed è influenzata dall’esterno.
Si valuta l’attività effettivamente svolta dal dipendente nell'ambiente in cui opera.
Criteri di valutazione relativi alla posizione
.
Rappresentano le qualità e le caratteristiche necessarie per ricoprire una determinata responsabilità all’interno dell’ente.
Si valutano le capacità operative e relazionali del dipendente in coerenza con il ruolo che riveste e con le responsabilità assegnate.
Tali criteri pertanto saranno valutati per le posizioni di responsabilità.
Modalità di valutazione
Chi valuta
La valutazione avviene a “cascata”: assumono la veste di valutatori i responsabili di area unitamente ai responsabili di servizio, ferma restando la figura di direzione operativa come referente ultimo della valutazione per garantire uniformità e coerenza complessiva a tutti i dipendenti.
Come si valuta
Il colloquio di valutazione è il momento centrale e qualificante di tutto il processo valutativo.
Nel corso del colloquio i Valutatori presentano, consegnano e motivano la propria sintesi (scheda) di valutazione. Il Valutato può discutere ed approfondire la sua valutazione con i Valutatori.
Costituiscono strumento del sistema di valutazione una serie di apposite schede diversificate per ciascuna categoria e area/servizio, nelle quali sono riportati gli indicatori relativi alla prestazione, alle competenze e alla posizione individuati.
Di questi, una parte indicativamente pari all’80%, sarà comune a tutti i dipendenti mentre la quota restante sarà specifica per area o servizio. Gli indicatori previsti per la quota di area o servizio saranno diversi da quelli generali.
Nella scheda sono indicati il Valutato, i Valutatori ed inoltre viene riportato, al momento del colloquio finale, il periodo cui la valutazione si riferisce .
Il sistema di valutazione è strutturato in modo da fornire un criterio omogeneo di valutazione pur all’interno di necessarie differenziazioni e personalizzazioni.
Eventuali elementi negativi di valutazione che emergessero in corso d’anno dovranno essere posti tempestivamente all’attenzione del dipendente interessato senza attendere la valutazione annuale.
Il responsabile della valutazione dovrà segnalare formalmente al lavoratore azioni fatti o comportamenti che possano incidere negativamente sulla valutazione indicando altresì i correttivi necessari.
Il dipendente valutato potrà fare ricorso all’Amministrazione entro 15 gg dal ricevimento della scheda individuale di valutazione.
Quando si valuta
La valutazione avviene annualmente, con riferimento al periodo primo gennaio – trentuno dicembre, di norma entro il mese di febbraio dell’anno successivo al periodo di riferimento e con decorrenza degli effetti economici dal primo di gennaio dell’anno successivo.
I risultati delle valutazioni annuali, per il periodo indicato nella tabella successiva, per ogni singolo dipendente, danno luogo ad una Progressione economica nella categoria qualora in ogni annualità la valutazione abbia riportato un valore pari o superiore a quello fissato come valore di riferimento.
Nel caso in cui il valore raggiunto nella valutazione da parte del dipendente in una annualità sia inferiore a quello di riferimento potrà essere assunto come nuovo valore di riferimento quello medio del periodo soggetto a valutazione incrementato di un valore percentuale.
Tali valori, oltre agli incrementi sopra descritti, saranno fissati annualmente contestualmente alla definizione dei parametri previsti dalla scheda di valutazione.
Norma transitoria
La prima progressione in applicazione del presente sistema avverrà entro il mese di febbraio dell’anno 2005 con decorrenza degli effetti giuridici ed economici al 01.07.2004.
Verranno eccezionalmente valutate le due annualità 2003 e 2004 con riferimento ai dipendenti in servizio dal 01.01.2003 al 31.12.2004. Saranno applicate le disposizioni dell’art. 19 del CCNL del 22.01.04.
Per la definizione della scheda di valutazione relativa alla prima progressione come definita sopra le parti si incontreranno successivamente alla sottoscrizione del presente contratto. La scheda dovrà essere definita entro il 31.10.04 per consentire lo sviluppo della necessaria attività formativa.
Tabella per la definizione delle progressioni a regime
2 anni per tutte le progressioni economiche interne alla categoria B
2 anni per la progressione dalla cat C1 alla C2
3 anni per la progressione di tutte le altre posizioni economiche della cat. C
2 anni per la progressione dalla cat D1 alla D2
3 anni per le progressioni della categoria D dalla 2° alla 5° posizione economica
4 anni per la progressione dalla cat D5 alla D6
Allegato 2
ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUA TIVA
PREMESSA
Le Parti ritengono utile ed opportuno definire un quadro di regole di riferimento per quanti operano nel Comune di Granarolo dell’Xxxxxx ( di seguito denominato Comune) con un contratto di collaborazione coordinata continuativa (di seguito anche XX.XX.XX.), fermo restando che tali regole non modificano in alcun modo la natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel senso che tale rapporto non deve mai configurarsi come appalto di servizio, ne come rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il Comune ritiene importante, anche in conseguenza delle complesse e mutevoli attività che è chiamato a svolgere, di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, oltre che del proprio personale, dell'apporto di forme di lavoro flessibile, utilizzando e valorizzando competenze professionali e potenzialità presenti sul proprio territorio. Il ricorso a tali forme di lavoro non può mai ed in nessun caso essere sostitutivo dell'assunzione a tempo indeterminato che permane la tipologia di rapporto di lavoro prioritaria quando vi siano le normali condizioni per il ricorso a quest'ultima.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 -OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. 1 La Premessa costituisce parte integrante del presente accordo
2. Il presente accordo definisce le regole generali di norma applicabili alla stipulazione di contratti di XX.XX.XX. senza partita IVA presso il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx di cui all'art. 2222 e segg. e dell'art. 2229 e segg. del c.c. che non configurano rapporti di lavoro subordinato, ne sono assimilabili alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale.
3. Risultano, altresì, esclusi dal presente accordo gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del D.Igs. 267/2000.
4. Le clausole del presente accordo sono riferite a rapporti di durata di 12 mesi, riproporzionabili per contratti di durata inferiore o superiore. Da questo punto di vista, le Parti convengono che, in attesa del predetto quadro normativo, sia comunque utile arrivare alla definizione, mediante il presente accordo quadro, di regole generali tali da consentire, all'interno della Provincia una corretta e condivisa gestione dei rapporti di lavoro non riconducibili al lavoro dipendente, quali quelli di collaborazione coordinata continuativa, di cui all'art. 2222 e seguenti del codice civile.
5. Il presente accordo non si applica ai rapporti meramente occasionali, di durata non superiore di norma a 30 giorni lavorativi nell'arco di 1 anno solare con lo stesso committente, e agli incarichi professionali con partita IV A.
6. Il presente accordo trova applicazione anche per i contratti in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo ed in corso di esecuzione.
Art.2 -DURATA DELL'ACCORDO
1. L'accordo avrà valenza fino al 31/12/2005, termine entro il quale le parti si impegnano al suo riesame
2. Durante il periodo di valenza dell'accordo, le Parti si impegnano ad analizzare congiuntamente ogni eventuale intervento di carattere legislativo relativo a materie trattate nell'accordo stesso.
Art. 3- NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO
1. L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione.L'affidamento dell'incarico viene effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità della pubblica amministrazione in applicazione della vigente normativa relativa alla scelta del contraente.
2. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, dandone comunicazione scritta al committente per valutare che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al committente o che non si tratti di attività che creino danno o pregiudizio al Comune. In assenza di osservazioni entro il termine perentorio di 7 giorni, il collaboratore è legittimato ad assumere gli incarichi comunicati.
3. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico e non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
4. Le clausole di cui ai precedenti commi tre e quattro rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Il committente assicurerà a favore dei collaboratori l'applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
Art. 4 -FORMA DEL CONTRATTO
1. Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato dalle parti per iscritto.
2. 2. Gli elementi essenziali del contratto sono: l'accordo delle parti, inteso come la sintesi della proposta da parte del committente e dell'accettazione da parte del collaboratore di impegnarsi ad adempiere la proposta formulata; la causa e cioè la ragione principale del contratto e lo scopo che i contraenti intendono raggiungere; l'oggetto, che consiste nel tipo di collaborazione che il collaboratore deve fornire senza vincolo di subordinazione, con l'indicazione del progetto o del programma di lavoro o di fasi del medesimo; .la durata, determinata o determinabile, del contratto, che può essere riconducibile ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; .l'indicazione del corrispettivo, i criteri per la sua determinazione e le modalità dell'erogazione del compenso al collaboratore con riferimento alla quantità e qualità della prestazione richiesta e in relazione agli obiettivi, avuto riguardo, se del caso, al contesto organizzativo in cui detta prestazione viene svolta.
3. Gli elementi accessori sono: le modalità di svolgimento della prestazione; le cause di scioglimento; le modalità di cessazione o recesso del rapporto; le modalità di composizione di eventuali controversie; le modalità di rinnovo del contratto; il richiamo alle clausole del presente accordo.
4. Il presente accordo costituisce allegato al contratto individuale di collaborazione.
5. Al collaboratore, nel periodo di valenza del contratto devono essere fornite per iscritto tutte le eventuali modifiche o integrazioni apportate al presente accordo.
ART. 5 CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo sarà stabilito in funzione dell'oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell'attività che costituisce oggetto dell'incarico, dell'eventuale messa a disposizione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
2. Il compenso minimo è determinato avuto riguardo ai costi complessivi sostenuti dal committente per prestazioni analoghe o simili dei lavoratori dipendenti secondo il C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti locali.
3. Il pagamento dei compensi avviene analogamente a quanto effettuato per i dipendenti a tempo indeterminato dell’ente.
4. Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti, stabilite da"a normativa vigente. Il committente s'impegna ad evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nel resoconto emesso successivamente al pagamento del compenso e s'impegna, altresì, a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali, le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del committente, I'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge ).
Art. 6 -RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE
1. Il contratto deve prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate 'dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore.
2. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.
3. Nel caso il collaboratore per dette trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato sulla base delle tariffe ACI.
4. Il collaboratore può richiedere, previa autorizzazione del committente, un'anticipazione di cassa relativa alla trasferta.
5. Il contratto può prevedere, in considerazione della prestazione da svolgere che il trattamento economico sia comprensivo dei rimborsi spese di trasferta.
Art. 7- DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
1. La durata del rapporto di collaborazione deve essere prevista nel contratto a tempo ovvero in funzione dell'attività, dell'opera o del servizio da eseguire.
Art. 8- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
1. Il collaboratore dovrà prestare la propria opera in piena conformità a quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Art. 9- EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE
1. Nei casi in cui si verifichino eventi come previsti dal comma 2, non vi sarà a carico del Collaboratore nessun vincolo di prestazione per il periodo corrispondente.
2. Ove, pertanto, sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sotto indicati, si fa riferimento alla tabella allegata
a. nel caso di infortunio fino a guarigione clinica;
b. nel caso di malattia, per un periodo di 90 giorni per anno contrattuale (comprese le assenze per xxxxxxx xxxxxxxxx)
c. nel caso di maternità, per un periodo di 180 giorni
d. è considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza;
e. nei casi di congedo riconosciuto al padre, ovvero nelle ipotesi di adozione e affidamento per un periodo di 90 giorni;
f. nel caso di congedi parentali, per un periodo di 30 'giorni per anno contrattuale
g. nel caso di congedo matrimoniale per un periodo di 15 giorni consecutivi
h. nel caso di gravi motivi personali e/o familiari per un periodo di 5 giorni per anno contrattuale;
i. nel caso di riposo psico-fisico per un periodo di 30 giorni per anno contrattuale;
j. nel caso di motivi di studio per un periodo di 6 giorni per anno contrattuale.
3. I periodi di sospensione di cui alle lettere b, f, h, i,j sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono proporzionati per contratti di Collaborazione di durata inferiore o superiore. Nelle ipotesi di cui alle lettere h, j, il periodo non può comunque essere inferiore a 3 giorni.
4. Così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, nei casi prima indicati di sospensione temporanea di esecuzione della prestazione, il Committente garantirà la corresponsione del compenso come indicato nella tabella allegata.~
5. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative, ovvero entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento ove non prevedibile o programmabile.
6. Qualora la predetta impossibilità sopravvenga in conseguenza di eventi di cui al presente articolo, il Collaboratore dovrà, nel più breve tempo possibile, presentare al Committente la relativa documentazione giustificativa, pena la non corresponsione dell'integrazione prevista dal precedente comma.
Art. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Il committente garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (polizza INAIL) secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
2. Il committente garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi nello svolgimento della propria attività da parte del collaboratore per conto del Comune.
Art. 11 DIRITTI SINDACALI
1. I collaboratori possono partecipare e promuovere attività sindacale.
2. AI fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti sindacali per i collaboratori che prestano la loro attività presso la Provincia, le Parti concordano di stabilire quanto segue: i collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea sindacale, senza riduzione del corrispettivo, previa specifica comunicazione delle 00.XX. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai predetti collaboratori; il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Ente a cura del collaboratore o dell'organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione ali' Amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle organizzazioni sindacali interessate;
3. il committente s'impegna all'atto dell'attivazione della collaborazione a consegnare al collaboratore copia del presente accordo.
Art. 12 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. I collaboratori hanno la possibilità di accedere, nell'espletamento della collaborazione, ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dal Comune di Granarolo anche a favore dei propri dipendenti, in quanto funzionali all'attività e alle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione, qualora il rapporto abbia una durata superiore a 1 anno. A prescindere dalla durata del contratto viene comunque garantita la formazione/informazione ai fini della sicurezza sul lavoro.
2. La partecipazione a tali iniziative deve, di volta in volta, essere autorizzata dal committente.
3. Il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx agevolerà l'attività dei collaboratori che frequentano attività scolastiche e/o formative.
Art. 13 RICONOSCIMENTO DI PROFESSIONALITA'
1. In caso di necessità di attivare una nuova collaborazione per la medesima attività, il committente, nel pieno rispetto della normativa contrattuale di evidenza pubblica terrà conto di precedenti incarichi.
2. Il Comune si impegna inoltre a tenere in considerazione, in caso di prove selettive per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, la professionalità e l'esperienza acquisita dai collaboratori firmatari di precedenti contratti di XX.XX.XX., sottoscritti con il Comune stesso nell'ambito della valutazione del titoli, compatibilmente con le disposizioni del regolamento comunale per l'accesso.
Art. 14 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi .per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto; .per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto; .per recesso del contratto di cui al successivo comma due; .per rinuncia all'incarico del collaboratore di cui al successivo comma cinque.
2. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino: .gravi inadempienze contrattuali; .sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; .commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e succ. modificazioni (legge antimafia); .danneggiamenti a terzi o al Comune imputabili a dolo o colpa grave; furto di beni da parte del collaboratore; I’inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato o di qualsiasi altra evenienza, sempre imputabile a dolo o colpa grave, che possa far decadere il vincolo sfiduciale.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R.
4. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.
5. Il collaboratore può risolvere, con esclusione della scadenza contrattuale, o recedere anticipatamente con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni se il contratto ha una durata superiore a 6 mesi. Nel caso invece di contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi il periodo di preavviso è di 15 giorni.
Art. 15 CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente accordo o interpretazione delle clausole in esso contenute, si farà ricorso ad una Commissione formata da rappresentanti delle Parti firmatarie dell'accordo medesimo, ferme restando le procedure stragiudiziali e giudiziali previste dalla legge per le controversie individuali.
Per le controversie giudiziali il Foro competente per territorio sarà Bologna.
All.D) all’accordo decentrato comune di granarolo dell’xxxxxx 2008 |
GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE – ASSOCIAZIONE TERRE DI PIANURA –XXXX 0000-0000
Premessa
Le parti riconoscono, per le attività successivamente indicate, esclusivamente il presente accordo, che pertanto supera gli accordi locali precedentemente sottoscritti a tale titolo.
Nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Terre di Pianura è emersa la necessità di promuovere effettivi e significativi miglioramenti del servizio di Polizia Municipale organizzandone la gestione a livello associativo, con l'istituzione di nuovi e maggiori servizi finalizzati a dare risposte concrete al controllo del territorio;
per dette finalità sono stati già avviati servizi in forma associata che hanno coinvolto gli Operatori di Polizia Municipale dei diversi comuni nel controllo del territorio, sui cantieri e sulla viabilità, ulteriori rispetto alle ordinarie attività svolte nell’ambito dei singoli Corpi di appartenenza, anche in vista della costituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale, ad oggi allo studio.
A tali fini, con deliberazioni consiliari del 2001 e 2002 i Comuni dell’Associazione Terre di Pianura hanno dato avvio a convenzioni per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Municipale nonchè da ultimo con deliberazioni del 2004 hanno prorogato tali convenzioni fino al 31/12/2009.
La presente Pre-intesa, per le annualità 2008 e 2009, recepisce di fatto le direttive e le necessità rappresentate dai Sindaci, prevedendo l’organizzazione a livello associativo di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati in primo luogo al perseguimento di obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza, festiva, serale e notturna, stante l’impossibilità , per i singoli enti, di organizzare un terzo turno di vigilanza con i propri dipendenti appartenenti ai singoli corpi di P.M.
TUTTO CIO’ PREMESSO
ART.1 Obiettivi-indirizzi |
Le parti concordano che sulla base delle linee di indirizzo definite annualmente dai Sindaci in sede di conferenza, il Direttore dell’Associazione, sentiti i Comandanti e il loro coordinatore a livello di Associazione, organizza i servizi esterni in associazione tra Corpi di Polizia Municipale fissando obiettivi quali-quantitativi degli stessi concreti, tangibili e verificabili, considerando prioritariamente i seguenti indicatori:
numero di ore di vigilanza sul territorio, con prestazioni anche notturne, al fine della prevenzione di fenomeni di microcriminalità e tutela della sicurezza stradale;
incremento del numero di controlli relativi a cantieri edilizi e stradali, pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, al fine della prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro nonché della repressione dei fenomeni di abusivismo e illeciti in genere;
sopralluoghi e interventi di Polizia sanitaria, veterinaria, urbana e rurale.
ART.2 Servizi serali
Le parti concordano che i turni di servizi serali associati decorrono dalle ore 18 alle ore 24. L’organizzazione dei turni è stabilita dalla Conferenza dei Comandanti sulla base delle esigenze indicate dalla Conferenza dei Sindaci. Le pattuglie serali saranno composte, da almeno n. 3 addetti. L’organizzazione del lavoro sarà quella indicata nel documento operativo redatto dalla Conferenza dei Comandanti.
Ogni addetto potrà essere chiamato a sostenere servizi associativi e di ente serali per un totale massimo di n. 20 presenze annue pro-capite. Tale limite potrà essere derogato su base volontaria oppure per cause di forza maggiore (calamità, particolari situazioni di ordine pubblico, etc.).
ART.3 Servizi festivi
Gli orari dei servizi saranno fissati di volta in volta in base alle esigenze di ogni singolo comune. Per servizi festivi si intendono i servizi prestati nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 20. Ogni addetto potrà essere chiamato a sostenere servizi associativi e di ente festivi per un totale massimo di n. 13 presenze annue pro-capite. Tale limite potrà essere derogato su base volontaria oppure per cause di forza maggiore (calamità, particolari situazioni di ordine pubblico, etc.).
Con riferimento agli operatori del Comune di Budrio, il tetto massimo dei servizi festivi è fissato in n. 20 presenze annue pro-capite;
ART.4 Servizi notturni
La Conferenza dei Sindaci può richiedere, nell’ambito del tetto massimo di 20 presenze annue pro capite, relative ai servizi serali, la presenza sul territorio per un orario compreso tra le ore 22 e le ore 04. La richiesta di tali servizi non potrà essere superiore a numero 2 presenze annue per addetto. Ogni singolo turno di servizio notturno dovrà vedere impiegato un numero di operatori non inferiore alle 5 unità, tra cui almeno un ufficiale di P.G.
Nel caso di servizio notturno festivo (con orario di inizio dalle 22 di giorno prefestivo) fermo restando quanto previsto per il servizio notturno, la presenza in servizio verrà conteggiata come servizio notturno e servizio festivo al fine del raggiungimento dei tetti massimi previsti dal presente accordo.
ART.5 Programmazione mensile dei turni |
Nei limiti dei tetti massimi annuali previsti, la programmazione mensile dei servizi dovrà assicurare un'equa distribuzione dei turni tra tutti gli operatori.
ART.6 Benefici ex art. 208 codice della strada
Le parti convengono che gli enti costituiscano un fondo finanziato dalle entrate derivanti dalle sanzioni alle violazioni al codice della strada, da destinare a previdenza integrativa per gli appartenenti al corpo di p.m., da erogare con le modalità di cui all’art. 208 c.d.s. e come previsto dall’art. 17 CCNL del 2000.
I versamenti per addetto avranno la seguente scansione: anno 2008 euro 830,00, anno 2009 euro 900,00.
Gli importi e la decorrenza dei relativi versamenti avverrà con effetto dal 01/01/2008.
Gli importi si intendono per dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'applicazione di una riduzione commisurata alla presenza in servizio relativamente al personale part-time.
Relativamente al personale a tempo determinato, le polizze saranno sottoscritte dopo il compimento di un anno di servizio prestato, con effetti economici dalla data di presa del servizio.
ART.7 Servizio di reperibilità e disponibilità
Gli enti convengono di istituire un servizio di reperibilità sul territorio dei comuni associati. Le modalità operative sono contenute nella proposta organizzativa predisposta dalla Conferenza dei Comandanti.
Il servizio di reperibilità sarà attuato come previsto dal vigente contratto di lavoro (art. 23 CCNL).
La piena attuazione del servizio proposto prevede anche la DISPONIBILITÀ in forma volontaria, da attivarsi sulla base di esigenze di servizi legati ad eventi di emergenza, imprevedibili, o non programmati , sulla base delle disposizioni organizzative dei Comandanti.
ART. 8 Orario unico di servizio
Si conviene che, salvo i servizi in forma associata per i quali l’orario deve essere il medesimo per tutti gli enti, l’orario di servizio da attuarsi presso gli enti di appartenenza sia compreso tra le seguenti fasce:
Xxxxx xxxxxxx 0-0 / 00-00
Xxxxx pomeriggio 13-14 / 19-20
ART. 9 Modalità di finanziamento
Le parti concordano di riconoscere per tale organizzazione di servizi in Associazione, come descritti nelle loro linee di base ai precedenti art . 2,3,4 e 7 , a ciascun Comando di P.M. di ogni Comune un budget annuo massimo fissato come segue, in rapporto al numero dei dipendenti di P.M. di ciascun ente e ai citati numeri massimi di servizi previsti, da ripartirsi secondo le linee organizzative concordate e comunicate preventivamente alle RSU dai Comandanti:
Comune di Granarolo dell’Xxxxxx: Euro 14.000
Comune di Malalbergo : Euro 14.000
Comune di Budrio: Euro 13.000
Comune di Minerbio….
Comune di Baricella…..
Tali importi sono finanziati a carico del Fondo di ciascun ente con le risorse aggiuntive di cui all’art.15 co.5 CCNL
ART. 10 Liquidazione dei compensi
I compensi per i servizi resi nell’ambito dell’Associazione sono liquidati, di norma, secondo periodicità non superiore al trimestre, nel mese successivo a quello di svolgimento, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 9 e in rapporto a : effettiva presenza, impegno, con riferimento alle varie tipologie di servizi sopra descritte, previo periodico monitoraggio e apposite relazioni di ciascun Comandante, attestanti il raggiungimento degli obiettivi infra-annuali fissati dal Direttore dell’Associazione sulla base degli indirizzi annuali della conferenza dei Sindaci.
ART. 11 Validità dell’accordo
Il presente accordo ha validità con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2009.
Nota finale |
Le parti convengono di verificare il presente accordo su richiesta di una delle parti.
Le parti convengono di verificare l'applicazione della normativa e le direttive regionali in materia di assunzione.
Granarolo Dell’Emilia, lì 03/11/2008
Per il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx:
Per la Delegazione di Parte Pubblica Per la Delegazione di Parte Sindacale
X.xx X. Xxxxxxxxx X.xx X. Xxxxxxx
Xxx X.Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxx dell’Xxxxxx (Bo) - tel. 051/0000000 - fax 051/0000000 C.F. 80008270375 P.I. 00701911208 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx