LOTTO 2)
LOTTO 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT / RCO
La presente polizza è stipulata tra
00000 - XXXX (XX) |
C.F./P.I. 1022300288 |
e
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/06/201 7 |
Alle ore 24.00 del : | 30/06/202 0 |
Frazionamento annuale al
30/06 di ogni anno
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni / Precisazioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Obblighi dell'aggiudicatario
Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.4 Contratto e spese
Art.5 Durata del contratto - Facoltà annuale di recesso Art.6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.7 Regolazione del premio
Art.8 Recesso a seguito di sinistro
Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Art.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.11 Oneri fiscali
Art.12 Foro competente
Art.13 Interpretazione del contratto
Art.14 Obblighi in caso di sinistro e procedura gestione sinistri RCT Art.15 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.16 Coassicurazione e delega
Art.17 Validità Territoriale
Art.18 Modalità di verifica della corretta esecuzione del contratto Art.19 Recesso
Art.20 Cause di risoluzione del contratto Art.21 Cauzione definitiva
Art.22 Clausola Broker
Art.23 Posta certificata
Art.24 Tracciabilità dei flussi
Art.25 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Respons. Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
Art.6 Esclusioni
Art.7 Rischi compresi
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis Art.10 Lavoratori D. Lgs. 276/2003 legge 30/2003
Art.11 Responsabilità personale dipendenti
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Franchigia Frontale
Art.3 Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.4 Calcolo del premio
Art.5 Riparto di coassicurazione
Art.6 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni / Precisazioni
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Broker : | Aon Spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto. |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Parametro premio: | RAL (Retribuzioni Annue Lorde) o FLAT (premio unico, annuo a non soggetto a regolazione) |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : | Si intende: ⮚ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ⮚ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: • Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; • Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale. • Ai lavoratori parasubordinati di cui al dlgs 38/2000, al lordo delle ritenute previdenziali ⮚ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che |
possono derivarne. | |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
Consorzio di bonifica:
Controllo e gestione delle acque, compresa la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigue e dei relativi impianti.
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto della provincia servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Obblighi dell’aggiudicatario
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Consorzio di bonifica Adige Euganeo e l'Operatore Economico aggiudicatario.
Nel termine che sarà assegnato dal Consorzio, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario presentare al Consorzio le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dal Consorzio, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula ed il Consorzio revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
Art.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.4 – Contratto e spese
Il contratto sarà concluso e stipulato dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.
La stipula avverrà non prima del decorso dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai controinteressati dei risultati dell’aggiudicazione, fatta salva l’eventuale esigenza di anticipazione del contratto.
Tutte le spese e tasse del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente sono a carico della Società.
Art.5 – Durata del contratto - Facoltà annuale di recesso
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.7 – Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.8 - Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art.9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.12 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
Art.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.14 – Obblighi in caso di sinistro e procedura gestione sinistri RCT
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,01 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art.16 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C..
Il Contraente dichiara di aver affidato l’assistenza nella gestione del presente contratto ad Aon Spa, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.
Art. 17 – Validità territoriale
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Messico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.18 - Modalità di verifica della corretta esecuzione del contratto
Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’andamento del servizio attraverso suoi dipendenti onde valutare la gestione della Società.
Il Contraente farà pervenire per iscritto alla Società le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione la Società sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.
Art.19 - Recesso
Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi alla Società con P.E.C., nei seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e / o delle attività gestionali cui è riferito il servizio del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale.
Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo, casi come i seguenti:
⮚ qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
⮚ qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti dal bando e dal capitolato tecnico relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stata scelta ovvero qualora non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e / o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente appalto;
⮚ qualora taluno dei componenti il CdA della Società o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alla misure previste dalla normativa antimafia;
⮚ qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
⮚ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
⮚ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Contraente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno
alcuno al Contraente stesso.
In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Art.21 - Cause di risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
◻ in caso di frode della Società o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Contraente;
◻ in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.
Nei casi suddetti, la Società incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Contraente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all’affidamento del contratto dato al soggetto, per il rimanente periodo contrattuale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Contraente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà via P.E.C. alla Società.
Art.21 - Cauzione definitiva
La cauzione definitiva, che copre l’esecuzione del contratto d’appalto per fatto dell’aggiudicatario, è pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e deve essere prestata prima della stipulazione del contratto con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016.
Art.22 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon
S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 11,00% sul premio imponibile.
Art.23 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art.24 – Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n.70001534FF.
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art.25 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto gravemente colposo e da fatto doloso e gravemente colposo delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art.2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
Art.3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal
D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 31.03.2011.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art.4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da INAIL ed INPS ed altri enti assicurativi e previdenziali
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.6 – Esclusioni
A.: L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni
a) Da furto
b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’art. 7 punto 20);
d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 7 punto 42);
e) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all’art. 7 punto 15;
f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’Art. 7 comma 7 e 20 che seguono;
g) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.
B.: L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:
h) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
i) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..
j) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
k) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
l) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
m) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.;
n) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
o) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
p) direttamente od indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze od abusi sessuali e simili;
q) derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale;
r) derivanti direttamente e indirettamente da attività nautiche, portuali e marine;
s) a natanti, imbarcazioni e navi, anche in relazione a pontili galleggianti e non, di proprietà o in gestione all’ente contraente;
t) derivanti dalla gestione diretta di discariche e/o cave;
u) per perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
v) per multe, penali, danni esemplari, punitive e multipli.
w) Per la RC derivante dalla fornitura, erogazione e/o gestione diretta dei servizi di acquedotto, ciclo integrato dell’acqua, del ciclo integrato dei rifiuti, dell’erogazione di energia elettrica e del gas. Si precisa che la committenza di tali servizi è compresa in garanzia, nei limiti e nei termini della presente polizza.
Art.7 – Rischi compresi
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, cicli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: tutta l’impiantistica ed attrezzatura necessaria o ritenuta tale per l’espletamento dell’attività assicurata, impianti fissi e strutture destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture
b) tensostrutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico. il tutto può essere usato, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc., compreso l’esercizio dell’attività svolta negli stessi dall’Ente Contraente ed escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente.
d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato.
3. proprietà di condutture, canalizzazioni reti di d’istruzione/raccolta in genere, aree o interrate;.
4. per l’esercizio di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti ovunque svolti, anche all’estero, attività di laboratorio, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio
5. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in
appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
6. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato.
7. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali della provincia nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto.
8. per i danni che, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6 Esclusioni lettera h), derivino dall’organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l’esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina
9. dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
10. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell’Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi, attrezzature e stand. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni.
11. per danni:
• subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
• causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
12. per danni derivanti dalla proprietà/gestione della rete viaria sul territorio di competenza, dalla mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza.
13. per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
14. in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni
involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
15. da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato.
16. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività.
17. per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sotto xxxxxxxx, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti.
18. per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
19. dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti.
20. per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
21. Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d’acqua.
22. per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell’Assicurato, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità inerente l’attività professionale;
23. per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza compreso l’uso di armi e cani e compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tali servizi;
24. per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
25. Per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile relativa all’utilizzo di muletti, attrezzature mobili e macchinari semoventi in genere all’intero degli insediamenti dell’assicurato.
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
26. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione.
27. per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio.
30. da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati
dalla provincia nel territorio di competenza, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all’ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall’assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l’assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell’Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall’articolo 583 C.P. . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l’assicurazione RCO;
31. in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi
32. in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico.
33. in relazione all’impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell’assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali
34. dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale
35. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 6 lettera a) che precede.
36. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
37. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato
38. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell’Ente
39. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni.
40. per i danni derivanti da lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica, manovre dei manufatti di regolazione idraulica quali ad esempio briglie e sostegni.
41. Per danni causati a terzi dalla fuoriuscita di acqua dai canali per rottura di argini, per tracimazione, per ingorghi, per errate manovre e per altre cause accidentali
Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i
intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati..
Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate.
Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
Art. 9 - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis
Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis” la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
Art. 10 - Lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (Legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Art. 11 - Responsabilità personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale o di cui debba rispondere a norma di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, e tutte le persone fisiche impiegate nelle attività dell’Ente.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Opzione base
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose/animali | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00 per persona lesa. |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà comunque superare € 15.000.000,00.
Variante 1)
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose/animali | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 10.00.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00 per persona lesa. |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà comunque superare € 20.000.000,00.
Variante 2)
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 20.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose/animali | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00 per persona lesa. |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 25.000.000,00.
Art.2 – Franchigia Frontale Opzione base
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 4.000,00
per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Variante 1)
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 2.000,00
per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Variante 2)
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 1.000,00
per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Art.3 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3) | I massimali di polizza | € 3.000,00 |
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.7 punto 6) | I massimali di polizza | Franchigia frontale |
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.7 punto 7) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | € 1.000,00 |
Danni da incendio (Sez.3 Art.7 punto 13) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale |
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.7 punto 15) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.7 punto 16) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale |
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.7 punto 17) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale |
€ 200.000,00 per sinistro e per anno | € 1.000,00 | |
Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 Art. 7 punto 20) | € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale |
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.7 punto 24) | € 1.000.000 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 |
€ 100.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 | |
Danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti (Sez. 3 Art. 7 punto 41) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno | € 5.000,00 per sinistro |
Variante 1) Danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti (Sez. 3 Art. 7 punto 41) | € 3.000.000,00 per sinistro e per anno | € 10.000,00 per sinistro |
Danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti (Sez. 3 Art. 7 punto 41) | € 5.000.000,00 per sinistro e per anno | € 20.000,00 per sinistro |
Art.4 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :
Parametro | ||
RAL - € 4.500.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art.5 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.6 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |