Convenzione Università Telematica eCampus – Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana Ordine dei Consulenti del Lavoro
Ordine Consulenti del Lavoro Consulta CP Toscana
Convenzione Università Telematica eCampus – Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana Ordine dei Consulenti del Lavoro
per la disciplina delle modalità operative relative al tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi universitario
tra
la Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana, Ordine dei consulenti del Lavoro, composta dai Consigli Provinciali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, Siena, con sede in Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, C.F. 94093990482, in persona del Presidente della Consulta, Xxxxxx Xxxxxxxx, e dei rispettivi presidenti
e
l’Università Telematica eCampus, C.F. 90027520130, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 19 luglio 1965, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – Xxxxxxxxx (XX);
di seguito congiuntamente denominate le "Parti".
Visti:
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018.
Considerato:
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- che i percorsi formativi dei Corsi di Laurea triennali e magistrali attivati presso le Facoltà di Economia e di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Finalità dell’accordo
Le Parti firmatarie si impegnano a:
- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio professionale durante la frequenza del corso di laurea.
Art. 2
Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, le Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus si impegnano ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell’ambito dei seguenti percorsi formativi:
- presso la Facoltà di Economia:
o Laurea triennale in Economia (classe L-33);
o Laurea magistrale in Scienze dell’Economia (classe LM-56);
- presso la Facoltà di Giurisprudenza:
o Laurea triennale in Servizi Giuridici (classe L-14);
o Laurea triennale in Scienze politiche e sociali (classe L-36);
o Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (classe LMG/01).
Art. 3
Contenuto dei corsi di laurea
L’Università Telematica eCampus garantisce la possibilità di acquisire i crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro sia a coloro che conseguiranno il diploma di laurea in Economia (L-33), in Servizi giuridici (L-14) e in Scienze politiche e sociali (L-36), sia a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56) e in Giurisprudenza (LMG/01), il cui percorso formativo e piano di studi rispettino quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:
Area 12 – Scienze giuridiche | CFU Accordo Quadro |
IUS/01 - Diritto privato | Almeno 18 CFU |
IUS/04 - Diritto Commerciale | |
IUS/07 - Diritto del Lavoro | |
IUS/10 - Diritto Amministrativo | |
IUS/12 - Diritto Tributario | |
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea |
Area 13 – Scienze economiche e statistiche | CFU Accordo Quadro |
SECS-P/01 - Economia Politica | Almeno 12 CFU |
SECS-P/07 - Economia Aziendale | |
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese | |
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale |
Art. 4
Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza del Corso di laurea triennale o magistrale
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all’art. 2, che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale e almeno 150 CFU per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari della convenzione.
Per poter essere ammessi al predetto periodo di Tirocinio ed essere iscritti al Registro dei Praticanti, gli studenti dovranno aver acquisito i CFU previsti nelle tabelle di cui all’art. 3.
Art. 5
Modalità di svolgimento del tirocinio professionale
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Eventuali periodi trascorsi all’estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall’Università Telematica eCampus determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 6
Numero massimo annuo di studenti ammessi al tirocinio e individuazione degli Studi Professionali disponibili
L’Università Telematica eCampus e la Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana, Ordine dei Consulenti del Lavoro nei suoi componenti, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l’incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
Entro luglio il referente per l’Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione all’organo competente dell’Università Telematica eCampus.
Art. 7 Referenti organizzativi
L’Università Telematica eCampus e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
I referenti organizzativi nell’ambito del contingentamento di cui all’art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
Prima dell’inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine
del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 8 Collaborazione didattica
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.
L’Università Telematica eCampus si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
I corsi di laurea attivati dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 9
Obblighi ed impegni delle Parti
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l’immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell’Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Art. 10
Estensione e durata della Convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata, a mezzo di espressa richiesta scritta delle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o PEC tre mesi prima della scadenza.
Ciascuna parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.
La presente convenzione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.
Art. 11 Trattamento dei dati
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Luogo e data : 22 Giugno 2021
Il Presidente della Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana Ordine dei Consulenti del Lavoro
Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Telematica eCampus
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Firma apposta digitalmente Firma apposta digitalmente