SCANDICCI CULTURA - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SCANDICCI
SCANDICCI CULTURA - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SCANDICCI
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Centro di Promozione della Musica presso l’immobile comunale “Ex – Xxxx Xxxxx” xxx xxx Xxxxxx, 00 Xxxxxxxxx per la durata di cinque anni.
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 - OGGETTO
Scandicci Cultura intende espletare una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Centro di Promozione della Musica (d’ora in poi CPM) a Scandicci da svolgersi in alcuni locali dell’edificio “Ex – Xxxx Xxxxx” posto in Via del Padule n. 34 mediante un progetto tecnico-culturale.
Attualmente sul territorio è presente una scuola di musica comunale in Xxx Xxxxxx, 00 svolgente attività culturale e didattica come descritta dalla scheda di sintesi allegata. (ALLEGATO A) L’obiettivo della presente procedura è quello di promuovere e diffondere la cultura e l’educazione musicale sul territorio (coinvolgendo tutta la cittadinanza e in particolare le nuove generazioni); favorire l’apprendimento della didattica musicale e della pratica sui vari strumenti mediante un insegnamento serio e qualificato; promuovere la nascita e lo sviluppo di gruppi strumentali o corali, curandone l’attività concertistica; organizzare iniziative ed eventi volti a divulgare la conoscenza e l’ascolto della musica; offrire spazi e percorsi di formazione professionale nel settore musicale e artistico in senso lato; favorire relazioni artistiche di scambio sia a livello nazionale che internazionale.
Il Centro di Promozione dovrà inserirsi nella rete dei servizi formativi, culturali ed educativi della città con l’obiettivo di rafforzare l’offerta per la cittadinanza di momenti di incontro e crescita socio- culturale, di moltiplicare le occasioni di scambio e relazione con le agenzie scolastiche e formative, di ampliare le competenze e l’attenzione delle nuove generazioni verso l’arte e la musica. Il Centro dovrà essere fucina di nuove energie professionali e competenze imprenditoriali nel settore della cultura.
Il Centro con la propria attività e il proprio appeal dovrà qualificare un’area periferica della città e dare nuova identità a un edificio servito sino a qualche anno fa come scuola.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà una durata di cinque anni, a fare data dalla consegna dell’immobile, eventualmente rinnovabili previa apposita istanza motivata di rinnovo da parte del concessionario unitamente ad un piano della programmazione degli investimenti e dell’utilizzo presentata almeno sei mesi prima della scadenza e con atto espresso di Scandicci Cultura. E’ fatta salva la facoltà per Scandicci Cultura di valutare se accordare o meno l’estensione contrattuale per ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni del presente capitolato.
ART. 3 – LOCALI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI IN CONCESSIONE
Il Comune di Scandicci mette a disposizione i seguenti spazi all’interno dell’edificio di proprietà comunale denominato “EX - Xxxx Xxxxx” in xxx xxx Xxxxxx 00 - Xxxxxxxxx per l’allestimento, l’organizzazione e la gestione del Centro di Promozione della Musica:
PIANO TERRA: n. 7 Aule, atrio, n. 3 Uffici, auditorium, w.c., corridoi e ripostigli
PIANO PRIMO: n. 2 Aule, w.c. e atrio.
PARTI A COMUNE: Resede.
Le planimetrie nonchè la relazione descrittiva tecnico-funzionale dell’immobile sono allegate al presente capitolato. (ALLEGATO B)
L’intero immobile è stato oggetto di parziale ristrutturazione anche impiantistica per la sua valorizzazione. I locali di cui trattasi saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente esclusivamente per gli usi previsti dal presente capitolato. Sarà compito del Concessionario, con oneri a proprio carico, predisporre l’articolazione interna degli spazi e provvedere al loro arredo, alla necessaria insonorizzazione, adeguare l’impianto elettrico secondo le proprie specifiche esigenze e quanto altro necessario all’allestimento complessivo presentato nell’offerta tecnica.
Tali lavori dovranno essere previsti nel piano degli investimenti presentato in sede di offerta tecnica.
L’Amministrazione Comunale eseguirà a proprio carico l’installazione dell’impianto di climatizzazione nel rispetto dello schema di allestimento contenuto nell’offerta tecnica .
Tali lavori saranno eseguiti in coerenza con le esigenze del Concessionario.
Allo scadere della concessione le opere realizzate diverranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio, il concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell’Amministrazione Comunale.
Qualsiasi intervento di tipo edilizio, senza l’acquisizione del parere preventivo dell’Amministrazione Comunale, darà luogo all’immediata risoluzione del contratto con l’addebito di ogni onere al concessionario.
I locali e gli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso.
Al termine della concessione, il Concessionario, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla rimozione dei propri beni mobili lasciando gli spazi completamente liberi e sgomberi.
Sono altresì a disposizione del concessionario gli arredi/attrezzature e la strumentazione musicale attualmente collocati nella sede in xxx Xxxxxx 00 nello stato di fatto in cui si trovano, di un valore complessivo stimato pari a € 5.000,00 il cui elenco dettagliato verrà fornito in sede di sopralluogo. I materiali, che il concessionario sceglierà e deciderà di utilizzare, dovranno essere trasportati e ricollocati nella nuova sede a propria cura e spese e di tali beni verrà redatto apposito verbale di consegna.
Inoltre, il Concessionario metterà a disposizione degli allievi gli strumenti musicali oggetto dei corsi, in particolare quelli non trasportabili (pianoforte, batteria, arpa, ecc) proposti in sede di offerta tecnica. Le relative spese di acquisto e/o noleggio e di tutto quanto necessario al corretto insegnamento dello strumento è a totale carico del concessionario.
ART. 4 – MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI DEL CPM
1. Il Concessionario si dota di mezzi e personale idonei al funzionamento del CPM, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse al fine di garantire l’equilibrio di bilancio:
i. Quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi/e;
ii. Eventuali contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, a sostegno dell’attività del Centro;
iii. Ricavi derivanti dall’attività del CPM (consulenze, corsi di formazione e/o di perfezionamento, laboratori presso terzi, attività concertistica, bigliettazione, noleggi, produzione di cd e dvd, altre attività).
2. Il patrimonio del Centro consisterà di tutti i beni mobili che entreranno a far parte della dotazione strumentale del Centro e di ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d’uso. Non apparterrà al patrimonio del Centro lo spazio comunale messo a disposizione e ogni attrezzatura o strumentazione fornita eventualmente dal Comune.
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL CPM
Il Concessionario organizzerà il CPM in piena autonomia secondo il proprio progetto didattico/culturale e artistico e relativo piano di gestione, secondo quanto proposto in sede di gara. Il Concessionario si dovrà ispirare ai principi e alle finalità generali indicati dal Piano Integrato della Cultura della Regione Toscana.
Il CPM dovrà poter essere frequentato da chiunque desideri apprendere un insegnamento nelle varie discipline musicali e artistiche proposte.
In ogni caso dovranno essere previsti per:
i. Bambini/e e ragazzi/e proposte formative affiancate da attività collettive e laboratori;
ii. Xxxxxxx e Adulti occasioni di restituzione anche spettacolare degli apprendimenti acquisiti.
La gestione del Centro di Promozione della Musica dovrà impegnarsi principalmente per:
• la diffusione della cultura musicale e di altre discipline artistiche e culturali;
• la formazione strumentale con incentivazione di gruppi e laboratori di musica d’insieme;
• la socializzazione musicale mediante proposte pubbliche;
• la partecipazione degli utenti alla programmazione degli eventi;
• il radicamento nell’area metropolitana attraverso la collaborazione con altre istituzioni, in particolare le scuole, e realtà dell’associazionismo;
• la costruzione di partenariati con analoghe esperienze italiane e internazionali.
Dovranno essere inoltre previsti:
i. un direttore con funzione di coordinamento strategico di tutte le attività e del personale;
ii. una segreteria organizzativa;
iii. uno staff tecnico;
iv. un apparato promozionale e di relazioni col pubblico.
Il soggetto gestore presenterà annualmente a Scandicci Cultura:
a. il programma dettagliato delle attività didattiche previste per l’anno scolastico successivo e il relativo piano economico finanziario;
b. una relazione consuntiva sul programma e il materiale documentario delle attività realizzate;
c. il relativo rendiconto economico finanziario dell’anno precedente contenente anche il numero degli iscritti alle attività e il numero dei corsi attivati, il numero degli eventi culturali realizzati e il numero dei partecipanti, nonché il numero delle realtà istituzionali, associative e imprenditoriali locali coinvolte.
Gli eventuali avanzi o disavanzi derivanti dal bilancio di gestione sono interamente a favore/carico del soggetto gestore.
Le attività didattiche dovranno essere avviate entro il termine massimo di 90 giorni dalla consegna dell’immobile.
Scandicci Cultura si riserva di utilizzare la strumentazione in dotazione al concessionario nonchè gli stessi spazi adibiti ad aule e auditorium per eventuali altre iniziative di Scandicci Cultura e da essa patrocinate, secondo un calendario concordato per un massimo di n. 10 giorni all’anno.
Scandicci Cultura, per le iniziative di cui sopra, utilizzerà gratuitamente gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal gestore (impianto audio e luci, sorveglianza, palco, ecc.).
ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è obbligato a versare a Scandicci Cultura il canone di concessione dei locali nella misura offerta in sede di gara, nei termini seguenti:
- il 50% dell’importo annuale del canone entro il 31 gennaio di ogni anno;
- il 50% entro il 31 luglio di ogni anno.
A partire dal terzo anno di durata della concessione, Scandicci Cultura provvederà ad adeguare l’importo del canone di concessione sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall’ISTAT e riferito al mese di inizio della concessione.
Tutti gli oneri relativi al funzionamento del CPM, comprese le spese di allestimento e gli oneri di manutenzione, sono a carico del concessionario.
A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono a carico del Concessionario:
i. Manutenzione degli spazi della porzione immobiliare, degli arredi e attrezzature e degli impianti affidati, nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite a riguardo dal Comune di Scandicci – Ufficio Tecnico;
ii. Realizzazione degli interventi di insonorizzazione e di adeguamento degli spazi per la didattica e la formazione musicale secondo il progetto presentato in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente;
iii. Manutenzione degli strumenti musicali assegnati da Scandicci Cultura e degli altri propri strumenti necessari alla didattica;
iv. Pulizie ordinarie e straordinarie;
v. Spese telefoniche, postali e collegamento Internet;
vi. Spese per il personale docente e non docente dipendente e/o esercitante la libera professione e/o esercitante forme di collaborazione diversa da quella subordinata;
vii. Pubblicità, comunicazione, segnaletica per la valorizzazione della struttura e delle attività nonchè per la realizzazione dell'evento/inaugurazione;
viii. Spese generali di amministrazione;
ix. Spese per i consumi di acqua e energia elettrica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7;
x. Sorveglianza e pulizia degli spazi sia durante lo svolgimento delle attività che nei periodi di sosta;
xi. Rispetto integrale delle norme vigenti per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini disabili;
xii. Rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
xiii. Inserimento del logo di Scandicci Cultura sul materiale promozionale e pubblicitario realizzato e relativo agli eventi previsti dal progetto culturale presentato;
xiv. Ogni altro onere connesso alla gestione del CPM.
In caso di inadempienza degli obblighi di cui al presente capitolato di gara, è fatta salva la facoltà di Scandicci Cultura di revocare la concessione dell’attività e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Il Concessionario dovrà dotarsi delle autorizzazioni per la gestione del Centro previste dalla normativa vigente.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Sono a carico di Scandicci Cultura e dell’Amministrazione Comunale esclusivamente i seguenti oneri:
i. La consegna dell’immobile così come indicato al precedente art. 3;
ii. Il pagamento delle seguenti utenze: il 30% della spesa per energia elettrica entro l’importo massimo complessivo di € 5.000,00 annui (nel caso di superamento di tale importo, il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale la differenza); il 100% della spesa della fornitura di gas per riscaldamento fino al momento della messa in funzione dell’impianto di climatizzazione;
iii. Le manutenzioni straordinarie sull’immobile solo limitatamente ai seguenti aspetti:
1. Tetto, copertura e pluviali;
2. Reti e impianti diversi da quelli eventualmente installati dal Concessionario.
Scandicci Cultura, al fine di favorire l’attuazione e la realizzazione del progetto didattico/culturale, con la conseguente gestione tecnica e organizzativa della struttura, riconoscerà al Concessionario un contributo annuo massimo pari a € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), al lordo della ritenuta del 4% (ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/73) se dovuta. Sono fatti salvi eventuali progetti straordinari da concordare che potranno beneficiare di ulteriori finanziamenti.
Tale contributo verrà liquidato in rate con cadenza quadrimestrale dietro presentazione di un report sullo stato di avanzamento del progetto.
Detto contributo è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 DLgs 33/2013 in materia di trasparenza.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.
Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nell’erogazione del servizio, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04.
Il Concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente Scandicci Cultura da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.
Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull’attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell’evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare Scandicci Cultura da qualsiasi danno, compreso quelli da incendio e furto, e/o richiesta di risarcimento da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti nell’espletamento delle attività oggetto della presente concessione.
Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, al momento della consegna dell’immobile, adeguata polizza contro incendio, furto, (stima valore immobile pari a € 1.107.800,00), Responsabilità Civile Terzi anche per fenomeni meteorici, atmosferici e naturali oltre che contro i danni dovuti ad atti di vandalismo ed eventi socio-politici, e quant’altro necessario per tenere sollevato Scandicci Cultura e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché per eventuali danni cagionati a cose e persone, che dovessero verificarsi nel corso dell’intera attività, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
ART. 9 – SALA AUDITORIUM
E’ ammessa l’eventuale realizzazione da parte del Concessionario di un Auditorium adibito alla realizzazione di spettacoli aperti al pubblico, intesa come attività accessoria alla didattica musicale prevalente.
Il Concessionario sarà comunque tenuto a verificare la compatibilità della struttura per la destinazione di spettacoli aperti al pubblico e a richiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e di quanto altro necessario.
ART. 10 – SUB CONCESSIONE
E’ fatto divieto al concessionario di sub-concedere o dare a qualsiasi titolo in godimento i locali di cui trattasi , pena la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza dalla concessione.
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI
Scandicci Cultura si riserva di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Il Concessionario è tenuto a trasmettere a Scandicci Cultura, entro 15 giorni dall’effettivo pagamento, copia della ricevuta di pagamento del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all’articolo 8.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 del X.X.xx 163/2006, al momento della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo contrattuale (canone offerto in sede di gara per l’intera durata della concessione), da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Leg. vo n. 385 del 01/09/93 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa sopra specificate dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della presente cauzione definitiva determinerà la decadenza della concessione.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:
i. Interruzione dell’attività didattica senza giusta causa;
ii. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
iii. Organizzazione di attività non consone alle finalità culturali e sociali del CPM debitamente contestate da parte di Scandicci Cultura;
iv. Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;
v. Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Concessionario;
vi. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
vii. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro;
viii. Mancata esecuzione del piano degli investimenti di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara;
Scandicci Cultura, nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.
Al Concessionario non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R.
non inferiore a sei mesi; diversamente Scandicci Cultura, oltre a trattenersi il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione stessa.
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di xxxxx, di registro, e i diritti di segreteria nonché le imposte e tasse presenti e future.
ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il concessionario è vincolato ad utilizzare e a trattare i dati di cui verrà a conoscenza durante l’esecuzione del contratto per le sole finalità di legge nel rispetto puntuale delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003
ART. 16 – NORME FINALI E FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1924, n° 827, all’art. 30, D.Lgs. 163/2006, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Xxxxxxxxx, 22.04.2014 IL DIRIGENTE