CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE: NUOVI VOUCHER
CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE: NUOVI VOUCHER
Il nuovo contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente da imprese e professionisti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Non possono, inoltre, ricorrere al lavoro occasionale, le imprese del settore edilizia e la prestazione deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell'ambito di un contratto di appalto.
Un aspetto centrale per l'accesso alle nuove prestazioni di lavoro occasionale riguarda i limiti di utilizzo e le relative conseguenze in caso di violazioni della disciplina prevista. A tal fine, occorre tenere conto che le due modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali (libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale) non consentono un utilizzo generalizzato come previsto dal previgente lavoro accessorio che – ricordiamo – prevedeva esclusivamente dei limiti economici ed il solo divieto di utilizzo in caso di appalti.
Le nuove regole contenute nella Manovra correttiva 2017 prevedono diversi limiti e divieti che peraltro si aggiungono a quelli economici che vengono “ripresi” dalla nuova disciplina, ma di importo ridotto rispetto al passato.
Prima di passare all'analisi dei vari limiti previsti, va preliminarmente evidenziato che è escluso il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale qualora il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'utilizzatore.
Campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale
La prima analisi dei limiti ci porta a considerare che il campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale non riguarda più tutti i settori come previsto dall'abrogato lavoro accessorio, ma è circoscritto sia a livello soggettivo che oggettivo.
La nuova disciplina, infatti, consente l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale con limiti differenti a seconda che l'attività venga svolta a favore di committenti persone fisiche al di fuori dell'attività professionale o d'impresa, nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero nel caso di utilizzo da parte di altri soggetti.
Se l'utilizzatore è una persona fisica / privato, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l'utilizzo del libretto famiglia (un libretto prefinanziato da richiedere telematicamente all'INPS) e possono essere richieste esclusivamente per le seguenti attività:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Dunque, per il Libretto Famiglia:
Utilizzatore persona fisica / privato;
Prestazione richiesta esclusivamente per le attività espressamente previste.
In tutti gli altri casi diversi da quelli descritti, invece, è previsto il contratto di lavoro occasionale con un perimetro di applicazione differente in relazione alla tipologia di committente.
Non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, è vietato l'utilizzo del lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. In buona sostanza la prestazione del lavoratore occasionale deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell'ambito di un contratto di appalto a favore di terzi soggetti.
Salvo che per la pubblica amministrazione, il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente dai committenti che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per le imprese del settore agricolo, invece, un ulteriore limite riguarda i prestatori che possono essere chiamati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. L'utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purchè non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
3. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilancio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Novità
Nella nuova norma il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti(IVS), con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il prestatore ha diritto inoltre al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela
della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
Comunicazioni
Vige ancora l'obbligo di comunicazione da trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS. E' prevista un'ulteriore comunicazione, da effettuarsi attraverso queste stesse modalità e sistemi, da parte dell'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione attraverso la quale si comunichi i dati identificativi del prestatore, il compenso percepito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore ne riceverà contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Una nota di Palazzo Chigi di ieri, 22/06/2017, informa che la circolare operativa dell'Istituto di Previdenza dovrebbe essere pubblicata entro la fine del mese così da rendere operativa la piattaforma il 10/07/2017.
Attraverso il portale dell'Istituto sarà possibile gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori per mezzo di un sistema di pagamento elettronico. I versamenti potranno anche essere effettuati con il modello F24, ma in tal senso non è ammessa la compensazione. Le persone fisiche/privati/famiglie, solo ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia avranno la facoltà di delegare le operazioni telematiche ad un ente di patronato.
Compensi
PRIVATI
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
IMPRESE E PROFESSIONISTI
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 % del compenso.
Limite massimo per i compensi
Fatta l'analisi dei limiti di utilizzo legati alle tipologie di prestatori ed utilizzatori, passiamo ora ai limiti economici di utilizzo che riguardano le prestazioni svolte sia col Libretto Famiglia che con il lavoro occasionale. Si tratta di limiti massimi di compensi posti sia per il prestatore che per il committente. Vediamoli in dettaglio.
I compensi che possono essere complessivamente erogati dal singolo utilizzatore al singolo prestatore non possono superare 2.500 euro nell'anno civile. Per anno civile si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
L'importo da considerare è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal valore nominale del buono del Libretto Famiglia o del costo complessivo dell'ora di lavoro negli altri casi.
Fermi restando i limiti anzidetti nel rapporto col singolo prestatore, l'utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma comunque entro il limite massimo di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000.
Anche in questo caso il periodo di misurazione è l'anno civile ed il limite va considerato quale compenso percepito dal prestatore.
I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75% del loro importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Venendo al singolo prestatore, invece, l'importo massimo di compensi che potrà ricevere nel corso dell'anno civile, è pari complessivamente ad un importo non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori.
Attenzione, il computo ridotto, cioè quello pari al 75% descritto in precedenza, riguarda esclusivamente i limiti di 5.000 euro fissati per l'utilizzatore e non anche quelli del prestatore.
Sanzioni
Nel caso di superamento da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione,
dell'importo di 2.500 euro o comunque del limite orario descritto, la conseguenza è la
trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Per gli utilizzatori del contratto di lavoro occasionale sono previste le seguenti violazioni:
*Violazioni dell'obbligo di comunicazione da trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS;
*L'utilizzatore ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
*Imprese del settore agricolo che utilizzano il contratto di lavoro occasionale fuori dai casi consentiti;
*Utilizzo del contratto di lavoro occasionale da parte di imprese dell'edilizia e di settori affini, dalle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
*Utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per ciascuno dei sopracitati casi la sanzione prevista è una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione ed è espressamente previsto che non si applichi la procedura di diffida (art. 13 del D. Lgs. Del 23/04/2004, n. 124.
Forma
La forma scritta ad substantiam non è richiesta dalla norma, ma consigliamo in ogni caso la stipulazione di un contratto scritto tra le parti.