TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE LAVORO
Ricorso per riassunzione ex artt. 354 e 409 e segg. c.p.c.
Xxxxxxxx Xxxxxxx (FRTGST48H21F839J), nato a Napoli, il 21/6/1948 e residente in Savona, xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx 0, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx (CQLSRG57T23C443S – pec: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), e dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx (NBRMRA67A10I480W – pec: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Savona, xxx Xxxxxxxxx 0/0, espone quanto segue
PREMESSO
a) Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx in data 22.7.2014 ha depositato in Tribunale a Savona un ricorso del seguente tenore:
“TRIBUNALE DI SAVONA
- Sezione Lavoro - Ricorso ex art.409 e segg. c.p.c.
Il signor Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Napoli, il 21/6/1948, CF FRTGST48H21F839J, residente in Savona, xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx 0, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto, dall’avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx (CQLSRG57T23C443S - FAX
019/00.00.000, PEC xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore, in Savona, xxx Xxxxxxxxx 0/0
PREMESSO
1. Il signor Xxxxxxxx ha lavorato alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio – Ufficio di Savona a decorrere dal 02/06/1997 in qualità di Collaboratore Amministrativo.
2. Al rapporto di lavoro de quo si applica il CCNL comparto Agenzie Fiscali.
3. A decorrere dall’1/12/2012 l’Agenzia del Territorio è stata accorpata all’Agenzia delle Entrate.
4. Il ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio in data 17/6/2012 per pensionamento.
5. Nell’anno 2011 il signor Xxxxxxxx ha partecipato alle procedure selettive finalizzate alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza (III Area) per gli anni 2009 e 2010. In particolare, il ricorrente ha partecipato alla selezione relativa al passaggio, all’interno della III Area funzionale, dalla posizione economica F3 alla posizione economica F4.
Tali procedure selettive sono state poste in essere in forza di due accordi siglati in data 1/12/2010 dai rappresentanti dell’Agenzia del Territorio e dalle Organizzazioni Sindacali delle Aree Professionali, rispettivamente relative alle progressioni orizzontali degli anni 2009 e 2010, con i quali sono stati concordati i criteri di selezione e le altre modalità di partecipazione alle stesse.
6. All’esito delle procedure selettive, con determina n. 61277 del 29/11/2012 l’Agenzia del Territorio ha approvato le relative graduatorie, poi parzialmente modificate dalla successiva determina n. 61304 del 30/11/2012.
7. Sulla base di tali graduatorie il signor Xxxxxxxx è risultato essere inserito al posto n. 25 della graduatoria nazionale relativa alla III Area per il passaggio dalla Fascia F3 alla Fascia F4 (dal 01/01/2010).
8. Con provvedimento del Direttore Centrale del Personale in data 15/3/2013, n.
46187, l’Agenzia delle Entrate (a cui, come già accennato, a decorrere dal dicembre 2012 è stata accorpata l’Agenzia del Territorio), ha disposto la riformulazione delle graduatorie relative alle procedure selettive poste in essere in base agli accordi sindacali del 1/12/2010, procedendo, tra le altre correzioni, a espungere i nominativi di coloro che alla data del 29/11/2012, ovvero dalla data di approvazione della graduatoria, erano cessati dal servizio a qualunque titolo e, pertanto, anche in caso di pensionamento. Sul punto, il citato provvedimento, motiva: “La riforma delle graduatorie è dovuta, inoltre, al fatto che in esse erano presenti anche i dipendenti cessati dal servizio al momento dell’approvazione delle graduatorie stesse, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Stando a tale orientamento: “il dipendente non in servizio all’epoca della pubblicazione del bando ovvero (in quanto fattispecie del tutto assimilabile) cessato nelle more dello stesso (e quanto meno fino all’approvazione delle graduatorie) risulta privo di quel fondamentale requisito della permanenza del rapporto che, unica, giustifica l’investimento nella sua professionalità…..
….La procedura di sviluppo economico ha insomma la precipua finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e incentivarne l’impegno e la produttività nell’espletamento dell’attività lavorativa.
8. Per effetto del suddetto provvedimento il signor Xxxxxxxx, cessato dal servizio il 17/6/2012, è stato, quindi, escluso dalle graduatorie perdendo così il diritto alla progressione orizzontale a decorrere dal 01/01/2010.
9. Con istanza del 4/10/2013, l’odierno ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione della posizione economica F4 e del corrispondente trattamento economico.
10. Con provvedimento del 6/11/2013, prot. N. 0129303 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, in persona del Direttore Centrale, ha rigettato l’istanza presentata dal signor Xxxxxxxx, ribadendo la legittimità della sua esclusione della graduatoria per i motivi già contenuti nel provvedimento di rettifica sopra menzionato.
11. L’esclusione del signor Xxxxxxxx dalla graduatoria utile alla progressione orizzontale in cui il predetto era stato inserito all’esito della procedura selettiva è palesemente illegittimo e meritevole di disapplicazione e/o di annullamento e ciò per le ragioni di seguito esposte.
* * *
DIRITTO
Illegittimità dell’esclusione del signor Xxxxxxxx dalle graduatorie per l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno dell’Area di appartenenza. Contrasto con i principi stabiliti dalle disposizioni contrattuali in materia.
La procedura di selezione a cui ha partecipato il signor Xxxxxxxx è stata posta in essere al fine di dare attuazione al meccanismo dello sviluppo economico all’interno dell’area e ciò in conformità a quanto previsto dal CCNL siglato il 28/5/2004.
Appare preliminarmente doveroso un richiamo alle disposizioni contrattuali che disciplinano tale meccanismo.
Il sistema di classificazione del personale introdotto dal contratto collettivo di cui sopra prevede una suddivisione del personale in aree funzionali ciascuna delle quali si articola, sotto il profilo economico, in diverse fasce retributive stipendiali.
Lo sviluppo economico all’interno dell’area, ovvero il passaggio del dipendente da una fascia stipendiale a quella superiore è correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisita dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie del suo profilo.
L’art. 82 del succitato contratto collettivo prevede, infatti: “Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo II, at. 17, deve corrispondere, all’interno della singola area, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso dell’area, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nella allegata tabella E..”
I criteri di selezione finalizzati ad individuare i dipendenti meritevoli della progressione economica devono quindi rispondere a tale esigenza: ovvero quella di adeguamento del livello economico del dipendente al grado di abilità professionale acquisita.
Sulla base di tale principio, il successivo art. 83, al punto 6), specifica i criteri oggettivi di valutazione finalizzati al passaggio da una fascia retributiva a quella superiore come segue: “I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza
professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non valutati; c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata e ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i corsi il presente criterio non può essere utilizzato.”
L’art. 15 del CCNI, riprendendo il contenuto della su citata disposizione, dispone: “….4. La progressione a regime avviene, assumendo come requisito la permanenza nella fascia di provenienza per almeno due anni, sulla base dei seguenti criteri generali, individuati dall’art. 83 del CCNL e modulati per singolo profilo:
a. esperienza professionale apprezzata anche mediante la ponderazione della sua maturazione nell’ambito delle strutture e dei processi operativi di appartenenza e delle competenze professionali possedute; alla individuazione della modalità e degli strumenti di ponderazione si procederà mediante apposita contrattazione.
b. titoli di studio;
c. percorsi formativi, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 83, comma 6, del CCNL e dalla Parte VII art. 26 – Formazione…”
Il personale dipendente, quindi, ai fini della progressione economica, dovrà essere sottoposto ad una valutazione che tenga conto principalmente del grado di professionalità maturata e ciò in base ad indici di valutazione individuati in forza di appositi accordi. Nel caso di specie, tali indici sono contenuti negli accordi siglati il 1/12/2010 relativi alle progressioni degli anni 2009 e 2010. La tabella B, allegata ai due accordi, prevede la valutazione rispetto a tre elementi: anzianità di servizio, esperienza e competenze professionali maturate e titolo di studio; tutti elementi, questi, che, ai fini della
valutazione, devono essere riferiti esclusivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui la progressione si riferisce (vd art. 4 accordi 1/12/2010).
Orbene. Il signor Xxxxxxxx, inquadrato nella fascia III a decorrere dal 31/12/2005 ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa negli anni 2008 e 2009 ed aveva, quindi, diritto a partecipare alla procedura di selezione e ad essere sottoposto a valutazione per lo svolgimento dell’attività prestata in quegli anni.
Egli aveva, infatti, pieno diritto di vedere adeguato il proprio livello economico al livello di professionalità acquisito sino agli anni 2008 e 2009 in quanto, si ribadisce, durante quegli anni egli ha regolarmente lavorato.
La previsione che il signor Xxxxxxxx, nelle more di approvazione della graduatoria, avrebbe raggiunto l’età per il pensionamento non poteva costituire motivo di preclusione alla sua partecipazione alla selezione così come non poteva costituire ragione per una successiva esclusione del ricorrente dalle graduatorie formate all’esito delle procedure stesse.
L’Agenzia delle Entrate sul punto sostiene che (si riporta testualmente): “…una procedura di sviluppo economico ha la precipua finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e incentivarne l’impegno e la produttività nell’espletamento dell’attività lavorativa.”
Le motivazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della riforma delle graduatorie contenute nel provvedimento del 15/4/2013, e riportate nella comunicazione inviata al ricorrente in data 6/11/2013, non trovano alcun fondamento nella normativa contrattuale che disciplina il meccanismo dello sviluppo economico all’interno dell’area e, comunque, non costituiscono legittima ragione dell’avvenuta riforma delle graduatorie.
Come abbiamo già ampliamente argomentato, la procedura di sviluppo economico è certamente correlata alla valorizzazione della professionalità ma intesa come adeguamento del trattamento retributivo al livello di professionalità nel profilo e nell’area di appartenenza.
Soltanto di riflesso, invece, detto adeguamento può costituire per il dipendente un incentivo all’impegno ed alla produttività; incentivo che, quindi, costituisce un possibile effetto e non già il fine del meccanismo della progressione economica.
In conclusione, il personale prossimo alla pensione ha diritto che anche la professionalità espressa negli ultimi anni di lavoro venga valorizzata e correttamente retribuita. Tale diritto - si ribadisce ancora una volta - si esplica proprio con il meccanismo dello sviluppo economico all’interno dell’area di appartenenza.
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Diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di selezione. Tassatività delle ipotesi di esclusione dalla procedura selettiva previste dagli accordi del 1/12/2010. Illegittimità della riforma della graduatoria disposta con provvedimento del 15/4/2013.
Secondo quanto stabilità dall’accordo sull’attuazione degli sviluppi economici all’interno dell’area relativi agli anni 2009 e 2010, alla selezione poteva partecipare: “il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia del territorio alla data del presente accordo, con esclusione dei comandati da altre amministrazioni.
Sono altresì esclusi dalle suddette procedure selettive:
a) coloro i quali alla data del 31 dicembre 2008 non abbiano maturato un biennio di permanenza nella posizione economica posseduta a tale data; b) coloro i quali siano stati interessati da una variazione di area anche successivamente al 31 dicembre 2008; C)
coloro che sono collocati nelle posizioni economiche apicali della prima e terza Area; d) coloro i quali, negli ultimi due anni, abbiano riportato sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all’art. 67, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché coloro i quali abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.”
E’ chiaro, dunque, che tra le ipotesi di esclusione non è stato contemplato il caso di pensionamento del personale nelle more di approvazione della graduatoria.
D’altronde, tale ipotesi non avrebbe potuto essere inserita senza apparire disomogenea rispetto a quelle sopra elencate.
Tutte le ipotesi previste dal suddetto accordo di attuazione sono, infatti, finalizzate ad escludere dalla procedura di selezione coloro che, per varie ragioni, non sono suscettibili di valutazione: ad esempio perchè non hanno maturato una sufficiente anzianità nella fascia economica o una sufficiente esperienza professionale nell’area (lett. a e b), oppure perché già valutati negativamente in sede disciplinare (lett. d)).
Il personale che ha cessato la propria attività lavorativa successivamente all’espletamento della procedura di selezione, invece, non può essere per tale unica ragione escluso dalla valutazione perché, avendo regolarmente svolto la propria attività lavorativa nel periodo di riferimento della progressione (nel caso di specie anni 2008 e 2009) è certamente valutabile.
Fermo quanto appena evidenziato, si osservi che, in ogni caso, è principio pacifico nel nostro ordinamento che le ipotesi di esclusione da una procedura selettiva abbiano natura tassativa e che a tali ipotesi non ne possono essere aggiunte di ulteriori a procedura avviata né, tantomeno, a procedura conclusa.
* * *
Tutto ciò premesso, il signor Xxxxxxxx Xxxxxxx come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
RICORRE
All’Xxx.xx Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona affinché fissi l’udienza di discussione della causa, alla quale dovrà partecipare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante, per ivi in legittimo contraddittorio o, in mancanza, di sua declaranda contumacia, previa ammissione delle prove dedotte, sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all’Xxx.xx Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente allo sviluppo economico dalla Fascia3 alla Fascia4 della III Area professionale del CCNL Agenzie Fiscali a decorrere dal 1/1/2010 e, conseguentemente
b) condannare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor Xxxxxxxx le differenze retributive derivanti dalla differenza tra il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla Fascia3 e quello previsto per il personale appartenente alla Fascia4 e ciò a decorrere dal 01/01/2010 e fino alla data dell’avvenuto pensionamento del ricorrente, nella misura di € 9,045,45 o nella diversa misura, anche superiore, emergenda in corso di causa ed oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
c) condannare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente i compensi professionali per il giudizio, oltre alla maggiorazione del 15% per spese generali e ad I.V.A. e C.P.A.
Si dichiara che il valore della presente causa è di € 9.094,45.
Ai fini del contributo unificato, in considerazione del valore e della natura della causa, è dovuto un contributo pari ad € 118,50”.
Si chiede che venga nominato un CTU allo scopo di determinare le differenze economiche tra la fascia 3 e la Fascia 4 del personale della III Area professionale del CCNL Agenzie Fiscali a decorrere dal 1/1/2010 e fino al pensionamento del ricorrente
Le comunicazioni relative al presente procedimento, ove previsto o consentito dal codice di procedura civile, possono essere effettuate anche tramite telefax al numero 019 8484344 oppure a mezzo di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Si produce:
1. Determinazione n. 71585 del 31.12.2010 del Direttore Centrale Agenzia del Territorio
2. Determinazione n. 61277 del 29.11.2012 di approvazione delle graduatorie
3. Determinazione del 15.4.2013 di esclusione dalle graduatorie
4. Lettera Fortelli del 27.8.2013
5. Lettera di trasmissione istanza del 3.10.2013
6. Lettera Agenzia delle Entrate del 6.11.2013
7. Estratto CCNL 28.5.2004
8. Estratto CCNI del 2.8.2007
9. Accordo sull'attuazione degli sviluppi economici nel 2009 per l'Agenzia del Territorio del 1.12.2010
10. CD con CCNL Savona, lì 21 luglio 2014
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx”
b) L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ed il Tribunale di Savona all’esito del giudizio ha accolto il ricorso con una sentenza recante il seguente dispositivo:
“Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così decide:
- Dichiara il diritto del ricorrente alla progressione nella Fascia 4 della III Area Professionale a decorrere dal 1.1.2010 e per l’effetto condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento in favore del predetto ricorrente XXXXXXX XXXXXXXX della somma di € 9.045,45, oltre interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalla scadenza al saldo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- Termine di giorni sessanta per deposito motivazione”.
c) L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale decisione ma la Corte di appello ha confermato la sentenza con il seguente dispositivo:
“La Corte respinge l’appello e condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali. Compensa tra le parti le spese del giudizio”.
d) L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione con sentenza n. 22165/2022 del 13.7.2022 ha così deciso: “P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Savona anche in relazione al regolamento delle spese dei precedenti gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 aprile 2022”.
La Corte ha cassato con rinvio al giudice di primo grado la sentenza di appello in quanto, a suo dire, sarebbe stato violato il litisconsorzio necessario poiché il giudizio non sarebbe stato esteso ai controinteressati, ovvero ai colleghi del sig. Xxxxxxxx che hanno partecipato con lui alla progressione di carriera e che risulterebbero danneggiati dall’accoglimento delle sue domande.
e) Dopo il deposito della sentenza il sig. Xxxxxxxx, tramite il proprio difensore, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate con lettera via pec in data 14.7.2022 la comunicazione dei nominativi e degli indirizzi dei controinteressati, ma tale richiesta non ha avuto alcun riscontro.
Si chiede pertanto di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati indicati nella determina n. 61277 del 29.11.2012, a firma del Direttore centrale per le risorse umane dell’allora Agenzia del Territorio.
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Tutto ciò premesso, il signor Xxxxxxxx Xxxxxxx come sopra rappresentato, difeso e domiciliato intende riassumere il giudizio per cui
RICORRE
All’Xxx.xx Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona affinché fissi l’udienza di discussione della causa, alla quale dovrà partecipare l’Agenzia
delle Entrate, in persona del legale rappresentante, per xxx in legittimo contraddittorio o, in mancanza, di sua declaranda contumacia, previa ammissione delle prove dedotte, sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Xxx.xx Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente allo sviluppo economico dalla Fascia 3 alla Fascia 4 della III Area professionale del CCNL Agenzie Fiscali a decorrere dal 1/1/2010 e, conseguentemente
b) condannare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor Xxxxxxxx le differenze retributive derivanti dalla differenza tra il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla Fascia3 e quello previsto per il personale appartenente alla Fascia4 e ciò a decorrere dal 01/01/2010 e fino alla data dell’avvenuto pensionamento del ricorrente, nella misura di € 9.045,45 o nella diversa misura, anche superiore, emergenda in corso di causa ed oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
c) condannare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente i compensi professionali per l’intero giudizio, comprensivo dei precedenti gradi, oltre alla maggiorazione del 15% per spese generali e ad I.V.A. e C.P.A.
Si dichiara che il valore della presente causa è di € 9.094,45.
Ai fini del contributo unificato, in considerazione del valore e della natura della causa, è dovuto un contributo pari ad € 118,50”.
Si chiede, ove contestato, che venga nominato un CTU allo scopo di determinare le differenze economiche tra la fascia 3 e la Fascia 4 del personale della III Area professionale del CCNL Agenzie Fiscali a decorrere dal 1/1/2010 e fino al pensionamento del ricorrente
Le comunicazioni relative al presente procedimento, ove previsto o consentito dal codice di procedura civile, possono essere effettuate anche tramite telefax al numero 019 8484344 oppure a mezzo di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Si produce il fascicolo del giudizio riassunto con i seguenti documenti:
1. Determinazione n. 71585 del 31.12.2010 del Direttore Centrale Agenzia del Territorio
2. Determinazione n. 61277 del 29.11.2012 di approvazione delle graduatorie
3. Determinazione del 15.4.2013 di esclusione dalle graduatorie
4. Lettera Fortelli del 27.8.2013
5. Lettera di trasmissione istanza del 3.10.2013
6. Lettera Agenzia delle Entrate del 6.11.2013
7. Estratto CCNL 28.5.2004
8. Estratto CCNI del 2.8.2007
9. Accordo sull'attuazione degli sviluppi economici nel 2009 per l'Agenzia del Territorio del 1.12.2010
10. CCNL
Si produce inoltre
11. Sentenza n. 73/2015 del Tribunale di Savona
12. Sentenza n. 406/2015 della Xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx
00. Ordinanza n. 22165/2022 della Corte di cassazione
14. Memoria di costituzione nel giudizio di xxxxxxx
15. Controricorso per cassazione
16. Memoria ex art. 378 c.p.c.
17. Lettera pec 14.7.2022 Savona, lì 13 settembre 2022
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx