CITTÀ DI MONCALIERI
CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile – Servizio Tutela Ambiente
CAPITOLATO INTEGRATIVO D’APPALTO
'SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I E SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II - DURATA 12 MESI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO – LOTTO I DURATA: 12 mesi | ||
CAPO I | CAPO I - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO | |
ARTICOLO | Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO | |
1 | Oggetto del servizio è la cattura cani vaganti sul territorio del Comune di Moncalieri, il loro conferimento presso idonea struttura per una durata massima di n°10 giorni, l'identificazione del proprietario e/o l'effettuazione di microchippatura, vaccinazioni e visita veterinaria. | |
2 | Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d’oneri. | |
ARTIICOL O | 2 | Articolo 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO |
1 | Il servizio avrà durata di 12 mesi | |
2 | L’esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione previa formale sottoscrizione di contratto d’appalto. Qualora in corso di vigenza contrattuale dovessero intervenire nuove disposizioni di legge che modifichino le attuali competenze esonerando, in tutto, o in parte, il Comune dall’obbligo di svolgere le attività inerenti il servizio, al momento di propria spettanza, l’appalto dovrà essere automaticamente adeguato alle sopravvenute normative e potrà altresì essere risolto. | |
ARTICOLO | Articolo 3 - CORRISPETTIVO | |
1 | L’importo complessivo dell’appalto è fissato in Euro 25.153,39 ANNUI di cui per oneri di sicurezza non ribassabili Euro 377,49 oltre IVA (22%) | |
2 | L’importo contrattuale sarà quello complessivo definito al comma 1, al netto del ribasso offerto Il ribasso non verrà applicato agli oneri della sicurezza. | |
3 | Il prezzo offerto dall’appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all’impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. | |
ARTICOLO | Articolo 4 - AUMENTI E DIMINUZIONI | |
1 | Trova applicazione nell’appalto l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” | |
2 | Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui al comma 1 sono disposti con provvedimenti del Dirigente del competente settore. | |
CAPO II | CAPO II - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO | |
ARTICOLO | Articolo 5 - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO | |
1 | Organico: Gli operatori addetti al servizio devono possedere i seguenti requisiti: -attestazione di aver frequentato i corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. | |
2 | Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo. | |
ARTICOLO | Articolo 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | |
1 | Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata tramite offerta economicamente più vantaggiosa | |
2 | L’Ente appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta valida, quando questa sia ritenuta congrua. | |
ARTICOLO | Articolo 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | |
1 | Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa | |
Il migliore rapporto qualità-prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza verrà verificato sulla base dei seguenti elementi di valutazione: |
I criteri sono specificati negli allegati A e B del presente capitolato speciale. | ||
ARTICOLO | Le ditte che non riporteranno una valutazione nell’offerta tecnica almeno pari a 48/80 non saranno ammesse alla successiva fase di apertura dell’offerta economica. I contenuti dell’offerta tecnica risultano vincolanti per la ditta che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla loro realizzazione. | |
1 | Laddove non abbia provveduto l’Amministrazione ad indicare per il criterio tecnico di qualità un valore economico, viene richiesto alla ditta offerente di procedere in tal senso. Tale individuazione economica è funzionale a garantire la possibilità di operare, qualora necessario e previo accordo tra le parti, una variante rispetto al criterio tecnico offerto. Il prezzo indicato per l’indicatore tecnico potrà essere applicato dall’Amministrazione anche nel caso di servizi aggiuntivi che la ditta è obbligata a svolgere nell’ambito del suddetto appalto. | |
2 | La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata ad insindacabile giudizio della “Commissione Tecnica” giudicatrice, appositamente costituita. | |
3 | b) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (art. 83 c.1., lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) | |
Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria le imprese che: - Capacità economico-finanziaria: abbiano eseguito con esito positivo servizi analoghi a quelli della gara negli ultimi tre anni per un fatturato globale non inferiore a Euro 45.000,00 - Capacità tecnico-organizzativa: siano iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto (gestione canili sanitari). | ||
4 | E’ ammessa l’associazione temporanea d’imprese e consorzi purché venga nominata una società capofila che avrà funzione di referente nei riguardi del Comune. | |
CAPO III | CAPO III - CONTRATTO | |
ARTICOLO | Articolo 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | |
1 | La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito atto pubblico. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima, provando la propria legittimazione ed identità. | |
2 | Ove il rappresentante dell’impresa aggiudicataria non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara. | |
3 | Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni. | |
4 | Il contratto è stipulato interamente “a corpo". | |
ARTICOLO | Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO | |
1 | Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: a) il presente capitolato; b) l'offerta tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; c) l’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara; d) il provvedimento di aggiudicazione; e) il DUVRI. Poiché è in fase d’appalto anche l’affidamento del servizio di Canile Rifugio, il DUVRI allegato al progetto potrebbe subire modifiche ed integrazioni in funzione delle interferenze determinate dal tipo di organizzazione e dalla localizzazione della ditta che si aggiudicherà l'appalto medesimo. | |
ARTICOLO | Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI | |
1 | Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicatele. | |
ARTICOLO | Articolo 12 - CAUZIONE DEFINITIVA | |
1 | L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di Canile Sanitario 2021 dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | |
A.1) | OFFERTA ECONOMICA, PREZZO | 20 |
A.2) | QUALITA’ DELL’OFFERTA | 80 |
TOTALE PUNTI | 100 |
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà esercitata escussione da parte del Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. | ||
2 | La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente comunicati all’impresa affidataria. | |
3 | Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall’affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora sia stata versata la cauzione provvisoria. | |
4 | E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. | |
5 | La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. | |
CAPO IV | CAPO IV - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
ARTICOLO | Articolo 13 - BENI STRUMENTALI | |
1 | Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con propri mezzi, capitali, personale, attrezzature e strutture, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. L’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993, nonché alla L.R. 18 del 19/7/2004 e L. 189 del 20/7/2004. | |
2 | La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovrà (dovranno) presentare al Comune di Moncalieri la seguente documentazione tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 in merito a: - estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., con l’indicazione specifica dell’attività svolta dalla Ditta/e e della sua validità temporale; - estremi autorizzazione del Sindaco del Comune, dove la struttura è localizzata, a svolgere l’attività di canile sanitario; - certificato attestante il possesso almeno una (1) unità mobile autorizzata dall’ASL competente per il trasporto di animali, con indicazione della targa del mezzo; - almeno un (1) congelatore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio temporaneo finalizzato al successivo smaltimento tramite ditta autorizzata di animali di proprietà del comune, ricoverati presso il canile e deceduti per cause naturali, fatte salve le funzioni del Servizio Veterinario dell'ASL. - elenco nominativo del personale addetto con specificazione per ognuno della mansione svolta ai sensi del C.C.N.L. applicato, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali. - attestazione che il personale che effettua il servizio ha frequentato i corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. | |
ARTICOLO | Articolo 14- DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
1 | L’impresa è tenuta a nominare un Responsabile del Servizio, ed a dare comunicazione di tale nominativo al RUP del Comune di Moncalieri. Il responsabile del servizio dovrà essere dotato di cellulare di riferimento, reperibile tutti i giorni, per le 24 ore. In caso di assenza del medesimo, lo stesso cellulare dovrà essere in dotazione al sostituto; in alternativa saranno nominati due responsabili del servizio. | |
2 | Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali occorrenti: - per il servizio di ricovero, sostentamento ed igiene degli animali durante il periodo di degenza; - per la cura e la profilassi delle malattie degli animali; - per l’igiene delle strutture di ricovero; - per tutte le cure veterinarie richieste e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività di cui trattasi. | |
3 | La Ditta dovrà essere dotata di attrezzature informatiche per la registrazione ARVET e dovrà provvedere anche alla registrazione informatica dei cani in entrata ed uscita su applicativo ARVET. | |
4 | Il servizio appaltato comprende le sottoelencate prestazioni: a. il trasporto dei cani sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell’appalto, presso la sede dell’Appaltatore; b. garantire la reperibilità costante per il servizio di cattura dei cani vaganti; |
c. il ricovero dei cani in idoneo canile autorizzato ai sensi della L.R. n°34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione (promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993); d. la prestazione delle cure dei soggetti malati, ricorrendo, se necessario, a veterinari libero-professionisti (con oneri a carico dell’Appaltatore); e. il primo soccorso dei cani ammalati o vittime d’incidenti (attraverso l’intervento di veterinari libero professionisti incaricati e pagati dall’impresa aggiudicataria); f. la cattura sul territorio comunale dei randagi segnalati dalle competenti autorità con mezzi e attrezzature adeguate che non comportino sofferenze per gli animali. Il servizio di cattura dovrà essere garantito per tutta la durata dell’appalto, 24 ore su 24, ed assolto da personale qualificato con la massima tempestività e comunque non oltre 2 ore dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto della sofferenza dell’animale. g. la segnalazione di ogni cattura effettuata, entro le ore 12, al servizio veterinario dell’ASL-TO5 e, via PEC, al Servizio Ambiente del Comune di Moncalieri utilizzando le schede predisposte dal servizio stesso; h. l’osservazione sanitaria (per un periodo non inferiore a 10 giorni), l’identificazione con tatuaggio o microchip, per i cani rinvenuti senza il medesimo, le necessarie operazioni di iscrizione all’anagrafe canina ai sensi della L.R. 18 del 19/7/2004 e gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria; i. la lettura del tatuaggio o microchip e la ricerca del proprietario dell’animale in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, il Comune e le sedi distrettuali del Servizio Veterinario; j. la profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito; k. l’alimentazione dei cani con acqua potabile e cibo confezionato, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale; l. la pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali; m. la disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali; n. la derattizzazione trimestrale del canile; o. l’adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura; p. l’aggiornamento puntuale e preciso dell’apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della cattura del randagio, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero di tatuaggio o microchip (se già esistente oppure di quello che verrà eseguito da veterinario competente), gli interventi veterinari subiti dall’animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell’affidatario; q. il controllo periodico dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza o morte degli animali, dovranno essere adottati i provvedimenti amministrativi e sanitari previsti dalla legge e, in caso di zoonosi, dovrà essere informato il Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora necessario, il Servizio Veterinario competente metterà in atto le procedure diagnostiche e di profilassi utili ad impedire il contagio e la diffusione delle malattie trasmissibili. r. la trasmissione di copia (indirizzata al Comune di Moncalieri – Ufficio Tutela Ambientale), entro il giorno 10 di ogni mese, del registro di carico e scarico degli animali detenuti presso il canile; s. la consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti). In caso di affidamento potranno essere effettuate da parte del personale o volontari incaricati delle verifiche sulla modalità di gestione e conduzione dell’animale presso l’affidatario, nei modi e nei termini previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti. t. Il trasporto degli animali presso la struttura individuata dal Comune (c.d. Canile Rifugio) al termine del periodo di osservazione sanitaria. u. la restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati, che sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura e di custodia, e delle eventuali cure che si siano rese necessarie. Nel caso in cui il ritiro dell’animale avvenga entro la fine della giornata durante la quale è avvenuta la cattura, non potranno essere addebitate al proprietario le spese per il mantenimento del cane; v. fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati; w. provvedere alle cure di primo soccorso degli animali feriti, attraverso le prestazioni veterinarie di liberi professionisti incaricati, che opereranno per la tutela della salute dell'animale e per assicurare che eventuali soppressioni di animali, ritenute necessarie, avvengano senza dolore ed angoscia per lo stesso. | ||
5 | Il canile dovrà assicurare, a disposizione del Comune di Moncalieri, almeno un numero minimo di 10 posti. | |
6 | L’affidatario dovrà intervenire esclusivamente su chiamata di: 1) Vigili Urbani del Comune di Moncalieri o Ufficio Ambiente 2) Servizio Veterinario dell’ASL; 3) Polizia e Carabinieri ed altro personale della Forza Pubblica. Il tempo massimo di intervento (in osservanza della comunicazione prot. n. 4009/27/003 del 08.03.2004 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica, Settore Sanità animale ed Igiene degli |
allevamenti) complessivo di cattura e ricovero, deve essere il più breve possibile e comunque inferiore ai 120' dalla chiamata. | ||
7 | Fatta salva la reperibilità 24/7 (24 ore al giorno per sette giorni la settimana) per l'intera durata dell'appalto, la sede operativa dell'appaltatore dovrà essere aperta almeno per otto ore al giorno e per l’intera settimana lavorativa secondo il seguente orario: Xxxxxxx: Dalle ore 8.00 alle ore 12.00; Pomeriggio: Dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Eventuali variazioni a tale orario potranno essere apportate previo accordo e autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Moncalieri. | |
8 | L’appaltatore, nella propria sede, dovrà essere dotato di apparecchio telefonico munito di segreteria; dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, alla realizzazione e all’affissione presso la sede del canile, in luogo ben visibile al pubblico, di un cartello di dimensioni non inferiori a cm 100 x cm 70, in materiale resistente agli urti ed alle intemperie, riportante la seguente dicitura: Città di Moncalieri – Provincia di Torino Struttura di ricovero temporaneo cani rinvenuti sul territorio comunale Orario di apertura al pubblico: Lunedì – Venerdì: Ore 8.00 12.00/14.30 18.30. Per informazioni telefonare negli orari sopra esposti al seguente Numero di telefono: | |
9 | Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico dell’Appaltatore, che provvederà anche ad assolvere agli adempimenti vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’Appaltatore dovrà inoltre indicare la persona incaricata di tenere i contatti con il Comune di Moncalieri. | |
10 | L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente Documento. | |
ARTICOLO | Articolo 15 - CARATTERISTICHE E OBBLIGHI PERSONALE IMPIEGATO | |
1 | L’impresa aggiudicataria utilizzerà per le prestazioni derivate dal presente capitolato proprio personale esperto, regolarmente assunto. L’impresa aggiudicataria riconosce che l’Amministrazione comunale risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l’aggiudicatario stesso ed il proprio personale. L’impresa aggiudicataria dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL della categoria di appartenenza e altri eventuali accordi integrativi aziendali o territoriali ed è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando la piena e completa responsabilità dell’impresa aggiudicataria per eventuali inadempienze. L’impresa aggiudicataria dovrà, in ogni momento e a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il personale dovrà essere dotato di attestazione circa la frequenza a corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. L’amministrazione si riserva di operare il controllo del casellario giudiziario del personale impiegato per il servizio. | |
ARTICOLO | Articolo 17 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | |
1 | Ogni variazione di personale sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del servizio, con invio di curriculum professionale idoneo. | |
2 | La Ditta appaltatrice è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente alla Ditta, la quale provvederà a contestarle al lavoratore sulla base delle leggi vigenti. | |
3 | Quanto previsto al comma precedente non esime l’appaltatore dalla proprie responsabilità in quanto lo stesso risponde comunque direttamente del comportamento di detto personale, delle inosservanze al presente Capitolato e dei danni derivanti all’ente ed a terzi imputabili al personale stesso. | |
ARTICOLO | Articolo 18 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO | |
1 | Il responsabile del servizio è figura di riferimento per il Comune per la gestione del servizio e soluzione delle criticità. Deve mantenere un contatto continuo con il Servizio Tutela della Salute e del Territorio del Comune per il controllo dell’andamento del servizio e deve dare comunicazione scritta al Comune di qualsiasi variazione organizzativa. Il responsabile del servizio deve essere facilmente reperibile e fornire al Comune un numero di telefono cellulare per comunicazioni e informazioni da parte dell’ufficio comunale competente. Deve inoltre comunicare un indirizzo di posta elettronica e il recapito della sede operativa. Il responsabile rappresenta il soggetto aggiudicatario nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato. |
Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del ruolo di responsabile di cui al presente articolo e, in caso di assenza prolungata dello stesso, è tenuto a comunicare immediatamente al Dirigente dei Servizi Tutela Ambientale del Comune di Moncalieri il nominativo del sostituto che deve svolgere le stesse funzioni. | ||
2 | La sede operativa ed il coordinatore devono essere muniti di recapito telefonico fisso e/o cellulare e PEC, e dovrà essere assicurata una reperibilità 24/7. | |
ARTICOLO | Articolo 19 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO | |
1 | L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto. L’appaltatore è in particolare tenuto: a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, ad applicare integralmente, nei confronti dei dipendenti o dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e sicurezza della salute dei lavoratori, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo medesimo e dovrà: - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette a terzi; - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: • Nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • Nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso; • Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1 lettera q) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • Fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. | |
2 | L’impresa deve certificare, prima dell’inizio del servizio e periodicamente a richiesta dell’amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi e previdenziali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola. | |
3 | L'appaltatore dovrà tenere un registro aggiornato in cui vengono riportati i nominativi dei volontari frequentanti la struttura, riportante per ciascun nominativo i corsi specialistici frequentati nonché le eventuali certificazioni possedute. Il contenuto di tale registro potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione. | |
4 | In caso di inadempienza contributiva da parte dell’Impresa Appaltatrice l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo del servizio, a norma del predetto art.30 c.5, ultimo capoverso. | |
ARTICOLO | Articolo 20 - CONTROLLI E VIGILANZA IN XXXXX XX XXXXXXXXXX |
0 | Xx operazioni di vigilanza e controllo in corso di esecuzione saranno operate secondo quanto disposto dall’ art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le figure coinvolte nel controllo sono individuate dal RUP, coerentemente con quanto indicato dall’articolo 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
2 | È in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto di: a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto; b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità richiesti ed all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo. | |
3 | Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritenga necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. | |
4 | Le verifiche ed ispezioni, effettuate sia sulla base di segnalazioni giunte all'Amministrazione che a cadenza casuale, sono effettuate alla presenza del personale dell'impresa aggiudicataria presente nella struttura all'atto della verifica/ispezione oppure, in caso di assenza, convocato dall'Amministrazione per l'occasione, con un preavviso massimo pari a n°1 ora, che potrà essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica. | |
5 | Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato. | |
ARTICOLO | Articolo 21 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE | |
1 | La ditta appaltatrice che durante l’esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate nel contratto d’appalto, può essere soggetto a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. | |
2 | Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale. | |
3 | Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. | |
ARTICOLO | Articolo 22 - RESPONSABILITA’ | |
1 | L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di affidamento e dell’operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo. La ditta appaltatrice è tenuta in particolare a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati da parte del personale. | |
2 | L’impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune. | |
3 | Al fine di poter garantire il ristoro dei danni provocati il soggetto aggiudicatario provvede ad assicurare sé stesso e il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata. Tale assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere il soggetto appaltatore quale contraente, l’indicazione esplicita dell’attività assicurata ed almeno un massimale unico per sinistro per la RCT con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 ed un massimale unico per sinistro per la RCO pari ad € 2.000.000,00. | |
4 | Prima della firma del contratto, la ditta appaltatrice dovrà presentare al competente ufficio del Comune di Moncalieri, pena la revoca dell’affidamento, copia conforme della sopraddetta polizza assicurativa. | |
5 | Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. | |
ARTICOLO | Articolo 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | |
1 | E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato, secondo quanto disposto al comma 1 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |
2 | L’impresa affidataria è tenuta a comunicare se intenda o meno avvalersi di subappalto. La quota massima del servizio subappaltabile è, in funzione del comma 2 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 30% dell’importo di contratto. L’affidamento in sub-appalto è oggetto di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. | |
3 | Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva. | |
4 | Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita |
clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. | ||
ARTICOLO | Articolo 24 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO | |
1 | Il servizio si intende a carattere continuativo | |
ARTICOLO | Articolo 25 - VARIAZIONI | |
1 | Il totale dell’importo di contratto può essere aumentato o ridotto dall'Amministrazione nella misura massima del 20% in aumento e in riduzione rispetto al budget a base d’asta, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta. La comunicazione di variazione dell’importo avrà un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. | |
CAPO V | CAPO V - CONTROLLI E PENALITA’ | |
ARTICOLO | Articolo 26 - MOTIVI PER APPLICARE LE PENALITA’ | |
1 | La ditta appaltatrice è soggetta a penalità quando: a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto di appalto e relativi allegati per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio; b) sia stata oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 20 per le violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati. | |
2 | Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facoltà non esonera la ditta dal rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali. I funzionari del Servizio Tutela Ambientale del Comune esercitano funzione di vigilanza per effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: - l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, - la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione, - il rispetto dei diritti degli animali. Nel caso in cui si riscontrino inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente competente provvede a contestarle all’affidatario del servizio, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni, ridotte a 24 (ventiquattro) ore in caso di gravi inadempienze. | |
3 | Ad integrazione di quanto già indicato al precedente punto 26.1, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una sanzione: - Mancata applicazione del C.C.N.L. e relative indennità ai lavoratori, risoluzione immediata del contratto. - Mancata reperibilità dell’operatore, fino ad un massimo di 1 volta in un anno oltre le quali l’Amministrazione potrà procedere all’incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto. - Mancanza in merito alla pulizia e di igiene della struttura, riscontrata e documentata dal Direttore dell’esecuzione e/o dell’A.S.L. competente. - Omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura. - Mancato intervento di recupero animali a seguito di richiesta, nei tempi previsti. - Mancata osservanza di un ordine di servizio del Direttore dell’esecuzione nei tempi indicati in capitolato e per eventuali inadempienze riscontrate. Mancata osservanza degli aspetti ed adempimenti dell’appalto non specificatamente sopradescritti. | |
ARTICOLO | Articolo 27 - IMPORTO DELLE PENALITA’ | |
1 | Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo precedente, il Comune di Moncalieri si riserva di applicare penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria. | |
2 | L’applicazione della penale è stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. | |
3 | In ogni caso, l’ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto | |
4 | Qualora l’importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto definita all’articolo 108, comma 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. | |
ARTICOLO | Articolo 28 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ | |
1 | L’ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’impresa dipendente dal contratto cui esse si |
riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tal caso l’integrazione dell’importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall’articolo 12 del presente capitolato. | ||
2 | Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da eventuali altri contratti che l’appaltatore ha in corso con il Comune, previo “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. | |
3 | Le penalità sono notificate all’appaltatore a mezzo PEC oppure di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recapitata all'indirizzo PEC o al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. | |
4 | Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute inapplicabili. | |
CAPO VI | CAPO VI - PAGAMENTI | |
ARTICOLO | Articolo 29 - PAGAMENTI | |
1 | Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e della ritenuta di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene effettuato a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla base del costo orario e delle ore di lavoro effettivamente effettuate, nel trimestre precedente, solo a seguito di accertamento e nulla osta del Direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione, con cadenza trimestrale, di Fattura ELETTRONICA, che sarà pagata a trenta giorni data fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) nonché dell'elenco degli animali transitati nella struttura e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio. | |
2 | Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. | |
3 | Il pagamento degli oneri della sicurezza, diretti, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sarà effettuato dietro presentazione di apposita documentazione. | |
4 | Ai sensi degli articoli 30 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. | |
5 | L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. | |
ARTICOLO | Articolo 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI | |
1 | Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle penali, i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che l’appaltatore, cui sono state contestate le inadempienze nell’esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. | |
2 | La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. | |
CAPO VII | CAPO VII - VERIFICA DI CONFORMITA’ | |
ARTICOLO | Articolo 31 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ | |
1 | Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con risultanze di fatto. | |
2 | La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari. | |
3 | Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali. | |
4 | Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. |
5 | Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |
CAPO VIII | CAPO VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | |
ARTICOLO | Articolo 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO | |
1 | Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile la risoluzione del contratto in applicazione al combinato disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa. | |
2 | Il recesso dell’appaltatore è disciplinato dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
CAPO IX | CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | |
ARTICOLO | Articolo 33 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | |
1 | Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l’appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. | |
2 | Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle. | |
ARTICOLO | Articolo 34 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO | |
1 | Ove l’appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Torino. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri. |
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO – LOTTO II DURATA: 12 MESI | ||
CAPO I | CAPO I - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO | |
ARTICOLO | Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO | |
1 | Oggetto del servizio sono la custodia ed il mantenimento dei cani privi di proprietario rinvenuti nel territorio del Comune di Moncalieri e la ricerca di idonea collocazione degli stessi a nuovi proprietari. | |
2 | Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d’oneri. | |
ARTIICOL O | 2 | Articolo 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO |
1 | Il servizio avrà durata di 12 mesi. | |
2 | L’esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione previa formale sottoscrizione di contratto d’appalto. Qualora in corso di vigenza contrattuale dovessero intervenire nuove disposizioni di legge che modifichino le attuali competenze esonerando, in tutto, o in parte, il Comune dall’obbligo di svolgere le attività inerenti il servizio, al momento di propria spettanza, l’appalto dovrà essere automaticamente adeguato alle sopravvenute normative e potrà altresì essere risolto. | |
ARTICOLO | Articolo 3 - CORRISPETTIVO | |
1 | L’importo complessivo dell’appalto è fissato in Euro 41.194,38 ANNUI di cui per oneri di sicurezza non ribassabili Euro 377,49, oltre IVA (22%) | |
2 | L’importo contrattuale sarà quello complessivo definito al comma 1. Il ribasso non verrà applicato agli oneri della sicurezza. | |
3 | Il prezzo offerto dall’appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all’impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. | |
ARTICOLO | Articolo 4 - AUMENTI E DIMINUZIONI | |
1 | Trova applicazione nell’appalto l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” | |
2 | Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui al comma 1 sono disposti con provvedimenti del Dirigente del competente settore. | |
CAPO II | CAPO II - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO | |
ARTICOLO | Articolo 5 - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO | |
1 | Caratteristiche del personale impiegato: Il personale assegnato al servizio dovrà possedere competenze tecniche adeguate ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza. | |
2 | Organico: Gli operatori addetti al servizio devono possedere i seguenti requisiti: -attestazione di aver frequentato i corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. | |
3 | Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo. | |
ARTICOLO | Articolo 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | |
1 | Il servizio viene affidato mediante procedura negozio nata tramite offerta economicamente più vantaggiosa | |
2 | L’Ente appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta valida, quando questa sia ritenuta congrua. | |
ARTICOLO | Articolo 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | |
1 | Offerta economicamente più vantaggiosa | |
Il migliore rapporto qualità-prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza verrà verificato sulla base dei seguenti elementi di valutazione: |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | |||||
A.1) | OFFERTA ECONOMICA, PREZZO | 20 | ||||
A.2) | QUALITA’ DELL’OFFERTA | 80 | ||||
TOTALE PUNTI | 100 | |||||
I criteri sono specificati negli allegati A e B del presente capitolato speciale. | ||||||
ARTICOLO | Le ditte che non riporteranno una valutazione nell’offerta tecnica almeno pari a 48/80 non saranno ammesse alla successiva fase di apertura dell’offerta economica. I contenuti dell’offerta tecnica risultano vincolanti per la ditta che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla loro realizzazione. | |||||
1 | Laddove non abbia provveduto l’Amministrazione ad indicare per il criterio tecnico di qualità un valore economico, viene richiesto alla ditta offerente di procedere in tal senso. Tale individuazione economica è funzionale a garantire la possibilità di operare, qualora necessario e previo accordo tra le parti, una variante rispetto al criterio tecnico offerto. Il prezzo indicato per l’indicatore tecnico potrà essere applicato dall’Amministrazione anche nel caso di servizi aggiuntivi che la ditta è obbligata a svolgere nell’ambito del suddetto appalto. | |||||
2 | La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata ad insindacabile giudizio della “Commissione Tecnica” giudicatrice, appositamente costituita. | |||||
3 | b) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (art. 83 c.1., lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) | |||||
Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria le imprese che: - Capacità economico-finanziaria: abbiano eseguito con esito positivo servizi analoghi a quelli della gara negli ultimi tre anni per un fatturato globale non inferiore a Euro 45.000,00. - Capacità tecnico-organizzativa: siano iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto (gestione canili rifugio). | ||||||
4 | E’ ammessa l’associazione temporanea d’imprese e consorzi purché venga nominata una società capofila che avrà funzione di referente nei riguardi del Comune. | |||||
CAPO III | CAPO III - CONTRATTO | |||||
ARTICOLO | Articolo 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | |||||
1 | La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito atto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima, provando la propria legittimazione ed identità. | |||||
2 | Ove il rappresentante dell’impresa aggiudicataria non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara. | |||||
3 | Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni. | |||||
4 | Il contratto è stipulato interamente “a corpo". | |||||
ARTICOLO | Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO | |||||
1 | Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: a) il presente capitolato; b) l'offerta tecnica presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; c) l’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara; d) il provvedimento di aggiudicazione; e) il DUVRI. Poiché è in fase d’appalto anche l’affidamento del servizio di Canile Sanitario, il DUVRI allegato al progetto potrebbe subire modifiche ed integrazioni in funzione delle interferenze determinate dal tipo di organizzazione e dalla localizzazione della ditta che si aggiudicherà l'appalto medesimo. | |||||
ARTICOLO | Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI | |||||
1 | Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicatele. | |||||
ARTICOLO | Articolo 12 - CAUZIONE DEFINITIVA | |||||
1 | L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di Canile Rifugio 2018-2020, dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o |
fidejussione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà esercitata escussione da parte del Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. | ||
2 | La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente comunicati all’impresa affidataria. | |
3 | Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall’affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora sia stata versata la cauzione provvisoria. | |
4 | E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. | |
5 | La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. | |
CAPO IV | CAPO IV - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
ARTICOLO | Articolo 13 - BENI STRUMENTALI | |
1 | Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con propri mezzi, capitali, personale, attrezzature e strutture, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. L’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993, nonché alla L.R. 18 del 19/7/2004 e L. 189 del 20/7/2004. | |
2 | La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovrà (dovranno) presentare al Comune di Moncalieri la seguente documentazione tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 in merito a: - estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., con l’indicazione specifica dell’attività svolta dalla Ditta/e e della sua validità temporale; - estremi autorizzazione del Sindaco del Comune, dove il canile è localizzato, a svolgere l’attività di ricovero cani; - certificato attestante di possedere almeno una (1) unità mobile autorizzata dall’ASL competente per il trasporto di animali, con indicazione della targa del mezzo; - almeno un (1) congelatore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio temporaneo finalizzato al successivo smaltimento tramite ditta autorizzata di animali di proprietà del comune, ricoverati presso il canile e deceduti per cause naturali, fatte salve le funzioni del Servizio Veterinario dell'ASL; - elenco nominativo del personale addetto con specificazione per ognuno della mansione svolta ai sensi del C.C.N.N.L.L. applicato, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali. - attestazione del personale che effettua il servizio di aver frequentato i corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. | |
ARTICOLO | Articolo 14 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
1 | L’impresa è tenuta a nominare un Responsabile di Servizio, ed a dare comunicazione di tale nominativo al RUP del Comune di Moncalieri. Il responsabile di servizio dovrà essere dotato di cellulare di riferimento, reperibile tutti i giorni. In caso di assenza del medesimo, lo stesso cellulare dovrà essere in dotazione al sostituto; in alternativa saranno nominati due responsabili del servizio. | |
2 | Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali occorrenti: - per il servizio di ricovero, sostentamento ed igiene degli animali; - per la cura e la profilassi delle malattie degli animali; - per l’igiene delle strutture di ricovero; - tutte le cure veterinarie richieste e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività di cui trattasi. La Ditta dovrà provvedere a mettere a disposizione un congelatore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio temporaneo finalizzato al successivo smaltimento tramite ditta autorizzata di animali di proprietà del comune, ricoverati presso il canile e deceduti per cause naturali, fatte salve le funzioni del Servizio Veterinario dell'ASL. | |
3 | La Ditta dovrà essere dotata di attrezzature informatiche per la registrazione ARVET e dovrà provvedere anche alla registrazione informatica dei cani in entrata ed uscita su applicativo ARVET. | |
4 | Il servizio appaltato comprende le sottoelencate prestazioni: |
a. il trasporto dei cani sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell’appalto, presso la sede dell’Appaltatore; b. il ricovero dei cani in idoneo canile autorizzato ai sensi della L.R. n°34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione (promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993); c. la prosecuzione delle cure iniziate presso il canile sanitario e la cura dei soggetti malati, ricorrendo, se necessario, a veterinari libero-professionisti (con oneri a carico dell’Appaltatore); d. il trasferimento in box collettivo, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, dell’animale che non sia stato rivendicato dal proprietario entro il termine della fase di canile sanitario, fino all’affidamento o al decesso per cause naturali (c.d. canile rifugio); e. la profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito; f. l’alimentazione dei cani con acqua potabile e cibo confezionato, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale; g. la pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali; h. la disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali; i. la derattizzazione almeno trimestrale del canile; j. l’adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura; k. l’aggiornamento puntuale e preciso dell’apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della presa in custodia del cane, il numero di tatuaggio o microchip, gli interventi veterinari subiti dall’animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell’affidatario; l. il controllo periodico dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza o morte degli animali, dovranno essere adottati i provvedimenti amministrativi e sanitari previsti dalla legge e, in caso di zoonosi, dovrà essere informato il Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora necessario, il Servizio Veterinario competente metterà in atto le procedure diagnostiche e di profilassi utili ad impedire il contagio e la diffusione delle malattie trasmissibili. m. la consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti). n. la restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati, che sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura e di custodia, e delle eventuali cure che si siano rese necessarie. o. fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani in custodia; p. la gestione dello sportello al pubblico presso il canile rifugio, accompagnando durante l’orario di apertura il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste. Al fine di facilitare detto compito su ogni box dovrà essere affissa una scheda identificativa su supporto in plexiglass per ogni animale ivi presente. In detta scheda dovranno essere riportate tutte le indicazioni utili e necessarie per l’identificazione psicofisica dell’animale presente (età, sesso, indole, status giuridico, data di ingresso nel canile). | ||
5 | Il canile dovrà assicurare, a disposizione del Comune di Moncalieri, almeno un numero minimo di 15 posti di cui almeno n. 5 prioritariamente destinati al ricovero dei cani affidati per disposizione delle Autorità Sanitaria e/o Giudiziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo animali sottoposti a sequestro giudiziario da parte dell’Autorità Giudiziaria, animali non più custoditi per T.S.O. del proprietario, ricovero ospedaliero, profilassi sanitaria, quarantena obbligatoria, ecc. ) . | |
6 | Non è consentito, nell’ambito del presente appalto, ricevere animali da terze persone. Il titolo di proprietario degli animali custoditi e non reclamati a seguito di cattura regolamentata dal presente capitolato spetta al Comune di Moncalieri; alla società appaltatrice del servizio spetta la qualifica di detentore degli animali medesimi. | |
7 | Al personale preposto del Comune di Moncalieri ed al servizio Veterinario dell’A.S.L. al quale spetterà la vigilanza sanitaria sul canile dovrà essere consentita in qualsiasi momento, senza preavviso, l’ispezione delle strutture che ospiteranno gli animali. A tali soggetti dovrà essere consentito l’accesso al registro di carico e scarico dei cani ed alla documentazione relativa ad ogni cane ricoverato per conto del Comune. | |
8 | Nel caso in cui venga rinvenuto e consegnato dal canile sanitario al canile rifugio un cane che rechi l’apposito tatuaggio identificativo, l’appaltatore dovrà procedere in tempi brevi alle operazioni di individuazione del proprietario e di riconsegna dell’animale secondo la seguente procedura: a) Comunicazione in forma tracciabile (raccomandata A.R., P.E.C., ecc.) al proprietario che lo informi del ritrovamento del cane, del rimborso spese e delle modalità di consegna dell’animale; b) Consegna dell’animale al legittimo proprietario munito di documento di identificazione o ad un suo delegato (munito anche questi di delega scritta e di documento di identificazione); Il corrispettivo spettante al Comune di Moncalieri è quantificato in: € 67,17 per la cattura del cane |
€ 9,15 per ogni giorno di permanenza del cane presso il canile. Lo stesso dovrà essere accreditato sul conto corrente n.°1828028 , intestatario: Tesoreria comune di Moncalieri . Cod ABI: 2008 Banca: Unicredit Banca s.p.a. CAB: 20097 Agenzia: Xxxxxxxxxx - X. 000 Prov.: TO Comune: MONCALIERI Indirizzo: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXx x. 0 | ||
9 | Il servizio di ricovero e di ricezione dei cani dovrà essere offerto almeno per otto ore al giorno e per l’intera settimana lavorativa secondo il seguente orario: Xxxxxxx: Dalle ore 8.00 alle ore 12.00; Pomeriggio: Dalle ore 14.30 alle ore 18.30; In aggiunta al suddetto orario, l’appaltatore dovrà mantenere aperte le strutture per consentire l’affidamento dei randagi: Il primo sabato di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30; La seconda domenica di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Eventuali variazioni a tale orario potranno essere apportate previo accordo e autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Moncalieri. L’appaltatore, nella propria sede, dovrà essere dotato di apparecchio telefonico munito di segreteria; dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, alla realizzazione e all’affissione presso la sede del canile rifugio, in luogo ben visibile al pubblico, di un cartello di dimensioni non inferiori a cm 100 x cm 70, in materiale resistente agli urti ed alle intemperie, riportante la seguente dicitura: Città di Moncalieri – Provincia di Torino Struttura di ricovero, cura ed affidamento cani rinvenuti sul territorio comunale Orario di apertura al pubblico per visite ed affidamenti: Lunedì – Venerdì: Ore 8.00 12.00/14.30 18.30; Primo sabato di ogni mese: Ore 14.30/18.30 Seconda domenica di ogni mese: Ore 08.00/12.00 Per informazioni telefonare negli orari sopra esposti al seguente Numero di telefono: L’appaltatore inoltre dovrà predisporre in prossimità dell’ingresso della struttura, in luogo ben visibile al pubblico, n°2 bacheche di forma e materiali idonei a resistere ad urti ed intemperie ed illuminabili nelle ore notturne, e/o in carenza di luce naturale, in cui affiggere le fotografie degli animali detenuti. I costi di realizzazione delle bacheche e di illuminazione delle medesime, di sviluppo e di stampa delle fotografie sono a carico esclusivo dell’appaltatore. Quest’ultimo (di concerto con l’Amministrazione Comunale) dovrà altresì aver cura di pubblicizzare l’attivazione del servizio di custodia cani con manifesti e/o articoli su stampa locale, evidenziando la possibilità di ottenere in affidamento gratuito i cani ospiti nel canile e riportando i numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di necessità. | |
10 | L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale esperto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico dell’Appaltatore, che provvederà anche ad assolvere agli adempimenti vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’Appaltatore dovrà inoltre indicare la persona incaricata di tenere i contatti con il Comune di Moncalieri. | |
11 | L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente Documento. | |
ARTICOLO | Articolo 15 - CARATTERISTICHE E OBBLIGHI PERSONALE IMPIEGATO | |
1 | L’impresa aggiudicataria utilizzerà per le prestazioni derivate dal presente capitolato proprio personale regolarmente assunto e con regolare contratto e/o personale volontario appartenente ad associazioni riconosciute, per il quale solleverà l’Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e infortuni. L’impresa aggiudicataria riconosce che l’Amministrazione comunale risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l’aggiudicatario stesso ed il proprio personale. L’impresa aggiudicataria dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL della categoria di appartenenza e altri eventuali accordi integrativi aziendali o territoriali ed è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ferma restando la piena e completa responsabilità dell’impresa aggiudicataria per eventuali inadempienze. L’impresa aggiudicataria dovrà, in ogni momento e a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. |
Il personale dovrà essere dotato di attestazione circa la frequenza a corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993. L’amministrazione si riserva di operare il controllo del casellario giudiziario del personale impiegato per il servizio. | ||
ARTICOLO | Articolo 17 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | |
1 | Ogni variazione di personale sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del servizio, con invio di curriculum professionale idoneo. | |
2 | La Ditta appaltatrice è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente alla Ditta, la quale provvederà a contestarle al lavoratore sulla base delle leggi vigenti. | |
3 | Quanto previsto al comma precedente non esime l’appaltatore dalle proprie responsabilità in quanto lo stesso risponde comunque direttamente del comportamento di detto personale, delle inosservanze al presente Capitolato e dei danni derivanti all’ente ed a terzi imputabili al personale stesso. | |
ARTICOLO | Articolo 18 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO | |
1 | Il responsabile del servizio è figura di riferimento per il Comune per la gestione del servizio e soluzione delle criticità. Deve mantenere un contatto continuo con il Servizio Tutela della Salute e del Terrritorio del Comune per il controllo dell’andamento del servizio e deve dare comunicazione scritta al Comune di qualsiasi variazione organizzativa. Il responsabile del servizio, deve essere facilmente reperibile e fornire al Comune un numero di telefono cellulare per comunicazioni e informazioni da parte dell’ufficio comunale competente. Deve inoltre comunicare un indirizzo di posta elettronica e il recapito della sede operativa. Il Responsabile rappresenta il soggetto aggiudicatario nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato. Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del ruolo di Responsabile di cui al presente articolo e, in caso di assenza prolungata dello stesso, è tenuto a comunicare immediatamente al Dirigente dei Servizi Tutela Ambientale del Comune di Moncalieri il nominativo del sostituto che deve svolgere le stesse funzioni. | |
2 | La sede operativa ed il coordinatore devono essere muniti di recapito telefonico e fax, e dovrà essere assicurata una reperibilità 24/7. | |
ARTICOLO | Articolo 19 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO | |
1 | L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto. L’appaltatore è in particolare tenuto: a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, ad applicare integralmente, nei confronti dei dipendenti o dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e sicurezza della salute dei lavoratori, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo medesimo e dovrà: - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette a terzi; - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: • Nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • Nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma1, lettera h del |
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso; • Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1 lettera q) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; • Fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. | ||
2 | L’impresa deve certificare, prima dell’inizio del servizio e periodicamente, a richiesta dell’amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi e previdenziali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola. | |
3 | L'appaltatore dovrà tenere un registro aggiornato in cui vengono riportati i nominativi dei volontari frequentanti la struttura, riportante per ciascun nominativo i corsi specialistici frequentati nonché le eventuali certificazioni possedute. Il contenuto di tale registro potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione. | |
4 | In caso di inadempienza contributiva da parte dell’Impresa Appaltatrice l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo del servizio, a norma del predetto art.30 c.5, ultimo capoverso. | |
ARTICOLO | Articolo 20 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE | |
1 | In pendenza della emanazione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2013 e s.m.i., delle linee guida per il controllo che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dell’esecuzione effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, le operazioni di vigilanza e controllo in corso di esecuzione saranno operate secondo quanto disposto dall’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Le figure coinvolte nel controllo sono individuate dal RUP, coerentemente con quanto indicato dall’articolo 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |
2 | È in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto di: a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto; b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità richiesti nel campo della cura e dell’educazione ed all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo. | |
3 | Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritenga necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. | |
4 | Le verifiche ed ispezioni, effettuate sia sulla base di segnalazioni giunte all'Amministrazione che a cadenza casuale, sono effettuate alla presenza del personale dell'impresa aggiudicataria presente nella struttura all'atto della verifica/ispezione oppure, in caso di assenza, convocato dall'Amministrazione per l'occasione, con un preavviso massimo pari a n°1 ora, che potrà essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica. | |
5 | Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato. | |
ARTICOLO | Articolo 21 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE | |
1 | La ditta appaltatrice che durante l’esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate nel contratto d’appalto, può essere soggetta a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. | |
2 | Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale. | |
3 | Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. | |
ARTICOLO | Articolo 22 - RESPONSABILITA’ | |
1 | L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di affidamento e dell’operato dei propri dipendenti e assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo. La ditta appaltatrice è tenuta in particolare a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati da parte del personale. | |
2 | L’impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune. | |
3 | Al fine di poter garantire il ristoro dei danni provocati il soggetto aggiudicatario provvede ad assicurare se |
stesso e il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata. Tale assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere il soggetto appaltatore quale contraente, l’indicazione esplicita dell’attività assicurata ed almeno un massimale unico per sinistro per la RCT pari ad € 5.000.000,00 ed un massimale unico per sinistro per la RCO pari ad € 2.000.000,00. | ||
4 | Prima della firma del contratto, la ditta appaltatrice dovrà presentare al competente ufficio del Comune di Moncalieri, pena la revoca dell’affidamento, copia conforme della sopraddetta polizza assicurativa. | |
5 | Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. | |
ARTICOLO | Articolo 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | |
1 | E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato, secondo quanto disposto al comma 1 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |
2 | L’impresa affidataria è tenuta a comunicare se intenda o meno avvalersi di subappalto. La quota massima del servizio subappaltabile è, in funzione del comma 2 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 30% dell’importo di contratto. L’affidamento in sub-appalto è oggetto di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. | |
3 | Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva. | |
4 | Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. | |
ARTICOLO | Articolo 24 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO | |
1 | Il servizio si intende a carattere continuativo. | |
ARTICOLO | Articolo 25 - VARIAZIONI | |
1 | Il totale dell’importo di contratto può essere aumentato o ridotto dall'Amministrazione nella misura massima del 20% in aumento e in riduzione rispetto al budget a base d’asta, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare accezioni di sorta. La comunicazione di variazione dell’importo avrà un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. | |
CAPO V | CAPO V - CONTROLLI E PENALITA’ | |
ARTICOLO | Articolo 26 - MOTIVI PER APPLICARE LE PENALITA’ | |
1 | La ditta appaltatrice è soggetta a penalità quando: a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto di appalto e relativi allegati per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio; b) sia stata oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 20 per le violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati. | |
2 | Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facoltà non esonera la ditta dal rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali. I funzionari del Servizio Tutela Ambientale del Comune esercitano funzione di vigilanza per effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: - l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, - la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione, - il rispetto dei diritti degli animali. Nel caso in cui si riscontrino inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente competente provvede a contestarle all’affidatario del servizio, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni, ridotte a 24 (ventiquattro) ore in caso di gravi inadempienze. | |
3 | Ad integrazione di quanto già indicato al precedente punto 26.1, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una sanzione: - Mancata applicazione del C.C.N.L. e relative indennità ai lavoratori, risoluzione immediata del contratto. - Mancata reperibilità dell’operatore, fino ad un massimo di 5 volte in un anno oltre le quali |
l’Amministrazione potrà procedere all’incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto. - Mancanza in merito alla pulizia e di igiene della struttura, riscontrata e documentata dal Direttore dell’esecuzione e/o dell’A.S.L. competente. - Omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura. - Mancata osservanza di un ordine di servizio del Direttore dell’esecuzione nei tempi da esso specificatamente riportati, per eventuali inadempienze riscontrate. - Mancata osservanza degli aspetti ed adempimenti dell’appalto non specificatamente sopradescritti. | ||
ARTICOLO | Articolo 27 - IMPORTO DELLE PENALITA’ | |
1 | Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo precedente, il Comune di Moncalieri si riserva di applicare penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria. | |
2 | L’applicazione della penale è stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. | |
3 | In ogni caso, l’ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto | |
4 | Qualora l’importo delle penali comminate raggiunga il 10 % dell’importo contrattuale, l’Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto definita all’articolo 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. | |
ARTICOLO | Articolo 28 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ | |
1 | L’ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tal caso l’integrazione dell’importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall’articolo 12 del presente capitolato. | |
2 | Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da eventuali altri contratti che l’appaltatore ha in corso con il Comune, previo “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. | |
3 | Le penalità sono notificate all’appaltatore a mezzo PEC oppure di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recapitata all'indirizzo PEC o al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. | |
4 | Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute inapplicabili. | |
CAPO VI | CAPO VI - PAGAMENTI | |
ARTICOLO | Articolo 29 - PAGAMENTI | |
1 | Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e della ritenuta di cui all’articolo. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene effettuato a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla base del costo orario e delle ore di lavoro effettivamente effettuate, nel trimestre precedente, ed accertate dal Direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione, con cadenza trimestrale, di Fattura ELETTRONICA, che sarà pagata a trenta giorni data fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), di un elenco degli animali transitati nella struttura e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio. | |
2 | Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. | |
3 | Il pagamento degli oneri della sicurezza, diretti, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sarà effettuato dietro presentazione di apposita documentazione. | |
4 | Ai sensi degli articoli 30 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore; | |
5 | L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. | |
ARTICOLO | Articolo 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI | |
1 | Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può |
sospendere, ferma l’applicazione delle penali, i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che l’impresa cui sono state contestate le inadempienze nell’esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. | ||
2 | La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. | |
CAPO VII | CAPO VII - VERIFICA DI CONFORMITA’ | |
ARTICOLO | Articolo 31 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ | |
1 | Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con risultanze di fatto. | |
2 | La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari. | |
3 | Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali. | |
4 | Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. | |
5 | Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |
CAPO VIII | CAPO VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | |
ARTICOLO | Articolo 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO | |
1 | Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile la risoluzione del contratto in applicazione al combinato disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa. | |
2 | Il recesso dell’appaltatore è disciplinato dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
CAPO IX | CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | |
ARTICOLO | Articolo 33 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | |
1 | Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l’appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. | |
2 | Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle. | |
ARTICOLO | Articolo 34 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO | |
1 | Ove l’appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Torino. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri. |