Dipartimento Politiche Sociale e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
Dipartimento Politiche Sociale e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 19.01.2023
13:07:12
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CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA)
TRA
Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute,Direzione Accoglienza e Inclusione con sede in Roma – Xxxxx Xxxxxxx x. 00, X. X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, nella persona XXXXX Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute con ordinanza n. XX
- che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall9art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull9Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall9art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell9Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e modificato con delibera n. 31 del 13 aprile 2021;
E
la XXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXX, n. X – 0XXXXX - XXXXX, X.X. XXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del Legale Rappresentante XXXXXX nato a XXXXXX il XX/0X/XXXX, residente a XXXXX xx XXXXXX, X.X.X.XXXXXXX, X.X. XXXXXX
Periodo: 01/01/2023 – 30/06/2026. - durata 42 mesi
Contributo Complessivo presunto dell9Accordo Quadro: € XXXXXX Gara n. 8852047, CIG n. 95487236EB, CUI S02438750586202200345
Premesso che:
● ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater Codice Penale, il legale rappresentante XXXXXXX dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
● la Determinazione Dirigenziale n. XXXXXXX ha aggiudicato all9Organismo di cui alla Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell9art. 54, comma 4, lettera
a) del D.lgs. 50/2016, per l9affidamento del servizio di Supporto alla Rendicontazione finanziaria dei progetti di accoglienza SAI;
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente contratto, così come definito ai sensi dell9art.54 (comma 4, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (d9ora innanzi Codice), per l9affidamento del servizio di Supporto alla Rendicontazione finanziaria dei progetti di accoglienza SAI, ANNUALITÀ9 2023/2025, per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2026. - durata 42 mesi.
In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire a un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l9esecutore si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l9affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d9ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato.
Allegato D – Schema di Accordo Quadro Rendicontazione SAI 2023-2025
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell9articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l9affidamento del progetto consistente nelle seguenti prestazioni:
● servizio di supporto ai controlli della rendicontazione dei seguenti progetti SAI (Ordinari e Disagio Mentale/Disagio Sanitario) afferenti a Roma Capitale, comprese le spese sostenute direttamente da Roma Capitale:
- progetto di Accoglienza adulti singoli e famiglie in Centri residenziali SAI ed in accoglienza diffusa, per un totale complessivo di n. 1.727 posti in favore di titolari di accoglienza;
- progetto di Accoglienza adulti con disagio mentale e/o psicologico e Disagio Sanitario in Centri residenziali SAI, per un totale complessivo di n. 24 posti in favore di titolari di accoglienza;
- tutti gli ulteriori servizi afferenti al progetto di accoglienza e gli eventuali progetti che verranno attivati nel biennio 2023-2025.
Con il presente accordo quadro, Roma Capitale affida all9esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d9ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il <Servizio di supporto ai controlli della rendicontazione dei progetti SAI=. L9esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell9esercizio delle attività oggetto d9intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell9esecuzione del contratto, tutte le metodologie d9 intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all9esecuzione delle prestazioni stesse.
Ogni esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d9arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l9esecuzione dell9accordo quadro.
Il presente accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- Il DMI del 10/08/2016 e tutta la vigente normativa in materia di SPRAR;
- il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Xxxxxx) e s.m.i;
- l9avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- D. Lgs. n. 56/2017 <Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50=;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d9ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall9A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all9art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.<Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro=;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.<Codice delle leggi antimafia=;
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate=.
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 <Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all9art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell9art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159=;
- la L. n. 190/2012 <Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione=;
- la L. n. 136/2010 <Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia= come modificato dall9art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003=;
- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 <Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)=;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 <Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini=;
- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 <Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo=;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.< Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica=;
- il Protocollo d9intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell9Interno 15 luglio 2014 <Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C.. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa=;
- Il Protocollo d9intesa 28 gennaio 2015 <seconde linee guida per l9applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall9art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90=.
- il <Protocollo d9intesa= ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il <Patto di integrità= allegato n. 7 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. n. 139 del 29 aprile 2022;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il <Protocollo di integrità= di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;
- il <Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale= stipulato con l9A.N.A.C.. in data 29 luglio 2015;
- il <Regolamento di contabilità= di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- L. 8 novembre 2000 n.328 – <Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali=;
- D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286, <TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell9immigrazione e norme sulla condizione dello straniero= e s.m.i.;
- D.P.R. 31 agosto 1999 n.394, <regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell9immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell9articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286=;
- D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 <Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale=;
- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio=;
- L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;
- DGR Lazio n. 1304 del 2004 - Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni;
- DGR Lazio n. 1305 del 2004 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi;
- DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: <Autorizzazione all9apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della
L.R. n. 41/2003=. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.";
- Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante <Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale= convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90);
- Manuale Operativo per l9attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (e suoi aggiornamenti);
- Manuale Unico di Rendicontazione;
- Progetti presentati da Roma Capitale al Ministero dell'Interno;
- Ministero dell9Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l9Immigrazione. Piano Nazionale d9Integrazione per i Titolari di protezione Internazionale (ottobre 2017).
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato;
- gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell9accordo quadro.
- Decreto-legge n. 76/2020 8Misure urgenti per la semplificazione e l9innovazione digitale9 convertito in legge n.120/2020;
- Decreto-Legge n. 130/2020 <Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare=
- la L.R. Lazio n.9 <disposizioni per la qualità e la tutela della sicurezza del lavoro nei contratti pubblici= pubblicata sul BURL n.52 - 21/07/2022;
- le linee guida A.N.A.C. n.17 -= Indicazioni in materia di servizi sociali=.
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio
L9accordo quadro avrà la durata di 42 mesi, dal 01/01/2023 al 30/06/2026.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l9importo contrattuale complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi. Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 42 mesi, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione
dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell9intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell9ultimo contratto applicativo e quindi dell9intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l9ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell9accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all9esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l9aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell9intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse finanziarie per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 5, Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all9esecutore l9intero importo complessivo, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l9esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
In ogni caso, gli importi previsti nel contratto di accordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Roma Capitale a seguito di accertamento dei Fondi erogati dal Ministero dell9Interno.
Art. 2.1 Opzione di Proroga
La durata del contratto applicativo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l9individuazione del nuovo contraente ai sensi dell9art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all9esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Art. 3 - Localizzazione dell’intervento
I servizi verranno espletati presso le proprie sedi e/o presso la sede dello Sportello Unico per l9Accoglienza Migranti, e/o presso la sede Dipartimentale dell9Ufficio di Coordinamento Interventi in favore delle popolazioni migranti, e/o presso appositi locali messi a disposizione da Roma Capitale, quando per sopraggiunte esigenze di servizio e/o particolari eventi specifici, Roma Capitale lo riterrà opportuno.
Art. 4 - Personale
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
L9Organismo affidatario si impegna a inviare l9elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell9organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza.
L9Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003).
L9Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L9Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l9esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
L9esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni:
- l9elenco del personale impiegato per l9espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro gli aggiudicatari si impegnano a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all9aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 42 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
In sintesi l9importo complessivo presunto del progetto affidato con il presente accordo è di €XXXXXX
Il valore del sopra esposto quadro finanziario, indica l9importo complessivo presunto del progetto che si intende affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente accordo quadro senza che l9esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota pro-die/pro-capite posta a base del presente accordo quadro medesimo.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all9esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € XXXXXXXx, IVA max al 22%, pari a € XXXXXX, per un totale di € XXXXXXXX
Art. 6 - Contratti applicativi
Si rappresenta che il valore presunto del contratto applicativo, nell9ambito della durata di n.42 mesi del presente accordo quadro, in funzione dei servizi programmabili, risulterà essere il seguente con la periodicità e i termini di inizio e fine di seguito indicativamente individuati:
- dal 01/01/2023 al 30/06/2026 per 42 mesi, importo stimato massimo € XXXXXXX
Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza di eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
Roma Capitale si riserva, qualora si determinasse a sottoscrivere contratti applicativi, nell9economia delle risorse disponibili, di affidare l9importo complessivo presunto del servizio oggetto del presente accordo quadro, secondo il Piano Finanziario presentato in fase di gara.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alla scadenza del conseguente contratti applicativi trova, comunque, limite negli stanziamenti di bilancio.
Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta agli esecutori con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d9intervento. Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l9oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali, ed accessorie ove ricorrenti, costituenti l9intervento da realizzare;
d. l9importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio;
e. i termini utili per l9esecuzione delle prestazioni e le penalità;
f. i massimali della garanzia di esecuzione ai sensi dell9art. 103 D.lgs. 50/2016, prestata per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo;
g. il termine per l9emissione della relazione sulle prestazioni realizzate.
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
L9esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d9arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell9art. 108 del D.lgs. 50/2016 e fermo restando l9ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L9esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
Gli aggiudicatari del presente accordo quadro, affidatari degli eventuali contratti applicativi, si impegnano a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall9affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 16.
A tal fine, l9Amministrazione si impegna a comunicare all9aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l9ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.
Art. 7 - Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell9affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all9esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L9esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d9arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
- L9esecutore è tenuto altresì ad inviare alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, i nominativi degli operatori e l9elenco del personale impiegato per l9espletamento del servizio con i relativi atti attestanti le qualifiche professionali e i curricula dei singoli operatori.
- In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l9esecutore assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante;
- E9 a carico dell9affidatario del servizio ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività oggetto del contratto;
- E9 compito dell9equipe dell9affidatario effettuare un costante monitoraggio dell'attività svolta e una periodica analisi valutativa dell9efficacia del servizio;
L9esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all9avvio delle prestazioni;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d9intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
L9esecutore nell9esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Gli aggiudicatari dell9accordo quadro si impegnano a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall9affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell9accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Gli esecutori si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell9esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ogni esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L9esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
L9affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 8 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi
Ai sensi dell9art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo, il direttore dell9esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell9imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l9indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall9esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell9art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall9art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione di ciascun contratto applicativo può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo secondo le modalità indicate all9art. 107, comma 4 del Codice e ss.mm.ii.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest9ultimo disponga la ripresa dell9esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell9esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell9esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall9esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, appena avvenuta, ai sensi dell9art. 107, comma 5 del Codice e ss.mm.ii, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell9articolo 107 del Codice, spetterà all9esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all9art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili
Art. 9 - Penali Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell9avvio dell9esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all9art. 16 del presente accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del singolo contratto applicativo;
c) una penale in misura giornaliera pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell9esecuzione del servizio accessorio;
d) una penale in misura pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal
R.U.P o dal D.E.C.;
f) una penale in misura giornaliera pari all91 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del presente accordo, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità di cui al successivo art.20.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, per ciascun contratto applicativo in funzione del presente accordo quadro, che daranno luogo all9applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all9esecutore; l9esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall9esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all9esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall9inizio dell9inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell9esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all9esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C.
L9incameramento delle penali sarà effettuato nell9ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l9importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall9applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all9esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all9art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l9esecutore dall9adempimento dell9obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l9obbligo di pagamento della medesima penale.
L9esecutore prende atto che l9applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 10 - Referenti Progettuali
Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di seguire lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, rivestono la funzione di referente progettuale:
Per Roma Capitale - Referente Dott.ssa Xxxxx Xxxxx. Per l9Organismo Affidatario - Referente XXXXXXXXX
Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal <Regolamento di contabilità= di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell9Assemblea Capitolina n. 83 del 9 agosto 2021.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento del R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l9effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all9esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Al fine di ottenere il pagamento, l9Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, per l9importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, controfirmati dal coordinatore del progetto.
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.
È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
● Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l9attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
● Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovranno essere specificati i seguenti dati: cod. creditore n. 96187 - Codice Identificativo CIG n. XXXXXXXXXXX e al fine di velocizzare le procedure di liquidazione delle fatture, l9indicazione della Determinazione Dirigenziale d9impegno, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> del blocco
2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> della F.E. con il seguente formato: Org./Anno/Num. (es. DDLD/2022/xxxx).
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con ciascun eventuale contratto applicativo del presente accordo quadro, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell9I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente, Ai sensi dell9art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall9art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l9imposta non verrà liquidata all9esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all9Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall9art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell9art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all9articolo 105 del Codice e ss.mm.ii., impiegato nell9esecuzione di ciascun contratto applicativo, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l9importo corrispondente all9inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell9art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall9art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni di ciascun contratto applicativo è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell9art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario di ciascun contratto applicativo o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all9art. 105 del Codice e ss.mm.ii, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l9affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d9opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all9affidatario di ciascun contratto applicativo.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell9Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell9importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Cessioni di credito
Ai sensi dell9art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 12 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Per ciascun contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di mesi tre (n. 3) di attività il direttore dell9esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l9esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l9altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell9esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all9esecutore ai sensi dell9articolo del presente schema di accordo quadro afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell9affidatario del relativo contratto applicativo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell9applicazione dell9art. 108 del Nuovo Codice.
Art. 13 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo. Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell9art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall9art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l9altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell9esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell9appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell9art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi; su autorizzazione del
R.U.P. dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall9esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di accordo quadro in ciascun contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell9esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.
Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente appalto, compreso tra i contratti esclusi di cui all9allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l9attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo
La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo l9esecutore e il direttore dell9esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell9esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell9esecuzione contrattuale di ciascun contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell9esecuzione.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall9ultimazione delle prestazioni.
Ai sensi dell9art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall9art. 66, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l9esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell9esecutore. L9esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l9esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d9ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all9esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 15 - Cauzione definitiva dell’accordo quadro
L9aggiudicatario del presente accordo quadro, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell9art. 103 del Codice, l9importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo massimo complessivo presunto del presente accordo quadro.
La garanzia definitiva a scelta dell9appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l9importo sia inferiore a € 2.000,00 in conformità all9art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria
Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice IBAN e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l9attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l9attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni:
<Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga
sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all9art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all9eccezione di cui all9art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell9Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di <Roma Capitale= presso la <Tesoreria Capitolina= .
Il sottoscritto Istituto ………………………… (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l9affidatario dell'accordo quadro dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del relativo contratto di accordo quadro, compreso l9obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l9Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l9importo della garanzia sia ridotto del 50%, l9aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell9art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall9art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs.
n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell9art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l9aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
● ai fini dell9ottenimento del beneficio dell9ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - <Certificato di Registrazione= rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
● ai fini dell9ottenimento del beneficio dell9ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
Qualora l9aggiudicatario sviluppi un <inventario di gas ad effetto serra= o <un9impronta climatica (carbon footprint) di prodotto= e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall9art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
● certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e (rating d9impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l9aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l9attestazione <conforme all9originale= sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell9elenco di cui all9art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.
L9Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L9Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti applicativi.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell9Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L'ammontare della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all9art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall9art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all9art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell9art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell9aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 16 - Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo
L9aggiudicatario di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell9Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell9appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell9appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall9aggiudicazione. L9omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell9esecutore non comporta l9inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il contraente esecutore di ciascun contratto applicativo trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna di ciascun contratto applicativo.
L9omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell9esecutore non comporta l9inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 17 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto in considerazione della materia del presente accordo quadro, né la cessione del contratto.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all9osservanza del disposto di cui all9art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante:
<Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia=, così come sostituito dall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell9art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro.
L9esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l9accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall9art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall9art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010
n. 136 così come modificato dall9art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 19 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011
<Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture=
Ai sensi del Protocollo d9Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente <a rischio=, ovvero quelle che si pongono a valle dell9aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all9intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell9art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell9affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute l9elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l9elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell9autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 20 - Patto di Integrità
Roma Capitale in data 29 aprile 2022, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024
Come accettato [e sottoscritto] dall9operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell9Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l9art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l9art. 80, comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell9Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all9art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell9esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell9Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell9Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L9operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del <Patto di Integrità=
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell9esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all9art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell9imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell9impresa con funzioni specifiche relative all9affidamento alla stipula e all9esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all9Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall9art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del <Patto di Integrità=
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall9Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l9esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L9applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all9interpretazione, ed esecuzione del presente patto d9integrità fra Roma Capitale, gli Enti del <Gruppo Roma Capitale= e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all9Autorità Giudiziaria competente.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall9 art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l9inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l9Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell9inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro per negligenza dell9appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all9appaltatore un termine che, salvo i casi d9urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l9assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Qualora l9ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all9art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all9appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite,
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.
In caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell9art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l9onere da porre a carico dell9appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall9art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il <Protocollo d9Intesa=, il <Protocollo di Integrità=, le ipotesi di cui all9art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l9inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell9Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
L9esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l9avvio dell9esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l9esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell9art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell9art. 4, comma 2 lett. b1 del <Protocollo d9integrità= di Roma Capitale – approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 - ogni qualvolta nei confronti dell9imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell9impresa con funzioni specifiche relative all9affidamento alla stipula e all9esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 17 Schema di Xxxxxxxxx intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell9esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell9esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 22 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all9appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell9art. 1671 del codice civile e dell9art 109 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell9art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell9art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all9art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.
Art. 23 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell9art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario.
In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa <perizia suppletiva= – costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P. – accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l9importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all9art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 24 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall9art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dall9art. 2 del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, successivamente alla sottoscrizione o alla eventuale consegna d9urgenza del singolo contratto applicativo, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo art.110, in caso di fallimento dell9esecutore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del singolo
contratto applicativo ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del singolo contratto applicativo, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro e di sottoscrivere i relativi contratti applicativi per l9affidamento del completamento del servizio.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all9articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull9utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L9informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell9ente all'indirizzo xxx.xxxxxxx.xx.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio Roma Capitale e L9Organismo XXXX agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.=
Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:
● organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro e ai conseguenti eventuali contatti applicativi che verranno eseguiti;
● organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali contratti applicativi che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l9aggiudicatario può venire in possesso nell9espletamento del presente accordo quadro.
Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell9espletamento dell9incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all9applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
Ogni aggiudicatario indica il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati e sottoscrive l9atto di designazione di Roma Capitale del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell9art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell9art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 26 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell9esecutore.
E9 a carico dell9Ente affidatario la registrazione del Contratto Applicativo sottoscritto con l9Amministrazione e le relative imposte.
Ai sensi dell9art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all9art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell9articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all9art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate a Roma Capitale dall9aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall9aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 27 - Dichiarazione rispetto normativa anti-Covi 19
L9Ente affidatario si impegna ad applicare tutti gli interventi necessari in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in base a quanto indicato dal Governo a seguito dell9emergenza sanitaria internazionale.
Art. 28 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell9art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell9art. 14, commi 1 e 2 e nell9art. 21, comma 1 del presente accordo quadro.
<L9esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell9Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa=.
<È a carico dell9esecutore di ciascun contratto applicativo l9adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l9incolumità delle persone addette all9esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull9esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale=..
<Roma Capitale, ai sensi dell9art. 109 del Codice come modificato dall9art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 può recedere dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti=.
Art. 29 – Disposizioni Finali
La proprietà dei dati trattati dei beneficiari durante l9affidamento del servizio è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto deve essere autorizzato dalla Direzione Accoglienza e Inclusione.
La Direttrice Il Rappresentante Legale
La firma digitale delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.