AFFIDAMENTO AD UN LICENZIATARIO UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D’USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA CIG:577040727F
Capitolato speciale d’appalto
AFFIDAMENTO AD UN LICENZIATARIO UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D’USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA CIG:577040727F
1) Definizioni
2) Oggetto del contratto di Licensing
3) Finalità del Licensing
4) Inizio Attività
5) Indirizzo e controllo
6) Obblighi del licenziatario
7) Punti vendita
8) Misure anticontraffazione
9) Vendita di prodotti al comune della spezia
10) Gestione delle scorte a seguito dello scioglimento dei contratti di sub-licenza
11) Proprietà intellettuale e proprietà industriale
12) Oneri
13) Referente
14) Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
15) Importo
16) Durata del contratto
17) Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.
18) Deposito cauzionale definitivo
19) Condizioni generali di contratto
20) Divieto di cessione
21) Responsabilità
22) Obblighi relativi al personale
23) Fallimento – Morte del Licenziatario
24) Vigilanza e controlli
25) Contabilità e controllo
26) Modalità di pagamento, Royalties, quantitativi minimi e minimo garantito
27) Penali
28) Risoluzione
29) Recesso
30) Foro competente
31) Rinvio a norme di diritto vigenti
32) Stipulazione contratto – Spese, imposte e tasse
33) Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza
ART. 1 – DEFINIZIONI
Le definizioni del presente Capitolato sono le seguenti:
Per Xxxxxxx si intende il marchio Promozionale della Città della Spezia;
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Per Licenziatario si intende il Licenziatario Ufficiale Generale (cd. master licensee), del marchio Promozionale della Città della Spezia che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale;
Per Sub-licenziatario si intende il soggetto che stipula contratti con il Licenziatario per produrre e/o commercializzare i prodotti;
Per Amministrazione e per Comune della Spezia indistintamente si intende il Comune della Spezia – CDR Turismo;
Per Prodotti (merchandising ufficiale) si intendono quelli riportanti il marchio registrato e appartenenti alle categorie merceologiche per le quali il marchio è di proprietà del Comune della Spezia.
Per Prestazione si intende l’attività oggetto del presente Capitolato.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENSING
Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento ad un licenziatario ufficiale generale, della licenza d’uso per lo sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città della Spezia mediante la produzione e vendita controllata al dettaglio di prodotti brandizzati nonché iniziative di marketing.
ART. 3 – FINALITA’ DEL LICENSING
Il Comune della Spezia attraverso l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città della Spezia, intende perseguire i seguenti obiettivi:
- mettere in luce il rapporto col territorio spezzino, con le sue tradizioni, le sue eccellenze e i valori di posizionamento del “brand La Spezia” per:
innovazione creatività conoscenza;
- promuoverne l'immagine, favorire e sviluppare il rapporto con i cittadini;
- massimizzare i ritorni derivanti dall’utilizzo del marchio sia in termini economici che di immagine;
- conseguire risparmi di spesa attraverso la valorizzazione di beni immateriali di cui è titolare.
Al contraente è affidata la licenza d’uso e lo sfruttamento commerciale del marchio riportato in allegato (mySpezia brand identity manual colori) alle condizioni di seguito specificate.
ART.4 - INIZIO ATTIVITA’
Lo svolgimento contrattuale delle prestazioni decorre dal termine di sottoscrizione del contratto e per la durata indicata all’art.16.Tuttavia per particolari ragioni o circostanze l’atto di aggiudicazione definitiva potrà stabilire un diverso termine di decorrenza delle prestazioni.
ART. 5. INDIRIZZO E CONTROLLO
Il licenziatario, al fine di garantire all’Amministrazione comunale di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di controllo, dovrà sottoporre ed ottenere approvazione scritta , delle seguenti fasi di processo:
▪ individuazione della rete distributiva ( dei canali di distribuzione, di commercializzazione nonché dei mercati e piano di promozione ) in aggiunta a quanto già individuato dal Comune della Spezia
▪ scelta dei sub-licenziatari nonché le principali condizioni contrattuali
▪ definizione delle categorie di prodotto, dei prodotti e di tutte le loro caratteristiche in conformità con la proposta presentata in sede di gara e alle specifiche ivi contenute, fermo restando quanto previsto all’articolo 14;
▪ realizzazione della style guide creativa di prodotti e categorie di prodotto e grafica esecutiva
Si precisa che prima dell’effettiva commercializzazione di ogni prodotto il Concessionario dovrà sottoporre all’Amministrazione un prototipo per il nulla osta definitivo alla produzione in serie ed alla commercializzazione. Qualora l’Amministrazione verifichi che il campione non corrisponda con quanto approvato ,il Concessionario dovrà tempestivamente e comunque non oltre il termine che sarà assegnato dall’Amministrazione, apportarvi le modifiche necessarie, provvedendo quindi a sottoporre al Comune il nuovo prototipo, per il necessario consenso.
Il Licenziatario si impegna, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, a ricercare aziende interessate alla produzione e commercializzazione di prodotti, le quali dovranno essere in possesso degli identici requisiti morali del licenziatario (ex art. 38 del D.Lgs 163/06) con priorità alle imprese operanti sul territorio del Comune della Spezia.
Il Licenziatario s’impegna, altresì, a comunicare l’elenco dei sub licenziatari, l’Amministrazione comunale potrà presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 6- OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
Il Licenziatario si dovrà inoltre impegnare affinché le aziende sub-licenziatarie:
✓ si astengano dall’associare il marchio ad altri prodotti/generi dalle stesse commercializzati, senza autorizzazione del Comune della Spezia,in particolare il marchio non potrà essere associato alle seguenti attività:
-
- sessuale, armi, giochi anche
se leciti ;
✓ assicurino che l’uso del marchio corrisponda alla autorizzazione concessa dal Comune della Spezia
✓ commercializzino un adeguato quantitativo di pezzi di ciascuno dei prodotti approvati (“quantitativi minimi”) pena, in difetto, la revoca della sub-licenza per il prodotto non commercializzato;
✓ appongano sui prodotti tutte le occorrenti indicazioni, etichette e in particolare l’ologramma anticontraffazione di cui al successivo Art. 8 “Misure Anticontraffazione”, attestante l’autenticità del prodotto quale prodotto ufficiale del Comune della Spezia;
✓ realizzino i prodotti con la massima cura in termini di creatività nel design di ricercatezza e di innovazione nei materiali sempre nel rispetto della grafica del Brand. I prodotti pertanto dovranno essere di adeguato standard qualitativo, innovativo e utilizzare preferibilmente nuovi brevetti frutto di attività di ricerca e di una filiera produttiva locale, nonché prestare particolare attenzione alle politiche ambientali.
Il Licenziatario dovrà esigere e riscuotere dai sub-licenziatari le royalties sui prodotti venduti e i “minimi garantiti” che provvederà a corrispondere al Comune Della Spezia, nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nell’articolo 26.
Il Licenziatario si impegna ad inserire nei contratti di sub-licenza apposita clausola che preveda, in caso di risoluzione o scadenza del “Contratto di licenza”, la facoltà per il Comune della Spezia, di subentrare senza oneri, anche tramite un nuovo Licenziatario, nella gestione dei rapporti di sub-licenza ancora in essere.
Il Licenziatario dovrà svolgere ogni occorrente attività di controllo affinché i Prodotti di cui ai contratti di sub-licenza siano conformi a tutte le disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti in materia.
Il Licenziatario, comunque, si impegna a tenere indenne il Comune della Spezia da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei Prodotti e/o danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potessero eventualmente cagionare a terzi, prevenendo eventuali danni d’immagine.
ARTICOLO 7 – PUNTI VENDITA
PUNTI VENDITA TEMPORANEI
Il Licenziatario si impegna ad assicurare anche l’eventuale gestione della vendita temporanea negli spazi messi a disposizione dal Comune negli stand fieristici in Italia o in altri spazi istituzionali; tale attività dovrà essere svolta direttamente o in presenza di altri soggetti incaricati dall’Amministrazione, anche per il tramite di questi.
PRELAZIONE DEL LICENZATARIO
Il Licenziatario, nell’eventualità di apertura di punti vendita destinati al merchandising ufficiale, per i quali si ponga la necessità di individuare un gestore,potrà scegliere di svolgere la gestione. In tal caso la gestione potrà avvenire direttamente, per il tramite di suoi sub-licenziatari o tramite specifici accordi con soggetti terzi titolari della gestione dei diversi punti vendita. Il tutto fermo restando le condizioni proposte in sede di offerta e previo accordo con l’Amministrazione.
-ACCORDI STIPULATI DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
Il Licenziatario si impegna a distribuire i prodotti anche presso i punti vendita istituzionali (ad esempio: iat, punto di informazione crociere, bookshops musei) e presso i punti vendita individuati dal Comune per effetto di rapporti con soggetti pubblici territoriali e privati,fatto salvo l’eventuale preesistenza di accordi che rendano incompatibile quanto predetto.
ART.8 -MISURE ANTI-CONTRAFFAZIONE
Il Comune della Spezia, al fine di arginare il fenomeno della contraffazione, e di controllare e garantire l’autenticità dei prodotti licenziati, ha individuato nell’ologramma il mezzo più idoneo a perseguire tale fine. Il Licenziatario dovrà pertanto provvedere alla realizzazione della matrice/master dell’ologramma che dovrà essere approvata dall’Amministrazione ed alla successiva produzione degli ologrammi; dovrà altresì vigilare affinché venga applicato l’ologramma, a cura e spese proprie o dei sub-licenziatari, su ogni prodotto immesso sul mercato.
Il Licenziatario, inoltre, qualora non possa provvedervi direttamente, dovrà affidarsi ad apposita azienda specializzata in sistemi di antisofisticazione e di tutela del marchio e potrà inoltre avvalersi della stessa azienda anche per i servizi necessari ed attinenti alla produzione degli ologrammi nonché per tutti i servizi necessari e conseguenti, quali le attività di controllo sui sub-licenziatari, in relazione al rispetto dell’obbligo di applicare l’ologramma sui prodotti ufficiali.
Con cadenza trimestrale,il Licenziatario dovrà fornire all’Amministrazione un report riportante la quantità di ologrammi consegnati e/o apposti ed il dettaglio dei relativi numeri seriali,che potrà essere utilizzato a verifica delle royalties di spettanza.
ART. 9 - VENDITA DI PRODOTTI AL COMUNE DELLA SPEZIA
Il Licenziatario si impegna direttamente o tramite i sub-licenziatari a vendere al Comune della Spezia o a produrre per lo stesso che ne faccia richiesta, i prodotti a prezzo di costo.
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ART. 10- GESTIONE DELLE SCORTE A SEGUITO DELLO SCIOGLIMENTO DEI CONTRATTI DI SUB-LICENZA
Ove uno o più contratti di sub-licenza dovessero venire a terminare per il compimento del periodo di durata o comunque venissero risolti per qualunque motivo, il Licenziatario si impegna affinché in detti contratti sia sancito l’obbligo, per il sub-licenziatario, di cessare immediatamente la produzione e commercializzazione dei Prodotti, senza poter ulteriormente utilizzare il marchio, fatta salva, nel solo caso di scadenza del contratto, ma non in quello di risoluzione, la facoltà per il sub-licenziatario di commercializzare, nei 120 (centoventi) giorni successivi alla redazione dell’inventario di cui infra, le scorte di magazzino quali risulteranno dall’inventario fisico che dovrà essere redatto entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del contratto, in contraddittorio tra il Licenziatario, Comune della Spezia e il sub- licenziatario.
Altrettanto sarà obbligo del Licenziatario prevedere contrattualmente la preclusione a carico del sub- licenziatario della facoltà di cui sopra nel caso in cui il Comune della Spezia direttamente o tramite il Licenziatario, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla redazione dell’inventario, dichiari per iscritto di
avvalersi del diritto, che dovrà esserle riconosciuto dal sub-licenziatario, di acquistare esso stesso “in blocco” le scorte risultanti dall’inventario ad un prezzo pari al 50% rispetto a quello risultante dai listini ufficiali del sub-licenziatario.
Il Licenziatario si obbliga infine a prevedere nei contratti di sub-licenza che, ove il sub-licenziatario non presti la collaborazione occorrente per la compilazione in contraddittorio dell’inventario delle scorte entro il termine sopra previsto, ogni eventuale scorta non potrà essere più in alcun modo commercializzata.
In qualunque delle ipotesi di cui sopra dovrà altresì restare fermo l’obbligo per il sub-licenziatario di restituire immediatamente al Licenziatario e/o al Comune della Spezia tutti i disegni ed altri materiali relativi ai marchi, comprese etichette, cartellini, stampati in genere, nonché lo stampo in originale del marchio concesso dal Licenziatario e/o Comune della Spezia.
ART. 11 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Spettano al Comune tutti i diritti in esclusiva illimitatamente nel tempo per la realizzazione e lo sfruttamento, di quanto verrà prodotto sotto il profilo concettuale/creativo/grafico e sotto il profilo tecnico durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, senza che il Licenziatario e/o sub-licenziatari abbiano nulla a pretendere, salvo diversi accordi relativi a particolari casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione.
A tal fine il Licenziatario dovrà presentare unitamente alle proposte di realizzazione dei prodotti per le dovute autorizzazioni di cui al precedente ART. 5, le rispettive liberatorie e/o atti di cessione gratuita a favore del Comune per l’utilizzo.
ART. 12 - ONERI
Nessun onere economico per le prestazioni oggetto del presente contratto potrà essere posta a carico dell’Amministrazione.
ART. 13 -REFERENTE
All’atto della stipula del contratto, il licenziatario dovrà indicare il referente della prestazione che dovrà essere reperibile da parte dell’Amministrazione dalle ore 9.00 alle ore 20.00 tutti i giorni lavorativi , per tutto il periodo contrattuale; a tal fine saranno forniti all’Amministrazione i suoi numeri telefonici (cellulare , fisso) e l’ indirizzo di posta elettronica.
Il referente dovrà essere autorizzato , sin dall’inizio della prestazione , ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a far porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve garantire di :
-partecipare ad incontri preventivi con l’Amministrazione per la taratura della prestazione , gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune ;
- verificare e presidiare ,dal punto di vista organizzativo e operativo , l’andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al responsabile indicato dall’Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività;
- coordinare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività.
ART. 14 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione della licenza sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. Il Comune della Spezia concederà al Licenziatario l’uso del marchio,riservandosi la facoltà di utilizzarlo per proprie finalità istituzionali non lucrative e/o progetti in co- branding, anche avvalendosi di ditte e aziende individuate direttamente, senza che il Licenziatario ufficiale e/o i sub-licenziatari, possano avanzare pretese su tali prodotti.
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà di concedere, anche su proposta del Licenziatario, di poter abbinare eventuali ulteriori simboli, immagini, e scritte, almeno alle medesime condizioni previste dal presente capitolato.
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà di affidare la gestione dei contratti di co-branding già stipulati all’atto della sottoscrizione del presente contratto di licensing e di quelli che verranno stipulati in seguito.
Fermo restando che l’estensione della gamma dei prodotti relativi alla presente concessione è affidata al Concessionario, oltre a quanto valutato in sede di offerta l’Amministrazione ritiene obbligatoria la commercializzazione di almeno 8 (otto),a scelta, dei prodotti di seguito elencati:
1. Tshirts
2. Felpe
3. Grembiuli da cucina
4. Presine
5. Strofinacci
6. Tovagliette
7. Shopping bags
8. Tappetini mouse
9. Penne
10. Matite
11. Taccuini
12. Quaderni
13. Segnalibri
14. Spillette
15. Magnetici
16. Ombrelli
ART. 15 – IMPORTO
L’importo del contratto di licensing è determinato secondo quanto indicato nell’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario con riferimento sia al minimo garantito sia per quanto derivante dalla percentuale di royalties.
ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha una durata di 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo fino a 12 mesi, alle stesse condizioni economiche risultanti dall’offerta presentata in sede di gara, senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 giorni.
Al fine di esaurire eventuali scorte di prodotti riportanti il marchio, il Comune consentirà l’uso dello stesso per ulteriori 6 mesi, decorsi i quali, deve cessare comunque l’uso del marchio, eventualmente distruggendo le relative etichette sulle scorte ancora disponibili. L’utilizzo delle scorte si intenderà automaticamente scaduto alla data sopra prevista senza necessità di preventiva comunicazione alcuna.
ART. 17 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità e ricorrendone le condizioni di legge, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
ART. 18- DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’aggiudicatario è tenuto a presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria in originale a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 pari ad € 10.000,00, da costituirsi nei modi di legge.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia fideiussoria dovrà avere efficacia dalla data della stipula del contratto, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e contenere l’impegno al pagamento, senza possibilità di riserve od eccezioni, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento; in tal caso il Comune della Spezia si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente seguente nella graduatoria.
La cauzione definitiva dovrà essere immediatamente ricostituita qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata incamerata dal Comune parzialmente o totalmente a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto stesso.
ART. 19 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Fermo restando quanto disciplinato dal presente capitolato nelle ipotesi in cui siano individuati soggetti “sub licenziatari”, è vietata la cessione del presente contratto.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE
Il Licenziatario non potrà cedere, in tutto o in parte, a terzi il contratto di licenza d’uso del marchio, senza il consenso scritto del Comune della Spezia
ART. 21 – RESPONSABILITA’
La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta sia accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
L’aggiudicatario si impegna a tenere indenne il Comune della Spezia da qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento danni e da eventuali azioni legali avanzata nei suoi confronti per violazioni, a qualsiasi titolo, promosse da terzi.
ART. 22 – OBBLIGHI PER IL PERSONALE
Il Licenziatario, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), si obbliga:
• ad applicare al personale occupato, sia esso dipendente o socio, le norme stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso.
• ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
• Al rispetto nei confronti dei dipendenti di tutte le norme relative alle retribuzioni ,prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro.
ART. 23 - FALLIMENTO O MORTE DEL LICENZIATARIO
In caso di fallimento del Licenziatario si applica quanto previsto dall’art. 140 del D.lgs 163/2006.
Qualora il Licenziatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.
Qualora il Licenziatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.
ART. 25 - CONTABILITÀ E CONTROLLO
Il Licenziatario si impegna a mantenere una distinta contabilità inerente ai contratti di sublicenza di cui sopra, che dovrà essere conservata per 5 anni oltre la data di scadenza del contratto.
Il Comune della Spezia avrà il diritto, in corso di contratto e fino alla scadenza del suddetto termine, di controllare, anche a mezzo di propri professionisti o società di revisione all’uopo incaricate, anche con possibilità di accessi da effettuarsi in ore lavorative e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la contabilità e ogni altra documentazione di supporto a detta contabilità, nonché di estrarne copia, il tutto a proprie spese.
L’omessa o incompleta contabilizzazione, anche in uno solo dei reports trimestrali, di quanto dovuto dal Licenziatario al Comune della Spezia a titolo di royalties, rispetto a quanto effettivamente contabilizzato dal Licenziatario in forza di uno o più dei contratti di sub-licenza, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva messa in mora da parte del Comune della Spezia.
ART. 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, ROYALTIES, QUANTITATIVI MINIMI E MINIMO GARANTITO
Il Licenziatario indipendentemente dal fatturato realizzato, dovrà versare il minimo garantito offerto in sede di gara, che sarà computato in conto royalties e pagabile come segue: per il primo anno alla stipula del contratto di licensing, per gli anni successivi l’importo sarà versato ogni dodici mesi.
Il Licenziatario dovrà trasmettere al Comune della Spezia un report trimestrale riportante l’elenco delle sub- licenze e l’ammontare dei relativi incassi.
Il pagamento al Comune della Spezia delle royalties eccedenti il minimo garantito e nella percentuale offerta in sede di gara, dovrà essere effettuato dal Licenziatario con cadenza trimestrale ed in un’unica soluzione, entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.
Il Comune fatturerà quindi alla Società l’importo del minimo garantito spettante entro i 30 gg. successivi all’avvenuto versamento.
Su richiesta del Comune, in alternativa al versamento in denaro, il Licenziatario dovrà corrispondere quanto dovuto a titolo di minimi garantiti o royalties, sotto forma di materiali e prestazioni La richiesta di corrispondere materiali, in alternativa al pagamento in denaro, dovrà essere formulata dal Comune in forma scritta.
Il valore per l’equivalente dei materiali e/o delle prestazioni richieste sarà determinato in base al prezzo di costo dei singoli prodotti/servizi e saranno acquisiti dall’Amministrazione a titolo di sponsorizzazione tecnica.
ART. 27 – PENALI
Qualora il Concessionario, entro 1 mese dalla stipula del contratto, non sottoponga almeno tre prodotti all’approvazione dell’Amministrazione con le modalità di cui all’art.5, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo dovesse superare i 20 giorni l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
In caso di ritardato pagamento delle royalties dovute, il Comune applicherà gli interessi di mora. Decorsi 60 giorni dalla data ultima entro la quale il pagamento avrebbe dovuto avvenire, in aggiunta agli interessi si
applicherà una penale fissa pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Se il ritardo dovesse superare i 120 giorni l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Si applica inoltre una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati da parte dell’Ente per gli adempimenti relativi alle attività del presente capitolato, diversi da quelli specificatamente indicati nei casi di cui sopra.
Le penali verranno detratte semestralmente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione dal deposito cauzionale di cui all’art.18, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente ricostituito per il suo originario ammontare.
Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni si intenderà equivalente al rifiuto di effettuazione del servizio il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità sia tale da rendere necessario per l’Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 28 – RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarità e/o grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dell’appalto, in particolare per una delle seguenti cause:
• mancato rispetto degli standard qualitativi previsti per i prodotti;
• omesso o incompleto pagamento delle somme dovute;
• omissioni nella contabilità propria e dei sub-licenziatari, tali da eludere o rendere più difficoltosa l’attività di verifica e controllo dell’Amministrazione sui volumi prodotti;
• per scioglimento, cessazione o fallimento del Licenziatario;
• quando il Licenziatario si rende colpevole di frode;
• cessione ad altri, da parte del Licenziatario, degli obblighi relativi al contratto;
• inattività del licenziatario e/o dei sub licenziatari rispetto ai termini indicati in offerta in sede di gara nel business planning;
• danni d’immagine provocati all’Amministrazione comunale;
• per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto;
• nel caso il marchio sia associato anche direttamente, indirettamente o occultamente alle seguenti attività:
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale;
di produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi, giochi anche se leciti;
• l’inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, xxxxxxxxxxx e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
• mancato rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro;
• quando il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali e comunque quando il ritardo – anche indipendentemente dal numero delle diffide – renda la prestazione priva di utilità e/o interesse per il Comune;
• qualora vengano elevate penalità per un valore superiore al 10% del minimo garantito complessivo;
• per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto;
• mancata ricostituzione della garanzia fideiussoria in caso di suo parziale incameramento.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Licenziatario, il Comune provvederà all’incameramento della cauzione, salvo il diritto ad ogni ulteriore maggior danno.
L’amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 29 - RECESSO
Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto di licensing, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 3 mesi dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il licenziatario deve immediatamente cessare l’utilizzo del marchio promozionale della Città della Spezia, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
ART. 30 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro della Spezia.
ART. 31 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune della Spezia.
ART. 32 –STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
L’Amministrazione procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, che deve intendersi immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre diventerà vincolante per la Stazione appaltante solo dopo la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge in capo all'aggiudicatario medesimo.
Il contratto di licensing sarà stipulato mediante scrittura privata a cura del Dirigente del C.d.r. Turismo del Comune della Spezia; il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del soggetto aggiudicatario;per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 33 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Licenziatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività relative al licensing e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione degli obblighi del contratto.
Il Licenziatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.