PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA CARPENTERIA METALLICA PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO - CIG 83200767E9
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA CARPENTERIA METALLICA PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO - CIG 83200767E9
- CAPITOLATO D’ONERI -
(Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arezzo, Maggio 2020
AISA IMPIANTI S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxx, xxx – Xxx Xxx Xxxx – 00000 XXXXXX
X.X. x X.XXX 00000000000 - X.X.X. xx Xxxxxx n. 164281 - Cap. soc. €. 0.000.000,00 i.v.
Tel e Fax 0000 000000 – PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
CAPITOLO 1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto la manutenzione della carpenteria metallica presso l’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo, sito in Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxx, Xxx. Xxx Xxxx, 00000 Xxxxxx (XX).
L’accordo quadro è sottoscritto con un unico operatore economico.
ART. 2 – DURATA
L’accordo quadro ha durata di 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, e, comunque, non oltre il raggiungimento del complessivo importo netto massimo di contratto, eventualmente incrementato del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo).
ART. 3 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo dei lavori affidabili in virtù del presente accordo quadro - fatto salvo il disposto dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 - è stabilito in € 460.000,00 al lordo del ribasso offerto dall’appaltatore, oltre IVA di legge.
La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine all’effettivo numero ed importo di attività che saranno affidate nell’ambito dell’accordo quadro, attività che potrebbero pertanto anche non sussistere, dipendendo le stesse dalle effettive necessità che si presenteranno nel corso di validità contrattuale.
L’appaltatore, pertanto, non avrà nulla a pretendere dalla Stazione appaltante qualora non fossero affidate attività, così come qualora, al termine di validità dell’accordo quadro, non si raggiungesse l’importo metto massimo di contratto.
ART. 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
All’accordo quadro sarà data esecuzione mediante singoli contratti applicativi.
I contratti applicativi avranno la forma dell’Ordine di lavoro e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’appaltatore
Nell’Ordine di lavoro verranno indicate le prestazioni da eseguire, con le relative prescrizioni tecniche, e la data entro cui dovranno essere inderogabilmente completate.
La somma degli importi complessivi degli ordini di lavoro derivanti dal presente accordo quadro non potrà superare l’importo complessivo netto massimo di contratto (fatto eventualmente salvo il disposto dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016), ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di disporre interventi per un importo complessivo minore o non disporre alcun intervento qualora non se ne verifichi la necessità, senza che l’appaltatore possa vantare pretesa alcuna o richiesta risarcimento di sorta.
CAPITOLO 2
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Prima della stipula dell’accordo quadro l’affidatario dovrà presentare:
1. Garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016;
2. Polizza CAR di cui all’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, con i seguenti massimali:
- per opere da eseguirsi: pari all’importo netto massimo di contratto;
- per opere preesistenti: € 50.000,00;
- per costi di demolizione e sgombero: € 10.000,00;
- per responsabilità civile terzi: € 500.000,00.
3. Polizza RCT/RCO aziendale, con i seguenti massimali minimi:
- RCT: € 2˙000˙000,00;
- RCO: € 1.000.000,00.
CAPITOLO 3 ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI
ART. 6 – CONDUZIONE DELLE LAVORAZIONI – RISPETTO DELLE NORME E DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
Il Legale rappresentante dell’appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, prima dell’inizio degli stessi, dovrà comunicare per scritto alla Stazione appaltante il nominativo di un proprio incaricato al quale dovranno essere affidati i seguenti compiti:
- coordinare personalmente le attività oggetto del presente appalto;
- condurre la squadra di intervento dell’esecutore;
- coordinare l’attività dell’esecutore con l’attività del committente.
Non potranno essere eseguiti lavori in assenza del legale rappresentatane dell’appaltatore, ovvero del suo incaricato.
L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto di tutte le norme per la tutela della salute e sicurezza del personale impiegato nei lavori e dei terzi, in particolare è tenuta al rispetto di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e misure per eliminare le interferenze (DUVRI art. 26 del D.lsg. 81/2008) predisposto dal committente, che sarà allegato e farà parte integrante del contratto di appalto e delle sue successive modifiche ed integrazioni. Le violazioni a quanto sopra stabilito comporteranno l’adozione dei provvedimenti previsti dal DUVRI stesso sia nei confronti dell’esecutore che dell’affidatario.
ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MANUTENTIVA
L’attività manutentiva riguarderà tutte le attrezzature, i componenti e le strutture in carpenteria metallica presenti nell’Impianto di San Zeno e comprenderà interventi di riparazione e/o sostituzione e/o integrazione necessari al mantenimento o miglioramento della funzionalità ed efficienza dell’Impianto.
L’esecuzione dei lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività dell’Impianto.
La Stazione appaltante si riserva di indicare nell’ordine di lavoro, se del caso, il numero di maestranze che dovranno essere impiegate nell’esecuzione delle prestazioni.
Fatto salvo elementi di massa inferiore a 100 kg, tutte le operazioni propedeutiche alle manutenzioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazioni di tratti di tubazioni, di tralicci, tramogge, cilindri, verniciature, zincature dovranno essere svolte fuori dall’Impianto di San Zeno.
Per i lavori affidati potrà essere necessario l’uso di gru, piattaforme semoventi, carrelli elevatori, autogru, trabattelli e ponteggi metallici.
All’appaltatore potranno essere richiesti anche interventi di verifica, ispezione e simili che dovessero risultare necessari, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore ritenga che gli ordini di lavoro ricevuti non siano sufficientemente chiari, prima di eseguirli, dovrà richiedere i necessari chiarimenti alla Stazione appaltante
Parimenti, prima di eseguire i lavori ordinati, dovrà controllare con la dovuta diligenza le specifiche e quant’altro fornito dalla Stazione appaltante.
Per ogni singolo intervento di manutenzione l’appaltatore si farà carico della preparazione, pulizia ed idonea delimitazione dell’area di intervento; ad attività ultimata, provvederà prontamente alla liberazione dell’area dai materiali di risulta e dalle attrezzature di lavoro.
Al personale addetto è consentito di rimanere all’interno dell’Impianto di San Zeno solo per il tempo strettamente indispensabile per compiere le manutenzioni e le operazioni accessorie. È proibito permanere per qualsiasi altro motivo.
Salvo diversamente previsto dagli Ordini di lavoro, è fatto assoluto divieto all’appaltatore di utilizzare utensili, attrezzature e materiali di proprietà della Stazione appaltante presenti in Impianto.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione degli ordini di lavoro, si riserva la facoltà di introdurre varianti non sostanziali a suo insindacabile giudizio senza che da ciò l’appaltatore possa pretendere compensi diversi da quanto pattuito.
Per contro, l’appaltatore non potrà apportare ai lavori ordinati alcuna variazione senza l’approvazione della Stazione appaltante.
Qualora prevista, la finitura con verniciatura a base sintetica dovrà essere effettuata presso l’officina dell’appaltatore. All’interno dell’Impianto di X. Xxxx potranno essere effettuati solo ritocchi ed esclusivamente a pennello, essendo tassativamente proibito l’utilizzo della verniciatura a spruzzo. La verniciatura dovrà essere effettuata previa preparazione del fondo, sgrassatura con solventi e mano di antiruggine. I colori della verniciatura saranno scelti dalla Stazione appaltante.
ART. 8 – MATERIALI
L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti i materiali - incluso i materiali di consumo - occorrenti alle manutenzioni (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: metallo, dadi, bulloni, viti, tubazioni, profilati, filo per saldature, bombole, elettrodi, etc.), con la sola esclusione di quanto previsto al successivo art. 12 e di quant’altro eventualmente indicato a carico della Stazione appaltante nell’Elenco prezzi e/o negli Ordini di lavoro.
I materiali dovranno essere conformi alle specifiche contrattuali ed alle buone regole dell’arte.
Per le verifiche dei pesi farà fede unicamente la pesa dell’Impianto di San Zeno.
ART. 9 – PERSONALE PER ATTIVITÀ DA SVLGERSI PRESSO L’IMPIANTO DI SAN ZENO
Per le attività da svolgersi presso l’Impianto di San Zeno l’appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente (o ad esso equiparato: in distacco o somministrazione).
ART. 10 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale dell’impresa appaltatrice prima di essere impiegato nelle manutenzioni di cui al presente capitolato, dovrà essere adeguatamente formato sui rischi per la salute e sicurezza presenti nel lavoro e sulle relative misure di prevenzione e protezione, in particolare dovrà essere espressamente e specificamente formato su quanto previsto dal DUVRI.
È inoltre richiesto:
(i) che almeno 2 dei dipendenti dell’appaltatore siano abilitati al montaggio/smontaggio di ponteggi (formazione di cui All. 21 del D.Lgs. 81/2008);
(ii) che almeno 2 dei dipendenti dell’appaltatore siano abilitati alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, ai sensi dell’art. 73, c. 5 del D.Lg. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ed abbiano acquisito la prevista specifica idoneità sanitaria;
(iii) che almeno 2 dei dipendenti dell’appaltatore siano abilitati alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi, ai sensi dell’art. 73, c. 5 del D.Lg. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ed abbiano acquisito la prevista specifica idoneità sanitaria.
(iv) che almeno 1 dei dipendenti dell’appaltatore sia in possesso di certificato di qualifica di saldatore in accordo alla normativa EN ISO 9606-1 in corso di validità per eseguire saldature su apparecchiature che hanno le seguenti caratteristiche: apparecchiature in pressione con pressione di bollo fino a 46 bar, saldatura da eseguire in posizione fissa, saldatura da eseguire su diametri: da 25 a 77 mm.
(v) che almeno 3 dei dipendenti dell’appaltatore siano abilitati (formazione di cui al DPR n. 177 del 2011), con esperienza almeno triennale, ad eseguire interventi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che almeno 1 tra essi abbia la qualifica di preposto.
Gli oneri relativi alla predetta formazione sono a carico dell’appaltatore in quanto compresi nei prezzi contrattuali, così come gli oneri per l’impiego di personale dotato di autorizzazioni ed attestati di idoneità necessari per eseguire particolari lavorazioni.
Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui sopra, prima di iniziare gli interventi, dovrà consegnare agli incaricati della Stazione appaltante copia degli attestati di frequenza agli specifici corsi di formazione, diversamente la Stazione appaltante non consentirà l’esecuzione dei lavori, facendo decorrere i termini per il conteggio del ritardo in esecuzione.
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
E’ a carico dell’appaltatore, che dovrà provvedervi a propria cura e spese, quanto qui di seguito indicato:
- lamiere di qualunque tipo e genere, profilati ed estrusi di qualunque tipo e genere, bulloneria di qualunque tipo e genere, tubazioni di qualunque tipo e genere e qualsiasi altro materiale da costruzione metallico, a meno che nell’Elenco Prezzi non sia indicato diversamente;
- gas per saldatura (miscela di Argon, miscela ossi-acetilenica, ecc.);
- attrezzatura portatile da officina (mola a disco, trapano, pistola ad aria compressa, smerigliatrice, saldatrice a MIG, ad elettrodo, a TIG, ecc.);
- dischi per mole;
- vernice sintetica del colore indicato dalla Stazione appaltante, fondi di preparazione, antiruggine, diluenti, pennelli;
- spazzole di acciaio;
- utensileria di uso comune necessaria per l’esecuzione dei lavori affidati (chiavi, cacciaviti, martelli, lime, etc.);
- paranchi manuali, Tilfort e cinghie di sollevamento di varia portata fino ad un massimo di 2.000 kg;
- pistola ad aria compressa (di uso comune) per serraggio bulloneria;
- carrelli portabombole, manometri, tubazioni, impugnatura ed utensili da taglio e da saldatura per l’uso della fiamma ossiacetilenica, in regola con le vigenti normative in materia, compreso materiali di consumo, ugelli, etc.;
- tutti i materiali di consumo e tutte le attrezzature necessari per l’esecuzione dei lavori affidati, ad eccezione del materiale la cui fornitura è espressamente prevista a carico della
Stazione appaltante dal presente capitolato e dall’Elenco prezzi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- noleggio e montaggio con personale qualificato delle opere provvisionali per la realizzazione degli interventi affidati (ponteggi, etc.);
- l’installazione dei box di cantiere di cui al successivo art. 13;
- quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività manutentive, con la sola esclusione di quanto previsto al successivo art. 12 e di quant’altro eventualmente indicato a carico della Stazione appaltante nell’Elenco prezzi e/o negli Ordini di lavoro.
Non sarà consentito all’appaltatore l’utilizzo di attrezzature della Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguente art. 12.
L’onere di custodia di mezzi, attrezzature e materiali dell’appaltatore presenti in Impianto resta a carico dell’appaltatore.
ART. 12 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante provvederà a propria cura e spese all’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature indicati qui di seguito:
- elettrodi per applicazioni particolari, secondo insindacabile scelta della Stazione appaltante ed in base alla tipologia di lavoro da eseguire;
- guarnizioni di qualunque tipo e genere;
- filo per saldatura MIG, esclusivamente per lavori di riporto sul trituratore;
- prodotti sigillanti per applicazioni particolari, in base alla tipologia di lavoro da eseguire e secondo insindacabile scelta della Stazione appaltante;
- gru, autogru, PLE, carrelli elevatori.
Oltre a quanto sopra, la Stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore:
- aria compressa alla pressione di 6 bar (come distribuita in Impianto – non a servizio dei box di cui all’art. 13);
- acqua alla pressione di 6 bar (come distribuita in Impianto - non a servizio dei box di cui all’art. 13);
- energia elettrica alle tensioni di 230 V e 400 V;
- materiali esplicitamente indicati nell’Elenco prezzi a carico della Stazione appaltante.
ART. 13 – DIVIETO DI UTILIZZO DI LOCALI DELL’IMPIANTO DI SAN ZENO – INSTALLAZIONE DI BOX DI CANTIERE
All’appaltatore è precluso l’utilizzo, per le proprie necessità, di qualsiasi ambiente e/o locale dell’Impianto di San Zeno, eccetto i servizi igienici.
Per tale motivo, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà installare, a propria cura e spese, in apposita area nel resede dell’Impianto attrezzata con allacciamento elettrico:
• n° 1 box di cantiere ad uso spogliatoio, munito di armadietti separazione sporco/pulito;
• n° 1 box di cantiere da impiegare come magazzino e locale officina per svolgere piccole attività manutentive o preparatorie.
I box dovranno essere idonei all’uso secondo le normative vigenti.
In particolare, l’impianto elettrico dei box dovrà essere realizzato a regola d’arte da impresa abilitata e progettato da professionista iscritto negli albi professionali, come previsto dal DM 37/2008, al fine di consentirne il collegamento all’impianto elettrico della Stazione appaltante.
La fornitura di energia elettrica è a carico della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante non assume alcun obbligo di custodia in relazione a detti box ed a quanto ivi contenuto.
ART. 14 – GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
I rifiuti prodotti presso l’officina dell’appaltatore e derivanti dalla lavorazione dei materiali forniti dalla Stazione appaltante sono di proprietà dell’appaltatore che dovrà provvedere a tutti gli oneri di gestione (stoccaggio, trasporto e smaltimento/recupero) previsti dalla vigente normativa. Fanno eccezione gli sfridi di materiale ferroso da costruzione, che devono essere consegnati alla Stazione appaltante, assieme alle opere eseguite, come avanzi di lavorazione, in quanto non costituiscono rifiuto.
I rifiuti prodotti dall’appaltatore presso l’Impianto di San Zeno, sia che derivino dalla lavorazione di materiali forniti dalla Stazione appaltante, sia che derivino dalla lavorazione di materiali di proprietà dell’appaltatore, sono di proprietà dell’appaltatore stesso che dovrà provvedere a tutti gli oneri di gestione (stoccaggio, trasporto e smaltimento/recupero) previsti dalla vigente normativa. L’asportazione dei rifiuti dovrà avvenire giornalmente, anche se le lavorazioni non sono ancora completate, in quanto non è ammesso il deposito temporaneo presso l’Impianto di X. Xxxx. Parimenti, lo stesso Impianto di X. Xxxx non è autorizzato, per siffatti rifiuti, ad effettuare operazioni di deposito preliminare né di messa in riserva. Fanno eccezione gli sfridi di materiale ferroso da costruzione, che devono essere consegnati alla
Stazione appaltante, assieme alle opere eseguite, come avanzi di lavorazione, in quanto non costituiscono rifiuto.
ART. 15 – INTERVENTI D’URGENZA, NOTTURNI E FESTIVI
In alcune occasioni le attività da eseguirsi sono collegate direttamente al funzionamento ed alla sicurezza del processo dell’Impianto di San Zeno, pertanto si potranno verificare casi in cui le lavorazioni andranno eseguite con urgenza, oppure in orario notturno o in giorno festivo.
In caso di chiamata d’urgenza, l’appaltatore deve garantire la presenza del proprio personale presso l’Impianto di San Zeno entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla chiamata. Il personale dovrà essere munito della necessaria attrezzatura.
Le chiamate d’urgenza potranno essere effettuate nell’arco delle 24 ore per 365 gg/anno, festivi e domenicali compresi. La richiesta di intervento d’urgenza potrà essere anche solamente telefonica: a tal fine l’appaltatore indicherà uno o più referenti reperibili telefonicamente h/24 in qualsiasi giorno dell’anno.
Nel corso della vigenza contrattuale la Stazione appaltante potrà richiedere un numero complessivo di interventi d’urgenza non superiore a 9.
La mancata risposta/reperibilità dell’appaltatore, nei termini sopra indicati, anche ad una sola richiesta di intervento d’urgenza facoltizza la Stazione appaltante alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore.
Qualora si rendesse necessario per esigenze d’Impianto o coordinamento con altre attività, la Stazione appaltante avrà inoltre facoltà di programmare interventi anche orario notturno (intendendosi per tale l’orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 08:00) oppure nei giorni festivi (intendendosi per tali la Domenica e le altre festività di calendario).
Per le chiamate d’urgenza, nonché per gli interventi programmati in orario notturno e/o in giorno festivo, è riconosciuta all’appaltatore una indennità, come quantificata nell’Elenco prezzi, che si aggiunge all’importo dei lavori realizzati.
ART. 16 – PENALI PER RITARDO
In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato nell’Ordine di lavoro sarà applicata, per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell’importo contrattuale dell’accordo quadro.
Per interventi classificati come “d’urgenza”, per ciascuna ora o frazione di ora di ritardo
nel presentarsi all’Impianto, così come nel terminare l’intervento, verrà applicata una penale pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell’importo contrattuale dell’accordo quadro.
E’ comunque sempre facoltà della Stazione appaltante avvalersi di altra Impresa per l’esecuzione degli interventi qualora l’appaltatore non dia inizio agli stessi nei prescritti termini: tutti i conseguenti maggiori costi saranno addebitati all’appaltatore, unitamente alla penale calcolata sino all’inizio dei lavori da parte dell’altra Impresa.
Gli importi delle penali/addebiti che dovessero eventualmente applicarsi, potranno essere trattenuti dalla Stazione appaltante, senza formalità di sorta, sull’ammontare delle fatture dell’appaltatore ammesse a pagamento.
ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE
L’applicazione delle penali di cui al precedente articolo non pregiudica il risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
In particolare, qualora il ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti, sia ordinari che a carattere di urgenza, sia tale da pregiudicare il regolare funzionamento dell’impianto (come causare rallentamenti o fermate della produzione), l’appaltatore sarà chiamato a rispondere del conseguente danno subito dalla Stazione appaltante che, in caso di interruzione dell’attività produttiva, può quantificarsi in non meno di 11˙700,00 (undicimilasettecento/00) euro/giorno, come segue:
a) 1˙100,00 (millecento/00) euro/giorno per mancata cessione di energia elettrica;
b) 2˙000,00 (duemila/00) euro/giorno per l’acquisto di energia elettrica dalla rete;
c) 8˙600,00 (ottomilaseicento/00) euro/giorno per lo smaltimento in discarica del quantitativo di rifiuti combustibili che sarebbero inceneriti;
oltre ad ogni ulteriore conseguente costo, come quello della manodopera aziendale inoperosa, mancato utilizzo di macchine noleggiate, etc.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDI
Ferma restando l’applicazione delle penali per ritardo, in caso anche di un solo ritardo dell’appaltatore nel rispetto dei termini di ultimazione prescritti nell’Ordine di lavoro, è sempre facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.
E’ altresì facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore qualora ritardi nell’inizio all’esecuzione anche di un solo Ordine di lavoro.
CAPITOLO 4
VERIFICA DEGLI INTERVENTI, CONTABILIZZAZIONE LAVORI E C.R.E.
ART. 19 – VERIFICA DEGLI INTERVENTI, CONTABILIZZAZIONE LAVORI E C.R.E.
Con riferimento a ciascun Ordine di lavoro, a lavori ultimati si procederà alla verifica dell’intervento realizzato ed alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.
A tale fine, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvenuta ultimazione dell’intervento, in contraddittorio con l’appaltatore, si darà corso alle operazioni necessarie alla verifica dei lavori eseguiti ed alla loro contabilizzazione, consistenti in:
- verifica dei quantitativi effettivamente realizzati;
- verifica dei pesi, ove necessario, facendo riferimento a quanto risultante alla stazione di pesatura dell’Impianto di San Zeno;
- verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quanto richiesto con l’Ordine di lavoro;
- verifica della conformità della prestazione alle migliori regole dell’arte e/o alle vigenti disposizioni normative, anche di carattere tecnico;
- verifica del rispetto della tempistica.
In caso di assenza dell’appaltatore si provvederà comunque ad effettuare le operazioni di cui sopra in presenza di due testimoni.
Qualora venga accertata la conformità delle prestazioni eseguite, entro la fine del mese successivo a quello di ultimazione dell’intervento la Stazione appaltante redigerà il Certificato di regolare esecuzione (CRE) comprensivo della contabilità.
Qualora, invece, i lavori risultassero non conformi, l’appaltatore dovrà provvedere ai conseguenti interventi di adeguamento nel termine indicato dalla Stazione appaltante. Al termine degli interventi l’appaltatore dovrà darne pronta comunicazione scritta alla Stazione appaltante, che ripeterà la procedura di verifica: all’esito positivo della stessa, la Stazione appaltane redigerà il CRE comprensivo della contabilità dei lavori entro i successivi 10 giorni.
Il CRE sarà messo a disposizione dell’appaltatore per la necessaria sottoscrizione.
CAPITOLO 5 DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 20 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del contratto è stabilito “a misura” e verrà determinato applicando alle lavorazioni effettivamente eseguite i prezzi di cui all’Elenco prezzi contrattuale, da ridursi del ribasso offerto dall’appaltatore.
Gli oneri di sicurezza saranno liquidati, senza applicazione di ribasso, secondo quanto indicato nel DUVRI.
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto e non suscettibili di revisione ad alcun titolo.
I prezzi contrattuali si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le lavorazioni compiute a regola d’arte.
ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per ciascun Ordine di lavoro l’appaltatore potrà emettere fattura esclusivamente dopo l’emissione e la sottoscrizione, da parte dell’appaltatore medesimo, del CRE di cui al capitolo che precede e solo conformemente alle risultanze dello stesso.
Non saranno considerate valide fatture emesse dall’appaltatore prima dell’emissione del CRE e/o prima della sottoscrizione del CRE parte dell’appaltatore medesimo e/o non conformi al CRE.
Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario entro 90 giorni fine mese data fattura.
Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.
ART. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO E ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DEI MATERIALI
Non è prevista la corresponsione di pagamenti in acconto. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
CAPITOLO 6 ALTRE DISPOSZIONI
ART. 23 – DISCIPLINA DELLE RISERVE
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante e/o Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la riserva (cioè la contestazione) che egli intenda formulare.
Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate dall’appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l’appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve formulate devono essere confermate e trascritte dall’appaltatore sul Certificato di regolare esecuzione (CRE). Le riserve non espressamente confermate e trascritte sul CRE si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata dall’appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.
Sulle riserve dell’appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 30 giorni dalla conclusione dell’accordo quadro. È preclusa all’appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.
ART. 24 – TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, l’appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere le attività appaltate, nel loro complesso e in ogni particolare, sicure in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.
L’appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L’appaltatore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così
come per qualunque altra causa dipendente dai lavori assunti, nonché per le attività del personale comandato nell’ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato.
ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’appaltatore si impegna inoltre:
d) a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
e) ad esporre in fattura il codice CIG indicato da AISA IMPIANTI. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura.
ART. 26 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI
AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.
AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, XX 000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.
L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 27 – RESPONSABILITÀ SOCIALE
AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma XX 0000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:
• lavoro minorile;
• lavoro obbligato;
• salute e sicurezza sul lavoro;
• libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
• discriminazione;
• procedure disciplinari;
• orario di lavoro;
• retribuzione.
I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard XX 0000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l’effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell’osservanza di tali principi.
ART. 28 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
• Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per
finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;
• Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all’appaltatore.
L’appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l’appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.
L’appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di XXXX IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.
È altresì vietata sia all’appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l’appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione
non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attività di cui al contratto.
L’appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
In particolare, l’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’appaltatore, del personale in servizio presso l’appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
ART. 29 – NORMATIVA APPLICABILE
Il presente accordo quadro è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest’ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell’appaltatore.