REGOLAMENTO SPECIALE FRUMENTO TENERO
REGOLAMENTO SPECIALE FRUMENTO TENERO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 5 del 27 novembre 2013 Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 7 del 7 novembre 2016
COMITATO DI FILIERA DEI CEREALI E AFFINI – COLTIVAZIONI INDUSTRIALI – FORAGGI - MANGIMI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Frumento tenero e in particolare i seguenti prodotti:
- Frumento tenero nazionale di forza (in sigla “Frumento tenero naz. di forza”);
- Frumento tenero di forza austriaco (in sigla “Frumento tenero di forza austriaco”);
- Frumento tenero nazionale biscottiero (in sigla “Frumento tenero naz. biscottiero”);
- Frumento tenero nazionale panificabile (in sigla “Frumento tenero naz. panificabile”);
- Frumento tenero nazionale panificabile superiore (in sigla “Frumento tenero naz. panificabile sup.”);
- Frumento tenero nazionale mercantile (in sigla “Frumento tenero naz. mercantile”);
- Frumento tenero nazionale buono mercantile (in sigla “Frumento tenero naz. b.mercantile”);
- Frumento tenero nazionale da agricoltura biologica (in sigla “ Frumento tenero naz. biologico ”);
- Frumento tenero nazionale uso zootecnico (in sigla “Frumento tenero naz. uso zootec.”);
- Frumento tenero nazionale altri usi (in sigla “Frumento tenero naz. altri usi”);
- Frumento tenero panificabile superiore francese (in sigla “Frumento tenero panificabile sup.franc.”);
- Frumento tenero panificabile francese (in sigla “Frumento tenero panificabile franc.”);
- Frumento tenero comunitario non intervento (in sigla “Frumento tenero com. non intervento”);
- Frumento tenero comunitario di forza (in sigla “Frumento tenero com. di forza);
- Frumento tenero comunitario biscottiero (in sigla “Frumento tenero com. biscottiero”);
- Frumento tenero comunitario panificabile (in sigla “Frumento tenero com. panificabile”);
- Frumento tenero comunitario uso zootecnico (in sigla “Frumento tenero com. uso zootec.”);
- Frumento tenero comunitario panificabile superiore (in sigla “Frumento tenero com. panificabile sup.”);
- Frumento tenero comunitario da agricoltura biologica (in sigla “Frumento tenero com. biologico);
- Frumento tenero Manitoba ½ (in sigla “Frumento tenero Manitoba 1/2”);
- Frumento tenero Australiano West Spring 2 (14%) (in sigla “Frumento tenero Austral. West Spring2”);
- Frumento tenero Australiano Prime H (in sigla “Frumento tenero Austral. PrimeH”);
- Frumento tenero Xxxxxxxx Xxxxxx x (xx xxxxx “Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x”);
- Frumento tenero extra comunitario panificabile (in sigla “Frumento tenero extra com panificabile”);
- Frumento tenero extra comunitario uso zootecnico (in sigla “Frumento tenero extra com. uso zootec.”);
- Frumento tenero extra comunitario di forza (in sigla “Frumento tenero extra com. di forza”);
- Frumento tenero altri usi (in sigla “Frumento tenero altri usi”).
Il lotto minimo negoziabile = 20 t.
Il lotto minimo è incrementabile di 1t
[1]
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Riguardo al prodotto Frumento Tenero da agricoltura biologica, si fa riferimento al REGOLAMENTO CEE N°2092/91 e 1804/96 del Consiglio della Comunità Europea, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e ad indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli, derrate alimentari e successive modifiche.
Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle di seguito rappresentate:
Tabella delle caratteristiche qualitative
Umidità | Peso ettolitrico (sul tal quale) | Impurità totali * | Chicchi spezzati ** | Proteine S.S. (N x 5,70) | Indice W | Indice P/L | Stabilità | Indice caduta | di | |||
Frumento tenero naz. di forza | max 14% | min. Kg/hl | 80 | 1% | Valore da pattuire | 13 – 14% | min. 350 | max 0,9 | Valore da pattuire | min. 280 | ||
Frumento tenero naz. panificabile sup. | max 14% | min. Kg/hl | 79 | 1% | Valore da pattuire | 12,5 13,5% | – | min. 250 | max 0,7 | Valore da pattuire | min. 250 | |
Frumento tenero naz. panificabile | max 14% | min. Kg/hl | 78 | 1% | Valore da pattuire | 11 – 12% | min. 170 | max 0,7 | Valore da pattuire | min. 220 | ||
Frumento tenero biscottiero | naz. | max 14% | min. 76 – 78 Kg/hl | 1% | Valore da pattuire | 11% max | min. 130 | max 0,5 | Valore da pattuire | min. 220 | ||
Frumento tenero naz. b.mercantile | Valore da pattuire | min. Kg/hl | 75 | Valore da pattuire | Valore da pattuire | Valore da pattuire | Valore da pattuire | Valore da pattuire | Valore da pattuire | Valore pattuire | da | |
Frumenti esteri | massimo il 14,00% | valore da pattuire | fino 2,00% | al | fino 2,00% | al | valore da pattuire | valore da pattuire | valore da pattuire | fino a una deficienza del +o- 10% | fino a una deficienza di +o- 10 secondi |
* Le impurità totali sono la somma di: Impurità varie/nulle calcolate al 100% (chicchi avariati, sabbia, sassi, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta -nella misura massima dello 0,05% sul grano- insetti morti nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passati da vaglio con fessure di mm. 2 x 20, esclusi chicchi spezzati) e Impurità relative ai chicchi calcolate al 50% (chicchi di altri cereali e semi estranei, chicchi attaccati da insetti, che presentano colorazione od alterazione del germe, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passati dal vaglio con fessure di mm. 2 x 20, esclusi chicchi spezzati).
**chicchi che non presentano la mandorla parzialmente scoperta.
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, potranno essere materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio della Camera Arbitrale concordata in fase di negoziazione.
Le tolleranze e gli abbuoni sono calcolati sul valore previsto dalla precedente tabella delle caratteristiche qualitative.
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Gli abbuoni, per deficienze o eccedenze, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) percentuale, secondo le seguenti indicazioni:
Tabella delle tolleranze e degli abbuoni
Tolleranze | Abbuoni | |
Umidità eccedente | dal 14.00% al 15.00% | 1.00% |
dal 15.00% al 16.00% | 1.50% | |
oltre il 16.00% | diritto di rifiuto della merce | |
Peso ettolitrico s.t.q. inferiore* | tra 0.01 e 1.00 kg/hl | 0.50% |
tra 1.00 e 2.00 kg/hl | 0.75% | |
Impurità totali eccedenti** | tra 1.00% e 4.00% | 1.00% |
oltre il 4.00% | diritto di rifiuto della merce | |
Chicchi spezzati*** | tra 2.00% e 4.00% | 0.50% |
oltre il 4.00% | diritto di rifiuto della merce | |
Proteine s.s. (N x 5,70) eccedenti | fino a 0.50% | 2.00% |
oltre lo 0.50% | diritto di rifiuto della merce | |
Indice W eccedente | oltre il convenuto, tolleranza del +/- 8.00% | nessun abbuono |
oltre il tollerato fino a un max di 5.00% | 1.00% | |
Indice P/L eccedente | oltre il convenuto, tolleranza del +/- 10.00% | nessun abbuono |
oltre il tollerato fino a un max di 10.00% | 1.00% | |
Stabilità eccedente*** | oltre il convenuto, deficienza tollerata del +/- 10.00% | nessun abbuono |
oltre il tollerato fino a un max di 10.00% | 2.00% | |
Indice di caduta inferiore | oltre il convenuto, deficienza tollerata di 10 secondi | nessun abbuono |
oltre il tollerato fino a un max di 15 secondi | 0.10% |
* qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico ed umidità, si applica soltanto la detrazione più elevata
** Somma di 1) Impurità varie/nulle (chicchi avariati, sabbia, sassi,frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta -nella misura massima dello 0,05% sul grano- insetti morti nonchè gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passati da vaglio con fessure di mm. 2 x 20, esclusi chicchi spezzati) calcolate al 100% e di 2) Impurità relative ai chicchi (chicchi di altri cereali e semi estranei, chicchi attaccati da insetti, che presentano colorazione od alterazione del germe, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passati dal vaglio con fessure di mm. 2 x 20, esclusi chicchi spezzati) calcolate al 50%.
***I valori di tolleranza ed abbuoni della tabella si riferiscono solo ai frumenti esteri per i quali è stato definito un valore nella “Tabella delle caratteristiche qualitative”
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Enti certificatori (nel caso di prodotti da agricoltura biologica e solo per le proposte di vendita)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Umidità
- Peso ettolitrico
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- Impurità totali
- Chicchi spezzati
- Proteine s.s.
- Indice W
- Indice P/L
- Stabilità
- Indice di caduta (Xxxxxxx)
- Numero di certificazione (ove sussista)
- Altre caratteristiche
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitratori, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore, in attesa di una decisione arbitrale.
Reclami (integrazione all’art. 14 delle disposizioni generali)
Nel caso di “coacervo”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura entro 2 (due) giorni successivi all’ultimo ricevimento della merce.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, se richiesto, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e suggellamento dei campioni per mezzo del laboratorio di analisi individuato in contratto.
Rischi di viaggio (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
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Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di
rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a comunicare immediatamente al venditore, a mezzo telefax e/o e-mail, i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto, comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico della Parte che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana-romagnola (A.G.E.R.);
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
- Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento
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dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.